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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Castelvetrano, piazza Cavour, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Vito
Signorello, che lo rappresenta e difende per mandato in atti attore nei confronti di nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace di
, nato il [...] a [...], codice fiscale CP_2
C.F._3
di nata il [...], codice fiscale Controparte_3 C.F._4
di
, nata a [...] il [...] codice fiscale CP_4 C.F._5
convenuti contumaci
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione, l'attore ha convenuto la ex moglie domandando Controparte_1
l'emissione di una sentenza che desse atto dell'accordo intervenuto inter partes con la scrittura privata dell'8 dicembre 2008 e che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., facesse luogo del consenso mancante per la stipula di un contratto definitivo in relazione alla stessa.
A tal fine, parte attrice ha esposto che:
1 - in data 08 dicembre 2008, le parti hanno redatto una scrittura privata, registrata presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al n. 636 del 17 giugno 2021;
- nella scrittura hanno premesso che, con sentenza n. 450 del 29 giugno 2005, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
- al punto 1 della scrittura le parti hanno convenuto che «l'appartamento, già adibito a casa coniugale, sito in Castelvetrano c.da Fontanelle 8Via Pitrè n. 4-6) con terreno pertinenziale, in corso di sanatoria, iscritta in catasto terreni di Trapani alla partita n. 14042 foglio 52 particella 711, viene assegnato definitivamente e nella sua interezza alla Sig.ra che accetta il detto Controparte_1
trasferimento, obbligandosi a definire a sua cura e spese la procedura in sanatoria»;
- al punto 2 della scrittura hanno convenuto che: «la villetta sita in Selinunte c.da Marinella nella Via Cavallaro, con terreno pertinenziale per la quale non risulta presentata alcuna domanda di concessione in sanatoria, iscritta in catasto al foglio di mappa 177 part. 60, viene assegnata definitivamente e nella sua interezza al Sig. , che accetta detto trasferimento, Parte_1
obbligandosi a sue spese a curare la procedura in sanatoria»;
- tale scrittura privata non è altro che un accordo successivo alla pronuncia di divorzio;
- la convenuta nonostante le diffide è rimasta inadempiente.
A seguito di interruzione, per decesso di il processo è stato riassunto dall'attore nei Controparte_1
confronti degli eredi che, sebbene ritualmente evocati, non si sono costituiti.
La causa, istruita in via documentale, è pervenuta all'udienza del 26 marzo 2025, nella quale, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni come segue:
«Accertare e dichiarare che, con la scrittura privata dell'8 Dicembre 2008, e Parte_1 [...]
hanno convenuto che la villetta sita in Selinunte, via Cavallaro, con terreno pertinenziale, CP_1
iscritto in catasto al foglio di mappa 177, part. 60 (oggi 1742), è stata assegnata definitivamente e nella sua interezza a e che l'immobile sito nel Comune di Castelvetrano, contrada Parte_1
Fontanelle, via P.3, n. 4 e 6 con terreno pertinenziale, è stato assegnato definitivamente e nella sua interezza a . Controparte_1
Ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Trapani di trascrivere la sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità».
2. I convenuti, sebbene ritualmente evocati, non si sono costituiti nel presente giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
3. Venendo al merito del giudizio, va premesso che, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 marzo 2025, parte attrice ha insistito nella sola domanda di accertamento, quindi, rinunciando ad una parte della domanda. Tale rinuncia non richiede un mandato ad hoc in capo al difensore, essendo sufficiente quello ad litem quale espressione della facoltà di modificare le domande e le
2 conclusioni precedentemente formulate, in ciò differenziandosi dalla rinuncia all'azione (Cass. civ.,
n. 13636/2024).
4. La scrittura privata conclusa in data 8 dicembre 2008 da e deve Parte_1 Controparte_1
essere qualificata come contratto di transazione (art. 1965 c.c.).
L'interpretazione in tal senso del contratto è inequivoca e si ricava sia dal senso complessivo dell'atto
(art. 1363 c.c.) sia dalle espressioni letterali utilizzate (art. 1362 c.c.) «per comporre bonariamente ogni questione afferente i loro rapporti patrimoniali e le controversie menzionate» (cfr. pag. 4 della scrittura), da cui emerge la volontà di porre fine a liti già incominciate o prevenire liti che potessero sorgere relativamente ai rapporti patrimoniali fra i coniugi pertanto, facendosi reciproche concessioni, ciascuno ha trasferito all'altro la quota di ½ dei due beni immobili menzionati nella scrittura, sciogliendo lo stato di comunione pro indiviso su di essi esistente.
La transazione ha avuto efficacia reale immediata, con la conseguenza che, alla data della stipula (8 dicembre 2008), è cessato lo stato di comunione sui due beni immobili, con la conseguenza che
[...]
è divenuta piena proprietaria di quello sito in Castelvetrano e di quello sito CP_1 Parte_1
in Selinunte.
In assenza di contestazioni di parte convenuta sulla quale, sebbene rimasta contumace, gravava l'onere della prova contraria, la domanda di accertamento merita accoglimento.
5.
Considerato che
la presente sentenza accerta la sottoscrizione di una transazione avente per oggetto controversie in materia di diritto di proprietà su beni immobili ne va ordinata la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
6. Tenuto conto della contumacia di parte convenuta e della sua condotta sostanzialmente non oppositiva, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (Corte Cost. n. 77 del 2018).
Per questi motivi
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accerta e dichiara che, con scrittura privata dell'8 dicembre 2008, è divenuto Parte_1
pieno proprietario della villetta sita in Selinunte, via Cavallaro con terreno pertinenziale, distinta in
Catasto, foglio 177, particella 1742 (già particella 60) e è divenuta piena proprietaria Controparte_1 dell'immobile sito nel Comune di Castelvetrano, contrada Fontanelle, via P. Trè, n. 4 e n. 6, distinto in Catasto, foglio 52, particella 711.
2. Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
3 3. Ordina all'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Trapani, Ufficio provinciale -
Territorio, con esonero da ogni eventuale responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, alla trascrizione della presente sentenza.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Marsala, 31 marzo 2025.
Il Giudice dott. Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Antonino Campanella.
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