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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa SA De IS, all'udienza del 02 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1214/2025 R.G. e vertente
fra
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Antonio Murano e dall'avv. Vincenzo Paolino ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in Rionero in Vulture, alla via Galliano Pal.
giusta mandato in atti;
Controparte_1
- OPPONENTE -
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vasca ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Melfi, alla via Monteverde n. 10, giusta mandato in atti;
- OPPOSTO-
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 02.05.2025 e ritualmente notificato, la società indicata in epigrafe, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto recante n. 98/2025 emesso dal Tribunale di
Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 69.745,07 a titolo di retribuzioni maturate dal
01.10.2020 a tutto febbraio 2025 di cui alla sentenza n. 650/2024 pubblicata il
12.12.2024, emessa a definizione del procedimento n. 225/2021 R.G. dal giudice del lavoro del Tribunale di TE, deducendo: la inesatta determinazione del quantum, per erroneità ed inidoneità dei calcoli prodotti dalla controparte, anche perché calcolati al lordo, e la inidoneità della predetta sentenza a costituire titolo esecutivo in relazione al quantum per assenza di contraddittorio al riguardo;
la omessa decurtazione dell'aliunde perceptum, per avere parte opposta lavorato ininterrottamente per conto della Società Cooperativa Sportiva Pegaso dal
6/6/2013 fino al 16/5/2022; per avere percepito la cassa integrazione dipesa dal
COVID e per avere, successivamente al licenziamento della Soc. Coop. Pegaso, espletato attività lavorativa con la società dal 21/7/2022 fino Controparte_3 al 10/9/2023 e con la Pro Loco Melfi per il tramite di Adecco Italia;
il rifiuto della proposta di assunzione di inoltrata anche in esecuzione della Parte_1 sentenza gravata;
la mancata offerta della prestazione lavorativa.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accogliere integralmente il presente atto e per l'effetto di revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, emesso in data
9/4/2025 dal Tribunale di Potenza – Giudice del Lavoro Dott.ssa SA De
IS (n. 98/2025 D.I. – n. 995/2025 R.G.), per i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta e domandava di rigettare il ricorso in opposizione al d.i. n. 98/2025 in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella presente memoria difensiva;
per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo n. 98/2025 e comunque, in esecuzione della sentenza n. 650/2024 del Tribunale di TE del 12/12/2024, di accertare la
2 sussistenza del credito della sig.ra con condanna della società CP_2
Hydrosport srl-ssd al 69.745,07 oltre interessi moratori dalla scadenza sino al saldo;
in caso di prosecuzione del giudizio voglia l'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
98/2025, atteso che l'opposizione risulta del tutto priva di fondamento, non essendo sorretta da prova scritta né da questione di pronta soluzione, e considerata altresì la totale assenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, come chiaramente emerge dalle argomentazioni svolte e dalla documentazione prodotta con la presente memoria;
di condannare la società
Hydrosport srl-ssd al pagamento delle spese tutte del giudizio anche attesa la palese temerarietà della lite.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 02 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
E' consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto, l'an e il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia.
Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.
3 Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93; Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n. 4974).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, parte opposta ha ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante, dal momento che, attraverso la documentazione versata in atti, deve ritenersi spettante, per le causali di cui al decreto opposto, l'importo come ingiunto e preteso a titolo di retribuzioni maturate a decorrere dal 1 ottobre 2020, in esecuzione della sentenza n. 650/2024 pubblicata il 12/12/2024, emessa a definizione del procedimento iscritto al n.
225/2021 R.G. dal Giudice del lavoro del Tribunale di TE, il quale, nell'accogliere il motivo sub. 2 del ricorso, accertava e dichiarava l'obbligo in capo alla Hydrosport srl-ssd ai sensi dell'art. 17 del capitolato d'oneri, di assumere ex novo la parte ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale, con decorrenza dal 1°ottobre 2020, orario di lavoro 24 ore settimanali inquadramento 6° livello del CCNL Impianti sportivi e palestre e condannava la predetta società a corrispondere tutte le retribuzioni maturate a decorrere dal 1°ottobre 2020, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Parte opponente, nel contestare la pretesa monitoria, deduce la inidoneità della sentenza di primo grado, avverso la quale è in corso l'impugnazione dinanzi alla
Corte territoriale, a costituire titolo esecutivo in relazione al quantum per assenza di contraddittorio al riguardo, contesta il quantum ingiunto, per ritenuta erroneità ed inidoneità dei calcoli prodotti dalla controparte, anche perché determinati al lordo e l'omessa decurtazione dell'aliunde perceptum.
Le argomentazioni della parte opponente non appaiono condivisibili.
In primo luogo, la dedotta indeterminatezza del titolo giudiziale, per ritenuta impossibilità di ricavare l'esatto ammontare degli importi spettanti alla lavoratrice appare sconfessata dalla mera lettura della sentenza n. 650/2024, ove
è stato disposto l'obbligo di assunzione ex novo dell'odierna parte opposta a far data dal 1° ottobre 2020, con contratto part-time al 60% (24 ore settimanali),
4 inquadramento VI livello (assistente bagnante) secondo il
[...]
e la condanna della società al pagamento delle retribuzioni a Controparte_4 partire dalla predetta data, criterio che, unitamente alla documentazione prodotta e in assenza di alcuna opposizione al precetto da parte della società, consente, attraverso operazioni meramente aritmetiche, di determinare l'esatto ammontare del credito riconosciuto alla lavoratrice dalla sentenza, costituente valido titolo esecutivo (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11677 del 01.06.2005 “La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dal datore di lavoro, rilevando che, da un lato, la sentenza posta in esecuzione dai lavoratori non permetteva di quantificare le somme dovute ai lavoratori, e dall'altro, che i lavoratori avevano inserito nel precetto voci di credito, quali indennità di utilizzazione, indennità di turno, soprassoldo domenicale, soprassoldo notturno, delle quali non era traccia nella sentenza posta in esecuzione, benché comparissero nel contratto collettivo applicabile)”), credito correttamente calcolato al lordo (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 18044 del
14.09.2015 “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore,
5 atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”).
In relazione alle restanti contestazioni relative al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato
(cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass.
n. 85/2003).
Nell'odierna controversia, dalla documentazione in atti si evince che la parte opposta abbia determinato l'importo ingiuntivo facendo corretta applicazione di quanto statuito dal giudice del lavoro del Tribunale di TE con la sentenza n.
650/2024, viceversa, parte opponente, al di là delle mere affermazioni, non ha puntualmente allegato, prima ancora che provato, le generiche contestazioni relative all'ammontare dell'importo come ingiunto.
In secondo luogo, le rivendicazioni relative all'aliunde perceptum, non dedotte né provate nel giudizio incardinato dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di
TE (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 5662 del 08.06.1999 “In riferimento ai licenziamenti illegittimi rispetto a cui trovi applicazione l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ai fini della liquidazione del danno sulla base delle retribuzioni non percepite dal lavoratore non è necessaria la dimostrazione da
6 parte dello stesso della permanenza dello stato di disoccupazione per tutto il periodo successivo al licenziamento, poiché grava sul datore di lavoro l'onere di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'"aliunde perceptum" o
l'"aliunde percipiendum", allo scopo di conseguire il ridimensionamento della quantificazione del danno. (Fattispecie relativa a licenziamento collettivo dichiarato inefficace per mancato espletamento degli adempimenti procedurali ex art. 4 legge n. 223/1991)”), appaiono inammissibili nel presente giudizio, non avendo la sentenza n. 650/2024, averso la quale pende il giudizio di appello, statuito nulla al riguardo.
Inconferente, ma in ogni caso sconfessata dalla documentazione in atti, appare la deduzione secondo cui la lavoratrice avrebbe rifiutato la proposta di assunzione anche inoltrata dalla società opponente in esecuzione della sentenza n. 650/2024
(si veda doc. da n. 5 a n. 15 fascicolo parte opposta).
Per tutte le ragioni esposte, non avendo la società dimostrato la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del credito rivendicato dalla lavoratrice, ne consegue il rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa SA De IS, pronunciando definitivamente sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 98/2025 proposta dalla società
in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 ricorso depositato il 02.05.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 98/2025;
2. condanna la società in persona del legale Parte_1
7 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente (comprensive della fase monitoria) in € 6.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 02 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa SA De IS
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