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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/07/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1705 del ruolo generale dell'anno 2021 vertenti tra
, Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_2 opponenti, con gli avv.ti Fausto Pasotti e Alessandro Valzelli
e
per essa Controparte_1 Controparte_2 opposta, con l'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30.1.2025 e perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 5033 ord. in data 30.11.2020, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a (da ora, per brevità, , nonché ai soci illimitatamente Parte_1 Pt_1
pagina 1 di 8 responsabili e di pagare, in favore della ricorrente Parte_1 Parte_2 CP_1
(da ora ), e per essa (da ora , la somma di € 52.945,37=, oltre
[...] CP_1 Controparte_2 CP_2 interessi e spese, quale “saldo debitore comprensivo di interessi all'11.12.2018 del contratto di conto corrente n. 271-13401”, stipulato da in data 19.3.1997 con (l'allora) Banco di Brescia San Paolo Pt_1
Cab s.p.a.
Avverso tale decreto, notificato (con atti spediti a mezzo del servizio postale) in data 18.12.2020 hanno proposto opposizione tutti gli ingiunti con atto di citazione notificato l'1.2.2021.
Gli opponenti hanno contestato la fondatezza della pretesa azionata da in via monitoria CP_1 lamentando, in particolare: i) il difetto di idonea prova scritta del credito, attesa l'insufficienza del mero estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B. prodotto;
ii) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
iii) l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto.
Ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale, respinta preliminarmente l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, volesse revocare il decreto e condannare l'opposta
“a rifondere agli attori opponenti, anche in eventuale compensazione con il dovuto, le somme indebitamente capitalizzate per anatocismo e CMS non dovuta da quantificarsi mediante idonea CTU”, con vittoria di spese.
si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di “legittimazione CP_1 passiva rispetto alla domanda riconvenzionale proposta da parte Opponente”, ha altresì eccepito la prescrizione “delle domande e delle eccezioni di parte opponente per il periodo anteriore al decennio”
e chiesto, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata ha proposto domanda di condanna degli ingiunti al pagamento
“dell'importo di € 52.945,37, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
Nel corso dell'istruzione, il g.i. ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
esperita la mediazione con esito negativo, la causa, istruita mediante produzione di documenti pagina 2 di 8 ed espletamento di c.t.u. contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa.
In difetto di espressa contestazione di parte opposta, deve ritenersi la tempestività della opposizione proposta da e dai avverso il decreto ingiuntivo, pur in difetto di elementi oggettivamente Pt_1 Parte_1 idonei a determinare con certezza la data in cui i tre opponenti hanno ricevuto la notificazione del provvedimento monitorio (individuata dagli stessi nel 23.12.2020).
3. Eccezione di carenza “di tutti i requisiti previsti dall'art. 633 cpc per la […] emissione” del decreto ingiuntivo.
L'eccezione deve ritenersi superata, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., alle quali gli opponenti hanno aderito espressamente.
Si osserva d'altronde che il c.t.u. ha svolto le proprie indagini utilizzando gli estratti conto mensili e scalari prodotti dalla banca, che coprono – pressoché integralmente – l'intera durata del rapporto, consentendone la adeguata ricostruzione (anche al fine della depurazione degli addebiti illegittimi, su cui vedi infra).
4. Rettifica del saldo del conto corrente.
Il tribunale condivide le conclusioni cui è giunta la c.t.u., fondata su ampia e convincente motivazione, anche in risposta alle osservazioni formulate dal solo c.t.p. di parte opposta.
Ed infatti, quanto all'espunzione degli addebiti per la commissione per massimo scoperto (prima osservazione), il c.t.u. ha accertato che “nel contratto originario di conto corrente è indicata la percentuale di applicazione delle commissioni di massimo scoperto dello 0,250%. Tuttavia, non vengono indicate né la base di calcolo né la periodicità di applicazione” (pag. 21 dell'elaborato).
Ne deriva l'invalidità della relativa pattuizione, che risulta di tenore eccessivamente generico (in argomento, Cass. 19825/2022, secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla per
pagina 3 di 8 indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”).
Con la seconda osservazione il c.t.p. di parte opposta lamenta la mancata applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per i periodi successivi al 30 giugno 2020.
Il c.t.u. ha tuttavia correttamente replicato (pag. 26 dell'elaborato), osservando che “il quesito dispone espressamente di applicare la capitalizzazione reciproca trimestrale per i periodi successivi al 30 giugno 2000 solo nel caso in cui siano presenti i due requisiti non alternativi stabiliti dalla delibera
C.I.C.R del 9 febbraio 2000, ovvero:
a. pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il termine del 30 giugno 2000 (art. 7 comma 2, parte prima della delibera CICR) della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale;
b. comunicazione per iscritto alla clientela (nell'estratto conto o altro documento di sintesi) entro il termine del 30 dicembre 2000 (art. 7 comma 2, parte seconda della delibera CICR) delle nuove condizioni contrattuali che non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”.
Rilevato pertanto che “agli atti non sono presenti né l'estratto della Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alla delibera C.I.C.R. né la comunicazione per iscritto alla clientela”, il c.t.u. ha quindi correttamente “ritenuto di non operare alcuna capitalizzazione per il periodo successivo al 30 giugno 2000, in linea con le disposizioni del quesito assegnatogli”.
Sul punto va anzi stigmatizzata la condotta processuale della banca che, in comparsa conclusionale, assume di essersi “correttamente uniformata perfezionando l'adeguamento in via generale mediante pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (docc. 6 e 6 a)) e fornendo adeguata pubblicità nei locali della Banca, oltre che risultante dagli estratti conto trasmessi”.
L'esame dei documenti nn. 6 e 6a) richiamati dalla banca conferma, di contro, che gli stessi non hanno nulla a che vedere con gli adempimenti previsti dalla delibera CICR 9.2.2000 (i documenti consistono pagina 4 di 8 infatti nell'originario contratto di conto corrente e nel successivo contratto di apertura di credito), con la conseguente correttezza delle conclusioni cui è giunto il c.t.u.
Deve ritenersi irrilevante la terza osservazione, con al quale il c.t.p. dell'opposta contesta l'inclusione delle spese di liquidazione e di conteggio interessi di chiusura ai fini del calcolo del T.E.G., avendo il c.t.u., in ogni caso, accertato la corretta pattuizione e applicazione degli interessi contrattualmente previsti (salvo quanto si è detto in tema di illegittima capitalizzazione).
Con la quarta osservazione il c.t.p. dell'opposta lamenta che l'indagine relativa alla natura solutoria delle rimesse (necessaria per verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca) sia stata condotta dal c.t.u. considerando il c.d. fido di fatto.
Il c.t.u. ha, anche in questo caso, correttamente replicato evidenziando di essersi attenuta al tenore del quesito conferito dal g.i., che costituisce puntuale applicazione della costante giurisprudenza di questo tribunale, che attribuisce rilevanza al c.d. fido di fatto, là dove ricavabile dal comportamento univoco e concludente delle parti.
Situazione che ricorre nel caso in esame, ove risultano riscontrate le circostanze tipiche contemplate proprio dal quesito, idonee a rivelare la concessione in favore del cliente di un affidamento, sia pure in via di mero fatto.
Con la quinta osservazione il c.t.p. dell'opposta invita il c.t.u. “a chiarire le conclusioni in riferimento ai saldi finali cui perviene rispetto al differenziale che accerta”.
Replica tuttavia il c.t.u. osservando ineccepibilmente “che i conteggi siano chiari: il saldo ricalcolato dal C.T.U. ammonta (in entrambe le ipotesi di calcolo) ad euro 65.519,10. Considerando che il saldo del conto corrente alla data del 9 dicembre 2015 (come da documentazione depositata agli atti) è pari ad euro zero, essendo passato a sofferenza l'importo a debito del correntista per euro 52.966,89
(movimentazione del 7 dicembre 2015 con valuta 4 dicembre 2015), il saldo a credito di quest'ultimo ammonta ad euro 12.552,21”.
pagina 5 di 8 È infine infondata l'ultima osservazione sollevata dal c.t.p. dell'opposta, con la quale si invita il c.t.u.
“ad eseguire la verifica della rimesse solutorie dai saldi da estratti conto e non dai saldi rettificati”.
La richiesta del c.t.p. contrasta infatti con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (così Cass. 7721/2023 da cui è tratta la massima;
conforme a 9141/2020).
In conclusione, condivise – come anticipato – le conclusioni cui è giunto il c.t.u., va accertata l'insussistenza del credito azionato in via monitoria da , atteso che l'ammontare degli addebiti CP_1 illegittimi che devono essere oggetto di storno eccede l'(apparente) saldo debitore del conto corrente risultante dai relativi estratti.
5. Difetto di legittimazione passiva di quanto alla domanda di restituzione della somma di € CP_1
12.552,21=.
, mera cessionaria del credito vantato in origine da Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a. a CP_1 seguito di operazioni di cartolarizzazione, non risponde di eventuali domande di restituzione o risarcimento, che devono essere proposte nei confronti dell'effettivo accipiens.
Risultano, di contro, opponibili a le mere eccezioni idonee a incidere sul quantum del credito CP_1 oggetto di cessione, accertando, nel caso in esame, l'insussistenza del credito azionato in via monitoria.
6. Riepilogo – Spese.
pagina 6 di 8 In conclusione, accertata l'insussistenza del credito vantato da , il decreto ingiuntivo n. 5033 CP_1 ord. in data 30.11.2020 va revocato, restando a carico della opposta le spese relative alla fase monitoria.
, soccombente, va poi condannata alla rifusione delle spese sostenute dagli opponenti per il CP_1 presente giudizio di opposizione, che si liquidano, in € 406,50= per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=), con distrazione in favore dei difensori, che si dichiarano antistatari.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido e della sola nei rapporti interni. CP_1
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 5033 ord. in data 30.11.2020 e, per Parte_2
l'effetto, revoca detto decreto;
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'opposta e per essa da Controparte_1 Controparte_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alla domanda di Controparte_1 restituzione proposta dagli opponenti;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di € 406,50= per spese ed €
14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori, che si dichiarano antistatari;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e della sola nei rapporti interni. Controparte_1
Così deciso in Brescia l'11.7.2025. pagina 7 di 8 Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1705 del ruolo generale dell'anno 2021 vertenti tra
, Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_2 opponenti, con gli avv.ti Fausto Pasotti e Alessandro Valzelli
e
per essa Controparte_1 Controparte_2 opposta, con l'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30.1.2025 e perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 5033 ord. in data 30.11.2020, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a (da ora, per brevità, , nonché ai soci illimitatamente Parte_1 Pt_1
pagina 1 di 8 responsabili e di pagare, in favore della ricorrente Parte_1 Parte_2 CP_1
(da ora ), e per essa (da ora , la somma di € 52.945,37=, oltre
[...] CP_1 Controparte_2 CP_2 interessi e spese, quale “saldo debitore comprensivo di interessi all'11.12.2018 del contratto di conto corrente n. 271-13401”, stipulato da in data 19.3.1997 con (l'allora) Banco di Brescia San Paolo Pt_1
Cab s.p.a.
Avverso tale decreto, notificato (con atti spediti a mezzo del servizio postale) in data 18.12.2020 hanno proposto opposizione tutti gli ingiunti con atto di citazione notificato l'1.2.2021.
Gli opponenti hanno contestato la fondatezza della pretesa azionata da in via monitoria CP_1 lamentando, in particolare: i) il difetto di idonea prova scritta del credito, attesa l'insufficienza del mero estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B. prodotto;
ii) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
iii) l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto.
Ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale, respinta preliminarmente l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, volesse revocare il decreto e condannare l'opposta
“a rifondere agli attori opponenti, anche in eventuale compensazione con il dovuto, le somme indebitamente capitalizzate per anatocismo e CMS non dovuta da quantificarsi mediante idonea CTU”, con vittoria di spese.
si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di “legittimazione CP_1 passiva rispetto alla domanda riconvenzionale proposta da parte Opponente”, ha altresì eccepito la prescrizione “delle domande e delle eccezioni di parte opponente per il periodo anteriore al decennio”
e chiesto, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata ha proposto domanda di condanna degli ingiunti al pagamento
“dell'importo di € 52.945,37, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
Nel corso dell'istruzione, il g.i. ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
esperita la mediazione con esito negativo, la causa, istruita mediante produzione di documenti pagina 2 di 8 ed espletamento di c.t.u. contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa.
In difetto di espressa contestazione di parte opposta, deve ritenersi la tempestività della opposizione proposta da e dai avverso il decreto ingiuntivo, pur in difetto di elementi oggettivamente Pt_1 Parte_1 idonei a determinare con certezza la data in cui i tre opponenti hanno ricevuto la notificazione del provvedimento monitorio (individuata dagli stessi nel 23.12.2020).
3. Eccezione di carenza “di tutti i requisiti previsti dall'art. 633 cpc per la […] emissione” del decreto ingiuntivo.
L'eccezione deve ritenersi superata, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., alle quali gli opponenti hanno aderito espressamente.
Si osserva d'altronde che il c.t.u. ha svolto le proprie indagini utilizzando gli estratti conto mensili e scalari prodotti dalla banca, che coprono – pressoché integralmente – l'intera durata del rapporto, consentendone la adeguata ricostruzione (anche al fine della depurazione degli addebiti illegittimi, su cui vedi infra).
4. Rettifica del saldo del conto corrente.
Il tribunale condivide le conclusioni cui è giunta la c.t.u., fondata su ampia e convincente motivazione, anche in risposta alle osservazioni formulate dal solo c.t.p. di parte opposta.
Ed infatti, quanto all'espunzione degli addebiti per la commissione per massimo scoperto (prima osservazione), il c.t.u. ha accertato che “nel contratto originario di conto corrente è indicata la percentuale di applicazione delle commissioni di massimo scoperto dello 0,250%. Tuttavia, non vengono indicate né la base di calcolo né la periodicità di applicazione” (pag. 21 dell'elaborato).
Ne deriva l'invalidità della relativa pattuizione, che risulta di tenore eccessivamente generico (in argomento, Cass. 19825/2022, secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla per
pagina 3 di 8 indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”).
Con la seconda osservazione il c.t.p. di parte opposta lamenta la mancata applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per i periodi successivi al 30 giugno 2020.
Il c.t.u. ha tuttavia correttamente replicato (pag. 26 dell'elaborato), osservando che “il quesito dispone espressamente di applicare la capitalizzazione reciproca trimestrale per i periodi successivi al 30 giugno 2000 solo nel caso in cui siano presenti i due requisiti non alternativi stabiliti dalla delibera
C.I.C.R del 9 febbraio 2000, ovvero:
a. pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il termine del 30 giugno 2000 (art. 7 comma 2, parte prima della delibera CICR) della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale;
b. comunicazione per iscritto alla clientela (nell'estratto conto o altro documento di sintesi) entro il termine del 30 dicembre 2000 (art. 7 comma 2, parte seconda della delibera CICR) delle nuove condizioni contrattuali che non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”.
Rilevato pertanto che “agli atti non sono presenti né l'estratto della Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alla delibera C.I.C.R. né la comunicazione per iscritto alla clientela”, il c.t.u. ha quindi correttamente “ritenuto di non operare alcuna capitalizzazione per il periodo successivo al 30 giugno 2000, in linea con le disposizioni del quesito assegnatogli”.
Sul punto va anzi stigmatizzata la condotta processuale della banca che, in comparsa conclusionale, assume di essersi “correttamente uniformata perfezionando l'adeguamento in via generale mediante pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (docc. 6 e 6 a)) e fornendo adeguata pubblicità nei locali della Banca, oltre che risultante dagli estratti conto trasmessi”.
L'esame dei documenti nn. 6 e 6a) richiamati dalla banca conferma, di contro, che gli stessi non hanno nulla a che vedere con gli adempimenti previsti dalla delibera CICR 9.2.2000 (i documenti consistono pagina 4 di 8 infatti nell'originario contratto di conto corrente e nel successivo contratto di apertura di credito), con la conseguente correttezza delle conclusioni cui è giunto il c.t.u.
Deve ritenersi irrilevante la terza osservazione, con al quale il c.t.p. dell'opposta contesta l'inclusione delle spese di liquidazione e di conteggio interessi di chiusura ai fini del calcolo del T.E.G., avendo il c.t.u., in ogni caso, accertato la corretta pattuizione e applicazione degli interessi contrattualmente previsti (salvo quanto si è detto in tema di illegittima capitalizzazione).
Con la quarta osservazione il c.t.p. dell'opposta lamenta che l'indagine relativa alla natura solutoria delle rimesse (necessaria per verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca) sia stata condotta dal c.t.u. considerando il c.d. fido di fatto.
Il c.t.u. ha, anche in questo caso, correttamente replicato evidenziando di essersi attenuta al tenore del quesito conferito dal g.i., che costituisce puntuale applicazione della costante giurisprudenza di questo tribunale, che attribuisce rilevanza al c.d. fido di fatto, là dove ricavabile dal comportamento univoco e concludente delle parti.
Situazione che ricorre nel caso in esame, ove risultano riscontrate le circostanze tipiche contemplate proprio dal quesito, idonee a rivelare la concessione in favore del cliente di un affidamento, sia pure in via di mero fatto.
Con la quinta osservazione il c.t.p. dell'opposta invita il c.t.u. “a chiarire le conclusioni in riferimento ai saldi finali cui perviene rispetto al differenziale che accerta”.
Replica tuttavia il c.t.u. osservando ineccepibilmente “che i conteggi siano chiari: il saldo ricalcolato dal C.T.U. ammonta (in entrambe le ipotesi di calcolo) ad euro 65.519,10. Considerando che il saldo del conto corrente alla data del 9 dicembre 2015 (come da documentazione depositata agli atti) è pari ad euro zero, essendo passato a sofferenza l'importo a debito del correntista per euro 52.966,89
(movimentazione del 7 dicembre 2015 con valuta 4 dicembre 2015), il saldo a credito di quest'ultimo ammonta ad euro 12.552,21”.
pagina 5 di 8 È infine infondata l'ultima osservazione sollevata dal c.t.p. dell'opposta, con la quale si invita il c.t.u.
“ad eseguire la verifica della rimesse solutorie dai saldi da estratti conto e non dai saldi rettificati”.
La richiesta del c.t.p. contrasta infatti con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (così Cass. 7721/2023 da cui è tratta la massima;
conforme a 9141/2020).
In conclusione, condivise – come anticipato – le conclusioni cui è giunto il c.t.u., va accertata l'insussistenza del credito azionato in via monitoria da , atteso che l'ammontare degli addebiti CP_1 illegittimi che devono essere oggetto di storno eccede l'(apparente) saldo debitore del conto corrente risultante dai relativi estratti.
5. Difetto di legittimazione passiva di quanto alla domanda di restituzione della somma di € CP_1
12.552,21=.
, mera cessionaria del credito vantato in origine da Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a. a CP_1 seguito di operazioni di cartolarizzazione, non risponde di eventuali domande di restituzione o risarcimento, che devono essere proposte nei confronti dell'effettivo accipiens.
Risultano, di contro, opponibili a le mere eccezioni idonee a incidere sul quantum del credito CP_1 oggetto di cessione, accertando, nel caso in esame, l'insussistenza del credito azionato in via monitoria.
6. Riepilogo – Spese.
pagina 6 di 8 In conclusione, accertata l'insussistenza del credito vantato da , il decreto ingiuntivo n. 5033 CP_1 ord. in data 30.11.2020 va revocato, restando a carico della opposta le spese relative alla fase monitoria.
, soccombente, va poi condannata alla rifusione delle spese sostenute dagli opponenti per il CP_1 presente giudizio di opposizione, che si liquidano, in € 406,50= per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=), con distrazione in favore dei difensori, che si dichiarano antistatari.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido e della sola nei rapporti interni. CP_1
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 5033 ord. in data 30.11.2020 e, per Parte_2
l'effetto, revoca detto decreto;
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'opposta e per essa da Controparte_1 Controparte_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alla domanda di Controparte_1 restituzione proposta dagli opponenti;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di € 406,50= per spese ed €
14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori, che si dichiarano antistatari;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e della sola nei rapporti interni. Controparte_1
Così deciso in Brescia l'11.7.2025. pagina 7 di 8 Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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