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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/12/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
S E N T E N Z A
RG. 1861/2025
Il giudice unico dott.ssa SO OL a scioglimento della riserva che precede: dichiara la contumacia della ben citata e non comparsa ed emette la seguente Controparte_1
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n._1861/2025 , deciso all'udienza odierna ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vertente
TRA
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Battipaglia (SA), alla Parte_1 P.IVA_1 Via Spineta n. 77, in persona del legale rappresentate pro tempore, sig. rappresentata Parte_2 e difesa giusta procura speciale posta in calce al ricorso di primo grado, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. AN IA (C.F.: ) e dall'avv. Paola Aita C.F._1 (C.F.: ), i quali dichiarano ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 3, C.F._2 e 134, comma 3, c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi all'indirizzo di P.E.C.: E salerno. ; Email_1 CP_2 contro
(C.F.: ), in persona del Prefetto pro tempore - PEC: Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Email_3
Stato di Roma- APPELLATA MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.07.2025 ha appellato la sentenza n. 712/2024 Parte_1
(all. 1), emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino, in persona del Dott. Francesco Cillo, nel procedimento recante R.G. n. 2642/2023, decisa in data 10 gennaio 2025, non notificata
A sostegno dell'impugnazione l'istante ha premesso che in forza di tale provvedimento ha ottenuto l'annullamento nei confronti della di sanzioni amministrative. Ha fatto presente, inoltre, Controparte_3 che nonostante l'accoglimento dell'opposizione il giudice di primo grado ha disposto la compensazione degli oneri di giudizio in ragione della peculiarità delle questioni trattate. Secondo l'appellante per questa ragione la sentenza dà luogo a una palese violazione degli artt. 91 ss c.p.c..
Alla luce di quanto precede l'appellante ha chiesto che il Tribunale le riconosca le spese relative al primo grado e quelle inerenti all'appello, in entrambi i casi da distrarre al procuratore antistatario.
***
La è rimasta contumace. Controparte_1 ***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale reputa che l'impugnazione proposta dal ricorrente sia fondata, non ravvisandosi nel caso in esame alcun motivo atto a giustificare una deroga al principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.. Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non sembra, in particolare, che la non meglio circostanziata “peculiarità delle questioni esaminate” a cui si allude nella pronuncia consenta la mancata applicazione del principio di soccombenza. La circostanza individuata dal Giudice di Pace, in effetti, non può essere ricollegata ad alcuno dei presupposti che ai sensi dell'art. 92, c. 2 c.p.c. avrebbero potuto indurre a una soluzione diversa (oltre alla soccombenza reciproca, l'assoluta novità delle questioni trattate o l'esistenza di svolte giurisprudenziali). Se ne desume che la resietente, CP_1 soccombente nel giudizio di opposizione, avrebbe dovuto rimborsare all'appellante gli oneri inerenti al primo grado, stimabili in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 in complessivi € 353,00 (€ 43,00 per esborsi, € 70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva, € 70,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. L'accoglimento dell'impugnazione implica, inoltre, che il ricorrente possa pretendere anche le spese legali relative al secondo grado. Tali oneri in base al D.M. n. 55/2014 ammontano a € 524,50 (€ 64,50 per esborsi, € 130,00 per la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva,
€ 200,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in assenza di attività istruttoria e di concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. In entrambi i casi si tratta di somme da distrarre in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n.1861/2025, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
Ø in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Pace di Cassino n. sentenza n. 712/2024 condanna la al Controparte_1 pagamento in favore AN IA dall'avv. Paola Aita dichiaratosi distrattari degli oneri relativi al primo grado di giudizio, stimabili in complessivi € 353,00, da distrarre ai procuratori antistatari;
Ø condanna la al pagamento in favore dell'appellante degli oneri relativi al Controparte_1 giudizio di appello, stimabili in complessivi € 524,50, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge, da distrarre ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
Cassino, data del deposito telematico il Giudice
d.ssa SO OL