TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2527 del 2023, promossa da:
CREA. (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
SANTINI FRANCESCO contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. CONIGLIONE ANTONELLO
* * *
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche;
CONCLUSIONI congiunte:
“i procuratori delle parti chiedono concordemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per intervenuto accordo giudiziale, concludendo in tal senso con rinuncia ai termini difensivi e nulla di ulteriore chiedendo in punto spese di lite precisando che le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, dando nondimeno atto che le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della società attrice”;
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del presente giudizio, le parti hanno conciliato la controversia, ex artt. 185 e 88 disp. att.
c.p.c., nei seguenti termini, ovvero:
I procuratori delle parti ivi compreso il procuratore speciale premettono quanto segue, ovvero:
Premesso:
- che il di , a seguito dell'attivazione della procedura di gara mediante procedura CP_1 CP_1
negoziata, indetta con determinazione dirigenziale n. 280 del 05.03.2020, con determinazione dirigenziale n. 689 del 08.05.2020 aggiudicava, con il criterio del prezzo più basso, l'esecuzione dei lavori denominati di “restauro e risanamento conservativo per la messa a norma palestra
1 piscine comunali di S. Bona” alla società . che aveva offerto il ribasso del 13,09% Pt_2 Parte_1 sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di € 192.610,38 (IVA e oneri per la sicurezza esclusi;
- che il , con atto pubblico amministrativo di data 01.07.2020 rep. n. 13493 a Controparte_1 rogito del Segretario Generale del Comune, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di il CP_1
03.07.2020 al numero 16896 serie 1T, stipulava con la società . il relativo contratto Pt_2 Parte_1
d'appalto, dando atto che l'importo contrattuale ammontava ad € 199.810,38 (IVA esclusa), di cui
€ 192.610,38 per lavori ed € 7.200,00 per costi relativi alla sicurezza connessi all'appalto”;
- che il , con determinazione dirigenziale n. 439 del 01.04.2021, dichiarava di Controparte_1 risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs.n.
50/2016, il citato contratto d'appalto;
- che la società notificava, quindi, al atto di citazione, formulando Pt_2 Parte_1 Controparte_1
le seguenti domande:
«- nel merito: condannare, ai sensi dell'art. 108, comma quinto, D.Lgs 50/2016, il CP_1
al pagamento a favore di della somma di € 89.802,97 (IVA esclusa), al netto
[...] Pt_2 Parte_1 del ribasso del 13,09% e dell'acconto del 30% già versato (€ 59.943,11 IVA esclusa), per opere e forniture effettuate da .mi fino alla data di risoluzione del contratto di appalto avente ad Pt_2 oggetto i lavori “Restauro e risanamento conservativo per la messa a norma della palestra delle piscine di s. Bona” ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata all'esito del giudizio, oltre interessi dal giorno della domanda al saldo;
- nel merito, in via subordinata: accogliere la domanda di ingiustificato arricchimento proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. da . nei confronti del e, per l'effetto, Pt_2 Parte_1 Controparte_1 condannare l'Ente Pubblico a tenere indenne la Società del depauperamento dalla stessa subito e pari alla somma di euro € 89.802,97, salvo diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In istruttoria si dimettono i documenti da 1 a 31, come meglio indicati in nota.
Ogni altro mezzo riservato.
Spese di lite interamente rifuse.
Crea. si riserva di agire in separato giudizio contro il per chiedere la Parte_1 Controparte_1 condanna dell'Ente Pubblico al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Società e derivanti dalla illegittima e ingiusta annotazione, su segnalazione del da parte CP_1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 della risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei “lavori di restauro e risanamento
2 conservativo per la messa a norma della palestra piscine di S. Bona”».
- che il si costituiva in termini, formulando le seguenti domande: Controparte_1
«nel merito: respingersi, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, le domande tutte formulate dalla società . per assenza di causa petendi e/o comunque in quanto assolutamente Pt_2 Parte_1
indeterminate e/o generiche e/o comunque infondate, in fatto e/o in diritto.
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare, per le causali in premessa descritte, la legittimità, validità ed efficacia del provvedimento, adottato dal con determinazione dirigenziale n. 439 del Controparte_1
01.04.2021, di risoluzione del contratto stipulato in data 01.07.2020 con atto pubblico amministrativo n. 13493 di Repertorio del Segretario Generale del Comune di , registrato a CP_1
in data 03.07.2020 al n. 16896 - serie IT, per grave inadempimento della società . CP_1 Pt_2 [...]
in dipendenza del mancato rispetto dei tempi contrattualmente convenuti per l'ultimazione dei Pt_1
lavori e del superamento del limite massimo delle penali applicabili per il ritardo, e, conseguentemente, accertare e dichiarare, per le causali in premessa descritte, l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 01.07.2020 con atto pubblico amministrativo n. 13493 di
Repertorio del Segretario Generale del Comune di , registrato a in data 03.07.2020 CP_1 CP_1
al n. 16896 - serie IT, per grave inadempimento della società . ai sensi del combinato Pt_2 Pt_1
disposto di cui all'art. 9 del contratto d'appalto, agli artt. 16, commi 7 e 13, e 46, comma 3, del
Capitolato speciale d'appalto, agli artt. 113-bis, comma 4, e 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 1453 c.c.;
- conseguentemente condannarsi, per le causali in premessa indicate, la società . a Pt_2 Parte_1 pagare e/o a restituire al la somma complessiva di € 66.373,12 o quella diversa, Controparte_1
anche maggiore, da liquidare anche in via equitativa, che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, e ciò a titolo di penali per il ritardo, pari ad € 23.530,77, applicate ex art. 16 del Capitolato speciale d'appalto per la risoluzione del contratto d'appalto nonché ex art. 113-bis, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, a titolo di oneri e di spese da porre a carico dell'appaltatore ex art. 108, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 50/2016, a titolo di danni subiti ex art. 1218 c.c. e 1223 c.c. conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento (segnatamente, per la messa in sicurezza del cantiere abbandonato, pari ad €
17.812,00, per la demolizione di opere non conformi, pari ad € 6.216,58, per l'incarico professionale conferito per l'adeguamento del progetto, pari ad € 5.709,60, e per l'incarico professionale per la verifica e il collaudo degli impianti, pari ad € 2.283,84) nonché a titolo di obbligo di restituzione - ex art. 35, comma 18, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 - dell'anticipazione contrattuale versata e pagata dall'Ente in misura superiore e, quindi, in
3 eccedenza, rispetto ai lavori complessivamente realizzati dalla società . pari per Pt_2 Parte_1 differenza a € 10.820,33, con gli interessi legali dal giorno 28.07.2020, data di erogazione dell'anticipazione, sino al saldo effettivo;
- altresì condannarsi, per le causali in premessa indicate, la società . a pagare al Pt_2 Parte_1
la somma derivante dalla maggiore spesa, che risulterà in corso di causa o sarà Controparte_1
ritenuta di giustizia, da liquidare anche in via equitativa, che il dovrà sostenere per CP_1 affidare ad altra società appaltatrice i lavori oggetto del contratto risolto e ciò a norma dell'art. 108, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
In via di istruttoria: … omissis … »
- che l'udienza di prima comparizione delle parti veniva d'ufficio dapprima rinviata al 22.02.2024 e, quindi, al 21.03.2024, poi tenutasi in modalità figurata, essendo stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127-ter c.p.c.;
- che all'esito della predetta udienza il Giudice incaricato disponeva una C.T.U., nominando quale consulente tecnico d'ufficio l'ing. ; Persona_1
- che con atto datato 27.03.2024, l'ing. rinunciava all'incarico conferito;
Persona_1
- che, pertanto, con provvedimento datato 27.03.2024, il Giudice incaricato nominava quale nuovo consulente tecnico d'ufficio il geom. Controparte_2
- che, con determinazione dirigenziale n. 856 del 09.05.2024, il ha liquidato al Controparte_1
C.T.U. incaricato un acconto di € 960,75, al lordo di cassa di previdenza ed IVA;
- che i provvedeva a sua volta a liquidare al C.T.U. incaricato un acconto di € 810,75, al Pt_2 lordo di cassa di previdenza e IVA e al netto della ritenuta d'acconto;
- che le parti hanno preso atto che il contenzioso si presentava lungo, impegnativo, oneroso e dall'esito incerto per entrambe le parti coinvolte;
- che è, dunque, emersa nel corso delle operazioni peritali la comune volontà di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia pendente tra le parti;
- che con decreto di data 15.02.2025, cronol. 615/2025 del 17.02.2025, il Giudice incaricato ha, quindi, liquidato al C.T.U. geom. le seguenti somme: € 6.211,00 secondo Controparte_2
l'onorario ex art. 11 della tabella allegata al D.M. 30.05.2002, € 1.940,84 secondo l'onorario ex art. 13 della tabella allegata al D.M. 30.05.2002, € 2.500,00 per spese dell'ausiliario, € 279,59 per spese generali e di viaggio, oltre IVA e c.p. come per legge;
- che la società . ha provveduto a saldare integralmente il compenso liquidato dal Pt_2 Parte_1
Giudice incaricato al C.T.U. geom. e al suo ausiliario;
Controparte_2
- che la causa è chiamata all'udienza del giorno 22 maggio 2025;
4 tutto ciò premesso: le parti, ai sensi dell'art. 185, terzo comma, c.p.c., al fine di porre fine al contenzioso insorto in conseguenza dell'atto di citazione notificato dalla società . al Comune di in Pt_2 Parte_1 CP_1
data 17.04.2023 e alla successiva domanda in via riconvenzionale formulata dal CP_1
nel giudizio n. 2527/2023 R.G., addivengono, mediante reciproche concessioni, a
[...]
conciliazione giudiziale ai seguenti patti e condizioni:
Articolo 1)
Le premesse della presente convenzione di conciliazione sono da considerarsi qui interamente richiamate, per costituire parte integrante e sostanziale della stessa.
Articolo 2)
2.1 La società come sopra rappresentata, e il , come sopra Pt_2 Parte_1 Controparte_1
rappresentato, convengono di definire e conciliare giudizialmente la controversia tra loro in atto e attualmente pendente avanti il Tribunale di Treviso al n. 2527/2023 R.G. (Giudice: dott. Marco
Saran), con il pagamento da parte della società al Comune di delle seguenti Pt_2 Parte_1 CP_1
somme:
1) spese soggette ad iva: € 9.000,00 + Iva 22%;
2) voce domanda riconvenzionale: € 41.000,00 + Iva 10%;
3) indennizzo non soggetto ad Iva: € 20.500,00;
4) rimborso acconto erogato a CTU: € 960,75, cassa di previdenza e Iva compresa.
2.2 La società . come sopra rappresentata, dà atto di aver già integralmente pagato il Pt_2 Parte_1
compenso che il Giudice, con provvedimento di data 15.02.2025, ha liquidato al CTU incaricato, geom. (comprensivo anche del compenso dell'ausiliario nominato dal CTU Controparte_2
stesso), compenso che, pertanto, di comune accordo tra le parti resterà definitivamente e integralmente a carico della società . Pt_2 Parte_1
Articolo 3)
Il , come sopra rappresentato, dichiara formalmente di accettare la somma di € Controparte_1
9.000,00 + Iva 22%, la somma di € 41.000,00 + Iva 10%, la somma di € 20.500,00 (non soggetta ad Iva) e la somma di € 960,75 (cassa di previdenza e Iva compresa), somme tutte che verranno versate dalla società . a saldo e/o a stralcio e/o comunque a completa tacitazione di Pt_2 Parte_1
ogni e qualsiasi diritto di credito e/o pretesa avanzati nei confronti della società stessa dal
[...]
con la domanda in via riconvenzionale formulata nel giudizio pendente avanti il CP_1
Tribunale di Treviso al n. 2527/2023 R.G. (Giudice: dott. Marco Saran), nonché a completa tacitazione di ogni e qualsiasi diritto di credito e/o pretesa, ad ora noti, inerenti, conseguenti e/o connessi con l'esecuzione dell'atto pubblico amministrativo di data 01.07.2020 rep. n. 13493 a
5 rogito del Segretario Generale del Comune, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di il CP_1
03.07.2020 al numero 16896 serie 1T.
Articolo 4)
La società come sopra rappresentata, si obbliga a pagare il debito di € 9.000,00 + Pt_2 Parte_1
Iva 22%, di € 41.000,00 + Iva 10%, di € 20.500,00 (non soggetta ad Iva) e di € 960,75 (cassa di previdenza e Iva compresa) in n. 10 (dieci) rate mensili di pari importo a far data dal mese di giugno 2025 e fino al mese di marzo 2026 da corrispondere al entro e non oltre Controparte_1
il termine perentorio ed essenziale del giorno 15 (quindici) di ogni mese;
in caso di inadempimento, anche solo parziale, di detta obbligazione, la presente conciliazione giudiziale costituirà, ai sensi dell'art. 185, terzo comma, c.p.c., titolo esecutivo per consentire al di agire Controparte_1
esecutivamente nei confronti della società . Pt_2 Parte_1
Articolo 5)
La società come sopra rappresentata, si obbliga a pagare tutte le spese connesse e Pt_2 Parte_1
conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione di conciliazione giudiziale, nessuna esclusa, comprese quelle derivanti dall'eventuale registrazione del provvedimento che definirà il giudizio civile n. 2527/2023 R.G. pendente avanti il Tribunale di Treviso (qualora siano effettivamente dovute, sul punto si veda: Cass. civ., Sez. trib, 09.04.2021, n. 9400). In caso di inadempimento di detta obbligazione, il avrà titolo e diritto a rivalersi nei Controparte_1
confronti della società . per il recupero di quanto eventualmente versato in dipendenza Pt_2 Parte_1 del vincolo di solidarietà tra le parti di fronte all'erario.
Articolo 6)
La società come sopra rappresentata, e il , come sopra Pt_2 Parte_1 Controparte_1
rappresentato, con la chiara e piena consapevolezza dei diritti, determinati o determinabili, spettanti ai dichiaranti e azionabili in giudizio, e con il volontario e cosciente intento di abdicare ai medesimi, rilasciano rispettivamente ampia, totale e incondizionata dichiarazione con effetti liberatori, di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, l'una rispetto all'altro, in dipendenza e/o in conseguenza dell'atto pubblico amministrativo di data
01.07.2020 rep. n. 13493 a rogito del Segretario Generale del Comune, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di il 03.07.2020 al numero 16896 serie 1T, per l'esecuzione dei lavori CP_1 denominati di “restauro e risanamento conservativo per la messa a norma palestra piscine comunali di S. Bona” affidati alla società . nonché della successiva determinazione Pt_2 Parte_1
dirigenziale n. 439 del 01.04.2021, con la quale il ha dichiarato di risolvere per Controparte_1
grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs.n. 50/2016, il citato contratto d'appalto e/o, comunque, dei rapporti, anche di fatto, inerenti e/o conseguenti e/o
6 connessi e/o collegati al predetto rapporto contrattuale e alla sua successiva risoluzione.
Articolo 7)
Tutte le clausole del presente accordo sono espressamente considerate dalle parti essenziali e, pertanto, la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero accordo.
Articolo 8)
Qualunque aggiunta o modifica del presente accordo dovrà risultare da atto scritto, restando espressamente esclusa la prova per testimoni di clausole, accordi o pattuizioni non sanciti in questo atto.
Articolo 9)
I legali delle parti (avv. Antonello Coniglione e avv. Gloria De Sabbata, per il , Controparte_1
e avvocato Francesco Santini per la società . rinunciano al diritto di solidarietà di cui Pt_2 Parte_1 all'art. 68 Legge Professionale e all'art. 13, comma 8, L. 31.12.2012, n. 247.
L'accordo è stato confermato dai procuratori delle parti a ciò legittimati, nonché dai legali in proprio per quanto di interesse.
E' stato quindi concordemente chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa è stata quindi trattenuta direttamente in decisione.
* * *
Tanto premesso, si osserva che, dalla disamina del tenore delle conclusioni congiunte formulate dalle parti all'esito della conciliazione giudiziale intervenuta, risulta venuto meno ogni interesse alla pronuncia di merito in questa sede, risultando pacifico che le parti hanno definito la controversia in sede giudiziale e che sono quindi sopraggiunti elementi tali da ricomporre le ragioni di contrasto.
E' pertanto superfluo ogni ulteriore rilievo, con richiamo, sul punto, alla condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi (…) (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
5188 del 16/03/2015) e secondo cui “la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche
7 sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. Sez. 1 n. 10553 del 7.5.2009).
Per tali motivi, essendo emerso e risultando inequivoco che le parti in causa non hanno alcun interesse ad una pronuncia di merito in questa sede, per intervenuta conciliazione giudiziale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese legali vengono compensate, in ragione del tenore delle conclusioni sopra riportate, mentre le spese di c.t.u. anticipate dalla parte attrice, nei rapporti tra le parti vanno poste definitivamente a carico di come chiesto. Pt_2 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere, in ragione dell'intervenuta conciliazione giudiziale della controversia;
2) spese legali integralmente compensate;
pone le spese di c.t.u. anticipate dalla parte attrice, nei rapporti tra le parti vanno, definitivamente a carico di Pt_2 Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 23/05/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
8