Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4321/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 06 settembre 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 431 dell'anno 2023
T R A
( c.f. corrente in Via Solito n. 49 a Taranto in persona del l.r.p.t. ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vico I Senatore Giacomo Lacaita n.7 a Manduria (Taranto) presso lo studio dell' Avv. Emiliano Pacifico (c.f. ) dal quale è rappresentata e difes C.F._1
acome da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(c.f. ) corrente in Viale Piccinni a Valenzano (Ba) in persona Controparte_1 P.IVA_2
del l.r.p.t.;
Appellata contumace
(c.f. ) corrente in Via Roma n. 23 a Montemesola (Ta) il Controparte_2 P.IVA_3
persona del Sindaco protempore;
Appellato contumace
1
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado , titolare di impresa Parte_2
individuale esercitata con la ditta “ ”, evocava innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
TA (Ta) la ed il deducendo: 1) di proporre opposizione Parte_1 Controparte_2
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0200936 emessa il 28 dicembre 2021 dalla per Parte_1
conto del Comune di notificata a mezzo pec il 30 dicembre 2021 colla quale veniva CP_2
intimato il pagamento di euro 1159,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria comminata per infrazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Locale del Comune di nel CP_2
verbale n. 63 elevato il 21 aprile 2016 e notificato il 17 giugno 2016; 2) di ritenere prescritta la pretesa creditoria alla percezione della somma, chiedendone la sospensione della efficacia in via interinale, e col ristoro delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa di risposta la deducendo che l'impugnativa aveva in realtà ad Parte_1
oggetto il diverso e differente verbale di accertamento di infrazione n. 581/2015 e che l'eccezione di prescrizione era infondata alla luce della normativa emergenziale anti-covid; concludeva chiedendo il rigetto della opposizione col ristoro delle spese di lite.
Non si costituiva il Controparte_2
Con sentenza n. 119/2023 emessa in data 04 aprile 2023 all'esito del giudizio vertito col numero
268/2022 r.g., il Giudice di Pace di TA così decideva:
“In accoglimento dell'opposizione alla esecuzione dichiara la intervenuta estinzione per prescrizione del credito indicato nella ingiunzione di pagamento n. 0200936 del 28.12.2021 e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata;
condanna il e la , in solido tra loro, al pagamento delle spese e Controparte_2 Parte_1
2 compensi del giudizio in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 45700 oltre 15% ex art. 2 DM 10/03/2014 n. 55 sul compenso, cap ed iva se dovute”.
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“Nella specie la violazione al Codice della Strada imputata alla è stata da Controparte_1
quest'ultima compiuta il 17 giugno 2016 con notifica del verbale di accertamento dell'infrazione n.
63 P in data 21 giugno 2016 come indicato nel dettaglio dell'ingiunzione opposta.
“L'ingiunzione fiscale di pagamento ex R.D. n. 639/1910 risulta notificata a mezzo pec il giorno
30.12.2021.”
“Al momento della notifica della ingiunzione dunque il termine di prescrizione quinquennale era già
ampiamente decorso essendo trascorsi più di cinque anni sia dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione: la prescrizione quinquennale è infatti maturata il 21 giugno 2021.”
“Nel caso di specie peraltro deve rilevarsi che non è stata offerta alcuna prova dell'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione prima della scadenza dei cinque anni dalla infrazione.”
“Solo per completezza va rilevato che l'iscrizione a ruolo del credito non integra un atto interruttivo della prescrizione, trattandosi di atto meramente interno alla amministrazione, ed invece essendo necessario un atto recettizio al fine di interrompere il corso della prescrizione…”
“….ammesso che il carico sia stato affidato nel suddetto periodo, non rientra nella normativa che ha previsto la proroga dei termini di prescrizione, atteso che – come già innanzi detto – l'ingiunzione fiscale in questione n. 0200936 è stata emessa il 28.12.2021 quando oramai il diritto dell'ente impositore ( ) alla riscossione della somma dovuta per la violazione del Controparte_2
codice della strada di cui al verbale presupposto all'ingiunzione si era già prescritto alla suindicata data del 21 giugno 2021….”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la chiedendo l'accoglimento delle Parte_3
seguenti conclusioni:
[- Nel merito, per le causali ivi spiegate, in totale riforma della sentenza n. 119/2023 emessa dal
3 Giudice di Pace di TA nel procedimento iscritto al RG n. 268/2022, accertare la validità formale e sostanziale dell'ingiunzione di pagamento n. 200936 del 28.12.2021, l'esigibilità e la non prescrizione del diritto azionato dalla per conto del , e per Parte_1 Controparte_2
l'effetto rigettare la domanda/opposizione proposta dalla con conferma della Controparte_1
validità e dell'efficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 200936 del 28.12.2021 notificata in data
12.02.2022 e degli atti presupposti e ad essa collegati.
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario.
- In ogni caso, riformare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace ha condannato le parti soccombenti quindi la al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 45700, Parte_1
in quanto la somma liquidata è contraria alle disposizioni di cui al DM n. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia.]
Così argomentava la le proprie conclusioni: Parte_1
[NEL MERITO ERRATA INTERPRETAZIONE E/O APPLICAZIONE DELL'ART. 68 del DL n.
18/2020
La sentenza è ingiusta e merita di essere riformata nella parte in cui il Giudice di Pace di TA
ha ritenuto che: Nel merito l'opposizione è fondata. L'art. 209 del Codice della Strada recita: la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 L. 689/1981. L'art. 28 legge 689
del 1981 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione .. nella specie la violazione al codice della strada imputata alla è stata da Controparte_1
quest'ultimo compiuta il 17.06.2016 con notifica di accertamento dell'infrazione n. 63P del
21.06.2016. L'ingiunzione di pagamento è stata notificata il giorno 30.12.2021. Al momento della notifica dell'ingiunzione dunque il termine di prescrizione quinquennale era già decorso essendo trascorsi più di 5 anni dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione la prescrizione
4 quinquennale è infatti maturata il 21 giugno 2021. Nel caso di specie peraltro deve rilevarsi che non
è stata offerta alcuna prova dell'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione prima della scadenza dei cinque anni dalla infrazione. … La ritiene invece che la prescrizione alla Parte_1
data della notifica dell'ingiunzione non sia maturata in quanto il legislatore a seguito dell'emergenza
Covid 19 con l'art. 68 del DL n. 18/2021 ha sospeso la riscossione e la prescrizione di tutte le entrate erariali scadenti nel periodo 08.03.2020 al 31.08.2021 (542 giorni) e, pertanto, il diritto alla riscossione della sanzione di cui al verbale presupposto aveva guadagnato la proroga al 21.06.2023.
La prescrizione prorogata dall'art. 68 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. Dunque ai fini dell'applicazione della proroga dei termini di prescrizione, rileva che i carichi relativi ai crediti delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidati all'agente della riscossione nel citato periodo di sospensione, non siano già incorsi in prescrizione. Orbene, nel caso di specie , ammesso che il carico sia stato affidato nel suddetto periodo, non rientra nella normativa che ha previsto la proroga dei termini di prescrizione,
atteso che come innanzi detto, l'ingiunzione fiscale in questione n. 200936 è stata emessa il
28.12.2021 quando ormai il diritto dell'ente impositore alla riscossione della somma dovuta per violazione del codice della strada di cui al verbale presupposto all'ingiunzione si era già prescritto alla suindicata data del 21 giugno 2021. Ne consegue che in modo definitivo, l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0200936 del 28.12.2021 deve essere annullata per intervenuta prescrizione del credito dovuta a prescrizione, per le ragioni che di seguito si spiegano.
Per affetto dell'emergenza COVID 19, il legislatore, con l'art. 68 del DL n. 18/2020 (Cura Italia) ha sospeso, in maniera generalizzata a far data dal 08.03.2020 e sino al 31.08.2021 (542 giorni), tutte le attività di riscossione, vietando agli enti e alle società di riscossione la notifica degli atti tributari di cui al RD n. 639/1910 e al DPR n. 602/1973.
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:“Comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di
5 pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena trascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi,
anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”
6 Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall' nella Circolare n. Controparte_3
25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione, in via generalizzata, i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , dell' Controparte_3 Controparte_4
e dell' e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da CP_5
, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Parte_4
Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitoria della sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e Parte_1
prescrizionali, legati a tali attività.
Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
Per dirla diversamente: costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che - nel caso d'interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata.
Di talché, non vi è alcun dubbio che il DL n. 18/2020 ha introdotto un periodo di sospensione prescrizione, applicabile in via generale ad ogni attività riscuotitoria, ivi compresa quella di cui si tratta ex RD n. 639/1910 (cfr. comma 2 art. 68).
Pertanto, considerato che la sospensione della prescrizione disposta dall'art. 68 del DL n. 18/2020
ha avuto una durata di 542 giorni (08 marzo 2020 – 31 agosto 2021), la prescrizione del verbale di accertamento della violazione al c.d.s., contenuto nell'ingiunzione opposta, notificato in data
21.06.2016 sarebbe maturata in data 19.07.2023 (prescrizione verbale 21.06.2021 + 542 giorni di sospensione = 19.07.2023).
Il Giudice di prime cure invece, errando, ha ritenuto che: Orbene il caso di specie non rientra nella
7 normativa che ha previsto la proroga dei termini di prescrizione atteso che l'ingiunzione fiscale in questione n. 0200936 è stata emessa il 28.12.2021 quando ormai il diritto dell'ente impositore alla riscossione della somma dovuta per violazione al c.d.s. di cui al verbale presupposto all'ingiunzione si era già prescritto alla suindicata data del 21 giugno 2021-. Il comma 4 bis lett. b dell'art. 68 del
DL n. 18/2020, contrariamente a quanto statuito in sentenza, chiarisce altresì che la sospensione della prescrizione si applica anche ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021,
nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021.
Pertanto, è evidente che il caso che qui ci occupa (ingiunzione di pagamento emessa in data
28.12.2021) rientra nella fattispecie prevista dall'art. 68 del DL n. 18/2020 in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata emessa prima del 31 dicembre 2021.
Peraltro, se si accogliesse la tesi del Giudice di Pace, le pretese creditorie azionate dagli enti e dalle società di riscossione per il recupero dei crediti sorti nel periodo 08 marzo 2015 e 31 agosto 2016,
come è nel caso di specie, la cui prescrizione quinquennale sarebbe maturata proprio nel periodo della sospensione dell'attività di riscossione e notifica degli atti della riscossione esattoriale (08
marzo 2020 – 31 agosto 2021), sarebbero tutte irrimediabilmente prescritte.
Alla luce di tali considerazioni la sentenza appellata deve essere riformata con rigetto dell'opposizione promossa dalla , con la conferma della esigibilità e non Controparte_1
prescrizione del credito contenuto nell'ingiunzione di pagamento n. 200936 del 28.12.2021.
RIGUARDO LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE ERRATA APPLICAZIONE DEL DM N.
55/2014
Alla luce delle considerazioni svolte, la condanna alle spese di lite a carico dei convenuti in solido si appalesa ingiusta e merita di essere riformata.
Peraltro, il Giudice, in violazione del DM n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa, ha condannato il e la al pagamento delle spese di lite quantificate Controparte_2 Parte_1
in euro 45700. La somma liquidata in favore della società appellata per spese di lite e compensi
8 professionali, non è conforme ai parametri previsti dalla legge con riferimento al valore della causa che è pari ad € 1.159,00. Pertanto si chiede sin da ora che il Tribunale voglia riformare la sentenza appellata in ossequio al DM n. 55/2014.]
Il non si costituiva. Controparte_2
Motivi della decisione
I.- Dichiara la contumacia del e di nella qualità di Controparte_2 Parte_2
titolare di impresa individuale esercitata con la ditta ” Controparte_1
II.- L'art. 68 del DL n. 18/2020 così stabilisce:
“Comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
L'oggetto della sospensione è così assai circoscritto, essendo dal Legislatore individuato nei
“…….versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle
9 di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.”.
Il presupposto per la sospensione è così l'avvenuta notifica di una cartella di pagamento o di un avviso ai sensi degli artt. 29 e 30 del DL 78/2010 convertito nella ls 122/2010, e gli effetti della sospensione si estendono agli atti successivi, anche ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lvo 159/2015.
Nulla di tutto questo sembra essersi verificato nella fattispecie, atteso che ad essere notificata nello spatium temporis 08 marzo 2020 / 31 dicembre 2021 è solo la ingiunzione di pagamento emessa il 28
dicembre 2021 e notificata il 30 dicembre 2021, destinata eventualmente e successivamente, in caso di mancata opposizione nei termini, ad essere inserita in una cartella esattoriale.
Conforme a tale interpretazione si appalesa l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015, sancendo espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento …
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”
La mera emissione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 22 della ls 689/1981 o dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 non rientra nella tipologia degli atti menzionati dall'art. 12 comma 1 del D.Lvo
159/2015 e non costituisce atto del concessionario della riscossione.
L'art. 209 del Codice della Strada, sotto la rubrica “prescrizione”, così dispone:
“La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della L 24 novembre
1981 n. 689”.
L'art. 28 della Ls 689/1981, sotto la rubrica “prescrizione”, così dispone: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni
10 dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 2.- L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”
L'art. 2943 cc, sotto la rubrica “interruzione da parte del titolare”, così dispone:
“1.- La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. 2.- E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. 3.- L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. 4.- La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”
Né l'art. 2943 cc e né altra disposizione del codice civile prevede come atto interruttivo un provvedimento meramente interno alla sfera giuridica del titolare del diritto della cui prescrizione si discute, quale l'emissione della ordinanza ingiunzione avvenuta il 28 dicembre 2021 e notificata il
30 dicembre 2021.
Poiché l'ingiunzione opposta è stata emessa il 28.12.2021 il diritto vantato dalla P.A. si è estinto per perfezionamento del periodo quinquennale ex art. 28 ls 689/91 e 209 C.d.S. in data 21 giugno
2021, essendo il verbale di infrazione notificato il 21 giugno 2021 e non potendo più dopo tale data costituire fondamento per un provvedimento ingiunzionale.
Nè la concessionaria né il sembrano aver allegato e provato Parte_1 Controparte_2
l'esistenza di idonei atti interruttivi compiuti medio tempore tra il 21 giugno 2016 ed il 21 giugno
2021.
Il primo motivo d'appello proposto dalla deve così essere rigettato. Parte_1
III.- Ugualmente infondato è pure il secondo motivo di appello
Il capo secondo della sentenza impugnata così dispone:
11 “condanna il e la , in solido tra loro, al pagamento delle spese e Controparte_2 Parte_1
compensi del giudizio in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 45700 oltre 15% ex art. 2 DM 10/03/2014 n. 55 sul compenso, cap ed iva se dovute”.
A seguito di ricorso per correzione di errore materiale proposto il 29 agosto 2023 proprio dall'Avv.
Emiliano Pacifico oggi costituito per la , il GdP di TA con ordinanza emessa ex artt. Parte_1
287 e 288 cpc disponeva:
“Ordina la correzione della propria sentenza n. 119 emessa da questo giudice il e pubblicata il
04.08.2023, nella causa civile promossa da nei Parte_5
confronti di e del , iscritta al n. 268/2022 R.G. nel senso che nel Parte_1 Controparte_2
dispositivo venga rettificato l'importo di Euro 45700 in euro 457,00. Dispone inoltre che la presente ordinanza sia annotata a margine dell'originale della sentenza sopra indicata. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di rito. Il Giudice di Pace dott. Massimo Marasco.”
Ne consegue l'eliminazione ex ante dell'errore materiale contenuto in sentenza e l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame.
IV.- La soccombenza dell'appellante nel primo e fondamentale motivo di gravame giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello, pur nell'accoglimento del secondo motivo che ha tuttavia valenza marginale, essendo il regolamento delle spese di lite non già componente del thema decidendi ma un semplice effetto legale della definizione del giudizio a mezzo di sentenza, come fatto palese dall'art. 91 comma 1 cpc: “1.- Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme agli onorari della difesa.”
Il giudice ha quindi l'obbligo giuridico di regolare le spese, salvo ne sia stato espressamente dispensato dalle parti, anche in assenza di una specifica domanda delle parti ex art. 99 cpc e l'eventuale omissione non integra il vizio di cui all'art. 112 cpc ma un semplice errore materiale emendabile col procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 cpc privo di natura giurisdizionale,
12 come riconosciuto da copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, onde l'applicabilità al capo di condanna alle spese di lite della regola accessorium sequitur principale.
Così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
[4.- In primo luogo deve osservarsi in linea generale come la pronuncia sulle spese sia, più che la statuizione su di un capo autonomo di domanda, un vero e proprio obbligo giuridico derivante al giudice direttamente dalla legge, e che diviene operativo ed attuale al momento di definizione della lite anche qualora manchi una espressa richiesta delle parti in tal senso.
In secondo luogo occorre rilevare come il difensore tecnico non sia portatore di una vera e propria pretesa sostanziale nel giudizio civile, atteso che soltanto all'atto della sentenza, con la concessione
- eventuale - dei favori della distrazione, il procuratore vittorioso acquista la qualità di parte: “In
virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore”. (Cass.Civ.Sez.II
sent.n.9097 del 07-07-2000), e nello stesso senso vede limitato il proprio potere autonomo di impugnazione (Cass.Civ.Sez.I sent.n.4378 del 29-07-1985, Cass.Civ.Sezioni Unite sent.n.8458 del
02-08-1995, Cass.Civ.Sez.II sent.n.10864 del 30-10-1998).
La impossibilità di configurare un litisconsorzio processuale tra la parte ed il proprio procuratore,
fa sì che questi non abbia alcun rimedio nella ipotesi in cui le parti, nell'esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto sul rapporto processuale, decidano di rinunciare agli atti del giudizio:
“La domanda di distrazione delle spese a suo favore proposta dal difensore a norma dell'art.93
c.p.c., non incide sul potere dispositivo delle parti in ordine alla rinuncia agli atti del processo ed alla compensazione delle spese a norma dell'art.306 u.c. c.p.c. con la conseguenza che, in tal caso,
mancando una pronuncia di condanna della controparte del proprio cliente al rimborso delle spese,
in relazione alla quale soltanto il difensore che ha avanzato la domanda di distrazione assume la qualità di parte, lo stesso non è legittimato ad impugnare la ordinanza di estinzione del processo, trattandosi di provvedimento su materia diversa dalla distrazione.”(Cass.Civ.Sez.II sent.n.9994 del
13 29-08-1992).
La natura meramente accessoria e subordinata che la statuizione sulle spese di giudizio così riveste,
fa sì la relativa condanna, se contenuta in una pronuncia di primo grado, possa acquisire efficacia di titolo esecutivo soltanto qualora sia contenuta in una sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c., ovvero in una sentenza esecutiva per espressa previsione di legge, “...ma non quando consegua alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio”.(Cass.Civ.Sez.II
sent.n.9236 del 12-07-2000), atteso che non appare possibile conferire a siffatta pronuncia una attitudine ed efficacia processuale diversa da quella che compete alla statuizione principale a cui la prima accede in posizione meramente subordinata.] (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 24 ottobre 2002 nel procedimento vertito sotto il numero 5839/2000
r.g. Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fassano).
Ne consegue che la statuizione relativa alle spese di lite non ha lo stesso “peso specifico” della decisione sui capi di domanda e sulle eccezioni proposte dalle parti che costituiscono essi, si, il thema decidendi.
Ulteriore conseguenza è l'estraneità del regolamento delle spese al bilanciamento derivante dalla valutazione complessiva dell'esito della causa.
L'art. 92 c.p.c., sotto la rubrica “Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.”
così infatti dispone nel suo comma 2:
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
Poiché la decisione sulle spese di lite è estranea al thema decidendi ma una semplice conseguenza delle statuizioni emesse su domande ed eccezioni ai sensi dell'art. 112 cpc ( mentre per il regolamento delle spese l'art.91 cpc non richiede affatto la domanda di parte essendo un obbligo ex lege per il
14 giudice), il predetto regolamento non può mai dar vita alla cd soccombenza reciproca per giustificare la compensazione in tutto o in parte delle spese.
Così, ad esempio, se viene proposto ricorso per cassazione impugnando sia la decisione di merito sia il regolamento delle spese emessi dal giudice a quo, la decisione del ricorso dovrà essere presa solo sull'esito del primo motivo di ricorso che pertiene, esso si, al thema decidendi, e non anche sulla decisione relativa al regolamento delle spese del giudice a quo.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del e di nella qualità di Controparte_2 Parte_2
titolare di impresa individuale esercitata con la ditta ”; Controparte_1
b) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 41/2023 emessa in data 07 Parte_1
marzo 2023 all'esito del giudizio vertito col numero 149/2022 r.g., dal Giudice di Pace di TA;
c) nulla per le spese del giudizio di secondo grado.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 01 marzo 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
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