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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/07/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 972/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 972/2025, promossa con ricorso depositato il 10/03/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sara Morandi
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sara Morandi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Venezia (VE), in data 21 settembre 1991
(anno 1991 n. 197 Parte II Serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
, nato in data [...] Persona_1
, nato in data [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10 marzo 2025 pagina1 di 3 PREMESSO CHE
- hanno contratto matrimonio concordatario celebrato in data 21 settembre 1991 a
Venezia, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 1991 - n.
197 - Parte II - Serie A, Uff. 1, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- la residenza familiare è in Azzate (VA), Via Caselle n. 10/A;
- dall'unione coniugale sono nati i figli , in data 26 giugno 1994, e , Per_1 Per_2 in data 27 maggio 1997, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- i signori e risultano comproprietari, per la quota del 50% ciascuno, Pt_1 Pt_2 dell'immobile sito in Azzate (VA), Via delle Caselle n. 10/A, già costituito in fondo patrimoniale con atto pubblico redatto in data 8 aprile 2019 a firma Notaio Dott.
[...]
Repertorio n. 11097 – Raccolta n. 6804, registrato a Varese il 9 aprile 2019 e Per_3 trascritto a margine dell'atto di matrimonio in data 27 giugno 2019; ciò premesso, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa coniugale sita in Azzate (VA), Via delle Caselle n. 10/A continuerà a vivere la signora Il signor che rinuncia alla richiesta di qualsiasi somma Pt_1 Pt_2
a titolo di indennità di occupazione per l'uso esclusivo della casa coniugale in comproprietà da parte della signora lascerà la casa coniugale non appena Pt_1 sarà reperita una nuova idonea sistemazione abitativa, comunque non oltre il 31 luglio
2025.
3) Il signor continuerà a pagare per intero la rata del mutuo ipotecario, Parte_2 di cui l'immobile è gravato, concesso con atto autenticato dal Notaio Dott. Persona_3 in data 13 settembre 2013 al n. 8544/5291 di repertorio, registrato a Gallarate il 13 settembre 2013 al n. 5271.
4) I coniugi, di comune accordo, stabiliscono la seguente regolamentazione della divisione delle spese relative all'immobile in comproprietà. Le spese straordinarie saranno ripartite per la quota di ¾ in capo al signor e ¼ in capo alla signora Pt_2
il signor pagherà per intero le spese relative alle utenze Pt_1 Parte_2 domestiche;
la signora pagherà per intero le restanti spese ordinarie di Pt_1 gestioni dell'immobile.
5) Pur riconoscendo i coniugi l'esistenza tra loro di una differenza di reddito tale da giustificare una richiesta di assegno di mantenimento a carico del signor e in favore Pt_2 della signora quest'ultima, in ragione dell'impegno del marito di farsi carico Pt_1 per intero del pagamento della rata di mutuo e delle spese di utenze domestiche e di sostenere in quota maggiore le spese straordinarie, rinuncia, allo stato, a tale richiesta. pagina2 di 3 I coniugi prevedono sin d'ora, nel caso in cui permanga una differenza nelle proprie condizioni economiche, la possibilità di introdurre un importo a titolo di assegno di mantenimento in favore della signora che vada a coprire l'eventuale Pt_1 differenza, nell'ipotesi in cui la stessa dovesse subire una diminuzione dell'attuale reddito a seguito del pensionamento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data 21 settembre 1991, in Venezia (VE), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia (anno 1991 atto n. 197 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 972/2025, promossa con ricorso depositato il 10/03/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sara Morandi
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sara Morandi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Venezia (VE), in data 21 settembre 1991
(anno 1991 n. 197 Parte II Serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
, nato in data [...] Persona_1
, nato in data [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10 marzo 2025 pagina1 di 3 PREMESSO CHE
- hanno contratto matrimonio concordatario celebrato in data 21 settembre 1991 a
Venezia, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 1991 - n.
197 - Parte II - Serie A, Uff. 1, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- la residenza familiare è in Azzate (VA), Via Caselle n. 10/A;
- dall'unione coniugale sono nati i figli , in data 26 giugno 1994, e , Per_1 Per_2 in data 27 maggio 1997, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- i signori e risultano comproprietari, per la quota del 50% ciascuno, Pt_1 Pt_2 dell'immobile sito in Azzate (VA), Via delle Caselle n. 10/A, già costituito in fondo patrimoniale con atto pubblico redatto in data 8 aprile 2019 a firma Notaio Dott.
[...]
Repertorio n. 11097 – Raccolta n. 6804, registrato a Varese il 9 aprile 2019 e Per_3 trascritto a margine dell'atto di matrimonio in data 27 giugno 2019; ciò premesso, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa coniugale sita in Azzate (VA), Via delle Caselle n. 10/A continuerà a vivere la signora Il signor che rinuncia alla richiesta di qualsiasi somma Pt_1 Pt_2
a titolo di indennità di occupazione per l'uso esclusivo della casa coniugale in comproprietà da parte della signora lascerà la casa coniugale non appena Pt_1 sarà reperita una nuova idonea sistemazione abitativa, comunque non oltre il 31 luglio
2025.
3) Il signor continuerà a pagare per intero la rata del mutuo ipotecario, Parte_2 di cui l'immobile è gravato, concesso con atto autenticato dal Notaio Dott. Persona_3 in data 13 settembre 2013 al n. 8544/5291 di repertorio, registrato a Gallarate il 13 settembre 2013 al n. 5271.
4) I coniugi, di comune accordo, stabiliscono la seguente regolamentazione della divisione delle spese relative all'immobile in comproprietà. Le spese straordinarie saranno ripartite per la quota di ¾ in capo al signor e ¼ in capo alla signora Pt_2
il signor pagherà per intero le spese relative alle utenze Pt_1 Parte_2 domestiche;
la signora pagherà per intero le restanti spese ordinarie di Pt_1 gestioni dell'immobile.
5) Pur riconoscendo i coniugi l'esistenza tra loro di una differenza di reddito tale da giustificare una richiesta di assegno di mantenimento a carico del signor e in favore Pt_2 della signora quest'ultima, in ragione dell'impegno del marito di farsi carico Pt_1 per intero del pagamento della rata di mutuo e delle spese di utenze domestiche e di sostenere in quota maggiore le spese straordinarie, rinuncia, allo stato, a tale richiesta. pagina2 di 3 I coniugi prevedono sin d'ora, nel caso in cui permanga una differenza nelle proprie condizioni economiche, la possibilità di introdurre un importo a titolo di assegno di mantenimento in favore della signora che vada a coprire l'eventuale Pt_1 differenza, nell'ipotesi in cui la stessa dovesse subire una diminuzione dell'attuale reddito a seguito del pensionamento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data 21 settembre 1991, in Venezia (VE), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia (anno 1991 atto n. 197 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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