TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/03/2026, n. 4164
TAR
Decreto cautelare 12 maggio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 8 giugno 2023
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TAR
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato superamento prova di acquaticità

    Il Tribunale ha ritenuto provato che il candidato non ha completato il percorso previsto per la prova di acquaticità, come confermato dal verbale della commissione e dalla nota del Presidente della commissione. La ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente non è stata supportata da prove.

  • Rigettato
    Irregolarità del campo di prova e inadeguatezza del sistema di misurazione del tempo

    Il Tribunale ha ritenuto che la profondità della piscina non costituisse un ostacolo irragionevole al superamento della prova, considerando la natura dei compiti dei vigili del fuoco. Le doglianze relative al sistema di cronometraggio sono state ritenute infondate in assenza di prove di malfunzionamento o inadeguatezza.

  • Rigettato
    Mancata verifica di infortunio o condizione imprevedibile

    Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di un infortunio occorsogli durante la prova né ha riferito tale circostanza alla commissione in sede concorsuale. La sottoscrizione della scheda di valutazione senza riserve ha ulteriormente indebolito questa doglianza.

  • Rigettato
    Esclusione dalla procedura selettiva

    L'annullamento del decreto di esclusione è stato rigettato in quanto le doglianze relative al mancato superamento della prova sono state ritenute infondate.

  • Rigettato
    Illegittimità del bando di concorso

    Le censure relative al bando di concorso sono state respinte in quanto connesse alle doglianze relative al mancato superamento della prova, anch'esse rigettate.

  • Rigettato
    Illegittimità della graduatoria finale

    L'impugnazione della graduatoria è stata respinta in quanto conseguenza del rigetto delle censure relative all'esclusione del ricorrente.

  • Rigettato
    Danno da esclusione illegittima

    La domanda risarcitoria è stata rigettata in quanto il ricorso principale è stato respinto, non essendo stata accertata l'illegittimità dell'esclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/03/2026, n. 4164
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4164
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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