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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
2964 /2023 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 10.03.2025
Alle ore 11.28, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ANTONELLA GUERRIERO in sostituzione dell'avv. Controparte_2
CICENIA DONATO.
È presente per l'avv. RAFFAELLA NOTARPIETRO in sostituzione Controparte_3 dell'avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. GUERRIERO precisa le conclusioni riportandosi al ricorso e a tutta la documentazione depositata, insiste in tutte le proprie domande e difese e chiede l'accoglimento della domanda.
L'avv. NOTARPIETRO precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposte, ribadisce l'obbligo per la ditta aggiudicataria di allineare il prezzo dell'appalto a quello formatosi all'esito della gara indetta dal soggetto aggregatore, chiede il rigetto della domanda per le ragioni esposte.
A questo punto, i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 10.03.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2964/2023 del Ruolo Generale tra in persona del suo Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa come da procura Controparte_2
alle liti in atti dagli avv.ti Gerardo D'Angola e Donato Cicenia ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato in atti
-ricorrente-
E
in persona della Direttrice Generale pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv. Andrea Scarpellini Camilli come da procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso ilo domicilio digitale indicato in atti
-convenuta -
OGGETTO: “esecuzione in forma specifica- risarcimento danni”
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 19.7.2023, in persona del suo Amministratore Controparte_2
Unico p.t.- premesso di occuparsi della fornitura all'ingrosso e al dettaglio, oltre che attraverso piattaforme di e-commerce, di dispositivi medici, prodotti medicali, elettromedicali e sanitari;
di avere partecipato alla procedura ad evidenza pubblica <
per le esigenze dei PP.OO. dell' , attivata dall'Area Gestione del Patrimonio Controparte_3
dell'ASL BT attraverso la piattaforma CONSIP, al fine di soddisfare l'urgente necessità di approvvigionamento del materiale richiesto;
di avere vinto, con deliberazione n.1394 del 9 agosto 2021,
l'aggiudicazione della fornitura per i lotti I, IV e V al prezzo di € 75.150,00 oltre iva (per complessivi €
91.863,00); di non avere ricevuto nei dieci mesi successivi alcuna richiesta di fornitura nonostante le manifestate esigenze di celerità della procedura;
che l'ASL BT, in data 9.6.2022 ha comunicato all'aggiudicataria che il Soggetto Aggregatore regionale, aveva aggiudicato la fornitura dei CP_4
medesimi prodotti oggetti dei lotti I, IV e V ad altro soggetto vincitore di gara telematica ad un prezzo inferiore, ragione per cui al fine di evitare la disparità dei prezzi riscontrati, chiedeva a la Controparte_2
rinegoziazione del contratto mediante allineamento dei prezzi alle condizioni economiche previste nelle convenzioni stipulate a livello regionale;
che comunicata la propria disponibilità ad allineare i prezzi al ribasso per i lotti IV e V, ma non per il lotto I e richiesto però che l'ordine avvenisse in un'unica soluzione e non in somministrazione, ASL BT comunicava con delibera del Direttore Generale n. 1409 del 13.10.2022
la risoluzione del rapporto obbligatorio;
di avere proposto dinanzi al TAR Puglia ricorso per l'annullamento della delibera di revoca dell'aggiudicazione e di tutti gli atti amministrativi presupposti, conclusosi con sentenza 659/2023 del 21.3.2023 di declaratoria del difetto di giurisdizione del G.A. – tutto quanto premesso,
ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale chiedendo, previa disapplicazione della Controparte_2
deliberazione della direttrice generale – DDG – dell n. 1409 del 13.10.2022, Controparte_3
con la quale è stata disposta la risoluzione contrattuale con la < Controparte_2
2828194 Fornitura Urgente in somministrazione di siringhe per le esigenze dei PP.OO della ASL BT e tutti gli atti presupposti>>, accertare e dichiarare la illegittimità, illiceità ed inefficacia delle aggiudicazioni, dei contratti e delle negoziazioni, relativi ai lotti I, IV e V, ove, nelle more della decisione del presente giudizio,
adottati e stipulati con altri operatori economici in conseguenza dei provvedimenti impugnati, nonché
condannare l'Amministrazione resistente a confermare l'aggiudicazione alla ricorrente per i lotti I, IV e V,
previa declaratoria di illegittimità ed inefficacia e/o disapplicazione dei provvedimenti di aggiudicazione disposti a vantaggio di altri operatori economici nonché condannare l'ASL BT a dare integrale esecuzione,
formale e sostanziale, in forma specifica, ai contratti sottoscritti inter partes relativamente lotti nn. 1, 4 e 5
della procedura ad evidenza pubblica sub iudice;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'ASL BT
non potesse dare motivata e legale esecuzione ai contratti per i lotti nn. 1, 4 e 5, condannarla, al risarcimento del danno per equivalente, attesa la contestuale esistenza dei profili del danno emergente e del lucro cessante,
pari complessivamente ad € 75.150,00, oltre interessi D.Lgs. n. 231/2002, ovvero nella diversa misura determinata dal tribunale, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
A fondamento del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 97 Cost.; Controparte_2
violazione degli artt. 3, 7 e 21 quinques l.
7.8.1990 n. 241; violazione del giusto procedimento;
difetto assoluto dei presupposti;
difetto di motivazione e di istruttoria travisamento dei fatti;
violazione di norme tecniche;
illogicità ed irrazionalità manifeste;
sviamento; 2) violazione dei principi di legalità,proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza;
contrasto assoluto fra atti;
violazione del principio del legittimo affidamento;
violazione del giusto procedimento;
quindi ha lamentato l'eccessività della risoluzione contrattuale quale strumento per perseguire l'interesse pubblico sotteso alla commessa pubblica in esame, cui avrebbe potuto darsi esecuzione sia pure limitatamente ai lotto IV e V.
si è costituita in questo giudizio con comparsa del 3.10.2023, confermando la vicenda in fatto e la Pt_1
sottoscrizione dei contratti con in data 7.12.2021, richiamando la normativa vigente nella Controparte_2
parte in cui prevede l'obbligo di allineare i prezzi delle forniture oggetto di contratti vigenti con quelli aggiudicati all'esito di procedure indette dal Soggetto Aggregatore, allegando il rifiuto della aggiudicataria di allineare il prezzo quanto al lotto I e, ritenuta contra legem la pretesa della stessa di eseguire la fornitura secondo modalità difformi dagli atti di gara quanto agli altri due lotti, concludendo per la legittimità della delibera 1409/2022 e per l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Udita la discussione dei procuratori, la causa di natura documentale è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281
sexies c.p.c. e al termine viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda è parzialmente fondata.
In fatto, al fine di assicurare l'approvvigionamento di determinati presidi sanitari (siringhe dedicate alle attività del laboratorio di manipolazione farmaci antiblastici) sono state indette dalla ASL due distinte gare,
relative, in parte, alla medesima fornitura, con il risultato che per la medesima fornitura vi è stata una duplice aggiudicazione, una in ambito più ristretto (pubblicazione del RDO n. 2828914), alla per Controparte_2
la somma di € 75.150,00 oltre Iva (Delibera n.1049 del 9.8.2021) ed una gestita dal
[...]
, che ha approvato le risultanze della gara telematica esperita ai sensi dell'art. 60 Controparte_5
d.lgs 50/2016 per la fornitura in somministrazione di aghi e siringhe per i fabbisogni delle aziende sanitarie della regione Puglia, per un valore riferito all'ASL BT di € 347.008,86, oltre iva per trentasei mesi (Delibera
n. 10205 del 5.6.2021). Firmato il contratto con il 7.12.2021, sopraggiunta l'impossibilità di eseguire il contratto per Controparte_2
preesistenza di altra aggiudicazione a seguito di gara telematica gestita da ad un prezzo CP_4
inferiore a quello offerto da insorta la necessità di allineare i prezzi, richiesto Controparte_2
dall'aggiudicataria di confermare il prezzo di aggiudicazione quanto al lotto 1 e di allinearlo quanto ai lotti
IV e V, ma con la fornitura in un'unica soluzione, condizione questa non prevista dagli atti di gara, ASL BT,
dopo il previsto preavviso inviato ex art. 7 L. 241/1990 il 5.9.2022, con delibera n. 1409 del 13.10.2022 ha risolto il contratto di fornitura con Controparte_2
La domanda principale di esecuzione in forma specifica del contratto è infondata atteso che nella specie il contratto, secondo le comuni allegazioni delle parti (cfr. pag. 9 del ricorso e pag, 3 della comparsa) è stato firmato il 7.1.2021, ma da questo la stazione appaltante è receduta per esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica (in sostanza essendosi comunque garantita l'approvvigionamento del materiale mediante altra aggiudicazione a prezzo inferiore).
La delibera di recesso dal contratto (così qualificata la “risoluzione del rapporto obbligatorio”) è motivata attraverso il richiamo dall'attività infraprocedimentale compiuta dalla PA, che ha proposto alla di CP_2
rivedere al ribasso il costo della fornitura, allineando il prezzo a quello dell'aggiudicazione gestita da
, ricevendone però una controproposta non in linea con le condizioni della gara. CP_4
Va quindi escluso che ricorra il denunciato difetto di motivazione della delibera 1049 del 13.10.2022,
risultando chiare le ragioni per le quali non ha potuto dare esecuzione al contratto che avrebbe Pt_1
comportato una fornitura a condizioni deteriori.
Qualificata in termini di recesso l'iniziativa dell' di cui alla delibera (come peraltro correttamente Pt_1
affermato nella missiva del 13.9.2022, doc sub 2 del fascicolo della ASL), l'articolo 109, primo comma, del decreto legislativo 50/2016 stabilisce che “…la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite”.
In tema di contenimento della spesa pubblica, l'art. 1, comma 13 D.L. 95/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
Non v'è dubbio che la disposizione ora riportata si coordina con l'art. 21 sexies l. 241/1990 a tenore del quale il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
In via generale, per tutti i rapporti contrattuali, e a prescindere dal fatto che l'amministrazione sia parte o meno, l'art. 1373 c.c. disciplina i casi e le modalità di recesso. Per i contratti tra pubblica amministrazione e privati, inoltre, e sempre in generale, l'art. 21 sexies l. 241/1990 ammette il recesso nei casi stabiliti dalla legge o dal contratto.
In questo quadro, l'art. 109 Codice Contratti (disposizione questa destinata, ex art. 2, comma 4, Codice
Contratti a prevalere sull'omologo art. 1671 c.c.) è un'applicazione specifica dell'art. 21 sexies l. 241/1990 e analogamente può dirsi - seppure la norma persegua finalità molto diverse - per il più volte richiamato art. 1,
comma 13, d.l. 95/2012.
Così ricostruito il quadro giuridico, deve ritenersi che sussista in generale la possibilità per l'amministrazione, al cospetto di un contratto già stipulato e divenuto successivamente non conveniente secondo i parametri stabiliti dal d.l. 95/2012, di procedere alla revoca dei provvedimenti di affidamento del contratto piuttosto che al recesso contrattuale.
A contrario, non può ordinarsi alla PA appaltante di eseguire il contratto, anche ove in base a fatti sopravvenuti, l'operazione negoziale non sia più economicamente conveniente.
Mentre il potere di revoca della procedura di affidamento si colloca nell'ambito dell'azione amministrativa di tipo pubblicistico, il recesso contrattuale, lasciando impregiudicata la serie pubblicistica degli atti, incide solo sul vincolo contrattuale e la posizione giuridica vantata dal privato nei confronti del recesso contrattuale
è di diritto soggettivo, come peraltro già affermato nella sentenza amministrativa che ha declinato la giurisdizione in favore del G.O.
E se nel caso di revoca la determinazione dell'indennizzo segue le regole stabilite dall'art. 21 quinquies,
comma 1 bis, l. 241/1990, il ristoro pecuniario dovuto dall'amministrazione recedente è fatto oggetto di apposita disciplina nelle diverse disposizioni di legge che lo regolano, oltre che innestarsi sulla previsione generale di cui all'art. 1373, comma 3, c.c. (se non derogata).
Come sostenuto in alcuni arresti del Consiglio di Stato in adunanza plenaria, proprio facendo leva sul carattere di specialità della norma sul recesso rispetto a quella della revoca, è stato escluso l'utilizzo dello strumento pubblicistico della revoca e imposto di esercitare il diritto potestativo del recesso, qualora le pubbliche amministrazioni, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità
della prosecuzione del rapporto negoziale (Cons. St., A.P., 20 giugno 2014 n. 14).
Tornando alla vicenda in parola, la stazione appaltante, dopo la sottoscrizione del contratto con
[...]
preso atto dell'oramai intervenuta aggiudicazione a soggetti terzi della medesima fornitura a CP_2
condizioni più favorevoli all'amministrazione, ha chiesto a di allinearsi a quelle Controparte_2
condizioni di aggiudicazione, ma la società per il lotto I ha opposto un rifiuto, mentre per i lotti IV e V ha chiesto una modifica delle condizioni di affidamento non in linea con le condizioni di gara che prevedevano,
come documentato in atti, la somministrazione della fornitura delle siringhe e non l'esecuzione dell'appalto in un'unica soluzione.
A questo punto, l'ASL, avvalendosi del potere di recesso dal contratto, conferitole oltre che dall'art. 109
d.lgs 5072016 anche dall'art. 1, comma 13 d.l. 92/2012 (convertito in legge 135/2012), dopo avere comunicato il preavviso di recesso, lo ha formalizzato con la delibera 1049 del 13.10.2022.
Il recesso è stato legittimamente esercitato dalla stazione appaltante, tenuta però agli obblighi indennitari sanciti nelle medesime norme innanzi richiamate.
La Suprema Corte, pronunciando in una fattispecie in termini, ha chiarito che in tema di appalto di opere pubbliche, dal diritto alla risoluzione del contratto che rientra nell'ambito dell'autotutela amministrativa e presuppone il grave inadempimento dell'appaltatore, va tenuto distinto il diritto di recesso, che costituisce piuttosto una speciale facoltà del committente, riflesso di un diritto potestativo collegato a insindacabili scelte discrezionali della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, in ipotesi di esercizio del diritto alla risoluzione contrattuale, la stazione appaltante non è tenuta ad alcun obbligo di corresponsione all'appaltatore del decimo del valore delle opere non eseguite, previsto esclusivamente nell'ipotesi di esercizio del recesso (Sez. 1 - , Ordinanza n. 11361 del 02/05/2023).
La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente va quindi accolta per quanto di ragione, con condanna della
ASL convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a titolo di indennizzo della somma di €
7.150,00, pari al 10% del valore dell'appalto di fornitura.
L'indennizzo in parola, spettante all'appaltatore in caso di recesso unilaterale da parte del committente, anche se trae la sua base da un contratto dal quale quest'ultimo ha legittimamente receduto, ha natura risarcitoria di un danno e costituisce debito di valore e non di valuta, con la conseguenza che il riferimento al prezzo contrattuale vale solo ai fini della determinazione dell'indennizzo sul quale deve poi essere operata la rivalutazione al fine di ovviare alla perdita del potere di acquisto del danaro avvenuta nel tempo intercorso dall'evento alla liquidazione.
Quindi la somma di € 7.150,00 liquidata a titolo di indennizzo, deve essere rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat FOI a far data dal 13.10.2022 sino all'attualità e sulla somma rivalutata di anno in anno devono essere computati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c., al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio conseguito alla ritardata liquidazione del danno.
Sull'importo così ottenuto di € 7.959,20, dalla pubblicazione della sentenza che segna la conversione in debito di valuta, decorrono gli interessi legali fino al soddisfo.
Le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in base al criterio del decisum, applicati i valori espressi nella tabella allegata al dm
55/2015, scaglione ricompreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00, seguono la soccombenza della . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2964/2023 Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da con ricorso ex art. 281 Controparte_2
decies c.p.c. del 19.7.2023 e per l'effetto, accertato l'esercizio del diritto potestativo di recesso da parte dell' , la condanna al pagamento a titolo di indennizzo della somma complessiva di € Pt_1
7.959,20,oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore della ricorrente Pt_1
e per essa dei difensori dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in € 759,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti.
Trani, 10.3.2025
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 10.03.2025
Alle ore 11.28, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ANTONELLA GUERRIERO in sostituzione dell'avv. Controparte_2
CICENIA DONATO.
È presente per l'avv. RAFFAELLA NOTARPIETRO in sostituzione Controparte_3 dell'avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. GUERRIERO precisa le conclusioni riportandosi al ricorso e a tutta la documentazione depositata, insiste in tutte le proprie domande e difese e chiede l'accoglimento della domanda.
L'avv. NOTARPIETRO precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposte, ribadisce l'obbligo per la ditta aggiudicataria di allineare il prezzo dell'appalto a quello formatosi all'esito della gara indetta dal soggetto aggregatore, chiede il rigetto della domanda per le ragioni esposte.
A questo punto, i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 10.03.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2964/2023 del Ruolo Generale tra in persona del suo Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa come da procura Controparte_2
alle liti in atti dagli avv.ti Gerardo D'Angola e Donato Cicenia ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato in atti
-ricorrente-
E
in persona della Direttrice Generale pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv. Andrea Scarpellini Camilli come da procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso ilo domicilio digitale indicato in atti
-convenuta -
OGGETTO: “esecuzione in forma specifica- risarcimento danni”
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 19.7.2023, in persona del suo Amministratore Controparte_2
Unico p.t.- premesso di occuparsi della fornitura all'ingrosso e al dettaglio, oltre che attraverso piattaforme di e-commerce, di dispositivi medici, prodotti medicali, elettromedicali e sanitari;
di avere partecipato alla procedura ad evidenza pubblica <
per le esigenze dei PP.OO. dell' , attivata dall'Area Gestione del Patrimonio Controparte_3
dell'ASL BT attraverso la piattaforma CONSIP, al fine di soddisfare l'urgente necessità di approvvigionamento del materiale richiesto;
di avere vinto, con deliberazione n.1394 del 9 agosto 2021,
l'aggiudicazione della fornitura per i lotti I, IV e V al prezzo di € 75.150,00 oltre iva (per complessivi €
91.863,00); di non avere ricevuto nei dieci mesi successivi alcuna richiesta di fornitura nonostante le manifestate esigenze di celerità della procedura;
che l'ASL BT, in data 9.6.2022 ha comunicato all'aggiudicataria che il Soggetto Aggregatore regionale, aveva aggiudicato la fornitura dei CP_4
medesimi prodotti oggetti dei lotti I, IV e V ad altro soggetto vincitore di gara telematica ad un prezzo inferiore, ragione per cui al fine di evitare la disparità dei prezzi riscontrati, chiedeva a la Controparte_2
rinegoziazione del contratto mediante allineamento dei prezzi alle condizioni economiche previste nelle convenzioni stipulate a livello regionale;
che comunicata la propria disponibilità ad allineare i prezzi al ribasso per i lotti IV e V, ma non per il lotto I e richiesto però che l'ordine avvenisse in un'unica soluzione e non in somministrazione, ASL BT comunicava con delibera del Direttore Generale n. 1409 del 13.10.2022
la risoluzione del rapporto obbligatorio;
di avere proposto dinanzi al TAR Puglia ricorso per l'annullamento della delibera di revoca dell'aggiudicazione e di tutti gli atti amministrativi presupposti, conclusosi con sentenza 659/2023 del 21.3.2023 di declaratoria del difetto di giurisdizione del G.A. – tutto quanto premesso,
ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale chiedendo, previa disapplicazione della Controparte_2
deliberazione della direttrice generale – DDG – dell n. 1409 del 13.10.2022, Controparte_3
con la quale è stata disposta la risoluzione contrattuale con la < Controparte_2
2828194 Fornitura Urgente in somministrazione di siringhe per le esigenze dei PP.OO della ASL BT e tutti gli atti presupposti>>, accertare e dichiarare la illegittimità, illiceità ed inefficacia delle aggiudicazioni, dei contratti e delle negoziazioni, relativi ai lotti I, IV e V, ove, nelle more della decisione del presente giudizio,
adottati e stipulati con altri operatori economici in conseguenza dei provvedimenti impugnati, nonché
condannare l'Amministrazione resistente a confermare l'aggiudicazione alla ricorrente per i lotti I, IV e V,
previa declaratoria di illegittimità ed inefficacia e/o disapplicazione dei provvedimenti di aggiudicazione disposti a vantaggio di altri operatori economici nonché condannare l'ASL BT a dare integrale esecuzione,
formale e sostanziale, in forma specifica, ai contratti sottoscritti inter partes relativamente lotti nn. 1, 4 e 5
della procedura ad evidenza pubblica sub iudice;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'ASL BT
non potesse dare motivata e legale esecuzione ai contratti per i lotti nn. 1, 4 e 5, condannarla, al risarcimento del danno per equivalente, attesa la contestuale esistenza dei profili del danno emergente e del lucro cessante,
pari complessivamente ad € 75.150,00, oltre interessi D.Lgs. n. 231/2002, ovvero nella diversa misura determinata dal tribunale, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
A fondamento del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 97 Cost.; Controparte_2
violazione degli artt. 3, 7 e 21 quinques l.
7.8.1990 n. 241; violazione del giusto procedimento;
difetto assoluto dei presupposti;
difetto di motivazione e di istruttoria travisamento dei fatti;
violazione di norme tecniche;
illogicità ed irrazionalità manifeste;
sviamento; 2) violazione dei principi di legalità,proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza;
contrasto assoluto fra atti;
violazione del principio del legittimo affidamento;
violazione del giusto procedimento;
quindi ha lamentato l'eccessività della risoluzione contrattuale quale strumento per perseguire l'interesse pubblico sotteso alla commessa pubblica in esame, cui avrebbe potuto darsi esecuzione sia pure limitatamente ai lotto IV e V.
si è costituita in questo giudizio con comparsa del 3.10.2023, confermando la vicenda in fatto e la Pt_1
sottoscrizione dei contratti con in data 7.12.2021, richiamando la normativa vigente nella Controparte_2
parte in cui prevede l'obbligo di allineare i prezzi delle forniture oggetto di contratti vigenti con quelli aggiudicati all'esito di procedure indette dal Soggetto Aggregatore, allegando il rifiuto della aggiudicataria di allineare il prezzo quanto al lotto I e, ritenuta contra legem la pretesa della stessa di eseguire la fornitura secondo modalità difformi dagli atti di gara quanto agli altri due lotti, concludendo per la legittimità della delibera 1409/2022 e per l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Udita la discussione dei procuratori, la causa di natura documentale è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281
sexies c.p.c. e al termine viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda è parzialmente fondata.
In fatto, al fine di assicurare l'approvvigionamento di determinati presidi sanitari (siringhe dedicate alle attività del laboratorio di manipolazione farmaci antiblastici) sono state indette dalla ASL due distinte gare,
relative, in parte, alla medesima fornitura, con il risultato che per la medesima fornitura vi è stata una duplice aggiudicazione, una in ambito più ristretto (pubblicazione del RDO n. 2828914), alla per Controparte_2
la somma di € 75.150,00 oltre Iva (Delibera n.1049 del 9.8.2021) ed una gestita dal
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, che ha approvato le risultanze della gara telematica esperita ai sensi dell'art. 60 Controparte_5
d.lgs 50/2016 per la fornitura in somministrazione di aghi e siringhe per i fabbisogni delle aziende sanitarie della regione Puglia, per un valore riferito all'ASL BT di € 347.008,86, oltre iva per trentasei mesi (Delibera
n. 10205 del 5.6.2021). Firmato il contratto con il 7.12.2021, sopraggiunta l'impossibilità di eseguire il contratto per Controparte_2
preesistenza di altra aggiudicazione a seguito di gara telematica gestita da ad un prezzo CP_4
inferiore a quello offerto da insorta la necessità di allineare i prezzi, richiesto Controparte_2
dall'aggiudicataria di confermare il prezzo di aggiudicazione quanto al lotto 1 e di allinearlo quanto ai lotti
IV e V, ma con la fornitura in un'unica soluzione, condizione questa non prevista dagli atti di gara, ASL BT,
dopo il previsto preavviso inviato ex art. 7 L. 241/1990 il 5.9.2022, con delibera n. 1409 del 13.10.2022 ha risolto il contratto di fornitura con Controparte_2
La domanda principale di esecuzione in forma specifica del contratto è infondata atteso che nella specie il contratto, secondo le comuni allegazioni delle parti (cfr. pag. 9 del ricorso e pag, 3 della comparsa) è stato firmato il 7.1.2021, ma da questo la stazione appaltante è receduta per esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica (in sostanza essendosi comunque garantita l'approvvigionamento del materiale mediante altra aggiudicazione a prezzo inferiore).
La delibera di recesso dal contratto (così qualificata la “risoluzione del rapporto obbligatorio”) è motivata attraverso il richiamo dall'attività infraprocedimentale compiuta dalla PA, che ha proposto alla di CP_2
rivedere al ribasso il costo della fornitura, allineando il prezzo a quello dell'aggiudicazione gestita da
, ricevendone però una controproposta non in linea con le condizioni della gara. CP_4
Va quindi escluso che ricorra il denunciato difetto di motivazione della delibera 1049 del 13.10.2022,
risultando chiare le ragioni per le quali non ha potuto dare esecuzione al contratto che avrebbe Pt_1
comportato una fornitura a condizioni deteriori.
Qualificata in termini di recesso l'iniziativa dell' di cui alla delibera (come peraltro correttamente Pt_1
affermato nella missiva del 13.9.2022, doc sub 2 del fascicolo della ASL), l'articolo 109, primo comma, del decreto legislativo 50/2016 stabilisce che “…la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite”.
In tema di contenimento della spesa pubblica, l'art. 1, comma 13 D.L. 95/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
Non v'è dubbio che la disposizione ora riportata si coordina con l'art. 21 sexies l. 241/1990 a tenore del quale il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
In via generale, per tutti i rapporti contrattuali, e a prescindere dal fatto che l'amministrazione sia parte o meno, l'art. 1373 c.c. disciplina i casi e le modalità di recesso. Per i contratti tra pubblica amministrazione e privati, inoltre, e sempre in generale, l'art. 21 sexies l. 241/1990 ammette il recesso nei casi stabiliti dalla legge o dal contratto.
In questo quadro, l'art. 109 Codice Contratti (disposizione questa destinata, ex art. 2, comma 4, Codice
Contratti a prevalere sull'omologo art. 1671 c.c.) è un'applicazione specifica dell'art. 21 sexies l. 241/1990 e analogamente può dirsi - seppure la norma persegua finalità molto diverse - per il più volte richiamato art. 1,
comma 13, d.l. 95/2012.
Così ricostruito il quadro giuridico, deve ritenersi che sussista in generale la possibilità per l'amministrazione, al cospetto di un contratto già stipulato e divenuto successivamente non conveniente secondo i parametri stabiliti dal d.l. 95/2012, di procedere alla revoca dei provvedimenti di affidamento del contratto piuttosto che al recesso contrattuale.
A contrario, non può ordinarsi alla PA appaltante di eseguire il contratto, anche ove in base a fatti sopravvenuti, l'operazione negoziale non sia più economicamente conveniente.
Mentre il potere di revoca della procedura di affidamento si colloca nell'ambito dell'azione amministrativa di tipo pubblicistico, il recesso contrattuale, lasciando impregiudicata la serie pubblicistica degli atti, incide solo sul vincolo contrattuale e la posizione giuridica vantata dal privato nei confronti del recesso contrattuale
è di diritto soggettivo, come peraltro già affermato nella sentenza amministrativa che ha declinato la giurisdizione in favore del G.O.
E se nel caso di revoca la determinazione dell'indennizzo segue le regole stabilite dall'art. 21 quinquies,
comma 1 bis, l. 241/1990, il ristoro pecuniario dovuto dall'amministrazione recedente è fatto oggetto di apposita disciplina nelle diverse disposizioni di legge che lo regolano, oltre che innestarsi sulla previsione generale di cui all'art. 1373, comma 3, c.c. (se non derogata).
Come sostenuto in alcuni arresti del Consiglio di Stato in adunanza plenaria, proprio facendo leva sul carattere di specialità della norma sul recesso rispetto a quella della revoca, è stato escluso l'utilizzo dello strumento pubblicistico della revoca e imposto di esercitare il diritto potestativo del recesso, qualora le pubbliche amministrazioni, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità
della prosecuzione del rapporto negoziale (Cons. St., A.P., 20 giugno 2014 n. 14).
Tornando alla vicenda in parola, la stazione appaltante, dopo la sottoscrizione del contratto con
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preso atto dell'oramai intervenuta aggiudicazione a soggetti terzi della medesima fornitura a CP_2
condizioni più favorevoli all'amministrazione, ha chiesto a di allinearsi a quelle Controparte_2
condizioni di aggiudicazione, ma la società per il lotto I ha opposto un rifiuto, mentre per i lotti IV e V ha chiesto una modifica delle condizioni di affidamento non in linea con le condizioni di gara che prevedevano,
come documentato in atti, la somministrazione della fornitura delle siringhe e non l'esecuzione dell'appalto in un'unica soluzione.
A questo punto, l'ASL, avvalendosi del potere di recesso dal contratto, conferitole oltre che dall'art. 109
d.lgs 5072016 anche dall'art. 1, comma 13 d.l. 92/2012 (convertito in legge 135/2012), dopo avere comunicato il preavviso di recesso, lo ha formalizzato con la delibera 1049 del 13.10.2022.
Il recesso è stato legittimamente esercitato dalla stazione appaltante, tenuta però agli obblighi indennitari sanciti nelle medesime norme innanzi richiamate.
La Suprema Corte, pronunciando in una fattispecie in termini, ha chiarito che in tema di appalto di opere pubbliche, dal diritto alla risoluzione del contratto che rientra nell'ambito dell'autotutela amministrativa e presuppone il grave inadempimento dell'appaltatore, va tenuto distinto il diritto di recesso, che costituisce piuttosto una speciale facoltà del committente, riflesso di un diritto potestativo collegato a insindacabili scelte discrezionali della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, in ipotesi di esercizio del diritto alla risoluzione contrattuale, la stazione appaltante non è tenuta ad alcun obbligo di corresponsione all'appaltatore del decimo del valore delle opere non eseguite, previsto esclusivamente nell'ipotesi di esercizio del recesso (Sez. 1 - , Ordinanza n. 11361 del 02/05/2023).
La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente va quindi accolta per quanto di ragione, con condanna della
ASL convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a titolo di indennizzo della somma di €
7.150,00, pari al 10% del valore dell'appalto di fornitura.
L'indennizzo in parola, spettante all'appaltatore in caso di recesso unilaterale da parte del committente, anche se trae la sua base da un contratto dal quale quest'ultimo ha legittimamente receduto, ha natura risarcitoria di un danno e costituisce debito di valore e non di valuta, con la conseguenza che il riferimento al prezzo contrattuale vale solo ai fini della determinazione dell'indennizzo sul quale deve poi essere operata la rivalutazione al fine di ovviare alla perdita del potere di acquisto del danaro avvenuta nel tempo intercorso dall'evento alla liquidazione.
Quindi la somma di € 7.150,00 liquidata a titolo di indennizzo, deve essere rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat FOI a far data dal 13.10.2022 sino all'attualità e sulla somma rivalutata di anno in anno devono essere computati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c., al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio conseguito alla ritardata liquidazione del danno.
Sull'importo così ottenuto di € 7.959,20, dalla pubblicazione della sentenza che segna la conversione in debito di valuta, decorrono gli interessi legali fino al soddisfo.
Le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in base al criterio del decisum, applicati i valori espressi nella tabella allegata al dm
55/2015, scaglione ricompreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00, seguono la soccombenza della . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2964/2023 Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da con ricorso ex art. 281 Controparte_2
decies c.p.c. del 19.7.2023 e per l'effetto, accertato l'esercizio del diritto potestativo di recesso da parte dell' , la condanna al pagamento a titolo di indennizzo della somma complessiva di € Pt_1
7.959,20,oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore della ricorrente Pt_1
e per essa dei difensori dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in € 759,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti.
Trani, 10.3.2025
Il Giudice
dott. Roberta Picardi