Decreto cautelare 12 maggio 2023
Ordinanza cautelare 8 giugno 2023
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/03/2026, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07306/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7306 del 2023, proposto da
LE CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DO Lo PR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 15 marzo 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 10 marzo 2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
2) del decreto di esclusione del 3 aprile 2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. CA LE;
3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui é stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni;
5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria;
6) del decreto ministeriale 1° febbraio 2019, n. 23, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;
7) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;
8) del verbale n. 4 del 15 marzo 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nominata con D.M. n. 34 del 1° marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 2 della prova di capacità operativa;
9) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 15 marzo 2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., nella qualifica di vigile del fuoco;
10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ” e successive modifiche ed integrazioni;
11) della rettifica della graduatoria finale approvata con decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche;
12) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all'art. 8 (accertamento dell'idoneità);
13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco;
15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche;
16) del bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
17) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019;
18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;
19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “ l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”;
20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;
21) del sistema di misurazione dei tempi relativo il cronometraggio della prova di acquaticità, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova;
22) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria;
23) del posizionamento della piastra di “tocco” di arrivo al di fuori dello specchio dell'acqua, laddove fa cadere in errore il candidato che – nella sua prossimità- non vede il cronometro;
24) del posizionamento del cronometro posto a 50 metri dalla partenza rispetto all'arrivo posto a 25 metri, laddove fa cadere in errore il candidato che non riesce a vederlo durante l'esecuzione della prova;
25) delle dimensioni della piscina non conformi agli standard nazionali, non regolamentante nel bando di concorso, avendo una profondità di 5.30 metri alla partenza, facendo cadere in panico il candidato che deve effettuare una rapida salita dall'acqua (non valutata preventivamente) per poi procedere con il percorso natatorio;
26) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;
27) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale;
e per l’adozione delle misure cautelari collegiali
volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria;
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. GA SE ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio il sig. LE CA ha impugnato la sua esclusione dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con d.d. 14 novembre 2018, n. 238; esclusione disposta della p.a. in ragione del mancato superamento da parte del sig. CA del modulo 3 (valutazione dell’acquaticità) della prova di capacità operativa cui lo stesso è stato sottoposto in data 15 marzo 2023.
1.1. A sostegno delle proprie pretese il ricorrente ha innanzitutto evidenziato:
- che la p.a. aveva riportato nella scheda di valutazione che il mancato superamento della prova di acquaticità era dipeso dal fatto che il ricorrente, dopo la fase di nuoto in apnea, era riemerso ma non aveva concluso la prova;
- che tale circostanza non era vera in quanto dopo essere riemerso aveva continuato a nuotare fino a toccare la piastra di tocco;
- che il tempo non era stato registrato perché la Commissione aveva azzerato il cronometro.
1.2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’esclusione contestata – chiedendo contestualmente l’adozione delle più opportune misure cautelari a sua tutela – sulla base di un unico motivo in diritto (rubricato «violazione delle norme tecniche per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica del concorso pubblico, per titoli ed esami, che prevedono la qualifica di cronometrista; violazione dell’allegato "c" del bando ed eccesso di potere per sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.m. n. 238/2018 (bando concorsuale) e del relativo all. “c”; violazione degli artt. 3 e 97 cost.; violazione dell’art. 3 del bando di concorso; errore di fatto, manifesta illogicità e irrazionalità; illegittimità per violazione dell’art. 3 della l. 241/1990; vizio e carenza di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; mancata trasparenza sui criteri di valutazione; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda; violazione del principio della tassatività delle clausole escludenti ») sostenendo:
- che la p.a. aveva illegittimamente disposto la sua esclusione senza verificare se lo stesso si era sentito male durante l’esecuzione della prova, risultando inidoneo a causa di un evento imprevedibile;
- che non vi era stata una effettiva misurazione del tempo della prova e il verbale non conteneva alcun preciso riferimento al motivo per cui il ricorrente non aveva terminato il percorso di 25 metri;
- che il mancato superamento della prova doveva in ogni caso ritenersi ascrivibile a irregolarità del campo di prova e all’inadeguatezza del sistema di misurazione del tempo della prova;
- che in particolare il mancato superamento della prova di capacità operativa era la conseguenza dall’eccessiva profondità della piscina in cui era stata svolta la prova medesima.
2. In data 29 maggio 2023 il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio.
3. Con memoria depositata in data 1° giugno 2023 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare.
4. Con memoria versata in atti in pari data l’amministrazione resistente ha insistito per il rigetto del ricorso, allegando – a sostegno dell’infondatezza della pretesa di parte ricorrente – una nota redatta dal Presidente della Commissione concorsuale con la quale quest’ultimo ha contestato fermamente la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente (sottolineando – in particolare – che il giorno della prova il ricorrente era «riemerso dopo il 5 ostacolo a conclusione della fase di apnea ma non [era] riuscito a continuare e a concludere la prova », e che lo stato di evidente difficolta in cui il ricorrente si trovava dopo essere riemerso aveva reso persino «necessario l’intervento dei sommozzatori V.F., impegnati in servizio di assistenza ai candidati che hanno aiutato il sig. CA ad uscire dall’acqua »).
5. Con memoria di replica del 3 giugno 2026 il ricorrente ha insistito nella domanda cautelare (svolgendo argomenti non pienamente coerenti con quanto la p.a. aveva prodotto e dedotto a sostegno della correttezza del proprio operato e omettendo di prendere posizione sulle puntuali precisazioni del Presidente della Commissione sulla dinamica dei fatti), sottolineando, in particolare, che la profondità della piscina lo aveva fatto cadere nel panico.
6. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 8 giugno 2023, n. 2936 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare formulata dal ricorrente, valorizzando la circostanza che il ricorrente non aveva contestato la puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nella nota del Presidente della Commissione concorsuale allegata alla memoria del 1° giugno 2023.
7. Tale provvedimento è stato impugnato da parte ricorrente con gravame cautelare iscritto al r.g. n. 6625/2023.
8. Con ordinanza Consiglio di Stato, III, 15 settembre 2023, n. 3811 il giudice d’appello ha respinto la domanda cautelare del ricorrente, notando che le doglianze spiegate dallo stesso non apparivano assistite da evidenti profili di fondatezza, «con particolare riguardo alle modalità di svolgimento della prova … rispetto alla quale l’appellante è stato dichiarato non idoneo ».
9. Con note del 10 dicembre 2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle sue domande, richiamando a proprio favore alcune pronunce cautelari rese dal giudice d’appello su vicende asseritamente sovrapponibili a quella che lo aveva interessato.
10. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
11. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
12. Va in primo luogo notato che dalla lettura congiunta del verbale del 15 marzo 2023, n. 4 e della scheda di valutazione contestualmente redatta dalla Commissione (atti avverso i quali non è stata proposta querela di falso da parte del sig. CA, che anzi ha sottoscritto senza riserve la scheda di valutazione medesima) risulta che il candidato non ha superato la prova perché non ha completato il percorso previsto per la stessa (interrompendo la prova medesima dopo la riemersione della fase del nuoto in apnea).
Circostanza, questa, che è stata confermata dal Presidente della Commissione nella nota versata in atti, nella quale è stato più dettagliatamente riportato che il sig. CA il giorno della prova è «riemerso dopo il 5 ostacolo a conclusione della fase di apnea ma non [è] riuscito a continuare e a concludere la prova », trovandosi in uno stato di difficoltà che ha reso «necessario l’intervento dei sommozzatori V.F., impegnati in servizio di assistenza ai candidati che hanno aiutato il sig. CA ad uscire dall’acqua ».
13. Tanto premesso – e osservato peraltro che il ricorrente non ha offerto alcun principio di prova in ordine alla diversa (e invero complessivamente contraddittoria, se si considera l’insieme dei motivi di ricorso) ricostruzione dei fatti offerta nell’atto introduttivo del giudizio (in cui il sig. CA ha sostenuto di aver comunque completato il percorso) – appare chiaro che sono del tutto destituite di fondamento tanto le censure con cui il ricorrente ha lamentato la mancata indicazione del tempo di conclusione della prova, quanto le censure con cui il ricorrente ha preteso di addebitare il mancato superamento della prova al malfunzionamento e/o all’inadeguatezza del sistema di cronometraggio (con ciò che ne consegue in termini di irrilevanza dei precedenti cautelari citati da parte ricorrente nell’ultima memoria, relativi a fattispecie in cui il candidato aveva registrato un tempo di conclusione di alcuni centesimi di secondo superiore al tempo massimo senza che fosse stata data adeguata prova della perfetta taratura del sistema di cronometraggio).
14. Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le censure con cui il ricorrente ha lamentato che l’amministrazione ha disposto la sua esclusione omettendo di dare evidenza delle ragioni del mancato completamento della prova e senza verificare che il mancato completamento della prova di capacità operativa sarebbe potuto essere dipeso da una temporanea condizione di infortunio.
Al riguardo deve evidenziarsi:
- che a fronte del mancato completamento della prova di capacità operativa da parte di un candidato, appare ragionevole che la Commissione si limiti a verbalizzare – quale causa di mancato superamento della prova stessa – l’incapacità del candidato di portare a termine il percorso previsto, salvo l’onere di integrare la verbalizzazione con le eventuali dichiarazioni dello stesso sulle ragioni del mancato completamento del percorso (dichiarazioni che nel caso di specie il ricorrente – che, come già notato, ha sottoscritto la scheda di valutazione senza apporre riserve ed osservazioni – non ha neppure dedotto di aver riferito alla Commissione);
- che il ricorrente (non solo non ha riferito alcunché in sede concorsuale in ordine all’accadimento di un infortunio, ma) non ha neppure fornito un principio di prova al fine di supportare l’ipotesi che il mancato superamento della prova sia dipeso da un imprevedibile infortunio occorsogli durante lo svolgimento della stessa.
15. Infine, non appaiono meritevoli di accoglimento le censure con cui il ricorrente ha sostenuto che il mancato superamento della prova sarebbe dipeso da una non corretta predisposizione del campo di prova e in particolare dalla particolare e non congrua profondità della piscina.
Al riguardo, va evidenziato:
- che con sentenza Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16021 (confermata di recente da Consiglio di Stato, III, 10 febbraio 2026, n. 1049) questo Tribunale ha osservato che l’allegato C non conteneva alcuna specifica indicazione in ordine alla grandezza e alla profondità della piscina;
- che – avuto riguardo agli specifici compiti dei vigili del fuoco e alla funzione propria delle prove di capacità operativa (che è quella di verificare l’idoneità dei candidati allo svolgimento dei compiti medesimi) – non appare potersi condividere quanto ritenuto dal ricorrente in ordine al fatto che la particolare profondità della piscina costituisse un elemento idoneo a ostacolare irragionevolmente il superamento della prova da parte dei candidati.
16. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va respinto.
17. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR RT, Presidente
GA SE ME, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA SE ME | OR RT |
IL SEGRETARIO