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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2425/2025 RG. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ceglia Francesco, giusta procura in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Sorrentino, giusta procura in atti
-ricorrenti-
Nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.12.2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo.
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 26.09.2025 i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 19.06.1993, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto
Comune (n. 51, parte II, serie A, sez. S, anno 1993), dalla cui unione è nata una figlia, Persona_1 in Napoli il 15.11.1995, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, assumevano che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, si riportavano al ricorso, dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto ed il sig. si Parte_1 impegna a trasferire la propria residenza con l'impegno a comunicare alla moglie il nuovo indirizzo;
2) la casa coniugale ed i mobili che l'arredano restano assegnati alla sig.ra e, Parte_2 non avendo figli minori e/o non autonomi né tantomeno immobili acquistati in comunione dei beni, non vi sono condizioni economiche da concordare;
3) i coniugi, entrambi attualmente inoccupati, sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno alimentare.”
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale dà atto che le parti si sono dichiarate autonome economicamente, così come la figlia maggiorenne, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Il Tribunale prende atto che con l'accordo le parti hanno stabilito che la casa coniugale ed i mobili che l'arredano restano assegnati alla sig.ra Parte_2
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
26.06.1968 (C.F. ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2 24.10.1968 (C.F. ), che hanno celebrato matrimonio in Napoli il C.F._2
19.06.1993, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 51, parte II, serie
A, sez. S, anno 1993);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
1.12.1970 n. 898 così come mod. da l.
6.3.1987 n. 74 e artt. 125 n. 6, 133 n.
2 e 88 n. 7 rd 9.7.1939 n. 1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n. 396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
3) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 16.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca