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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1738/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3684/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17918/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240071095267000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: la DP 1 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituita
AD
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240071095267000 dell'Agenzia delle Entrate SS notificata a mezzo pec il 23 aprile 2024, avente ad oggetto “Controllo modello Unico/
Redditi anno 2020” con cui viene richiesto il pagamento delle sanzioni e interessi per omesso o carente versamento per un totale di euro 7.238,13.
La contribuente lamentava di avere attivato, prima della notifica della cartella, il canale telematico CIVIS con l'ente impositore a seguito della preventiva comunicazione d'irregolarità ricevuta e riferita ad essa;
di aver protocollato documentazione integrativa.
Solo dopo la notifica della cartella, deduceva la contribuente, si dava riscontro di un parziale sgravio degli importi richiesti.
La ricorrente chiedeva, pertanto, di vedersi applicata una nuova comunicazione d'irregolarità con i benefici della sanzione ridotta per la restante parte rimasta iscritta in cartella in forza della risoluzione 72/E del
16.12.2021 dell'Agenzia delle Entrate a tenore della quale "Nel caso di presentazione dell'istanza entro detto termine, se a seguito dell'istruttoria: ... ... • la richiesta viene accolta parzialmente, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione, con l'effetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, dal ricevimento della comunicazione “definitiva”
- contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute - decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua”.
La contribuente si duole della tardiva risposta dell'Ufficio all'Istanza di Autotutela presentata, che le avrebbe impedito di pagare nei termini gli altri importi recati dalla comunicazione di irregolarità che aveva preceduto la suddetta cartella.
Si è costituito l'Ufficio, evidenziando che la comunicazione ricevuta poteva essere adempiuta parzialmente versando unicamente, in forma agevolata, gli importi non oggetto dell'istanza di autotutela, e ribadendo che per gli importi contestati è stato riconosciuto il diritto allo sgravio degli stessi.
Con memorie la ricorrente contestava la tempestività dell'azione; deduceva di aver risposto con tempestività, in data 2.11.2023, alla comunicazione via PEC del 26/10/2023, tramite il protocollo Civis 2023110210495,
e per richiedere uno sgravio parziale dell'avviso; che la risposta dell'amministrazione è giunta solo il
13/11/2023 a seguito di ulteriore richiesta evasa il giorno dopo, ma con protocollo lavorato solo il 26.04.2024,
e dopo la notifica della cartella, eccependo grave violazione del principio di correttezza e buona fede e la violazione dell'art. 10 della legge 212/2000, che impongono la trasparenza e la correttezza, e di non arrecare pregiudizi ai contribuenti in presenza di errori interni.
Con sentenza n. 17918/20241, emessa il 21 novembre 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli, il ricorso è stato respinto con conferma del ruolo iscritto, al netto dello sgravio rilasciato dalla resistente. I Primi Giudici ritenevano la insussistenza di violazione di obblighi di termini legati all'emissione dell'atto o dell'atto di nuova comunicazione a carico dell'Amministrazione Finanziaria.
Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.
La sentenza impugnata, lamenta l'appellante, ha omesso di considerare correttamente la ratio e la portata dell'art. 2, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 462/1997, come interpretato anche dalla Suprema Corte (Cass. civ. n.
29650/2019). Tale norma stabilisce che: "le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, risultano dovute [...] sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo" (comma 1); "l'iscrizione a ruolo non
è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente [...] provvede a pagare le somme dovute [...] entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione [...] ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.
In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo" (comma 2).
In applicazione di tale norma, rileva l'appellante, la giurisprudenza ha precisato che, se a seguito dell'attività istruttoria viene rideterminato l'importo, decorre un nuovo termine per il pagamento ridotto.
Nel caso di specie, l'Agenzia ha effettivamente accolto in parte l'istanza della contribuente, riconoscendo un minore debito con sgravio parziale comunicato via PEC il 26.04.2024. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti una "comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela" e fa scattare, ex lege, un nuovo termine di 30 giorni per il versamento con sanzioni ridotte a un terzo.
La sentenza impugnata ha omesso di considerare la ratio dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997, che prevede la possibilità per il contribuente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni a un terzo nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione di irregolarità o, in caso di riscontro all'istanza di autotutela, entro trenta giorni dalla comunicazione definitiva rideterminata.
Nel caso di specie, l'Amministrazione, pur avendo parzialmente accolto l'istanza della contribuente, ha omesso di emettere nei tempi congrui una nuova comunicazione rideterminata, impedendole così di beneficiare della riduzione sanzionatoria prevista.
Tale comportamento, rileva l'appellante, si pone in violazione del principio di leale collaborazione tra IS
e contribuente, sancito tanto dalla normativa tributaria quanto dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellante rappresenta che la dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2020 è stata presentata in data 27 ottobre 2023, il giorno successivo alla ricezione dell'avviso di irregolarità, pervenuto in data 26 ottobre 2023. La contribuente si è attivata con estrema tempestività al fine di sanare un mero errore formale, costituito dall'omessa compilazione del quadro RU, relativo ai crediti d'imposta. A seguito di tale intervento correttivo, la contribuente ha altresì presentato istanza di autotutela tramite il canale CIVIS (prot. n.
2023110210495) in data 2 novembre 2023, ovvero quando la dichiarazione integrativa risultava già disponibile e visualizzabile all'interno dell'area riservata del contribuente sul portale dell'Agenzia delle
Entrate.
Nonostante ciò, l'Ufficio ha risposto soltanto in data 13 novembre 2023, limitandosi a richiedere ulteriore documentazione, senza considerare che già in quella fase l'elemento essenziale ai fini dell'istruttoria – ossia la dichiarazione integrativa correttamente presentata – risultava già nella piena disponibilità dell'Amministrazione finanziaria. Tale condotta omissiva dell'Amministrazione, lamenta l'appellante, ha determinato una lesione del diritto della contribuente a un contraddittorio effettivo e alla definizione agevolata della propria posizione, in violazione dei principi di buona fede, economicità, proporzionalità e collaborazione sanciti dallo Statuto del Contribuente. L'appellante lamenta, poi, la violazione dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione sanciti dallo
Statuto del Contribuente.
La Corte di primo grado, si osserva, ha erroneamente escluso la violazione dell'art. 10-quater della Legge
n. 212/2000 (che disciplina l'esercizio obbligatorio dell'autotutela), sostenendo che non vi è violazione dell'art
10-quater della Legge 212/2000 (esercizio del potere di autotutela obbligatoria) in quanto si è reso necessario acquisire da parte dell'A.F. la conoscenza di nuovi elementi desunti dalla dichiarazione integrativa non già contenuti nella prima dichiarazione (ai fini del controllo della comunicazione d'irregolarità ricevuta sul precedente dichiarato), dalla quale andrà a generarsi altra determinazione del ruolo automatico ex 36 bis,
e conseguente allo sgravio concesso. Tale ricostruzione, si osserva, è errata alla luce dei fatti oggettivi e dei principi normativi e giurisprudenziali rilevanti nel caso di specie. La dichiarazione integrativa era stata regolarmente presentata in data 27 ottobre 2023 (prot. n. 12303560558 - 0000001) e risultava già visibile all'Amministrazione il 13 novembre 2023, come dimostra la richiesta di documentazione integrativa pervenuta in quella data. L'omessa valutazione della documentazione non è dipesa da una necessità istruttoria, ma da un disguido interno di smistamento, come ammesso espressamente dal dott. Nominativo_2 nella comunicazione del 26 aprile 2024.
Ed ancora, osserva l'appellante, l'art. 10 dello Statuto del Contribuente impone alla Pubblica Amministrazione un comportamento ispirato a trasparenza e correttezza, con l'obbligo di non aggravare la posizione del contribuente in presenza di propri errori organizzativi. Tale obbligo si traduce, nel caso concreto, nell'esercizio doveroso dell'autotutela una volta acquisiti – e disponibili – i dati rilevanti.
Infine, lamenta l'appellante, una volta emerso l'errore, l'Amministrazione finanziaria era tenuta ad annullare tempestivamente l'atto illegittimo, senza alcun margine di discrezionalità. L'atteggiamento dell'Ufficio resistente, che ha scelto di restare inerte nonostante l'evidenza dei fatti, costituisce una grave violazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, traducendosi in un evidente abuso della funzione pubblica.
La condotta dell'Ufficio, conclude l'appellante, improntata a ostinazione e negligenza, giustifica inoltre la condanna alla refusione delle spese ex art. 96, comma 3, c.p.c., per resistenza temeraria, in quanto fondata su una pretesa palesemente infondata.
L'appellante conclude chiedendo in via principale, di dichiarare l'illegittimità parziale della cartella di pagamento n. 07120240071095267000; in subordine di riconoscere il diritto della contribuente alla riduzione delle sanzioni ad un terzo, in applicazione della normativa vigente e della Risoluzione AE n. 72/E del 2021.
Si è costituito l'Ufficio, depositando controdeduzioni.
Parte appellata rileva che la comunicazione di irregolarità ricevuta dalla contribuente a seguito del controllo automatizzato, poteva essere adempiuta solo in parte versando, in forma agevolata, gli importi non oggetto dell'istanza di autotutela.
La contribuente riceveva comunicazione di irregolarità n.0237494921001, codice atto n. 52134262113 per un totale di € 2.073,91.
Di questo importo, la parte chiedeva l'annullamento con istanza di autotutela del 13/11/2023, del solo importo di € 277,02 a titolo di imposta e minor credito da versare, sanzioni e interessi, per l'omessa compilazione del quadro RU.
I residui importi di € 655,08 a titolo di sanzioni e € 288,98 a titolo di interessi, poi confluiti in cartella, non sono mai stati contestati in fase di autotutela. Pertanto, la contribuente avrebbe già potuto, all'epoca, versare all'Erario le somme dovute, calcolate a tassi agevolati, nell'attesa dell'annullamento delle sole somme contestate. Lo sgravio n.2024S294557 è stato effettuato sulla cartella nel frattempo emessa, solo per gli importi inizialmente contestati dalla contribuente. Gli altri importi maggiorati cui la medesima fa riferimento sono quelli non contestati, ossia riconosciuti come dovuti.
Non avendoli pagati, rileva l'Ufficio, dall'emissione della comunicazione di irregolarità le sanzioni sono state calcolate diversamente, e sono maturati ulteriori interessi.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
La cartella impugnata deriva da controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 sul modello Unico dei redditi per l'anno d'imposta 2020 e ha ad oggetto il recupero di una somma pari a € 7.238,13 a titolo di sole sanzioni e interessi per omesso versamento.
La contribuente si duole della tardiva risposta dell'Ufficio all'istanza di autotutela, che le ha precluso la possibilità di pagare nei termini previsti gli altri importi recati dalla comunicazione e non contestati.
La contribuente riceveva comunicazione di irregolarità n.0237494921001, codice atto n. 52134262113 per un totale di € 2.073,91.
Di questo importo, la parte chiedeva l'annullamento con istanza di autotutela del 13/11/2023, del solo importo di € 277,02 a titolo di imposta e minor credito da versare, sanzioni e interessi, per l'omessa compilazione del quadro RU.
I residui importi di € 655,08 a titolo di sanzioni e € 288,98 a titolo di interessi, poi confluiti in cartella, non sono mai stati contestati in fase di autotutela.
Ritiene la Corte che, come correttamente argomentato dall'Ufficio, la comunicazione ricevuta poteva essere adempiuta (parzialmente) solo versando, in forma agevolata, gli importi non oggetto dell'istanza di autotutela.
Lo sgravio n. 2024S294557 è stato effettuato sulla cartella nel frattempo emessa, solo per gli importi inizialmente contestati dalla contribuente.
Gli altri importi maggiorati sono gli importi che la contribuente non ha mai contestato e, quindi, ha riconosciuto come dovuti.
La contribuente era tenuta a pagare nei termini gli importi non oggetto dell'istanza di autotutela.
Non sussiste, infine, violazione dell'art 10-quater della Legge 212/2000 (esercizio del potere di autotutela obbligatoria), in quanto si è reso necessario acquisire da parte dell'Amministrazione Finanziaria la conoscenza di nuovi elementi desunti dalla dichiarazione integrativa non già contenuti nella prima dichiarazione della contribuente.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello deve essere respinto. La peculiarità della questione trattata ed il corretto comportamento processuale della contribuente giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese di lite
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3684/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17918/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240071095267000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: la DP 1 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituita
AD
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240071095267000 dell'Agenzia delle Entrate SS notificata a mezzo pec il 23 aprile 2024, avente ad oggetto “Controllo modello Unico/
Redditi anno 2020” con cui viene richiesto il pagamento delle sanzioni e interessi per omesso o carente versamento per un totale di euro 7.238,13.
La contribuente lamentava di avere attivato, prima della notifica della cartella, il canale telematico CIVIS con l'ente impositore a seguito della preventiva comunicazione d'irregolarità ricevuta e riferita ad essa;
di aver protocollato documentazione integrativa.
Solo dopo la notifica della cartella, deduceva la contribuente, si dava riscontro di un parziale sgravio degli importi richiesti.
La ricorrente chiedeva, pertanto, di vedersi applicata una nuova comunicazione d'irregolarità con i benefici della sanzione ridotta per la restante parte rimasta iscritta in cartella in forza della risoluzione 72/E del
16.12.2021 dell'Agenzia delle Entrate a tenore della quale "Nel caso di presentazione dell'istanza entro detto termine, se a seguito dell'istruttoria: ... ... • la richiesta viene accolta parzialmente, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione, con l'effetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, dal ricevimento della comunicazione “definitiva”
- contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute - decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua”.
La contribuente si duole della tardiva risposta dell'Ufficio all'Istanza di Autotutela presentata, che le avrebbe impedito di pagare nei termini gli altri importi recati dalla comunicazione di irregolarità che aveva preceduto la suddetta cartella.
Si è costituito l'Ufficio, evidenziando che la comunicazione ricevuta poteva essere adempiuta parzialmente versando unicamente, in forma agevolata, gli importi non oggetto dell'istanza di autotutela, e ribadendo che per gli importi contestati è stato riconosciuto il diritto allo sgravio degli stessi.
Con memorie la ricorrente contestava la tempestività dell'azione; deduceva di aver risposto con tempestività, in data 2.11.2023, alla comunicazione via PEC del 26/10/2023, tramite il protocollo Civis 2023110210495,
e per richiedere uno sgravio parziale dell'avviso; che la risposta dell'amministrazione è giunta solo il
13/11/2023 a seguito di ulteriore richiesta evasa il giorno dopo, ma con protocollo lavorato solo il 26.04.2024,
e dopo la notifica della cartella, eccependo grave violazione del principio di correttezza e buona fede e la violazione dell'art. 10 della legge 212/2000, che impongono la trasparenza e la correttezza, e di non arrecare pregiudizi ai contribuenti in presenza di errori interni.
Con sentenza n. 17918/20241, emessa il 21 novembre 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli, il ricorso è stato respinto con conferma del ruolo iscritto, al netto dello sgravio rilasciato dalla resistente. I Primi Giudici ritenevano la insussistenza di violazione di obblighi di termini legati all'emissione dell'atto o dell'atto di nuova comunicazione a carico dell'Amministrazione Finanziaria.
Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.
La sentenza impugnata, lamenta l'appellante, ha omesso di considerare correttamente la ratio e la portata dell'art. 2, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 462/1997, come interpretato anche dalla Suprema Corte (Cass. civ. n.
29650/2019). Tale norma stabilisce che: "le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, risultano dovute [...] sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo" (comma 1); "l'iscrizione a ruolo non
è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente [...] provvede a pagare le somme dovute [...] entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione [...] ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.
In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo" (comma 2).
In applicazione di tale norma, rileva l'appellante, la giurisprudenza ha precisato che, se a seguito dell'attività istruttoria viene rideterminato l'importo, decorre un nuovo termine per il pagamento ridotto.
Nel caso di specie, l'Agenzia ha effettivamente accolto in parte l'istanza della contribuente, riconoscendo un minore debito con sgravio parziale comunicato via PEC il 26.04.2024. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti una "comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela" e fa scattare, ex lege, un nuovo termine di 30 giorni per il versamento con sanzioni ridotte a un terzo.
La sentenza impugnata ha omesso di considerare la ratio dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997, che prevede la possibilità per il contribuente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni a un terzo nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione di irregolarità o, in caso di riscontro all'istanza di autotutela, entro trenta giorni dalla comunicazione definitiva rideterminata.
Nel caso di specie, l'Amministrazione, pur avendo parzialmente accolto l'istanza della contribuente, ha omesso di emettere nei tempi congrui una nuova comunicazione rideterminata, impedendole così di beneficiare della riduzione sanzionatoria prevista.
Tale comportamento, rileva l'appellante, si pone in violazione del principio di leale collaborazione tra IS
e contribuente, sancito tanto dalla normativa tributaria quanto dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellante rappresenta che la dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2020 è stata presentata in data 27 ottobre 2023, il giorno successivo alla ricezione dell'avviso di irregolarità, pervenuto in data 26 ottobre 2023. La contribuente si è attivata con estrema tempestività al fine di sanare un mero errore formale, costituito dall'omessa compilazione del quadro RU, relativo ai crediti d'imposta. A seguito di tale intervento correttivo, la contribuente ha altresì presentato istanza di autotutela tramite il canale CIVIS (prot. n.
2023110210495) in data 2 novembre 2023, ovvero quando la dichiarazione integrativa risultava già disponibile e visualizzabile all'interno dell'area riservata del contribuente sul portale dell'Agenzia delle
Entrate.
Nonostante ciò, l'Ufficio ha risposto soltanto in data 13 novembre 2023, limitandosi a richiedere ulteriore documentazione, senza considerare che già in quella fase l'elemento essenziale ai fini dell'istruttoria – ossia la dichiarazione integrativa correttamente presentata – risultava già nella piena disponibilità dell'Amministrazione finanziaria. Tale condotta omissiva dell'Amministrazione, lamenta l'appellante, ha determinato una lesione del diritto della contribuente a un contraddittorio effettivo e alla definizione agevolata della propria posizione, in violazione dei principi di buona fede, economicità, proporzionalità e collaborazione sanciti dallo Statuto del Contribuente. L'appellante lamenta, poi, la violazione dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione sanciti dallo
Statuto del Contribuente.
La Corte di primo grado, si osserva, ha erroneamente escluso la violazione dell'art. 10-quater della Legge
n. 212/2000 (che disciplina l'esercizio obbligatorio dell'autotutela), sostenendo che non vi è violazione dell'art
10-quater della Legge 212/2000 (esercizio del potere di autotutela obbligatoria) in quanto si è reso necessario acquisire da parte dell'A.F. la conoscenza di nuovi elementi desunti dalla dichiarazione integrativa non già contenuti nella prima dichiarazione (ai fini del controllo della comunicazione d'irregolarità ricevuta sul precedente dichiarato), dalla quale andrà a generarsi altra determinazione del ruolo automatico ex 36 bis,
e conseguente allo sgravio concesso. Tale ricostruzione, si osserva, è errata alla luce dei fatti oggettivi e dei principi normativi e giurisprudenziali rilevanti nel caso di specie. La dichiarazione integrativa era stata regolarmente presentata in data 27 ottobre 2023 (prot. n. 12303560558 - 0000001) e risultava già visibile all'Amministrazione il 13 novembre 2023, come dimostra la richiesta di documentazione integrativa pervenuta in quella data. L'omessa valutazione della documentazione non è dipesa da una necessità istruttoria, ma da un disguido interno di smistamento, come ammesso espressamente dal dott. Nominativo_2 nella comunicazione del 26 aprile 2024.
Ed ancora, osserva l'appellante, l'art. 10 dello Statuto del Contribuente impone alla Pubblica Amministrazione un comportamento ispirato a trasparenza e correttezza, con l'obbligo di non aggravare la posizione del contribuente in presenza di propri errori organizzativi. Tale obbligo si traduce, nel caso concreto, nell'esercizio doveroso dell'autotutela una volta acquisiti – e disponibili – i dati rilevanti.
Infine, lamenta l'appellante, una volta emerso l'errore, l'Amministrazione finanziaria era tenuta ad annullare tempestivamente l'atto illegittimo, senza alcun margine di discrezionalità. L'atteggiamento dell'Ufficio resistente, che ha scelto di restare inerte nonostante l'evidenza dei fatti, costituisce una grave violazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, traducendosi in un evidente abuso della funzione pubblica.
La condotta dell'Ufficio, conclude l'appellante, improntata a ostinazione e negligenza, giustifica inoltre la condanna alla refusione delle spese ex art. 96, comma 3, c.p.c., per resistenza temeraria, in quanto fondata su una pretesa palesemente infondata.
L'appellante conclude chiedendo in via principale, di dichiarare l'illegittimità parziale della cartella di pagamento n. 07120240071095267000; in subordine di riconoscere il diritto della contribuente alla riduzione delle sanzioni ad un terzo, in applicazione della normativa vigente e della Risoluzione AE n. 72/E del 2021.
Si è costituito l'Ufficio, depositando controdeduzioni.
Parte appellata rileva che la comunicazione di irregolarità ricevuta dalla contribuente a seguito del controllo automatizzato, poteva essere adempiuta solo in parte versando, in forma agevolata, gli importi non oggetto dell'istanza di autotutela.
La contribuente riceveva comunicazione di irregolarità n.0237494921001, codice atto n. 52134262113 per un totale di € 2.073,91.
Di questo importo, la parte chiedeva l'annullamento con istanza di autotutela del 13/11/2023, del solo importo di € 277,02 a titolo di imposta e minor credito da versare, sanzioni e interessi, per l'omessa compilazione del quadro RU.
I residui importi di € 655,08 a titolo di sanzioni e € 288,98 a titolo di interessi, poi confluiti in cartella, non sono mai stati contestati in fase di autotutela. Pertanto, la contribuente avrebbe già potuto, all'epoca, versare all'Erario le somme dovute, calcolate a tassi agevolati, nell'attesa dell'annullamento delle sole somme contestate. Lo sgravio n.2024S294557 è stato effettuato sulla cartella nel frattempo emessa, solo per gli importi inizialmente contestati dalla contribuente. Gli altri importi maggiorati cui la medesima fa riferimento sono quelli non contestati, ossia riconosciuti come dovuti.
Non avendoli pagati, rileva l'Ufficio, dall'emissione della comunicazione di irregolarità le sanzioni sono state calcolate diversamente, e sono maturati ulteriori interessi.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
La cartella impugnata deriva da controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 sul modello Unico dei redditi per l'anno d'imposta 2020 e ha ad oggetto il recupero di una somma pari a € 7.238,13 a titolo di sole sanzioni e interessi per omesso versamento.
La contribuente si duole della tardiva risposta dell'Ufficio all'istanza di autotutela, che le ha precluso la possibilità di pagare nei termini previsti gli altri importi recati dalla comunicazione e non contestati.
La contribuente riceveva comunicazione di irregolarità n.0237494921001, codice atto n. 52134262113 per un totale di € 2.073,91.
Di questo importo, la parte chiedeva l'annullamento con istanza di autotutela del 13/11/2023, del solo importo di € 277,02 a titolo di imposta e minor credito da versare, sanzioni e interessi, per l'omessa compilazione del quadro RU.
I residui importi di € 655,08 a titolo di sanzioni e € 288,98 a titolo di interessi, poi confluiti in cartella, non sono mai stati contestati in fase di autotutela.
Ritiene la Corte che, come correttamente argomentato dall'Ufficio, la comunicazione ricevuta poteva essere adempiuta (parzialmente) solo versando, in forma agevolata, gli importi non oggetto dell'istanza di autotutela.
Lo sgravio n. 2024S294557 è stato effettuato sulla cartella nel frattempo emessa, solo per gli importi inizialmente contestati dalla contribuente.
Gli altri importi maggiorati sono gli importi che la contribuente non ha mai contestato e, quindi, ha riconosciuto come dovuti.
La contribuente era tenuta a pagare nei termini gli importi non oggetto dell'istanza di autotutela.
Non sussiste, infine, violazione dell'art 10-quater della Legge 212/2000 (esercizio del potere di autotutela obbligatoria), in quanto si è reso necessario acquisire da parte dell'Amministrazione Finanziaria la conoscenza di nuovi elementi desunti dalla dichiarazione integrativa non già contenuti nella prima dichiarazione della contribuente.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello deve essere respinto. La peculiarità della questione trattata ed il corretto comportamento processuale della contribuente giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese di lite