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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RI IA RI Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3543/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CE LL, elettivamente domiciliato in VIA G. ARGANINI, 22 20162
MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VALERIO FREDA, elettivamente domiciliata in VIA ITALIA GIORDANO, 10
83100 AVELLINO presso il difensore
APPELLATA
E
(C.F. CP_2 P.IVA_2
(C.F. CP_3 P.IVA_3
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATE CONTUMACI
pagina 1 di 5 Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“DICHIARA
…, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., e degli artt. 390 e seguenti del codice di procedura civile, di rinunciare agli atti del giudizio di appello … e
CHIEDE
che codesta Ecc. Ma Corte, di voglia dichiarare l'estinzione del giudizio di appello e, per l'effetto, compensare le spese di lite”.
Per l'Appellata : Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita:
Rigettare l'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato;
con favore di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario per averne fatto anticipo”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Como, ha proposto opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 033202290004149933/000 notificata nei suoi confronti in data
24.3.2022 per complessivi € 299.172,82, deducendone la nullità per mancata notificazione degli atti presupposti (costituiti da avviso n° 03320120000279050000, avviso n°
33320120001705182000, avviso n° 33320130000100515000, avviso n°
33320130001162028000, avviso n° 33320140000117777000, avviso n°
33320140000942144000, avviso n° 33320140002045612000, avviso n°
33320150000339041000, avviso n° 33320160000076192000, avviso n°
33320160000939779000, avviso n° 3332016000231918000, avviso n°
33320160003026421000, avviso n° 33320170000189290000, avviso n°
33320180003145865000, cartella n. 003320120010704965000, cartella n.
003320140000568436000, cartella n. 003320140004838651000, cartella n.
003320150005110657000, cartella n. 003320150009368037000 e cartella n.
003320170002663107000), ed eccependo altresì la prescrizione dei crediti azionati.
pagina 2 di 5 In contumacia delle opposte e CP_3 Controparte_4
e costituendosi, hanno
[...] Controparte_1 CP_2 prodotto documentazione rivolta a dimostrare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento. ha inoltre sostenuto che non fosse Controparte_1 maturata alcuna prescrizione, in presenza di plurimi atti interruttivi della stessa. Entrambe le convenute hanno quindi insistito per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 90/2024 emessa il 15.5.2024, ha accertato e dichiarato l'intervenuta prescrizione del solo credito portato dalla cartella n. 003320170002663107000 ed ha respinto nel resto l'opposizione, con condanna di alla rifusione Parte_1 delle spese di lite, liquidate in favore di ciascuna delle parti costituite nell'importo di € 5.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
ha proposto appello, deducendo (così testualmente le rubriche); Parte_1
1. “Nullità della sentenza impugnata per error in iudicando in relazione alla omessa e/o irritualità delle notifiche”;
2. “Nullità della sentenza impugnata per error in iudicando in ordine alla prescrizione”.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni nei confronti di Controparte_1
, e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
[...]
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 90/2024 emessa dalTribunale di Como,
Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Giulia Rachele Bignami, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 418/2022 depositata in cancelleria in data 15/05/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, e, per l'effetto, annullare quest'ultimo atto in parte qua;
b) dichiarare l'omessa e/o irregolarità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito sottese all'intimazione oggi impugnata”” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 3 di 5 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario…”.
Si è costituita la sola , che ha chiesto il rigetto Controparte_1 del gravame, eccependone la tardività e contestandone, in ogni caso, la fondatezza nel merito.
Alla prima udienza del 15.4.2024, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 350bis c.p.c. all'8.7.2025, con concessione di termine per il deposito di note conclusionali.
In data 23.6.2025, il difensore dell'appellante, a ciò abilitato giusta procura allegata al proprio fascicolo, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., regolarmente notificata ad ed ha chiesto che la causa sia dichiarata Controparte_1 estinta, con compensazione delle relative spese.
All'odierna udienza, in assenza delle parti, la Corte – essendovi atto di rinuncia depositato – ha trattenuto la causa in decisione.
***
Vista la rinuncia agli atti dell'appello ritualmente formulata dall'appellante in data 23.6.2025, deve dichiararsi, con sentenza (cfr. Cass. 10664/2002, 260/2001, 14936/2000), l'estinzione del processo ex art. 306, terzo comma, c.p.c., essendo venuto meno l'interesse all'azione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Rileva al riguardo la Corte che la rinuncia all'appello provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (cfr. la pur datata, ma mai smentita, Cass. n. 4499 del 15.5.1996), necessaria unicamente quando quest'ultima abbia interesse alla prosecuzione del processo, che si concretizzi nella possibilità di conseguire un risultato pratico e giuridicamente apprezzabile, di utilità maggiore rispetto a quella derivante dalla semplice estinzione (cfr. Cass. n. 8387 del 3.8.1999; Cass. ordinanza n. 23620 del
9.10.2017).
Nel caso in esame, emerge ictu oculi l'inesistenza in capo ad Controparte_1
di un concreto, effettivo e rilevante interesse alla prosecuzione del processo
[...] dopo la rinuncia agli atti dell'appello formalizzata dall'appellante, come reso evidente dalla pagina 4 di 5 stessa assenza del procuratore dell'appellata all'udienza ex art. 350bis c.p.c., preceduta dalla notificazione dell'atto di rinuncia.
Non è inoltre configurabile la necessità di alcuna accettazione della rinuncia da parte delle appellate e CP_2 CP_3 Controparte_4
in quanto non costituite.
[...]
Dichiarata dunque l'estinzione del processo, l'appellante ex art. Parte_2
306, quarto comma, c.p.c., va condannato al rimborso delle spese di lite in favore dell'appellata
, che si liquidano come in dispositivo, per le Controparte_1 sole fasi (di studio e introduttiva) effettivamente svolte, in applicazione dei minimi tariffari ex
D.M. 147/2022 corrispondenti al valore della controversia (scaglione da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni oggetto di causa, oltre che della formalizzazione della rinuncia prima dello scambio degli atti conclusivi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
, nonché contro e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
(contumaci) avverso la sentenza n. 90/2024 del Tribunale di
[...]
Como pubblicata il 15.5.2024, assorbita ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti,
1) dichiara estinto il giudizio ex art. 306 c.p.c.;
2) condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del grado liquidate in complessivi Euro 2.445,00, di cui Euro
[...]
1.489,00 per la fase di studio ed Euro 956,00 per la fase introduttiva, oltre contributo forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. secondo legge, disponendo la distrazione di tali importi in favore dell'avv. VALERIO FREDA, antistatario.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
l'8.7.2025
Il Presidente Est.
RI IA RI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RI IA RI Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3543/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CE LL, elettivamente domiciliato in VIA G. ARGANINI, 22 20162
MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VALERIO FREDA, elettivamente domiciliata in VIA ITALIA GIORDANO, 10
83100 AVELLINO presso il difensore
APPELLATA
E
(C.F. CP_2 P.IVA_2
(C.F. CP_3 P.IVA_3
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATE CONTUMACI
pagina 1 di 5 Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“DICHIARA
…, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., e degli artt. 390 e seguenti del codice di procedura civile, di rinunciare agli atti del giudizio di appello … e
CHIEDE
che codesta Ecc. Ma Corte, di voglia dichiarare l'estinzione del giudizio di appello e, per l'effetto, compensare le spese di lite”.
Per l'Appellata : Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita:
Rigettare l'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato;
con favore di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario per averne fatto anticipo”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Como, ha proposto opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 033202290004149933/000 notificata nei suoi confronti in data
24.3.2022 per complessivi € 299.172,82, deducendone la nullità per mancata notificazione degli atti presupposti (costituiti da avviso n° 03320120000279050000, avviso n°
33320120001705182000, avviso n° 33320130000100515000, avviso n°
33320130001162028000, avviso n° 33320140000117777000, avviso n°
33320140000942144000, avviso n° 33320140002045612000, avviso n°
33320150000339041000, avviso n° 33320160000076192000, avviso n°
33320160000939779000, avviso n° 3332016000231918000, avviso n°
33320160003026421000, avviso n° 33320170000189290000, avviso n°
33320180003145865000, cartella n. 003320120010704965000, cartella n.
003320140000568436000, cartella n. 003320140004838651000, cartella n.
003320150005110657000, cartella n. 003320150009368037000 e cartella n.
003320170002663107000), ed eccependo altresì la prescrizione dei crediti azionati.
pagina 2 di 5 In contumacia delle opposte e CP_3 Controparte_4
e costituendosi, hanno
[...] Controparte_1 CP_2 prodotto documentazione rivolta a dimostrare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento. ha inoltre sostenuto che non fosse Controparte_1 maturata alcuna prescrizione, in presenza di plurimi atti interruttivi della stessa. Entrambe le convenute hanno quindi insistito per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 90/2024 emessa il 15.5.2024, ha accertato e dichiarato l'intervenuta prescrizione del solo credito portato dalla cartella n. 003320170002663107000 ed ha respinto nel resto l'opposizione, con condanna di alla rifusione Parte_1 delle spese di lite, liquidate in favore di ciascuna delle parti costituite nell'importo di € 5.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
ha proposto appello, deducendo (così testualmente le rubriche); Parte_1
1. “Nullità della sentenza impugnata per error in iudicando in relazione alla omessa e/o irritualità delle notifiche”;
2. “Nullità della sentenza impugnata per error in iudicando in ordine alla prescrizione”.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni nei confronti di Controparte_1
, e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
[...]
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 90/2024 emessa dalTribunale di Como,
Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Giulia Rachele Bignami, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 418/2022 depositata in cancelleria in data 15/05/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, e, per l'effetto, annullare quest'ultimo atto in parte qua;
b) dichiarare l'omessa e/o irregolarità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito sottese all'intimazione oggi impugnata”” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 3 di 5 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario…”.
Si è costituita la sola , che ha chiesto il rigetto Controparte_1 del gravame, eccependone la tardività e contestandone, in ogni caso, la fondatezza nel merito.
Alla prima udienza del 15.4.2024, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 350bis c.p.c. all'8.7.2025, con concessione di termine per il deposito di note conclusionali.
In data 23.6.2025, il difensore dell'appellante, a ciò abilitato giusta procura allegata al proprio fascicolo, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., regolarmente notificata ad ed ha chiesto che la causa sia dichiarata Controparte_1 estinta, con compensazione delle relative spese.
All'odierna udienza, in assenza delle parti, la Corte – essendovi atto di rinuncia depositato – ha trattenuto la causa in decisione.
***
Vista la rinuncia agli atti dell'appello ritualmente formulata dall'appellante in data 23.6.2025, deve dichiararsi, con sentenza (cfr. Cass. 10664/2002, 260/2001, 14936/2000), l'estinzione del processo ex art. 306, terzo comma, c.p.c., essendo venuto meno l'interesse all'azione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Rileva al riguardo la Corte che la rinuncia all'appello provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (cfr. la pur datata, ma mai smentita, Cass. n. 4499 del 15.5.1996), necessaria unicamente quando quest'ultima abbia interesse alla prosecuzione del processo, che si concretizzi nella possibilità di conseguire un risultato pratico e giuridicamente apprezzabile, di utilità maggiore rispetto a quella derivante dalla semplice estinzione (cfr. Cass. n. 8387 del 3.8.1999; Cass. ordinanza n. 23620 del
9.10.2017).
Nel caso in esame, emerge ictu oculi l'inesistenza in capo ad Controparte_1
di un concreto, effettivo e rilevante interesse alla prosecuzione del processo
[...] dopo la rinuncia agli atti dell'appello formalizzata dall'appellante, come reso evidente dalla pagina 4 di 5 stessa assenza del procuratore dell'appellata all'udienza ex art. 350bis c.p.c., preceduta dalla notificazione dell'atto di rinuncia.
Non è inoltre configurabile la necessità di alcuna accettazione della rinuncia da parte delle appellate e CP_2 CP_3 Controparte_4
in quanto non costituite.
[...]
Dichiarata dunque l'estinzione del processo, l'appellante ex art. Parte_2
306, quarto comma, c.p.c., va condannato al rimborso delle spese di lite in favore dell'appellata
, che si liquidano come in dispositivo, per le Controparte_1 sole fasi (di studio e introduttiva) effettivamente svolte, in applicazione dei minimi tariffari ex
D.M. 147/2022 corrispondenti al valore della controversia (scaglione da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni oggetto di causa, oltre che della formalizzazione della rinuncia prima dello scambio degli atti conclusivi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
, nonché contro e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
(contumaci) avverso la sentenza n. 90/2024 del Tribunale di
[...]
Como pubblicata il 15.5.2024, assorbita ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti,
1) dichiara estinto il giudizio ex art. 306 c.p.c.;
2) condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del grado liquidate in complessivi Euro 2.445,00, di cui Euro
[...]
1.489,00 per la fase di studio ed Euro 956,00 per la fase introduttiva, oltre contributo forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. secondo legge, disponendo la distrazione di tali importi in favore dell'avv. VALERIO FREDA, antistatario.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
l'8.7.2025
Il Presidente Est.
RI IA RI
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