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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/12/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 69/2022 R.G.A.C.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gaetano Negro,
all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 04.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di appello iscritta al n. 69\22 del R.G.A.C. vertente tra
- c.f. ex lege domiciliata Parte_1 P.IVA_1
presso il domicilio digitale dell'avv. Samantha Roma del foro di Frosinone;
appellante
e
, P. IVA. in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
appellato contumace
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di op-
posizione a verbale di contravvenzione al codice della strada art. 142 comma 9
1
FATTO E DIRITTO
Il Giudice di Pace di Latina, rigettando il ricorso dell'odierno appellante riteneva legittima le sanzione accertata nel verbale di violazione 6535\20 elevato addì
28.07.2020 dalla Polizia Locale di all'utente della strada, odierno appel- CP_1
lante, per avere superato i limiti di velocita' nei tratti di strada presente in località
al km 7+800 della SS 669 CP_1
Riteneva il Giudice di Pace che tutte le doglianze espresse nell'atto di opposizio-
ne dell'odierno appellante dovessero essere rigettate alla luce della documenta-
zione fornita dalla amministrazione opposta.
L'odierno appellante ha proposto tempestivo appello allegando il difetto di moti-
vazione del giudice di prime cure ai sensi dell'art 132 c.p.c. avendo il ricorso presentato n.7 motivi di opposizione sui quali il giudice di prime cure si era espresso richiamando genericamente per relationem la documentazione offerta dall'odierno appellato, precludendo di cogliere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
E' rimasto contumace nel presente grado di giudizio il . Controparte_1
La causa è stata posta in discussione, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.11.2025 allorquando le parti procedevano alla discus-
sione orale ex art. 429 c.p.c.
IN DIRITTO
1. L'appello è tempestivo e va accolto per i seguenti motivi.
2
2. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 132 c.p.c., occorre evi-
denziare che, allorché la decisione di primo grado non sia stata motivata,
come prescritto dall'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c., in armonia con il se-
sto comma dell'art. 111 Cost., per la parte insoddisfatta della decisione è
sufficiente reagire denunciando il difetto di omessa motivazione e la con-
seguente nullità della sentenza sul punto.
2.1 Occorre, tuttavia, distinguere l'ipotesi in cui la sentenza é completamente priva della prescritta esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione,
che non siano neppure enucleabili in alcun modo dal contesto del provvedimento,
da quella in cui il giudice ha giustificato la propria decisione con una motivazio-
ne incompleta, inadeguata o insufficiente, ma in cui sia comunque possibile per l'interprete identificare il percorso logico che ha indotto il giudice al convinci-
mento concretatosi nella decisione adottata. Nel primo caso la sentenza è nulla per carenza di un requisito prescritto dalla legge indispensabile per il raggiungi-
mento dello scopo dell'atto ai sensi degli artt. 132, 4°comma e 156, 2° comma,
c.p.c.. Nel secondo caso, invece, la sentenza non è nulla, ancorché viziata.
Le conseguenze che si ripercuotono sulla tecnica di proposizione dell'impugnazione sono diverse nei due casi.
Nel primo caso all'appellante basta denunciare la nullità della sentenza converti-
tasi in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c. e riproporre le proprie domande ed eccezioni;
nel secondo caso egli deve dirigere un motivo specifico di appello volto a dimostrare le incongruenze, incompletezze e aporie della motiva-
zione inadeguata ma sussistente (Cass., sez. un., 23 maggio2008, n. 13358; Cass,
22maggio 2007, n. 11880; Cass., 27 novembre 2006, n. 25144; Cass., 12 aprile
2006, n. 8620; Cass., n. 16254/2005).
3
2.2. Ricorrendo nel caso di specie la seconda ipotesi ( motivazione incom-
pleta) occorre analizzare, per il principio tantum devolutum quantum
appellatum, i singoli motivi di appello spiegati ( cfr. paragrafo 3) e in particolare la dedotta erronea valutazione delle prove sulla legittimità
della segnaletica stradale.
2.3. Non può essere accolto il motivo di appello consistente nella mancata disamina della prima ragione di opposizione consistita nella mancata abilitazione dell'organismo di taratura dell'autovelox in quanto esegui-
to da società on sufficientemente indipendente dal CP_2
costruttore dell'autovelox EL EVO 1411 (ENGINE SRL)
per confusione dei ruoli dell'ing. in entrambe le società. Sul CP_3
punto invero il giudice di prime cure ha rilevato che non può applicarsi al riguardo il dm 10.12.2001. La soluzione del giudice di prime cure va condivisa, avuto riguardo alla data dell'accertamento stradale
(28.7.2020), in quanto la materia dei soggetti abilitati alla taratura è re-
golata in quel tempo dal diverso del Controparte_4
13.6.2017 che nell sostanza prevede che la taratura va eseguita o dall'organismo nazionale ACCREDIA o in alternativa dalla società co-
struttrice del dispositivo abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001\2020. Sul tema il verbale della polizia stradale meziona unicamente l'esistenza della taratura, specificamente allegata dal all'allegato 10 del fascicolo di parte di Controparte_1
primo grado. Si legge in tale allegato che il certificato di taratura è rila-
sciato da laboratorio accreditato ACCREDIA. Ne consegue il rigetto sostanziale del motivo di appello.
4
2.4. Anche l'ulteriore motivo di appello consistito nella mancata prova del funzionamento del dispositivo è infondato avuto riguardo alla produ-
zione di tutti i certificati di verifica metrologica e di funzionalità del dispositivo dal 2015 al 2019, l'ultimo dei quali datato 11.12.2019 da ritenere adeguato rispetto alla data della rilevazione della velocità
(28.7.2020). Sul tema si segnala il principio di diritto secondo cui: “in
materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai
limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del
superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottopo-
sto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso
concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debita-
mente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento
del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di tara-
tura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di me-
rito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata”.
( cfr. Cass. civ. 18354\18).
2.5. E' stato dedotto l'ulteriore motivo di appello della mancata applicazio-
ne dell'art. 345 comma 3 del regolamento di attuazione del codice del-
la strada nel caso in esame ( velocitòà rilevata 138 km\h ridotta a
131,10 km\h anziché ridotta del 15%). Il motivo è palesemente infon-
dato. Ed, infatti la disposizione di cui all'art. 354 comma 2 disp att si applica tanto agli autovelox quanto ai cd. Tutor: “in tema di sanzioni
amministrative conseguenti a infrazione per superamento dei limiti di
velocità accertato con il sistema "tutor", in base all'art. 345, comma 2,
del reg. esec. c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una
5
riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km orari” ( cfr.
Cass. civ. 15894\25).
3. L'ulteriore motivo di appello consistente nel mancato approfondimento da parte del giudice di prime cure del tema dell'obbligo di pre-segnalzione specifica del controllo della velocità tramite tutor ( rilevamento velocità
media) è parimente infondato. Sul punto il giudice di pace ha dichiarato la indifferenza del sistema di rilevamento della velocità (fissa anziché me-
dia). Tale profilo è stato esaminato di recente dalla Corte di Cassazione la quale ha così concluso: occorre considerare che l'art. 142 codice della
strada prevede l'utilizzabilità delle apparecchiature di controllo della ve-
locità “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti
determinati “ ( comma 6 ), stabilendo che esse devono essere “ segnalate
e ben visibili “, mediante “ l'impiego di cartelli o di dispositivi di segna-
lazione luminosa “. Le norme si limitano a stabilire, quale condizione per
l'uso dei predetti apparecchi, solo la loro previa adeguata segnalazione,
senza ulteriori precisazioni. La lettura della disposizione sopra richiama-
ta dà peraltro conto che oggetto dell'obbligo di segnalazione è la presen-
za dell'apparecchio automatico di controllo di velocità, non il tipo di ap-
parecchio né le modalità con cui esso opera il rilevamento. Significativo
al riguardo è che tale obbligo sia formulato allo stesso modo per tutti gli
apparecchi elettronici di rilevamento della velocità, senza distinzioni tra
quelli che compiono tale accertamento da un punto fisso ovvero, come si
esprime la norma, tramite “ calcolo della velocità media di percorrenza
su tratti determinati “, nonostante questo tipo di strumento sia espressa-
mente previsto dalla stessa disposizione di legge. L'indistinta previsione
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da parte della legge dell'obbligo di segnalazione per gli uni e gli altri im-
pedisce pertanto di operare distinzioni in ordine al contenuto di tale ob-
bligo, potendosi logicamente sostenere, a contrario, che se la legge avesse
voluto operare una diversificazione della segnalazione in relazione ai di-
versi tipi di apparecchi utilizzabili l'avrebbe certamente introdotta.
L'identità ed uniformità della disciplina costituisce pertanto un sicuro in-
dice di interpretazione letterale della legge che porta ad escludere che
l'obbligo di segnalazione della presenza di apparecchi di rilevamento del-
la velocità mediante calcolo della velocità media debba assumere conte-
nuti ulteriori e specifici rispetto agli altri, cioè l'indicazione delle modali-
tà con cui l'accertamento viene eseguito. La lettura della disposizione in
parola autorizza anzi l'interpretazione opposta, portando a ritenere che,
come già evidenziato, l'obbligo di segnalazione deve considerarsi assolto
con la presenza, come accertato nel caso di specie, di un cartello che av-
verte che la strada è sottoposta a controllo elettronico della velocità, sen-
za ulteriori specificazioni” (cfr Cass. civ. 19377\24). La ulteriore dedu-
zione della illegibilità dei cartelli di segnalazione e\o la loro confusione è
indeterminata e non provata. Ed, infatti: “in materia di accertamento di
violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente conte-
sti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di
un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova con-
traria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di
preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica,
la relativa prova incombe a lui”. ( cfr. Cass. civ. 7715\22).
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3.2. Anche l'ulteriore motivo di appello, non esaminato dal giudice di pri-
me cure, è nella sostanza infondato e consiste nel dubbio circa la au-
tenticità della copia del verbale di accertamento della sanzione notifi-
cato all'utente. Sul tema: “in tema di sanzioni amministrative per vio-
lazioni del codice della strada, e per il caso di contestazione non im-
mediata della infrazione, poichè l'art. 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992
n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada - prevede al terzo comma che, in tale caso, il verbale re-
datto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando,
mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene
inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile
dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato
redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene
notificato con il modulo prestampato recante la intestazione dell'uffi-
cio o comando predetti, va affermato che il modulo prestampato noti-
ficato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'uffi-
cio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in
tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del ver-
bale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata. (Nella specie,
relativa alla impugnazione da parte della prefettura della sentenza che
aveva annullato il verbale della polizia stradale, la S.C., in applica-
zione dell'enunciato principio, ha affermato che non è invalida la con-
testazione effettuata mediante la notificazione del verbale redatto dal
sistema informatico ancorchè l'atto notificato non rechi - come invece
il trasgressore opponente aveva contestato - l'attestazione di conformi-
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tà al documento informatico, ed ha quindi accolto il ricorso per cassa-
zione decidendo nel merito con il rigetto della opposizione). ( cfr.
Cass. civ.20117\06).
3.3. Anche la dedotta incompetenza della Polizia locale di Sannino
all'accertamento della sanzione costituisce rilievo infondato come già
precisato dal giudice di pace, ed infatti: “Gli agenti e gli ufficiali di po-
lizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati,
in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della l. n. 689
del 1981, a compiere legittimamente, nell'intero territorio di compe-
tenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'e-
spletamento dei servizi di polizia stradale, restando l'organizzazione,
la direzione ed il coordinamento di tali servizi elementi esterni all'ac-
certamento e, pertanto, ininfluenti su detta competenza, né su quest'ul-
tima indice la tipologia di strada che attraversa tale territorio. Pertan-
to, possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di
norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si veri-
fica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva
ritenuto competente la polizia municipale di Penne all'accertamento di
un'infrazione - consistente nell'omessa tempestiva richiesta di aggior-
namento della carta di circolazione a seguito di trasferimento di pro-
prietà - consumata in diverso territorio comunale - nella specie, Chie-
ti, quale sede del Dipartimento dei Trasporti)” ( cfr. Cass. civ.
3839\19).
3.4. L'ultimo motivo di appello corrisponde a un motivo di opposizione del
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verbale non esaminato dal giudice di pace: è nella sostanza infondato posto che il ha dimostrato che il verbale impugna- Controparte_1
to è stato notificato sia alla società locatrice che all'utilizzatore odierno appellante tramite e non mediante vettore privato. CP_5
4-. Consegue la irripetibilità delle spese di lite del doppio grado di giudizio per soccombenza sostanziale dell'appellante sia in primo che nel secondo grado di giudizio, pur a fronte dell'annullamento della sentenza del giudice di pace per motivazione insufficiente su alcuni dei motivi di opposizione spiegati ex art. 7
d.lg 150\11 dall'odierno appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, cosi' provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza n. 279\21 del Giudice di
Pace di Latina, depositata il 06.07.2021;
2. conferma definitivamente il verbale di contravvenzione del codice della stra-
da oggetto del presente giudizio;
3. dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della discussione orale te-
nuta all'udienza del 04.12.2025
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Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gaetano Negro,
all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 04.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di appello iscritta al n. 69\22 del R.G.A.C. vertente tra
- c.f. ex lege domiciliata Parte_1 P.IVA_1
presso il domicilio digitale dell'avv. Samantha Roma del foro di Frosinone;
appellante
e
, P. IVA. in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
appellato contumace
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di op-
posizione a verbale di contravvenzione al codice della strada art. 142 comma 9
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FATTO E DIRITTO
Il Giudice di Pace di Latina, rigettando il ricorso dell'odierno appellante riteneva legittima le sanzione accertata nel verbale di violazione 6535\20 elevato addì
28.07.2020 dalla Polizia Locale di all'utente della strada, odierno appel- CP_1
lante, per avere superato i limiti di velocita' nei tratti di strada presente in località
al km 7+800 della SS 669 CP_1
Riteneva il Giudice di Pace che tutte le doglianze espresse nell'atto di opposizio-
ne dell'odierno appellante dovessero essere rigettate alla luce della documenta-
zione fornita dalla amministrazione opposta.
L'odierno appellante ha proposto tempestivo appello allegando il difetto di moti-
vazione del giudice di prime cure ai sensi dell'art 132 c.p.c. avendo il ricorso presentato n.7 motivi di opposizione sui quali il giudice di prime cure si era espresso richiamando genericamente per relationem la documentazione offerta dall'odierno appellato, precludendo di cogliere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
E' rimasto contumace nel presente grado di giudizio il . Controparte_1
La causa è stata posta in discussione, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.11.2025 allorquando le parti procedevano alla discus-
sione orale ex art. 429 c.p.c.
IN DIRITTO
1. L'appello è tempestivo e va accolto per i seguenti motivi.
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2. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 132 c.p.c., occorre evi-
denziare che, allorché la decisione di primo grado non sia stata motivata,
come prescritto dall'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c., in armonia con il se-
sto comma dell'art. 111 Cost., per la parte insoddisfatta della decisione è
sufficiente reagire denunciando il difetto di omessa motivazione e la con-
seguente nullità della sentenza sul punto.
2.1 Occorre, tuttavia, distinguere l'ipotesi in cui la sentenza é completamente priva della prescritta esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione,
che non siano neppure enucleabili in alcun modo dal contesto del provvedimento,
da quella in cui il giudice ha giustificato la propria decisione con una motivazio-
ne incompleta, inadeguata o insufficiente, ma in cui sia comunque possibile per l'interprete identificare il percorso logico che ha indotto il giudice al convinci-
mento concretatosi nella decisione adottata. Nel primo caso la sentenza è nulla per carenza di un requisito prescritto dalla legge indispensabile per il raggiungi-
mento dello scopo dell'atto ai sensi degli artt. 132, 4°comma e 156, 2° comma,
c.p.c.. Nel secondo caso, invece, la sentenza non è nulla, ancorché viziata.
Le conseguenze che si ripercuotono sulla tecnica di proposizione dell'impugnazione sono diverse nei due casi.
Nel primo caso all'appellante basta denunciare la nullità della sentenza converti-
tasi in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c. e riproporre le proprie domande ed eccezioni;
nel secondo caso egli deve dirigere un motivo specifico di appello volto a dimostrare le incongruenze, incompletezze e aporie della motiva-
zione inadeguata ma sussistente (Cass., sez. un., 23 maggio2008, n. 13358; Cass,
22maggio 2007, n. 11880; Cass., 27 novembre 2006, n. 25144; Cass., 12 aprile
2006, n. 8620; Cass., n. 16254/2005).
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2.2. Ricorrendo nel caso di specie la seconda ipotesi ( motivazione incom-
pleta) occorre analizzare, per il principio tantum devolutum quantum
appellatum, i singoli motivi di appello spiegati ( cfr. paragrafo 3) e in particolare la dedotta erronea valutazione delle prove sulla legittimità
della segnaletica stradale.
2.3. Non può essere accolto il motivo di appello consistente nella mancata disamina della prima ragione di opposizione consistita nella mancata abilitazione dell'organismo di taratura dell'autovelox in quanto esegui-
to da società on sufficientemente indipendente dal CP_2
costruttore dell'autovelox EL EVO 1411 (ENGINE SRL)
per confusione dei ruoli dell'ing. in entrambe le società. Sul CP_3
punto invero il giudice di prime cure ha rilevato che non può applicarsi al riguardo il dm 10.12.2001. La soluzione del giudice di prime cure va condivisa, avuto riguardo alla data dell'accertamento stradale
(28.7.2020), in quanto la materia dei soggetti abilitati alla taratura è re-
golata in quel tempo dal diverso del Controparte_4
13.6.2017 che nell sostanza prevede che la taratura va eseguita o dall'organismo nazionale ACCREDIA o in alternativa dalla società co-
struttrice del dispositivo abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001\2020. Sul tema il verbale della polizia stradale meziona unicamente l'esistenza della taratura, specificamente allegata dal all'allegato 10 del fascicolo di parte di Controparte_1
primo grado. Si legge in tale allegato che il certificato di taratura è rila-
sciato da laboratorio accreditato ACCREDIA. Ne consegue il rigetto sostanziale del motivo di appello.
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2.4. Anche l'ulteriore motivo di appello consistito nella mancata prova del funzionamento del dispositivo è infondato avuto riguardo alla produ-
zione di tutti i certificati di verifica metrologica e di funzionalità del dispositivo dal 2015 al 2019, l'ultimo dei quali datato 11.12.2019 da ritenere adeguato rispetto alla data della rilevazione della velocità
(28.7.2020). Sul tema si segnala il principio di diritto secondo cui: “in
materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai
limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del
superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottopo-
sto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso
concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debita-
mente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento
del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di tara-
tura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di me-
rito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata”.
( cfr. Cass. civ. 18354\18).
2.5. E' stato dedotto l'ulteriore motivo di appello della mancata applicazio-
ne dell'art. 345 comma 3 del regolamento di attuazione del codice del-
la strada nel caso in esame ( velocitòà rilevata 138 km\h ridotta a
131,10 km\h anziché ridotta del 15%). Il motivo è palesemente infon-
dato. Ed, infatti la disposizione di cui all'art. 354 comma 2 disp att si applica tanto agli autovelox quanto ai cd. Tutor: “in tema di sanzioni
amministrative conseguenti a infrazione per superamento dei limiti di
velocità accertato con il sistema "tutor", in base all'art. 345, comma 2,
del reg. esec. c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una
5
riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km orari” ( cfr.
Cass. civ. 15894\25).
3. L'ulteriore motivo di appello consistente nel mancato approfondimento da parte del giudice di prime cure del tema dell'obbligo di pre-segnalzione specifica del controllo della velocità tramite tutor ( rilevamento velocità
media) è parimente infondato. Sul punto il giudice di pace ha dichiarato la indifferenza del sistema di rilevamento della velocità (fissa anziché me-
dia). Tale profilo è stato esaminato di recente dalla Corte di Cassazione la quale ha così concluso: occorre considerare che l'art. 142 codice della
strada prevede l'utilizzabilità delle apparecchiature di controllo della ve-
locità “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti
determinati “ ( comma 6 ), stabilendo che esse devono essere “ segnalate
e ben visibili “, mediante “ l'impiego di cartelli o di dispositivi di segna-
lazione luminosa “. Le norme si limitano a stabilire, quale condizione per
l'uso dei predetti apparecchi, solo la loro previa adeguata segnalazione,
senza ulteriori precisazioni. La lettura della disposizione sopra richiama-
ta dà peraltro conto che oggetto dell'obbligo di segnalazione è la presen-
za dell'apparecchio automatico di controllo di velocità, non il tipo di ap-
parecchio né le modalità con cui esso opera il rilevamento. Significativo
al riguardo è che tale obbligo sia formulato allo stesso modo per tutti gli
apparecchi elettronici di rilevamento della velocità, senza distinzioni tra
quelli che compiono tale accertamento da un punto fisso ovvero, come si
esprime la norma, tramite “ calcolo della velocità media di percorrenza
su tratti determinati “, nonostante questo tipo di strumento sia espressa-
mente previsto dalla stessa disposizione di legge. L'indistinta previsione
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da parte della legge dell'obbligo di segnalazione per gli uni e gli altri im-
pedisce pertanto di operare distinzioni in ordine al contenuto di tale ob-
bligo, potendosi logicamente sostenere, a contrario, che se la legge avesse
voluto operare una diversificazione della segnalazione in relazione ai di-
versi tipi di apparecchi utilizzabili l'avrebbe certamente introdotta.
L'identità ed uniformità della disciplina costituisce pertanto un sicuro in-
dice di interpretazione letterale della legge che porta ad escludere che
l'obbligo di segnalazione della presenza di apparecchi di rilevamento del-
la velocità mediante calcolo della velocità media debba assumere conte-
nuti ulteriori e specifici rispetto agli altri, cioè l'indicazione delle modali-
tà con cui l'accertamento viene eseguito. La lettura della disposizione in
parola autorizza anzi l'interpretazione opposta, portando a ritenere che,
come già evidenziato, l'obbligo di segnalazione deve considerarsi assolto
con la presenza, come accertato nel caso di specie, di un cartello che av-
verte che la strada è sottoposta a controllo elettronico della velocità, sen-
za ulteriori specificazioni” (cfr Cass. civ. 19377\24). La ulteriore dedu-
zione della illegibilità dei cartelli di segnalazione e\o la loro confusione è
indeterminata e non provata. Ed, infatti: “in materia di accertamento di
violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente conte-
sti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di
un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova con-
traria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di
preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica,
la relativa prova incombe a lui”. ( cfr. Cass. civ. 7715\22).
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3.2. Anche l'ulteriore motivo di appello, non esaminato dal giudice di pri-
me cure, è nella sostanza infondato e consiste nel dubbio circa la au-
tenticità della copia del verbale di accertamento della sanzione notifi-
cato all'utente. Sul tema: “in tema di sanzioni amministrative per vio-
lazioni del codice della strada, e per il caso di contestazione non im-
mediata della infrazione, poichè l'art. 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992
n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada - prevede al terzo comma che, in tale caso, il verbale re-
datto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando,
mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene
inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile
dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato
redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene
notificato con il modulo prestampato recante la intestazione dell'uffi-
cio o comando predetti, va affermato che il modulo prestampato noti-
ficato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'uffi-
cio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in
tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del ver-
bale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata. (Nella specie,
relativa alla impugnazione da parte della prefettura della sentenza che
aveva annullato il verbale della polizia stradale, la S.C., in applica-
zione dell'enunciato principio, ha affermato che non è invalida la con-
testazione effettuata mediante la notificazione del verbale redatto dal
sistema informatico ancorchè l'atto notificato non rechi - come invece
il trasgressore opponente aveva contestato - l'attestazione di conformi-
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tà al documento informatico, ed ha quindi accolto il ricorso per cassa-
zione decidendo nel merito con il rigetto della opposizione). ( cfr.
Cass. civ.20117\06).
3.3. Anche la dedotta incompetenza della Polizia locale di Sannino
all'accertamento della sanzione costituisce rilievo infondato come già
precisato dal giudice di pace, ed infatti: “Gli agenti e gli ufficiali di po-
lizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati,
in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della l. n. 689
del 1981, a compiere legittimamente, nell'intero territorio di compe-
tenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'e-
spletamento dei servizi di polizia stradale, restando l'organizzazione,
la direzione ed il coordinamento di tali servizi elementi esterni all'ac-
certamento e, pertanto, ininfluenti su detta competenza, né su quest'ul-
tima indice la tipologia di strada che attraversa tale territorio. Pertan-
to, possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di
norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si veri-
fica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva
ritenuto competente la polizia municipale di Penne all'accertamento di
un'infrazione - consistente nell'omessa tempestiva richiesta di aggior-
namento della carta di circolazione a seguito di trasferimento di pro-
prietà - consumata in diverso territorio comunale - nella specie, Chie-
ti, quale sede del Dipartimento dei Trasporti)” ( cfr. Cass. civ.
3839\19).
3.4. L'ultimo motivo di appello corrisponde a un motivo di opposizione del
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verbale non esaminato dal giudice di pace: è nella sostanza infondato posto che il ha dimostrato che il verbale impugna- Controparte_1
to è stato notificato sia alla società locatrice che all'utilizzatore odierno appellante tramite e non mediante vettore privato. CP_5
4-. Consegue la irripetibilità delle spese di lite del doppio grado di giudizio per soccombenza sostanziale dell'appellante sia in primo che nel secondo grado di giudizio, pur a fronte dell'annullamento della sentenza del giudice di pace per motivazione insufficiente su alcuni dei motivi di opposizione spiegati ex art. 7
d.lg 150\11 dall'odierno appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, cosi' provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza n. 279\21 del Giudice di
Pace di Latina, depositata il 06.07.2021;
2. conferma definitivamente il verbale di contravvenzione del codice della stra-
da oggetto del presente giudizio;
3. dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della discussione orale te-
nuta all'udienza del 04.12.2025
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Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
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