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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7093/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Silvia MADREPERLA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Maria Raffaella Controparte_1 C.F._2
RODESCHINI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza dell'8 aprile Parte_1 Controparte_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
RE (BG) in data 8 settembre 2002. Dalla loro unione sono nati (13 maggio 2006), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, (23 luglio 2008) e (6 luglio 2010), minorenni. Per_2 Per_3
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la moglie e l'adozione dei provvedimenti in tema di affido, collocamento e mantenimento della prole.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha Controparte_1
precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza dell'8 aprile 2025, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita concluso in data 5 luglio 2022 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 22 luglio 2022 (doc. 3
ricorrente, doc. 1 resistente), e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., dato l'accordo raggiunto e la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in RE (BG) l'8 settembre 2002 tra e Parte_1 CP_1
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di RE (Atto n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2002);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
Permanenza paritetica di presso ciascun domicilio;
mentre per e Per_1 Per_3
il calendario attualmente in atto sarà ampliato come segue: i due figli minori Per_2
potranno rimanere presso la casa paterna ogni venerdì a pranzo, nonché, a settimane alterne, da giovedì sera a martedì mattina.
• Salvo diverso e migliore accordo tra i due genitori, durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25/12 (ore 10.00) al 31/12 (ore10), ovvero dal 31/12 (ore 10,00) al 6 gennaio.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni (a decorrere dal 2026), l'intera settimana con il padre o con la madre dal pomeriggio del Venerdì Santo (ore 18.00), sino al mercoledì mattina. Le altre principali festività dell'anno saranno alternate;
• Durante le vacanze estive due settimane anche consecutive con ciascun genitore da concordarsi entro il 31/03 di ogni anno;
• Accordo per cui entro il 31/03 di ogni anno i due genitore potranno concordare periodi di
15 giorni consecutivi che ciascun genitore potrà trascorrere da solo senza i figli, che resteranno accuditi dall'altro;
• Rideterminazione, con decorrenza da aprile 2025, dell'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei tre figli versando alla madre la somma complessiva di € 1.400,00 (di cui
€ 600 per , €600 per ed € 200 per quale assegno perequativo), Per_3 Per_3 Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT nazionale del costo della vita come per legge da maggio 2026;
Conferma, per quanto riguarda le spese straordinarie, degli accordi di negoziazione assistita per cui a titolo integrativo rispetto all'assegno di mantenimento le parti si obbligano a concorrere nella misura del 60% il padre e la madre del 40% alle suddette spese straordinarie, come da nuovo protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, ad eccezione delle spese universitarie future alle quali il padre contribuirà nella misura del 65% anziché
60% ( in particolare tasse universitarie imposte da istituti pubblici e privati, alloggio presso la sede universitaria, libri e periodi all'estero per ragioni di studio, ad esempio Erasmus o
Master), si precisa tuttavia che ad eccezione dei libri e della tasse imposte da istituti pubblici, per le altre spese resta necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori alla spesa. Si precisa altresì che le spese medico-sanitarie per i figli e la moglie saranno sostenute integralmente dal padre per quanto coperto dal FASI per i dirigenti (Fondo assistenza
Integrativa) e dalla Previdenza integrativa delle Assicurazioni Generali, le spese non coperte dal Fondo e dalle Assicurazioni Generali, invece, verranno ripartite fra i coniugi con le proporzioni sopradette del 60% il padre ed il 40% la madre (ovviamente nulla sarà dovuto per le spese sanitarie della moglie, ad eccezione di quelle rimborsate). Quindi il sig. si Pt_1
obbliga a rimborsare interamente alla signora le spese medico-sanitarie da ella CP_1
anticipate per sé e per i figli nella misura in cui siano coperte e pagate dal Fondo e dall'Assicurazione sopra indicati, all'inizio di ogni mese ed a condividere con la signora un file ove siano indicati i rimborsi delle spese mediche che riceve dal FASI o dalla CP_1
Previdenza integrativa e le spese straordinarie sostenute da entrambi per le necessarie compensazioni fra i genitori;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Silvia MADREPERLA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Maria Raffaella Controparte_1 C.F._2
RODESCHINI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza dell'8 aprile Parte_1 Controparte_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
RE (BG) in data 8 settembre 2002. Dalla loro unione sono nati (13 maggio 2006), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, (23 luglio 2008) e (6 luglio 2010), minorenni. Per_2 Per_3
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la moglie e l'adozione dei provvedimenti in tema di affido, collocamento e mantenimento della prole.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha Controparte_1
precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza dell'8 aprile 2025, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita concluso in data 5 luglio 2022 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 22 luglio 2022 (doc. 3
ricorrente, doc. 1 resistente), e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., dato l'accordo raggiunto e la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in RE (BG) l'8 settembre 2002 tra e Parte_1 CP_1
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di RE (Atto n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2002);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
Permanenza paritetica di presso ciascun domicilio;
mentre per e Per_1 Per_3
il calendario attualmente in atto sarà ampliato come segue: i due figli minori Per_2
potranno rimanere presso la casa paterna ogni venerdì a pranzo, nonché, a settimane alterne, da giovedì sera a martedì mattina.
• Salvo diverso e migliore accordo tra i due genitori, durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25/12 (ore 10.00) al 31/12 (ore10), ovvero dal 31/12 (ore 10,00) al 6 gennaio.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni (a decorrere dal 2026), l'intera settimana con il padre o con la madre dal pomeriggio del Venerdì Santo (ore 18.00), sino al mercoledì mattina. Le altre principali festività dell'anno saranno alternate;
• Durante le vacanze estive due settimane anche consecutive con ciascun genitore da concordarsi entro il 31/03 di ogni anno;
• Accordo per cui entro il 31/03 di ogni anno i due genitore potranno concordare periodi di
15 giorni consecutivi che ciascun genitore potrà trascorrere da solo senza i figli, che resteranno accuditi dall'altro;
• Rideterminazione, con decorrenza da aprile 2025, dell'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei tre figli versando alla madre la somma complessiva di € 1.400,00 (di cui
€ 600 per , €600 per ed € 200 per quale assegno perequativo), Per_3 Per_3 Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT nazionale del costo della vita come per legge da maggio 2026;
Conferma, per quanto riguarda le spese straordinarie, degli accordi di negoziazione assistita per cui a titolo integrativo rispetto all'assegno di mantenimento le parti si obbligano a concorrere nella misura del 60% il padre e la madre del 40% alle suddette spese straordinarie, come da nuovo protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, ad eccezione delle spese universitarie future alle quali il padre contribuirà nella misura del 65% anziché
60% ( in particolare tasse universitarie imposte da istituti pubblici e privati, alloggio presso la sede universitaria, libri e periodi all'estero per ragioni di studio, ad esempio Erasmus o
Master), si precisa tuttavia che ad eccezione dei libri e della tasse imposte da istituti pubblici, per le altre spese resta necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori alla spesa. Si precisa altresì che le spese medico-sanitarie per i figli e la moglie saranno sostenute integralmente dal padre per quanto coperto dal FASI per i dirigenti (Fondo assistenza
Integrativa) e dalla Previdenza integrativa delle Assicurazioni Generali, le spese non coperte dal Fondo e dalle Assicurazioni Generali, invece, verranno ripartite fra i coniugi con le proporzioni sopradette del 60% il padre ed il 40% la madre (ovviamente nulla sarà dovuto per le spese sanitarie della moglie, ad eccezione di quelle rimborsate). Quindi il sig. si Pt_1
obbliga a rimborsare interamente alla signora le spese medico-sanitarie da ella CP_1
anticipate per sé e per i figli nella misura in cui siano coperte e pagate dal Fondo e dall'Assicurazione sopra indicati, all'inizio di ogni mese ed a condividere con la signora un file ove siano indicati i rimborsi delle spese mediche che riceve dal FASI o dalla CP_1
Previdenza integrativa e le spese straordinarie sostenute da entrambi per le necessarie compensazioni fra i genitori;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello