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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1431/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TR MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1431/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell' Avv. Giovanni Zagarese;
Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'Avv. Lucia Rita Pistola;
Controparte_1
CONVENUTO
con il patrocinio dell'Avv. Cosimo Damiano Libonati;
Controparte_2
RZ IA
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere pagina 1 di 14 succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 30.04.2019, , conveniva nel presente giudizio la Parte_1
premesso che in data 28.8.2017, si recava, Controparte_1 Parte_1 insieme ad un gruppo di amici per una giornata di svago, presso l'Acquapark Odissea 2000 di
Rossano. Deduceva di avere fatto accesso alle varie attrazioni, utilizzando le varie piscine, precisava che per ultimo si immergeva, seguendo il percorso naturale tracciato dalla progressiva profondità, nella vasca “Atena Gioc'Onda”. Evidenziava che, in tale piscina, a cadenze temporali ben specifiche, veniva simulato il movimento agitato della onde marine, che essa risultava essere aperta a tutti, non attenzionata da cartelli o segnali indicativi di rischi specifici o della presenza di insidie o pericoli, dunque consentita in ogni sua parte, risultando l'unico segnale visibile, espresso da una linea gialla sui lati della vasca, indicava la profondità maggiore sino alla parete finale, ove venivano prodotte le onde.
L'attore precisava che sulla pavimentazione della piscina erano presenti due griglie che consentivano il filtraggio dell'acqua.
Deduceva che, nell'attendere insieme all'amico l'arrivo dell'onda, temporalmente Persona_1
programmata, nella zona antistante quella più profonda, ove non erano presenti segnalazioni di pericolo, , in prossimità di una delle griglie, si immergeva sott'acqua e veniva, Parte_1
inspiegabilmente, attratto e poi trattenuto sul fondo della vasca da forza aspirante.
Tale fenomeno di risucchio, non gli consentiva di risalire e precludeva, altresì, alle numerose persone intervenute in aiuto anche del personale dell'Acquapark di riportare il in superficie. Pt_1
Solo dopo la disattivazione dell'impianto di aspirazione e filtraggio, le persone intervenute, riuscivano a portare in superficie il ormai in stato di incoscienza. Pt_1
Deduceva che a seguito dell'accaduto, gli veniva prestato il primo soccorso da parte del personale medico e rianimato mediante manovre di compressione sul torace e, poi, trasportato d'urgenza con ambulanza presso il P.S. di Rossano ove veniva ricoverato nell'U.O. di Rianimazione con prognosi riservata per “annegamento in acqua dolce”.
Nell'immediatezza del fatto, lo stato dei luoghi veniva visionato da , Sostituto Controparte_3
Commissario di P.S. all'epoca dei fatti in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di
Catanzaro, presente anch'egli nella struttura acquatica, il quale immersosi, verificava che sul fondo della piscina era presente “…..una specie di botola che non aveva alcuna protezione sporgente dal pavimento o al filo del pavimento”;
pagina 2 di 14 Deduceva che, a seguito dell'accaduto, aveva riportato gravi danni estetici, postumi psicologici e funzionali, con carattere di cronicità e netta riduzione della performance, tali da determinare uno svantaggio sociale, con conseguente danno permanente valutabile in 12 punti per disturbo post traumatico da stress, 10 punti per il pregiudizio estetico moderato di classe II, 3 punti per la sindrome algo-mialgica post- traumatica, nonché 20 giorni per ITT, giorni 30 per ITP al 75%, 30 giorni per ITP al 50% e giorni 60 per ITP al 25 %, oltre al danno morale.
Inoltre, evidenziava che a seguito dell'accaduto, veniva sporta querela nei confronti di CP_4
legale rappresentante della ed instaurato procedimento
[...] Controparte_5
penale ex art. 590 c.p. proc. n. 4106/2017 r.g.n.r. presso il competente Tribunale di AS.
Sosteneva che, l'eziologia dell'occorso era da individuarsi in una o più ragioni, tra loro interconnesse, quali il malfunzionamento dell'impianto, errore nella gestione o inadeguatezza dello stesso.
Sulla scorta di tali premesse, sosteneva la responsabilità contrattuale di Parte_1
per inadempimento agli obblighi che discendono dal contratto Controparte_6 stipulato tra le parti in forza dell'acquisto del biglietto per accesso al parco acquatico e per la fruizione alle varie attrazioni e, comunque, la configurabilità della responsabilità anche a titolo extracontrattuale ex artt. 2051 ovvero 2050 cc.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che tra
e in data 28.08.2017 è stato stipulato un Controparte_5 Controparte_7 contratto c.d. del tempo libero in ragione dell'acquisto da parte del sig. di biglietto per Pt_1
l'ingresso nella struttura Acquapark Odissea 2000 e la fruizione delle relative attrazioni;
Accertare
e dichiarare che la piscina Gioc'Onda ed il relativo sistema di filtraggio e aspirazione non è conforme alla normativa vigente;
Accertare e dichiarare che la causazione dell'evento nel quale è rimasto coinvolto il sig. nella giornata del 28.08.2017 integra gli estremi della responsabilità Pt_1 contrattuale ovvero, gradatamente, ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 ovvero 2050 cc della nella causazione del sinistro occorso a Controparte_5 Parte_1 nel mentre questi usufruiva della piscina Gioc'Onda e per l'effetto, per qualunque delle ragioni giustificative che verranno giuridicamente apprezzabili ed utilmente condivise, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni per come sopra quantificati in complessivi €. 187.025,00 con salvezza della diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia. Vinte le spese”.
Costituitasi in giudizio Acquapark Odissea 2000 della in via Controparte_5 preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma IV c.p.c per genericità dell'esposizione fattuale e indeterminatezza della domanda in diritto.
pagina 3 di 14 Nel merito, contestava la ricostruzione avversa dei fatti evidenziando che la cartellonistica esistente e le prescrizioni regolamentari del Parco espressamente vietavano tuffi e giochi pericolosi.
Precisava che, per ammissione dello stesso attore, egli si immergeva sott'acqua e veniva poi attratto e trattenuto sul fondo della vasca da forza aspirante, tenendo così una condotta irresponsabile, nell'immediatezza segnalata ed inibita dagli assistenti bagnanti.
Deduceva che, nessuna responsabilità poteva ravvisarsi, a titolo contrattuale né extracontrattuale, in quanto l'Acquapark aveva operato nel rispetto delle norme di legge ed in sicurezza ed essendosi l'evento determinato per la sola condotta dell'attore che aveva prospettato una rappresentazione fantasiosa degli accadimenti (risucchio, posizione ad uovo, incastro, etc)
Contestava la fondatezza della domanda per insussistenza degli addebiti, stante la mancanza dei presupposti legittimanti la richiesta risarcitoria, non essendo il dedotto evento lesivo in alcun modo ricollegabile al comportamento della ma all'esclusivo scorretto uso non appropriato della CP_5
piscina da parte del . Parte_1
Inoltre, deduceva che, a seguito dell'accaduto, la piscina veniva sottoposta a sequestro penale dal
28.08.2017 e sino a metà giugno e veniva incardinato procedimento penale n. 4106/17 a carico di
In tale arco temporale, veniva svolta ampia attività di indagine e disposto incidente CP_4 probatorio nel corso del quale veniva svolta perizia ed escussione dell'Ausiliario del Gip ed all'esito delle indagini, in sede penale, emergeva che, per quanto accadeva al , Parte_1
nessun profilo di responsabilità era attribuibile alla struttura.
Fermo restando le contestazioni argomentate dalla convenuta la Controparte_5
stessa rilevava, quale proprietaria del Parco acquatico, di essere dotata di copertura assicurativa con la , giusta polizza n. 131396912. Controparte_8
A tal fine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo Controparte_8
in garanzia nell'eventualità di accoglimento della domanda di parte attrice.
[...]
Tanto esposto, chiedeva: “rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto, con condanna del sig. ex art. 96 c.p.c. oltre che a tutte le spese del giudizio Parte_1
anche al risarcimento del danno da quantificarsi secondo ragione e giustizia. Gradatamente e per
l'ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, ritenere e dichiarare la Controparte_8
tenuta a sollevare la comparente da ogni onere e pagamento conseguente al denunciato
[...] occorso lesivo, con ogni coerente pronuncia a tal fine. Vinte le spese”.
Con ordinanza del 03.03.2020, il G.I. autorizzava il convenuto alla chiamata del terzo in causa
Controparte_8
pagina 4 di 14 Si costituiva in giudizio la a seguito di regolare chiamata di terzo, la Controparte_8 quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164, comma IV e
163 comma III c.p.c. nonché l'operatività della polizza assicurativa n. 131396912 con applicazione
(art. 20 della polizza) della franchigia fissa di € 2.500,00 a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Nel merito, faceva proprie le difese già argomentate dal convenuto Controparte_8 principale e contestava la domanda azionata dall'attore sul presupposto dell'assenza della responsabilità di in ordine ai fatti lamentati. Controparte_9
In estremo subordine, contestava la derivazione causale dei danni lamentati nonché l'ammontare del risarcimento dei danni richiesti perché sproporzionati oltre che non verosimili con la ricostruzione dei fatti.
Tanto esposto, chiedeva: ”In via preliminare Accertare e Controparte_8 dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e/o genericità dell'oggetto;
Accertare e dichiarare l'operatività della garanzia con la convenuta nei limiti della Controparte_2 franchigia, per come addotto in narrativa;
II. In via principale: Rigettare in toto la domanda avanzata da parte attrice poiché assolutamente inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente rigettare ogni richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della compagnia;
III. In via subordinata: Controparte_2
Riconoscere la responsabilità dell'attore nel comportamento colposo concorrente determinante nella produzione delle conseguenze dannose e di conseguenza ridurre il risarcimento in misura pari alla incidenza percentuale assunta dal comportamento colposo concorrente del danneggiato nella produzione delle conseguenze dannose;
Nella denegata ipotesi in cui dovesse condannarsi la per i fatti di cui è causa, ed il suo conseguente obbligo Controparte_10 di risarcire eventuali danni all'attore, dichiarare la Compagnia, nella sua indicata qualità, tenuta a manlevare il convenuto chiamante solo ove ed in quanto risulti accertato e provato, ai sensi di legge, ed in ogni caso entro e non oltre i limiti stabiliti dalla polizza n. 131396912, nel rispetto della clausola di franchigia.”
Esaurita l'istruttoria la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 11.09.25 tenutasi in modalità cartolare, con concessione dei termini 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma IV c.p.c
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, per genericità dell'esposizione fattuale e indeterminatezza in diritto dell'atto di citazione, formulata dalla convenuta e dalla terza chiamata nel presente giudizio. pagina 5 di 14 Ed invero, nel caso in esame, parte attrice ha indicato con precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda di risarcimento, sicché alcuna assoluta indeterminatezza della domanda è configurabile.
Inoltre le parti, convenuta e chiamata in causa, sulla scorta delle allegazioni dell'atto di citazione sono state poste nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito, pertanto nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato.
2.Sul merito della domanda.
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, la fattispecie de qua deve essere certamente ricondotta sotto la previsione di cui all'art. 2051 c.c..
Sul punto, preme osservare che, per costante orientamento della giurisprudenza, la norma in esame individua una fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale presunta del custode, che, ponendosi quale eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e
2697 c.c., detta un criterio di inversione dell'onere della prova, rimettendo al custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, al fine di vincere la presunzione di responsabilità a suo carico (cfr. Cass., sez. III, 29.09.2006, n. 21244).
In questi termini, l'art. 2051 c.c., da un lato, richiede la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra l'ente e la cosa stessa, tale da appuntare in capo all'ente proprietario del bene il relativo potere di controllo, mentre, dall'altro lato, pone a carico del danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, vale a dire la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa (cfr. Cass., 1.04.2010 n. 8005; Cass., 11.03.2011 n. 5910;
Cass., 18.10.2011 n. 21508).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013, nonché Cass. civ. n.
21212 del 2015).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il pagina 6 di 14 contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità (cfr. Cass. civ. n.
2660 del 2013).
Tutti i diversi orientamenti adottati, poi, nel corso del tempo dalla Suprema Corte incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 cod. civ.).
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v. Cass. civ. n. 22898 del
2012); o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v. Cass. civ. n. 13681 del 2012); dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (v. Cass. civ. n. 21727 del 2012); del fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o l'imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019).
Sotto tale ultimo profilo, vale evidenziare che la condotta colposa, invero, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. civ. n. 2483 del 2018 e, in maniera esaustiva,
Cass. Civ. n.858 del 2020; ma anche Cass. civ. n. 2481 del 2018; da ultimo Cass. civ. n. 11794 del
2022).
Dunque, la norma di cui all'art. 2051 cc non esonera l'attore dal fornire la prova del verificarsi dell'evento dannoso con le modalità descritte nell'atto introduttivo, postulando che egli dimostri in pagina 7 di 14 giudizio l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali.
Venendo al caso in esame, dall'istruttoria espletata, non può dirsi in alcun modo dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni subite dall'attore ed il malfunzionamento e/o anomalia dell'impianto idraulico della piscina in questione.
A tal riguardo, si richiamano le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale
(udienza del 19.05.2022). Egli ha riferito che “ (amico dell'attore) aveva messo i piedi Per_1
sulla botola descrivendo la bella sensazione e mi ha invitato a mettere i piedi sulla botola;
ho messo i piedi sulla botola e sono stato tirato giù, non ci ho capito nulla;
presumo che la griglia vi fosse, ma non fosse a livello per la posizione in cui mi sono incastrato;
quindi la botola mi ha tirato giù per la parte lombare;
Quanto alle dichiarazioni del teste (amico di ) lo stesso ha Persona_1 Parte_1
confermato la circostanza (cap.11 memoria di parte attrice) di avere avvertito una sensazione piacevole nei pressi della griglia sulla quale aveva poggiato un piede ed aveva invitato il
[...]
a fare lo stesso. Il teste ha precisato di aver visto il che Parte_1 Parte_1
“passando sopra la botola con i piedi veniva risucchiato improvvisamente;
tanto è vero che è andato sott'acqua ad una velocità innaturale, lo so perché l'ho visto”.
Emerge quindi una condotta imprudente del che si è inserita quale evento anomalo nella Pt_1
catena causale.
Del resto, il regolare funzionamento dell'impianto idraulico anche con riferimento alla modesta potenza del sistema di aspirazione, risulta confermato dall'annotazione della P.G. del 28.08.2017 intervenuta nello stesso giorno dell'accaduto, dalla quale si evince testualmente che “al momento del sopralluogo, sebbene i motori risultassero in funzione, l'aspirazione non risultava essere particolarmente potente, ovvero insufficiente a trattenere il peso degli operatori. Giova precisare che gli operatori nell'effettuare le riprese subacquee riscontravano notevoli difficoltà a raggiungere il fondo della piscina. Appare pertanto ragionevole dedurre che il giovane in parola, abbia con molta probabilità, tappato completamente tutti i fori della griglia e con il peso del corpo abbia provocato un effetto ventosa”.
Ed invero, dall'istruttoria espletata risulta che l'addebito, in ordine alla causazione dell'evento, va certamente mosso in capo all'attore il quale ha tenuto un comportamento imprudente e anomalo, rispetto al normale utilizzo della piscina, in violazione delle prescrizioni previste dal regolamento della struttura acquatica.
pagina 8 di 14 Dirimente, in proposito, la testimonianza di ''Foti il giorno Testimone_1 Parte_1
28.8.2017 verso le ore 16,15/16,20 circa effettuava un gioco vietato dal regolamento all'interno della piscina Atena dell'Acquapark Odissea 2000 consistito nell'abbassarsi sotto il livello dell'acqua per trattenersi sul fondo della piscina poggiando i glutei sulla presa di fondo e consentendo a
e/o altri di trattenerlo sott'acqua posizionato sopra la griglia di filtraggio” e che “i Persona_1
bagnini nella giornata del 28.8.17 erano assegnati alla vigilanza della piscina Tes_1 Tes_2 ad onde ed il bagnino all'indirizzo del e del gruppo di amici affinché Testimone_3 Pt_1 interrompessero il loro “gioco” ed ancora “ nell'immediatezza del fatto si Persona_1 disperava, piangeva e sosteneva di aver sfidato il ad effettuare il gioco sulla griglia”, Pt_1
circostanza confermata anche dal teste Tes_4
Tali dichiarazioni forniscono prova della circostanza che il e Parte_1 Persona_1
stessero effettuando un gioco in acqua, vietato dal regolamento all'interno della piscina, e
[...]
che i bagnini li avessero richiamati affinché interrompessero il gioco.
Ne consegue l'utilizzo non appropriato della piscina da parte dell'attore.
Altro elemento significativo che emerge riguarda la presenza della griglia e la collocazione della stessa sulla pavimentazione della piscina.
Tale dato, emerge dall'esposizione fattuale dell'atto introduttivo di parte attrice ove si legge della presenza sulla pavimentazione della piscina di “due griglie che consentono il filtraggio dell'acqua” ed in sede di interrogatorio formale l'attore ha dichiarato: “presumo che la griglia vi fosse, ma non fosse a livello per la posizione in cui mi sono incastrato”.
Anche dalla testimonianza resa da (udienza 22.12.2022), assistente Testimone_5
bagnanti nel 2017 presso Acquapark, lo stesso ha confermato che a protezione del pozzetto delle dimensioni 40x40, con battente d'acqua pari a cm 150, ove è avvenuto l'episodio, vi era posta griglia a maglia ancorata al fondo necessitante di attrezzatura per l'apertura ed ha precisato
“questi tipi di griglia una volta a settimana, a volte due, erano puliti”.
Inoltre, il teste escusso all'udienza del 22.12.2022, Assistente bagnanti, anch'egli Testimone_1 ha confermato della presenza della griglia precisando di esserne a conoscenza “perché sono stato più volte nella piscina come assistente bagnati e l'ho vista diverse volte”.
Ed ancora, il teste ha dichiarato “Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_6 quanto all'epoca ero Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rossano e mi sono recato sui luoghi di fatto nell'immediatezza”, e con riferimento alla sussistenza della griglia
”evidenzio che mi hanno riferito che a protezione del pozzetto vi era una griglia ancorata fissa sulla
pagina 9 di 14 piscina. Preciso che tanto mi è stato detto dagli agenti della volante che hanno effettuato il sopralluogo, a cui ero presente. Mi dissero che la griglia era fissa e non si muoveva”.
Sul punto, assume rilievo, l'annotazione di P.G. del 28.08.2017 di cui alla documentazione in atti, i quali a seguito dell'intervento nello stesso giorno dell'accaduto, unitamente alla locale Polizia
Scientifica presso la struttura acquatica “Odissea 2000”, muniti di telecamera subacquea procedevano ad effettuare immersioni riuscendo a riprendere, con idonea nitidezza, i particolari della griglia di aspirazione presenti all'interno della piscina.
Ebbene, acclarata la sussistenza delle griglie di aspirazioni sul fondo della pavimentazione della piscina in questione, deve rilevarsi l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Tes_7
(ud. 22.12.2022), non presente al momento del fatto, secondo cui “Quando sono andati
[...]
via i soccorsi, ho chiamato i colleghi del commissariato di Rossano e alla loro presenza mi sono immerso e ho visionato il fondo della piscina…..non c'era nessuna griglia di protezione”.
Dall'istruttoria espletata si evince, inoltre, la presenza di personale addetto, in prossimità della piscina in questione, confermata dalla stessa parte attrice, la quale in sede di interrogatorio formale ha riferito che “per la piscina Atena c'era solo un assistente bagnati alla mia destra”.
Anche il teste ha dichiarato che ”per quanto riguarda la piscina c'era un Persona_1 bagnino, non mi ricordo se vi fosse un secondo bagnino”.
Inoltre, risulta dimostrata l'affissione nel parco acquatico del regolamento contenente le previsioni e prescrizioni circa il comportamento da osservare nella struttura.
Sotto tale aspetto, il teste (ud. 22.12.2022) ha dichiarato: ”c'è il Testimone_5 regolamento integrale affisso all'ingresso sia prima di entrare che dopo l'ingresso e in prossimità dell'attrazione c'è quello specifico;
c'è la filodiffusione in cui con un messaggio audio vengono di tanto in tanto richiamate le regole e i divieti”. Il teste, ha altresì confermato che “ogni attrazione, compresa la piscina Atena, è costantemente presenziata da almeno due assistenti bagnanti” e che
“c'è la cartellonistica, per quanto riguarda gli scivoli vengono date istruzioni, per la piscina fanno un servizio di sorveglianza e prevenzione”.
Ebbene, l'istruttoria espletata ha consentito di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la presenza di puntuali segnalazioni circa le prescrizioni a cui attenersi nella struttura, oltre che la presenza di personale addetto durante le attrazioni del parco.
Né l'istruttoria espletata nel corso del giudizio, per quanto già detto ai punti che precedono, ha consentito di ritenere dimostrata la sussistenza di un effettivo e concreto nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
pagina 10 di 14 Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio versata in atti da parte convenuta ed acquisita, ai fini dell'utilizzabilità, nel presente giudizio.
Rilevato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale - quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale - che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, con efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Il deficit legislativo relativo alla puntuale individuazione delle prove innominate va dunque colmato da parte dell'interprete (ivi compreso l'organo giudicante di volta in volta investito della questione) con un'accorta e ponderata attività ermeneutica la quale nel corso dell'esperienza giuridica italiana ha consentito a dottrina e giurisprudenza di giungere ad indicare quale possibili prove atipiche quei mezzi di prova quali “gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le perizie stragiudiziali;
i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato, e, appunto, le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti”.
Detto ciò, a parere di questo giudice, insiste la possibilità e la necessità di consentire l'ingresso ed utilizzo ai fini del decidere, nel presente processo, di quanto versato in atti - relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del Geom. del 19.01.2018, a seguito di Persona_2
incarico del 30.08.2017 conferitogli dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
AS (P.M. Dott.ssa Angela Continisio) per accertare le cause dell'incidente in questione- perché ammissibile, in quanto idonea a garantire attendibilità nella dimostrazione del fatto storico oggetto di causa con particolare riferimento al funzionamento della presa di fondo (griglia di aspirazione) posta sul fondo della piscina e, dunque, rilevante nella valutazione di elementi afferenti il thema decidendum.
Nell'elaborato peritale del ctu è stilato testualmente pag. 5: ''L'impianto di filtrazione tecnologicamente è simile a quello di qualsiasi altra piscina, ma deve venir dimensionato e progettato tenendo conto del numero massimo di utenti prevedibilmente presente durante l'effetto delle onde. Particolare deve essere anche l'impianto di circolazione, per la presenza di una grande
pagina 11 di 14 superficie d'acqua. Necessario pertanto garantire un'adeguata miscelazione e circolazione
d'acqua, in modo da renderne la qualità uniforme in ogni punto. Oltre ad una rete molto capillare di bocchette di immissione, nel nostro caso sono 140 montate a pavimento, calpestabili, in ABS. La presenza di alcune prese di fondo nella zona centrale può contribuire al risultato. Secondo la norma UNI 10637 aprile 2015, la velocità dell'acqua nell'impianto di circolazione deve essere minore o uguale a 1.7 m/s in aspirazione. Comunque per prevenire rischi agli utenti, la buona tecnica ha previsto il posizionamento delle prese in zone con profondità adeguata, con la presenza di più di un punto di ripresa dell'acqua e il collegamento degli stessi in parallelo ad un unico collettore, dimodoché in presenza di eventuale ostruzione di uno, il flusso aumentasse nelle restanti tubazioni, evitando significativi effetti di risucchio”.
Il CTU, con riferimento alla presa di fondo per l'aspirazione oggetto dell'incidente per cui è causa, spiega che (pag.6): “nel caso di specie, la presa di fondo utilizzata per l'aspirazione, con griglia di protezione in acciaio inox – componente per coprire un'apertura, progettata per il passaggio dell'acqua- risulta avere dimensioni in pianta pari a mt 0.40 x mt 0.40 (forma quadrata)…..omissis….. Va evidenziato che la griglia metallica in acciaio inox non mostra segni di fenditura e/o imperfezioni in nessun punto, risulta aderire perfettamente alla flangia posizionata sul fondo della piscina, per come visibile nelle video riprese analizzate minuziosamente, perfettamente in linea con quanto riportato nella norma UNI EN 13451-1 del Dicembre 2016 al paragrafo 4.10 relativo ai dispositivi di protezione amovibili, la griglia per uscita di aspirazione non è amovibile se non con l'utilizzo di utensili o tecniche anti-manomissione.”
Altro aspetto rilevante, riguarda la manutenzione delle pompe utilizzate per la filtrazione dell'acqua, anch'esso esaminato dal CTU (pag.9) il quale ha evidenziato che “è stata prestata periodicamente la necessaria manutenzione sia ordinaria che straordinaria nonché i controlli per verificare la corretta funzionalità dell'impianto, per come visibile dalle allegate schede sugli interventi di manutenzione”.
Ed ancora, con riferimento all'effetto risucchio, il CTU (pag.16) ha precisato che “sia l'impianto di filtrazione/aspirazione della vasca “Onde” che la presa di fondo rispettano i parametri imposti dalla normativa vigente (UNI EN 13451-1 e UNI 10637). Lo stesso, alla luce degli accertamenti espletati, asserisce (pag.17) che: ”l'avvenuto fenomeno da risucchio verificatosi, è da attribuire,
NON al mal funzionamento dell'impianto di filtrazione/aspirazione (presa di fondo) ma ad un gioco pericoloso del bagnante.”
pagina 12 di 14 Orbene, nel caso in esame, non vi è prova che l'incidente in questione sia eziologicamente collegato ad un mal funzionamento e/o anomalie dell'impianto di filtrazione dell'acqua né ad una irregolare posizione della griglia metallica che consente il deflusso dell'acqua.
Ritiene, questo giudice, pienamente condivisibili le conclusioni (pag. 17) cui è pervenuto il CTU nel proprio elaborato peritale testualmente richiamate: “la documentazione acquisita, gli scatti fotografici, lo stato reale, le operazioni tecniche, lo studio del caso hanno permesso allo scrivente di dimostrare obiettivamente il normale e corretto funzionamento dell'impianto di infiltrazione della vasca “Onde” all'interno dell'Acqua Park Odissea 2000. Sulla base degli elementi esaminati ai pertinenti paragrafi, gli argomenti circostanziati e puntuali, espressi nell'intero costrutto relazionale, dimostrano l'infondatezza e l'inconsistenza totale di colpe da parte del responsabile del parco acquatico”.
Alla luce delle suddette argomentazioni, deve escludersi la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051cc in ordine ai fatti dedotti dall'attore.
Ad ogni buon conto, quandanche la fattispecie in oggetto fosse ritenuta inquadrabile nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2050 c.c., si osserva, in punto di diritto, che “l'organizzatore di un'attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza” (cfr. Cass. Civ. 26860/23).
Posto che, nel caso di specie, la presenza di assistenti bagnanti nella struttura acquatica, per come sopra evidenziato, è stata confermata dallo stesso attore oltre che dai testi escussi.
Inoltre, è stata fornita prova circa l'affissione nel parco acquatico del regolamento contenente le previsioni e prescrizioni circa il comportamento da osservare nella struttura.
E' stato, altresì, allegato il verbale di verifica del 20.06.1995 rilasciato dalla prefettura di Cosenza per l'agibilità del complesso acquatico in questione.
Alla luce delle esposte considerazioni, va disattesa la domanda, non essendo stato provato che l'infortunio occorso all'istante sia imputabile a caratteristiche intrinseche della struttura in cui si è verificato il fatto, piuttosto che ad un comportamento anomalo del danneggiato, né il difetto delle cautele richieste per l'esercizio dell'attività.
Il rigetto della domanda attorea, rende superflua la disamina della domanda di manleva.
3.Sulle spese di lite.
pagina 13 di 14 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, nei rapporti tra attore e convenuto, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14, avuto riguardo al valore, alla natura e complessita' della controversia.
Appare equo disporne la compensazione, nei rapporti tra convenuto e terzo chiamato, anche in ragione del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, definitivamente pronunciando nella causa n.1431/19, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
• Rigetta la domanda attorea.
• Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite nei confronti del convenuto che liquida in € 7.052,00 per compensi, euro 21,50 per spese, oltre rimborso forfettario e accessori di legge se dovuti.
AS, 06.12.25
Il Giudice
Dott.ssa TR MA
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'AUPP dott.ssa Teresa Talarico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TR MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1431/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell' Avv. Giovanni Zagarese;
Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'Avv. Lucia Rita Pistola;
Controparte_1
CONVENUTO
con il patrocinio dell'Avv. Cosimo Damiano Libonati;
Controparte_2
RZ IA
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere pagina 1 di 14 succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 30.04.2019, , conveniva nel presente giudizio la Parte_1
premesso che in data 28.8.2017, si recava, Controparte_1 Parte_1 insieme ad un gruppo di amici per una giornata di svago, presso l'Acquapark Odissea 2000 di
Rossano. Deduceva di avere fatto accesso alle varie attrazioni, utilizzando le varie piscine, precisava che per ultimo si immergeva, seguendo il percorso naturale tracciato dalla progressiva profondità, nella vasca “Atena Gioc'Onda”. Evidenziava che, in tale piscina, a cadenze temporali ben specifiche, veniva simulato il movimento agitato della onde marine, che essa risultava essere aperta a tutti, non attenzionata da cartelli o segnali indicativi di rischi specifici o della presenza di insidie o pericoli, dunque consentita in ogni sua parte, risultando l'unico segnale visibile, espresso da una linea gialla sui lati della vasca, indicava la profondità maggiore sino alla parete finale, ove venivano prodotte le onde.
L'attore precisava che sulla pavimentazione della piscina erano presenti due griglie che consentivano il filtraggio dell'acqua.
Deduceva che, nell'attendere insieme all'amico l'arrivo dell'onda, temporalmente Persona_1
programmata, nella zona antistante quella più profonda, ove non erano presenti segnalazioni di pericolo, , in prossimità di una delle griglie, si immergeva sott'acqua e veniva, Parte_1
inspiegabilmente, attratto e poi trattenuto sul fondo della vasca da forza aspirante.
Tale fenomeno di risucchio, non gli consentiva di risalire e precludeva, altresì, alle numerose persone intervenute in aiuto anche del personale dell'Acquapark di riportare il in superficie. Pt_1
Solo dopo la disattivazione dell'impianto di aspirazione e filtraggio, le persone intervenute, riuscivano a portare in superficie il ormai in stato di incoscienza. Pt_1
Deduceva che a seguito dell'accaduto, gli veniva prestato il primo soccorso da parte del personale medico e rianimato mediante manovre di compressione sul torace e, poi, trasportato d'urgenza con ambulanza presso il P.S. di Rossano ove veniva ricoverato nell'U.O. di Rianimazione con prognosi riservata per “annegamento in acqua dolce”.
Nell'immediatezza del fatto, lo stato dei luoghi veniva visionato da , Sostituto Controparte_3
Commissario di P.S. all'epoca dei fatti in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di
Catanzaro, presente anch'egli nella struttura acquatica, il quale immersosi, verificava che sul fondo della piscina era presente “…..una specie di botola che non aveva alcuna protezione sporgente dal pavimento o al filo del pavimento”;
pagina 2 di 14 Deduceva che, a seguito dell'accaduto, aveva riportato gravi danni estetici, postumi psicologici e funzionali, con carattere di cronicità e netta riduzione della performance, tali da determinare uno svantaggio sociale, con conseguente danno permanente valutabile in 12 punti per disturbo post traumatico da stress, 10 punti per il pregiudizio estetico moderato di classe II, 3 punti per la sindrome algo-mialgica post- traumatica, nonché 20 giorni per ITT, giorni 30 per ITP al 75%, 30 giorni per ITP al 50% e giorni 60 per ITP al 25 %, oltre al danno morale.
Inoltre, evidenziava che a seguito dell'accaduto, veniva sporta querela nei confronti di CP_4
legale rappresentante della ed instaurato procedimento
[...] Controparte_5
penale ex art. 590 c.p. proc. n. 4106/2017 r.g.n.r. presso il competente Tribunale di AS.
Sosteneva che, l'eziologia dell'occorso era da individuarsi in una o più ragioni, tra loro interconnesse, quali il malfunzionamento dell'impianto, errore nella gestione o inadeguatezza dello stesso.
Sulla scorta di tali premesse, sosteneva la responsabilità contrattuale di Parte_1
per inadempimento agli obblighi che discendono dal contratto Controparte_6 stipulato tra le parti in forza dell'acquisto del biglietto per accesso al parco acquatico e per la fruizione alle varie attrazioni e, comunque, la configurabilità della responsabilità anche a titolo extracontrattuale ex artt. 2051 ovvero 2050 cc.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che tra
e in data 28.08.2017 è stato stipulato un Controparte_5 Controparte_7 contratto c.d. del tempo libero in ragione dell'acquisto da parte del sig. di biglietto per Pt_1
l'ingresso nella struttura Acquapark Odissea 2000 e la fruizione delle relative attrazioni;
Accertare
e dichiarare che la piscina Gioc'Onda ed il relativo sistema di filtraggio e aspirazione non è conforme alla normativa vigente;
Accertare e dichiarare che la causazione dell'evento nel quale è rimasto coinvolto il sig. nella giornata del 28.08.2017 integra gli estremi della responsabilità Pt_1 contrattuale ovvero, gradatamente, ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 ovvero 2050 cc della nella causazione del sinistro occorso a Controparte_5 Parte_1 nel mentre questi usufruiva della piscina Gioc'Onda e per l'effetto, per qualunque delle ragioni giustificative che verranno giuridicamente apprezzabili ed utilmente condivise, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni per come sopra quantificati in complessivi €. 187.025,00 con salvezza della diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia. Vinte le spese”.
Costituitasi in giudizio Acquapark Odissea 2000 della in via Controparte_5 preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma IV c.p.c per genericità dell'esposizione fattuale e indeterminatezza della domanda in diritto.
pagina 3 di 14 Nel merito, contestava la ricostruzione avversa dei fatti evidenziando che la cartellonistica esistente e le prescrizioni regolamentari del Parco espressamente vietavano tuffi e giochi pericolosi.
Precisava che, per ammissione dello stesso attore, egli si immergeva sott'acqua e veniva poi attratto e trattenuto sul fondo della vasca da forza aspirante, tenendo così una condotta irresponsabile, nell'immediatezza segnalata ed inibita dagli assistenti bagnanti.
Deduceva che, nessuna responsabilità poteva ravvisarsi, a titolo contrattuale né extracontrattuale, in quanto l'Acquapark aveva operato nel rispetto delle norme di legge ed in sicurezza ed essendosi l'evento determinato per la sola condotta dell'attore che aveva prospettato una rappresentazione fantasiosa degli accadimenti (risucchio, posizione ad uovo, incastro, etc)
Contestava la fondatezza della domanda per insussistenza degli addebiti, stante la mancanza dei presupposti legittimanti la richiesta risarcitoria, non essendo il dedotto evento lesivo in alcun modo ricollegabile al comportamento della ma all'esclusivo scorretto uso non appropriato della CP_5
piscina da parte del . Parte_1
Inoltre, deduceva che, a seguito dell'accaduto, la piscina veniva sottoposta a sequestro penale dal
28.08.2017 e sino a metà giugno e veniva incardinato procedimento penale n. 4106/17 a carico di
In tale arco temporale, veniva svolta ampia attività di indagine e disposto incidente CP_4 probatorio nel corso del quale veniva svolta perizia ed escussione dell'Ausiliario del Gip ed all'esito delle indagini, in sede penale, emergeva che, per quanto accadeva al , Parte_1
nessun profilo di responsabilità era attribuibile alla struttura.
Fermo restando le contestazioni argomentate dalla convenuta la Controparte_5
stessa rilevava, quale proprietaria del Parco acquatico, di essere dotata di copertura assicurativa con la , giusta polizza n. 131396912. Controparte_8
A tal fine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo Controparte_8
in garanzia nell'eventualità di accoglimento della domanda di parte attrice.
[...]
Tanto esposto, chiedeva: “rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto, con condanna del sig. ex art. 96 c.p.c. oltre che a tutte le spese del giudizio Parte_1
anche al risarcimento del danno da quantificarsi secondo ragione e giustizia. Gradatamente e per
l'ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, ritenere e dichiarare la Controparte_8
tenuta a sollevare la comparente da ogni onere e pagamento conseguente al denunciato
[...] occorso lesivo, con ogni coerente pronuncia a tal fine. Vinte le spese”.
Con ordinanza del 03.03.2020, il G.I. autorizzava il convenuto alla chiamata del terzo in causa
Controparte_8
pagina 4 di 14 Si costituiva in giudizio la a seguito di regolare chiamata di terzo, la Controparte_8 quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164, comma IV e
163 comma III c.p.c. nonché l'operatività della polizza assicurativa n. 131396912 con applicazione
(art. 20 della polizza) della franchigia fissa di € 2.500,00 a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Nel merito, faceva proprie le difese già argomentate dal convenuto Controparte_8 principale e contestava la domanda azionata dall'attore sul presupposto dell'assenza della responsabilità di in ordine ai fatti lamentati. Controparte_9
In estremo subordine, contestava la derivazione causale dei danni lamentati nonché l'ammontare del risarcimento dei danni richiesti perché sproporzionati oltre che non verosimili con la ricostruzione dei fatti.
Tanto esposto, chiedeva: ”In via preliminare Accertare e Controparte_8 dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e/o genericità dell'oggetto;
Accertare e dichiarare l'operatività della garanzia con la convenuta nei limiti della Controparte_2 franchigia, per come addotto in narrativa;
II. In via principale: Rigettare in toto la domanda avanzata da parte attrice poiché assolutamente inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente rigettare ogni richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della compagnia;
III. In via subordinata: Controparte_2
Riconoscere la responsabilità dell'attore nel comportamento colposo concorrente determinante nella produzione delle conseguenze dannose e di conseguenza ridurre il risarcimento in misura pari alla incidenza percentuale assunta dal comportamento colposo concorrente del danneggiato nella produzione delle conseguenze dannose;
Nella denegata ipotesi in cui dovesse condannarsi la per i fatti di cui è causa, ed il suo conseguente obbligo Controparte_10 di risarcire eventuali danni all'attore, dichiarare la Compagnia, nella sua indicata qualità, tenuta a manlevare il convenuto chiamante solo ove ed in quanto risulti accertato e provato, ai sensi di legge, ed in ogni caso entro e non oltre i limiti stabiliti dalla polizza n. 131396912, nel rispetto della clausola di franchigia.”
Esaurita l'istruttoria la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 11.09.25 tenutasi in modalità cartolare, con concessione dei termini 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma IV c.p.c
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, per genericità dell'esposizione fattuale e indeterminatezza in diritto dell'atto di citazione, formulata dalla convenuta e dalla terza chiamata nel presente giudizio. pagina 5 di 14 Ed invero, nel caso in esame, parte attrice ha indicato con precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda di risarcimento, sicché alcuna assoluta indeterminatezza della domanda è configurabile.
Inoltre le parti, convenuta e chiamata in causa, sulla scorta delle allegazioni dell'atto di citazione sono state poste nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito, pertanto nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato.
2.Sul merito della domanda.
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, la fattispecie de qua deve essere certamente ricondotta sotto la previsione di cui all'art. 2051 c.c..
Sul punto, preme osservare che, per costante orientamento della giurisprudenza, la norma in esame individua una fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale presunta del custode, che, ponendosi quale eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e
2697 c.c., detta un criterio di inversione dell'onere della prova, rimettendo al custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, al fine di vincere la presunzione di responsabilità a suo carico (cfr. Cass., sez. III, 29.09.2006, n. 21244).
In questi termini, l'art. 2051 c.c., da un lato, richiede la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra l'ente e la cosa stessa, tale da appuntare in capo all'ente proprietario del bene il relativo potere di controllo, mentre, dall'altro lato, pone a carico del danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, vale a dire la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa (cfr. Cass., 1.04.2010 n. 8005; Cass., 11.03.2011 n. 5910;
Cass., 18.10.2011 n. 21508).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013, nonché Cass. civ. n.
21212 del 2015).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il pagina 6 di 14 contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità (cfr. Cass. civ. n.
2660 del 2013).
Tutti i diversi orientamenti adottati, poi, nel corso del tempo dalla Suprema Corte incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 cod. civ.).
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v. Cass. civ. n. 22898 del
2012); o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v. Cass. civ. n. 13681 del 2012); dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (v. Cass. civ. n. 21727 del 2012); del fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o l'imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019).
Sotto tale ultimo profilo, vale evidenziare che la condotta colposa, invero, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. civ. n. 2483 del 2018 e, in maniera esaustiva,
Cass. Civ. n.858 del 2020; ma anche Cass. civ. n. 2481 del 2018; da ultimo Cass. civ. n. 11794 del
2022).
Dunque, la norma di cui all'art. 2051 cc non esonera l'attore dal fornire la prova del verificarsi dell'evento dannoso con le modalità descritte nell'atto introduttivo, postulando che egli dimostri in pagina 7 di 14 giudizio l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali.
Venendo al caso in esame, dall'istruttoria espletata, non può dirsi in alcun modo dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni subite dall'attore ed il malfunzionamento e/o anomalia dell'impianto idraulico della piscina in questione.
A tal riguardo, si richiamano le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale
(udienza del 19.05.2022). Egli ha riferito che “ (amico dell'attore) aveva messo i piedi Per_1
sulla botola descrivendo la bella sensazione e mi ha invitato a mettere i piedi sulla botola;
ho messo i piedi sulla botola e sono stato tirato giù, non ci ho capito nulla;
presumo che la griglia vi fosse, ma non fosse a livello per la posizione in cui mi sono incastrato;
quindi la botola mi ha tirato giù per la parte lombare;
Quanto alle dichiarazioni del teste (amico di ) lo stesso ha Persona_1 Parte_1
confermato la circostanza (cap.11 memoria di parte attrice) di avere avvertito una sensazione piacevole nei pressi della griglia sulla quale aveva poggiato un piede ed aveva invitato il
[...]
a fare lo stesso. Il teste ha precisato di aver visto il che Parte_1 Parte_1
“passando sopra la botola con i piedi veniva risucchiato improvvisamente;
tanto è vero che è andato sott'acqua ad una velocità innaturale, lo so perché l'ho visto”.
Emerge quindi una condotta imprudente del che si è inserita quale evento anomalo nella Pt_1
catena causale.
Del resto, il regolare funzionamento dell'impianto idraulico anche con riferimento alla modesta potenza del sistema di aspirazione, risulta confermato dall'annotazione della P.G. del 28.08.2017 intervenuta nello stesso giorno dell'accaduto, dalla quale si evince testualmente che “al momento del sopralluogo, sebbene i motori risultassero in funzione, l'aspirazione non risultava essere particolarmente potente, ovvero insufficiente a trattenere il peso degli operatori. Giova precisare che gli operatori nell'effettuare le riprese subacquee riscontravano notevoli difficoltà a raggiungere il fondo della piscina. Appare pertanto ragionevole dedurre che il giovane in parola, abbia con molta probabilità, tappato completamente tutti i fori della griglia e con il peso del corpo abbia provocato un effetto ventosa”.
Ed invero, dall'istruttoria espletata risulta che l'addebito, in ordine alla causazione dell'evento, va certamente mosso in capo all'attore il quale ha tenuto un comportamento imprudente e anomalo, rispetto al normale utilizzo della piscina, in violazione delle prescrizioni previste dal regolamento della struttura acquatica.
pagina 8 di 14 Dirimente, in proposito, la testimonianza di ''Foti il giorno Testimone_1 Parte_1
28.8.2017 verso le ore 16,15/16,20 circa effettuava un gioco vietato dal regolamento all'interno della piscina Atena dell'Acquapark Odissea 2000 consistito nell'abbassarsi sotto il livello dell'acqua per trattenersi sul fondo della piscina poggiando i glutei sulla presa di fondo e consentendo a
e/o altri di trattenerlo sott'acqua posizionato sopra la griglia di filtraggio” e che “i Persona_1
bagnini nella giornata del 28.8.17 erano assegnati alla vigilanza della piscina Tes_1 Tes_2 ad onde ed il bagnino all'indirizzo del e del gruppo di amici affinché Testimone_3 Pt_1 interrompessero il loro “gioco” ed ancora “ nell'immediatezza del fatto si Persona_1 disperava, piangeva e sosteneva di aver sfidato il ad effettuare il gioco sulla griglia”, Pt_1
circostanza confermata anche dal teste Tes_4
Tali dichiarazioni forniscono prova della circostanza che il e Parte_1 Persona_1
stessero effettuando un gioco in acqua, vietato dal regolamento all'interno della piscina, e
[...]
che i bagnini li avessero richiamati affinché interrompessero il gioco.
Ne consegue l'utilizzo non appropriato della piscina da parte dell'attore.
Altro elemento significativo che emerge riguarda la presenza della griglia e la collocazione della stessa sulla pavimentazione della piscina.
Tale dato, emerge dall'esposizione fattuale dell'atto introduttivo di parte attrice ove si legge della presenza sulla pavimentazione della piscina di “due griglie che consentono il filtraggio dell'acqua” ed in sede di interrogatorio formale l'attore ha dichiarato: “presumo che la griglia vi fosse, ma non fosse a livello per la posizione in cui mi sono incastrato”.
Anche dalla testimonianza resa da (udienza 22.12.2022), assistente Testimone_5
bagnanti nel 2017 presso Acquapark, lo stesso ha confermato che a protezione del pozzetto delle dimensioni 40x40, con battente d'acqua pari a cm 150, ove è avvenuto l'episodio, vi era posta griglia a maglia ancorata al fondo necessitante di attrezzatura per l'apertura ed ha precisato
“questi tipi di griglia una volta a settimana, a volte due, erano puliti”.
Inoltre, il teste escusso all'udienza del 22.12.2022, Assistente bagnanti, anch'egli Testimone_1 ha confermato della presenza della griglia precisando di esserne a conoscenza “perché sono stato più volte nella piscina come assistente bagnati e l'ho vista diverse volte”.
Ed ancora, il teste ha dichiarato “Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_6 quanto all'epoca ero Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rossano e mi sono recato sui luoghi di fatto nell'immediatezza”, e con riferimento alla sussistenza della griglia
”evidenzio che mi hanno riferito che a protezione del pozzetto vi era una griglia ancorata fissa sulla
pagina 9 di 14 piscina. Preciso che tanto mi è stato detto dagli agenti della volante che hanno effettuato il sopralluogo, a cui ero presente. Mi dissero che la griglia era fissa e non si muoveva”.
Sul punto, assume rilievo, l'annotazione di P.G. del 28.08.2017 di cui alla documentazione in atti, i quali a seguito dell'intervento nello stesso giorno dell'accaduto, unitamente alla locale Polizia
Scientifica presso la struttura acquatica “Odissea 2000”, muniti di telecamera subacquea procedevano ad effettuare immersioni riuscendo a riprendere, con idonea nitidezza, i particolari della griglia di aspirazione presenti all'interno della piscina.
Ebbene, acclarata la sussistenza delle griglie di aspirazioni sul fondo della pavimentazione della piscina in questione, deve rilevarsi l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Tes_7
(ud. 22.12.2022), non presente al momento del fatto, secondo cui “Quando sono andati
[...]
via i soccorsi, ho chiamato i colleghi del commissariato di Rossano e alla loro presenza mi sono immerso e ho visionato il fondo della piscina…..non c'era nessuna griglia di protezione”.
Dall'istruttoria espletata si evince, inoltre, la presenza di personale addetto, in prossimità della piscina in questione, confermata dalla stessa parte attrice, la quale in sede di interrogatorio formale ha riferito che “per la piscina Atena c'era solo un assistente bagnati alla mia destra”.
Anche il teste ha dichiarato che ”per quanto riguarda la piscina c'era un Persona_1 bagnino, non mi ricordo se vi fosse un secondo bagnino”.
Inoltre, risulta dimostrata l'affissione nel parco acquatico del regolamento contenente le previsioni e prescrizioni circa il comportamento da osservare nella struttura.
Sotto tale aspetto, il teste (ud. 22.12.2022) ha dichiarato: ”c'è il Testimone_5 regolamento integrale affisso all'ingresso sia prima di entrare che dopo l'ingresso e in prossimità dell'attrazione c'è quello specifico;
c'è la filodiffusione in cui con un messaggio audio vengono di tanto in tanto richiamate le regole e i divieti”. Il teste, ha altresì confermato che “ogni attrazione, compresa la piscina Atena, è costantemente presenziata da almeno due assistenti bagnanti” e che
“c'è la cartellonistica, per quanto riguarda gli scivoli vengono date istruzioni, per la piscina fanno un servizio di sorveglianza e prevenzione”.
Ebbene, l'istruttoria espletata ha consentito di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la presenza di puntuali segnalazioni circa le prescrizioni a cui attenersi nella struttura, oltre che la presenza di personale addetto durante le attrazioni del parco.
Né l'istruttoria espletata nel corso del giudizio, per quanto già detto ai punti che precedono, ha consentito di ritenere dimostrata la sussistenza di un effettivo e concreto nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
pagina 10 di 14 Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio versata in atti da parte convenuta ed acquisita, ai fini dell'utilizzabilità, nel presente giudizio.
Rilevato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale - quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale - che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, con efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Il deficit legislativo relativo alla puntuale individuazione delle prove innominate va dunque colmato da parte dell'interprete (ivi compreso l'organo giudicante di volta in volta investito della questione) con un'accorta e ponderata attività ermeneutica la quale nel corso dell'esperienza giuridica italiana ha consentito a dottrina e giurisprudenza di giungere ad indicare quale possibili prove atipiche quei mezzi di prova quali “gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le perizie stragiudiziali;
i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato, e, appunto, le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti”.
Detto ciò, a parere di questo giudice, insiste la possibilità e la necessità di consentire l'ingresso ed utilizzo ai fini del decidere, nel presente processo, di quanto versato in atti - relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del Geom. del 19.01.2018, a seguito di Persona_2
incarico del 30.08.2017 conferitogli dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
AS (P.M. Dott.ssa Angela Continisio) per accertare le cause dell'incidente in questione- perché ammissibile, in quanto idonea a garantire attendibilità nella dimostrazione del fatto storico oggetto di causa con particolare riferimento al funzionamento della presa di fondo (griglia di aspirazione) posta sul fondo della piscina e, dunque, rilevante nella valutazione di elementi afferenti il thema decidendum.
Nell'elaborato peritale del ctu è stilato testualmente pag. 5: ''L'impianto di filtrazione tecnologicamente è simile a quello di qualsiasi altra piscina, ma deve venir dimensionato e progettato tenendo conto del numero massimo di utenti prevedibilmente presente durante l'effetto delle onde. Particolare deve essere anche l'impianto di circolazione, per la presenza di una grande
pagina 11 di 14 superficie d'acqua. Necessario pertanto garantire un'adeguata miscelazione e circolazione
d'acqua, in modo da renderne la qualità uniforme in ogni punto. Oltre ad una rete molto capillare di bocchette di immissione, nel nostro caso sono 140 montate a pavimento, calpestabili, in ABS. La presenza di alcune prese di fondo nella zona centrale può contribuire al risultato. Secondo la norma UNI 10637 aprile 2015, la velocità dell'acqua nell'impianto di circolazione deve essere minore o uguale a 1.7 m/s in aspirazione. Comunque per prevenire rischi agli utenti, la buona tecnica ha previsto il posizionamento delle prese in zone con profondità adeguata, con la presenza di più di un punto di ripresa dell'acqua e il collegamento degli stessi in parallelo ad un unico collettore, dimodoché in presenza di eventuale ostruzione di uno, il flusso aumentasse nelle restanti tubazioni, evitando significativi effetti di risucchio”.
Il CTU, con riferimento alla presa di fondo per l'aspirazione oggetto dell'incidente per cui è causa, spiega che (pag.6): “nel caso di specie, la presa di fondo utilizzata per l'aspirazione, con griglia di protezione in acciaio inox – componente per coprire un'apertura, progettata per il passaggio dell'acqua- risulta avere dimensioni in pianta pari a mt 0.40 x mt 0.40 (forma quadrata)…..omissis….. Va evidenziato che la griglia metallica in acciaio inox non mostra segni di fenditura e/o imperfezioni in nessun punto, risulta aderire perfettamente alla flangia posizionata sul fondo della piscina, per come visibile nelle video riprese analizzate minuziosamente, perfettamente in linea con quanto riportato nella norma UNI EN 13451-1 del Dicembre 2016 al paragrafo 4.10 relativo ai dispositivi di protezione amovibili, la griglia per uscita di aspirazione non è amovibile se non con l'utilizzo di utensili o tecniche anti-manomissione.”
Altro aspetto rilevante, riguarda la manutenzione delle pompe utilizzate per la filtrazione dell'acqua, anch'esso esaminato dal CTU (pag.9) il quale ha evidenziato che “è stata prestata periodicamente la necessaria manutenzione sia ordinaria che straordinaria nonché i controlli per verificare la corretta funzionalità dell'impianto, per come visibile dalle allegate schede sugli interventi di manutenzione”.
Ed ancora, con riferimento all'effetto risucchio, il CTU (pag.16) ha precisato che “sia l'impianto di filtrazione/aspirazione della vasca “Onde” che la presa di fondo rispettano i parametri imposti dalla normativa vigente (UNI EN 13451-1 e UNI 10637). Lo stesso, alla luce degli accertamenti espletati, asserisce (pag.17) che: ”l'avvenuto fenomeno da risucchio verificatosi, è da attribuire,
NON al mal funzionamento dell'impianto di filtrazione/aspirazione (presa di fondo) ma ad un gioco pericoloso del bagnante.”
pagina 12 di 14 Orbene, nel caso in esame, non vi è prova che l'incidente in questione sia eziologicamente collegato ad un mal funzionamento e/o anomalie dell'impianto di filtrazione dell'acqua né ad una irregolare posizione della griglia metallica che consente il deflusso dell'acqua.
Ritiene, questo giudice, pienamente condivisibili le conclusioni (pag. 17) cui è pervenuto il CTU nel proprio elaborato peritale testualmente richiamate: “la documentazione acquisita, gli scatti fotografici, lo stato reale, le operazioni tecniche, lo studio del caso hanno permesso allo scrivente di dimostrare obiettivamente il normale e corretto funzionamento dell'impianto di infiltrazione della vasca “Onde” all'interno dell'Acqua Park Odissea 2000. Sulla base degli elementi esaminati ai pertinenti paragrafi, gli argomenti circostanziati e puntuali, espressi nell'intero costrutto relazionale, dimostrano l'infondatezza e l'inconsistenza totale di colpe da parte del responsabile del parco acquatico”.
Alla luce delle suddette argomentazioni, deve escludersi la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051cc in ordine ai fatti dedotti dall'attore.
Ad ogni buon conto, quandanche la fattispecie in oggetto fosse ritenuta inquadrabile nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2050 c.c., si osserva, in punto di diritto, che “l'organizzatore di un'attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza” (cfr. Cass. Civ. 26860/23).
Posto che, nel caso di specie, la presenza di assistenti bagnanti nella struttura acquatica, per come sopra evidenziato, è stata confermata dallo stesso attore oltre che dai testi escussi.
Inoltre, è stata fornita prova circa l'affissione nel parco acquatico del regolamento contenente le previsioni e prescrizioni circa il comportamento da osservare nella struttura.
E' stato, altresì, allegato il verbale di verifica del 20.06.1995 rilasciato dalla prefettura di Cosenza per l'agibilità del complesso acquatico in questione.
Alla luce delle esposte considerazioni, va disattesa la domanda, non essendo stato provato che l'infortunio occorso all'istante sia imputabile a caratteristiche intrinseche della struttura in cui si è verificato il fatto, piuttosto che ad un comportamento anomalo del danneggiato, né il difetto delle cautele richieste per l'esercizio dell'attività.
Il rigetto della domanda attorea, rende superflua la disamina della domanda di manleva.
3.Sulle spese di lite.
pagina 13 di 14 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, nei rapporti tra attore e convenuto, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14, avuto riguardo al valore, alla natura e complessita' della controversia.
Appare equo disporne la compensazione, nei rapporti tra convenuto e terzo chiamato, anche in ragione del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, definitivamente pronunciando nella causa n.1431/19, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
• Rigetta la domanda attorea.
• Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite nei confronti del convenuto che liquida in € 7.052,00 per compensi, euro 21,50 per spese, oltre rimborso forfettario e accessori di legge se dovuti.
AS, 06.12.25
Il Giudice
Dott.ssa TR MA
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'AUPP dott.ssa Teresa Talarico
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