Articolo 13 della Legge 15 luglio 1966, n. 604
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 agosto 1966
Art. 13.
Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.
Entrata in vigore il 7 agosto 1966
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