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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 901/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 19.02.2025 e mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 901/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AINA ENRICO , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Galleria dei Portici 4 28100 Novara presso il difensore avv. AINA
ENRICO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRUNZO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA e dell'avv. BEZZI SIMONA ( C.SO F. CAVALLOTTI N.13 C.F._3
28100 NOVARA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVALLOTTI 20 28100 NOVARA presso il difensore avv. TRUNZO ALESSANDRA appellata
OGGETTO: sfratto per morosità
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino,
IN VIA PRELIMINARE
Concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi di cui al presente atto.
pagina 1 di 6 IN VIA PRINCIPALE
Previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e annullare la sentenza appellata n. 489/2024, RG 1917/2023, Tribunale di Novara, per l'effetto accogliere le conclusioni del procedimento di primo grado che vengono qui richiamate:
Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare
Revocare la provvisoria esecuzione della sentenza 489/2024.
Nel merito
Dichiarare infondata la pretesa ed il credito fatto valere da e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarare nullo e/o inefficace la sentenza 489/2024.
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di giudizio di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, in via preliminare:
- rigettare l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, difettando integralmente i requisiti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza ex artt. 434 e 348bis c.p.c. dell'impugnazione svolta dal IG. per i motivi tutti di cui in narrativa;
Pt_1
nel merito:
- rigettare con ogni statuizione l'appello per cui si discute e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
489/24 del Tribunale di Novara.
Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre”.
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 24.05.2023 la IG.ra intimava lo sfratto per Controparte_1
morosità al IG. quale conduttore dell'unità immobiliare sita nel Comune di Novara, Parte_1
Via Alcarotti, n. 10. La sig.ra , succeduta quale erede della madre, IG.ra nel CP_1 Persona_1
contratto di locazione agevolata ad uso abitativo dalla stessa stipulato con il sig. in data Pt_1
20.07.2018, assumeva il conduttore inadempiente per la somma di € 1.400,00, relativa ai canoni di locazione per le mensilità da gennaio 2022 sino alla data della proposta di intimazione, oltre oneri accessori dall'1/06/2023 per € 347,87.
Si costituiva in giudizio il resistente, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente;
nel merito si opponeva comunque alla convalida, deducendo pagina 2 di 6 l'insussistenza della dedotta morosità, assumendo di aver corrisposto tutti i canoni locatizi come previsto contrattualmente.
Con sentenza n. 489/2024, pubblicata il 18/06/2024, il Tribunale di Novara, preso atto dell'intervenuta rinuncia della parte intimata all'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'intimante, alla luce della documentazione ex adverso prodotta, ravvisata intervenuta conversione della domanda di convalida dello sfratto in domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, a seguito dell'opposizione dell'intimato e del conseguente mutamento del rito, osservava che la parte ricorrente, allegando il contratto di locazione, aveva offerto prova del titolo del credito dedotto in giudizio, mentre il conduttore non aveva in alcun modo dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni assunte ex contractu. Riscontrava infatti che, a fronte di cinquantasei mensilità di locazione decorse, risultavano bonifici di pagamento del canone per sole cinquantadue mensilità, risultando carenti, nella documentazione in atti, i pagamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto 2021.
Accertata quindi la morosità del conduttore per mancato pagamento dei suddetti canoni, rilevata la gravità dell'inadempimento, accoglieva la domanda attorea e dichiarava la risoluzione del contratto di locazione, fissando la data di rilascio dell'immobile al 30 settembre 2024, e condannava parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il IG. lamentando, con unico Parte_1 motivo di appello, che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato prova dell'inadempimento ascrittogli pur risultando, dall'esame dei tabulati bancari prodotti, che tutti i canoni di locazione relativi agli anni
2022 e 2023 risultavano pagati, rilevando carente la prova del pagamento del canone dovuto per i mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto 2021 benché la parte intimante avesse indicato quale periodo di lamentata morosità quello decorrente da gennaio 2022, omettendo di specificare i canoni locatizi non corrisposti. Rileva per contro l'appellante di aver prodotto le copie delle distinte di pagamento attinenti alla regolare corresponsione delle mensilità dovute. Chiede pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettarsi integralmente l'avversa domanda di risoluzione, con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Si è costituita nel gravame la sig.ra , rilevando, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed opponendosi comunque all'avversa istanza di sospensiva ex art. 431 c.p.c.
Rileva in merito che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la morosità riguardava non solo il mese di gennaio 2022, ma anche altri periodi. Parte conduttrice, infatti, al momento della notifica dell'intimazione di sfratto, aveva omesso il pagamento di quattro mensilità e, dopo pagina 3 di 6 l'attivazione della procedura sommaria di sfratto, aveva provveduto a pagare l'ultima mensilità, scaduta il 20/04/2023, e quanto dovuto a titolo di spese accessorie, senza sanare la residua morosità azionata.
Evidenzia, a sostegno della propria linea difensiva, che il pagamento delle mensilità avveniva sempre in ritardo e, talvolta, non integralmente. Nonostante ciò, l'appellato osserva che la controparte nulla aveva allegato, in primo grado e in sede di impugnazione, a propria difesa rispetto alla sussistenza di tale morosità o all'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.
Chiede pertanto rigettarsi l'avversa impugnazione, con piana conferma della sentenza gravata.
Rigettata preliminarmente l'istanza formulata dall'appellante per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte formulava una proposta conciliativa che non veniva tuttavia accolta. In esito all'udienza di discussione del 19.02.2025 la Corte pronunciava quindi la presente sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Avuto riguardo alla documentazione versata in atti la Corte ritiene che l'appello promosso dal sig. debba ritenersi in specie radicalmente infondato. Pt_1
Emerge infatti da analitica disamina dei documenti nn. 3, 10 e 11 prodotti dall'opponente nel giudizio di primo grado che, da estratti del c/c intestato al sig. risultano da questi effettuati Pt_1 nell'anno 2021 due versamenti per € 308,00 con bonifici che recano nella causa indicazione “spese condominiali” ed ulteriori pagamenti per bonifico bancario, tutti qualificati con causale “affitto” senza indicazione del periodo di riferimento per l'importo di € 350,00 ciascuno – pari al canone convenuto in contratto – di cui uno effettuato a marzo 2021, due ad aprile, uno nei mesi di maggio e giugno ed infine pagamenti mensili del predetto importo nei mesi di settembre, ottobre , novembre e dicembre 2021, tutti tardivi rispetto alla data indicata per il versamento del canone ( ventesimo giorno di ogni mese ).
Risultano inoltre dall'esame del documento n. 3 di parte opponente in primo grado pagamenti mensili per bonifico, tutti con causale affitto ed indicazione del mese di riferimento, effettuati tempestivamente per i mesi da gennaio ad agosto e tardivamente per i mesi di settembre-dicembre
2022.
Dunque, alla data di intimazione dello sfratto da cui si procede, effettuata con atto notificato in data
24.05.2023, risultavano effettuati negli anni 2021 e 2022 venti pagamenti su ventiquattro scaduti, riferibili, da sole indicazioni apposte dal debitore solvente nei bonifici bancari effettuati, alle mensilità di canone dovute per l'anno 2022 e, per differenza, ad otto mensilità dell'anno 2021, sicché la doglianza svolta dal sig. in sede di opposizione e rinnovata in sede di gravame, secondo cui Pt_1
l'allegazione formulata dalla parte opposta in sede di intimazione dello sfratto, secondo cui risultava pagina 4 di 6 sarebbe da ritenersi erronea e quindi infondata, meriterebbe perciò solo accoglimento.
E, tuttavia, “la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 20052 del 22/07/2024 ).
In specie, dunque, risultando ancora insolute, all'atto del pagamento di ratei di canone relativi all'anno 2022, almeno quattro canoni mensili pregressi venuti a scadenza nell'anno precedente, i primi quattro versamenti resi dal conduttore con causale indicata nei relativi bonifici “gennaio/aprile 2022” debbono perciò solo correttamente imputarsi ex art. 1193 c.c. a saldo dei ratei pregressi inadempiuti, sussistendo perciò inadempimento del conduttore per l'anno 2022, per un importo complessivo
( € 1.400,00 ) pari a quello dedotto dall'intimante, per omesso pagamento del canone dovuto per quattro mensilità scadute oltre che per tardivo pagamento dei canoni scaduti nei mesi di settembre- dicembre 2022.
Deve peraltro rilevarsi che sin dall'atto di intimazione di sfratto, e quindi in sede di opposizione, la parte locatrice ha sempre ed unicamente chiesto in giudizio il rilascio dell'immobile locato e non il pagamento dei canoni insoluti, sicché, pure a fronte di inesatta indicazione del periodo di morosità maturato a carico del conduttore, sussistendo comunque inadempimento del conduttore stesso, le doglianze esposte dall'appellante devono ritenersi infondate.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'appello in esame, le spese del giudizio di gravame seguono la piena soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta altresì a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 visti gli artt. 447 bis e 437 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata, , n. 489/2024 emessa dal Tribunale di Novara in data 18.06.2024;
2) Condanna il sig. al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 1.923,00 per competenze, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino il 19/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Anna Bonfilio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 19.02.2025 e mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 901/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AINA ENRICO , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Galleria dei Portici 4 28100 Novara presso il difensore avv. AINA
ENRICO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRUNZO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA e dell'avv. BEZZI SIMONA ( C.SO F. CAVALLOTTI N.13 C.F._3
28100 NOVARA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVALLOTTI 20 28100 NOVARA presso il difensore avv. TRUNZO ALESSANDRA appellata
OGGETTO: sfratto per morosità
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino,
IN VIA PRELIMINARE
Concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi di cui al presente atto.
pagina 1 di 6 IN VIA PRINCIPALE
Previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e annullare la sentenza appellata n. 489/2024, RG 1917/2023, Tribunale di Novara, per l'effetto accogliere le conclusioni del procedimento di primo grado che vengono qui richiamate:
Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare
Revocare la provvisoria esecuzione della sentenza 489/2024.
Nel merito
Dichiarare infondata la pretesa ed il credito fatto valere da e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarare nullo e/o inefficace la sentenza 489/2024.
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di giudizio di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, in via preliminare:
- rigettare l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, difettando integralmente i requisiti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza ex artt. 434 e 348bis c.p.c. dell'impugnazione svolta dal IG. per i motivi tutti di cui in narrativa;
Pt_1
nel merito:
- rigettare con ogni statuizione l'appello per cui si discute e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
489/24 del Tribunale di Novara.
Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre”.
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 24.05.2023 la IG.ra intimava lo sfratto per Controparte_1
morosità al IG. quale conduttore dell'unità immobiliare sita nel Comune di Novara, Parte_1
Via Alcarotti, n. 10. La sig.ra , succeduta quale erede della madre, IG.ra nel CP_1 Persona_1
contratto di locazione agevolata ad uso abitativo dalla stessa stipulato con il sig. in data Pt_1
20.07.2018, assumeva il conduttore inadempiente per la somma di € 1.400,00, relativa ai canoni di locazione per le mensilità da gennaio 2022 sino alla data della proposta di intimazione, oltre oneri accessori dall'1/06/2023 per € 347,87.
Si costituiva in giudizio il resistente, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente;
nel merito si opponeva comunque alla convalida, deducendo pagina 2 di 6 l'insussistenza della dedotta morosità, assumendo di aver corrisposto tutti i canoni locatizi come previsto contrattualmente.
Con sentenza n. 489/2024, pubblicata il 18/06/2024, il Tribunale di Novara, preso atto dell'intervenuta rinuncia della parte intimata all'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'intimante, alla luce della documentazione ex adverso prodotta, ravvisata intervenuta conversione della domanda di convalida dello sfratto in domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, a seguito dell'opposizione dell'intimato e del conseguente mutamento del rito, osservava che la parte ricorrente, allegando il contratto di locazione, aveva offerto prova del titolo del credito dedotto in giudizio, mentre il conduttore non aveva in alcun modo dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni assunte ex contractu. Riscontrava infatti che, a fronte di cinquantasei mensilità di locazione decorse, risultavano bonifici di pagamento del canone per sole cinquantadue mensilità, risultando carenti, nella documentazione in atti, i pagamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto 2021.
Accertata quindi la morosità del conduttore per mancato pagamento dei suddetti canoni, rilevata la gravità dell'inadempimento, accoglieva la domanda attorea e dichiarava la risoluzione del contratto di locazione, fissando la data di rilascio dell'immobile al 30 settembre 2024, e condannava parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il IG. lamentando, con unico Parte_1 motivo di appello, che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato prova dell'inadempimento ascrittogli pur risultando, dall'esame dei tabulati bancari prodotti, che tutti i canoni di locazione relativi agli anni
2022 e 2023 risultavano pagati, rilevando carente la prova del pagamento del canone dovuto per i mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto 2021 benché la parte intimante avesse indicato quale periodo di lamentata morosità quello decorrente da gennaio 2022, omettendo di specificare i canoni locatizi non corrisposti. Rileva per contro l'appellante di aver prodotto le copie delle distinte di pagamento attinenti alla regolare corresponsione delle mensilità dovute. Chiede pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettarsi integralmente l'avversa domanda di risoluzione, con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Si è costituita nel gravame la sig.ra , rilevando, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed opponendosi comunque all'avversa istanza di sospensiva ex art. 431 c.p.c.
Rileva in merito che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la morosità riguardava non solo il mese di gennaio 2022, ma anche altri periodi. Parte conduttrice, infatti, al momento della notifica dell'intimazione di sfratto, aveva omesso il pagamento di quattro mensilità e, dopo pagina 3 di 6 l'attivazione della procedura sommaria di sfratto, aveva provveduto a pagare l'ultima mensilità, scaduta il 20/04/2023, e quanto dovuto a titolo di spese accessorie, senza sanare la residua morosità azionata.
Evidenzia, a sostegno della propria linea difensiva, che il pagamento delle mensilità avveniva sempre in ritardo e, talvolta, non integralmente. Nonostante ciò, l'appellato osserva che la controparte nulla aveva allegato, in primo grado e in sede di impugnazione, a propria difesa rispetto alla sussistenza di tale morosità o all'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.
Chiede pertanto rigettarsi l'avversa impugnazione, con piana conferma della sentenza gravata.
Rigettata preliminarmente l'istanza formulata dall'appellante per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte formulava una proposta conciliativa che non veniva tuttavia accolta. In esito all'udienza di discussione del 19.02.2025 la Corte pronunciava quindi la presente sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Avuto riguardo alla documentazione versata in atti la Corte ritiene che l'appello promosso dal sig. debba ritenersi in specie radicalmente infondato. Pt_1
Emerge infatti da analitica disamina dei documenti nn. 3, 10 e 11 prodotti dall'opponente nel giudizio di primo grado che, da estratti del c/c intestato al sig. risultano da questi effettuati Pt_1 nell'anno 2021 due versamenti per € 308,00 con bonifici che recano nella causa indicazione “spese condominiali” ed ulteriori pagamenti per bonifico bancario, tutti qualificati con causale “affitto” senza indicazione del periodo di riferimento per l'importo di € 350,00 ciascuno – pari al canone convenuto in contratto – di cui uno effettuato a marzo 2021, due ad aprile, uno nei mesi di maggio e giugno ed infine pagamenti mensili del predetto importo nei mesi di settembre, ottobre , novembre e dicembre 2021, tutti tardivi rispetto alla data indicata per il versamento del canone ( ventesimo giorno di ogni mese ).
Risultano inoltre dall'esame del documento n. 3 di parte opponente in primo grado pagamenti mensili per bonifico, tutti con causale affitto ed indicazione del mese di riferimento, effettuati tempestivamente per i mesi da gennaio ad agosto e tardivamente per i mesi di settembre-dicembre
2022.
Dunque, alla data di intimazione dello sfratto da cui si procede, effettuata con atto notificato in data
24.05.2023, risultavano effettuati negli anni 2021 e 2022 venti pagamenti su ventiquattro scaduti, riferibili, da sole indicazioni apposte dal debitore solvente nei bonifici bancari effettuati, alle mensilità di canone dovute per l'anno 2022 e, per differenza, ad otto mensilità dell'anno 2021, sicché la doglianza svolta dal sig. in sede di opposizione e rinnovata in sede di gravame, secondo cui Pt_1
l'allegazione formulata dalla parte opposta in sede di intimazione dello sfratto, secondo cui risultava pagina 4 di 6 sarebbe da ritenersi erronea e quindi infondata, meriterebbe perciò solo accoglimento.
E, tuttavia, “la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 20052 del 22/07/2024 ).
In specie, dunque, risultando ancora insolute, all'atto del pagamento di ratei di canone relativi all'anno 2022, almeno quattro canoni mensili pregressi venuti a scadenza nell'anno precedente, i primi quattro versamenti resi dal conduttore con causale indicata nei relativi bonifici “gennaio/aprile 2022” debbono perciò solo correttamente imputarsi ex art. 1193 c.c. a saldo dei ratei pregressi inadempiuti, sussistendo perciò inadempimento del conduttore per l'anno 2022, per un importo complessivo
( € 1.400,00 ) pari a quello dedotto dall'intimante, per omesso pagamento del canone dovuto per quattro mensilità scadute oltre che per tardivo pagamento dei canoni scaduti nei mesi di settembre- dicembre 2022.
Deve peraltro rilevarsi che sin dall'atto di intimazione di sfratto, e quindi in sede di opposizione, la parte locatrice ha sempre ed unicamente chiesto in giudizio il rilascio dell'immobile locato e non il pagamento dei canoni insoluti, sicché, pure a fronte di inesatta indicazione del periodo di morosità maturato a carico del conduttore, sussistendo comunque inadempimento del conduttore stesso, le doglianze esposte dall'appellante devono ritenersi infondate.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'appello in esame, le spese del giudizio di gravame seguono la piena soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta altresì a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 visti gli artt. 447 bis e 437 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata, , n. 489/2024 emessa dal Tribunale di Novara in data 18.06.2024;
2) Condanna il sig. al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 1.923,00 per competenze, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino il 19/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Anna Bonfilio
pagina 6 di 6