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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/09/2024, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11868/2022 RG fissata all'udienza del 17/09/2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LISI Parte_1
DARIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
- la sig.ra era titolare di pensione d'inabilità civile riconosciuta con verbale di vista del Pt_1
15.01.2020 (doc.1) con revisione a giugno 2020;
- in data 25.03.2021, la ricorrente veniva sottoposta a visita per la verifica dei requisiti sanitari al fine di poter continuare ad usufruire della pensione d'inabilità, ma la Commissione
Medica di Lecce, ritendo inspiegabilmente migliorate le sue condizioni psicofisiche, non confermava la precedente decisione e la riconosceva “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 DL 509/88 75%” (doc.2);…
1 A seguito della fase amministrativa, veniva proposto ricorso per atpo nrg. 9860/2021.
Anche tale fase non sortiva esito positivo e pertanto è stata presentata la odierna opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio è stata disposta apposita ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
La ricorrente è portatrice degli esiti della quadrantectomia sinistra per carcinoma duttale in situ già radiotrattato e al momento in terapia ormonale senza segni di recidiva locale o a distanza. A tale infermità si è ritenuto assegnare, in accordo con la Commis-sione Medica di ASL e con il CTU dell'ATP, il codice 9323, nella percentuale unica del 70%.
Presenta inoltre una spondiloartrosi e una coxartrosi con scarsa incidenza fun-zionale, con manifestazioni più radiologiche che cliniche. Pertanto, si è ritenuto valu-tarle con il codice 7009 nel valore del 25%.
E' allegata inoltre una broncopneumopatia cronica con episodi di riacutizza-zione; clinicamente però non ha evidenziato rumori patologici né dispnea;
pertanto la si è valutata con il codice 6013 nel valore del 15%.
Il quadro clinico è completato dalla tireopatia nodulare in eutiroidismo, alla quale è stato assegnato il codice 9322 nel suo valore dell'11%, e la sindrome depressiva alla quale è stato attribuito il codice tabellare 2205 nella percentuale del 25%.
Complessivamente il grado d'invalidità della ricorrente risulta essere del 86% con decorrenza dalla data della revoca.
Conclusioni medico-legali
La ricorrente in base all'esame obiettivo e alla documentazione pro- Parte_1 dotta è portatrice delle seguenti infermità:
• Esiti di quadrantectomia sinistra per adenocarcinoma già radiotrattato in terapia ormonale cod. 9323
(70%)
• Spondiloartrosi e coxartrosi bilaterale con scarsa incidenza funzionale cod. 7009 (25%)
• Tiroidite nodulare in eutiroidismo cod. 9322 (11%)
2 • Sindrome ansioso-depressiva cod. 2205 (25%)
• Broncopneumopatia cronica cod. 6013 (15%)
Per le predette infermità si connota come invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del
86% con decorrenza dalla data della revoca.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario di parte ricorrente.
Le spese di lite si compensano ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11868/2022, così provvede: accerta la sussistenza di una percentuale di invalidità dell'86% a far tempo dalla data della revoca;
spese irripetibili.
Lecce, 23/09/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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