Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonaiuti, Susanna Chiabotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio IV – Stato Giuridico, con il quale è stata respinta la domanda del 18.01.2019 prodotta da CR -OMISSIS- intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per l'infermità “-OMISSIS-”;
- di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto da quello impugnato e che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. OL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con il ricorso notificato l’8 marzo 2024, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio IV – Stato Giuridico, con il quale è stata respinta la domanda del 18.01.2019 prodotta da CR -OMISSIS- intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per l’infermità “-OMISSIS-”, previo parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS-, che ha riconosciuto detta infermità NON DIPENDENTI da causa di servizio.
Con articolato motivo deduce:
Violazione e falsa applicazione del DPR 461/2001. Illegittimità e contraddittorietà del provvedimento impugnato per eccesso di potere e per carenza di motivazione. Travisamento di fatto, manifesta e macroscopica illogicità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 lett. m) della L. 261/91.
Eccesso di potere per carenza e/o errore sul presupposto, illogicità ed incongruità della motivazione, erronea valutazione della situazione di fatto, errore nei presupposti, difetto di ragionevolezza, vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta e violazione di legge. Contraddittorietà interna tra gli atti ed esterna .
In particolare, il ricorrente prospetta l’illegittimità della valutazione medico-legale condotta dall’Amministrazione per eccesso di potere da travisamento dei fatti e manifesta illogicità, assumendo che il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si fonderebbe sulla omessa e/o erronea valutazione delle circostanze del caso concreto, laddove si afferma che il servizio prestato dall’odierno ricorrente non avrebbe evidenziato elementi in grado di esercitare alcuna efficacia, neppure sotto l’aspetto concausale, nel determinismo dell’affezione.
Prospetta a questo riguardo che il C.V.C.S. non avrebbe attribuito il giusto peso all’idoneità, quantomeno concausale, del lunghissimo servizio di durata ultratrentennale svolto dal ricorrente in usurante e logorante attività operativa con sollecitazione dell’anca per diverse ore al giorno né del trauma subìto dal ricorrente nel corso di un intervento di spegnimento di incendio in data 25.12.2006 allorquando, nel muoversi, scivolava e cadeva a terra da un’altezza di circa metri 2,50 e, aiutato a rialzarsi dai colleghi, veniva condotto in ospedale dove restava per 3-4 giorni prima di essere dimesso.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, deducendo l’inammissibilità della domanda (accessoria e conseguenziale a quella di annullamento del provvedimento impugnato) di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal Sig. -OMISSIS-e l’infondatezza del ricorso in quanto teso a sindacare il merito della valutazione tecnico-discrezionale compiuta dall’autorità procedente in mancanza di effettivi indici sintomatici dell’eccesso di potere e della prova di fatti di servizio eccedenti il disimpegno dei normali compiti di istituto.
Alla udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
A questo proposito occorre rammentare che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, il giudizio espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (C.V.C.S.) costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti e mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva. Inoltre, ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. La dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale, ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'interessato siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non può che ritenersi necessariamente immanente al disimpegno di mansioni, costituendo le stesse un aspetto caratterizzante di detta attività (da ultimo, T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 02/05/2024, n. 8757).
Nel caso concreto, il C.V.C.S., all’esito di un attento esame della documentazione medica in suo possesso e degli accertamenti compiuti dalla C.M.O., ha ritenuto, con valutazione congruamente motivata, che le infermità riscontrate derivino da fattori costitutivi ed endogeni qualificabili come indici rivelatori di una condizione patologica preesistente, non correlabile quindi al servizio.
In particolare, con riferimento alla infermità, “-OMISSIS-”, l’organo in questione ha affermato che la stessa “ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di patologia legata a disturbi circolatori, meccanici o dismetabolici, secondari il più delle volte a displasia, per errato sviluppo dell’articolazione coxofemorale (60-80% delle forme) con difetti singoli o multipli a carico delle componenti articolari (cotile, testa o collo femorale), elementi questi che comportano uno spostamento dell’asse di carico e, di conseguenza, una comparsa ed una evoluzione ingravescente dell’affezione. Gli allegati eventi di servizio, pertanto possono avere svolto tutt’al più il ruolo di occasione rivelatrice, ma non quello di concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
L’attendibilità medico-legale di tale valutazione tecnica compiuta dal Comitato non è incrinata dai rilievi di parte ricorrente e, in particolare, dalle generiche e indeterminate allegazioni concernenti non ben individuati fatti di servizio che si sarebbero dipanati lungo l’intero arco temporale di svolgimento dell’attività di vigile del fuoco (compreso tra il 1993 e il 2022) e che avrebbero comportato il disimpegno degli ordinari compiti di servizio “ in molteplici contesti altamente stressanti e usuranti ” e con “ sforzi fisici rilevanti ” nelle operazioni di spegnimento degli incendi.
In proposito è stato chiarito in giurisprudenza, con riferimento a un caso analogo e in linea con l’insegnamento giurisprudenziale consolidato, che “ una ‘normale’ attività di servizio, tale dovendosi intendere quella in linea, per quantità e qualità, al profilo professionale assegnato al Capo Squadra dei Vigili del Fuoco, per come sopra chiarito, non può essere considerata causa ovvero concausa dell'insorgere di un'infermità abilitante l’equo indennizzo, in assenza, come nella specie, di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità ” (T.A.R. Calabria, sentenza n. 715/2023).
Nessuna correlazione causale tra il servizio ultratrentennale e l’infermità di tipo artrosico emerge ad ogni modo dal certificato del Dott. Franco Baldo del 15.05.2018 e dalla documentazione sanitaria dell’ambulatorio di ortopedia e traumatologia Humanitas versata in atti. In realtà, la citata documentazione sanitaria e lo stesso certificato del Dott. Baldo si limitano al mero riscontro della patologia senza indagarne le cause e, per quel che rileva, non mettono giammai in correlazione l’artrosi all’anca con l’attività lavorativa pregressa del ricorrente.
Dal canto suo, il solo specifico fatto di servizio richiamato dal ricorrente non appare idoneo a configurare un antecedente causale (o concausale) della malattia artrosica sofferta e curata mediante intervento di protesi all’anca sinistra.
Sebbene il ricorrente rivendichi una sicura incidenza, rispetto all’infermità in oggetto, del trauma subito nel corso di un intervento di spegnimento di incendio in data 25.12.2006 (allorquando, nel muoversi, scivolava e cadeva a terra da un’altezza di circa metri 2,50) e tale da comportare il ricovero in ospedale per 3-4 giorni a suo dire “ tra atroci dolori ”, anche qui non vi è documentazione medica atta ad attestare tale nesso di derivazione causale. Al contrario, il rapporto di servizio contenuto nel fascicolo di infortuno evidenzia che, dopo la caduta, il ricorrente era aiutato a rialzarsi dai colleghi e “ accusando un lieve dolore continuava l’opera ”, e dall’infortunio in questione non sono derivate fratture o altre più o meno gravi compromissioni dell’integrità fisica, in alcun modo refertate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, non essendo emerso dagli atti di causa alcun elemento da cui inferire il legame tra i fatti di servizio (ancorché genericamente allegati e non eccedenti gli ordinari compiti di istituto) o le cause inerenti al servizio medesimo, quali l’ambiente o le condizioni di lavoro, e l’insorgere dell’infermità, tale per cui essi possano essere considerati fattori concausali efficienti e determinanti per lo sviluppo della patologia in questione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve altresì essere disattesa l’istanza di parte ricorrente tesa a provocare un approfondimento istruttorio mediante la nomina di un c.t.u. o la disposizione di una verificazione, poiché, come è noto, i detti strumenti non possono essere utilizzati per supplire a un onere probatorio non assolto dalla parte in riferimento alla specifica indicazione e dimostrazione di fatti di servizio eccedenti gli ordinari compiti di istituto e aventi idoneità causale rispetto alla patologia contratta (T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, 7/04/2022, n. 783).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio e alla fase introduttiva; non si procede alla liquidazione delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal Ministero dell’Interno, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST TE, Presidente
OL LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL LO | ST TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.