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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/11/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2343/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. LONGOBARDI MARCO (cf ) C.F._2
ATTORE
(cf , Parte_2 C.F._3
(cf Parte_3 C.F._4
(cf ); Parte_4 C.F._5
(cf , Parte_5 C.F._6 con gli avv. DE LUCA FABRIZIO (cf C.F._7
e ME LA (cf ) C.F._8
CONVENUTI
Fatto e diritto
I.1. Ricorre ex art. 281decies c.p.c. l'avv. nei confronti di Parte_1
, , e Parte_2 Parte_5 Controparte_1 Pt_4
al fine di sentir
[...]
“A. accertare la tacita accettazione dell'eredità della defunta sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] e deceduta in Pescia Persona_1
(PT) in data 29 ottobre 2021 presso l'Ospedale di Pescia – ove si è aperta la successione - da parte dei figli: la sig.ra , nata a [...]
BU (BN) il 19 novembre 1971 e residente in [...] alla Via
MA n. 1, (C.F.: ; il sig. , C.F._3 Parte_3 nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.: la sig.ra C.F._4
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Montecatini Terme (PT) alla Via delle Padulette n. 5 (C.F.:
; il sig. , nato a [...] il 4 marzo C.F._6 Parte_4
1976 e residente in [...] (C.F.:
), e, per l'effetto, dichiarare ciascuno degli odierni C.F._5 resistenti proprietario per la quota ognuno di 2/12 del seguente bene immobile oggetto di pignoramento immobiliare: immobile situato nel comune di
Monsummano Terme (PT) alla Via Boscaccio piano T-1, identificato catastalmente al foglio 2, particella 108, sub 4, categoria A/4, consistenza 4 vani, rendita € 147,90;
B. ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale al competente Conservatore dei Registri Immobiliari nonché agli altri uffici eventualmente competenti, con esonero da ogni responsabilità;
C. condannare parte resistente al pagamento delle spese e onorari del presente procedimento”.
Assume l'attore di aver ottenuto, in danno dei convenuti in solido, d.i. n.
525/2024 provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Pistoia per l'importo di euro 100.000,00 oltre interessi e spese di procedura a titolo di mancato pagamento di compensi professionali;
di aver quindi avviato azione esecutiva immobiliare nei confronti dei debitori, essendo rimasto inevaso l'atto di precetto, pignorando un immobile in comproprietà dei predetti per 2/12 ciascuno, sito in Monsummano Terme (PT), Via Boscaccio piano T-1 (Catasto
Fabbricati del Comune di Monsummano Terme, foglio 2, particella 108, sub 4, categoria A/4, consistenza 4 vani, rendita € 247,90) a costoro pervenuto per via di successione ereditaria dalla madre e rispetto Persona_1 al quale il g.e. aveva rilevato la mancata continuità delle trascrizioni, in particolare per mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dei debitori pignorati;
da ciò origina il presente giudizio, volto ad ottenere l'accertamento giudiziale della qualità di eredi in capo ai convenuti in forza di accettazione tacita d'eredità consistente nell'aver introdotto giudizio risarcitorio avverso la Azienda USL Toscana Centro per il decesso della madre chiedendo il risarcimento dei danni patiti sia iure Persona_1 proprio sia iure hereditatis nonché, quanto a e Parte_3 Pt_4
, per aver posseduto i beni ereditari sin dal decesso della de cuius senza
[...] provvedere alla redazione dell'inventario entro il termine trimestrale di legge. I.2. Nella contumacia degli altri convenuti, si costituisce in giudizio
[...]
eccependo la carenza di interesse all'azione di controparte e Parte_5
l'inesistenza di un titolo esecutivo nei confronti di se medesima, stante da un lato l'avvenuta proposizione di opposizione al d.i. n. 525/2024 con provvedimento sospensivo ex art. 649 c.p.c. da parte del giudice dell'opposizione e formulazione di proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c., dall'altro lato l'avvenuta espressa rinuncia all'azione esecutiva da parte dell'odierno attore nei riguardi della convenuta costituita;
nel merito, contesta la fondatezza della domanda attorea ritenendo non configurabile una cd. accettazione tacita d'eredità e, in subordine, formulando istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione al d.i. n. 525/2024, così concludendo:
“I. In via preliminare Voglia codesto ecc.mo Giudicante rigettare e/o dichiarare inammissibile l'avversa domanda nei confronti della sig.ra , Parte_5 stante la carenza di interesse di controparte per i motivi di cui al punto 1 della presente comparsa;
II. Nel merito Voglia comunque codesto ecc.mo Giudicante rigettare l'avversa domanda per non avere controparte allegato e provato che si sia effettivamente verificato un fatto dal quale desumere la tacita accettazione dell'eredità da parte della sig.ra ; Parte_5
III. In via gradata Voglia codesto ecc.mo Giudicante sospendere il presente giudizio per mancanza all'attualità di un titolo esecutivo nei confronti della sig.ra
in attesa della definizione del giudizio di opposizione al Parte_5 decreto ingiuntivo pendente innanzi a codesto Tribunale, Giudice dott. Fontani,
r.g.n. 1801/2024, prossima udienza 24.07.2025, fissata per l'accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c.
IV. Spese vinte”.
I.3. In assenza di istanze istruttorie da delibare e respinta l'istanza di sospensione del processo, viene disposto un differimento d'udienza onde consentire la definizione in via conciliata ex art. 185bis c.p.c. del giudizio di opposizione al d.i. n. 525/2024, con successiva fissazione di udienza di discussione ex art. 281terdecies c.p.c. celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
****** II.1. Preliminarmente è da rilevare come entrambe le parti costituite, attore e convenuta , nella propria nota scritta ex art. 127ter c.p.c. Parte_5 per l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c. hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente a se medesime con integrale compensazione delle spese di lite, stante l'avvenuta conciliazione del giudizio di opposizione al d.i. n. 525/2024 come da verbale ex art. 185bis
c.p.c. della causa R.G. n. 1801/2024, di cui alla nota di deposito documentale attorea 8.10.2025.
II.2. Quanto alla posizione degli altri convenuti, e ferma la legittimazione attiva e la sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore come emergenti per tabulas (in quanto titolare di un credito accertato giudizialmente, d.i. n.
525/2024 di cui al doc. 1 fasc. attoreo, e del pari giudizialmente azionato tramite espropriazione forzata immobiliare nella quale è emersa la problematica della mancata continuità delle trascrizioni per mancata accettazione espressa di eredità proprio relativamente all'immobile attinto dal pignoramento, cfr. docc. 2, 4 fasc. attoreo), è da accogliere la prospettazione attorea che interpreta quale atto di accettazione tacita dell'eredità relitta dalla de cuius l'avvenuta proposizione, a opera dei Persona_1 convenuti, di azione risarcitoria (anche) nella qualità di eredi della de cuius stessa (cfr. doc. 7 fasc. attoreo), in tal modo avendo costoro compiuto un atto implicante necessariamente la qualità di eredi e quindi, a monte, l'accettazione dell'eredità ed esulante dai meri atti conservativi di questa ex art. 460 c.c., ossia e in altri termini avendo posto in essere una condotta che non avrebbero avuto diritto di tenere se non appunto nella qualità di eredi della defunta (arg. ex art. 476 c.c.).
In proposito, oltre al soccorso dell'elaborazione giurisprudenziale (cfr. Cass. n.
8300/2008 “La domanda di risarcimento danni in qualità di eredi implica infatti
l'accettazione dell'eredità” tranne prova contraria della controparte, nella specie non allegata;
cfr. anche Cass. n. 7125/1993, Cass. n. 1938/1977; cfr.
Cass. n. 13728/2005 recante in massima “D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale,
l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che […] non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede”; Cass.
n. 21288/2011, ), non esercita rilievo alcuno il fatto che il Tribunale adito con domanda risarcitoria abbia alfine accolto la stessa in favore degli odierni convenuti solo per i danni da questi subiti iure proprio, escludendo quelli iure hereditatis, poiché all'evidenza ciò è dovuto alla valutazione dell'autorità giudicante di assenza dei presupposti per la configurabilità di un danno patito dalla de cuius che si sia quindi trasmesso per via successoria (come si desume dall'ordinanza resa nel procedimento ex art. 702bis c.p.c. di cui al R.G. n.
10223/2022, prodotta sub doc. 8 fasc. attoreo, in particolare pagg.
5-6 con richiamo a Cass. S.U. n. 15350/2015), mentre non consta che il Tribunale abbia motivato il rigetto sull'esclusione della qualità di eredi in capo agli attori in quel giudizio;
né ha pregio - per quanto ormai divenuta irrilevante, stante l'intervenuta cessata materia del contendere fra l'attore e la convenuta costituita nel presente procedimento - l'argomentazione della convenuta circa il fatto che l'aver agito giudizialmente nei confronti Parte_5 della Azienda USL Toscana Centro anche nella qualità di eredi di
[...]
sia stato frutto di una strategia processuale del legale Persona_1 incaricato, poiché al momento della sottoscrizione del mandato professionale e della procura alle liti i mandanti accettano in toto l'operato del professionista e sottoscrivono il contenuto degli atti processuali da costui redatti.
Per tali ragioni, la domanda attorea residua all'esito della parziale cessata materia del contendere deve essere accolta, assorbita ogni altra considerazione siccome superflua.
III. Le spese di lite - al netto della compensazione fra parte attrice e parte convenuta costituita - seguono la soccombenza dei convenuti non costituiti in giudizio e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività professionale svolta, eliminati i compensi per la fase istruttoria non tenutasi e ridotti quelli per la fase conclusionale siccome celebrata in modalità semplificata tramite deposito di una sola brevissima nota scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutiva della discussione orale d'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e deduzione assorbita, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere fra parte attrice e parte convenuta;
Parte_5
2) in accoglimento della domanda attorea nei confronti dei convenuti contumaci, accerta la tacita accettazione dell'eredità relitta da Persona_1
(nata a [...] il [...] e deceduta in Pescia (PT) il
[...]
29.10.2021) da parte dei figli odierni convenuti, (cf Parte_2
nata a [...] il [...] e residente in C.F._3
OL (LI) Via MA n. 1, (cf Parte_3 nato a [...] il [...] e residente in C.F._4
Monsummano Terme (PT) Via Boscaccio n. 265/D e (cf Parte_4
) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._5
(PT) Via Biglio n. 45;
e, per l'effetto, dichiara ciascuno dei convenuti proprietario per la quota ognuno di 2/12 del bene immobile sito nel comune di Monsummano Terme
(PT) alla Via Boscaccio piano T-1, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Monsummano Terme (PT) al foglio 2, particella 108, sub 4, categoria A/4, consistenza 4 vani, rendita € 247,90;
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
4) compensa integralmente le spese del presente giudizio fra parte attrice e parte convenuta;
Parte_5
5) condanna i convenuti , e Parte_2 Parte_3
in solido fra loro, alla refusione in favore di parte attrice delle Parte_4 spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi
(marca, c.u., spese di notifica).
Pistoia, 23/11/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini