Articolo 2 della Legge 28 dicembre 1950, n. 1137
Articolo 1
Versione
7 febbraio 1951
Art. 2.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 agosto 1950.

Entrata in vigore il 7 febbraio 1951