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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 832/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Michele Aldinio e Simona Basile ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(c. f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Briamonte ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio il , per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei subiti dal proprio terreno agricolo, coltivato ad uliveto, ubicato in c/da Verdesca del Comune di , censito in CP_1
Catasto Terreni al foglio di mappa n. 33, p.lla n. 525 e tanto a causa del tombino, ubicato nel fosso Mattina, adiacente alla sua proprietà, che in
Pag. 1 occasione del verificarsi di fenomeni piovosi, si è rivelato inefficiente non riuscendo ad attendere alla funzione sua propria così che le “acque pluviali e torrenziali sono sempre confluite e confluiscono tuttora nel fosso “della Mattina”, riversandosi direttamente sul terreno di proprietà dell'odierno attore e causando, di tal guisa, frequenti e dannose esondazioni”.
L'attore specificava, inoltre, che le esondazioni in parola erano da attribuire all'esclusiva responsabilità del , che Controparte_1 ha realizzato il “tombino” senza svolgere i dovuti accertamenti tecnici per verificare la capacità di deflusso dello stesso, incurante delle conseguenze dannose che la piena del fosso avrebbe provocato ai terreni posti lungo i suoi argini.
Alla luce di tanto rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: a) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
in ordine alla produzione dei danni patrimoniali al Controparte_1 terreno agricolo di proprietà dell'attore (ubicato in c/da Verdesca del
Comune di , censito in Catasto Terreni al foglio di mappa CP_1
n. 33, p.lla n. 525); b) per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del p.t., alla rimozione del CP_1 CP_2
“tombino” ed alla sostituzione con altro impianto, idoneo ad agevolare il corretto deflusso delle acque meteoriche;
c) sempre per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, pari all'importo complessivo di €. 11.570,00, ovvero alla minore o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Pag. 2 Si costituiva in giudizio il convenuto Ente che preliminarmente eccepiva il difetto della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, essendo il “Fosso della Mattina” opera idraulica rientrante tra le competenze che sono state attribuite alle Regioni.
Nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento danni e l'assoluta mancanza di prova circa l'eziologica riconducibilità degli eventi dannosi dedotti a fatti e situazioni ascrivibili al
[...]
. CP_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si dava corso all'istruttoria con l'assunzione delle prove testimoniali.
Successivamente, non andato a buon fine il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. per il rifiuto di parte convenuta, il giudice riteneva superfluo disporre consulenza tecnica d'ufficio e riteneva la causa matura per la decisione.
Pertanto, sulle conclusioni delle parti come in atti e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va disattesa la eccezione di difetto della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso avanzata dall'Ente convenuto, in quanto risulta per tabulas (cfr. nota del Comune di del CP_1
10/10/2001) che il tombino per cui è causa è stato realizzato dal CP_1
Allegando l'attore la responsabilità dei danni al tombino, non può che ritenersi sussistente la titolarità dal lato passivo del rapporto in capo all'Ente convenuto.
Quanto alla eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta, sempre preliminarmente occorre evidenziare che la stessa, come eccepito dall'attore alla prima udienza del 2 ottobre 2018, a fronte della udienza indicata in citazione, 2 ottobre 2018, ha provveduto alla costituzione in
Pag. 3 giudizio in data 29 settembre 2018, quindi non entro il termine di giorni
20 prima della udienza stessa. Detto aspetto, tenuto conto della specifica eccezione di parte attrice, comporta la dichiarazione di decadenza del convenuto in ordine alla eccezione di prescrizione avanzata.
Quanto al merito, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis., Cass., 27/03/2017, n. 7805; Cass.,
11/03/2016, n. 4768; Cass., 22/03/2016, n. 5622; Cass., 23/03/2016, n.
5695).
In particolare, l'attore deve, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dimostrare la relazione di custodia tra convenuto e cosa.
Nel caso di specie, l'attore attribuisce la responsabilità ex art. 2051 c.c. e i danni che sono derivati dal mancato obbligo di custodia al “tombino, ubicato nel fosso Mattina per l'accesso all'attuale azienda agricola del sig. che, come sopra specificato, è stato realizzato CP_3 dall'Ente.
Parte attrice alcun cenno, né richiesta, quanto alla responsabilità e ai danni conseguenziali lamentati, effettua rispetto al “Fosso Mattina” che
è di pertinenza della Regione Basilicata come documentato in atti.
Alla luce di tanto deve essere provato il secondo elemento essenziale nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero l'evento
Pag. 4 dannoso e ciò dando la prova, anche, del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, ossia provare che il danno concretamente patito sia conseguenza dell'evento cagionato dalla cosa sottoposta alla custodia (ex multis, Cass., 9/11/2020, n. 25018).
In definitiva, l'attore nel caso di specie è tenuto a dimostrare che le esondazioni che allagano il proprio fondo sono causate dal tombino.
Orbene, al di là del lasso temporale da prendere in considerazione – molto ampio – nel quale i fenomeni sarebbero intervenuti e i danni si sarebbero verificati, dagli atti e dall'istruttoria non emerge con chiarezza che i presunti danni lamentati derivino dal bene oggetto di custodia da
CP_ parte dell' convenuto.
In particolare, non è accertato che le esondazioni richiamate in citazione, indicate in modo generico e non specificate in base a date precise – a meno che non si voglia ritenere che le stesse avvenissero in maniera continua e quotidiana lungo tutto l'ampio arco di tempo (non vi è prova di tanto) -, provenissero dal tombino e non direttamente dal Fosso di raccolta, né risulta dimostrato che fosse il tombino a consentire le esondazioni dal Fosso.
Al riguardo è bene precisare che lo stesso posizionamento del tombino non viene indicato con esattezza, non essendo irrilevante se lo stesso insistesse a monte o a valle del fondo dell'attore.
Dalle prove testimoniali assunte in corso di causa, infatti, da un lato viene specificato che “Per quanto da me rilevato nel corso del sopralluogo, posso dire che il tombino, ossia il tubo in cemento di cui prima ho fatto cenno, è posto a valle del fondo del ” (cfr. testimonianza di Pt_1
escusso all'udienza del 5 ottobre 2020), dall'altro che Testimone_1
“i terreni del sono a monte del tombino per circa 250 metri” Pt_1
(cfr. testimonianza di escusso all'udienza del 10 Testimone_2
gennaio 2022). Senza considerare che il teste escusso Testimone_3
Pag. 5 all'udienza del 5 ottobre 2020, sottolinea che “il tombino era posto nel centro del fondo di proprietà del ”. Pt_1
Al di là, poi, del discorso in ordine alla prescrizione del diritto, che non può essere oggetto di trattazione in virtù della decadenza richiamata in via preliminare, è da mettere in evidenza che, se la prescrizione concerne il tempo entro il quale un diritto può essere fatto valere, la dispersione della prova non è ancorata al termine prescrizionale e può verificarsi anche prima del suo compimento. Proprio per questo motivo l'ordinamento mette a disposizione strumenti conservativi della prova come l'accertamento tecnico preventivo che, cristallizzando nel contraddittorio la prova, consente di spenderla giudizialmente entro i più ampi limiti della prescrizione del diritto. Prescrizione del diritto e dispersione della prova sono due fenomeni del tutto distinti anche se entrambi impongono all'interessato l'onere di attivarsi tempestivamente per precluderne gli effetti negativi. Sarebbe bastato provocare un accertamento tecnico preventivo nel contraddittorio delle parti a tempo debito per preservare la prova del danno ipotizzato da parte attrice (ex multis, Trib. Roma, 22 luglio 2020) del quale manca ogni riscontro probatorio sul piano del nesso causale.
Non risulta, infatti, provato nello specifico l'evento dannoso e, ad ogni buon conto, pur se lo si volesse ritenere provato difetterebbe la prova del nesso causale tra l'evento dannoso, esondazioni, e la cosa custodita, tombino.
Il danneggiato era, infatti, tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, era suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, atteso che - in assenza di una simile caratteristica della cosa - il nesso causale non può per definizione essere sostenuto. Tale dato, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce
Pag. 6 oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all'ambito della prova che gravava sulla parte attrice la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, in termini di caso fortuito, di cui era poi onerato il custode.
Occorre, infatti, osservare che la ricostruzione dei fatti emerge solo dalle allegazioni di parte attrice, mentre nessuna prova è stata fornita in merito al contestato nesso di causalità tra il dedotto cattivo funzionamento del tombino e l'allagamento della proprietà attorea per la dedotta cattiva costruzione e/o della omessa manutenzione dello stesso. La circostanza non è sufficientemente documentata, né i testi hanno fornito dichiarazioni su tale aspetto della controversia.
Non può, inoltre, ritenersi sufficiente la relazione tecnica di parte depositata da parte attrice. E, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la perizia di parte non assume valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della propria domanda, costituendo una mera difesa di carattere tecnico. Questo giudice, infatti, aderisce al principio già enunciato dal Tribunale secondo cui la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto (ex multis, Trib. Lagonegro sentenza n. 221 del 18 aprile
2025; Trib. Lagonegro sentenza n. 190 del 20.06.2018).
Nel caso di specie, pertanto, considerate anche le contestazioni svolte da parte convenuta non può ritenersi assolto l'onere probatorio necessario per avvalersi della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
e cioè che l'allagamento del terreno di proprietà dell'attore fosse
Pag. 7 riconducibile proprio al mancato deflusso delle acque dal tombino dalla stessa parte attrice indicato come cosa in custodia che ha creato il danno, tenuto pure conto del fatto che difetta una sufficiente compiuta descrizione delle caratteristiche e dello stato dei luoghi, come anche della distanza tra la strada, e dunque il tombino in questione e il terreno di
Per la prova del nesso causale - a carico del Parte_1
danneggiato - occorre infatti dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne probabile la causazione del danno.
Neppure parte attrice ha allegato in cosa sarebbe consistito il fatto,
l'evento che avrebbe causato le esondazioni e l'allagamento, se, ad esempio, a causa di detriti, di inidoneità strutturali o altro.
Le circostanze di fatto rappresentate non consentirebbero comunque di per sé sole di ritenere provato che l'allagamento del terreno fosse riconducibile proprio a tracimazione proveniente dal tombino.
Quanto emerso in corso di causa è esclusivamente il frutto di valutazioni e manifestazioni di giudizio, cui non può essere attribuito alcun valore probatorio, trattandosi di mero apprezzamento soggettivo privo di riferimenti a dati obiettivi o afferenti specificamente alla situazione concreta sì da far uscire la percezione sensoria dall'ambito puramente soggettivo. Né alcuna valenza potrebbe avere la richiesta CTU da espletarsi dopo molti anni dagli accadimenti descritti dall'attore.
Deve dunque essere escluso che l'attore abbia fornito, come era suo onere, prova del nesso causale tra la cosa in custodia, nelle condizioni in cui essa si trovava al momento del fatto, e il verificarsi del fatto dannoso.
In assenza di prova del nesso di causalità, la domanda di risarcimento del danno va quindi rigettata, mancando l'accertamento, necessario per riconoscere la responsabilità ex art. 2051 cc., che l'allagamento sia stato cagionato dalle specifiche condizioni della res al momento del verificarsi dell'evento.
Pag. 8 Alla luce delle su esposte considerazioni la domanda formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. non può trovare accoglimento.
Tenuto conto della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e della particolarità delle vicende, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 832/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 9 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 832/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Michele Aldinio e Simona Basile ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(c. f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Briamonte ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio il , per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei subiti dal proprio terreno agricolo, coltivato ad uliveto, ubicato in c/da Verdesca del Comune di , censito in CP_1
Catasto Terreni al foglio di mappa n. 33, p.lla n. 525 e tanto a causa del tombino, ubicato nel fosso Mattina, adiacente alla sua proprietà, che in
Pag. 1 occasione del verificarsi di fenomeni piovosi, si è rivelato inefficiente non riuscendo ad attendere alla funzione sua propria così che le “acque pluviali e torrenziali sono sempre confluite e confluiscono tuttora nel fosso “della Mattina”, riversandosi direttamente sul terreno di proprietà dell'odierno attore e causando, di tal guisa, frequenti e dannose esondazioni”.
L'attore specificava, inoltre, che le esondazioni in parola erano da attribuire all'esclusiva responsabilità del , che Controparte_1 ha realizzato il “tombino” senza svolgere i dovuti accertamenti tecnici per verificare la capacità di deflusso dello stesso, incurante delle conseguenze dannose che la piena del fosso avrebbe provocato ai terreni posti lungo i suoi argini.
Alla luce di tanto rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: a) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
in ordine alla produzione dei danni patrimoniali al Controparte_1 terreno agricolo di proprietà dell'attore (ubicato in c/da Verdesca del
Comune di , censito in Catasto Terreni al foglio di mappa CP_1
n. 33, p.lla n. 525); b) per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del p.t., alla rimozione del CP_1 CP_2
“tombino” ed alla sostituzione con altro impianto, idoneo ad agevolare il corretto deflusso delle acque meteoriche;
c) sempre per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, pari all'importo complessivo di €. 11.570,00, ovvero alla minore o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Pag. 2 Si costituiva in giudizio il convenuto Ente che preliminarmente eccepiva il difetto della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, essendo il “Fosso della Mattina” opera idraulica rientrante tra le competenze che sono state attribuite alle Regioni.
Nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento danni e l'assoluta mancanza di prova circa l'eziologica riconducibilità degli eventi dannosi dedotti a fatti e situazioni ascrivibili al
[...]
. CP_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si dava corso all'istruttoria con l'assunzione delle prove testimoniali.
Successivamente, non andato a buon fine il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. per il rifiuto di parte convenuta, il giudice riteneva superfluo disporre consulenza tecnica d'ufficio e riteneva la causa matura per la decisione.
Pertanto, sulle conclusioni delle parti come in atti e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va disattesa la eccezione di difetto della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso avanzata dall'Ente convenuto, in quanto risulta per tabulas (cfr. nota del Comune di del CP_1
10/10/2001) che il tombino per cui è causa è stato realizzato dal CP_1
Allegando l'attore la responsabilità dei danni al tombino, non può che ritenersi sussistente la titolarità dal lato passivo del rapporto in capo all'Ente convenuto.
Quanto alla eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta, sempre preliminarmente occorre evidenziare che la stessa, come eccepito dall'attore alla prima udienza del 2 ottobre 2018, a fronte della udienza indicata in citazione, 2 ottobre 2018, ha provveduto alla costituzione in
Pag. 3 giudizio in data 29 settembre 2018, quindi non entro il termine di giorni
20 prima della udienza stessa. Detto aspetto, tenuto conto della specifica eccezione di parte attrice, comporta la dichiarazione di decadenza del convenuto in ordine alla eccezione di prescrizione avanzata.
Quanto al merito, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis., Cass., 27/03/2017, n. 7805; Cass.,
11/03/2016, n. 4768; Cass., 22/03/2016, n. 5622; Cass., 23/03/2016, n.
5695).
In particolare, l'attore deve, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dimostrare la relazione di custodia tra convenuto e cosa.
Nel caso di specie, l'attore attribuisce la responsabilità ex art. 2051 c.c. e i danni che sono derivati dal mancato obbligo di custodia al “tombino, ubicato nel fosso Mattina per l'accesso all'attuale azienda agricola del sig. che, come sopra specificato, è stato realizzato CP_3 dall'Ente.
Parte attrice alcun cenno, né richiesta, quanto alla responsabilità e ai danni conseguenziali lamentati, effettua rispetto al “Fosso Mattina” che
è di pertinenza della Regione Basilicata come documentato in atti.
Alla luce di tanto deve essere provato il secondo elemento essenziale nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero l'evento
Pag. 4 dannoso e ciò dando la prova, anche, del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, ossia provare che il danno concretamente patito sia conseguenza dell'evento cagionato dalla cosa sottoposta alla custodia (ex multis, Cass., 9/11/2020, n. 25018).
In definitiva, l'attore nel caso di specie è tenuto a dimostrare che le esondazioni che allagano il proprio fondo sono causate dal tombino.
Orbene, al di là del lasso temporale da prendere in considerazione – molto ampio – nel quale i fenomeni sarebbero intervenuti e i danni si sarebbero verificati, dagli atti e dall'istruttoria non emerge con chiarezza che i presunti danni lamentati derivino dal bene oggetto di custodia da
CP_ parte dell' convenuto.
In particolare, non è accertato che le esondazioni richiamate in citazione, indicate in modo generico e non specificate in base a date precise – a meno che non si voglia ritenere che le stesse avvenissero in maniera continua e quotidiana lungo tutto l'ampio arco di tempo (non vi è prova di tanto) -, provenissero dal tombino e non direttamente dal Fosso di raccolta, né risulta dimostrato che fosse il tombino a consentire le esondazioni dal Fosso.
Al riguardo è bene precisare che lo stesso posizionamento del tombino non viene indicato con esattezza, non essendo irrilevante se lo stesso insistesse a monte o a valle del fondo dell'attore.
Dalle prove testimoniali assunte in corso di causa, infatti, da un lato viene specificato che “Per quanto da me rilevato nel corso del sopralluogo, posso dire che il tombino, ossia il tubo in cemento di cui prima ho fatto cenno, è posto a valle del fondo del ” (cfr. testimonianza di Pt_1
escusso all'udienza del 5 ottobre 2020), dall'altro che Testimone_1
“i terreni del sono a monte del tombino per circa 250 metri” Pt_1
(cfr. testimonianza di escusso all'udienza del 10 Testimone_2
gennaio 2022). Senza considerare che il teste escusso Testimone_3
Pag. 5 all'udienza del 5 ottobre 2020, sottolinea che “il tombino era posto nel centro del fondo di proprietà del ”. Pt_1
Al di là, poi, del discorso in ordine alla prescrizione del diritto, che non può essere oggetto di trattazione in virtù della decadenza richiamata in via preliminare, è da mettere in evidenza che, se la prescrizione concerne il tempo entro il quale un diritto può essere fatto valere, la dispersione della prova non è ancorata al termine prescrizionale e può verificarsi anche prima del suo compimento. Proprio per questo motivo l'ordinamento mette a disposizione strumenti conservativi della prova come l'accertamento tecnico preventivo che, cristallizzando nel contraddittorio la prova, consente di spenderla giudizialmente entro i più ampi limiti della prescrizione del diritto. Prescrizione del diritto e dispersione della prova sono due fenomeni del tutto distinti anche se entrambi impongono all'interessato l'onere di attivarsi tempestivamente per precluderne gli effetti negativi. Sarebbe bastato provocare un accertamento tecnico preventivo nel contraddittorio delle parti a tempo debito per preservare la prova del danno ipotizzato da parte attrice (ex multis, Trib. Roma, 22 luglio 2020) del quale manca ogni riscontro probatorio sul piano del nesso causale.
Non risulta, infatti, provato nello specifico l'evento dannoso e, ad ogni buon conto, pur se lo si volesse ritenere provato difetterebbe la prova del nesso causale tra l'evento dannoso, esondazioni, e la cosa custodita, tombino.
Il danneggiato era, infatti, tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, era suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, atteso che - in assenza di una simile caratteristica della cosa - il nesso causale non può per definizione essere sostenuto. Tale dato, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce
Pag. 6 oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all'ambito della prova che gravava sulla parte attrice la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, in termini di caso fortuito, di cui era poi onerato il custode.
Occorre, infatti, osservare che la ricostruzione dei fatti emerge solo dalle allegazioni di parte attrice, mentre nessuna prova è stata fornita in merito al contestato nesso di causalità tra il dedotto cattivo funzionamento del tombino e l'allagamento della proprietà attorea per la dedotta cattiva costruzione e/o della omessa manutenzione dello stesso. La circostanza non è sufficientemente documentata, né i testi hanno fornito dichiarazioni su tale aspetto della controversia.
Non può, inoltre, ritenersi sufficiente la relazione tecnica di parte depositata da parte attrice. E, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la perizia di parte non assume valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della propria domanda, costituendo una mera difesa di carattere tecnico. Questo giudice, infatti, aderisce al principio già enunciato dal Tribunale secondo cui la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto (ex multis, Trib. Lagonegro sentenza n. 221 del 18 aprile
2025; Trib. Lagonegro sentenza n. 190 del 20.06.2018).
Nel caso di specie, pertanto, considerate anche le contestazioni svolte da parte convenuta non può ritenersi assolto l'onere probatorio necessario per avvalersi della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
e cioè che l'allagamento del terreno di proprietà dell'attore fosse
Pag. 7 riconducibile proprio al mancato deflusso delle acque dal tombino dalla stessa parte attrice indicato come cosa in custodia che ha creato il danno, tenuto pure conto del fatto che difetta una sufficiente compiuta descrizione delle caratteristiche e dello stato dei luoghi, come anche della distanza tra la strada, e dunque il tombino in questione e il terreno di
Per la prova del nesso causale - a carico del Parte_1
danneggiato - occorre infatti dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne probabile la causazione del danno.
Neppure parte attrice ha allegato in cosa sarebbe consistito il fatto,
l'evento che avrebbe causato le esondazioni e l'allagamento, se, ad esempio, a causa di detriti, di inidoneità strutturali o altro.
Le circostanze di fatto rappresentate non consentirebbero comunque di per sé sole di ritenere provato che l'allagamento del terreno fosse riconducibile proprio a tracimazione proveniente dal tombino.
Quanto emerso in corso di causa è esclusivamente il frutto di valutazioni e manifestazioni di giudizio, cui non può essere attribuito alcun valore probatorio, trattandosi di mero apprezzamento soggettivo privo di riferimenti a dati obiettivi o afferenti specificamente alla situazione concreta sì da far uscire la percezione sensoria dall'ambito puramente soggettivo. Né alcuna valenza potrebbe avere la richiesta CTU da espletarsi dopo molti anni dagli accadimenti descritti dall'attore.
Deve dunque essere escluso che l'attore abbia fornito, come era suo onere, prova del nesso causale tra la cosa in custodia, nelle condizioni in cui essa si trovava al momento del fatto, e il verificarsi del fatto dannoso.
In assenza di prova del nesso di causalità, la domanda di risarcimento del danno va quindi rigettata, mancando l'accertamento, necessario per riconoscere la responsabilità ex art. 2051 cc., che l'allagamento sia stato cagionato dalle specifiche condizioni della res al momento del verificarsi dell'evento.
Pag. 8 Alla luce delle su esposte considerazioni la domanda formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. non può trovare accoglimento.
Tenuto conto della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e della particolarità delle vicende, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 832/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 9 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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