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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/12/2024, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1018/2024
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 6.6.2024
da
pagina 1 di 7 C.F. , nata il [...] in [...] residente in Parte_1 C.F._1
Fiorenzuola d'Arda (PC), via Girolamo Gelati, n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Loretta Groppi del
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via F. Frasi, n. 8, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
nato a [...], residente in [...]
Migliarina
- RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.6.2024 chiedeva di regolamentare l'esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale, deducendo:
pagina 2 di 7 che dalla relazione intrattenuta con era nato, il 27.1.2018, il figlio Controparte_1
, riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
che dopo la nascita del figlio aveva continuato ad abitare con la madre e con la sorella a CP_2 per poi iniziare a convivere con il nuovo compagno a Fiorenzuola D'Arda nel mese di agosto 2022;
che il signor aveva abbandonato da subito sia la compagna sia il figlio, CP_1
interrompendo qualsivoglia contatto con il minore e disinteressandosene completamente sia dal punto di vista affettivo sia dal punto di vista economico;
che la ricorrente si era sempre occupata in via esclusiva del figlio sin dalla nascita e Per_1 gli ultimi contatti intercorsi con il resistente risalivano all'anno 2019 attraverso qualche sporadica telefonata;
che il figlio era molto legato alla madre ed aveva instaurato un rapporto sereno con il Per_1
nuovo compagno della stessa con il quale conviveva nella nuova casa condotta in locazione;
che il Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) rappresentava per il minore un punto di riferimento, essendo ben inserito sia nel contesto scolastico sia nel contesto sportivo;
che la ricorrente, svolgendo la professione di operaia e riuscendo a fronteggiare le esigenze economiche del minore, nulla domandava a titolo di mantenimento per il figlio;
in ogni caso, il resistente si era sempre disinteressato del figlio anche dal punto di vista economico.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente domandava l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con residenza anagrafica presso la casa materna sita in Fiorenzuola d'Arda (PC) e Per_1
diritto di visita del padre con cadenza almeno quindicinale per la durata di due ore e sempre alla presenza degli assistenti sociali, con diritto della madre di trascorrere con il figlio tutte le festività e le vacanze estive;
infine, domandava il versamento dell'Assegno Unico interamente a suo favore.
Con decreto in data 12.06.2024 il giudice relatore Dott.ssa Mariachiara Vanini fissava l'udienza del 24.10.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio;
in seguito, per effetto della modifica tabellare Sezione Civile intervenuta con decreto n. 27/2024, la causa veniva riassegnata alla Presidente di Sezione.
pagina 3 di 7 All'udienza del 24.10.2024 compariva la ricorrente, assistita dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto, di tal che veniva dichiarata la contumacia dello stesso. Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva sentita la ricorrente, che confermava il ricorso, precisando: di non aver mai convissuto con il resistente, il quale aveva visto il figlio in tutto circa tre volte, l'ultima Per_1 quando quest'ultimo aveva solo nove mesi per poi disinteressarsi completamente del figlio e della madre con la quale non aveva più contatti da tre anni;
di non aver mai percepito alcunché dal resistente a titolo di mantenimento;
di lavorare in qualità di operaia in un magazzino e di vivere con il nuovo compagno ed il figlio a Fiorenzuola;
che durante la frequentazione con il signor CP_1 quest'ultimo non lavorava e viveva con i suoi nonni;
di non conoscere l'attuale condizione lavorativa del resistente;
di avere necessità di vedere regolamentato l'affidamento del figlio al fine di poter prendere tutte le decisioni rilevanti per il bambino.
All'esito il Procuratore di parte ricorrente chiedeva di sentire disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre nelle forme dell'affidamento cd. super esclusivo, rimettendosi a giustizia in ordine al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e, per l'effetto, veniva disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, con residenza abituale presso la stessa e possibilità di incontrare il padre solo previo accordo con la madre, in presenza della stessa o di persona di sua fiducia;
veniva altresì posto a carico del padre un assegno mensile pari a Euro 200,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, assegno da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, individuate secondo le linee guida del CNF;
infine, veniva disposto il versamento dell'Assegno Unico Universale unicamente a favore della madre. A questo punto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, veniva invitata la parte ricorrente a precisare le conclusioni. Precisate le conclusioni ad opera della sola parte ricorrente, la quale si riportava alle conclusioni già formulate con il ricorso così come precisate in udienza, previa discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al
Collegio per la decisione.
pagina 4 di 7 Ciò posto, ritiene il Collegio che, in assenza di elementi suscettibili di giustificare una modifica del regolamento in essere, meritino conferma le condizioni stabilite in sede di pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, nei termini che seguono.
Sussistono, invero, i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, affinché quest'ultima possa Per_1
assumere tutte le decisioni sulle questioni di maggior interesse per il minore. Ed invero, dalle risultanze processuali emergono gravi profili di inadeguatezza della figura paterna, essendosi il resistente completamente disinteressato da anni delle sorti del nucleo familiare, non garantendo alcuna assistenza né contribuendo in alcuna forma al mantenimento del figlio minore, lasciando così ogni onere di accudimento, cura, educazione e mantenimento in capo alla madre, che, per contro, appare genitore adeguato ed attento alle esigenze del figlio, garantendo allo stesso ogni sostegno. Nel quadro descritto, infatti, la misura dell'affidamento esclusivo – nelle forme del c.d. affidamento super esclusivo – è giustificata dall'esigenza prevalente della tutela del figlio minore, intesa in funzione del soddisfacimento delle sue imprescindibili esigenze di cura, educazione e crescita serena ed equilibrata, che allo stato solo la madre riesce a garantire, quale unico genitore che si fa carico del figlio minore oramai da anni, sotto ogni profilo, affettivo e materiale, in un contesto in cui le condotte disfunzionali del padre sono indicative di inadeguatezza in capo a quest'ultimo nell'esercizio della genitorialità.
Ne consegue che - posto che il regime di affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità genitoriale (Cass. 17.1.2021 n. 977) - va confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, con residenza abituale presso l'abitazione materna e possibilità di incontrare il padre solo previo accordo con la madre, in presenza della stessa o di persona di sua fiducia.
Quanto al regolamento economico, in assenza di circostanze sopravvenute, devono essere confermate le previsioni contenute nei provvedimenti temporanei ed urgenti;
pertanto, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori in proporzione dei rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter, c. 4, c.c., valutata la situazione economica e personale di ciascuno dei genitori – la ricorrente svolge attività lavorativa in qualità di operaia e sulla stessa grava ogni onere di accudimento, cura, educazione e mantenimento del figlio, a fronte del fatto che il resistente, di cui non pagina 5 di 7 si hanno notizie e non è nota l'attività lavorativa svolta, risulta comunque ancora in giovane età (allo stato di anni 28) ed abile al lavoro - appare pertanto congruo confermare l'obbligo in capo a quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di Euro 200,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla ricorrente, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, come individuate dalle Linee Guida del CNF.
Per le medesime ragioni di cui sopra, ritiene inoltre il Collegio di confermare il versamento dell'Assegno Unico Universale per il figlio minore interamente a favore della madre, a cui il minore è affidato in via super esclusiva.
Quanto alle spese processuali, in considerazione dell'accoglimento del ricorso alle condizioni richieste dalla ricorrente e del comportamento tenuto dal resistente – che si è sempre sottratto ad ogni obbligo genitoriale, manifestando disinteresse anche all'esito del presente procedimento – si giustifica la condanna dello stesso al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, nelle forme dell'affidamento Per_1
c.d. super esclusivo, con residenza abituale presso la stessa, di tal che anche le decisioni di maggior interesse concernenti la scuola, l'istruzione, la salute, l'educazione e la scelta della residenza abituale saranno adottate in via esclusiva dalla madre;
2) Il minore potrà incontrare il padre, previo accordo con la madre, con la presenza della stessa o di persona di sua fiducia;
3) Pone a carico del padre il versamento di un assegno mensile di Euro 200,00, Controparte_1
quale contributo per il mantenimento del minore, da versarsi alla ricorrente entro il 10 Parte_1
di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il minore, individuate secondo le linee guida del C.N.F.;
4) Assegno Unico per il figlio minore da erogarsi interamente alla madre Parte_1 pagina 6 di 7 - Condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in Euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Piacenza, 27 novembre 2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
pagina 7 di 7
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 6.6.2024
da
pagina 1 di 7 C.F. , nata il [...] in [...] residente in Parte_1 C.F._1
Fiorenzuola d'Arda (PC), via Girolamo Gelati, n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Loretta Groppi del
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via F. Frasi, n. 8, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
nato a [...], residente in [...]
Migliarina
- RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.6.2024 chiedeva di regolamentare l'esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale, deducendo:
pagina 2 di 7 che dalla relazione intrattenuta con era nato, il 27.1.2018, il figlio Controparte_1
, riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
che dopo la nascita del figlio aveva continuato ad abitare con la madre e con la sorella a CP_2 per poi iniziare a convivere con il nuovo compagno a Fiorenzuola D'Arda nel mese di agosto 2022;
che il signor aveva abbandonato da subito sia la compagna sia il figlio, CP_1
interrompendo qualsivoglia contatto con il minore e disinteressandosene completamente sia dal punto di vista affettivo sia dal punto di vista economico;
che la ricorrente si era sempre occupata in via esclusiva del figlio sin dalla nascita e Per_1 gli ultimi contatti intercorsi con il resistente risalivano all'anno 2019 attraverso qualche sporadica telefonata;
che il figlio era molto legato alla madre ed aveva instaurato un rapporto sereno con il Per_1
nuovo compagno della stessa con il quale conviveva nella nuova casa condotta in locazione;
che il Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) rappresentava per il minore un punto di riferimento, essendo ben inserito sia nel contesto scolastico sia nel contesto sportivo;
che la ricorrente, svolgendo la professione di operaia e riuscendo a fronteggiare le esigenze economiche del minore, nulla domandava a titolo di mantenimento per il figlio;
in ogni caso, il resistente si era sempre disinteressato del figlio anche dal punto di vista economico.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente domandava l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con residenza anagrafica presso la casa materna sita in Fiorenzuola d'Arda (PC) e Per_1
diritto di visita del padre con cadenza almeno quindicinale per la durata di due ore e sempre alla presenza degli assistenti sociali, con diritto della madre di trascorrere con il figlio tutte le festività e le vacanze estive;
infine, domandava il versamento dell'Assegno Unico interamente a suo favore.
Con decreto in data 12.06.2024 il giudice relatore Dott.ssa Mariachiara Vanini fissava l'udienza del 24.10.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio;
in seguito, per effetto della modifica tabellare Sezione Civile intervenuta con decreto n. 27/2024, la causa veniva riassegnata alla Presidente di Sezione.
pagina 3 di 7 All'udienza del 24.10.2024 compariva la ricorrente, assistita dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto, di tal che veniva dichiarata la contumacia dello stesso. Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva sentita la ricorrente, che confermava il ricorso, precisando: di non aver mai convissuto con il resistente, il quale aveva visto il figlio in tutto circa tre volte, l'ultima Per_1 quando quest'ultimo aveva solo nove mesi per poi disinteressarsi completamente del figlio e della madre con la quale non aveva più contatti da tre anni;
di non aver mai percepito alcunché dal resistente a titolo di mantenimento;
di lavorare in qualità di operaia in un magazzino e di vivere con il nuovo compagno ed il figlio a Fiorenzuola;
che durante la frequentazione con il signor CP_1 quest'ultimo non lavorava e viveva con i suoi nonni;
di non conoscere l'attuale condizione lavorativa del resistente;
di avere necessità di vedere regolamentato l'affidamento del figlio al fine di poter prendere tutte le decisioni rilevanti per il bambino.
All'esito il Procuratore di parte ricorrente chiedeva di sentire disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre nelle forme dell'affidamento cd. super esclusivo, rimettendosi a giustizia in ordine al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e, per l'effetto, veniva disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, con residenza abituale presso la stessa e possibilità di incontrare il padre solo previo accordo con la madre, in presenza della stessa o di persona di sua fiducia;
veniva altresì posto a carico del padre un assegno mensile pari a Euro 200,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, assegno da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, individuate secondo le linee guida del CNF;
infine, veniva disposto il versamento dell'Assegno Unico Universale unicamente a favore della madre. A questo punto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, veniva invitata la parte ricorrente a precisare le conclusioni. Precisate le conclusioni ad opera della sola parte ricorrente, la quale si riportava alle conclusioni già formulate con il ricorso così come precisate in udienza, previa discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al
Collegio per la decisione.
pagina 4 di 7 Ciò posto, ritiene il Collegio che, in assenza di elementi suscettibili di giustificare una modifica del regolamento in essere, meritino conferma le condizioni stabilite in sede di pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, nei termini che seguono.
Sussistono, invero, i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, affinché quest'ultima possa Per_1
assumere tutte le decisioni sulle questioni di maggior interesse per il minore. Ed invero, dalle risultanze processuali emergono gravi profili di inadeguatezza della figura paterna, essendosi il resistente completamente disinteressato da anni delle sorti del nucleo familiare, non garantendo alcuna assistenza né contribuendo in alcuna forma al mantenimento del figlio minore, lasciando così ogni onere di accudimento, cura, educazione e mantenimento in capo alla madre, che, per contro, appare genitore adeguato ed attento alle esigenze del figlio, garantendo allo stesso ogni sostegno. Nel quadro descritto, infatti, la misura dell'affidamento esclusivo – nelle forme del c.d. affidamento super esclusivo – è giustificata dall'esigenza prevalente della tutela del figlio minore, intesa in funzione del soddisfacimento delle sue imprescindibili esigenze di cura, educazione e crescita serena ed equilibrata, che allo stato solo la madre riesce a garantire, quale unico genitore che si fa carico del figlio minore oramai da anni, sotto ogni profilo, affettivo e materiale, in un contesto in cui le condotte disfunzionali del padre sono indicative di inadeguatezza in capo a quest'ultimo nell'esercizio della genitorialità.
Ne consegue che - posto che il regime di affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità genitoriale (Cass. 17.1.2021 n. 977) - va confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, con residenza abituale presso l'abitazione materna e possibilità di incontrare il padre solo previo accordo con la madre, in presenza della stessa o di persona di sua fiducia.
Quanto al regolamento economico, in assenza di circostanze sopravvenute, devono essere confermate le previsioni contenute nei provvedimenti temporanei ed urgenti;
pertanto, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori in proporzione dei rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter, c. 4, c.c., valutata la situazione economica e personale di ciascuno dei genitori – la ricorrente svolge attività lavorativa in qualità di operaia e sulla stessa grava ogni onere di accudimento, cura, educazione e mantenimento del figlio, a fronte del fatto che il resistente, di cui non pagina 5 di 7 si hanno notizie e non è nota l'attività lavorativa svolta, risulta comunque ancora in giovane età (allo stato di anni 28) ed abile al lavoro - appare pertanto congruo confermare l'obbligo in capo a quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di Euro 200,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla ricorrente, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, come individuate dalle Linee Guida del CNF.
Per le medesime ragioni di cui sopra, ritiene inoltre il Collegio di confermare il versamento dell'Assegno Unico Universale per il figlio minore interamente a favore della madre, a cui il minore è affidato in via super esclusiva.
Quanto alle spese processuali, in considerazione dell'accoglimento del ricorso alle condizioni richieste dalla ricorrente e del comportamento tenuto dal resistente – che si è sempre sottratto ad ogni obbligo genitoriale, manifestando disinteresse anche all'esito del presente procedimento – si giustifica la condanna dello stesso al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, nelle forme dell'affidamento Per_1
c.d. super esclusivo, con residenza abituale presso la stessa, di tal che anche le decisioni di maggior interesse concernenti la scuola, l'istruzione, la salute, l'educazione e la scelta della residenza abituale saranno adottate in via esclusiva dalla madre;
2) Il minore potrà incontrare il padre, previo accordo con la madre, con la presenza della stessa o di persona di sua fiducia;
3) Pone a carico del padre il versamento di un assegno mensile di Euro 200,00, Controparte_1
quale contributo per il mantenimento del minore, da versarsi alla ricorrente entro il 10 Parte_1
di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il minore, individuate secondo le linee guida del C.N.F.;
4) Assegno Unico per il figlio minore da erogarsi interamente alla madre Parte_1 pagina 6 di 7 - Condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in Euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Piacenza, 27 novembre 2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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