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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI PA NA, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3252 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NOTARO TERESA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 31/10/2024 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione cat. IR n. 31021906.
Lamentava che l' , con provvedimento del 12.03.2024 lo informava che “ a seguito di CP_1 verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IR n. 31021906 per un complessivo importo di euro 8.217,04” per i seguenti motivi: “sono state riscosse quote d'integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
rideterminazione incremento L. 197/2022” chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva, illegittimità del provvedimento, mancato superamento dei redditi, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è Parte_1 titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
L' , sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio (ove, peraltro, ha scelto di restare CP_1 contumace), ha omesso di allegare e provare le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione, senza per ciò chiarire per quali concrete ragioni la prestazione effettivamente spettante al titolare sarebbe inferiore rispetto a quella concretamente pagata.
L'unico documento in atti, a disposizione del giudicante (e del pensionato, ai fini di un pur doveroso controllo della legittimità della richiesta dell' ), consiste esclusivamente nella nota CP_1
del con cui l' , laconicamente, comunica che “a seguito di verifiche è emerso che lei CP_1 CP_1 ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IR n. 31021906 per un complessivo importo di euro 8.217,04” per i seguenti motivi: “sono state riscosse quote d'integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
rideterminazione incremento L.
197/2022”.
Dal canto suo parte ricorrente ha allegato dichiarazioni sostitutive dei redditi che, unitamente alla produzione documentale relativa alla soglia massima di redditi che consentono l'erogazione della integrazione al minimo, denota il mancato superamento di tali soglie da parte del ricorrente per i due anni interessati dalla nota di indebito.
L' , restando contumace, non ha nulla dedotto a maggior sostegno della propria pretesa CP_1 restitutoria né ha chiarito le eventuali diverse e maggiori fonti di reddito dell'interessato che avrebbero determinato il superamento delle soglie di legge.
La domanda va, quindi, sol per questo accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Il provvedimento di indebito impugnato va annullato, e con esso ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in CP_1 virtù di detto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 31/10/2024 , Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1 - Annulla il provvedimento di indebito impugnato, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di CP_1 detto provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1 liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 27/11/2025 .
Il Giudice
PI PA NA