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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2251/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2251/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Serafina Panico del Foro di Napoli Nord ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Giugliano in Campania (NA) alla via G. Gigante n. 1, come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Stefano Fioramonti del Foro di Novara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara C.so Cavallotti n. 11, come da procura alle liti agli atti pagina 1 di 8 PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto preliminare di compravendita immobiliare
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale di Novara adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA
PRINCIPALE, NEL MERITO 1. Accertare e dichiarare vere ed autentiche le sottoscrizioni apposte dal
Sig. e dalla Sig.ra al margine ed in calce alla scrittura privata, Parte_1 Controparte_1
stipulata in data 20.02.2023, avente ad oggetto la promessa di vendita dei i diritti che la stessa vanta e
rappresenta sui beni siti in Novara, in Viale Giulio Cesare n. 13, facente parte del complesso
immobiliare costituito dai condomini “San Gottardo A” e “San Gottardo B” e precisamente: Nel
condominio “San Gottardo A”: - appartamento composto da due vani al piano rialzato;
- cantina al
piano seminterrato;
Nel condominio “San Gottardo B”: - posto auto al piano terra il tutto riportato nel
locale N.C.E.U. del Comune di Novara con i seguenti dati: - foglio 97, mappale 1068, sub 2 Z.C. 1,
piano rialzato, Classe 3, Cat. A3, Vani 4, rendita catastale euro 506,13; - foglio 97, mappale 1066, sub.
26, piano terra, Z.C. 1, cl. 5, cat. c/6, mq 11, rendita catastale euro 52,27; 2. Per l'effetto, ordinare al
competente Conservatore dei registri immobiliari di Novara competente la trascrizione della sentenza
di accoglimento della domanda di accertamento giudiziale ex art. 2652 n. 3 c.c.
3. Con vittoria di spese
ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. IN VIA
ISTRUTTORIA Nella denegata ipotesi di accoglimento della prova per testi articolata da parte avversa
si richiede di essere ammessi alla prova contraria”.
Conclusioni di parte convenuta:
pagina 2 di 8 All'udienza del 6/5/2025 l'avv. Fioramonti non ha insistito nelle conclusioni rassegnate in atti e ha dichiarato: “il rogito ha fatto cadere le domande di entrambi, nessuna delle due parti ha più
interesse alla pronuncia giudiziale, con conseguente cessazione della materia del contendere. In punto
spese, rileva che la soccombenza virtuale è reciproca”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di avere sottoscritto Parte_1
in data 20.2.2023 una scrittura privata con con cui quest'ultima prometteva Controparte_1
di vendergli i beni immobili siti in Novara, viale Giulio Cesare n. 13 meglio indicati in atti, ha convenuto in giudizio la controparte contrattuale, chiedendo accertarsi e dichiararsi vere ed autentiche le sottoscrizioni apposte dai contraenti a margine e in calce al predetto accordo e,
per l'effetto, ordinarsi la trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda di accertamento ex art. 2652 n. 3 del codice civile.
Con comparsa tardivamente depositata, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo, in via principale, dichiararsi risolto il contratto preliminare del 20.2.2023 per esclusivo inadempimento della controparte, stante il mancato rispetto del termine del
30.6.2023 pattuito per la stipula del contratto definitivo di compravendita e, in via subordinata, condannarsi l'attore al pagamento della somma di € 66.000,00, quale saldo prezzo della compravendita o, in via di ulteriore subordine, della somma di € 3.000,00, quale integrazione della caparra confirmatoria versata.
Nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato di essere addivenute alla stipula del contratto definitivo di compravendita ed hanno intrapreso trattative per la definizione bonaria della vertenza, non andate a buon fine.
pagina 3 di 8 La causa è stata istruita in via documentale e viene decisa con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
La domanda attorea è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Risulta documentato ed è pacifico tra le parti che, con scrittura privata non autenticata del
20.2.2023, ha promesso di vendere all'attore, che ha promesso di acquistare Controparte_1
per sé direttamente, i beni immobili siti in Novara, viale Giulio Cesare n. 13, facenti parte del complesso immobiliare costituito dai Condomini “San Gottardo A” e “San Gottardo B”, al prezzo di € 68.000,00, con termine del 30.3.2023 per la stipula del contratto definitivo di compravendita (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. 3 parte convenuta).
Parte attrice, nell'agire in giudizio, ha domandato l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti sul contratto preliminare di cui sopra.
Invitato con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 16.1.2024 a specificare l'interesse ad agire sotteso alle domande avanzate, , con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata il Parte_1
14.3.2024, ha allegato che “l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata serve
a ovviare alla mancanza di autenticazione ex art. 2703 c.c., e non è conseguibile diversamente se non
mediante l'intervento del giudice (Cass n. 26800 del 21/10/2019). Pertanto, l'interesse alla azione
intrapresa sussiste anche nel caso in cui, come accade nel caso di specie, l'altro contraente non contesti
l'autenticità della sottoscrizione. L'interesse sussisterebbe anche qualora si valutassero prescritti i
diritti derivanti dal preliminare, poiché è pacifico che sono imprescrittibili le azioni di accertamento,
positivo o negativo, ravvisandosi il fondamento di questo principio ora nell'art. 1442 c.c., che sottrae
alla prescrizione le azioni di nullità, ora nella inesistenza di un diritto, prescrittibile, sottostante
all'azione di accertamento (Cass. n. 11536/2006; Cass. n. 19678/2013)” (cfr. pagina 5 memoria ex
art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice).
pagina 4 di 8 Alla luce delle deduzioni attoree e tenuto conto, altresì, del richiamo operato dall'attore all'art. 2652 n. 3 c.c., si ricava che la pronuncia di accertamento sia stata invocata per consentire la trascrizione del contratto preliminare, nelle more della stipula di quello definitivo.
L'art. 2645 bis c.c. contempla la possibilità di trascrivere il contratto preliminare, purché
avente ad oggetto la conclusione di uno dei contratti di cui all'art. 2643 c.c. n. 1, 2, 3, 4 e purché risultante da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione del contratto preliminare realizza un effetto
“prenotativo” degli effetti della trascrizione del contratto definitivo (Cass. S.U. 21045/2009,
secondo cui “la ratio della disciplina consiste nel tutelare il promissario, che, all'atto della
stipulazione del preliminare o comunque nelle more della stipulazione del contratto definitivo, abbia
corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo dovuto, contro l'eventualità che il promittente si
sottragga all'adempimento dell'obbligazione assunta, ponendo in essere atti di disposizione del bene
promesso, tali da rendere impossibile il successivo trasferimento dell'immobile”).
La disposizione dell'art. 2645 bis c.c., secondo cui la trascrizione del preliminare non si può
eseguire se non in forza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, comporta che, quando l'atto soggetto a trascrizione sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità,
la via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione è
quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, posto che attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza può ottenersi l'effetto della prenotazione dell'opponibilità ai terzi della futura trascrizione del definitivo (Cass. 26102/2016).
In tale ipotesi, l'atto da trascrivere ai sensi dell'art. 2657 c.c. non è la sentenza che accerta l'autenticità delle sottoscrizioni, bensì la scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c. (cfr. Cass. 14486/2000).
pagina 5 di 8 Ebbene, nel caso di specie è circostanza pacifica che le parti siano addivenute, nelle more del giudizio e, segnatamente, in data 28.05.2024, alla conclusione del contratto definitivo di compravendita.
Parte attrice, ciononostante, ha insistito nell'accoglimento delle proprie domande, mentre parte convenuta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, da dirimersi secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì in una valutazione dell'interesse ad agire
(Cass. 21757/2021).
Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, non possa darsi luogo a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l'attrice, come si è detto, insistito nell'accoglimento delle proprie domande.
Dal momento che, come sopra esposto, la trascrizione del preliminare ha lo scopo di tutelare i diritti del promissario acquirente, garantendo che gli effetti derivanti dalla trascrizione del contratto definitivo siano opponibili a chiunque abbia acquisito diritti sulla proprietà tramite atti trascritti successivamente alla trascrizione del preliminare, nel caso di specie è venuto meno l'interesse dell'attore all'ottenimento dell'invocata pronuncia di accertamento della autenticità delle firme apposte al preliminare, posto che quest'ultimo verrebbe ad essere pagina 6 di 8 trascritto successivamente al definitivo del 28.05.2024, che, in mancanza di indicazioni in senso contrario da parte dell'attore, si presume già trascritto.
Si evidenzia, inoltre, che all'udienza di discussione orale della causa parte attrice non ha adeguatamente precisato le ragioni per le quali la sopravvenuta stipula dell'atto di compravendita non avrebbe fatto venire meno il proprio interesse ad agire, avendo genericamente dichiarato: “l'interesse è collegato alla sostanza della domanda;
è vero che la ragione
per cui la domanda era stata proposta è stata superata dalla conclusione del contratto e non ha più
senso oggi trascrivere il preliminare, visto che è stato trascritto il definitivo;
resta in piedi la
complessità del giudizio”.
E' dunque sopravvenuto un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso alla citazione, tale da rendere inutile la prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, considerato che la domanda svolta da parte attrice era originariamente fondata, ma la parte ha insistito nelle proprie richieste anche a seguito della perdita di interesse ad agire, così dando inutile impulso alle ulteriori fasi processuali e tenuta, altresì, in considerazione la declaratoria di improcedibilità della domanda in cui è esitato il procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) dichiara improcedibili le domande di parte attrice per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 7 di 8 Novara, 12 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2251/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Serafina Panico del Foro di Napoli Nord ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Giugliano in Campania (NA) alla via G. Gigante n. 1, come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Stefano Fioramonti del Foro di Novara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara C.so Cavallotti n. 11, come da procura alle liti agli atti pagina 1 di 8 PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto preliminare di compravendita immobiliare
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale di Novara adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA
PRINCIPALE, NEL MERITO 1. Accertare e dichiarare vere ed autentiche le sottoscrizioni apposte dal
Sig. e dalla Sig.ra al margine ed in calce alla scrittura privata, Parte_1 Controparte_1
stipulata in data 20.02.2023, avente ad oggetto la promessa di vendita dei i diritti che la stessa vanta e
rappresenta sui beni siti in Novara, in Viale Giulio Cesare n. 13, facente parte del complesso
immobiliare costituito dai condomini “San Gottardo A” e “San Gottardo B” e precisamente: Nel
condominio “San Gottardo A”: - appartamento composto da due vani al piano rialzato;
- cantina al
piano seminterrato;
Nel condominio “San Gottardo B”: - posto auto al piano terra il tutto riportato nel
locale N.C.E.U. del Comune di Novara con i seguenti dati: - foglio 97, mappale 1068, sub 2 Z.C. 1,
piano rialzato, Classe 3, Cat. A3, Vani 4, rendita catastale euro 506,13; - foglio 97, mappale 1066, sub.
26, piano terra, Z.C. 1, cl. 5, cat. c/6, mq 11, rendita catastale euro 52,27; 2. Per l'effetto, ordinare al
competente Conservatore dei registri immobiliari di Novara competente la trascrizione della sentenza
di accoglimento della domanda di accertamento giudiziale ex art. 2652 n. 3 c.c.
3. Con vittoria di spese
ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. IN VIA
ISTRUTTORIA Nella denegata ipotesi di accoglimento della prova per testi articolata da parte avversa
si richiede di essere ammessi alla prova contraria”.
Conclusioni di parte convenuta:
pagina 2 di 8 All'udienza del 6/5/2025 l'avv. Fioramonti non ha insistito nelle conclusioni rassegnate in atti e ha dichiarato: “il rogito ha fatto cadere le domande di entrambi, nessuna delle due parti ha più
interesse alla pronuncia giudiziale, con conseguente cessazione della materia del contendere. In punto
spese, rileva che la soccombenza virtuale è reciproca”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di avere sottoscritto Parte_1
in data 20.2.2023 una scrittura privata con con cui quest'ultima prometteva Controparte_1
di vendergli i beni immobili siti in Novara, viale Giulio Cesare n. 13 meglio indicati in atti, ha convenuto in giudizio la controparte contrattuale, chiedendo accertarsi e dichiararsi vere ed autentiche le sottoscrizioni apposte dai contraenti a margine e in calce al predetto accordo e,
per l'effetto, ordinarsi la trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda di accertamento ex art. 2652 n. 3 del codice civile.
Con comparsa tardivamente depositata, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo, in via principale, dichiararsi risolto il contratto preliminare del 20.2.2023 per esclusivo inadempimento della controparte, stante il mancato rispetto del termine del
30.6.2023 pattuito per la stipula del contratto definitivo di compravendita e, in via subordinata, condannarsi l'attore al pagamento della somma di € 66.000,00, quale saldo prezzo della compravendita o, in via di ulteriore subordine, della somma di € 3.000,00, quale integrazione della caparra confirmatoria versata.
Nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato di essere addivenute alla stipula del contratto definitivo di compravendita ed hanno intrapreso trattative per la definizione bonaria della vertenza, non andate a buon fine.
pagina 3 di 8 La causa è stata istruita in via documentale e viene decisa con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
La domanda attorea è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Risulta documentato ed è pacifico tra le parti che, con scrittura privata non autenticata del
20.2.2023, ha promesso di vendere all'attore, che ha promesso di acquistare Controparte_1
per sé direttamente, i beni immobili siti in Novara, viale Giulio Cesare n. 13, facenti parte del complesso immobiliare costituito dai Condomini “San Gottardo A” e “San Gottardo B”, al prezzo di € 68.000,00, con termine del 30.3.2023 per la stipula del contratto definitivo di compravendita (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. 3 parte convenuta).
Parte attrice, nell'agire in giudizio, ha domandato l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti sul contratto preliminare di cui sopra.
Invitato con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 16.1.2024 a specificare l'interesse ad agire sotteso alle domande avanzate, , con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata il Parte_1
14.3.2024, ha allegato che “l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata serve
a ovviare alla mancanza di autenticazione ex art. 2703 c.c., e non è conseguibile diversamente se non
mediante l'intervento del giudice (Cass n. 26800 del 21/10/2019). Pertanto, l'interesse alla azione
intrapresa sussiste anche nel caso in cui, come accade nel caso di specie, l'altro contraente non contesti
l'autenticità della sottoscrizione. L'interesse sussisterebbe anche qualora si valutassero prescritti i
diritti derivanti dal preliminare, poiché è pacifico che sono imprescrittibili le azioni di accertamento,
positivo o negativo, ravvisandosi il fondamento di questo principio ora nell'art. 1442 c.c., che sottrae
alla prescrizione le azioni di nullità, ora nella inesistenza di un diritto, prescrittibile, sottostante
all'azione di accertamento (Cass. n. 11536/2006; Cass. n. 19678/2013)” (cfr. pagina 5 memoria ex
art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice).
pagina 4 di 8 Alla luce delle deduzioni attoree e tenuto conto, altresì, del richiamo operato dall'attore all'art. 2652 n. 3 c.c., si ricava che la pronuncia di accertamento sia stata invocata per consentire la trascrizione del contratto preliminare, nelle more della stipula di quello definitivo.
L'art. 2645 bis c.c. contempla la possibilità di trascrivere il contratto preliminare, purché
avente ad oggetto la conclusione di uno dei contratti di cui all'art. 2643 c.c. n. 1, 2, 3, 4 e purché risultante da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione del contratto preliminare realizza un effetto
“prenotativo” degli effetti della trascrizione del contratto definitivo (Cass. S.U. 21045/2009,
secondo cui “la ratio della disciplina consiste nel tutelare il promissario, che, all'atto della
stipulazione del preliminare o comunque nelle more della stipulazione del contratto definitivo, abbia
corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo dovuto, contro l'eventualità che il promittente si
sottragga all'adempimento dell'obbligazione assunta, ponendo in essere atti di disposizione del bene
promesso, tali da rendere impossibile il successivo trasferimento dell'immobile”).
La disposizione dell'art. 2645 bis c.c., secondo cui la trascrizione del preliminare non si può
eseguire se non in forza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, comporta che, quando l'atto soggetto a trascrizione sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità,
la via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione è
quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, posto che attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza può ottenersi l'effetto della prenotazione dell'opponibilità ai terzi della futura trascrizione del definitivo (Cass. 26102/2016).
In tale ipotesi, l'atto da trascrivere ai sensi dell'art. 2657 c.c. non è la sentenza che accerta l'autenticità delle sottoscrizioni, bensì la scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c. (cfr. Cass. 14486/2000).
pagina 5 di 8 Ebbene, nel caso di specie è circostanza pacifica che le parti siano addivenute, nelle more del giudizio e, segnatamente, in data 28.05.2024, alla conclusione del contratto definitivo di compravendita.
Parte attrice, ciononostante, ha insistito nell'accoglimento delle proprie domande, mentre parte convenuta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, da dirimersi secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì in una valutazione dell'interesse ad agire
(Cass. 21757/2021).
Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, non possa darsi luogo a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l'attrice, come si è detto, insistito nell'accoglimento delle proprie domande.
Dal momento che, come sopra esposto, la trascrizione del preliminare ha lo scopo di tutelare i diritti del promissario acquirente, garantendo che gli effetti derivanti dalla trascrizione del contratto definitivo siano opponibili a chiunque abbia acquisito diritti sulla proprietà tramite atti trascritti successivamente alla trascrizione del preliminare, nel caso di specie è venuto meno l'interesse dell'attore all'ottenimento dell'invocata pronuncia di accertamento della autenticità delle firme apposte al preliminare, posto che quest'ultimo verrebbe ad essere pagina 6 di 8 trascritto successivamente al definitivo del 28.05.2024, che, in mancanza di indicazioni in senso contrario da parte dell'attore, si presume già trascritto.
Si evidenzia, inoltre, che all'udienza di discussione orale della causa parte attrice non ha adeguatamente precisato le ragioni per le quali la sopravvenuta stipula dell'atto di compravendita non avrebbe fatto venire meno il proprio interesse ad agire, avendo genericamente dichiarato: “l'interesse è collegato alla sostanza della domanda;
è vero che la ragione
per cui la domanda era stata proposta è stata superata dalla conclusione del contratto e non ha più
senso oggi trascrivere il preliminare, visto che è stato trascritto il definitivo;
resta in piedi la
complessità del giudizio”.
E' dunque sopravvenuto un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso alla citazione, tale da rendere inutile la prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, considerato che la domanda svolta da parte attrice era originariamente fondata, ma la parte ha insistito nelle proprie richieste anche a seguito della perdita di interesse ad agire, così dando inutile impulso alle ulteriori fasi processuali e tenuta, altresì, in considerazione la declaratoria di improcedibilità della domanda in cui è esitato il procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) dichiara improcedibili le domande di parte attrice per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 7 di 8 Novara, 12 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8