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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 600/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
VULCANO MAURIZIO e dall'avv. ALBERTO CORIGLIANO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Fabrizio Allegrini
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 23.04.2025.
Con ricorso depositato in data 4.3.2024 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato, sin dall'anno 1984 in qualità di salumiere-banconista presso vari supermercati ( cfr. estratto conto all. fascicolo ricorrente); che la propria attività lavorativa, articolata su turni dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle 20.00, consisteva nella movimentazione manuale di vari salumi e formaggi (dal peso variabile dai 20 kg ai 40 kg) nonché nel continuo utilizzo dell'affettatrice e di grossi coltelli;
di essere stato, quindi, esposto a continue e ripetute sollecitazioni a carico degli arti superiori e della colonna vertebrale;
di aver contratto le patologie indicate in atti (ernia discale e cervicale), ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' , aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale delle patologie denunciate con domanda dell'11.3.2022 e che a nulla era valsa la proposizione del ricorso amministrativo;
pertanto concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere la l'indennizzo nella misura da accertarsi in corso di causa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito dell'odierna udienza di trattazione la causa è così decisa.
* * *
Il ricorso è fondato.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Come noto, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta;
di contro, nel caso in cui si tratti di malattie non tabellate, oppure non rientri nella previsione tabellare l'attività lavorativa in concreto espletata o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalle predette tabelle al fine di ricomprendere l'attività stessa nell'ambito delle loro previsioni ( es. periodo massimo di indennizzabilità), incombe sul prestatore assicurato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico secondo i criteri ordinari.1
Ebbene, per quanto ci occupa, va evidenziato che il consulente tecnico ha ravvisato a carico del ricorrente la sussistenza di “COD.212 Ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico-sensistivi persistenti ( Valenza fino a 12 ) e “COD.213 Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensistivi persistenti ( Valenza fino a 12 )”.
Quanto all'ernia discale si osserva che trattasi di patologia tabellata alla voce M51.2 del DM del 10.10.23 di “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell' agricoltura” per cui sussiste una presunzione legale, entro il periodo massimo di indennizzabilità pari a 1 anno, in ordine alla genesi professionale per quanti siano adibiti a “a) Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte, in modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci”.
Deve, invece, rilevarsi come l'ernia cervicale non sia inclusa nell'elenco di malattie la cui eziologia lavorativa, comprovato lo svolgimento delle lavorazioni tabellate, può presumersi ex lege, con la conseguenza che resta totalmente a carico dell'assicurato la dimostrazione del nesso eziologico tra la noxa patogena e l'attività lavorativa espletata.
Ciò posto, deve rilevarsi come il ricorrente abbia offerto prova della lavorazioni svolte e dell'esposizione al relativo rischio professionale;
invero tutti i testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, perchè rivelatasi a conoscenza diretta dei fatti di causa, hanno confermato che il ricorrente, nel corso dell'intera attività lavorativa, provvedesse abitualmente e sistematicamente al sollevamento manuale di carichi dal peso variabile dai 20 ai 40 kg, senza ausili efficaci ( cfr. dichiarazioni rese da e Testimone_1
all'udienza del 4.10.2024) Tes_2
Ciò posto, se per l'“ernia discale” può certamente presumersi, in assenza di prove contrarie,
l'eziologia lavorativa della patologia, avendo l'assicurato offerto prova dello svolgimento delle lavorazioni tabellate all'interno del periodo massimo di indennizzabilità, quanto all'ernia cervicale si osserva come il consulente tecnico incaricato, con conclusioni condivisibili in quanto esaustivamente motivate, e peraltro dando pieno riscontro alle controdeduzioni avanzate dall' , valorizzando le prove testimoniali assunte, ha accertato l'eziologia CP_1 lavorativa della malattia, quantificando complessivamente i postumi nella misura dell'8%, con decorrenza dalla data dell'accertamento peritale del 6.11.2024 (cfr. consulenza tecnica depositata in data 3.2.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Ne consegue il riconoscimento del diritto dell'assicurato a ricevere dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, l'indennizzo in capitale corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, pari all'8% oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo.
L'insorgere del diritto in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa induce a compensare le spese di lite, mentre quelle della consulenza tecnica espletata vanno poste definitivamente a carico dell' , in ragione dell'esito del gravame che è favorevole CP_1 all'assicurato ancorché con la decorrenza differita anzidetta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 600 / 2024 RG, così provvede: -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto dalle patologie denunciate di natura professionale, che ne hanno determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura dell'8% con decorrenza dal 6.11.2024;
-per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la prestazione maggiorata di accessori ex CP_1 art. 16, c. 6, l. 412/1991 da quella data al soddisfo;
-compensa le spese di lite
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone, lì 23/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. 30.12.2009 n. 27752.