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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 32135/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERENA Parte_1 C.F._1
BORSANI, elettivamente domiciliato presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IGINO Controparte_1 P.IVA_1
RUGIERO, elettivamente domiciliata presso il difensore
(C.F. ) contumace Controparte_2 C.F._2 parti convenute
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. del 12.03.2025.
Parte convenuta Controparte_1
Come da foglio di p.c. del 12.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 9 Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
L'attore, dopo avere allegato che, in data 1.09.2021, alle ore 19:00 circa, in località Mesero (MI), mentre attraversava V.le Padania su “apposito attraversamento ciclistico/pedonale”, veniva travolto dall'autovettura Ford Focus tg. CX157ZD, di proprietà e condotta da , così Controparte_2 riportando lesioni personali, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale Controparte_3
assicuratore della predetta autovettura, e , chiedendone la solidale condanna
[...] Controparte_2 al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 186.000,65 (al lordo degli importi già versati nel
2022 da pari a 30.018 euro). Controparte_3
Nella contumacia di si costituiva la sola Controparte_2 Controparte_3 eccependo un concorso di responsabilità prevalente in capo all'attore e chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande, ritenendo satisfattivo quanto corrisposto all'attore ante causam (euro 30.018,00).
Assunto l'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto contumace ed espletata CTU medico- legale sulla persona dell'attore (relazione dott. depositata il 2.01.2025), la causa Persona_1 veniva trattenuta a decisione, ai sensi del novellato art. 281-quinquies c.p.c., all'udienza del
14.05.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti, e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
In primo luogo, il Tribunale ritiene provato, per presunzioni, che l'attore si trovasse in sella al proprio velocipede allorché si è verificato il sinistro di cui è causa.
Gli elementi a sostegno della circostanza de qua possono sinteticamente riassumersi come segue:
- parte attrice non ha chiaramente esplicitato, in nessuno dei suoi scritti difensivi e neppure a fronte delle contestazioni mosse da parte convenuta, se il stesse attraversando v.le Pt_1
Padania, su apposito attraversamento pedonale, conducendo a mani il proprio velocipede ovvero in sella allo stesso;
- parte attrice, in atto di citazione, sembra ipotizzare che il stesse conducendo a mani il Pt_1 proprio velocipede allorché veniva investito dal così riconducendo la fattispecie di CP_2 cui è causa nell'alveo applicativo dell'art. 2054 c. 1 c.c. (cfr. pag. 5 atto di citazione); invece, nei successivi difensivi e sino al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica (cfr. pagg.
6-7 concl.), riconduce la fattispecie di cui è causa anche all'art. 2054 c. 2 c.c., il che induce già a ritenere che, per la prospettazione stessa di parte attrice, l'attore si trovasse in sella al proprio velocipede, considerato che l'art. 2054 comma 2 presuppone uno scontro tra veicoli e che, se il invece camminava, si tratterebbe allora di un scontro tra veicolo e Pt_1 pedone, cui non si applica il comma 2 dell'art. 2054 c.c.;
pagina 2 di 9 - la stessa perizia cinematica di parte attrice, nel ricostruire il sinistro di cui è causa, ritrae l'attore in sella al proprio velocipede e su tale circostanza basa e fonda le conclusioni in ordine alle ritenute responsabilità dei due conducenti (cfr. doc. 16 att.);
- nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti in loco viene riportato che l'autovettura condotta dal impattava contro la bicicletta elettrica mentre quest'ultima attraversava la CP_2 carreggiata su apposito attraversamento ciclo / pedonale (cfr. pag. 4 doc. 1 fasc. att.);
- l'unica teste oculare (sig.ra , le cui dichiarazioni venivano verbalizzate dalle Testimone_1 autorità intervenute in loco, affermava “ho visto il signore a bordo della bici a terra” (cfr. pag.
4 doc. 1 cit.);
- l'attore nel corso dell'interrogatorio formale dichiarava di non ricordare se si trovasse a piedi o in sella alla bici elettrica (cfr. verbale d'udienza del 24.05.2024).
Pertanto, tenuto conto di quanto precede e rilevato, altresì, che la bicicletta era una bici elettrica dal peso, per comune esperienza, non trascurabile e che l'incidente si è verificato su di una strada fuori dal centro abitato in un attraversamento pedonale costeggiato sia a sinistra che a destra da una pista ciclabile (cfr. doc. 1 att.), deve ritenersi presuntivamente dimostrato, secondo criteri probabilistici, che l'attore si trovasse in sella al proprio velocipede nel momento in cui si è verificato il sinistro.
Del resto, parte attrice stessa richiama ampiamente la sua consulenza di parte depositata (pag.
6-7 citazione) e tale consulenza è chiara nell'indicare il in sella al velocipede (cfr. pag. 6 doc. 16). Pt_1
Ciò premesso, è pacifico tra le parti e provato documentalmente (cfr. relazione Carabinieri, doc. 1 att.), oltre che ammesso dalle stesse parti in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale d'udienza del 24.05.2024) che in data 1.09.2021, l'attore e l'autovettura condotta dal venivano a collisione CP_2 all'altezza dell'attraversamento pedonale collocato su v.le Padania in prossimità dell'intersezione rotatoria con SP170 (rectius: SP31) e con via E. Mattei, in località Mesero (MI).
Dalle foto in atti è evidente che non vi era una pista ciclabile con precedenza disegnata sull'asfalto ma soltanto delle strisce pedonali, sicché la pista ciclabile si interrompeva in sede di attraversamento della carreggiata.
L'attore, in sella al proprio velocipede, allorché attraversava la carreggiata di v.le Padania su apposito attraversamento pedonale, con direzione da sinistra verso destra (rispetto al senso di marcia dell'autovettura), e il che sopraggiungeva da in direzione via Mattei, si sono CP_2 CP_4 scontrati all'altezza del predetto attraversamento pedonale, qualche metro prima della rotatoria collocata all'intersezione con SP31 e via Mattei, con conseguente caduta dell'attore al suolo. I danni materiali riportati dai mezzi coinvolti, oggetto di rilievo da parte dei Carabinieri intervenuti sub doc. 1 att., risultano compatibili con il predetto scontro.
La dinamica del sinistro, tuttavia, è chiara soltanto negli aspetti fattuali principali, ma restano incertezze in ordine alle precise modalità di accadimento dell'evento lesivo e ai profili di rispettiva colpa dei due conducenti, sicché deve trovare applicazione la presunzione di colpa paritaria di cui pagina 3 di 9 all'art. 2054 comma 2 c.c. (cfr. ex multis, Cass. 8409/2011; Cass. 7061/2020: “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.”); disposizione pacificamente ritenuta applicabile anche all'ipotesi di scontro tra velocipede e altro veicolo a motore (cfr. ex multis, Cass. 31702/2018: “In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta.”).
In particolare:
- il velocipede condotto dall'attore, al sopraggiungere dei Carabinieri della stazione di CP_4 era già stato rimosso dalla posizione statica assunta al termine dell'impatto (cfr. doc. 1 fasc. att.);
- fra gli astanti, l'unica teste oculare ( reperita dai Carabinieri sopraggiunti nulla era in Tes_1 grado di riferire sulla dinamica del sinistro e la testimone non è più stata rintracciata dalle parti per l'escussione in giudizio;
- il nell'immediatezza dei fatti, dichiarava che, fermatosi per dare precedenza alle CP_2 macchine immesse in rotatoria, udiva un rumore seguito dalla rottura del vetro del parabrezza senza nulla poter riferire in ordine all'effettiva dinamica del sinistro;
- il nel corso dell'interrogatorio formale, dichiarava soltanto che l'attore procedeva da CP_2 sinistra verso destra, rispetto alla sua direzione di marcia (cfr. verbale d'udienza del 24.05.2024; direzione di percorrenza confermata altresì dalla CTP cinematica versata in atti da parte convenuta sub doc. 3); CP_3
- il nel corso dell'interrogatorio formale, dichiarava soltanto che, al momento del Pt_1 verificarsi del sinistro, procedeva da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura del (cfr. verbale d'udienza del 24.05.2024); CP_2
- le CTP cinematiche in atti sub doc. 16 att. e doc. 3 conv. non consentono di trarre sufficienti elementi concordanti per giungere ad una esaustiva ricostruzione della dinamica del sinistro di cui è causa, specialmente in punto di rispettive velocità e rispettivi spazi di veduta.
Ferma l'impossibilità di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro nonché le rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti, emergono nondimeno profili di responsabilità in capo ad entrambe le parti coinvolte nell'incidente.
In particolare, con riferimento al deve ritenersi che lo stesso non si sia attenuto a quanto CP_2 disposto dall'art. 140 c. 1 C.d.S., principio generale della circolazione stradale, a mente del quale: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
In particolare, il avrebbe dovuto, giusto altresì il disposto di cui all'art. 141 C.d.S. c. 3 e 4, CP_2 condurre il proprio veicolo con maggiore prudenza richiesta dallo stato dei luoghi (strada provinciale,
pagina 4 di 9 caratterizzata da un ampio attraversamento pedonale i cui margini, a sinistra e a destra, sono caratterizzati dall'immissione in una pista ciclabile). Sul punto, dai rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri intervenuti in loco sub doc. 1 fasc. conv. emerge che l'autovettura del nello stato CP_2 di quiete assunto al termine dell'impatto si presentava in prossimità del margine destro della carreggiata (vicino all'ingresso della pista ciclabile) e con le ruote posteriori nella parte finale delle strisce pedonali. La posizione statica assunta dall'autovettura al termine dell'impatto induce a ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il avrebbe potuto accorgersi, osservando un CP_2 maggior grado di prudenza, del velocipede che – come dallo stesso confermato in sede di interrogatorio formale all'udienza del 24.05.2024 – attraversava la carreggiata da sinistra verso destra e che presumibilmente stava completando l'attraversamento della carreggiata.
L'attore, in sostanza, non è sbucato all'improvviso sulla traiettoria del convenuto ma, spostandosi da sinistra verso destra, era da costui avvistabile con anticipo tale da consentire al di CP_2 quantomeno rallentare ed effettuare una manovra di emergenza.
Per quanto concerne, invece, la condotta del sebbene non vi sia un obbligo generale per il Pt_1 ciclista di condurre a mano il velocipede durante l'attraversamento di strade, salvo l'intralcio per i pedoni (art. 182 comma 4 cod. str.) e il caso di “attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso” (art. 377 reg. attuazione cod. strada), e nel caso di specie non vi siano elementi da cui desumere un traffico intenso al momento del sinistro, nondimeno occorre rilevare che il ciclista, quando attraversa su strisce pedonali, non gode della precedenza nei confronti dell'automobilista, essendo le strisce pedonali deputate all'attraversamento dei pedoni e costoro soltanto hanno diritto di precedenza.
Siccome si è appurato che l'attore era in sella al velocipede al momento dell'attraversamento, egli era tenuto a concedere la precedenza al non essendo l'intersezione regolata da semaforo e non CP_2 attribuendo le strisce pedonali precedenza al ciclista, e inoltre, era tenuto a effettuare la manovra di attraversamento “con la massima cautela” (art. 377 comma 7 reg. att. cod. strada), in un punto in cui la pista ciclabile si interrompeva e attraversava la carreggiata.
Poiché dunque sono ravvisabili coefficienti di imprudenza e responsabilità di entrambi i conducenti ma, al contempo, risulta incerta la precisa dinamica del sinistro e risulta impossibile attribuire con precisione le quote di responsabilità (restando ignoti, in particolare, il preciso campo visivo di entrambi i conducenti e la velocità di entrambi i veicoli), deve trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. con conseguente attribuzione della paritaria responsabilità ai due conducenti.
A ciò consegue che e devono essere condannati in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, ai sensi dell'articolo 2054 comma 2 c.c. e dell'art. 144 cod.ass., al pagamento del 50% dei danni patiti dall'attore.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1. Danni non patrimoniali
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della pagina 5 di 9 documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice dal sinistro di cui è causa, e descritta nella relazione del CTU alla luce della documentazione medica in atti (politraumatismo costituito da trauma cranico produttivo di emorragia subaracnoidea bilaterale con iniziale stato di agitazione richiedente sedazione;
fratture costali multiple a destra (dalla I alla IX) gravate da pneumotorace, contusione polmonare, ematoma sottoclaveare destro;
frattura plurilineare scomposta scapolare destra;
trauma rachideo cervico-dorsale con frattura dei processi trasversi da D3
a D7).
Il CTU, quindi, individuava l'invalidità temporanea in 105 giorni totali, di cui 5 giorni al 100%, 30 al 75% e 70 al 50%, mentre, per quanto attiene all'invalidità permanente residuante in capo al il Pt_1
CTU stimava postumi permanenti in nesso di causa con il sinistro nella misura del 28% (cfr. pag. 20 e
21 relazione peritale).
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì allegato (cfr. § 4.1.2 citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa.
Tutto ciò premesso, ritiene dunque il Tribunale che l'attore abbia allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base dei trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della durata dell'inabilità temporanea e dell'invalidità permanente che può presumersi ingeneri sentimenti di sofferenza.
pagina 6 di 9 In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Parte attrice non ha domandato alcun aumento per personalizzazione e del resto non ne ricorrono i presupposti, non essendo stata provata alcuna circostanza straordinaria che abbia reso il danno dinamico-relazionale più gravoso dell'ordinario.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dall'attore, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di euro 124.950 (86.771 + 38.179) pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 28% in soggetto di 71 anni alla stabilizzazione dei postumi.
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo di 115 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea con conseguente liquidazione di un danno di 7.187,50 euro (575 euro per 5 gg al 100%;
2.587,50 per 30 gg al 75%, 4.025 euro per 70 gg al 50%).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, pertanto, a 132.137,50 euro e pertanto, tenuto conto della presunzione di paritaria responsabilità, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento del 50% di tale somma, pari a 66.068,75 euro, importo che risulta contenuto nei limiti di quanto domandato dall'attore nelle conclusioni precisate. ha versato ante causam all'attore, la somma di 10.000 euro in data Controparte_1
25.02.2022 (doc. 13 att.) e la somma di 20.018 euro in data 16.12.2022 (doc. 14 att.).
Tale acconto deve essere detratto dal danno non patrimoniale dinanzi liquidato.
In applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017 al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro 66.068,75 dovrà essere dedotta la somma di 31.689, pari all'importo degli acconti singolarmente rivalutati secondo indice Istat FOI dal mese di febbraio 2022 (10.000 euro) e dal mese di dicembre
2022 (20.018) all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare, pari a 34.379,75 euro.
pagina 7 di 9 A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
- sull'intero credito risarcitorio di 66.068,75 euro in moneta attuale – come devalutato alla data del sinistro (settembre 2021) e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass.
S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del sinistro alla data di pagamento del primo acconto;
- sulla differenza tra l'intero credito rivalutato alla data di pagamento del primo acconto e l'acconto stesso, dal pagamento del primo acconto al pagamento del secondo acconto e così via;
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale (1284 comma 1 c.c.) dalla sentenza al saldo.
2.2. Danni patrimoniali
Quanto al danno patrimoniale, possono riconoscersi le spese di CTP medico - legale ante causam pari ad euro 488 documentate sub doc. 6 fasc. att. e di CTP cinematica ante causam pari ad euro 730 sub doc. 17 fasc. att., in quanto necessarie per l'impostazione della causa, anche alla luce della complessità della dinamica del sinistro.
Deve altresì riconoscersi la risarcibilità, come voce di danno emergente (cfr. Cass. S.U. 16990/2017;
Cass. 24481/2020) delle spese per consulenza professionale stragiudiziale ante causam per la gestione del sinistro, pari ad euro 915, giusta fattura sub doc. 18, in quanto l'attività stragiudiziale documentata sub docc. 9,10,15, seppur modesta, ha avuto una sua autonoma rilevanza rispetto alla fase giudiziale ed
è stata utilmente esperita al fine di consentire l'incasso degli acconti da parte attrice (docc. 13 e 14).
In definitiva, il danno patrimoniale complessivo ammonta ad euro 2.133 e pertanto, tenuto conto della presunzione di paritaria responsabilità, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento del
50% di tale somma, pari a 1.066,50 euro.
A tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di lite e CTU
In punto spese, tenuto conto dell'accertamento di paritaria responsabilità tra e Parte_1
e della liquidazione del danno in misura sensibilmente inferiore rispetto al Controparte_2 petitum, sussistono gravi ragioni per compensare le spese tra le parti per metà.
La residua metà è posta a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, ed è liquidata in applicazione dei parametri e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo.
Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità paritaria al 50% ciascuno, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., di e nella causazione del sinistro dell'1.09.2021 di cui è causa e per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, visti gli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass., tenuto conto delle somme già corrisposte da all'attore, CP_3
ND e (già , in Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 solido tra loro, a pagare a : Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale la somma residua di 34.379,75 euro, oltre rivalutazione e interessi come meglio indicato in motivazione sull'intero credito di 66.068,75 euro, devalutato all'epoca del sinistro, e poi via via sulle somme residue dopo il pagamento degli acconti e oltre, sull'intera somma, interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la somma di 1.066,50 euro, oltre rivalutazione secondo indice
Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti (in quote uguali tra loro) nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;
ND e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1
la residua metà, che si liquida in euro 3.800 per compensi (euro 850 per fase di studio;
Parte_1 euro 600 per fase introduttiva;
euro 900 per fase istruttoria ed euro 1450 per fase decisionale), oltre
15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 393 per esborsi
(50% C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 32135/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERENA Parte_1 C.F._1
BORSANI, elettivamente domiciliato presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IGINO Controparte_1 P.IVA_1
RUGIERO, elettivamente domiciliata presso il difensore
(C.F. ) contumace Controparte_2 C.F._2 parti convenute
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. del 12.03.2025.
Parte convenuta Controparte_1
Come da foglio di p.c. del 12.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 9 Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
L'attore, dopo avere allegato che, in data 1.09.2021, alle ore 19:00 circa, in località Mesero (MI), mentre attraversava V.le Padania su “apposito attraversamento ciclistico/pedonale”, veniva travolto dall'autovettura Ford Focus tg. CX157ZD, di proprietà e condotta da , così Controparte_2 riportando lesioni personali, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale Controparte_3
assicuratore della predetta autovettura, e , chiedendone la solidale condanna
[...] Controparte_2 al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 186.000,65 (al lordo degli importi già versati nel
2022 da pari a 30.018 euro). Controparte_3
Nella contumacia di si costituiva la sola Controparte_2 Controparte_3 eccependo un concorso di responsabilità prevalente in capo all'attore e chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande, ritenendo satisfattivo quanto corrisposto all'attore ante causam (euro 30.018,00).
Assunto l'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto contumace ed espletata CTU medico- legale sulla persona dell'attore (relazione dott. depositata il 2.01.2025), la causa Persona_1 veniva trattenuta a decisione, ai sensi del novellato art. 281-quinquies c.p.c., all'udienza del
14.05.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti, e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
In primo luogo, il Tribunale ritiene provato, per presunzioni, che l'attore si trovasse in sella al proprio velocipede allorché si è verificato il sinistro di cui è causa.
Gli elementi a sostegno della circostanza de qua possono sinteticamente riassumersi come segue:
- parte attrice non ha chiaramente esplicitato, in nessuno dei suoi scritti difensivi e neppure a fronte delle contestazioni mosse da parte convenuta, se il stesse attraversando v.le Pt_1
Padania, su apposito attraversamento pedonale, conducendo a mani il proprio velocipede ovvero in sella allo stesso;
- parte attrice, in atto di citazione, sembra ipotizzare che il stesse conducendo a mani il Pt_1 proprio velocipede allorché veniva investito dal così riconducendo la fattispecie di CP_2 cui è causa nell'alveo applicativo dell'art. 2054 c. 1 c.c. (cfr. pag. 5 atto di citazione); invece, nei successivi difensivi e sino al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica (cfr. pagg.
6-7 concl.), riconduce la fattispecie di cui è causa anche all'art. 2054 c. 2 c.c., il che induce già a ritenere che, per la prospettazione stessa di parte attrice, l'attore si trovasse in sella al proprio velocipede, considerato che l'art. 2054 comma 2 presuppone uno scontro tra veicoli e che, se il invece camminava, si tratterebbe allora di un scontro tra veicolo e Pt_1 pedone, cui non si applica il comma 2 dell'art. 2054 c.c.;
pagina 2 di 9 - la stessa perizia cinematica di parte attrice, nel ricostruire il sinistro di cui è causa, ritrae l'attore in sella al proprio velocipede e su tale circostanza basa e fonda le conclusioni in ordine alle ritenute responsabilità dei due conducenti (cfr. doc. 16 att.);
- nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti in loco viene riportato che l'autovettura condotta dal impattava contro la bicicletta elettrica mentre quest'ultima attraversava la CP_2 carreggiata su apposito attraversamento ciclo / pedonale (cfr. pag. 4 doc. 1 fasc. att.);
- l'unica teste oculare (sig.ra , le cui dichiarazioni venivano verbalizzate dalle Testimone_1 autorità intervenute in loco, affermava “ho visto il signore a bordo della bici a terra” (cfr. pag.
4 doc. 1 cit.);
- l'attore nel corso dell'interrogatorio formale dichiarava di non ricordare se si trovasse a piedi o in sella alla bici elettrica (cfr. verbale d'udienza del 24.05.2024).
Pertanto, tenuto conto di quanto precede e rilevato, altresì, che la bicicletta era una bici elettrica dal peso, per comune esperienza, non trascurabile e che l'incidente si è verificato su di una strada fuori dal centro abitato in un attraversamento pedonale costeggiato sia a sinistra che a destra da una pista ciclabile (cfr. doc. 1 att.), deve ritenersi presuntivamente dimostrato, secondo criteri probabilistici, che l'attore si trovasse in sella al proprio velocipede nel momento in cui si è verificato il sinistro.
Del resto, parte attrice stessa richiama ampiamente la sua consulenza di parte depositata (pag.
6-7 citazione) e tale consulenza è chiara nell'indicare il in sella al velocipede (cfr. pag. 6 doc. 16). Pt_1
Ciò premesso, è pacifico tra le parti e provato documentalmente (cfr. relazione Carabinieri, doc. 1 att.), oltre che ammesso dalle stesse parti in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale d'udienza del 24.05.2024) che in data 1.09.2021, l'attore e l'autovettura condotta dal venivano a collisione CP_2 all'altezza dell'attraversamento pedonale collocato su v.le Padania in prossimità dell'intersezione rotatoria con SP170 (rectius: SP31) e con via E. Mattei, in località Mesero (MI).
Dalle foto in atti è evidente che non vi era una pista ciclabile con precedenza disegnata sull'asfalto ma soltanto delle strisce pedonali, sicché la pista ciclabile si interrompeva in sede di attraversamento della carreggiata.
L'attore, in sella al proprio velocipede, allorché attraversava la carreggiata di v.le Padania su apposito attraversamento pedonale, con direzione da sinistra verso destra (rispetto al senso di marcia dell'autovettura), e il che sopraggiungeva da in direzione via Mattei, si sono CP_2 CP_4 scontrati all'altezza del predetto attraversamento pedonale, qualche metro prima della rotatoria collocata all'intersezione con SP31 e via Mattei, con conseguente caduta dell'attore al suolo. I danni materiali riportati dai mezzi coinvolti, oggetto di rilievo da parte dei Carabinieri intervenuti sub doc. 1 att., risultano compatibili con il predetto scontro.
La dinamica del sinistro, tuttavia, è chiara soltanto negli aspetti fattuali principali, ma restano incertezze in ordine alle precise modalità di accadimento dell'evento lesivo e ai profili di rispettiva colpa dei due conducenti, sicché deve trovare applicazione la presunzione di colpa paritaria di cui pagina 3 di 9 all'art. 2054 comma 2 c.c. (cfr. ex multis, Cass. 8409/2011; Cass. 7061/2020: “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.”); disposizione pacificamente ritenuta applicabile anche all'ipotesi di scontro tra velocipede e altro veicolo a motore (cfr. ex multis, Cass. 31702/2018: “In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta.”).
In particolare:
- il velocipede condotto dall'attore, al sopraggiungere dei Carabinieri della stazione di CP_4 era già stato rimosso dalla posizione statica assunta al termine dell'impatto (cfr. doc. 1 fasc. att.);
- fra gli astanti, l'unica teste oculare ( reperita dai Carabinieri sopraggiunti nulla era in Tes_1 grado di riferire sulla dinamica del sinistro e la testimone non è più stata rintracciata dalle parti per l'escussione in giudizio;
- il nell'immediatezza dei fatti, dichiarava che, fermatosi per dare precedenza alle CP_2 macchine immesse in rotatoria, udiva un rumore seguito dalla rottura del vetro del parabrezza senza nulla poter riferire in ordine all'effettiva dinamica del sinistro;
- il nel corso dell'interrogatorio formale, dichiarava soltanto che l'attore procedeva da CP_2 sinistra verso destra, rispetto alla sua direzione di marcia (cfr. verbale d'udienza del 24.05.2024; direzione di percorrenza confermata altresì dalla CTP cinematica versata in atti da parte convenuta sub doc. 3); CP_3
- il nel corso dell'interrogatorio formale, dichiarava soltanto che, al momento del Pt_1 verificarsi del sinistro, procedeva da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura del (cfr. verbale d'udienza del 24.05.2024); CP_2
- le CTP cinematiche in atti sub doc. 16 att. e doc. 3 conv. non consentono di trarre sufficienti elementi concordanti per giungere ad una esaustiva ricostruzione della dinamica del sinistro di cui è causa, specialmente in punto di rispettive velocità e rispettivi spazi di veduta.
Ferma l'impossibilità di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro nonché le rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti, emergono nondimeno profili di responsabilità in capo ad entrambe le parti coinvolte nell'incidente.
In particolare, con riferimento al deve ritenersi che lo stesso non si sia attenuto a quanto CP_2 disposto dall'art. 140 c. 1 C.d.S., principio generale della circolazione stradale, a mente del quale: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
In particolare, il avrebbe dovuto, giusto altresì il disposto di cui all'art. 141 C.d.S. c. 3 e 4, CP_2 condurre il proprio veicolo con maggiore prudenza richiesta dallo stato dei luoghi (strada provinciale,
pagina 4 di 9 caratterizzata da un ampio attraversamento pedonale i cui margini, a sinistra e a destra, sono caratterizzati dall'immissione in una pista ciclabile). Sul punto, dai rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri intervenuti in loco sub doc. 1 fasc. conv. emerge che l'autovettura del nello stato CP_2 di quiete assunto al termine dell'impatto si presentava in prossimità del margine destro della carreggiata (vicino all'ingresso della pista ciclabile) e con le ruote posteriori nella parte finale delle strisce pedonali. La posizione statica assunta dall'autovettura al termine dell'impatto induce a ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il avrebbe potuto accorgersi, osservando un CP_2 maggior grado di prudenza, del velocipede che – come dallo stesso confermato in sede di interrogatorio formale all'udienza del 24.05.2024 – attraversava la carreggiata da sinistra verso destra e che presumibilmente stava completando l'attraversamento della carreggiata.
L'attore, in sostanza, non è sbucato all'improvviso sulla traiettoria del convenuto ma, spostandosi da sinistra verso destra, era da costui avvistabile con anticipo tale da consentire al di CP_2 quantomeno rallentare ed effettuare una manovra di emergenza.
Per quanto concerne, invece, la condotta del sebbene non vi sia un obbligo generale per il Pt_1 ciclista di condurre a mano il velocipede durante l'attraversamento di strade, salvo l'intralcio per i pedoni (art. 182 comma 4 cod. str.) e il caso di “attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso” (art. 377 reg. attuazione cod. strada), e nel caso di specie non vi siano elementi da cui desumere un traffico intenso al momento del sinistro, nondimeno occorre rilevare che il ciclista, quando attraversa su strisce pedonali, non gode della precedenza nei confronti dell'automobilista, essendo le strisce pedonali deputate all'attraversamento dei pedoni e costoro soltanto hanno diritto di precedenza.
Siccome si è appurato che l'attore era in sella al velocipede al momento dell'attraversamento, egli era tenuto a concedere la precedenza al non essendo l'intersezione regolata da semaforo e non CP_2 attribuendo le strisce pedonali precedenza al ciclista, e inoltre, era tenuto a effettuare la manovra di attraversamento “con la massima cautela” (art. 377 comma 7 reg. att. cod. strada), in un punto in cui la pista ciclabile si interrompeva e attraversava la carreggiata.
Poiché dunque sono ravvisabili coefficienti di imprudenza e responsabilità di entrambi i conducenti ma, al contempo, risulta incerta la precisa dinamica del sinistro e risulta impossibile attribuire con precisione le quote di responsabilità (restando ignoti, in particolare, il preciso campo visivo di entrambi i conducenti e la velocità di entrambi i veicoli), deve trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. con conseguente attribuzione della paritaria responsabilità ai due conducenti.
A ciò consegue che e devono essere condannati in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, ai sensi dell'articolo 2054 comma 2 c.c. e dell'art. 144 cod.ass., al pagamento del 50% dei danni patiti dall'attore.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1. Danni non patrimoniali
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della pagina 5 di 9 documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice dal sinistro di cui è causa, e descritta nella relazione del CTU alla luce della documentazione medica in atti (politraumatismo costituito da trauma cranico produttivo di emorragia subaracnoidea bilaterale con iniziale stato di agitazione richiedente sedazione;
fratture costali multiple a destra (dalla I alla IX) gravate da pneumotorace, contusione polmonare, ematoma sottoclaveare destro;
frattura plurilineare scomposta scapolare destra;
trauma rachideo cervico-dorsale con frattura dei processi trasversi da D3
a D7).
Il CTU, quindi, individuava l'invalidità temporanea in 105 giorni totali, di cui 5 giorni al 100%, 30 al 75% e 70 al 50%, mentre, per quanto attiene all'invalidità permanente residuante in capo al il Pt_1
CTU stimava postumi permanenti in nesso di causa con il sinistro nella misura del 28% (cfr. pag. 20 e
21 relazione peritale).
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì allegato (cfr. § 4.1.2 citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa.
Tutto ciò premesso, ritiene dunque il Tribunale che l'attore abbia allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base dei trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della durata dell'inabilità temporanea e dell'invalidità permanente che può presumersi ingeneri sentimenti di sofferenza.
pagina 6 di 9 In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Parte attrice non ha domandato alcun aumento per personalizzazione e del resto non ne ricorrono i presupposti, non essendo stata provata alcuna circostanza straordinaria che abbia reso il danno dinamico-relazionale più gravoso dell'ordinario.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dall'attore, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di euro 124.950 (86.771 + 38.179) pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 28% in soggetto di 71 anni alla stabilizzazione dei postumi.
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo di 115 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea con conseguente liquidazione di un danno di 7.187,50 euro (575 euro per 5 gg al 100%;
2.587,50 per 30 gg al 75%, 4.025 euro per 70 gg al 50%).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, pertanto, a 132.137,50 euro e pertanto, tenuto conto della presunzione di paritaria responsabilità, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento del 50% di tale somma, pari a 66.068,75 euro, importo che risulta contenuto nei limiti di quanto domandato dall'attore nelle conclusioni precisate. ha versato ante causam all'attore, la somma di 10.000 euro in data Controparte_1
25.02.2022 (doc. 13 att.) e la somma di 20.018 euro in data 16.12.2022 (doc. 14 att.).
Tale acconto deve essere detratto dal danno non patrimoniale dinanzi liquidato.
In applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017 al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro 66.068,75 dovrà essere dedotta la somma di 31.689, pari all'importo degli acconti singolarmente rivalutati secondo indice Istat FOI dal mese di febbraio 2022 (10.000 euro) e dal mese di dicembre
2022 (20.018) all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare, pari a 34.379,75 euro.
pagina 7 di 9 A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
- sull'intero credito risarcitorio di 66.068,75 euro in moneta attuale – come devalutato alla data del sinistro (settembre 2021) e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass.
S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del sinistro alla data di pagamento del primo acconto;
- sulla differenza tra l'intero credito rivalutato alla data di pagamento del primo acconto e l'acconto stesso, dal pagamento del primo acconto al pagamento del secondo acconto e così via;
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale (1284 comma 1 c.c.) dalla sentenza al saldo.
2.2. Danni patrimoniali
Quanto al danno patrimoniale, possono riconoscersi le spese di CTP medico - legale ante causam pari ad euro 488 documentate sub doc. 6 fasc. att. e di CTP cinematica ante causam pari ad euro 730 sub doc. 17 fasc. att., in quanto necessarie per l'impostazione della causa, anche alla luce della complessità della dinamica del sinistro.
Deve altresì riconoscersi la risarcibilità, come voce di danno emergente (cfr. Cass. S.U. 16990/2017;
Cass. 24481/2020) delle spese per consulenza professionale stragiudiziale ante causam per la gestione del sinistro, pari ad euro 915, giusta fattura sub doc. 18, in quanto l'attività stragiudiziale documentata sub docc. 9,10,15, seppur modesta, ha avuto una sua autonoma rilevanza rispetto alla fase giudiziale ed
è stata utilmente esperita al fine di consentire l'incasso degli acconti da parte attrice (docc. 13 e 14).
In definitiva, il danno patrimoniale complessivo ammonta ad euro 2.133 e pertanto, tenuto conto della presunzione di paritaria responsabilità, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento del
50% di tale somma, pari a 1.066,50 euro.
A tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di lite e CTU
In punto spese, tenuto conto dell'accertamento di paritaria responsabilità tra e Parte_1
e della liquidazione del danno in misura sensibilmente inferiore rispetto al Controparte_2 petitum, sussistono gravi ragioni per compensare le spese tra le parti per metà.
La residua metà è posta a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, ed è liquidata in applicazione dei parametri e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo.
Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità paritaria al 50% ciascuno, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., di e nella causazione del sinistro dell'1.09.2021 di cui è causa e per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, visti gli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass., tenuto conto delle somme già corrisposte da all'attore, CP_3
ND e (già , in Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 solido tra loro, a pagare a : Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale la somma residua di 34.379,75 euro, oltre rivalutazione e interessi come meglio indicato in motivazione sull'intero credito di 66.068,75 euro, devalutato all'epoca del sinistro, e poi via via sulle somme residue dopo il pagamento degli acconti e oltre, sull'intera somma, interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la somma di 1.066,50 euro, oltre rivalutazione secondo indice
Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti (in quote uguali tra loro) nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;
ND e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1
la residua metà, che si liquida in euro 3.800 per compensi (euro 850 per fase di studio;
Parte_1 euro 600 per fase introduttiva;
euro 900 per fase istruttoria ed euro 1450 per fase decisionale), oltre
15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 393 per esborsi
(50% C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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