Articolo 49 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 48Articolo 50
Versione
14 febbraio 1979
>
Versione
30 marzo 2004
Art. 49.
Chi, in occasione della elezione ((dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad)) altro Paese membro della Comunita' e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000.
Entrata in vigore il 30 marzo 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente