Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 5.6.2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e
281 undecies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 126/2024 avente ad oggetto “responsabilità in ambito sanitario” e pendente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , in proprio ed in qualità di genitore Parte_6 Parte_7 Parte_8
esercente la potestà genitoriale su , e , in Persona_1 CP_1 CP_2
qualità di congiunti di , deceduto l'1.10.2017, tutti rappresentati e difesi, Persona_2
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Emanuela Fanelli, presso il cui studio, sito in
Giugliano in Campania, alla via Aniello Palumbo n. 53, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_3
procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Maria Dulvi Corcione e dall'avv.
Alfredo Esposito, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via M. Lupoli n. 27, presso la sede dell'avvocatura aziendale
RESISTENTE
E
1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_9
procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Sergio Turrà e dall'avv. Sabrina Turrà, presso il cui studio, sito in Acerra, al Corso Italia n. 223, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
E
Am Trust Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Luca Fabrizio, presso il cui studio, sito in alla via Giosué Carducci n. 6, è elettivamente domiciliata CP_3
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti in epigrafe indicati – nelle rispettive qualità di coniuge, figli e nipoti di – hanno chiesto che venisse Persona_2
accertata la responsabilità professionale dei medici dell'Ospedale Santa
[...]
e della , che in fasi diverse Controparte_4 Controparte_5
avevano avuto in cura il predetto in occasione dei accessi ospedalieri del Persona_2
30.9.2017 e dell'1.10.2017e che, per l'effetto, l e Controparte_3 Parte_9
fossero condannate in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi.
In particolare, deducevano: che in data 30.9.2017 il loro congiunto si era Persona_2
recato presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di a seguito della comparsa CP_4
da due giorni di un dolore toracico;
che i sanitari, dopo averlo sottoposto ad un ECG, ad esami ematochimici e ad una consulenza cardiologica, ne avevano disposto il ricovero presso il reparto di medicina generale con diagnosi di “anemia in dializzato”; che il paziente era stato sottoposto ad emotrasfusioni e che, all'esito dell'ECG eseguito, era stato accertato un infarto acuto precoce;
che era stato deciso il trasferimento del paziente presso il reparto UTIC della clinica , che aveva avuto luogo nella notte Controparte_5
dell'1.10.2017; che lì il paziente era stato sottoposto a coronarografia e PTCA, nel corso della quale si era verificata la perforazione del tratto prossimale dell'arteria coronaria destra;
che, quindi ,il paziente era stato trasferito presso il reparto di terapia intensiva e rianimazione in grave stato di shock cardiogeno, reparto nel quale era stato intubato e
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sottoposto a pericardiocentesi ecoguidata;
che a causa delle gravi condizioni non era stato possibile effettuare il suo trasferimento presso l'Ospedale Monaldi di che si era CP_3
verificato solo nella mattinata successiva a seguito di un leggero miglioramento delle condizioni;
che, tuttavia, giunto all'Ospedale Monaldi, il quadro clinico era ormai così compromesso che nel pomeriggio della stessa giornata era intervenuto il decesso;
che gli esiti della C.T.U. espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo proposto ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 6648/2022) avevano in maniera incontrovertibile ricondotto la prematura morte del loro congiunto a colpa professionale dei sanitari in servizio presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di ed a quelli in servizio CP_4
presso la . Controparte_5
Si costituiva in giudizio l' che, contestando l'ammissibilità e Controparte_3
fondatezza della domanda, in particolare rilevava come gli esami eseguiti dopo l'accesso del paziente presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di non potevano CP_4
indirizzare i sanitari verso l'inquadramento diagnostico terapeutico della sindrome coronarica acuta con infarto del miocardio. Pertanto, alcun inadempimento qualificato poteva considerarsi dimostrato a carico dei medici ospedalieri atteso che l'aggravamento sopravvenuto delle condizioni non poteva ritenersi prevedibile e prevenibile. Ciò posto, concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio che, ribadendo l'incompetenza per territorio Parte_9
del Tribunale di Napoli Nord (per essere competente il Tribunale di Nola), eccezione già sollevata in sede di ATP, evidenziava come alcun inadempimento colposo fosse ascrivibile ai propri sanitari e che in ogni caso non dimostrati erano i danni di cui veniva richiesto il ristoro. Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa da cui poter essere manlevata all'esito del Controparte_6
giudizio. Quindi, concludeva affinché, previa separazione delle cause, fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito o che comunque il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva in giudizio la compagnia
[...]
la quale evidenziava che in caso di accertamento della responsabilità Controparte_6
della propria assicurata, la manleva avrebbe dovuto essere operante Parte_9
nei limiti del massimale di polizza (pari ad € 5.000.000,00 per sinistro ed ad €
10.000.000,00 per periodo di assicurazione) ed al netto della franchigia fissa denominata
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SIR (Self Insured Retention), pari ad € 550.000,00, e nei limiti della quota di responsabilità attribuita alla struttura assicurata.
Acquisiti gli atti relativi al procedimento di A.T.P., in assenza di istanze istruttorie la causa era rinviata per la discussione ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c..
La domanda è fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
In via preliminare, in virtù del meccanismo derogatorio della competenza per territorio posto dall'art. 33 c.p.c., va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa di Infatti, in caso di connessione oggettiva delle domande Controparte_7
– ricorrente certamente nel caso di specie – si consente alla parte attrice la scelta tra i fori dei diversi soggetti convenuti in giudizio. Pertanto, correttamente i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Napoli Nord avuto riguardo alla domanda risarcitoria proposta nei confronti dell' , domanda connessa da un punto di vista oggettivo e Controparte_3
parzialmente soggettivo con quella avanzata nei riguardi della resistente CP_7
[...]
In via ulteriormente preliminare, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma 1, Legge n. 24/2017, stante l'esperimento “ante causam” del procedimento di A.T.P. previsto dalla disposizione in argomento.
Passando all'esame del merito, la vicenda attiene all'accertamento degli eventuali profili Cont di responsabilità concorrente dell e della di Cura convenute per il decesso di _5
, dai quale deriverebbe il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni. Persona_2
Prima di esaminare il merito della questione, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Invece, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano
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della programmazione negoziale (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del
26/07/2021).
In merito alla ripartizione dell'onere probatorio si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
Successivamente è stato tuttavia specificato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”
(Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il
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risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo;
Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi più recenti la Suprema Corte ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “La prova dell'inadempimento del
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medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867;
Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. civ. n. 16123/2010).
Ciò posto, quindi, occorre stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari che, nelle due diverse strutture, hanno avuto in cura il congiunto dei ricorrenti e l'evento morte;
b) se la condotta del personale medico sia stata conforme alle “leges artis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico- razionale.
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Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso di specie.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti tecnici nominati nell'ambito del procedimento di A.T.P. e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
dell'età di 71 anni all'epoca dei fatti ed affetto da insufficienza renale Persona_2
cronica in trattamento dialitico settimanale e da diabete mellito di tipo 2 insulino- dipendente, si recava il 30.9.2017, alle ore 12:00, presso il pronto soccorso del P.O. Santa
Maria delle Grazie di per dolore toracico che accusava dal giorno precedente. CP_4
Gli enzimi cardiaci risultavano alterati e dall'ecografia emergeva la frazione di eiezione di circa il 50% e si evidenziava una ipocinesia del setto intraverticolare. Veniva quindi ricoverato e trasferito alle ore 22:45 presso la casa di cura di Aversa per Parte_9
necessità di cure presso unità coronarica di cui l'Ospedale di non era provvisto. CP_4
Veniva quindi ricoverato presso la casa di cura con diagnosi di shock cardiogeno e lì sottoposto ad esame coronarografico che mostrava malattia aterosclerotica costruttiva di tre basi coronarici. I sanitari della struttura procedevano allora alla riperfusione coronarica dopo l'incannulamento selettivo della coronaria con catetere guida. Nel corso della procedura veniva evidenziato lo spandimento di contrasto nel pericardio e, dalle risultanze dell'ecocardiogramma, si rilevava versamento pericardico circonferenziale localizzato lungo la parete libera del ventricolo destro e dell'atrio destro. Veniva quindi effettuata una pericardiocentesi ecoguidata con aspirazione di 20 ml di liquido giallo citrino. A quel punto, nella notte, i sanitari della struttura prendevano contatti con il reparto di cardiochirurgia dell'Ospedale Monaldi, ma l'instabilità emodinamica del paziente ne rendeva non possibile il trasferimento, che avveniva solo alle ore 10:30 della mattina successiva.
Il paziente giungeva quindi presso l'Ospedale Monaldi intubato. L'esame ecocardiografico evidenziava acinesia di gran parte del ventricolo destro e ipocinesia globale del ventricolo sinistro, versamento pericardico e raccolte ematiche in corrispondenza del seno di coronarico destro. Veniva effettuato un tentativo di Per_3
pericardiocentesi che risultava tuttavia infruttuoso. Alle ore 16:00 veniva constatato il decesso del paziente dopo arresto cardiaco.
Nell'ambito dell'elaborato peritale redatto, i consulenti tecnici d'ufficio, dott.
[...]
e dott.ssa hanno ravvisato, in alcune delle condotte Per_4 Persona_5
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omissive dei sanitari che hanno avuto in cura il in occasione dei suoi accessi presso Per_2
l'Ospedale di e la , degli approcci CP_4 Controparte_5 Controparte_5
terapeutici negligenti, inadeguati per fronteggiare l'infarto del miocardio acuto che aveva colpito il paziente.
In particolare, il collegio peritale, con riguardo ai profili di colpa omissivi contestati dai ricorrenti al personale medico in servizio all' Controparte_8
nella giornata del 30.9.2017, hanno evidenziato come, al momento dell'accesso
[...]
ospedaliero, il paziente presentasse “dolore toracico e un sopraslivellamento del tratto ST dell'elettrocardiogramma già praticato dal curante”. Gli enzimi cardiaci risultavano lievemente alterati e veniva quindi disposto il ricovero con indicazione di ripetere elettrocardiogramma. Tuttavia, l'elettrocardiogramma e la consulenza cardiologica venivano ripetuti soltanto dopo molte ore;
alle 22:35 veniva confermato il sopraslivellamento del tratto ST e dieci minuti dopo veniva predisposto il trasferimento del paziente presso struttura dotata di unità coronarica.
Dunque, ha quindi chiarito il collegio peritale “che il necessario trattamento per la sintomatologia presentata dal de cuius fin dall'accesso in Pronto Soccorso presso il P.O.
d sarebbe stato la riperfusione percutanea, trattandosi di un infarto acuto del CP_4
miocardio con ST sopra-slivellato e che pertanto avrebbe immediatamente richiesto il ricovero in unità di emodinamica. Non essendo l'Ospedale di “S. Maria delle Grazie” di dotato di unità coronarica sarebbe stato necessario predisporre il trasferimento CP_4
del paziente immediatamente, senza attendere le circa 10 ore che invece di fatto trascorsero. Risulta evidente dalla letteratura scientifica sulla gestione dell'infarto acuto del miocardio la necessità di diagnosi precoce di STEMI da farsi con ECG a 12 derivazioni entro 10 minuti dal primo contatto medico e la necessità di iniziare la terapia di riperfusione non appena possibile. Non appare condivisibile l'osservazione di circa dieci ore presso una struttura non dotata di emodinamica che pertanto non avrebbe in alcun modo consentito l'idoneo trattamento del sig . Tanto è vero che non appena Per_2
il de cuius giunse presso una struttura ospedaliera più idonea al suo caso, fu immediatamente sottoposto a coronarografia. La terapia di riperfusione percutanea primaria, lo si ribadisce, nei pazienti con STEMI deve essere effettuata entro 120 minuti dalla diagnosi” (cfr. pagg. 20 e 21 della C.T.U.).
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In sostanza, ad avviso degli ausiliari, le condizioni del paziente al momento del suo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di già dovevano indurre i sanitari a CP_4
ritenere necessaria una terapia di riperfusione percutanea primaria, terapia che, data l'assenza di unità coronarica, non poteva certamente essere praticata presso quel nosocomio. Da qui la responsabilità dei medici che hanno atteso circa dieci ore prima di determinarsi a trasferire il paziente presso la (“In conclusione, è Controparte_5
censurabile l'inerzia di intervento dei Sanitari del nella gestione Controparte_8
del dolore toracico e dell'infarto miocardico acuto presentato dal sig ” - cfr. pag. 21 Per_2
C.T.U.).
Con riguardo, invece, ai profili di colpa ascritti ai sanitari della Controparte_5
il collegio ha effettivamente riscontrato che nel corso del trattamento di riperfusione
[...]
percutanea primaria si era verificata una perforazione coronarica, come dimostrato dal fatto che dopo l'incannulamento selettivo della coronaria con catetere guida, si era verificato uno spandimento in pericardio di mezzo di contrasto. Infatti,
l'ecocardiogramma aveva fatto rilevare un versamento pericardico. Gli ausiliari hanno quindi chiarito come la perforazione coronarica possa verificarsi più facilmente nei soggetti - come appunto - affetti da diabete mellito e insufficienza renale Persona_2
cronica, comorbidità che incidono sulla tortuosità del vaso coronarico, sul grado di calcificazione, nonché sulla lunghezza e sulla severità della stenosi. Nella vicenda in esame la perforazione si era verificata nella fase iniziale del trattamento di riperfusione ed era quindi verosimile supporre che la cosa andasse ricondotta al non corretto posizionamento della guida coronarica. Proprio per scongiurare tale rischio – hanno evidenziato i CC.TT.UU. – è utile il ricorso a tecniche di imaging intravascolare che favoriscono la procedura mediante la visualizzazione della struttura del vaso (“Per quanto attiene invece la condotta dei Sanitari dell deve Controparte_5
invece essere evidenziata la evenienza della perforazione coronarica in corso di riperfusione percutanea primaria. Risulta infatti che nel corso della procedura, dopo l'incannulamento selettivo della coronaria con catetere guida, fu rilevato uno spandimento di mezzo di contrasto in pericardio. L'ecocardiogramma fece rilevare un versamento pericardico circonferenziale inferiormente localizzato lungo la parete libera del ventricolo destro e dell'atrio destro. Venne pertanto allertato il trasferimento presso l'unità di cardiochirurgia dell'Ospedale Monaldi d che avvenne tuttavia circa sei CP_3
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ore dopo, a causa della grave instabilità emodinamica del paziente. Anche in questa fase della vicenda clinica possono essere rilevate diverse censure. La prima riguarda la evenienza della perforazione coronarica. È noto dalla letteratura scientifica che la perforazione coronarica può verificarsi più facilmente in soggetti con diabete mellito ed insufficienza renale cronica proprio perché tali elementi incidono sulla tortuosità del vaso coronarico, sul grado di calcificazione nonché sulla lunghezza e sulla severità della stenosi. A ciò si aggiungono l'età avanzata e l'eccessiva angola-zione dell'arteria discendente anteriore. Nel caso di specie, il sig. presentava i predetti fattori di Per_2
rischio e pertanto sarebbe stata necessaria da parte de un'attenzione maggiore Pt_10
nella esecuzione tecnica della procedura. Inoltre, il possibile momento etiologico della perforazione coronarica nel caso di specie, essendosi la stessa manifestata all'inizio della procedura, può essere riconosciuto nella fuoriuscita della guida coronarica dalla struttura del vaso. Al proposito è opportuno sottolineare che per prevenire una perforazione coronarica durante l'esecuzione di una riperfusione percutanea è necessario prestare massima attenzione al corretto posizionamento della guida coronarica e alla morfologia della lesione e all'adeguata dimensione dei dispositivi utilizzati, quali ad esempio il palloncino, in relazione alla dimensione del vaso. Nel caso di specie data la precocità con cui si ebbe a verificare la perforazione è molto probabile che il momento eziologico sia stato proprio il posizionamento della guida coronarica e la fuoriuscita della stessa dalla struttura del vaso. Nell'ambito della prevenzione della perforazione coronarica, inoltre, è di aiuto l'utilizzo di tecniche di imaging intravascolare che favoriscono la procedura mediante la visualizzazione della struttura del vaso” - cfr. pagg. 21 e 22 della C.T.U.).
In sostanza, i sanitari della clinica non adottarono le procedure necessarie a prevenire la perforazione coronarica in soggetto con fattori di rischio significativi. Trattasi di omissioni ricavabili dalle risultanze della cartella clinica, che sul punto nulla dice in ordine all'adozione di protocolli che maggiormente avrebbero contenuto il rischio di una perforazione.
È stato altresì individuato dal collegio un ulteriore profilo di colpa dei sanitari della
[...]
i quali, non solo non portarono a termine la procedura di riperfusione, ma non _5
fecero alcunché per riparare la lesione della coronaria procurata previa effettuazione in sala emodinamica di un ecocardiogramma transesofageo, utile a valutare l'entità del versamento e l'efficacia della pericardiocentesi. Tali interventi saranno poi prontamente
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eseguiti solo dai sanitari dell'Ospedale Monaldi, quando però il quadro clinico del paziente sarà ormai gravemente compromesso (“Il secondo elemento di censura è rappresentato poi dalla mancata riparazione della lesione verificatasi in corso di PCI.
Infatti risulta che la procedura venne interrotta e che quindi non solo non venne riparata la lesione della coronaria ma nemmeno venne portata a termine la procedura di riperfusione, con ciò determinando a carico del sig non solo il mancato trattamento Per_2
della patologia che aveva indicato la coronarografia ma un maggiore nocumento a causa della perforazione coronarica, con conseguente versamento pericardico e raccolta ematica in corrispondenza del seno coronarico destro. In questa fase i Sanitari dell
[...]
avrebbero dovuto riparare la lesione previa effettuazione in sala Controparte_5
emodinamica di un ecocardiogramma transesofageo ai fini di valutare l'entità del versamento e l'efficacia della pericardiocentesi. Tali manovre infatti furono prontamente effettuate dai Sanitari dell'Ospedale Monaldi dove il de cuius venne trasferito per le cure cardiochirurgiche. La letteratura scientifica precisa quale sia il protocollo di intervento in caso di perforazione coronarica che prevede innanzitutto il gonfiaggio di un pallone dello stesso dia-metro del vaso perforato per arrestare l'emorragia, la somministrazione di liquidi pervia endovenosa e la effettuazione della pericardiocentesi in caso di instabilità emodinamica. I Sanitari dell invece sospesero la procedura Controparte_5 senza effettuare il corretto tamponamento della emorragia e nè praticarono la pericardiocentesi o l'ecotransesofageo per valutare l'entità del versamento. Di conseguenza nulla fu fatto per risolvere di quadro di instabilità emodinamica, per cui non fu nemmeno possibile procedere al trasferimento del paziente che avvenne dopo ulteriori sei ore allorquando null'altro poteva essere messo in atto dai Sanitari dell'Ospedale
Monaldi” - cfr. pagg. 22 e 23 della C.T.U.).
Sulla base di tali considerazione, i consulenti sono giunti alla conclusione che “in definitiva, in relazione al successo delle procedure di riperfusione percutanea primaria in caso di STEMI che raggiunge quasi il 90% e alla prognosi peggiore associata alla perforazione coronarica, soprattutto in caso di evidente stravaso di mezzo di contrasto con instabilità emodinamica, è possibile affermare che un trattamento idoneo, non gravato da un ritardo di circa otto ore determinato dall'inerzia dei Sanitari d né dalla CP_4
perforazione coronarica determinata dalla imperizia dei Sanitari dell Controparte_5
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dei Fiori”, avrebbe con elevata probabilità impedito il decesso del sig ” Persona_2
(cfr. pag. 23 della C.T.U.).
Quindi, il collegio ha ritenuto che “l'intervenuto decesso del paziente è causalmente riconducibile - secondo una valutazione eziologica ancorata al criterio del "più probabile che non" - a condotte del personale sanitario delle predette strutture in egual misura” (cfr. pag. 26 della C.T.U.).
Le osservazioni scientifiche svolte dai CC.TT.UU. e poste alla base delle loro conclusioni sono fondate su considerazioni estremamente analitiche, fondate su una evidente logica intrinseca e confortate da ampi e continui riferimenti a letteratura scientifica, che hanno altresì consentito di superare in maniera logica e convincente i rilievi critici mossi dai Cont consulenti tecnici dell' della convenute. _5
Sulla base di quanto sopra, il giudice ritiene di dover pienamente condividere le conclusioni degli ausiliari e, quindi, concludere affermando che, nel caso in esame, vi è concorrente pari responsabilità per l'evento morte del paziente sia in capo ai sanitari dell' sia in capo ai sanitari della Controparte_8 Controparte_5
La condanna deve essere pronunciata in via solidale ex art. 2055 c.c. nei confronti di entrambe le parti convenute. Invero, “ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41
c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni (Cass. Civ., Sez. Un., 27/4/2022, n. 13143). Cont Da ultimo, occorre dare atto che l' ha chiesto, in via subordinata rispetto alle difese proposte in via principale, di accertare il grado di responsabilità nella causazione del danno.
Sul punto si richiama quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e
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dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato” (Sez. 3, Sentenza n. 18497 del 25/8/2006, Rv. 591891 - 01).
È stato ulteriormente chiarito che “perchè le ricordate argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 c.p.c. e segg. delle "domande", nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto, richieda espressamente, ancorchè in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale,
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella semplice richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, palesemente, non può essere introdotta, per la prima volta, in giudizio in grado di appello, nè, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Civ., Sez. III, 29/4/2006, n. 10042).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame si osserva che, effettivamente, e nelle proprie conclusioni ed in via subordinata, l' ha domandato al Parte_11
Tribunale “in caso di condanna delle convenute, graduare la colpa secondo il diverso titolo e preciso grado di responsabilità”. Domanda che esula dalle mere difese e rientra nelle coordinate applicative delineate dalla Suprema Corte.
Ciò osservato, ai (soli) fini del riparto interno può aderirsi alle conclusioni cui è giunto il collegio peritale (cfr. pag. 26 relazione finale), secondo cui si deve configurare un corso di colpa in misura del 50% a carico di entrambe le parti resistenti.
Passando all'esame delle poste risarcitorie richieste dai ricorrenti, questi ultimi hanno distinto i danni richiesti in due grandi categorie: i danni patiti direttamente dal paziente ed azionabili iure successionis dagli eredi e quelli subiti direttamente dai prossimi congiunti ed azionabili iure proprio.
Con riferimento ai primi, i ricorrenti , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , non hanno dato prova di essere eredi Parte_6 Persona_1 CP_2
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di . Dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche in atti si evince che essi Persona_2 siano i nipoti del de cuius. La qualità di eredi e, quindi, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni iure hereditatis deve invece riconoscersi in capo a Parte_1
, , e rispettivamente
[...] Parte_2 Parte_7 Parte_8 CP_1
coniuge (la prima) e figli di . Persona_2
Per ragioni di ordine logico occorre esaminare precedentemente i danni che sarebbero stati subiti dal defunto direttamente e che, quindi, gli istanti Parte_1 [...]
, , e che, oltre ad essere prossimi Parte_2 Parte_7 Parte_8 CP_1
congiunti sono anche eredi, avrebbero acquisito iure successionis.
Più specificamente, gli attori hanno chiesto il riconoscimento di due tipi di risarcimento: il danno biologico terminale ed il danno morale terminale.
Al riguardo, giova premettere, in punto di diritto, che la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima, mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. ex multis: Cass., ord. n. 21837 del 30/08/2019).
Poiché il danno biologico temporale viene computato de die in diem, è ragionevole ipotizzare che non possa dar diritto a risarcimento una invalidità temporanea di durata inferiore al giorno. In effetti, qualsiasi pregiudizio, per consentire l'accesso al risarcimento, deve superare la soglia di “apprezzabilità”. E, in questo senso, sarebbe difficile apprezzare e, quindi, valorizzare economicamente, le attività che la vittima possa aver perso nel corso di una sopravvivenza durata solo poche ore.
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Pertanto, si ritiene che la componente biologica del danno terminale possa essere risarcita solo ove la sopravvivenza si sia protratta più di 24 ore e andrà rapportata ai giorni di vita trascorsi sino alla morte.
Tali conclusioni risultano, peraltro, trovare conferma anche nella più recente elaborazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 21508 del 06/10/2020), espressasi in tali termini:
“È necessario ribadire che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15350). Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ('danno morale terminale'), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di
'lucidità agonica', in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta
'manifestamente lucida' (Cass. 23/10/2018, n. 26727)”.
Ancora, i giudici di legittimità hanno affermato che, allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un “apprezzabile lasso di tempo”, il pregiudizio subito dalla vittima è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico
“terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione
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va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile “exitus”
(Cass. n. 17577/2019).
Invero, il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente, atteso che il termine “invalidità”, sotto il profilo medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea, durante il decorso di una malattia) o permanente che invece residua dopo la cessazione d'una malattia
(invalidità permanente).
L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: finché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi sarà ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea, come ripetutamente affermato dalla
Corte di Cassazione (n. 32372/2018; n. 5197/2015) e da siffatti presupposti non si può prescindere ai fini della liquidazione del danno alla salute che è solo quello “suscettibile di accertamento medico legale”, come recita l'art. 138 cod. ass..
Da ciò discende che la persona ferita, che a causa delle lesioni sofferte perda la vita, non può per definizione patire un danno alla salute permanente ma soltanto temporaneo, che va liquidato tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protratto.
Nel caso in esame va esclusa la sussistenza di tale ipotesi di danno. Tanto si opina tenuto conto della limitata durata del ricovero presso l'Ospedale di (circa dieci ore) e, CP_4
successivamente, presso la (circa dodici ore), della Controparte_5
circostanza che il decesso interveniva già alle ore 16:00 del giorno successivo al primo ricovero e che comunque la situazione di invalidità temporanea patita dal paziente era di fatto comunque legata all'infarto miocardico che lo aveva colpito e non strettamente correlata alle accertate omissioni e dei sanitari, che hanno poi condotto ad uno scadimento del quadro clinico dell'uomo e, quindi, all'arresto cardiaco che ne determinava l'exitus.
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Per ragioni diverse non può essere riconosciuto nemmeno il danno c.d. catastrofale. Come detto sopra, uno dei presupposti fondamentali per il riconoscimento del danno è costituito dalla percezione lucida, da parte della vittima, della morte incombente.
Nel caso in esame tale presupposto, oltre a non essere stato provato dai ricorrenti, sui quali gravava il relativo onere probatorio, può dirsi escluso dal fatto che, dalle risultanze delle cartelle cliniche in atti, è emerso che il paziente veniva intubato prima di essere sottoposto alla pericardiocentesi presso la clinica Deve allora ritenersi – Parte_9
in assenza di elementi di segno contrario, nemmeno emergenti dalla C.T.U. – che da allora egli non sia stato più cosciente fino al decesso. Non sussistono ragioni che inducano a ritenere che, all'arrivo presso la , il paziente fosse cosciente della Controparte_5
propria imminente morte, al cui verificarsi ha peraltro concorso l'erronea esecuzione di un trattamento terapeutico a cui, in quel momento, il paziente ancora non era stato sottoposto. Pertanto, benché il collegio peritale abbia concluso per la configurabilità di un danno catastrofale – affermazione che tuttavia non veniva accompagnata da alcun supporto motivazionale utile a chiarire su quali presupposti di fatto fosse riconosciuta l'esistenza di tale ipotesi di pregiudizio –, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrata detta voce di danno.
A questo punto è possibile passare alle voci di danno che tutti i ricorrenti hanno azionato iure proprio, in considerazione della perdita del rapporto parentale.
Più in particolare va specificato che i ricorrenti erano, rispettivamente, moglie, figli e nipoti di . Persona_2
Il rapporto di parentela con il defunto e, quindi, la legittimazione attiva degli stessi è comprovata dalle risultanze dei certificati anagrafici in atti e non è mai stata inoltre contestata dalla controparte.
Ai fini della valutazione della domanda, anche in questo caso è necessario svolgere alcune considerazioni in punto di diritto sul danno da perdita di rapporto parentale.
Come noto, la Corte di Cassazione, nelle sentenze a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, nell'ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale all'indefettibile presupposto del rilievo costituzionale del bene leso, ha ammesso la risarcibilità di tale voce di danno nel caso di uccisione di un congiunto. Occorre osservare peraltro che, trattandosi nel caso di specie di danno da fatto illecito costituente reato, il danno morale iure proprio è dovuto in base al disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., quale danno non patrimoniale.
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Nel caso in esame, peraltro, anche a prescindere dall'esistenza di un reato, il danno non patrimoniale sarebbe comunque dovuto, in quanto la condotta illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati, che nella specie sono i diritti della famiglia, fondati sugli artt. 2, 29 e 30 Cost., in relazione ai quali è stato tradizionalmente configurato il danno da lesione del rapporto parentale.
In particolare, poiché la Costituzione garantisce espressamente i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e tra queste vi rientra la famiglia (art. 29), il fatto illecito del terzo che ha causato la morte del congiunto, ledendo i correlati diritti dei familiari, determina in capo a questi un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale.
Secondo le Sezioni Unite, inoltre, “la perdita di un congiunto provoca uno sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale)” e “tale pregiudizio di tipo esistenziale, poiché conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, è risarcibile”.
Si ritiene, peraltro, che la perdita di un consanguineo ponga una presunzione ex art. 2727
c.c. di danno non patrimoniale in capo al parente superstite (“Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare”; cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).
Ai fini probatori, si osserva, poi, che è indubbio che il profondo sconvolgimento della vita familiare dei componenti del nucleo familiare e delle loro abitudini di vita non debba essere necessariamente oggetto di una prova ad hoc, dato che lo stesso - sulla base dell'id quod plerumque accidit e in assenza di prova contraria - deve ritenersi eziologicamente riconducibile alla scomparsa del congiunto.
Peraltro, è pacifico in giurisprudenza che, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (Cass. civ.
Sez. 3 -, Sent. n. 21230 del 20/10/2016).
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Come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito un principio ormai consolidato, la morte di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (insomma agli stretti congiunti), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass., sez. III, 15/07/2022 , n. 22397).
Si è altresì chiarito che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020).
Sul punto, nel corso del giudizio non sono emersi elementi di segno contrario, rispetto ad un normale rapporto tra la defunta ed i suoi congiunti, con particolare Persona_2
riguardo alla moglie ed ai quattro figli. Non è stata quindi sconfessata la forte presunzione di un legame affettivo esistente tra i ricorrenti , Parte_1 Parte_2 [...]
, e e il loro caro defunto, con la conseguenza che il Pt_7 Parte_8 CP_1
diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto in loro favore.
Tanto osservato in ordine all'an della pretesa risarcitoria e passando al quantum, vanno ora svolte le considerazioni che seguono.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e
2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una
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norma individuale aderente alle circostanze del caso. Più precisamente, quale fattispecie,
l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Allo scopo di “monetizzare” la sofferenza d'animo che consegue alla perdita di un prossimo congiunto e di evitare, al contempo, il rischio di decisioni rimesse all'arbitrio del singolo, la giurisprudenza di merito ha, da tempo, elaborato un sistema tabellare, ormai riconosciuto come criterio di riferimento anche dal giudice nomofilattico (cfr. Cass.
n. 15760.2006: “in tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti.”).
L'accertamento e quantificazione di tale danno devono, poi, essere operati evitando di procedere a duplicazioni, intese come "congiunta attribuzione del danno morale (nella sua rinnovata configurazione) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato" (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25351 del 17/12/2015).
In assenza di criteri normativi per la liquidazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza, soprattutto di merito, è intervenuta con l'obiettivo, per un verso, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente e, per altro, di stabilire parametri per la loro quantificazione al fine di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato dalla norma di cui all'art. 1226 c.c. (e richiamato dalla norma di cui all'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo "tabellare".
Le predette valutazioni hanno condotto all'elaborazione di parametri risarcitori – che rispondono all'esigenza di uniformità di trattamento tra situazioni simili e sul piano nazionale – compendiati nel noto sistema tabellare di risarcimento del danno non patrimoniale proposto dal Tribunale di Milano e che è stato individuato dalla Corte di
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legittimità (cfr. Cassazione, Sez. III Civ., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 20 maggio 2015
n. 10263) e da ultimo anche dal legislatore, sia pure limitatamente al risarcimento per sinistri stradali (art. 17 della legge, 04/08/2017 n° 124, cd. DDL Concorrenza), come cornice entro la quale ricondurre e collocare tutte le valutazioni equitative relative alla quantificazione del danno non patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito.
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi (cfr. Cass. ord. n. 10579/2021; Cass. ord. n. 26300/2021), dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti - tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza - con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella.
Tuttavia, nelle more della predisposizione di una Tabella che risponda ai menzionati parametri, deve osservarsi che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben può essere effettuata applicando le Tabelle integrate a punti (edizione 2024), individuate dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di Milano, in quanto tale sistema consente, comunque, di ridurre, in modo relativamente significativo, il margine di generalità e, di conseguenza, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente.
Ed invero, le “tabelle milanesi” sono state riconosciute dalla Suprema Corte quale obbiettivo parametro di riferimento per la liquidazione dei danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica (cfr. Cassazione civile sez. III -
18/04/2023, n. 10335) e devono essere applicate nella formulazione vigente al momento della liquidazione (cfr. ord. Corte di Cassazione 3370/2019).
Al fine di evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice, le tabelle elaborate hanno tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta per consentire ai difensori di allegare e
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provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che venga liquidato un danno in re ipsa.
Anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente “tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. 'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale” (cfr. Cass. 11689/2022). Come già indicato anche nei criteri orientativi delle tabelle milanesi ed. 2021: “Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche
(eccezionalmente) al di fuori della stessa;
come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la
Tabella esprime un valore "equo", "e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”.
Pertanto, la nuova versione delle Tabelle, diversamente dal criterio a forbice vigente del
2022, fa riferimento al valore punto: pari ad € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati;
pari ad € 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre considerare cinque parametri: a)
l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti;
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Per distribuire i punti tra le dette circostanze l'Osservatorio di Milano ha proceduto per tentativi con tante simulazioni su dei “casi”, confrontando gli importi monetari liquidabili in base alle ipotesi di distribuzione dei punti e le liquidazioni in concreto riconosciute dai giudici di merito per casi simili nelle sentenze raccolte con il monitoraggio.
In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2024) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00 ed € 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
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Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio a sé, ma integrano tutte elementi che rivelano – secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 –
l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti cd. “interiori” di tale pregiudizio (sofferenza interiore) e necessita di specifica allegazione, potendo poi essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Infine, è rimessa alla valutazione del singolo giudice la scelta di procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima
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primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi
(cfr. Tribunale sez. X - Milano, 28/04/2023, n. 3425).
Si conferma altresì, come per la precedente edizione, che per il danno da perdita del rapporto parentale (come peraltro per quelle del danno biologico), vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi;
le tabelle si applicano solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella. Infatti, nelle ipotesi di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc., senza aderire alla tesi del c.d. "danno punitivo" (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla sentenza Cass.
Sez. U. n. 16601/2017), è indubbio che sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria e secondaria. Anche nella sentenza Cass. n.
10579/2021 è stato affermato che “poiché si tratta di un'opera di astrazione dalle decisioni della giurisprudenza di merito, la tabella non ha la cogenza del dettato legislativo e consente pertanto la riespansione della clausola generale se le peculiarità del caso concreto non tollerano la sussunzione nella fattispecie tabellare. A parte la previsione di
"finestre" per l'aumento in ragione delle peculiarità del caso, è sempre data la possibilità al giudice di liquidare il danno, oltre i valori massimi o minimi previsti dalla tabella, in relazione a casi la cui eccezionalità, specificatamente motivata, fuoriesca ictu oculi dallo schema standardizzato”.
Alla luce di quanto esposto, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Avuto riguardo, al danno subito da coniuge del defunto Pt_1 Parte_1 [...]
sulla base dell'attività deduttiva svolta, appare corretto attribuire i seguenti Per_2
punti:
- 12 punti per l'età della vittima primaria;
- 12 punti per l'età della vittima secondaria (73 anni al momento del decesso del marito);
- 16 punti per la convivenza, dato dimostrato dalle risultanze certificati storici di residenza in atti;
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- 9 punti per la sopravvivenza di tre altri congiunti nel nucleo familiare primario della de cuius;
- 0 punti per la qualità e intensità della relazione;
nulla a riguardo è stato allegato o provato dalla ricorrente;
In definitiva, possono essere attribuiti ad complessivamente 49 punti;
Parte_1
conseguentemente l'importo da attribuire per il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dalla medesima e connesso pregiudizio morale è pari ad €
191.639,00 (punti 49*3.911,00).
Avuto invece riguardo al danno subito in proprio da , e Parte_2 Parte_7
figli del defunto alla luce dell'attività deduttiva svolta, CP_1 Persona_2
appare corretto attribuire a ciascun figlio i seguenti punti:
- 18 punti per l'età della vittima primaria;
- 20 punti per l'età delle vittime secondarie (rispettivamente di 46, 45 e 41 anni al momento del decesso del padre);
- 0 punti non essendo stata documentata alcuna convivenza;
- 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare (madre e tre fratelli);
- 0 punti per la qualità e intensità della relazione, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia attività deduttiva ed istruttoria afferente allo sconvolgimento di vita conseguente alla perdita del padre ed alla particolare sofferenza patita dalle vittime secondarie in ragione dell'improvvisa prematura morte dello stesso.
In definitiva, possono essere attribuiti a , e Parte_2 Parte_7 CP_1
complessivamente 47 punti ciascuno;
conseguentemente l'importo da riconoscere ai medesimi a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e connesso pregiudizio morale è pari ad € 183.817,00 ciascuno (punti 47*3.911,00).
Rispetto al danno subito in proprio da , figlio del defunto , Parte_8 Persona_2
alla luce dell'attività deduttiva svolta, appare corretto attribuire i seguenti punti:
- 18 punti per l'età della vittima primaria;
- 22 punti per l'età delle vittime secondarie (35 anni al momento del decesso del padre);
- 0 punti non essendo stata documentata alcuna convivenza;
- 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare (madre e tre fratelli);
- 0 punti per la qualità e intensità della relazione, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia attività deduttiva ed istruttoria afferente allo sconvolgimento di vita
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conseguente alla perdita del padre ed alla particolare sofferenza patita dalla vittima secondaria in ragione dell'improvvisa prematura morte dello stesso.
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 49 punti Parte_8
ciascuno; conseguentemente l'importo da riconoscere al medesimo a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e connesso pregiudizio morale è pari ad €
191.639,00 ciascuno (punti 49*3.911,00).
Va invece rigettata la pretesa risarcitoria azionata da , Parte_3 Parte_4
, e , tutti nipoti di Parte_5 Parte_6 Persona_1 CP_2 [...]
Per_2
Si ribadisce che, in relazione alla prova del danno sofferto, la Suprema Corte ha a riguardo affermato che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Inoltre, si è altresì chiarito che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021). Quindi, “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la
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"società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (cfr. Cass.
Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020).
Sulla scorta dei principi di diritto richiamati, emerge chiaramente come il nipote che voglia far valere una pretesa risarcitoria iure proprio per danno derivante dalla perdita del rapporto parentale sia onerato a dimostrare l'effettività e la consistenza di detta relazione, così da fornire elementi per delineare la portata e l'entità della sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico-relazionale. Il danno derivante dalla perdita della relazione nonno-nipote non può ritenersi in re ipsa, e, pur disancorato dal presupposto della convivenza, non può prescindere dalla dimostrazione di elementi indicativi dell'esistenza di un rapporto costante di reciproco affetto e solidarietà.
Sul punto, in relazione alla vicenda in esame, l'onere probatorio evidentemente gravante sui ricorrenti non è stato in alcun modo assolto. Questi hanno del tutto omesso di allegare e di dimostrare la tipologia della relazione vissuta con il nonno, così da consentire al
Tribunale di delineare la portata e l'effettiva esistenza di un pregiudizio derivante dal venir meno del rapporto parentale con l'uomo.
Essendo rimasto del tutto indimostrato il danno di cui è stata richiesta la riparazione, la relativa pretesa risarcitoria non può che essere rigettata.
In definitiva, ai sensi dell'art. 2055 c.c. va affermata la responsabilità solidale dell'
[...]
e di le quali vanno in solido condannate al pagamento: CP_3 Parte_9
- in favore di della somma di € 191.639,00; Parte_1
- in favore di di € 183.817,00; Parte_12
- in favore di di € 183.817,00; Parte_7
- in favore di di € 183.817,00; CP_1
- in favore di di € 191.639,00. Parte_8
Le predette somme sono liquidate all'attualità. Quindi, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
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In conformità al combinato disposto degli artt. 2056,1223,1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 comma
1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2 c.c. Quindi, non avendo fornito parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (ottobre 2017),
e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Nei confronti della compagnia assicuratrice la resistente Controparte_6
ha chiesto di essere manlevata in caso di condanna. Parte_9
La predetta compagnia, oltre ad associarsi alle difese della propria assicurata in punto assenza di responsabilità ed eccessiva quantificazione del danno, ha richiamato il contenuto delle condizioni di polizza, tra cui la clausola 'self insured retention' (SIR), la quale prevede che sino all'importo di € 550.000,00 i sinistri conseguenti a decesso sono gestiti direttamente dall'assicurato mentre non opera la garanzia assicurativa (art.
4.3 condizioni generali di assicurazione).
Dal momento che il danno riconosciuto a favore degli attori (€ 934.729,00) supera complessivamente l'importo della SIR, deve essere riconosciuta l'operatività della predetta polizza, con conseguente obbligo in capo alla di tenere Controparte_6
indenne la propria assicurata di quanto condannata a corrispondere ai Parte_9
ricorrenti a titolo di risarcimento, interessi, spese di lite, per la somma eccedente quella prevista dalla clausola (vale a dire € 550.000,00).
Da ultimo, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di copertura assicurativa e condanna in solido (ipotesi che viene, appunto, in rilievo nel caso in esame):
“in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia
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responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione
- la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012).
Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
Nel rapporto tra i ricorrenti e le due parti resistenti le spese di lite seguono la soccombenza del tutto prevalente di queste ultime e, pertanto, devono essere poste a loro integrale carico.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, in relazione al valore della controversia determinato in base al cd. decisum.
Vanno poi definitivamente poste a carico delle parti resistenti in solido le spese relative al procedimento di A.T.P..
Stante poi l'accoglimento della domanda di manleva, la terza chiamata deve essere condannata a rimborsare alla propria assicurata le spese di lite relative alla chiamata in causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• dichiara l' e civilmente responsabili, ciascuna Controparte_3 Parte_9
parte per una quota di responsabilità pari al 50%, dei danni lamentati iure proprio da
, , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_7 Parte_8 CP_1
30 Tribunale di Napoli Nord R.G. 126/2024
• condanna l' e in persona dei rispettivi legali Controparte_3 Parte_9
rappresentanti p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio:
- in favore di della somma di € 191.639,00, oltre rivalutazione Parte_1
ed interessi come in parte motiva;
- in favore di di € 183.817,00, oltre rivalutazione ed interessi come Parte_12
in parte motiva;
- in favore di di € 183.817,00, oltre rivalutazione ed interessi come in Parte_7
parte motiva;
- in favore di di € 183.817,00, oltre rivalutazione ed interessi come in CP_1
parte motiva;
- in favore di di € 191.639,00, oltre rivalutazione ed interessi come Parte_8
in parte motiva.
• rigetta la domanda risarcitoria proposta iure hereditatis dai ricorrenti;
• rigetta la domanda risarcitoria proposta da , Parte_3 Parte_4 Pt_5
e ;
[...] Parte_6 Persona_1 CP_2
• condanna l' in persona dei rispettivi legali Parte_13
rappresentanti p.t., al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2
, e , delle spese di lite relative al presente Parte_7 Parte_8 CP_1
giudizio, che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 13.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Emanuela Fanelli, dichiaratasi antistataria;
• pone definitivamente a carico delle parti resistenti in solido le spese relative al procedimento di A.T.P.;
• condanna la compagnia in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., a tenere indenne da quanto è tenuta a Parte_9
corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento, interessi, spese di A.T.P. e spese processuali per effetto della presente pronuncia, per la parte eccedente l'importo della clausola SIR prevista dalla polizza;
31 Tribunale di Napoli Nord R.G. 126/2024
• condanna Am Trust Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di delle spese di lite relative al presente Parte_9
giudizio, che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 8.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 27.6.2025
Il Giudice
Dott. Alfredo Maffei
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