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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1068/2018
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
Resistenza n.3, elett. te dom. ta in Corigliano- Rossano, alla Via C. Blasco n.15, presso e nello studio dell'Avv. Campana Antonio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Arlotta Mirella, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.3.2018, parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura nell'anno 2007, alle dipendenze delle aziende agricole
“Bruzia Servizi Soc. Coop ARL” e “Greco Bruno”, per un numero complessivo di 102 giornate annue, lamentando l'illegittimità della riduzione delle giornate agricole indicate in ricorso e della richiesta restitutoria delle maggiori somme versate a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2007, adiva l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
L' costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per CP_2
abuso del processo per indebito frazionamento delle cause poiché parte ricorrente avrebbe proposto diversi giudizi aventi ad oggetto il medesimo presupposto, ovvero, la missiva del
27.11.2017 relativi a diversi indebiti previdenziali. Inoltre, l'istituto chiedeva sospendersi il giudizio in attesa del provvedimento della Corte di
Appello di Catanzaro, innanzi alla quale era pendente l'appello avverso la sentenza n.
25/2017, con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva disposto la reiscrizione della ricorrente nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli per l'anno 2007.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato per le seguenti motivazioni.
In concreto, con riferimento alla medesima istanza, avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'indebito relativo alle maggiori somme versate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2007, rapportate al minor numero di giorni risultante dalla riduzione della sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli di quell'anno da 102 a 56 giornate, si è pronunciata la Corte d'Appello con sentenza n. 647/2020, resa nell'ambito del procedimento n. 96/2017, la quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda.
Nel merito, la Corte territoriale ha stabilito che : “Con ricorso al tribunale di Castrovillari del
26.8.2013, ha impugnato il provvedimento di disconoscimento parziale delle Parte_1
sue prestazioni di lavoro in agricoltura nell'anno 2007, in forza del quale l' con CP_2 comunicazione pervenutale il 10.3.2013, ha rideterminato l'importo dell'indennità di disoccupazione che le aveva pagato, rapportandolo al minor numero di giornate lavorative risultanti dalla riduzione della sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli di quell'anno da 102 a 56 giornate…la gravata sentenza non merita conferma, perché la reazione della ricorrente alla sua cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli è intervenuta, in sede giudiziale, oltre il termine di decadenza che è previsto all'art. 22 del d.l. 7/1970, conv. in l.
83/1970… Il tribunale non ha però delibato l'eccezione preliminare, perché ha deciso nel merito della domanda, dichiarando assorbite le restanti questioni controverse. Ma poiché si tratta di un'eccezione preliminare di merito (in quanto per effetto della decadenza il diritto dell'attore si estingue), la sua mancata riproposizione non impedisce al giudice di rilevarla
d'ufficio in ogni stato e grado del processo….Il rilievo è assorbente, perché l'accesso alle prestazioni previdenziali riservate ai braccianti agricoli (come quella di disoccupazione che
l'appellante rivendica nella misura integrale che invece l le ha contestato di aver CP_2
indebitamente riscosso) è condizionato dall'iscrizione negli elenchi nominativi previsti dall'art. 12 del RD n. 1949/40, che è elemento costituivo del diritto alla prestazione e, ancor prima, dello status di lavoratore agricolo nel campo delle assicurazioni obbligatorie... La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento o alla conservazione della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione, che non sia stato impugnato nel termine previsto dall'art. 22 del d.l. 7/70 (conv. in l. 83/70), consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo… Di talché, in riforma della statuizione del tribunale e sulla base del percorso motivazionale suesposto, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile” (cfr.sent. Corte d'Appello cit).
Pacifico, dunque, che la ricorrente non abbia titolo per rivendicare la debenza delle prestazioni relative all'anno 2007, essendosi pronunciata la Corte d'Appello di Catanzaro, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione e del conseguente indebito formatosi.
A ben vedere, comunque, parte ricorrente contesta la legittimità della comunicazione notificata dall' in data 27.11.2017 con la quale richiedeva la restituzione delle somme relative CP_2
all'annualità 2007. In particolare, eccepiva che l' non avrebbe potuto Parte_1 CP_2
procedere al recupero, poiché, all'epoca, vi era sentenza di primo grado favorevole alla reiscrizione che legittimava la ricorrente a trattenere le somme richieste. E a fondamento di ciò evidenziava la pendenza del giudizio di appello intentato dall' avverso la statuizione di CP_2
primo grado del Tribunale di Castrovillari.
Ebbene, con riferimento a tale eccezione, deve rilevarsi che la comunicazione con la quale l' evidenziava che la ricorrente doveva restituire le somme illegittimamente erogate per CP_2
l'anno 2007 non costituisce un titolo esecutivo, né ha indotto l' a procedere al recupero CP_2
coattivo delle somme, ma una mera comunicazione, interruttiva dei termini prescrizionali, con la quale l'istituto, pendendo peraltro appello avverso la decisione del Giudice di prime cure, richiedeva la restituzione delle somme, ritenute indebite.
E l'indebita percezione delle somme richieste è stata accertata definitivamente con la statuizione sopra richiamata della Corte d'Appello n. 647/2020.
In ragione di ciò, essendo stato accertato che la ricorrente non aveva diritto alla percezione delle somme richieste in restituzione dall' , ed in ragione del fatto che la comunicazione CP_2
del 27.11.2017 non risulta illegittima, trattandosi di missiva con la quale l'istituto ha richiesto il pagamento delle somme senza intraprendere alcuna azione esecutiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, in ragione della dichiarazione in atti, devono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Amalia
Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1068/2018
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
Resistenza n.3, elett. te dom. ta in Corigliano- Rossano, alla Via C. Blasco n.15, presso e nello studio dell'Avv. Campana Antonio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Arlotta Mirella, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.3.2018, parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura nell'anno 2007, alle dipendenze delle aziende agricole
“Bruzia Servizi Soc. Coop ARL” e “Greco Bruno”, per un numero complessivo di 102 giornate annue, lamentando l'illegittimità della riduzione delle giornate agricole indicate in ricorso e della richiesta restitutoria delle maggiori somme versate a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2007, adiva l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
L' costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per CP_2
abuso del processo per indebito frazionamento delle cause poiché parte ricorrente avrebbe proposto diversi giudizi aventi ad oggetto il medesimo presupposto, ovvero, la missiva del
27.11.2017 relativi a diversi indebiti previdenziali. Inoltre, l'istituto chiedeva sospendersi il giudizio in attesa del provvedimento della Corte di
Appello di Catanzaro, innanzi alla quale era pendente l'appello avverso la sentenza n.
25/2017, con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva disposto la reiscrizione della ricorrente nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli per l'anno 2007.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato per le seguenti motivazioni.
In concreto, con riferimento alla medesima istanza, avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'indebito relativo alle maggiori somme versate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2007, rapportate al minor numero di giorni risultante dalla riduzione della sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli di quell'anno da 102 a 56 giornate, si è pronunciata la Corte d'Appello con sentenza n. 647/2020, resa nell'ambito del procedimento n. 96/2017, la quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda.
Nel merito, la Corte territoriale ha stabilito che : “Con ricorso al tribunale di Castrovillari del
26.8.2013, ha impugnato il provvedimento di disconoscimento parziale delle Parte_1
sue prestazioni di lavoro in agricoltura nell'anno 2007, in forza del quale l' con CP_2 comunicazione pervenutale il 10.3.2013, ha rideterminato l'importo dell'indennità di disoccupazione che le aveva pagato, rapportandolo al minor numero di giornate lavorative risultanti dalla riduzione della sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli di quell'anno da 102 a 56 giornate…la gravata sentenza non merita conferma, perché la reazione della ricorrente alla sua cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli è intervenuta, in sede giudiziale, oltre il termine di decadenza che è previsto all'art. 22 del d.l. 7/1970, conv. in l.
83/1970… Il tribunale non ha però delibato l'eccezione preliminare, perché ha deciso nel merito della domanda, dichiarando assorbite le restanti questioni controverse. Ma poiché si tratta di un'eccezione preliminare di merito (in quanto per effetto della decadenza il diritto dell'attore si estingue), la sua mancata riproposizione non impedisce al giudice di rilevarla
d'ufficio in ogni stato e grado del processo….Il rilievo è assorbente, perché l'accesso alle prestazioni previdenziali riservate ai braccianti agricoli (come quella di disoccupazione che
l'appellante rivendica nella misura integrale che invece l le ha contestato di aver CP_2
indebitamente riscosso) è condizionato dall'iscrizione negli elenchi nominativi previsti dall'art. 12 del RD n. 1949/40, che è elemento costituivo del diritto alla prestazione e, ancor prima, dello status di lavoratore agricolo nel campo delle assicurazioni obbligatorie... La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento o alla conservazione della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione, che non sia stato impugnato nel termine previsto dall'art. 22 del d.l. 7/70 (conv. in l. 83/70), consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo… Di talché, in riforma della statuizione del tribunale e sulla base del percorso motivazionale suesposto, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile” (cfr.sent. Corte d'Appello cit).
Pacifico, dunque, che la ricorrente non abbia titolo per rivendicare la debenza delle prestazioni relative all'anno 2007, essendosi pronunciata la Corte d'Appello di Catanzaro, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione e del conseguente indebito formatosi.
A ben vedere, comunque, parte ricorrente contesta la legittimità della comunicazione notificata dall' in data 27.11.2017 con la quale richiedeva la restituzione delle somme relative CP_2
all'annualità 2007. In particolare, eccepiva che l' non avrebbe potuto Parte_1 CP_2
procedere al recupero, poiché, all'epoca, vi era sentenza di primo grado favorevole alla reiscrizione che legittimava la ricorrente a trattenere le somme richieste. E a fondamento di ciò evidenziava la pendenza del giudizio di appello intentato dall' avverso la statuizione di CP_2
primo grado del Tribunale di Castrovillari.
Ebbene, con riferimento a tale eccezione, deve rilevarsi che la comunicazione con la quale l' evidenziava che la ricorrente doveva restituire le somme illegittimamente erogate per CP_2
l'anno 2007 non costituisce un titolo esecutivo, né ha indotto l' a procedere al recupero CP_2
coattivo delle somme, ma una mera comunicazione, interruttiva dei termini prescrizionali, con la quale l'istituto, pendendo peraltro appello avverso la decisione del Giudice di prime cure, richiedeva la restituzione delle somme, ritenute indebite.
E l'indebita percezione delle somme richieste è stata accertata definitivamente con la statuizione sopra richiamata della Corte d'Appello n. 647/2020.
In ragione di ciò, essendo stato accertato che la ricorrente non aveva diritto alla percezione delle somme richieste in restituzione dall' , ed in ragione del fatto che la comunicazione CP_2
del 27.11.2017 non risulta illegittima, trattandosi di missiva con la quale l'istituto ha richiesto il pagamento delle somme senza intraprendere alcuna azione esecutiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, in ragione della dichiarazione in atti, devono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Amalia
Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.