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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/10/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3133/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3133/2022 promossa da:
) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t. dott. , nato a [...] il [...] Parte_2
( ) domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in 81100 C.F._1
alla Via Unità Italiana n.28 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Riolo Pt_1
( e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._2
Eurialo 46 presso e nello studio dell'avv. Francesca Riolo
OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 3 l' in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato pro-tempore Sig.ra , con sede in Casagiove alla Via Controparte_2
Nazionale Appia n°191 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio P.IVA_2
MA (C.F. ) – giusta procura in calce del D.I. n°491/2022 CodiceFiscale_3
– ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in al Corso Giannone n°86 Pt_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte Parte opposta ha rappresentato che l convenuta ha provveduto al completo pagamento di quanto portato dal d.i. e che, pertanto, parto opposta non ha più nulla a pretendere.
Pertanto, in luogo dell'originaria domanda, parte attrice ha chiesto dichiararsi cessata la
Parte materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio in virtù del principio di soccombenza virtuale il tutto con attribuzione al procuratore,
antistatario.
Nel caso di specie va dichiarata la cessata materia del contendere e residua unicamente la pronuncia sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale che, in questa caso, deve farsi gravare sulla parte opposta.
Il presente provvedimento ha contenuto sostanziale di decisione sulla domanda e l'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di pagina 2 di 3 causalità secondo cui la parte vittoriosa deve essere ristorata degli oneri inerenti l'attività
processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. (Cass.2972/90); che con principio consolidato la Suprema Corte nel caso di lite necessaria quando cioè il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo, identifica il soccombente in chi ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato. (Cass.1808/79).
La domanda appare fondata e la parte opposta con il suo comportamento non ha contestato la domanda e ne ha di fatto confermato la fondatezza.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere non avendo parte opposta più nulla a pretendere;
revoca il D.I. n°491/2022;
Parte con condanna alle spese da parte dell' opponente in favore della parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
S. Maria C.V., 02/10/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3133/2022 promossa da:
) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t. dott. , nato a [...] il [...] Parte_2
( ) domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in 81100 C.F._1
alla Via Unità Italiana n.28 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Riolo Pt_1
( e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._2
Eurialo 46 presso e nello studio dell'avv. Francesca Riolo
OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 3 l' in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato pro-tempore Sig.ra , con sede in Casagiove alla Via Controparte_2
Nazionale Appia n°191 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio P.IVA_2
MA (C.F. ) – giusta procura in calce del D.I. n°491/2022 CodiceFiscale_3
– ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in al Corso Giannone n°86 Pt_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte Parte opposta ha rappresentato che l convenuta ha provveduto al completo pagamento di quanto portato dal d.i. e che, pertanto, parto opposta non ha più nulla a pretendere.
Pertanto, in luogo dell'originaria domanda, parte attrice ha chiesto dichiararsi cessata la
Parte materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio in virtù del principio di soccombenza virtuale il tutto con attribuzione al procuratore,
antistatario.
Nel caso di specie va dichiarata la cessata materia del contendere e residua unicamente la pronuncia sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale che, in questa caso, deve farsi gravare sulla parte opposta.
Il presente provvedimento ha contenuto sostanziale di decisione sulla domanda e l'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di pagina 2 di 3 causalità secondo cui la parte vittoriosa deve essere ristorata degli oneri inerenti l'attività
processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. (Cass.2972/90); che con principio consolidato la Suprema Corte nel caso di lite necessaria quando cioè il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo, identifica il soccombente in chi ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato. (Cass.1808/79).
La domanda appare fondata e la parte opposta con il suo comportamento non ha contestato la domanda e ne ha di fatto confermato la fondatezza.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere non avendo parte opposta più nulla a pretendere;
revoca il D.I. n°491/2022;
Parte con condanna alle spese da parte dell' opponente in favore della parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
S. Maria C.V., 02/10/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
pagina 3 di 3