Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13411/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale redatto ai sensi dell'art. 127 ter cpc e contestuale sentenza ex art. 281 sexies cpc
Il Giudice, dott.ssa Laura Martano
rilevato che con provvedimento, regolarmente comunicato alle parti co- stituite, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza, ai sensi dell'art 127 ter cpc mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” redatti nel rispetto dei principi di sinteticità e chia- rezza;
preso atto del deposito di note scritte nell'interesse del CP_1
[...]
ritenuto di decidere la causa, come già calendarizzato nella precedente udienza, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., mediante deposito del seguen- te dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito redatti. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inseri- re nel fascicolo di ufficio.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il giudice, dott. ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 13411/2021
r.g.a.c.
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rita Grasso, , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Quarto (NA), alla Via Giorgio De Falco n.88
- APPELLANTE
E
, , rapp.ta e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Roberta Foglia Manzillo, e presso C.F._3 il suo studio elett.te dom.ta in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n. 38
- APPELLATA
E
, come assistito e difeso dall'Avvo- Controparte_3 P.IVA_2 catura Municipale a mezzo dell'avv. Raffaele Squeglia,
elettivamente domiciliato in Napoli, presso la ca- C.F._4 sa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
- APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appella- te, impugnava la sentenza n. 38728/2020 del Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, depositata in data 20.11.2020 e non notificata con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta in primo grado avverso l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n. 07120140111757780000, condannando l'opponente alla refusione delle spese processuali in favo- re dell' . Controparte_2
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: mancata notifica dei verbali di accertamento;
omessa notifica delle car- telle di pagamento;
prescrizione e decadenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
difetto di motivazione dei verbali di accertamento;
inapplicabilità della maggiorazione ex art. 27 co.6 L.629/1981.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, chiedeva di accertare e dichiarare la non deben- za delle somme portate dalla cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Grasso dichia- ratosi antistatario.
Si costituiva l'appellata che conte- Controparte_2 stava la domanda dell'appellante chiedendone il rigetto per la sua inammissibilità e/o infondatezza;
in subordine, chiedeva di essere tenu- ta indenne da qualsiasi responsabilità, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l'appellato e, nella denegata ipotesi di Controparte_3 accoglimento dell'appello, chiedeva di essere tenuta indenne da una eventuale condanna al risarcimento delle spese processuali.
-------
L'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della sen- tenza impugnata.
Preliminarmente, deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così co- me proposto. Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma
3
discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do- glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confu- tazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisio- ne.
In primo luogo, giova esaminare un profilo che appare preliminare ed assorbente, ovvero quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni con- trastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l.
21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione è così formulata: l'estratto di ruolo non è impu- gnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appal- to, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppu- re per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del D.P.R.
n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Dispo- sizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ri- tenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto
4
di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di cre- diti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite del- la Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esa- zione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i credi- ti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoria- le, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vi- gore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costitu- zionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tute- la immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalida- mente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussi- stente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore,
a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, per- tanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, indi- vidua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come ta- le, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283
5
cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudi- zi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e gra- do del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di
“impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si in- tende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solita- mente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni
Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tribu- taria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricor- dato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può propor- re opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comun- que prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecu- tivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presuppo- sto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività
“qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto pro- dromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che
6
l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto sol- tanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, l'attore, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione ri- sulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione dell'applicazione del d.l.
126/2021 e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
Al rigetto segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame. La norma prevede, infatti, che “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al perio- do precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Lau- ra Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G.
13411/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello
2. Compensa integralmente le spese
3. Condanna l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115
Napoli, 12.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
7