Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 654/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 654/2022 promossa da nato a [...], il [...], residente a [...], CF rappresentato e difeso, come da procura C.F._1 speciale, dall'avv. Francesca Ialenti (CF ), presso il cui studio, in C.F._2 Alessandria, Piazza G. Garibaldi n. 26, è elettivamente domiciliato (per comunicazioni e notifiche: fax. n. 0131-445623; indirizzo email;
indirizzo pec: Email_1
), Email_2
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
), Ente di diritto pubblico, con Sede centrale in ROMA, Via Ciro il Grande n. P.IVA_1 21, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCO PASUT (C.F. , PEC: C.F._3 t), ed elettivamente domiciliato in Cuneo, corso Email_3 Santorre di Santarosa n.15 presso l'Ufficio Legale della Sede dell medesimo, CP_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
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“Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato esposto, nell'espletamento delle proprie mansioni presso l'azienda Michelin Italiana S.p.a. stabilimento di Fossano al rischio morbigeno per inalazione di polveri e fibre di amianto per oltre dieci anni e, comunque, dal 8.10.1971 al 30.6.1992;
conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare l in persona del Presidente pro-tempore, ad CP_1 adottare tutti i provvedimenti per il riconoscimento dei benefici previsti dalla L 257/1992 e succ modific, con coefficiente di rivalutazione 1,5, mediante corresponsione dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto ovvero dal 15.11.2016 al saldo, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973;
Diritti ed onorari di causa, maggiorati di rimborso generale spese 15%, CPNA 4% ed IVA, come per legge, e da liquidarsi al sottoscritto avvocato antistatario Francesca Ialenti.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- In via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare il ricorso avversario improponibile e/o inammissibile e/o infondato per intervenuta estinzione dei pretesi diritti per decadenza e/o prescrizione ai sensi della normativa indicata in premessa;
- In subordine, nel merito, dichiarare comunque il ricorso avversario inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova;
- In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande avversarie, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei di differenze pensionistiche ai sensi dell'art. 47 bis D.P.R. 30.4.70 n.639, norma introdotta dall' art. 39 del D.L. 98/2011. In via ulteriormente gradata, con riserva di impugnazione, dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dei ratei di differenze pensionistiche ai sensi dell'art.2946 c.c.
- Con vittoria di spese e onorari di lite. Salvis juribus.”.
RITENUTO CHE
La domanda è fondata.
In via preliminare giova ricordare il disposto di cui all'art. 47 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003), il quale dispone che “1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall le certificazioni relative CP_2 all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma
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1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall .
5. I lavoratori che intendano ottenere il CP_2 riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui é stata rilasciata certificazione dall prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede CP_2
di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del CP_2 decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.
La nuova normativa ha introdotto dunque una disciplina meno vantaggiosa della precedente per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili, e cioè sia perché ha ridotto da 1,5 a 1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perché ha attribuito rilevanza alla rivalutazione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della maturazione del diritto a pensione.
Con riferimento alle eccezioni preliminari deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, formulata dall ai sensi dell'art. 47 legge n. 326/03. CP_1
L'art. 47 co. 5° d.l. n. 269/03, convertito in legge n. 326/03, prevede un termine di decadenza semestrale entro il quale i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali in questione devono presentare domanda alla sede di CP_2 residenza, a pena di decadenza del diritto al beneficio.
Tale termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo co. 6°.
In concreto, poiché il decreto ministeriale è stato emanato il 27 ottobre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2004, il termine semestrale di decadenza è venuto a scadere il 15 giugno 2005.
Occorre al riguardo rilevare che nel caso di specie si deve far riferimento alla data dell'istanza di integrazione contributiva, presentata dal ricorrente all e non già alla CP_1 data della domanda di pensionamento. Inoltre, la decadenza speciale ex art. 47 d.l. 269/2003 non opera nel caso di ex lavoratori come il ricorrente che alla data del 2.10.2003 erano in pensione o erano in mobilità finalizzata alla pensione.
Pag. 3 a 9 Parimenti priva di pregio è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, in quanto il relativo dies a quo è quello della domanda all diretta all'accertamento CP_2 dell'esposizione cui va ricondotta l'acquisizione della consapevolezza da parte del ricorrente di aver lavorato in un ambiente a rischio esposizione ad amianto.
Nel merito, va premesso che il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione lavorativa ad amianto è riconosciuto agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d.lgs 15 agosto 1991 n. 277.
L'art. 13 comma VIII legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L. 5 giugno 1993 n. 169, convertito in legge 4 agosto 1993 n. 271, così testualmente dispone: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall è moltiplicato, a CP_2 fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
Nel caso di specie le deduzioni attoree sono state confermate dall'istruttoria orale svolta e di quella risultante dai verbali di altra causa e versati in atti dalla difesa del ricorrente.
Invero, sulla base delle dichiarazioni dei testi è emerso che il ricorrente operasse all'interno di un ambiente di lavoro nel quale erano presenti materiali contenenti amianto in notevole quantità, che rilasciavano fibre d'amianto a seguito di sollecitazioni meccaniche, e che inoltre il ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, non poteva non manipolare materiali contenenti amianto (cfr. al riguardo testimonianza di
[...] : ha lavorato per la Società Michelin, stabilimento di Fossano, dal Testimone_1 Parte_1 1971 al 1992. Ininterrottamente, salvo eventuali giorni di Cassa Integrazione. Era un manutentore, montatore meccanico. Operava in tutto lo stabilimento. Il ricorrente ha operato con mansione di operaio carpentiere in ferro e manutentore impianti, in tutti i reparti dello stabilimento, sempre coadiuvato durante gli interventi manutentivi dagli addetti alla produzione. In tutti gli impianti dello stabilimento tutte le macchine erano dotate di frizioni freno con ferodi contenenti amianto. Questi freni necessitavano di manutenzione continua. Il ricorrente provvedeva direttamente alla sostituzione dei ferodi in amianto. Il ricorrente interveniva quotidianamente in tutti gli impianti dello stabilimento nella sostituzione di guarnizioni e di tenute a baderna. Doveva formare, con l'ausilio di forbici, fustelle o martelli, delle guarnizioni in amianto che ricavava da lastre di materiale amiantifero di circa 5 metri. Doveva intervenire sulle tubazioni del vapore rimuovendo le trecce di amianto. Doveva realizzare delle bronzine fondendo metallo a circa 450 gradi in un apposito fornetto dotato di guarnizioni in corda di amianto e coibentazioni in amianto. Doveva effettuare la manutenzione straordinaria sui forni coibentati in amianto. Doveva effettuare la manutenzione sulle caldaie coibentate in amianto. Doveva ritagliare da fogli di amianto paratie da utilizzare all'interno dei forni. Il ricorrente operava direttamente sugli avvolgitori e sugli svolgitori delle macchine 144 dotate di frizioni e freni rapidi con ferodi di amianto. Il ricorrente lavorava su freni e frizioni con ferodi in amianto delle macchine, circa un centinaio, denominate 90, 94, 99, 129 e 110. Queste macchine erano dotate di congegni di carico e scarico azionati da motori elettrici con frizioni a ferodo di amianto e con freni con ferodi di amianto. Frizioni e freni venivano sostituiti 2/3 volte la settimana. Il ricorrente provvedeva anche alla sostituzione delle coibentazioni in amianto insonorizzanti delle “capote”. L'ambiente di lavoro era polveroso. Il ricorrente operava sulle macchine 52 e 64 del reparto RD. Le frizioni-freno di cui le macchine erano dotate erano soggette ad usura e dovevano essere sostituite con
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Co frequenza dal ricorrente con l'ausilio dell'addetto alla produzione. Nel reparto si svolgevano tre lavorazioni: la scagliatura, il primo trattamento termico e la trafilatura. Era presente l'amianto sulle tubazioni. Il ricorrente operava sulle macchine di trascinamento. Le macchine di trascinamento erano dotate di freni – frizioni che venivano sostituite una/due volte la settimana, anche di più, a seconda del grado di usura. Si occupava della sostituzione dei freni, coadiuvato dall'addetto macchina. Il trattamento termico avveniva mediante l'utilizzo di apparecchiature e macchine, nonché linee di tubazioni, isolate termicamente con amianto. Nel reparto erano presenti forni a muffola rivestiti al loro interno con fogli in amianto. I supporti dei forni avevano freni e frizioni con ferodi in amianto che venivano sostituiti a seconda dell'usura, mediamente una o due volte per turno. Lo faceva l'operaio di manutenzione coadiuvato dall'addetto macchina. La trafilatura a freddo veniva effettuata su macchine denominate 536-556 e 557. Queste macchine erano dotate di componenti in amianto. Le fasce-freno, costituite da una banda di amianto di circa 10 millimetri di spessore, dovevano essere frequentemente sostituite per l'usura cui erano soggette. Se Co ne occupavano il manutentore e l'addetto alla macchina. Nel reparto si svolgevano tre lavorazioni: l'ottonatura, la zincatura e il secondo trattamento termico. L'ottonatura veniva effettuata attraverso l'utilizzo di vasche dotate di premistoppa con una guarnizione in treccia di amianto che dovevano essere sostituite 2/3 volte la settimana dall'addetto alla macchina. I dispositivi di frenatura e frizionamento avevano ferodi in amianto. Il ricorrente ne curava la sostituzione una o due volte per turno a seconda del grado di usura. Anche nei reparti di zincatura vi erano vasche con premistoppa contenenti guarnizioni di treccia di amianto che venivano sostituite 1/2 volte per turno. Nelle linee di zincatura c'erano dispositivi di frenatura e frizionamento con ferodi in amianto. Il ricorrente li sostituiva a cadenza settimanale. Il secondo trattamento termico era effettuato mediante l'uso di forni ad “effetto joule”, interamente rivestiti, al loro interno, con guarnizioni di amianto. Il cavetto dopo essere stato riscaldato passava attraverso tubi provvisti di premistoppa con guarnizioni in treccia di amianto. Queste guarnizioni venivano sostituite 2/3 volte per turno a seconda dell'usura, a volte anche con maggior frequenza. Vi provvedeva l'operario di manutenzione coadiuvato dall'addetto macchina. Il ricorrente curava la manutenzione settimanale delle macchine trecciatrici presenti nel reparto RX. Queste macchine erano dotate di svolgitori e avvolgitori frizionati e frenati con ferodi di amianto. Il ricorrente durante tutta la propria carriera lavorativa si è sempre occupato di attività manutentiva che ha svolto a ciclo continuo per tutto l'arco del turno di lavoro. Le dotazioni di sicurezza obbligatorie erano occhiali, scarpe antinfortunistiche e guanti in amianto. Non venivano utilizzate le mascherine antipolvere. Al personale Michelin nessuna informazione è stata data sulla pericolosità causata dalla presenza dell'amianto. Il supporto del personale di produzione agli addetti di manutenzione, in caso di guasti, era indispensabile anche perché l'accesso allo stabilimento era consentito solo ai dipendenti per ragioni di segreto industriale. Il ricorrente non ha mai partecipato a incontri formativi sulle attività di manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria era eseguita durante il periodo di ferie. La manutenzione ordinaria veniva eseguita con lo stabilimento in funzione. Il ricorrente durante le operazioni di manutenzione era affiancato dagli addetti alle macchine. Durante gli interventi la coibentazione doveva essere rimossa con l'ausilio di mole, martelli … ecc. Spesso la coibentazione non veniva immediatamente ripristinata. La manutenzione sulle tubazioni comportava la rimozione della treccia di amianto vecchia e il posizionamento di una nuova che veniva poi fermata e coperta con un amalgama composto di polvere di amianto contenuto in sacchetti e rovesciato in un secchio. Gli interventi duravano circa un'ora e mezza, in media, e alcuni anche fino a due giorni. Gli interventi di manutenzione sugli impianti frenanti con ferodo di amianto erano giornalieri. A volte, a seconda dell'usura, anche più frequenti. Queste macchine erano molto numerose. Nei reparti vi era continuo movimento di carrelli e tappeti meccanici che favorivano la dispersione di fibre di amianto nell'aria. Non vi erano aspiratori per la polvere”.
Pag. 5 a 9 Tali circostanze di fatto sono state integralmente confermate da , il Testimone_2 quale ha così riferito: “Conosco il Sig. Ho lavorato alle dipendenze della società Parte_1 convenuta dal 1980 al 2015 presso lo stabilimento di Fossano. Ho lavorato alle macchine utensili e, poi, nella centrale termica. Per le mie mansioni giravo in tutti i reparti. Nel 1980 c'era già. Parte_1 Co Era meccanico su RT/RO. Nel reparto si svolgevano tre lavorazioni: la scagliatura, il primo trattamento termico e la trafilatura. Nelle tubazioni era presente l'amianto. Il Sig. operava su tutte Pt_1 le macchine, comprese quelle di trascinamento dotate di freni – frizioni che venivano sostituite una/due/tre volte la settimana a seconda dell'usura. Il ricorrente si occupava della sostituzione dei freni. Il trattamento termico avveniva mediante l'utilizzo di apparecchiature, macchine, linee di tubazioni isolate termicamente con amianto. Nel reparto vi erano forni a muffola rivestiti al loro interno con fogli in amianto. I supporti dei forni avevano freni e frizioni con ferodi in amianto. Anch'essi venivano sostituiti in base all'usura: era un intervento che faceva La trafilatura a freddo era effettuata sulle macchine 536-556 e Parte_1 557. Queste macchine erano dotate di fasce-freno costituite da una banda di amianto di circa 10 millimetri di spessore che dovevano essere frequentemente sostituite per l'usura cui erano soggette. Il ricorrente se ne Co occupava. Nel reparto si svolgevano tre lavorazioni: l'ottonatura, la zincatura e il secondo trattamento termico. L'ottonatura veniva effettuata attraverso l'utilizzo di vasche dotate di tappi di scorrimento contenenti guarnizioni di treccia di amianto che dovevano essere sostituite 2/3 volte la settimana dall'addetto alla macchina. I dispositivi di frenatura e frizionamento avevano ferodi in amianto. Il ricorrente ne curava la sostituzione con cedenza settimanale. Anche nei reparti di zincatura vi erano vasche con tappi di scorrimento contenenti guarnizioni di treccia di amianto che venivano sostituite 2/3 volte per turno. Nelle linee di zincatura c'erano dispositivi di frenatura e frizionamento con ferodi in amianto. Il ricorrente li sostituiva a cadenza settimanale. Il secondo trattamento termico era effettuato mediante l'uso di forni ad
“effetto joule” rivestiti con fogli in amianto. Il cavetto dopo essere stato riscaldato passava attraverso tubi provvisti di tappi con guarnizioni in treccia di amianto che venivano sostituite 2/3 volte per turno. Era intervento di cui si occupava il ricorrente. Il ricorrente si è sempre occupato di attività manutentiva che ha svolto a ciclo continuo per tutto l'arco del turno di lavoro. Era sempre a contatto con questi materiali. Per esempio, alle fasce veniva staccata la parte in amianto usurata e veniva sostituita con una nuova. Idem per freni e frizioni: la parte usurata veniva tolta e sistemata quella nuova. Le dotazioni di sicurezza obbligatorie erano gli occhiali, i tappi auricolari, le scarpe di sicurezza. aveva poi in dotazione anche Parte_1 dei guanti di amianto. Non venivano utilizzate le mascherine antipolvere. Non mi risulta che al personale Michelin siano state date informazioni sulla pericolosità causata dalla presenza dell'amianto. Il supporto del personale di produzione agli addetti di manutenzione, in caso di guasti, era indispensabile anche perché l'accesso allo stabilimento era consentito solo ai dipendenti per ragioni di segreto industriale. Il ricorrente partecipava periodicamente a incontri formativi sulle attività di manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria veniva effettuata durante il periodo di ferie estive. La manutenzione ordinaria con lo stabilimento in funzione. Il ricorrente durante le operazioni di manutenzione, quotidiane, collaborava in modo continuo con gli addetti alla manutenzione. Gli interventi duravano mezz'ora, un'ora, alcuni anche fino a due giorni. Gli interventi di manutenzione sugli impianti frenanti con ferodo di amianto erano giornalieri. Queste macchine erano molto numerose. Vi erano aspiratori per la polvere solo sulle trafile. Non sono informato sugli ulteriori capi di prova”.).
Sulla base dell'istruttoria svolta deve quindi ritenersi provata l'attività svolta dal ricorrente e la sua esposizione ad amianto nell'ambito di questa.
Espletata specifica consulenza tecnica il Consulente Tecnico ha poi concluso che il ricorrente è stato esposto ad amianto in misura superiore al valore limite esposto al rischio amianto. Più nello specifico, il CT ha accertato quanto segue: “Sulla base di quanto raccolto
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risulta che la SIA (Società Italiana Amianto) ab-bia fornito numerosi manufatti in amianto in matrice friabile alla società Mi-chelin, che provvedeva a smistarli ai diversi stabilimenti tra cui vi era quello di Cuneo-Fossano; tali materiali erano costituiti da guarnizioni, trecce, corde e coperte antincendio per isolamento termico e l'emergenza incendio. L'amianto inoltre era presente in molti
Vi erano coperture in eternit (cemento amianto) ma l'effetto sulla presenza di tali manufatti non viene considerato ai fini della presente relazione.
In ambiente produttivo vi era materiale contenente amianto nelle guarnizioni dei forni e presse di riscaldamento, nelle frizioni e materiali da attrito presenti in tutti i reparti (carriponte etc.). Fattore molto importante era la assodata pre-senza ed impiego, nell'ambito delle lavorazioni produttive, del cosiddetto
“talco industriale” composto da fibre di amianto. I talchi per uso industriale acquistati dagli stabilimenti Michelin erano talco e . Parte_2 Parte_3
Dunque risulta che durante tutto il lasso di tempo compreso tra il 1963 ed il 1992 in tutti i reparti dello stabilimento siano state utilizzate trecce, nastri, car-toni, reticelle di amianto, guarnizioni di amianto, fornetti per riscaldamento, attrezzi con camicia e resistenze di amianto, coperte di amianto, ferodi in amianto dei freni dei vari carrelli utilizzati per il trasporto dei prodotti nei re-parti, ferodi in amianto per i freni delle bobine di prodotto, talco anticollante e con fibre amiantifere utilizzato sia in polvere Parte_2 Pt_3 che liquido.
Tutte le tubature del vapore dello stabilimento avevano guarnizioni in amianto e tutte le apparecchiature e macchinari operanti ad elevate temperature avevano come coibente materiale contenente amianto.
E' quindi ben nota la presenza di amianto nello stabilimento indicato.” (cfr. relazione CT ing.
. Per_1
Ancora: “Dai dati raccolti risulta che gli addetti non fossero muniti di alcuna protezione alle polveri come adeguati DPI (quali mascherine respiratorie con filtro P3) né vi fossero impianti di aspirazione adeguati;
a questo proposito è opportuno ri-cordare che solo i filtri di tipo assoluto sono in grado di pulire l'aria aspirata e quindi reimmetterla nell'ambiente garantendo la sanità dell'ambiente di la-voro. Come già detto, stando ai dati disponibili, non è possibile procedere ad una suddivisione certa ed attendibile delle tempistiche con le quali ogni singolo ricorrente potesse attendere a tali operazioni in prima persona o comunque pre- senziare negli ambienti ove venivano svolte tali operazioni e quindi essere esposto in maniera indiretta.
Secondo quanto sopra esposto è possibile ritenere pertanto che il ricorrente, operando nel corso dell'attività lavorativa presso lo sta-bilimento Michelin di Fossano con la mansione indicata sia stato esposto con buona probabilità a polveri contenenti fibre libere di amianto in ragione delle lavorazioni effettuate, in maniera sia di-retta - per impiego in prima persona - che indiretta - per la presenza di inquinamento ambientale provocato da tale prodotto.” (cfr. relazione CT ing. . Per_1
Il CT ha quindi così concluso: “Pertanto, secondo quanto raccolto, il ricorrente Parte_1 risulta esposto al rischio amianto nel periodo di competenza lavorativa dal 8 ottobre 1971 fino alla data del 30 giugno 1992.”.
“…Per quanto riguarda il periodo successivo, non vi sono elementi sufficienti a confermare effettiva e reale esposizione con riferimento alla attività svolta dal ricorrente.
Per quanto concerne il livello di esposizione alle fibre libere, non essendo disponibili dati certi ma solo probabilistici, si può stimare in questo modo che il livello subìto sia stato superiore a quanto indicato dal
Pag. 7 a 9 D.L. 277/91 ovvero superiore a 0,1 fibre libere di amianto per centimetro cubo di aria.” (cfr. relazione CT ing. . Per_1
Vale la pena inoltre osservare che il CT ha correttamente esaminato gli esiti dell'istruttoria contenuti nel fascicolo, posto che tanto gli era richiesto nel quesito, con formula riassuntiva volta a richiamare, con evidenza, le descrizioni dell'attività lavorativa e del contesto di essa effettuate dai testi, nel presupposto, forse implicito ma certamente chiaro, della già ritenuta attendibilità delle deposizioni e della concludenza delle stesse.
Attendibilità e concludenza che, come sopra osservato, vanno confermate.
Ha in particolare ritenuto, condivisibilmente, in relazione al contesto ed alla modalità di lavoro per come emerse dall'istruttoria, che il rischio di inalazione di fibre di amianto riguardasse non solo l'attività di manutenzione, che comportava necessariamente di avere a che fare con tali materiali, per lo più peraltro danneggiati ed usurati, ma anche l'attività di tutti coloro che erano presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
Il C.T.U. ha poi indicato i valori, espressi in fibre/cm3, di esposizione ad amianto giungendo alla quantificazione della concentrazione di fibre di amianto alla quale il ricorrente è stato esposto.
Si tratta di accertamento basato su specifiche e motivate presunzioni che consentono di ritenere dimostrata, sia pure in termini di probabilità (ma probabilità comunque qualificata e dunque idonea a consentire raggiunta la certezza giudiziale, cfr. Cass. 1°.
8.2005 n. 16119 e Cass. 20.9.2007 n. 19456, sulla prova dell'esposizione qualificata ad amianto in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge, e successive pronunce conformi) l'esposizione ad amianto.
Essendo il ricorrente titolare di trattamento pensionistico da data antecedente il 2.10.2003 (ovvero dal 1.7.1992), ha dunque diritto all'applicazione della più favorevole disciplina di cui all'art 13, co 8, L 257/1992, in vigore prima della novella del 2003, con esclusione del limite decadenziale del 15.6.2005 e con la maggiorazione contributiva secondo il coefficiente 1,5 del periodo di esposizione accertato dal CT.
La domanda deve pertanto essere accolta e l deve conseguentemente essere CP_1 condannato a rivalutare l'anzianità contributiva del ricorrente ai soli fini della misura della pensione mediante applicazione del coefficiente 1,5, dall'8.10.1971 al 30.6.1992, mediante corresponsione dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto ovvero dal 15.11.2016 al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e, ai sensi dell'art. 4, comma 2 D.M. 147/2022, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese della CT devono, infine, essere poste a carico della parte resistente soccombente.
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P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a rivalutare l'anzianità CP_1 contributiva del ricorrente, ai soli fini della misura della pensione, mediante applicazione del coefficiente 1,5, per il periodo dall'8.10.1971 al 30.6.1992, mediante corresponsione dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto ovvero dal 15.11.2016 al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CT, liquidate in separato CP_1 provvedimento. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 11.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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