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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/05/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5438/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5438/2024 tra
Pt_1 Pt_2
[...] [...]
Parte_3 Pt_1 Parte_4
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 11,56 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per personalmente presente, Per Per CP_2 Parte_2 [...] 'avv. BOMPREZZI ALBERTO Controparte_3 Per l'avv. GINESI GIULIA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Bomprezzi precisa le conclusioni come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed alle note conclusionali autorizzate in atti, si riporta ai verbali di udienza, richiama verbale di prima udienza del Tribunale di Ancona (RG 881/2017 ) in cui veniva dichiarata la competenza delle Sezioni Specializzate
Agrarie sempre in materia di contratto di affitto agrario con condanna dell'attore al pagamento delle spese legali.
L'avv. Ginesi precisa le conclusioni come in atti richiamando anche le note conclusionali autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad ore 13,35.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5438/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOMPREZZI CP_2 C.F._1
ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA E. RAMAZZANI, 87 60011 ARCEVIA presso il difensore avv. BOMPREZZI ALBERTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOMPREZZI ALBERTO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA E. RAMAZZANI, 87 60011 ARCEVIA presso il difensore avv.
BOMPREZZI ALBERTO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. BOMPREZZI ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA E. RAMAZZANI, 87 60011 ARCEVIA presso il difensore avv. BOMPREZZI ALBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GINESI GIULIA CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI , 170 ANCONA presso il difensore avv. GINESI
GIULIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso monitorio depositato in data 13.09.2024 da per il tramite CP_1
dell'amministratore di sostegno Avv. Giulia Ginesi, il Tribunale di Ancona, con decreto provvisoriamente esecutivo n° 1117/2024, emesso il 16.09.2024, ingiungeva alla Parte_5
a e a di pagare, in solido tra loro, in favore della
[...] Parte_2 CP_2
ricorrente, la somma di € 14.500,00 oltre interessi moratori ex D.lgs n. 231/02 e spese di procedura, a pagina 2 di 6 titolo di saldo canoni di affitto agricolo relativi al contratto stipulato con la società ingiunta in data
29.06.2021, decorrente dall'11.11.2021.
Avverso tale decreto, notificato loro il 16.09.2024, la il sig. Parte_5
in proprio e quale socio della suddetta società e la sig.ra nella sua qualità di CP_2 Parte_2
socia, proponevano opposizione, con atto di citazione notificato all'opposta il 22.10.2024, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in via preliminare sospendere, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; sempre in via preliminare dichiarare l'incompetenza del Giudice adito e rimettere la causa avanti alla Sezione Specializzata
Agraria del Tribunale di Ancona;
con vittoria di spese, diritti ed onorari;
sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di
conciliazione obbligatorio;
nel merito, respingere tutte le ragioni poste alla base del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione; accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1117/2024, R.G. n. 4753/2024 emesso in data 16/09/2024 dal Tribunale Ordinario di Ancona;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. Gli opponenti eccepivano, in via specifica: la competenza della Sezione Specializzata Agraria vertendosi in tema di contratto di affitto di fondo rustico;
la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 150/2011; la inesistenza della morosità poiché in tema di contratti agrari il canone doveva essere pagato in forma posticipata, con conseguente nullità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato anche perché le clausole contrattuali non erano state negoziate secondo le norme e le forme previste dalla L. 11/1971 e dalla L. 203/82; l'erroneità dell'importo richiesto, avendo la società opponente già versato la complessiva somma di € 18.500,00; la illegittimità degli interessi richiesti;
la situazione di agiatezza economica della opposta che disponeva di titoli di credito immediatamente vendibili di ingente ammontare che le consentivano di affrontare tutte le esigenze della vita quotidiana con tranquillità. di costituiva regolarmente in giudizio per chiedere, l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così
giudicare: Preliminarmente, essendo questione di riparto interno, se ritenuto dal Giudice, attribuire la pagina 3 di 6 causa alla diversa sezione del Tribunale, NEL MERITO, RIGETTARE l'opposizione perché infondata
e pretestuosa, riconoscendo la tardività dei pagamenti che hanno costretto all'azione monitoria, con
ogni conseguente statuizione. Con ogni riserva istruttoria. Con vittoria di spese e compensi professionali “.
A seguito della emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
Alla prima udienza del 28.03.2025 il Giudice formulava alle parti proposta transattiva ex art. 185bis
c.p.c. che prevedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante l'intercorso pagamento dei canoni di affitto dovuti senza spirito di rivalsa, con compensazione delle spese di lite.
Solo la difesa di parte opposta accettava la suddetta proposta cosicché il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza del 27.05.2025. A tale udienza le parti,
rassegnate le conclusioni come da verbale, discutevano oralmente la causa che, all'esito, il Giudice
decideva dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
A seguito dell'avvenuto integrale pagamento da parte opponente, in corso di causa, del credito ingiunto, senza spirito di rivalsa, non resta a questo Giudice che dichiarare nel merito cessata la materia del contendere.
In assenza di accordo tra le parti circa la regolazione delle spese di lite, tale pronuncia, non esime, però,
questo Tribunale dal vagliare il merito della controversia al fine di stabilire a carico di chi vadano poste le competenze di lite sulla scorta del principio della c.d. soccombenza virtuale, intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti, che prescinde da sopravvenute circostanze di fatto che possano avere determinato la cessazione della materia del contendere. Detto in altri termini, occorre decidere secondo una valutazione prognostica, stimando se la domanda fosse fondata o meno, in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito ( cfr. ord Cass. Civ. 23618/2017 ).
Ebbene traslando tali principi al caso di specie, la soccombenza virtuale va predicata in capo all'opposta posto che, vertendosi in tema di contratto di affitto agrario, pur senza prescindere dalla questione della competenza delle , la domanda di pagamento del canone Parte_6
avrebbe dovuto essere preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 11 del D.lgs n. 150/2011, a pena di improponibilità della domanda. pagina 4 di 6 Ai fini della soluzione della questione esaminata, ben può muoversi dagli indirizzi ermeneutici formatisi in relazione a detta norma nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale il tentativo obbligatorio di conciliazione si declina nel processo agrario in modo diverso rispetto al processo del lavoro. In particolare la Suprema Corte, con la pronuncia del 29.01.2010 n. 2046, ha stabilito che: a) il tentativo di conciliazione in materia agraria deve essere sempre “ preventivo “, cioè attivato prima dell'inizio di qualsiasi controversia, atteso che la norma “inderogabile e imperativa”, non consente che il filtro dallo stesso costituito possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale;
laddove l'esperimento del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro può essere,
invece, promosso in corso di causa, previa sospensione del giudizio per il termine di giorni sessanta;
b)
in materia agraria, il requisito della necessità del preventivo esperimento del tentativo individua una condizione di “proponibilità”, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità della domanda, mentre in materia lavoristica, esso integra una condizione di “procedibilità”, il cui mancato esperimento determina una “improcedibilità sui generis”, avuto riguardo al regime della sua rilevabilità
e all'iter che consegue a tale rilievo.
Va ulteriormente sottolineato che, stando al tenore letterale del dato positivo, la “domanda”, in relazione alla quale va esperito il tentativo di conciliazione, non può che essere intesa nel significato,
onnicomprensivo, di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario, alcuna rilevanza assumendo, per tale nozione, la sequenza procedimentale attivata ( ordinaria o semplificata ) o la modalità di proposizione seguita ( in via principale o riconvenzionale ) ( cfr. Ordinanza Cass. Civ. Sez. VI, 33379/2022 ).
Da quanto precede consegue che “ in materia agraria grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs 1 settembre 2011 n° 150, a pena di improponibilità della domanda, rilevabile d'ufficio nel giudizio di opposizione “ ( cfr. Cass.
Civ. n° 6839/2018 - Corte App. Bari 31.10.2019 n° 2218 ).
Nel caso concreto è pacifico che parte opposta non abbia esperito il tentativo di conciliazione prima del deposito del ricorso monitorio attinente il pagamento dei canoni di affitto agrario relativi al contratto stipulato dalle parti il 29.06.2021, per cui la domanda azionata era improponibile. pagina 5 di 6 Conclusione questa che rende superflua la disamina di ogni ulteriore e diversa questione sollevata dalle parti.
Sulla scorta di quanto precede il decreto ingiuntivo n. 1117/2024 emesso dal Tribunale di Ancona il
16.09.2024 va pertanto revocato dichiarando, a seguito dell'integrale pagamento del canone pattuito e dovuto, la cessazione nel merito della materia del contendere.
Quanto alle competenze di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività effettivamente svolta ( non c'è stata attività istruttoria per cui la voce relativa viene liquidata al 50% ) vanno poste a carico dell'opposta in base al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita
• Revoca il d.i. n° 1117/2024 emesso dal Tribunale di Ancona il 16.09.2024;
• Accertato l'integrale pagamento del canone pattuito e dovuto da parte opponente dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
• Condanna, ex art. 91 c.p.c., a rifondere alla controparte le spese processuali che si CP_1
liquidano in € 145,50 per anticipazioni ed in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 27.05.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5438/2024 tra
Pt_1 Pt_2
[...] [...]
Parte_3 Pt_1 Parte_4
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 11,56 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per personalmente presente, Per Per CP_2 Parte_2 [...] 'avv. BOMPREZZI ALBERTO Controparte_3 Per l'avv. GINESI GIULIA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Bomprezzi precisa le conclusioni come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed alle note conclusionali autorizzate in atti, si riporta ai verbali di udienza, richiama verbale di prima udienza del Tribunale di Ancona (RG 881/2017 ) in cui veniva dichiarata la competenza delle Sezioni Specializzate
Agrarie sempre in materia di contratto di affitto agrario con condanna dell'attore al pagamento delle spese legali.
L'avv. Ginesi precisa le conclusioni come in atti richiamando anche le note conclusionali autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad ore 13,35.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5438/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOMPREZZI CP_2 C.F._1
ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA E. RAMAZZANI, 87 60011 ARCEVIA presso il difensore avv. BOMPREZZI ALBERTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOMPREZZI ALBERTO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA E. RAMAZZANI, 87 60011 ARCEVIA presso il difensore avv.
BOMPREZZI ALBERTO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. BOMPREZZI ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA E. RAMAZZANI, 87 60011 ARCEVIA presso il difensore avv. BOMPREZZI ALBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GINESI GIULIA CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI , 170 ANCONA presso il difensore avv. GINESI
GIULIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso monitorio depositato in data 13.09.2024 da per il tramite CP_1
dell'amministratore di sostegno Avv. Giulia Ginesi, il Tribunale di Ancona, con decreto provvisoriamente esecutivo n° 1117/2024, emesso il 16.09.2024, ingiungeva alla Parte_5
a e a di pagare, in solido tra loro, in favore della
[...] Parte_2 CP_2
ricorrente, la somma di € 14.500,00 oltre interessi moratori ex D.lgs n. 231/02 e spese di procedura, a pagina 2 di 6 titolo di saldo canoni di affitto agricolo relativi al contratto stipulato con la società ingiunta in data
29.06.2021, decorrente dall'11.11.2021.
Avverso tale decreto, notificato loro il 16.09.2024, la il sig. Parte_5
in proprio e quale socio della suddetta società e la sig.ra nella sua qualità di CP_2 Parte_2
socia, proponevano opposizione, con atto di citazione notificato all'opposta il 22.10.2024, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in via preliminare sospendere, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; sempre in via preliminare dichiarare l'incompetenza del Giudice adito e rimettere la causa avanti alla Sezione Specializzata
Agraria del Tribunale di Ancona;
con vittoria di spese, diritti ed onorari;
sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di
conciliazione obbligatorio;
nel merito, respingere tutte le ragioni poste alla base del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione; accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1117/2024, R.G. n. 4753/2024 emesso in data 16/09/2024 dal Tribunale Ordinario di Ancona;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. Gli opponenti eccepivano, in via specifica: la competenza della Sezione Specializzata Agraria vertendosi in tema di contratto di affitto di fondo rustico;
la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 150/2011; la inesistenza della morosità poiché in tema di contratti agrari il canone doveva essere pagato in forma posticipata, con conseguente nullità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato anche perché le clausole contrattuali non erano state negoziate secondo le norme e le forme previste dalla L. 11/1971 e dalla L. 203/82; l'erroneità dell'importo richiesto, avendo la società opponente già versato la complessiva somma di € 18.500,00; la illegittimità degli interessi richiesti;
la situazione di agiatezza economica della opposta che disponeva di titoli di credito immediatamente vendibili di ingente ammontare che le consentivano di affrontare tutte le esigenze della vita quotidiana con tranquillità. di costituiva regolarmente in giudizio per chiedere, l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così
giudicare: Preliminarmente, essendo questione di riparto interno, se ritenuto dal Giudice, attribuire la pagina 3 di 6 causa alla diversa sezione del Tribunale, NEL MERITO, RIGETTARE l'opposizione perché infondata
e pretestuosa, riconoscendo la tardività dei pagamenti che hanno costretto all'azione monitoria, con
ogni conseguente statuizione. Con ogni riserva istruttoria. Con vittoria di spese e compensi professionali “.
A seguito della emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
Alla prima udienza del 28.03.2025 il Giudice formulava alle parti proposta transattiva ex art. 185bis
c.p.c. che prevedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante l'intercorso pagamento dei canoni di affitto dovuti senza spirito di rivalsa, con compensazione delle spese di lite.
Solo la difesa di parte opposta accettava la suddetta proposta cosicché il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza del 27.05.2025. A tale udienza le parti,
rassegnate le conclusioni come da verbale, discutevano oralmente la causa che, all'esito, il Giudice
decideva dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
A seguito dell'avvenuto integrale pagamento da parte opponente, in corso di causa, del credito ingiunto, senza spirito di rivalsa, non resta a questo Giudice che dichiarare nel merito cessata la materia del contendere.
In assenza di accordo tra le parti circa la regolazione delle spese di lite, tale pronuncia, non esime, però,
questo Tribunale dal vagliare il merito della controversia al fine di stabilire a carico di chi vadano poste le competenze di lite sulla scorta del principio della c.d. soccombenza virtuale, intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti, che prescinde da sopravvenute circostanze di fatto che possano avere determinato la cessazione della materia del contendere. Detto in altri termini, occorre decidere secondo una valutazione prognostica, stimando se la domanda fosse fondata o meno, in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito ( cfr. ord Cass. Civ. 23618/2017 ).
Ebbene traslando tali principi al caso di specie, la soccombenza virtuale va predicata in capo all'opposta posto che, vertendosi in tema di contratto di affitto agrario, pur senza prescindere dalla questione della competenza delle , la domanda di pagamento del canone Parte_6
avrebbe dovuto essere preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 11 del D.lgs n. 150/2011, a pena di improponibilità della domanda. pagina 4 di 6 Ai fini della soluzione della questione esaminata, ben può muoversi dagli indirizzi ermeneutici formatisi in relazione a detta norma nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale il tentativo obbligatorio di conciliazione si declina nel processo agrario in modo diverso rispetto al processo del lavoro. In particolare la Suprema Corte, con la pronuncia del 29.01.2010 n. 2046, ha stabilito che: a) il tentativo di conciliazione in materia agraria deve essere sempre “ preventivo “, cioè attivato prima dell'inizio di qualsiasi controversia, atteso che la norma “inderogabile e imperativa”, non consente che il filtro dallo stesso costituito possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale;
laddove l'esperimento del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro può essere,
invece, promosso in corso di causa, previa sospensione del giudizio per il termine di giorni sessanta;
b)
in materia agraria, il requisito della necessità del preventivo esperimento del tentativo individua una condizione di “proponibilità”, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità della domanda, mentre in materia lavoristica, esso integra una condizione di “procedibilità”, il cui mancato esperimento determina una “improcedibilità sui generis”, avuto riguardo al regime della sua rilevabilità
e all'iter che consegue a tale rilievo.
Va ulteriormente sottolineato che, stando al tenore letterale del dato positivo, la “domanda”, in relazione alla quale va esperito il tentativo di conciliazione, non può che essere intesa nel significato,
onnicomprensivo, di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario, alcuna rilevanza assumendo, per tale nozione, la sequenza procedimentale attivata ( ordinaria o semplificata ) o la modalità di proposizione seguita ( in via principale o riconvenzionale ) ( cfr. Ordinanza Cass. Civ. Sez. VI, 33379/2022 ).
Da quanto precede consegue che “ in materia agraria grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs 1 settembre 2011 n° 150, a pena di improponibilità della domanda, rilevabile d'ufficio nel giudizio di opposizione “ ( cfr. Cass.
Civ. n° 6839/2018 - Corte App. Bari 31.10.2019 n° 2218 ).
Nel caso concreto è pacifico che parte opposta non abbia esperito il tentativo di conciliazione prima del deposito del ricorso monitorio attinente il pagamento dei canoni di affitto agrario relativi al contratto stipulato dalle parti il 29.06.2021, per cui la domanda azionata era improponibile. pagina 5 di 6 Conclusione questa che rende superflua la disamina di ogni ulteriore e diversa questione sollevata dalle parti.
Sulla scorta di quanto precede il decreto ingiuntivo n. 1117/2024 emesso dal Tribunale di Ancona il
16.09.2024 va pertanto revocato dichiarando, a seguito dell'integrale pagamento del canone pattuito e dovuto, la cessazione nel merito della materia del contendere.
Quanto alle competenze di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività effettivamente svolta ( non c'è stata attività istruttoria per cui la voce relativa viene liquidata al 50% ) vanno poste a carico dell'opposta in base al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita
• Revoca il d.i. n° 1117/2024 emesso dal Tribunale di Ancona il 16.09.2024;
• Accertato l'integrale pagamento del canone pattuito e dovuto da parte opponente dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
• Condanna, ex art. 91 c.p.c., a rifondere alla controparte le spese processuali che si CP_1
liquidano in € 145,50 per anticipazioni ed in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 27.05.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 6 di 6