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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2798/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2798/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3823/17, emesso dal Tribunale di Salerno il 28/12/17, depositato in pari data
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicodemo Anania, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla Piazza della Repubblica, Trav. via O.
D'Anzilio n. 1, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E tramite la procuratrice in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, con i quali è elett.te dom.ta in La Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura alle liti allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 30/10/24 il difensore dell'opponente chiedeva rinvio nello stato, mentre il difensore dell'opposta si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri atti e chiedeva assegnarsi la causa in decisione.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 16/03/18, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 3823/17, notificato l'08/02/18, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva pagina 1 di 6 intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di Controparte_1
€ 5.331,21, oltre interessi legali e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 20077938529001, stipulato in data 05/07/02 con la Findomestic Banca s.p.a. per l'acquisto di uno scooter Piaggio alle seguenti condizioni: finanziamento € 1.300,00, totale da rimborsare € 1.476,00, tramite bollettini postali in 18 rate da € 82,00 ciascuna, con TAN del
16,46% e TAEG del 17,76%.
L'opponente eccepiva: l'indeterminatezza della pretesa creditoria, non essendo chiaro con quale società fosse stato stipulato il finanziamento oggetto di causa e come la si fosse resa Controparte_1 cessionaria del credito;
l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, essendo state pagate tutte le rate del finanziamento;
la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria, posto che erano decorsi 10 anni dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, risalente al gennaio 2004, senza il compimento di atti interruttivi;
l'avvenuta applicazione di un TAN ed un TAEG maggiori di quelli pattuiti.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 06/06/18, si costituiva la la quale, Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con ordinanza del 28/05/21 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 30/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 14/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dall'opponente. Controparte_1
Ebbene, la società opposta ha dichiarato di essersi resa cessionaria, con contratto del 16/01/17 stipulato nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B., del credito vantato dalla Banca Ifis s.p.a. nei confronti dell'odierno opponente,
e, a tal fine, ha prodotto in giudizio il solo avviso di tale cessione pubblicato nella G.U. della
Repubblica Italiana n. 21 del 18/02/17, nonché la comunicazione dell'intervenuta cessione inviata all'opponente sia dalla cedente, con racc. a.r. del 16/01/17, che dalla cessionaria, con racc. a.r. del
05/04/17.
pagina 2 di 6 Ebbene, la documentazione prodotta da parte opposta - a fronte della contestazione sollevata fin dall'atto di opposizione in ordine all'inesistenza dell'intervenuta cessione iniziale - non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria opposta.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10200/21), alla quale il
Tribunale intende aderire, in relazione alle cessioni di crediti in blocco disciplinate dall'art. 58
T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), sono individuabili tre distinti profili, ossia: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità della cessione al debitore ceduto, tenuto conto che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (ex multis, Cass. n. 4713/19). Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 l. n. 130/99, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dal predetto art. 58, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. e, dunque, di agevolare la realizzazione di tale cessione in blocco di rapporti giuridici.
Nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione (rectius: titolarità) ad agire del cessionario, allora, si tratta di valutare se risulti prova della cessione e del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata – anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale - rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
Non bisogna, però, confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.
Infatti, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se anche individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (Cass. n. 22151/19, n. 5997/06).
pagina 3 di 6 In definitiva, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (in proposito, si veda Cass. n. 4277/23).
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del “thema probandum”): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dalla esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo: cfr., sul punto, Cass. n. 9412/23).
Diverso è, però, il caso (ricorrente nella specie) in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una pagina 4 di 6 mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n. 17944/23).
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante su parte opposta non è stato assolto, in quanto non è stata fornita alcuna prova della prima cessione asseritamente intercorsa tra l'originaria finanziatrice
Findomestic Banca s.p.a. e la Banca Ifis s.p.a., in ordine alla quale non è stato prodotto né il contratto di cessione - che risalirebbe, secondo la al 30/03/15 (cfr. pag. 4 della Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta), e, secondo quanto invece riportato nella comunicazione di intervenuta cessione della Banca Ifis del 16/01/17, al 25/09/15 -, né il relativo avviso pubblicato sulla G.U.
Non è dato, quindi, sapere se, effettivamente, il credito oggetto di causa sia stato ceduto alla Banca
Ifis s.p.a., posto che, solo in caso di accertamento positivo di tale prima cessione, potrebbe ritenersi la Banca Ifis s.p.a. legittimata a trasferire a sua volta il medesimo credito all'odierna opposta.
Stante una così evidente carenza allegatoria e probatoria, posto che in caso di cessioni multiple la prova va assolta in relazione a tutte le cessioni intermedie (App. Milano n. 3674/2022, in expartecreditoris.it; Trib. Salerno 3 gennaio 2024, in ilcaso.it), non può che essere rilevato il difetto di titolarità del credito “de quo” in capo alla Controparte_1
A ciò deve aggiungersi un'ulteriore ragione che giustifica il rigetto della domanda di parte opposta.
Risulta, invero, meritevole di accoglimento anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Premesso, invero, che il rapporto da cui sarebbe originato il credito per cui è causa, come si evince dalla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, è quello derivante dal finanziamento del
05/07/02, il quale prevedeva il rimborso in 18 rate, con scadenza dell'ultima rata, quindi, al gennaio 2004, deve rammentarsi che, in relazione al mutuo, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata in riferimento sia alla sorte capitale che agli interessi pagina 5 di 6 maturati (Cass. n. 4232/23, n. 18951/13), sicchè, nel caso di specie, in mancanza di atti interruttivi
– di cui non è stata offerta alcuna prova – entro il gennaio 2014, la pretesa creditoria dell'opposta deve ritenersi prescritta.
Né, a diversa conclusione, può pervenirsi in relazione ai pagamenti asseritamente effettuati dall'opponente fino al 2014, atteso che l'estratto conto della Findomestic prodotto in atti, dal quale dovrebbe desumersi la predetta circostanza, attiene, in realtà, ad un diverso rapporto, ossia all'apertura di una linea di credito mediante carta magnetizzata, di cui alla “Offerta A” contenuta nel medesimo contratto di finanziamento del 05/07/02 (infatti, nell'estratto conto predetto si indica il 25/05/04 come data di apertura del rapporto, ossia una data addirittura successiva alla scadenza del finanziamento), linea di credito che, tuttavia, non è stata posta dalla a Controparte_1
fondamento della propria pretesa, come si evince chiaramente dalla comparsa di risposta nel presente giudizio e da tutti i successivi scritti difensivi dell'opposta, in cui si richiama il solo rapporto di finanziamento di complessivi € 1.476,00 da rimborsare in 18 rate, nonchè le relative condizioni economiche, ossia TAN del 16,46% e TAEG del 17,76% (diversi dal TAN e dal TAEG dell'apertura di credito con carta magnetizzata).
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va rigettata la domanda proposta dalla società opposta.
La controvertibilità in fatto di alcune questioni esaminate giustifica la compensazione integrale delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2798/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3823/17, emesso dal
Tribunale di Salerno il 28/12/17, depositato in pari data;
2) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
3) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2798/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3823/17, emesso dal Tribunale di Salerno il 28/12/17, depositato in pari data
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicodemo Anania, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla Piazza della Repubblica, Trav. via O.
D'Anzilio n. 1, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E tramite la procuratrice in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, con i quali è elett.te dom.ta in La Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura alle liti allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 30/10/24 il difensore dell'opponente chiedeva rinvio nello stato, mentre il difensore dell'opposta si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri atti e chiedeva assegnarsi la causa in decisione.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 16/03/18, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 3823/17, notificato l'08/02/18, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva pagina 1 di 6 intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di Controparte_1
€ 5.331,21, oltre interessi legali e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 20077938529001, stipulato in data 05/07/02 con la Findomestic Banca s.p.a. per l'acquisto di uno scooter Piaggio alle seguenti condizioni: finanziamento € 1.300,00, totale da rimborsare € 1.476,00, tramite bollettini postali in 18 rate da € 82,00 ciascuna, con TAN del
16,46% e TAEG del 17,76%.
L'opponente eccepiva: l'indeterminatezza della pretesa creditoria, non essendo chiaro con quale società fosse stato stipulato il finanziamento oggetto di causa e come la si fosse resa Controparte_1 cessionaria del credito;
l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, essendo state pagate tutte le rate del finanziamento;
la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria, posto che erano decorsi 10 anni dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, risalente al gennaio 2004, senza il compimento di atti interruttivi;
l'avvenuta applicazione di un TAN ed un TAEG maggiori di quelli pattuiti.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 06/06/18, si costituiva la la quale, Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con ordinanza del 28/05/21 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 30/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 14/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dall'opponente. Controparte_1
Ebbene, la società opposta ha dichiarato di essersi resa cessionaria, con contratto del 16/01/17 stipulato nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B., del credito vantato dalla Banca Ifis s.p.a. nei confronti dell'odierno opponente,
e, a tal fine, ha prodotto in giudizio il solo avviso di tale cessione pubblicato nella G.U. della
Repubblica Italiana n. 21 del 18/02/17, nonché la comunicazione dell'intervenuta cessione inviata all'opponente sia dalla cedente, con racc. a.r. del 16/01/17, che dalla cessionaria, con racc. a.r. del
05/04/17.
pagina 2 di 6 Ebbene, la documentazione prodotta da parte opposta - a fronte della contestazione sollevata fin dall'atto di opposizione in ordine all'inesistenza dell'intervenuta cessione iniziale - non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria opposta.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10200/21), alla quale il
Tribunale intende aderire, in relazione alle cessioni di crediti in blocco disciplinate dall'art. 58
T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), sono individuabili tre distinti profili, ossia: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità della cessione al debitore ceduto, tenuto conto che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (ex multis, Cass. n. 4713/19). Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 l. n. 130/99, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dal predetto art. 58, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. e, dunque, di agevolare la realizzazione di tale cessione in blocco di rapporti giuridici.
Nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione (rectius: titolarità) ad agire del cessionario, allora, si tratta di valutare se risulti prova della cessione e del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata – anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale - rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
Non bisogna, però, confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.
Infatti, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se anche individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (Cass. n. 22151/19, n. 5997/06).
pagina 3 di 6 In definitiva, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (in proposito, si veda Cass. n. 4277/23).
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del “thema probandum”): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dalla esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo: cfr., sul punto, Cass. n. 9412/23).
Diverso è, però, il caso (ricorrente nella specie) in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una pagina 4 di 6 mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n. 17944/23).
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante su parte opposta non è stato assolto, in quanto non è stata fornita alcuna prova della prima cessione asseritamente intercorsa tra l'originaria finanziatrice
Findomestic Banca s.p.a. e la Banca Ifis s.p.a., in ordine alla quale non è stato prodotto né il contratto di cessione - che risalirebbe, secondo la al 30/03/15 (cfr. pag. 4 della Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta), e, secondo quanto invece riportato nella comunicazione di intervenuta cessione della Banca Ifis del 16/01/17, al 25/09/15 -, né il relativo avviso pubblicato sulla G.U.
Non è dato, quindi, sapere se, effettivamente, il credito oggetto di causa sia stato ceduto alla Banca
Ifis s.p.a., posto che, solo in caso di accertamento positivo di tale prima cessione, potrebbe ritenersi la Banca Ifis s.p.a. legittimata a trasferire a sua volta il medesimo credito all'odierna opposta.
Stante una così evidente carenza allegatoria e probatoria, posto che in caso di cessioni multiple la prova va assolta in relazione a tutte le cessioni intermedie (App. Milano n. 3674/2022, in expartecreditoris.it; Trib. Salerno 3 gennaio 2024, in ilcaso.it), non può che essere rilevato il difetto di titolarità del credito “de quo” in capo alla Controparte_1
A ciò deve aggiungersi un'ulteriore ragione che giustifica il rigetto della domanda di parte opposta.
Risulta, invero, meritevole di accoglimento anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Premesso, invero, che il rapporto da cui sarebbe originato il credito per cui è causa, come si evince dalla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, è quello derivante dal finanziamento del
05/07/02, il quale prevedeva il rimborso in 18 rate, con scadenza dell'ultima rata, quindi, al gennaio 2004, deve rammentarsi che, in relazione al mutuo, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata in riferimento sia alla sorte capitale che agli interessi pagina 5 di 6 maturati (Cass. n. 4232/23, n. 18951/13), sicchè, nel caso di specie, in mancanza di atti interruttivi
– di cui non è stata offerta alcuna prova – entro il gennaio 2014, la pretesa creditoria dell'opposta deve ritenersi prescritta.
Né, a diversa conclusione, può pervenirsi in relazione ai pagamenti asseritamente effettuati dall'opponente fino al 2014, atteso che l'estratto conto della Findomestic prodotto in atti, dal quale dovrebbe desumersi la predetta circostanza, attiene, in realtà, ad un diverso rapporto, ossia all'apertura di una linea di credito mediante carta magnetizzata, di cui alla “Offerta A” contenuta nel medesimo contratto di finanziamento del 05/07/02 (infatti, nell'estratto conto predetto si indica il 25/05/04 come data di apertura del rapporto, ossia una data addirittura successiva alla scadenza del finanziamento), linea di credito che, tuttavia, non è stata posta dalla a Controparte_1
fondamento della propria pretesa, come si evince chiaramente dalla comparsa di risposta nel presente giudizio e da tutti i successivi scritti difensivi dell'opposta, in cui si richiama il solo rapporto di finanziamento di complessivi € 1.476,00 da rimborsare in 18 rate, nonchè le relative condizioni economiche, ossia TAN del 16,46% e TAEG del 17,76% (diversi dal TAN e dal TAEG dell'apertura di credito con carta magnetizzata).
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va rigettata la domanda proposta dalla società opposta.
La controvertibilità in fatto di alcune questioni esaminate giustifica la compensazione integrale delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2798/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3823/17, emesso dal
Tribunale di Salerno il 28/12/17, depositato in pari data;
2) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di;
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3) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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