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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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- 1. Vendita immobiliare a misuraNotai Di Torino · https://blog.notaiotorino.org/ · 19 maggio 2026
Definizione legale La vendita immobiliare “a misura” è una tipologia di contratto di compravendita disciplinata dall'articolo 1537 del Codice Civile. Si configura quando un immobile viene venduto con l'indicazione della sua estensione (misura) e il prezzo è determinato “in ragione di un tanto per ogni unità di misura” (ad esempio, un certo importo per metro quadrato). In questa fattispecie, la misura dell'immobile non è un elemento meramente descrittivo, ma un fattore determinante per la quantificazione del corrispettivo. Link rapidi Analisi giuridica La legge prevede specifiche tutele per l'acquirente e il venditore in caso di discrepanza tra la misura dichiarata nel contratto e quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5769 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Barbara Gargia, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 15352/2020 r.g.a.c. promossa da:
( ),elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via Nuova Marina n.20 presso lo studio dell'Avv. Francesca Di Renna che lo rappresenta e difende in virtu' di procura allegata in atti
ATTORE
contro
( C.F.), CP_1 C.F._2 Controparte_2
( C.F.), ( C.F.), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
, ( C.F.) E , Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
( f.), elettivamente domiciliate in Pozzuoli presso lo studio CodiceFiscale_6 dell'Avv. Leopoldo Maddaluno che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti.
CONVENUTI
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t. sig. , con sede in Napoli alla Via F. Cilea n. Controparte_6
165, c.f. , elettivamente domiciliato a Napoli, presso lo C.F._7
1 studio dell'avv. Giuliana Miglietta che lo rappresenta e lo difende, in virtù di procura allegata in atti.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e nonché la esponendo:
[...] Controparte_5 Controparte_6
- che in data 25.07.2019, con atto di compravendita immobiliare, acquistava dalle germane , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e un monolocale ad uso abitazione, posto al piano terra,
[...] Controparte_5 sito in Napoli alla Via dei Vergini n. 56, identificato al Catasto Fabbricati presso il
Comune di Napoli alla sez. SCA foglio 23, particella 824, sub. 15, zona censuaria
3, cat. A4, classe 2, vani 1, della superficie catastale mq. 41, totale, escluse aree scoperte, mq. 41, rendita € 51,65, Via Vergini n. 56 piano T, versando l'importo di
€ 20.000,00;
- che depositava, presso l'area urbanistica del la Cila n. Controparte_7
5417_2019 n. PG/783064 (allegata in atti) che, però, veniva dichiarata dal inefficace in quanto: "…l'intervento prevede opere di manutenzione per CP_7 una migliore fruibilità ai fini abitativi, ma non possiede i requisiti metrici e igienico sanitari per l'uso previsto…"
- che a seguito di tale rigetto, l'attore provvedeva a fare effettuare un nuovo rilievo planimetrico, dal quale risultava che l'immobile era di circa mq. 25, esclusi i muri;
dunque, esso era inferiore di oltre un ventesimo rispetto ai metri quadri dichiarati nell'atto di compravendita, oltre che non conforme alla planimetria allegata al contratto di compravendita, e quindi non era adatto all'uso abitativo
(in quanto presentava le caratteristiche del deposito), pur essendo stato venduto con tali caratteristiche e, dunque, per un importo superiore al reale valore di mercato;
- che la vendita era stata realizzata con l'assistenza di una società di intermediazioni immobiliari sita in Napoli, la Controparte_6
, la quale, come da proposta di acquisto in atti, riceveva, quale
[...]
2 compenso, la somma di € 3.000,00, senza mai rilasciare fattura e pretendendo di non essere inserita nel contratto di compravendita.
Tanto premesso, l'attore, invocando l'art. 1538 c.c., al fine di riequilibrare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, avendo, l'acquirente, pagato un prezzo per un immobile le cui dimensioni erano risultate di gran lunga inferiori a quelle effettive, ha chiesto: accertare e dichiarare la responsabilità delle sig.re
, , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4
, per i motivi di cui alla premessa, e, per l'effetto, condannarle al Controparte_3 pagamento in favore del sig. della somma pari ad € 10.000,00, o Parte_1 quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo, quale riduzione del prezzo ex art. 1538 c.c. del contratto di compravendita dell'immobile posto al piano terra sito in Napoli alla Via dei Vergini n. 56; - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
, in persona del titolare p.t., e per l'effetto Controparte_6 condannarla alla restituzione della metà della provvigione percepita in favore dell'attore della somma pari ad € 1.500,00, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa secondo giustizia, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo.
Si sono costituite le convenute, germane , eccependo la nullità e CP_1
l'inammissibilità della domanda, della quale hanno chiesto il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto.
In particolare, le convenute hanno contestato gli assunti dell'attore, deducendo che l'immobile, accatastato come civile abitazione, risultava, in base alla planimetria catastale, dell'estensione di mq. 41; hanno, altresì, eccepito che l'immobile suddetto era stato venduto a corpo, e non a misura, come confermato anche dall'atto di compravendita, nel quale era previsto che la vendita in oggetto viene effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto alienato attualmente si trova, conosciuto alla parte acquirente , con tutte le aderenze e pertinenze, azioni, ragioni, usi e comunioni…. ; pertanto, sul presupposto che il prezzo indicato nel contratto era stato pattuito dalle parti senza avere alcun riguardo all'effettiva estensione del bene, ma tenendo conto solo dei documenti catastali, per tal motivo, doveva ritenersi non applicabile alla fattispecie l'invocato l'art 1538 c.c..
3 Si è poi costituita la società che ha eccepito, in via Controparte_6 preliminare, l'improcedibilità della domanda, per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dall'art 5 dlgs 28/2010; ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva e passiva, e nel merito l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, la società convenuta ha dedotto di non essere legittimata passiva, avendo, essa, adempiuto fedelmente al proprio incarico, attenendosi alle informazioni ed alla documentazione fornita dalla parte venditrice, dalla quale si evinceva che l'immobile era ad uso abitativo, essendo classato, al catasto fabbricati di Napoli, in categoria A/4 e, quindi, come abitazione di tipo popolare;
ha chiesto, pertanto, l'agenzia, l'estromissione dal giudizio, stante l'assenza di ogni sua responsabilità. Nel merito, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della richiesta di parte attrice di voler risolvere il contratto per inadempimento contrattuale, avendo, essa, svolto la propria attività di mediazione diligentemente, sia perché aveva comunicato all'acquirente tutte le circostanze relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, sia perché, dalla documentazione consegnatale dalla parte venditrice, non poteva in alcun modo desumere i presunti vizi dell'immobile. Ha poi eccepito l'assenza di ogni prova dell'effettivo pagamento della somma indicata di € 3.000,00, avendo, peraltro, dichiarato, la parte stessa, nel relativo atto di compravendita, di non essersi avvalsa di alcuna attività di intermediazione.
Da ultimo, la società ha dedotto che la presunta mancanza di corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale era probabilmente determinata proprio dall'esecuzione dei lavori, da parte del prima del deposito della Pt_1
e comunque, ha escluso la dedotta difformità, avendo, parte attrice, visionato Pt_2
l'immobile, prima di procedere all'acquisto, e avendo, nell'atto di vendita, espressamente dichiarato la conformità dello stato dei luoghi alla planimetria depositata in catasto.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, è stato nominato un CTU, per accertamenti tecnici;
espletata la Ctu e richieste integrazioni e chiarimenti, il
Giudice, ritenuta, la causa, matura per la decisione, ha assegnato la causa a sentenza, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
4 Così esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale che la domanda degli attori sia fondata e debba pertanto essere accolta.
Come sopra chiarito, parte attrice ha dedotto di aver acquistato un bene immobile dalle convenute, ad un prezzo notevolmente superiore al reale valore di mercato, avendo accertato che l'immobile, anziché di mq. 41, come indicato nella planimetria catastale, nonché nell'atto di compravendita, era di 24 mq.; si trattava, in realtà, di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, per il quale era stato acquistato, avendo le caratteristiche di un deposito. Ha chiesto perciò, nei confronti delle venditrici, la riduzione del prezzo, con applicazione dell'art. 1538 c.c. previsto per le vendite a corpo, sul presupposto che la misura reale dell'immobile fosse inferiore di oltre un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto.
Va premessa la differenza tra vendita a misura e vendita a corpo e la relativa disciplina, in caso di difformità delle misure reali da quelle indicate in contratto: mentre nella vendita a misura, il prezzo è determinato in base alle effettive dimensioni dell'immobile, e, in tal caso, il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo, se la misura effettiva risulti inferiore a quella indicata nel contratto, nella vendita a corpo, il prezzo è stabilito in relazione all'entità globale del bene, indipendentemente dalle sue dimensioni reali, e, in tal caso, non si procede a diminuzione del prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore di un ventesimo rispetto a quella precisata nel contratto (art. 1538 cc), fatta salva la volontà espressa delle parti di escludere l'applicazione della detta norma.
Dunque, nella vendita a corpo, il limite del ventesimo è stabilito dall'ordinamento, per la conservazione dell'originario assetto di interessi, presumendosi che le parti, stante la minima entità della differenza (di superficie e di prezzo) rispetto al tutto e stante la dichiarata volontà di trasferire quel bene, prescindendo - relativamente - dalle sue reali estensioni, siano in una situazione di indifferenza rispetto al minor valore dell'immobile; quando invece non si fa più questione di vendita "a corpo", viene meno sia la presunzione di cui sopra sia l'esigenza conservativa di cui s'è detto, rendendosi applicabili le normali regole relative alla riduzione del corrispettivo, in caso di non corrispondenza tra qualità promesse e cosa trasferita.
5 Orbene, nessun dubbio sussiste sul fatto che, come anche eccepito dalle convenute, il contratto stipulato dalle parti in data 25/7/09 costituisca un contratto di vendita a corpo;
ed infatti, come può leggersi nel contratto, all'art. 2:
Precisazioni: la vendita in oggetto viene effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto alienato attualmente si trova, conosciuto alla parte acquirente, con tutte le aderenze e pertinenze, azioni, ragioni, usi e comunioni…” . Dunque, dalla lettura del contratto, appare chiaro che le parti hanno considerato irrilevante l'effettiva estensione dell'immobile. Lo stesso deve dirsi, se si guarda al prezzo di vendita concordato, pattuito "a corpo"; ed invero, pur essendo stata indicata la misura del bene, ai fini di una migliore identificazione dell'immobile, il prezzo pattuito non ha alcuna stretta relazione con l'estensione del bene venduto
(Cass. n. 3985/98): nel contratto in esame non esiste alcun indizio, esplicito o meno, che possa indurre a ritenere che le parti abbiano inteso commisurare il prezzo all'effettiva estensione dell'immobile, visto che esse precisano, nell'atto, che la vendita è “a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto alienato attualmente si trova, conosciuto alla parte acquirente” .
Nella vendita a corpo l'estensione del bene immobile, dunque, è di regola irrilevante, tranne che agli effetti di cui all'art. 1538 c.c. secondo il quale "nei casi in cui il prezzo dell'immobile è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o
a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto".
La suddetta verifica è stata demandata ad un CTU, la cui perizia - in quanto frutto di un'attenta analisi della documentazione prodotta in atti e di corrette valutazioni tecniche, motivate in base ad un percorso logico esatto e coerente – può pienamente condividersi.
Orbene, il CTU ha descritto l'immobile in questione;
trattasi di unità immobiliare posta al piano terra di un edificio in muratura di 4 piani, oltre il piano terra, nel
Comune di Napoli alla Via dei Vergini n. 56, composta da un unico ambiente controsoffittato, destinato a zona notte e zona giorno e da un bagno, che prende luce ed aria dalla porta d'ingresso e dalla finestra ad essa adiacente, con un'altezza di circa mt. 2,93 e, nel bagno e nell'angolo cottura, di circa mt. 2,68.
6 All'esito delle dovute misurazioni, il CTU ha evidenziato che la superficie calpestabile dell'immobile - calcolata sommando la superficie degli ambienti interni al netto delle murature - è di mq. 21 (mq.18,26 il monolocale e mq. 2,98 il bagno), mentre la superficie catastale, che riporta anche la superficie delle pareti perimetrali, delle pareti portanti interne e delle aree non residenziali, è di circa mq. 29,00; a fronte delle suddette misure, la visura catastale indica quale superficie catastale dell'immobile, quella di mq. 41, estensione anche indicata nel contratto. Il CTU, alla luce di tali dati, ha concluso affermando che “allo stato attuale le caratteristiche dimensionali dell'immobile non corrispondono a quelle indicate nel contratto di compravendita del 25/07/2019”; appare, infatti, evidente la non conformità delle misure dell'immobile indicate nella visura catastale (come riportate anche nel contratto di acquisto) rispetto alle misure reali dell'immobile, oggetto di compravendita.
Quanto, poi, alla destinazione del bene, il CTU ha chiarito che l'immobile in oggetto è classificato come Cat. A/4 (Abitazione di tipo popolare), pertanto la destinazione d'uso è abitazione. Peraltro, evidenzia che affinchè un immobile, quale quello per cui è causa, di tipo possa essere considerato ad Parte_3 uso abitativo, è necessario che esso presenti le seguenti misure: mq. 28
(superficie comprensiva dei servizi) per immobili per un solo abitante e mq. 38 per due abitanti. Nel caso in esame, allo stato attuale, la Superficie Utile risulta mq
21,24, e dunque inferiore al minimo necessario per la destinazione ad abitazione.
Anche il requisito minimo di illuminazione/areazione non è rispettato, posto che presenta un'unica finestra di dimensioni inferiori a quelle minime.
Ha, però, precisato, il CTU, che i suddetti requisiti minimi riguardano le costruzioni successive al luglio 1975, mentre fino ad allora, mancando una normativa nazionale, gli appartamenti costruiti in epoca precedente, come quello in esame, devono considerarsi paradossalmente in regola, pur se non rispondenti ai requisiti di cui sopra. Ciò con un limite: al primo intervento di ristrutturazione, che comporti una modifica interna, l'immobile va assoggettato alla normativa del
1975, tutt'oggi in vigore, divenendo, così, non più conforme ai requisiti minimi per la destinazione ad uso abitativo.
7 In conclusione, circa la destinazione ad abitazione dell'immobile oggetto di compravendita, il CTU ha affermato che i requisiti riguardanti la destinazione d'uso, al momento della stipula del contratto, erano rispettati (trattandosi di immobile realizzato in data antecedente al 1967 quindi non soggetto ai requisiti di cui al d.m. 05/07/1975); ma, essendo stato, l'immobile, oggetto di ristrutturazione e quindi divenuto soggetto ai requisiti di cui al d.m. 05/07/1975, lo stesso, allo stato attuale, non possiede i requisiti metrici ed igienicosanitari per l'uso abitativo.
Quanto, poi, alle misure dell'immobile, il CTU ha concluso che, poiché dal rilievo effettuato in sede di sopralluogo risulta che la superficie dell'immobile sia di mq
29,00, mentre nel contratto veniva indicato che l'immobile, come da visura catastale, presentava una superficie di mq 41,00, può affermarsi, come da specifici calcoli indicati nella relazione, che allo stato attuale, la superficie dell'immobile oggetto della vertenza è inferiore di oltre un ventesimo rispetto alla superficie indicata nel contratto di compravendita del 25/07/2019.
Ne consegue, alla luce delle suddette conclusioni del CTU, che la domanda dell'attore, volta ad ottenere la riduzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile sopra esaminato, pur trattandosi di vendita a corpo, può essere accolta, sussistendo una difformità delle misure reali dell'immobile rispetto a quelle indicate in contratto, superiore ad un ventesimo, in applicazione dell'art. 1538 c.c.. Né sussistono, nel contratto, specifiche previsioni che consentano di ritenere che le parti abbiano voluto derogare alla suddetta norma;
i riferimenti alla vendita a corpo, contenuti nel contratto, inducono soltanto a definire come tale la vendita ma non contengono elementi decisivi per poter affermare che le parti abbiano considerato del tutto irrilevanti, anche ai fini dell'art. 1538 c.c., le misure dell'immobile (atteso il richiamo, nella descrizione dello stesso, delle misure e dei dati catastali, che, la parte venditrice, dichiara espressamente essere conformi alla situazione reale dell'immobile).
Ciò posto, il CTU, considerato che l'immobile è stato venduto ad un importo di €
20.000,00, per dichiarati mq. 41 (con un prezzo di €/mq 487,80), ha calcolato il prezzo corretto, tenuto conto della superficie reale del bene, in € 14.146,20 (mq
29x=€/mq 487,80). Ora, tenendo conto dei valori OMI presenti per la zona, riferiti
8 al 2019, anno della compravendita, applicato il valore minimo in considerazione del tipo di abitazione e considerato il deprezzamento, in virtù del fatto che l'immobile non rispetta i requisiti metrici ed igienicosanitari per l'uso abitativo, il consulente d'ufficio ha ritenuto congruo un valore del bene di € 17.400,00.
Quindi, ha concluso che, alla luce dell'accertata inferiore ampiezza, la riduzione del prezzo applicabile sarebbe al massimo pari ad € 2600,00, pervenendo, così, al corretto prezzo complessivo del bene di € 17.400,00.
Conseguentemente, aderendo alle conclusioni del CTU, che appaiono tecnicamente corrette, oltre che supportate da idonee e coerenti motivazioni logiche, la domanda dell'attore va accolta disponendo la riduzione del prezzo di €
2600,00 con la condanna delle convenute al pagamento, in favore dell'attore, della suddetta somma, oltre interessi legali dalla data del pagamento (25/7/19, data dell'atto) fino al soddisfo.
Quanto, infine, alla domanda proposta dall'attore nei confronti della
[...] di , la stessa non può essere accolta. Controparte_6 Controparte_6
Ed invero, l'attore lamenta l'inadempimento dell'agenzia immobiliare convenuta e invoca una responsabilità contrattuale dell'agenzia, per le omesse informazioni in ordine alle reali caratteristiche dell'immobile e, soprattutto, in ordine alla natura del bene che, ancorchè venduto come immobile ad uso abitativo, non presentava, in realtà, considerata la superficie, detta natura.
Orbene, ritiene, il tribunale, che non sussista sufficiente prova di tale inadempimento, posto che il CTU, nella propria relazione, pur avendo accertato una superficie reale dell'immobile inferiore di oltre 1/20 rispetto a quella indicata nella visura catastale e dichiarata in contratto, ha chiarito che i requisiti riguardanti la destinazione d'uso, al momento della stipula del contratto, erano sostanzialmente rispettati (trattandosi di immobile realizzato in data antecedente al 1967, per il quale quindi non si applicavano i requisiti di cui al d.m.
05/07/1975). La circostanza secondo la quale, l'immobile ha, a seguito dei lavori di ristrutturazione compiuti dall'acquirente, perso la natura di immobile destinato ad uso abitativo, applicandosi, successivamente alla ristrutturazione, la disciplina di cui al d.m. 05/07/1975, non possedendo i requisiti metrici ed
9 igienicosanitari da questi previsto, non incide invece sulla responsabilità dell'agenzia di mediazione.
Va, dunque, esclusa una condotta colposa dell'agenzia immobiliare.
Né consente di riconoscere la responsabilità dell'agenzia, la circostanza che l'immobile avesse una superficie reale diversa dalla superficie indicata nel contratto;
come, infatti, ben chiarito dal CTU, l'estensione di mq. 41, indicata nel contratto, coincideva con la misura dell'immobile indicata nella visura catastale, il che esclude una grave negligenza dell'agenzia la quale, pur avendo esaminato, con l'utilizzo delle proprie competenze professionali, la visura catastale, non avrebbe potuto riscontrare la lamentata difformità, se non con più approfonditi accertamenti di natura tecnica, ovvero dei rilievi e misurazioni dell'immobile, non demandabili, se non specificamente richiesti, ad un agente immobiliare.
L'agente ha agito correttamente e diligentemente, avendo messo in relazione le germane con il avendo fatto visionare, a quest'ultimo, CP_1 Pt_1
l'immobile più volte, come dedotto e non contestato dall'attore, ed avendo fornito all'acquirente tutte le informazioni utili, ai fini della valutazione della convenienza dell'affare, ovvero tutti i dati da essa conosciuti e comunque conoscibili, sulla base della documentazione catastale fornita dal venditore. Dunque, l'agenzia ha dimostrato di aver agito con l'ordinaria diligenza di un professionista del settore, avendo svolto l'attività di intermediazione per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo, come richiesto dall'aspirante compratore, risultante, all'atto della vendita, accatastato in categoria “A4” (come risulta dalla visura storica catastale in atti).
D'altra parte, l'attore, a supporto del denunciato grave inadempimento dell'agenzia e del lamentato danno, non ha specificamente dedotto, né tanto meno provato, che, ove egli avesse avuto conoscenza delle reali misure dell'immobile poi acquistato, non avrebbe mai stipulato il contratto;
l'interesse alla stipula del contratto, infatti, può dirsi confermato proprio dal fatto che l'attore, con il presente giudizio, non ha chiesto la risoluzione del contratto, bensì solo la riduzione del prezzo di acquisto. In definitiva, l'attore risulta essersi avvantaggiato dell'attività dell'intermediario il quale ha consentito la stipula di un contratto di
10 compravendita che avrebbe, in mancanza di deduzioni e prove contrarie, comunque stipulato, sia pure a prezzo ridotto.
Ne consegue il rigetto della domanda dell'attore nei confronti dell'agenzia convenuta.
Quanto alle spese, le stesse – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il DM 55/14, come aggiornato ai valori attuali, tenuto conto del valore della domanda accolta (nei confronti delle convenute) e proposta (nei confronti della e dei parametri Controparte_6 medi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
E , nonché nei confronti di Controparte_5 Controparte_6
, in persona del titolare p.t., così decide:
[...]
1) Accoglie la domanda dell'attore nei confronti delle convenute germane volta ad ottenere la riduzione, ai sensi dell'art. 1538 c.c., del CP_8 prezzo di acquisto del bene immobile di cui al contratto del 25.07.2019, e per l'effetto condanna le convenute in solido a pagare all'attore la somma di
€ 2600,00, oltre interessi legali dal 25/7/19, fino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda dell'attore nei confronti della convenuta
[...]
, in persona del titolare p.t.; Controparte_6
3) Condanna le convenute , CP_1 Controparte_2 CP_3
, e , in solido, alle spese di lite
[...] Controparte_4 Controparte_5 sostenute dall'attore, che si liquidano in € 237,00 per spese ed € 2127,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell' Avv. Francesca Di Renna, dichiaratasi anticipataria;
4) Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
[...]
, che si liquidano in € 2128,00 per Controparte_6
11 compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuliana Miglietta, dichiaratasi anticipataria
Si comunichi.
Napoli, 10/6/25
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Gargia
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Barbara Gargia, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 15352/2020 r.g.a.c. promossa da:
( ),elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via Nuova Marina n.20 presso lo studio dell'Avv. Francesca Di Renna che lo rappresenta e difende in virtu' di procura allegata in atti
ATTORE
contro
( C.F.), CP_1 C.F._2 Controparte_2
( C.F.), ( C.F.), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
, ( C.F.) E , Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
( f.), elettivamente domiciliate in Pozzuoli presso lo studio CodiceFiscale_6 dell'Avv. Leopoldo Maddaluno che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti.
CONVENUTI
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t. sig. , con sede in Napoli alla Via F. Cilea n. Controparte_6
165, c.f. , elettivamente domiciliato a Napoli, presso lo C.F._7
1 studio dell'avv. Giuliana Miglietta che lo rappresenta e lo difende, in virtù di procura allegata in atti.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e nonché la esponendo:
[...] Controparte_5 Controparte_6
- che in data 25.07.2019, con atto di compravendita immobiliare, acquistava dalle germane , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e un monolocale ad uso abitazione, posto al piano terra,
[...] Controparte_5 sito in Napoli alla Via dei Vergini n. 56, identificato al Catasto Fabbricati presso il
Comune di Napoli alla sez. SCA foglio 23, particella 824, sub. 15, zona censuaria
3, cat. A4, classe 2, vani 1, della superficie catastale mq. 41, totale, escluse aree scoperte, mq. 41, rendita € 51,65, Via Vergini n. 56 piano T, versando l'importo di
€ 20.000,00;
- che depositava, presso l'area urbanistica del la Cila n. Controparte_7
5417_2019 n. PG/783064 (allegata in atti) che, però, veniva dichiarata dal inefficace in quanto: "…l'intervento prevede opere di manutenzione per CP_7 una migliore fruibilità ai fini abitativi, ma non possiede i requisiti metrici e igienico sanitari per l'uso previsto…"
- che a seguito di tale rigetto, l'attore provvedeva a fare effettuare un nuovo rilievo planimetrico, dal quale risultava che l'immobile era di circa mq. 25, esclusi i muri;
dunque, esso era inferiore di oltre un ventesimo rispetto ai metri quadri dichiarati nell'atto di compravendita, oltre che non conforme alla planimetria allegata al contratto di compravendita, e quindi non era adatto all'uso abitativo
(in quanto presentava le caratteristiche del deposito), pur essendo stato venduto con tali caratteristiche e, dunque, per un importo superiore al reale valore di mercato;
- che la vendita era stata realizzata con l'assistenza di una società di intermediazioni immobiliari sita in Napoli, la Controparte_6
, la quale, come da proposta di acquisto in atti, riceveva, quale
[...]
2 compenso, la somma di € 3.000,00, senza mai rilasciare fattura e pretendendo di non essere inserita nel contratto di compravendita.
Tanto premesso, l'attore, invocando l'art. 1538 c.c., al fine di riequilibrare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, avendo, l'acquirente, pagato un prezzo per un immobile le cui dimensioni erano risultate di gran lunga inferiori a quelle effettive, ha chiesto: accertare e dichiarare la responsabilità delle sig.re
, , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4
, per i motivi di cui alla premessa, e, per l'effetto, condannarle al Controparte_3 pagamento in favore del sig. della somma pari ad € 10.000,00, o Parte_1 quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo, quale riduzione del prezzo ex art. 1538 c.c. del contratto di compravendita dell'immobile posto al piano terra sito in Napoli alla Via dei Vergini n. 56; - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
, in persona del titolare p.t., e per l'effetto Controparte_6 condannarla alla restituzione della metà della provvigione percepita in favore dell'attore della somma pari ad € 1.500,00, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa secondo giustizia, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo.
Si sono costituite le convenute, germane , eccependo la nullità e CP_1
l'inammissibilità della domanda, della quale hanno chiesto il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto.
In particolare, le convenute hanno contestato gli assunti dell'attore, deducendo che l'immobile, accatastato come civile abitazione, risultava, in base alla planimetria catastale, dell'estensione di mq. 41; hanno, altresì, eccepito che l'immobile suddetto era stato venduto a corpo, e non a misura, come confermato anche dall'atto di compravendita, nel quale era previsto che la vendita in oggetto viene effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto alienato attualmente si trova, conosciuto alla parte acquirente , con tutte le aderenze e pertinenze, azioni, ragioni, usi e comunioni…. ; pertanto, sul presupposto che il prezzo indicato nel contratto era stato pattuito dalle parti senza avere alcun riguardo all'effettiva estensione del bene, ma tenendo conto solo dei documenti catastali, per tal motivo, doveva ritenersi non applicabile alla fattispecie l'invocato l'art 1538 c.c..
3 Si è poi costituita la società che ha eccepito, in via Controparte_6 preliminare, l'improcedibilità della domanda, per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dall'art 5 dlgs 28/2010; ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva e passiva, e nel merito l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, la società convenuta ha dedotto di non essere legittimata passiva, avendo, essa, adempiuto fedelmente al proprio incarico, attenendosi alle informazioni ed alla documentazione fornita dalla parte venditrice, dalla quale si evinceva che l'immobile era ad uso abitativo, essendo classato, al catasto fabbricati di Napoli, in categoria A/4 e, quindi, come abitazione di tipo popolare;
ha chiesto, pertanto, l'agenzia, l'estromissione dal giudizio, stante l'assenza di ogni sua responsabilità. Nel merito, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della richiesta di parte attrice di voler risolvere il contratto per inadempimento contrattuale, avendo, essa, svolto la propria attività di mediazione diligentemente, sia perché aveva comunicato all'acquirente tutte le circostanze relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, sia perché, dalla documentazione consegnatale dalla parte venditrice, non poteva in alcun modo desumere i presunti vizi dell'immobile. Ha poi eccepito l'assenza di ogni prova dell'effettivo pagamento della somma indicata di € 3.000,00, avendo, peraltro, dichiarato, la parte stessa, nel relativo atto di compravendita, di non essersi avvalsa di alcuna attività di intermediazione.
Da ultimo, la società ha dedotto che la presunta mancanza di corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale era probabilmente determinata proprio dall'esecuzione dei lavori, da parte del prima del deposito della Pt_1
e comunque, ha escluso la dedotta difformità, avendo, parte attrice, visionato Pt_2
l'immobile, prima di procedere all'acquisto, e avendo, nell'atto di vendita, espressamente dichiarato la conformità dello stato dei luoghi alla planimetria depositata in catasto.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, è stato nominato un CTU, per accertamenti tecnici;
espletata la Ctu e richieste integrazioni e chiarimenti, il
Giudice, ritenuta, la causa, matura per la decisione, ha assegnato la causa a sentenza, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
4 Così esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale che la domanda degli attori sia fondata e debba pertanto essere accolta.
Come sopra chiarito, parte attrice ha dedotto di aver acquistato un bene immobile dalle convenute, ad un prezzo notevolmente superiore al reale valore di mercato, avendo accertato che l'immobile, anziché di mq. 41, come indicato nella planimetria catastale, nonché nell'atto di compravendita, era di 24 mq.; si trattava, in realtà, di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, per il quale era stato acquistato, avendo le caratteristiche di un deposito. Ha chiesto perciò, nei confronti delle venditrici, la riduzione del prezzo, con applicazione dell'art. 1538 c.c. previsto per le vendite a corpo, sul presupposto che la misura reale dell'immobile fosse inferiore di oltre un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto.
Va premessa la differenza tra vendita a misura e vendita a corpo e la relativa disciplina, in caso di difformità delle misure reali da quelle indicate in contratto: mentre nella vendita a misura, il prezzo è determinato in base alle effettive dimensioni dell'immobile, e, in tal caso, il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo, se la misura effettiva risulti inferiore a quella indicata nel contratto, nella vendita a corpo, il prezzo è stabilito in relazione all'entità globale del bene, indipendentemente dalle sue dimensioni reali, e, in tal caso, non si procede a diminuzione del prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore di un ventesimo rispetto a quella precisata nel contratto (art. 1538 cc), fatta salva la volontà espressa delle parti di escludere l'applicazione della detta norma.
Dunque, nella vendita a corpo, il limite del ventesimo è stabilito dall'ordinamento, per la conservazione dell'originario assetto di interessi, presumendosi che le parti, stante la minima entità della differenza (di superficie e di prezzo) rispetto al tutto e stante la dichiarata volontà di trasferire quel bene, prescindendo - relativamente - dalle sue reali estensioni, siano in una situazione di indifferenza rispetto al minor valore dell'immobile; quando invece non si fa più questione di vendita "a corpo", viene meno sia la presunzione di cui sopra sia l'esigenza conservativa di cui s'è detto, rendendosi applicabili le normali regole relative alla riduzione del corrispettivo, in caso di non corrispondenza tra qualità promesse e cosa trasferita.
5 Orbene, nessun dubbio sussiste sul fatto che, come anche eccepito dalle convenute, il contratto stipulato dalle parti in data 25/7/09 costituisca un contratto di vendita a corpo;
ed infatti, come può leggersi nel contratto, all'art. 2:
Precisazioni: la vendita in oggetto viene effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto alienato attualmente si trova, conosciuto alla parte acquirente, con tutte le aderenze e pertinenze, azioni, ragioni, usi e comunioni…” . Dunque, dalla lettura del contratto, appare chiaro che le parti hanno considerato irrilevante l'effettiva estensione dell'immobile. Lo stesso deve dirsi, se si guarda al prezzo di vendita concordato, pattuito "a corpo"; ed invero, pur essendo stata indicata la misura del bene, ai fini di una migliore identificazione dell'immobile, il prezzo pattuito non ha alcuna stretta relazione con l'estensione del bene venduto
(Cass. n. 3985/98): nel contratto in esame non esiste alcun indizio, esplicito o meno, che possa indurre a ritenere che le parti abbiano inteso commisurare il prezzo all'effettiva estensione dell'immobile, visto che esse precisano, nell'atto, che la vendita è “a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto alienato attualmente si trova, conosciuto alla parte acquirente” .
Nella vendita a corpo l'estensione del bene immobile, dunque, è di regola irrilevante, tranne che agli effetti di cui all'art. 1538 c.c. secondo il quale "nei casi in cui il prezzo dell'immobile è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o
a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto".
La suddetta verifica è stata demandata ad un CTU, la cui perizia - in quanto frutto di un'attenta analisi della documentazione prodotta in atti e di corrette valutazioni tecniche, motivate in base ad un percorso logico esatto e coerente – può pienamente condividersi.
Orbene, il CTU ha descritto l'immobile in questione;
trattasi di unità immobiliare posta al piano terra di un edificio in muratura di 4 piani, oltre il piano terra, nel
Comune di Napoli alla Via dei Vergini n. 56, composta da un unico ambiente controsoffittato, destinato a zona notte e zona giorno e da un bagno, che prende luce ed aria dalla porta d'ingresso e dalla finestra ad essa adiacente, con un'altezza di circa mt. 2,93 e, nel bagno e nell'angolo cottura, di circa mt. 2,68.
6 All'esito delle dovute misurazioni, il CTU ha evidenziato che la superficie calpestabile dell'immobile - calcolata sommando la superficie degli ambienti interni al netto delle murature - è di mq. 21 (mq.18,26 il monolocale e mq. 2,98 il bagno), mentre la superficie catastale, che riporta anche la superficie delle pareti perimetrali, delle pareti portanti interne e delle aree non residenziali, è di circa mq. 29,00; a fronte delle suddette misure, la visura catastale indica quale superficie catastale dell'immobile, quella di mq. 41, estensione anche indicata nel contratto. Il CTU, alla luce di tali dati, ha concluso affermando che “allo stato attuale le caratteristiche dimensionali dell'immobile non corrispondono a quelle indicate nel contratto di compravendita del 25/07/2019”; appare, infatti, evidente la non conformità delle misure dell'immobile indicate nella visura catastale (come riportate anche nel contratto di acquisto) rispetto alle misure reali dell'immobile, oggetto di compravendita.
Quanto, poi, alla destinazione del bene, il CTU ha chiarito che l'immobile in oggetto è classificato come Cat. A/4 (Abitazione di tipo popolare), pertanto la destinazione d'uso è abitazione. Peraltro, evidenzia che affinchè un immobile, quale quello per cui è causa, di tipo possa essere considerato ad Parte_3 uso abitativo, è necessario che esso presenti le seguenti misure: mq. 28
(superficie comprensiva dei servizi) per immobili per un solo abitante e mq. 38 per due abitanti. Nel caso in esame, allo stato attuale, la Superficie Utile risulta mq
21,24, e dunque inferiore al minimo necessario per la destinazione ad abitazione.
Anche il requisito minimo di illuminazione/areazione non è rispettato, posto che presenta un'unica finestra di dimensioni inferiori a quelle minime.
Ha, però, precisato, il CTU, che i suddetti requisiti minimi riguardano le costruzioni successive al luglio 1975, mentre fino ad allora, mancando una normativa nazionale, gli appartamenti costruiti in epoca precedente, come quello in esame, devono considerarsi paradossalmente in regola, pur se non rispondenti ai requisiti di cui sopra. Ciò con un limite: al primo intervento di ristrutturazione, che comporti una modifica interna, l'immobile va assoggettato alla normativa del
1975, tutt'oggi in vigore, divenendo, così, non più conforme ai requisiti minimi per la destinazione ad uso abitativo.
7 In conclusione, circa la destinazione ad abitazione dell'immobile oggetto di compravendita, il CTU ha affermato che i requisiti riguardanti la destinazione d'uso, al momento della stipula del contratto, erano rispettati (trattandosi di immobile realizzato in data antecedente al 1967 quindi non soggetto ai requisiti di cui al d.m. 05/07/1975); ma, essendo stato, l'immobile, oggetto di ristrutturazione e quindi divenuto soggetto ai requisiti di cui al d.m. 05/07/1975, lo stesso, allo stato attuale, non possiede i requisiti metrici ed igienicosanitari per l'uso abitativo.
Quanto, poi, alle misure dell'immobile, il CTU ha concluso che, poiché dal rilievo effettuato in sede di sopralluogo risulta che la superficie dell'immobile sia di mq
29,00, mentre nel contratto veniva indicato che l'immobile, come da visura catastale, presentava una superficie di mq 41,00, può affermarsi, come da specifici calcoli indicati nella relazione, che allo stato attuale, la superficie dell'immobile oggetto della vertenza è inferiore di oltre un ventesimo rispetto alla superficie indicata nel contratto di compravendita del 25/07/2019.
Ne consegue, alla luce delle suddette conclusioni del CTU, che la domanda dell'attore, volta ad ottenere la riduzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile sopra esaminato, pur trattandosi di vendita a corpo, può essere accolta, sussistendo una difformità delle misure reali dell'immobile rispetto a quelle indicate in contratto, superiore ad un ventesimo, in applicazione dell'art. 1538 c.c.. Né sussistono, nel contratto, specifiche previsioni che consentano di ritenere che le parti abbiano voluto derogare alla suddetta norma;
i riferimenti alla vendita a corpo, contenuti nel contratto, inducono soltanto a definire come tale la vendita ma non contengono elementi decisivi per poter affermare che le parti abbiano considerato del tutto irrilevanti, anche ai fini dell'art. 1538 c.c., le misure dell'immobile (atteso il richiamo, nella descrizione dello stesso, delle misure e dei dati catastali, che, la parte venditrice, dichiara espressamente essere conformi alla situazione reale dell'immobile).
Ciò posto, il CTU, considerato che l'immobile è stato venduto ad un importo di €
20.000,00, per dichiarati mq. 41 (con un prezzo di €/mq 487,80), ha calcolato il prezzo corretto, tenuto conto della superficie reale del bene, in € 14.146,20 (mq
29x=€/mq 487,80). Ora, tenendo conto dei valori OMI presenti per la zona, riferiti
8 al 2019, anno della compravendita, applicato il valore minimo in considerazione del tipo di abitazione e considerato il deprezzamento, in virtù del fatto che l'immobile non rispetta i requisiti metrici ed igienicosanitari per l'uso abitativo, il consulente d'ufficio ha ritenuto congruo un valore del bene di € 17.400,00.
Quindi, ha concluso che, alla luce dell'accertata inferiore ampiezza, la riduzione del prezzo applicabile sarebbe al massimo pari ad € 2600,00, pervenendo, così, al corretto prezzo complessivo del bene di € 17.400,00.
Conseguentemente, aderendo alle conclusioni del CTU, che appaiono tecnicamente corrette, oltre che supportate da idonee e coerenti motivazioni logiche, la domanda dell'attore va accolta disponendo la riduzione del prezzo di €
2600,00 con la condanna delle convenute al pagamento, in favore dell'attore, della suddetta somma, oltre interessi legali dalla data del pagamento (25/7/19, data dell'atto) fino al soddisfo.
Quanto, infine, alla domanda proposta dall'attore nei confronti della
[...] di , la stessa non può essere accolta. Controparte_6 Controparte_6
Ed invero, l'attore lamenta l'inadempimento dell'agenzia immobiliare convenuta e invoca una responsabilità contrattuale dell'agenzia, per le omesse informazioni in ordine alle reali caratteristiche dell'immobile e, soprattutto, in ordine alla natura del bene che, ancorchè venduto come immobile ad uso abitativo, non presentava, in realtà, considerata la superficie, detta natura.
Orbene, ritiene, il tribunale, che non sussista sufficiente prova di tale inadempimento, posto che il CTU, nella propria relazione, pur avendo accertato una superficie reale dell'immobile inferiore di oltre 1/20 rispetto a quella indicata nella visura catastale e dichiarata in contratto, ha chiarito che i requisiti riguardanti la destinazione d'uso, al momento della stipula del contratto, erano sostanzialmente rispettati (trattandosi di immobile realizzato in data antecedente al 1967, per il quale quindi non si applicavano i requisiti di cui al d.m.
05/07/1975). La circostanza secondo la quale, l'immobile ha, a seguito dei lavori di ristrutturazione compiuti dall'acquirente, perso la natura di immobile destinato ad uso abitativo, applicandosi, successivamente alla ristrutturazione, la disciplina di cui al d.m. 05/07/1975, non possedendo i requisiti metrici ed
9 igienicosanitari da questi previsto, non incide invece sulla responsabilità dell'agenzia di mediazione.
Va, dunque, esclusa una condotta colposa dell'agenzia immobiliare.
Né consente di riconoscere la responsabilità dell'agenzia, la circostanza che l'immobile avesse una superficie reale diversa dalla superficie indicata nel contratto;
come, infatti, ben chiarito dal CTU, l'estensione di mq. 41, indicata nel contratto, coincideva con la misura dell'immobile indicata nella visura catastale, il che esclude una grave negligenza dell'agenzia la quale, pur avendo esaminato, con l'utilizzo delle proprie competenze professionali, la visura catastale, non avrebbe potuto riscontrare la lamentata difformità, se non con più approfonditi accertamenti di natura tecnica, ovvero dei rilievi e misurazioni dell'immobile, non demandabili, se non specificamente richiesti, ad un agente immobiliare.
L'agente ha agito correttamente e diligentemente, avendo messo in relazione le germane con il avendo fatto visionare, a quest'ultimo, CP_1 Pt_1
l'immobile più volte, come dedotto e non contestato dall'attore, ed avendo fornito all'acquirente tutte le informazioni utili, ai fini della valutazione della convenienza dell'affare, ovvero tutti i dati da essa conosciuti e comunque conoscibili, sulla base della documentazione catastale fornita dal venditore. Dunque, l'agenzia ha dimostrato di aver agito con l'ordinaria diligenza di un professionista del settore, avendo svolto l'attività di intermediazione per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo, come richiesto dall'aspirante compratore, risultante, all'atto della vendita, accatastato in categoria “A4” (come risulta dalla visura storica catastale in atti).
D'altra parte, l'attore, a supporto del denunciato grave inadempimento dell'agenzia e del lamentato danno, non ha specificamente dedotto, né tanto meno provato, che, ove egli avesse avuto conoscenza delle reali misure dell'immobile poi acquistato, non avrebbe mai stipulato il contratto;
l'interesse alla stipula del contratto, infatti, può dirsi confermato proprio dal fatto che l'attore, con il presente giudizio, non ha chiesto la risoluzione del contratto, bensì solo la riduzione del prezzo di acquisto. In definitiva, l'attore risulta essersi avvantaggiato dell'attività dell'intermediario il quale ha consentito la stipula di un contratto di
10 compravendita che avrebbe, in mancanza di deduzioni e prove contrarie, comunque stipulato, sia pure a prezzo ridotto.
Ne consegue il rigetto della domanda dell'attore nei confronti dell'agenzia convenuta.
Quanto alle spese, le stesse – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il DM 55/14, come aggiornato ai valori attuali, tenuto conto del valore della domanda accolta (nei confronti delle convenute) e proposta (nei confronti della e dei parametri Controparte_6 medi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
E , nonché nei confronti di Controparte_5 Controparte_6
, in persona del titolare p.t., così decide:
[...]
1) Accoglie la domanda dell'attore nei confronti delle convenute germane volta ad ottenere la riduzione, ai sensi dell'art. 1538 c.c., del CP_8 prezzo di acquisto del bene immobile di cui al contratto del 25.07.2019, e per l'effetto condanna le convenute in solido a pagare all'attore la somma di
€ 2600,00, oltre interessi legali dal 25/7/19, fino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda dell'attore nei confronti della convenuta
[...]
, in persona del titolare p.t.; Controparte_6
3) Condanna le convenute , CP_1 Controparte_2 CP_3
, e , in solido, alle spese di lite
[...] Controparte_4 Controparte_5 sostenute dall'attore, che si liquidano in € 237,00 per spese ed € 2127,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell' Avv. Francesca Di Renna, dichiaratasi anticipataria;
4) Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
[...]
, che si liquidano in € 2128,00 per Controparte_6
11 compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuliana Miglietta, dichiaratasi anticipataria
Si comunichi.
Napoli, 10/6/25
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Gargia
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