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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/09/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 16277/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
sono presenti l'avv. Barbara Cammarata in sostituzione dell'avv. Li Cauli Giuseppina per parte ricorrente nonché l'avv. Peritore in sostituzione dell'avv. Cernigliaro Delia per la parte resistente.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. Cammarata insiste nell'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi.
l'avv. Peritore insiste nella cessata materia del contendere con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.59, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16277 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...], C.F. n. Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppina Li Cauli, per mandato in atti. C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede legale centrale a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/09/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in accoglimento del ricorso:
Condanna l' , quale gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982, al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della somma di €.2756,01 a titolo di residuo TFR;
Dichiara per metà compensate le spese processuali e condanna l' al pagamento alla residua CP_1
frazione che liquida in €.656,00 oltre spese generali IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, conveniva in giudizio l' , quale Parte_1 CP_1
Fondo di Garanzia, al fine di sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione della complessiva somma di €. 4982,56 a titolo di TFR, maturato alle dipendenze della oggi Controparte_3
in liquidazione, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, dal Controparte_3
01/03/2006 al 07/01/2010.
Deduceva, la ricorrente, che a seguito della sentenza dal Tribunale di ER Imerese, sez. Fall, del
14/04/2023, con la quale era stato dichiarato il fallimento della società datrice, presentava la domanda al passivo per la complessiva somma lorda di € 20.592,54, che veniva accolta.
Pertanto, inoltrava domanda di accesso al fondo di garanzia .5500.26/07/2024.0645499, ex CP_1
legge n. 297/82 e n. 80/92, per il pagamento della complessiva somma di €. 13.067,79 di cui € 4982,56
a titolo di TFR ed €. 4097,86 a titolo di crediti diversi dal TFR. Deduceva infine che l' CP_2
liquidava la cifra lorda di € 1808,64 a titolo di crediti diversi dal TFR, ma non corrispondeva il TFR.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto , eccependo CP_2
preliminarmente l'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del ricorso amministrativo, dichiarava di avere proceduto alla liquidazione del TFR in data 13 novembre 2024,
pressoché contestualmente al deposito del ricorso introduttivo, lamentando che il compimento dei termini del procedimento amministrativo, avrebbe certamente evitato l'instaurarsi del presente giudizio.
Nel merito della somma liquidata precisava “La domanda è stata evasa il 06/11/2024 con valuta 13
/11/2024 liquidando il tfr dovuto alla ricorrente, riconosciuto in sentenza essendo un di cui
dell'intero importo riconosciuto pari a 17.321,10 euro. Tale importo è stato calcolato dal CTU
incaricato dal giudice del tribunale di ER ER , richiedendo di effettuare i calcoli alla luce
di un ricorso presentato dalla signora nei confronti del datore di lavoro il 05/04/2010 in Pt_1
data successiva alle dimissioni ed “” effettuare i calcoli detraendo l'acconto percepito a titolo di tfr (come riportato a pag 4 del ricorso, pag 3 della memoria di costituzione) “””.Con sentenza 78/2012
del 30/05/2012 è stato riconosciuto l'importo di 17321,10 euro come da relazione ctu , il giudice
facendo riferimento all'operato del ctu riferendosi all'allegato 8 , dice che il ctu avrebbe potuto
specificare l'acconto percepito , infatti dopo avere calcolato i crediti dovuti per i periodo richiesti
pari a 20194,34 euro ( di cui 15211,77 importi retribuzioni e 4982,56 a titolo di tfr dovuto ) riporta
come crediti dovuti 17321,10 euro , quindi è stata decurtata la cifra di 2873,24 euro come acconto….
In seguito al fallimento è stata presentata domanda di ammissione al passivo chiedendo l'importo di
17321,10 euro come da sentenza ed in particolare il tfr gia' decurtato dell'acconto presente in busta
paga, la somma ammessa è quella conteggiata dal ctu..”
Chiedeva pertanto la cessata materia del contendere e la condanna alle spese alla luce della mancata proposizione del ricorso amministrativo.
Con le note scritte del 19.6.2025, la ricorrente, dichiarava che l' resistente, dopo il deposito CP_2
del ricorso, aveva liquidato a titolo di TFR la cifra lorda di € 2225,65 pari alla differenza tra la somma di € 4982,65 richiesta in domanda e l'acconto ricevuto, di € 2756,01, nonché la somma di € 803,00 a titolo di Irpef.
Precisava che la liquidazione parziale dell'importo a titolo di TFR era da ritenersi un errore di calcolo dell' atteso che dalla somma spettante di €.4982,65, come quantificata nella sentenza del CP_1
Tribunale di Imerese n. 78/2012 del 30/05/2012, ormai definitiva, era stato già detratto l'acconto percepito nel 2010, chiedeva pertanto che l' venisse condannato al pagamento della somma di CP_2
2756,01 a titolo di residuo TFR, pari alla differenza tra la somma dovuta e quanto già pagato dall' resistente. CP_2
In assenza di attività istruttoria la causa, sulle conclusioni delle parti viene decisa all'odierna udienza
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente, atteso che per la giurisprudenza di legittimità- nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie-
, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi ai sensi del 2° comma dell'art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale. (Cass., sez. lav.07-06-2003, n. 9150; conforme,
Cass. 18.01.1991 n. 427 Cass., n. 15108/2004).
Ciò posto, venendo al merito del giudizio, il ricorso è fondato.
Nel caso di specie, non è in contestazione l'an del diritto dell'istante ad ottenere la liquidazione del
TFR a carico del Fondo di Garanzia. Si controverte esclusivamente del quantum dovuto atteso che –
secondo quanto eccepito dall' convenuto- il TFR maturato dalla ricorrente, pari alla somma CP_2
lorda di € 4982,56, come ammessa al passivo fallimentare, andrebbe sottratto un acconto di € 2756,01
percepito dalla ricorrente con la busta paga di gennaio 2010.
Trattasi di determinazione che non può essere condivisa.
Invero dalla documentazione allegata agli atti risulta che la quantificazione del credito richiesto dal ricorrente per TFR pari ad. €.4982,56 trova riscontro nello stato passivo del fallimento e nel certificato di mancata opposizione.
Ed invero, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la vincolatività nei confronti dell'Istituto della somma ammessa al passivo fallimentare, si osserva che l'importo dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive e TFR è quello indicato nella sentenza n.718/2012 del
Tribunale di ER Imerese sezione lavoro, così come quantificata dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in quel giudizio.
Nella detta consulenza, allegato 3), il CTU quantifica il TFR spettante al ricorrente in €.4982,56 e nell'allegato 8) precisa il credito complessivo al netto degli acconti ricevuti.
Alla luce di tali risultanze, in assenza di precise contestazioni, deve ritenersi fondata la domanda di pagamento effettuata dal ricorrente nei confronti del Fondo di Garanzia per la somma di €. 2756,01
a titolo di residuo TFR (detratta la somma di. € 2225,65 già versata dal resistente), oltre accessori di legge.
Il ricorso va pertanto accolto.
La peculiarità della questione trattata e il pagamento parziale della prestazione in prossimità del deposito del ricorso, giustificano la compensazione di metà delle spese processuali, mentre l' va CP_1
condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 24.9.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile