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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/07/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 412/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 412/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARBARINO Parte_1 P.IVA_1
LUCA, elettivamente domiciliato in LARGO SAN GIUSEPPE 3/30A GENOVA 16121 GENOVA presso il difensore avv. GARBARINO LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. E_ P.IVA_2
CONGIU MARIO, elettivamente domiciliato in VIA I. FRUGONI, 5/ C 16121 GENOVA presso il difensore avv. CONGIU MARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OPPEZZI ALBERTA, elettivamente CP_2 P.IVA_3 domiciliato in PIAZZA DANTE 6/4 16121 GENOVA presso il difensore avv. OPPEZZI ALBERTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante Parte_1 Parte_2 conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Genova al fine di E_
vedere revocato il decreto ingiuntivo n. 3623\2021 emesso a favore di quest'ultima per il pagamento del corrispettivo di forniture di gas naturale e di accertare, di conseguenza, che nulla fosse dovuto dall'attrice ingiunta nei confronti di . CP_1
Con la sentenza n. 2143/2024, pronunciata in data 16.12.2024, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento in favore di di € 1.720,18 oltre Parte_1 E_ interessi, ponendo le spese di lite, comprese quelle relative alla chiamata di terzo, in CP_2
capo all'opponente.
In particolare, l'organo giudicante, in primo luogo, prendendo atto dell'incasso – avvenuto dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione – da parte di del CP_1 corrispettivo OR (pari a € 1.003,30) inserito nelle fatture di ON NE (ente subentrante nel contratto di fornitura) ridefiniva l'importo spettante all'opposta, diminuendolo a € 1.720,18.
In secondo luogo, evidenziava come , producendo sia il contratto di CP_1
somministrazione di gas naturale stipulato con la sia le fatture relative alla Parte_1 fornitura del servizio, avesse pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante in quanto creditrice e attrice sostanziale. Inoltre, osservava che, a seguito della chiamata in causa del distributore la correttezza dei consumi era stata confermata dalla produzione CP_3 delle letture e della fotografia che individuava il contatore a servizio dell'utenza dell'attrice.
Con atto di citazione in appello notificato in data 13.01.2025, attrice in Parte_1 primo grado odierna appellante, impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Genova al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in accoglimento dei motivi tutti di cui alle sovradilungate premesse, nessuno escluso od eccettuato - ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa
e respinta e, in ogni caso, previa sospensione ex art. 283, primo co., c.p.c., della provvisoria esecutività dell'impugnata decisione:
pagina 2 di 9 ACCERTARE e, conseguentemente, DICHIARARE la nullità, per mancanza di motivazione, della sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 2143/2024 del 16-24/12/2024;
REVOCARE ex novo il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Genova n. 3623/2021 del 22 -24/9/2021, siqquale emesso a favore della Soc. per il E_ complessivo importo di € 2.723,48 oltre interessi ai sensi del D. Lgsl. 231/2002 e spese di procedimento;
ACCERTARE e, conseguentemente, DICHIARARE nulla esser dovuto alla ridetta
[...] dalla stante l'intervenuta corresponsione, Controparte_4 Controparte_5
da parte di Quest'ultima, di un OR di € 1.003,30 e l'impossibilità di stabilire con certezza, sulla base della documentazione da Quella favorita, se ancora sussista in capo alla Stessa alcun credito – e, nel caso, di quale precisa entità – per i 1.570 metri cubi rilevati dal terzo all'ultima lettura del contatore;
CP_2
ACCERTARE e, conseguentemente, DICHIARARE nulla esser parimenti dovuto dalla alla prefata per il rimborso delle spese legali del giudizio di Controparte_5 CP_2 primo grado, essendo stata la a procurarne la chiamata Controparte_4
nel procedimento.
In ogni caso, vinte le spese d'ambo i gradi del giudizio per quanto concerne la
[...]
compensate le stesse avuto riguardo a . Controparte_4 CP_2
Nel richiedere la riforma della sentenza pronunciata in primo grado, parte appellante assumeva che la stessa fosse affetta dai seguenti vizi:
i. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.: il Giudice di prime cure avrebbe applicato erroneamente la disciplina richiamata nella misura in cui l'odierna appellata non avrebbe dimostrato l'esistenza e la consistenza del credito azionato, non assolvendo quindi all'onere probatorio impostogli dalla legge;
ii. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c: il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'autorizzare la chiamata in giudizio di – in quanto CP_2
soggetto estraneo al giudizio – e, quindi, nello stabilire che le spese di tale chiamata di terzo fossero a carico dell'odierna appellante;
iii. violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2° co., n. 4, c.p.c., e 111, 6° co.,
Cost.: la sentenza di primo grado sarebbe nulla in quanto affetta da una motivazione pagina 3 di 9 apparente;
dalla sua lettura, infatti, non si sarebbe in grado di comprendere appieno l'iter logico che ha portato alla decisione della controversia.
Depositando comparsa di costituzione e risposta E_
, in persona del suo legale rappresentante in carica OT. , chiedeva il
[...] Controparte_6 rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e la conferma in toto della sentenza di primo grado. In via subordinata, chiedeva di condannare la Parte_1 al pagamento in proprio favore della somma di €1720.18, oltre interessi. Infine, chiedeva la condanna di alle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidare anche ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva altresì nella persona del suo amministratore unico e Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, Ing. la quale, pur ribadendo la propria Controparte_8 estraneità ai fatti di causa, chiedeva il rigetto dell'appello proposto da e la Parte_1
conferma integrale della sentenza di primo grado.
Quindi il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione e la tratteneva in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
In relazione agli specifici motivi di impugnativa, ha esposto: Pt_1
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.: il Giudice di prime cure avrebbe applicato erroneamente la disciplina richiamata nella misura in cui l'odierna appellata non avrebbe dimostrato l'esistenza e la consistenza del credito azionato, non assolvendo quindi all'onere probatorio impostogli dalla legge;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c: il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'autorizzare la chiamata in giudizio di – in quanto CP_2
estranea al giudizio – e, quindi, nello stabilire che le spese di tale chiamata di terzo fossero poste a carico dell'odierna appellante;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2° co., n. 4, c.p.c., e 111, 6° co.,
Cost.: la sentenza di primo grado sarebbe nulla in quanto affetta da una motivazione apparente;
dalla sua lettura, infatti, non si sarebbe in grado di comprendere appieno l'iter logico che ha portato alla decisione della controversia.
In relazione alla dedotta violazione di legge sub 1)
pagina 4 di 9 All'esito dell'incameramento dell'indennizzo OR (pari a € 1.003,30) da parte di
, le contestazioni oggetto del presente giudizio si concentrano esclusivamente sulla CP_1 fattura n. 20028352 (fasc. att., doc 1) di cui parte appellante contesta non tanto il quantum dovuto rispetto ai metri cubi di gas contabilizzati e consumati quanto piuttosto le (sole) voci di spesa aggiuntive addebitate da – segnatamente “spesa per la materia gas naturale, CP_9
spesa per il trasporto e la gestione del contatore, spesa per oneri di sistema, altre partite ed imposte” – ritenendole opache e poco chiare.
L'invocato art. 2697 c.c. disciplina l'onere della prova, disponendo che colui che vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, è bene sottolineare come, in materia di inadempimento contrattuale, per giurisprudenza oramai consolidata, per il creditore sia sufficiente dimostrare la fonte del proprio credito e semplicemente allegare l'inadempimento di controparte, gravando sul debitore la prova dell'esistenza di un fatto modificativo o estintivo del diritto azionato dal creditore (cfr. Cass., SS. UU., sent. n. 13533\2001).
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio di diritto in questione perché ha ritenuto dimostrata l'esistenza – e la consistenza – del diritto di credito di nei confronti di basando il proprio convincimento sui CP_1 Pt_1 documenti prodotti dall'opposta e cioè, il contratto di somministrazione regolarmente firmato tra le parti (cfr., in particolare, fasc. conv. doc. 2, allegato B, pag. 3 e doc. C) e le singole voci di costo addebitate nella fattura contestata (fasc. conv., doc. g5).
Peraltro, è stato precisato come la fattura di chiusura n. 20028352 abbia ricalcolato i precedenti consumi sulla base della lettura di switch pari a mc 8095 alla data del 31 maggio
2020: questo perché le bollette precedenti – di acconto – si sono basate sul cd. consumo stimato, non avendo ancora avuto il fornitore a propria disposizione un dato di misura certo ed effettivo. Nel momento in cui si è avuta contezza del dato di consumo effettivo, è stato possibile emettere la bolletta di conguaglio – quale appunto quella di cui alla fattura n.
20028352 – che ricalcola i consumi precedentemente fatturati in acconto.
Infine, ad abundantiam, è bene precisare come, con riferimento ad un regolamento negoziale validamente accettato dalle parti e in virtù del generale principio di insindacabilità
pagina 5 di 9 dell'equilibrio contrattuale, valutazioni in ordine alla congruità, opportunità e\o convenienza delle voci di costo aggiuntive applicate dal venditore di energia rispetto al costo CP_1 netto del gas consumato non possono essere oggetto di giudizio – e a fortiori non possono esserlo in sede di impugnazione – se non nei casi limite in cui siano ravvisabili i presupposti per una rescissione del contratto ex artt. 1447 ss. c.c.
Il relativo motivo di appello è quindi infondato.
In relazione alla dedotta violazione di legge sub 2)
Secondo l'appellante, il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto autorizzare la chiamata della terza in quanto estranea al giudizio;
pertanto, l'organo giudicante avrebbe CP_2 erroneamente stabilito che le spese di tale chiamata di terzo fossero da rifondere da parte di
Pt_1
Tale motivo di appello è infondato.
In punto di spese relative alla chiamata del terzo, la Suprema Corte stabilisce pacificamente che “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (ex multis cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 6144 del 07.03.2024).
Quindi, nel caso di specie, posta la soccombenza dell'attore le spese sostenute Pt_1
dal terzo chiamato sarebbero potute rimanere a carico della chiamante solamente CP_1 laddove l'iniziativa di quest'ultima si fosse rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria. Ebbene, ripercorrendo gli atti introduttivi del giudizio di primo grado e quanto dichiarato da in sede di prima udienza, emerge come non fosse chiara la consistenza Pt_1
della doglianza di parte attrice. In particolare, dalla lettura dell'atto di citazione si poteva comprendere che ad essere contestato fosse genericamente l'importo delle fatture addebitate a ma non era chiaro se, nello specifico, l'attrice si lamentasse della mera Pt_1
contabilizzazione finale operata da oppure anche dei consumi registrati dall'ente CP_9
pagina 6 di 9 CP_ fornitore\distributore Solo dopo, in sede di memoria ex art. 320 c.p.c, – e, quindi, quando oramai era già stata autorizzata la chiamata del terzo – IS ha precisato di non avere nulla CP_ da rilevare in merito ai consumi registrati dal contatore di ma di voler semplicemente contestare i costi aggiuntivi addebitati da sulle bollette in questione. CP_9
CP_ Per queste ragioni, la chiamata di da parte della convenuta non può CP_9
ritenersi né arbitraria né manifestamente infondata e, di conseguenza, la sentenza di primo grado ha correttamente posto a carico dell'attore soccombente le spese relative alla costituzione in giudizio del terzo.
In relazione alla dedotta violazione di legge sub 3)
L'appellante lamenta la nullità della sentenza per vizio della motivazione che sarebbe meramente “apparente”. Con tale locuzione ci si riferisce a quella motivazione che “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cass. SS. UU., 3 novembre
2016, n. 22232).
Anche tale motivo di appello è infondato.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha fatto puntuale riferimento alle norme di legge applicate e alle fonti di prova valorizzate per addivenire alla decisione finale, pertanto, non appare integrato il vizio di motivazione lamentato dall'appellante.
Le ragioni di appello proposte da appaiono quindi infondate e devono Parte_1 essere rigettate con la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella per quanto riguarda l'appellata . Nel caso di specie in difetto di prova CP_1 di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi (e minimi per quanto riguarda la fase di trattazione, non essendo stata svolta istruttoria) pagina 7 di 9 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare, € 2.127,00
Vengono liquidate come da seguente tabella, in considerazione delle limitate difese (e del fatto che in appello IS ha specificato – nei termini sopra indicati – di non avere doglianze circa la lettura dei consumi), nei confronti di , applicando le tariffe minime CP_2
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.278,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in sede di appello, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2143/2024 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Genova in data 16.12.2024; pagina 8 di 9 2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di , E_
in persona del suo legale rappresentante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.127,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA, come dovute per legge;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore di nella persona Controparte_7
del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, come dovute per legge;
4. condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. Parte_1
115/2002, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto nel giudizio di impugnazione, per aver proposto un appello integralmente rigettato.
Genova, 11 luglio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Ilaria Chianca
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 412/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARBARINO Parte_1 P.IVA_1
LUCA, elettivamente domiciliato in LARGO SAN GIUSEPPE 3/30A GENOVA 16121 GENOVA presso il difensore avv. GARBARINO LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. E_ P.IVA_2
CONGIU MARIO, elettivamente domiciliato in VIA I. FRUGONI, 5/ C 16121 GENOVA presso il difensore avv. CONGIU MARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OPPEZZI ALBERTA, elettivamente CP_2 P.IVA_3 domiciliato in PIAZZA DANTE 6/4 16121 GENOVA presso il difensore avv. OPPEZZI ALBERTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante Parte_1 Parte_2 conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Genova al fine di E_
vedere revocato il decreto ingiuntivo n. 3623\2021 emesso a favore di quest'ultima per il pagamento del corrispettivo di forniture di gas naturale e di accertare, di conseguenza, che nulla fosse dovuto dall'attrice ingiunta nei confronti di . CP_1
Con la sentenza n. 2143/2024, pronunciata in data 16.12.2024, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento in favore di di € 1.720,18 oltre Parte_1 E_ interessi, ponendo le spese di lite, comprese quelle relative alla chiamata di terzo, in CP_2
capo all'opponente.
In particolare, l'organo giudicante, in primo luogo, prendendo atto dell'incasso – avvenuto dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione – da parte di del CP_1 corrispettivo OR (pari a € 1.003,30) inserito nelle fatture di ON NE (ente subentrante nel contratto di fornitura) ridefiniva l'importo spettante all'opposta, diminuendolo a € 1.720,18.
In secondo luogo, evidenziava come , producendo sia il contratto di CP_1
somministrazione di gas naturale stipulato con la sia le fatture relative alla Parte_1 fornitura del servizio, avesse pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante in quanto creditrice e attrice sostanziale. Inoltre, osservava che, a seguito della chiamata in causa del distributore la correttezza dei consumi era stata confermata dalla produzione CP_3 delle letture e della fotografia che individuava il contatore a servizio dell'utenza dell'attrice.
Con atto di citazione in appello notificato in data 13.01.2025, attrice in Parte_1 primo grado odierna appellante, impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Genova al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in accoglimento dei motivi tutti di cui alle sovradilungate premesse, nessuno escluso od eccettuato - ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa
e respinta e, in ogni caso, previa sospensione ex art. 283, primo co., c.p.c., della provvisoria esecutività dell'impugnata decisione:
pagina 2 di 9 ACCERTARE e, conseguentemente, DICHIARARE la nullità, per mancanza di motivazione, della sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 2143/2024 del 16-24/12/2024;
REVOCARE ex novo il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Genova n. 3623/2021 del 22 -24/9/2021, siqquale emesso a favore della Soc. per il E_ complessivo importo di € 2.723,48 oltre interessi ai sensi del D. Lgsl. 231/2002 e spese di procedimento;
ACCERTARE e, conseguentemente, DICHIARARE nulla esser dovuto alla ridetta
[...] dalla stante l'intervenuta corresponsione, Controparte_4 Controparte_5
da parte di Quest'ultima, di un OR di € 1.003,30 e l'impossibilità di stabilire con certezza, sulla base della documentazione da Quella favorita, se ancora sussista in capo alla Stessa alcun credito – e, nel caso, di quale precisa entità – per i 1.570 metri cubi rilevati dal terzo all'ultima lettura del contatore;
CP_2
ACCERTARE e, conseguentemente, DICHIARARE nulla esser parimenti dovuto dalla alla prefata per il rimborso delle spese legali del giudizio di Controparte_5 CP_2 primo grado, essendo stata la a procurarne la chiamata Controparte_4
nel procedimento.
In ogni caso, vinte le spese d'ambo i gradi del giudizio per quanto concerne la
[...]
compensate le stesse avuto riguardo a . Controparte_4 CP_2
Nel richiedere la riforma della sentenza pronunciata in primo grado, parte appellante assumeva che la stessa fosse affetta dai seguenti vizi:
i. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.: il Giudice di prime cure avrebbe applicato erroneamente la disciplina richiamata nella misura in cui l'odierna appellata non avrebbe dimostrato l'esistenza e la consistenza del credito azionato, non assolvendo quindi all'onere probatorio impostogli dalla legge;
ii. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c: il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'autorizzare la chiamata in giudizio di – in quanto CP_2
soggetto estraneo al giudizio – e, quindi, nello stabilire che le spese di tale chiamata di terzo fossero a carico dell'odierna appellante;
iii. violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2° co., n. 4, c.p.c., e 111, 6° co.,
Cost.: la sentenza di primo grado sarebbe nulla in quanto affetta da una motivazione pagina 3 di 9 apparente;
dalla sua lettura, infatti, non si sarebbe in grado di comprendere appieno l'iter logico che ha portato alla decisione della controversia.
Depositando comparsa di costituzione e risposta E_
, in persona del suo legale rappresentante in carica OT. , chiedeva il
[...] Controparte_6 rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e la conferma in toto della sentenza di primo grado. In via subordinata, chiedeva di condannare la Parte_1 al pagamento in proprio favore della somma di €1720.18, oltre interessi. Infine, chiedeva la condanna di alle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidare anche ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva altresì nella persona del suo amministratore unico e Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, Ing. la quale, pur ribadendo la propria Controparte_8 estraneità ai fatti di causa, chiedeva il rigetto dell'appello proposto da e la Parte_1
conferma integrale della sentenza di primo grado.
Quindi il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione e la tratteneva in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
In relazione agli specifici motivi di impugnativa, ha esposto: Pt_1
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.: il Giudice di prime cure avrebbe applicato erroneamente la disciplina richiamata nella misura in cui l'odierna appellata non avrebbe dimostrato l'esistenza e la consistenza del credito azionato, non assolvendo quindi all'onere probatorio impostogli dalla legge;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c: il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'autorizzare la chiamata in giudizio di – in quanto CP_2
estranea al giudizio – e, quindi, nello stabilire che le spese di tale chiamata di terzo fossero poste a carico dell'odierna appellante;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2° co., n. 4, c.p.c., e 111, 6° co.,
Cost.: la sentenza di primo grado sarebbe nulla in quanto affetta da una motivazione apparente;
dalla sua lettura, infatti, non si sarebbe in grado di comprendere appieno l'iter logico che ha portato alla decisione della controversia.
In relazione alla dedotta violazione di legge sub 1)
pagina 4 di 9 All'esito dell'incameramento dell'indennizzo OR (pari a € 1.003,30) da parte di
, le contestazioni oggetto del presente giudizio si concentrano esclusivamente sulla CP_1 fattura n. 20028352 (fasc. att., doc 1) di cui parte appellante contesta non tanto il quantum dovuto rispetto ai metri cubi di gas contabilizzati e consumati quanto piuttosto le (sole) voci di spesa aggiuntive addebitate da – segnatamente “spesa per la materia gas naturale, CP_9
spesa per il trasporto e la gestione del contatore, spesa per oneri di sistema, altre partite ed imposte” – ritenendole opache e poco chiare.
L'invocato art. 2697 c.c. disciplina l'onere della prova, disponendo che colui che vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, è bene sottolineare come, in materia di inadempimento contrattuale, per giurisprudenza oramai consolidata, per il creditore sia sufficiente dimostrare la fonte del proprio credito e semplicemente allegare l'inadempimento di controparte, gravando sul debitore la prova dell'esistenza di un fatto modificativo o estintivo del diritto azionato dal creditore (cfr. Cass., SS. UU., sent. n. 13533\2001).
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio di diritto in questione perché ha ritenuto dimostrata l'esistenza – e la consistenza – del diritto di credito di nei confronti di basando il proprio convincimento sui CP_1 Pt_1 documenti prodotti dall'opposta e cioè, il contratto di somministrazione regolarmente firmato tra le parti (cfr., in particolare, fasc. conv. doc. 2, allegato B, pag. 3 e doc. C) e le singole voci di costo addebitate nella fattura contestata (fasc. conv., doc. g5).
Peraltro, è stato precisato come la fattura di chiusura n. 20028352 abbia ricalcolato i precedenti consumi sulla base della lettura di switch pari a mc 8095 alla data del 31 maggio
2020: questo perché le bollette precedenti – di acconto – si sono basate sul cd. consumo stimato, non avendo ancora avuto il fornitore a propria disposizione un dato di misura certo ed effettivo. Nel momento in cui si è avuta contezza del dato di consumo effettivo, è stato possibile emettere la bolletta di conguaglio – quale appunto quella di cui alla fattura n.
20028352 – che ricalcola i consumi precedentemente fatturati in acconto.
Infine, ad abundantiam, è bene precisare come, con riferimento ad un regolamento negoziale validamente accettato dalle parti e in virtù del generale principio di insindacabilità
pagina 5 di 9 dell'equilibrio contrattuale, valutazioni in ordine alla congruità, opportunità e\o convenienza delle voci di costo aggiuntive applicate dal venditore di energia rispetto al costo CP_1 netto del gas consumato non possono essere oggetto di giudizio – e a fortiori non possono esserlo in sede di impugnazione – se non nei casi limite in cui siano ravvisabili i presupposti per una rescissione del contratto ex artt. 1447 ss. c.c.
Il relativo motivo di appello è quindi infondato.
In relazione alla dedotta violazione di legge sub 2)
Secondo l'appellante, il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto autorizzare la chiamata della terza in quanto estranea al giudizio;
pertanto, l'organo giudicante avrebbe CP_2 erroneamente stabilito che le spese di tale chiamata di terzo fossero da rifondere da parte di
Pt_1
Tale motivo di appello è infondato.
In punto di spese relative alla chiamata del terzo, la Suprema Corte stabilisce pacificamente che “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (ex multis cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 6144 del 07.03.2024).
Quindi, nel caso di specie, posta la soccombenza dell'attore le spese sostenute Pt_1
dal terzo chiamato sarebbero potute rimanere a carico della chiamante solamente CP_1 laddove l'iniziativa di quest'ultima si fosse rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria. Ebbene, ripercorrendo gli atti introduttivi del giudizio di primo grado e quanto dichiarato da in sede di prima udienza, emerge come non fosse chiara la consistenza Pt_1
della doglianza di parte attrice. In particolare, dalla lettura dell'atto di citazione si poteva comprendere che ad essere contestato fosse genericamente l'importo delle fatture addebitate a ma non era chiaro se, nello specifico, l'attrice si lamentasse della mera Pt_1
contabilizzazione finale operata da oppure anche dei consumi registrati dall'ente CP_9
pagina 6 di 9 CP_ fornitore\distributore Solo dopo, in sede di memoria ex art. 320 c.p.c, – e, quindi, quando oramai era già stata autorizzata la chiamata del terzo – IS ha precisato di non avere nulla CP_ da rilevare in merito ai consumi registrati dal contatore di ma di voler semplicemente contestare i costi aggiuntivi addebitati da sulle bollette in questione. CP_9
CP_ Per queste ragioni, la chiamata di da parte della convenuta non può CP_9
ritenersi né arbitraria né manifestamente infondata e, di conseguenza, la sentenza di primo grado ha correttamente posto a carico dell'attore soccombente le spese relative alla costituzione in giudizio del terzo.
In relazione alla dedotta violazione di legge sub 3)
L'appellante lamenta la nullità della sentenza per vizio della motivazione che sarebbe meramente “apparente”. Con tale locuzione ci si riferisce a quella motivazione che “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cass. SS. UU., 3 novembre
2016, n. 22232).
Anche tale motivo di appello è infondato.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha fatto puntuale riferimento alle norme di legge applicate e alle fonti di prova valorizzate per addivenire alla decisione finale, pertanto, non appare integrato il vizio di motivazione lamentato dall'appellante.
Le ragioni di appello proposte da appaiono quindi infondate e devono Parte_1 essere rigettate con la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella per quanto riguarda l'appellata . Nel caso di specie in difetto di prova CP_1 di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi (e minimi per quanto riguarda la fase di trattazione, non essendo stata svolta istruttoria) pagina 7 di 9 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare, € 2.127,00
Vengono liquidate come da seguente tabella, in considerazione delle limitate difese (e del fatto che in appello IS ha specificato – nei termini sopra indicati – di non avere doglianze circa la lettura dei consumi), nei confronti di , applicando le tariffe minime CP_2
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.278,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in sede di appello, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2143/2024 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Genova in data 16.12.2024; pagina 8 di 9 2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di , E_
in persona del suo legale rappresentante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.127,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA, come dovute per legge;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore di nella persona Controparte_7
del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, come dovute per legge;
4. condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. Parte_1
115/2002, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto nel giudizio di impugnazione, per aver proposto un appello integralmente rigettato.
Genova, 11 luglio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Ilaria Chianca
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