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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.123 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
c.f. residente in [...], ma Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Grosseto via San Martino 38 presso lo studio dell'avv. Michele Mensi, che la rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dal dr Gabriele Marini, dalla dr.ssa Costanza Caroti e CP_2
dal dr. Lorenzo Felicioni, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: bonus carta elettronica e reiterazione contratti a tempo determinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis:
- accertare l'illegittimità dell'apposizione del termine di durata ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dell'organico di diritto (con durata dal 1.9 al 31.8) conclusi con
l'Amministrazione convenuta per il superamento del periodo complessivo di 36 mesi e, per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno subito dalla ricorrente in forza della persistente CP_1
situazione di precariato ai sensi dell'art. 36, co. 5 D.lgs 165/01 corrispondente a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per
l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente la somma di € 4.000,00 per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19,
2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Il tutto nei limiti dello scaglione di valore. Con vittoria di spese di lite”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.
In via subordinata: nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, piaccia all'Ill.mo Giudice:
- Condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno
2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata nel minimo di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604.
- Dichiarare la prescrizione del diritto di parte ricorrente a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 relativamente agli a. S. 2016/2017 e 2017/2018.
Compensare le spese di lite ex art 92 c.p.c”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024 conveniva in giudizio il Parte_1
per sentire dichiarare e riconoscere il proprio diritto Controparte_3
alla corresponsione del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, cd. Bonus Carta, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per l'a.s. 2016/2017, 2017/2018,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Parte ricorrente chiedeva inoltre con le note del 24.03.2025 l'estensione all'anno in corso del beneficio in parola.
Rappresentava inoltre di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del
[...]
sulla base di una serie di contratti a tempo determinato, nell'area Controparte_1
professionale personale docente, nella materia di Religione, stipulati a partire dall'a.s.
2011/2012 per un tempo complessivo superiore a 36 mesi. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a termine e il diritto al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione.
2. Si costituiva il evidenziando, nel merito, l'infondatezza in fatto e in Controparte_1
diritto delle domande proposte, chiedendone il rigetto. Il in particolare deduceva CP_1 la non spettanza del diritto al risarcimento del danno derivante dall'abuso dei contratti a tempo determinato in quanto in tutti i contratti risultanti dallo stato matricolare della ricorrente è previsto un orario settimanale inferiore a quello di cattedra, essendo stipulati su spezzoni orari e pertanto non possono considerarsi posti vacanti e disponibili in organico di diritto, posti nei cui soli confronti invece potrebbe porsi un problema di illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato. Rilevava inoltre come, alla luce della ratio della normativa vigente, il Bonus Carta non spettasse in favore di chi svolge supplenze brevi o saltuarie, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato. Eccepiva infine l'intervenuta prescrizione per gli a.s. 2016/2017 e 2017/2018.
3. Acquisito il contratto di lavoro relativo all'anno scolastico 2024/2025, all'odierna udienza – tenutasi nelle forme di trattazione scritta- ritenutane la natura documentale, la causa è stata decisa mediante deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. La domanda è fondata nei limiti di cui appresso.
5. Per la definizione delle questioni di causa, inerente al sistema di reclutamento dei docenti di religione, sottosettore peculiare del comparto scuola, giova richiamare la normativa di riferimento.
6. La L. 824/1930, abrogata dal d.l. 112/2008, regolava l'insegnamento religioso negli istituti statali e disponeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante. Con la legge 25 marzo 1985 n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana si è impegnata ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è incaricata di affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, e a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la
Conferenza Episcopale Italiana. Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il d.p.r. 16.12.1985 n. 751, con il d.p.r. 23.6.1990 n. 202 e infine con il d.p.r.
20.8.2012 n. 175, che hanno dato, rispettivamente, esecuzione alle intese raggiunte con la
Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 e il 28 giugno 2012. Tali intese prevedevano in estrema sintesi: a) che l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Sono stati inoltre fissati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le procedure di reclutamento che restano, pertanto, regolate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Il legislatore ha tenuto conto degli impegni presi con le richiamate intese in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il d.lgs. 16.4.1994 n. 297, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a riaffermare che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 specifica che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 conferma l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
Anche le parti collettive hanno valutato la peculiarità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno disposto (art. 47, commi 6 e 7) che gli insegnanti di religione cattolica vengano assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato e intese collegate contemplava quindi incarichi necessariamente annuali e non limitava in alcun modo la reiterazione, impedita – come detto - solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso e la stessa contrattazione collettiva prevedeva una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, co. 6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997 prima cit.), nel senso che esso era da ritenersi per «confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge», con previsione espressamente valorizzata da Corte Costituzionale 22 ottobre 1999, n. 390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche dalla Cassazione (cfr. Cass. 21 gennaio 2016, n. 1066).
In questo quadro è stata introdotta la legge n. 186/2003 che, all'interno della categoria dei docenti di religione con incarico annuale, ha operato una distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1). I ruoli sono regionali, ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi;
l'art. 2 dispone che la consistenza degli stessi, che rappresenta la dotazione organica, debba essere pari al 70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi;
l'art. 3 prevede che l'accesso ai ruoli avvenga previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa. Il comma 10 specifica che «per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio» e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine.
L'art. 1, comma 2, dispone che «agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico” e dalla contrattazione collettiva».
Anche per tale nuova normativa la contrattazione collettiva (art. 40, c. 5, C.C.N.L.
2006/2009 di comparto) ha ribadito il richiamo all'art. 309, co. 2 d. lgs. 297/1994 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti. Il legislatore ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico del docente di religione a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli e alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
7. Ciò detto, il nodo della questione concerne la compatibilità di detta disciplina, come sopra delineata, con il sistema comunitario e, in particolare, con la clausola 5 della direttiva
99/70/CE, ossia il regime dei contratti a tempo determinato, sotto il profilo della loro reiterazione e delle regole eurounitarie che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire a esigenze datoriali durevoli. La Corte di giustizia europea, nella nota sentenza ” Per_1
del 26 novembre 2014, ha sottolineato che, al fine di prevenire il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato, l'Accordo quadro impone agli Stati membri di prevedere l'indicazione delle “ragioni obiettive” che giustifichino il rinnovo dei contratti.
Ebbene costante giurisprudenza (in questo senso si vedano Corte Appello Palermo sentenza n. 68/2017, Corte Appello Brescia sentenza n. 250/2017, Corte Appello Cagliari sentenza n.
77/2018, Corte Appello Bologna sentenza n. 566/2018 e Corte Appello Milano sentenza n.
1863/2018) ha rilevato che l'insegnamento della religione cattolica impone allo Stato di organizzare il servizio scolastico garantendo un adeguamento costante tra il numero dei docenti e il numero degli alunni, sul quale influiscono diversi fattori, taluni difficilmente prevedibili o controllabili: oltre alla normale variabilità demografica, si deve tener conto della facoltatività della materia e della correlata scelta annuale degli alunni e delle loro famiglie, aprioristicamente imponderabile. La disciplina in esame, avendo infatti introdotto un particolare sistema di reclutamento, si configura come disciplina speciale rispetto a quella generale stabilita per tutti i contratti a temine e risponde pertanto alla suddetta
"ragione oggettiva", per cui non opera in contrarietà alle norme comunitarie in tema di abusiva reiterazione dei contratti a termine, come interpretate dalla Corte di Giustizia nella sentenza ”. Per_1
Purtuttavia, la C.g.u.e. è intervenuta nuovamente, con la sentenza (C-331/17) con la Per_2 quale ha statuito che “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale…in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore
(...)”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 248/18, ha di contro ribadito che “l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato − secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale”.
Dal contrasto tra le è sorta la necessità di interrogare nuovamente la C.g.u.e. Parte_2
Quest'ultima si è pronunciata recentemente con la sentenza del 13 gennaio 2022 (causa C-
282/19) di cui conviene riportare i tratti rilevanti per il caso in esame. La Corte di Giustizia ha chiarito che, rispetto al tema da affrontare, non rileva la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Ha inoltre specificato che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
Sulla scia di tale pronuncia, la Cassazione sez. lav. n. 18698/2022 ha fissato alcune conclusioni di fondo, da cui non può prescindersi: (i) i fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica «attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia» (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70 % (ruolo) e il
30 % (contratti a termine); (ii) tuttavia «l'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esige … che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (sentenza del 24 giugno 2021, y Servicios e Per_3 Per_4 Per_5
C550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e giurisprudenza ivi citata)», occorrendo a tal fine
[...] che il giudice nazionale faccia «tutto quanto (gli) compete …. prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021,
Obras y Servicios)», procedendo ad «esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro»; (iii) il giudice interno
è chiamato a verificare se «non esistano “norme equivalenti per la prevenzione degli abusi”, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro» (punto 116); (iv) il giudice interno deve «interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione» (punto 118), curando peraltro («vegliando») di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso «non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato», dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117).
8. Ciò posto, come rilevato anche in precedenza, in ragione del combinarsi dell'art. 309, co. 2,
d. lgs. 297/1994 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di norma rinnovati di anno in anno, senza limiti di tempo, salvo il venir meno delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge;
da ciò consegue una stabilità superiore a quella degli ordinari contratti a termine del sistema generale del reclutamento scolastico, in cui il reclutamento dei precari si verifica in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità emergenti (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali, non potendo pertanto operare il sistema di rinnovo automatico di diritto proprio del sistema degli insegnanti di religione.
Per i fini ricostruttivi di questo più limitato e peculiare settore, è dunque fuorviante anche la sola comparazione con il diverso meccanismo del sistema generale scolastico.
Da ciò deriva che ritenere in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti “annuali” comunque esistenti, danneggerebbe i soli lavoratori e opererebbe in senso diametralmente opposto a quanto chiesto dalla Corte di Giustizia, che ha invece imposto al giudice interno di «vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela (si veda Cass. Sez. Lav. n. 18698/2022).
Il rinnovo automatico, per gli anni futuri, dei rapporti “annuali” esistenti non può dunque essere ostacolato dalla revisione del sistema susseguente alla pronuncia della Corte di
Giustizia, risolvendosi altrimenti in una contraddizione rispetto a quanto richiesto proprio da quest'ultima.
9. Si deve ritenere, tuttavia, che la normativa relativa a quella quota del 30% non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non elimini il persistere di connotati di precarietà. Questi ultimi si rinvengono infatti nel fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003. Allo stesso modo, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno forte
(9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.). Perdurano dunque differenze qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato (v. ad es. art. 40, co. 6, del C.C.N.L. 2007, sull'adeguamento degli orari).
Tali connotati di persistente precarietà possono sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti. L'ordinamento interno prevede una misura idonea a fronteggiare detta condizione di precarietà, che consiste nell'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, adesso, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. Tale previsione garantisce pertanto la possibilità agli interessati di eliminare, almeno ogni tre anni, il loro status di precari.
Deve rilevarsi tuttavia che, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso nell'oramai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha di fatto CP_1
ostacolato il funzionamento complessivo del sistema, accentuando i tratti di precarizzazione sopra individuati.
Riprendendo le conclusioni di Cass. Sez. Lav. n. 18698/2022, “In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default
o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.”
Pertanto, tale cadenza triennale, da considerarsi attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da convertirsi in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, segna il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue va ritenuta abusiva.
Un ragionamento per certi versi analogo fu svolto dalla Suprema Corte per l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale. Già allora la
Cassazione evidenziò la ragionevolezza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (art. 5, comma 4-bis, del d. lgs. 368/2001, introdotto dalla legge 247 del 2007 e da ultimo art. 19 comma 2 d.lgs.
81 del 2015), per affermare che «la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d.lgs. n. 165/01, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso» (così,
Cass. 22552/2016 cit.).
10. Per quanto concerne il piano dei rimedi a suddetto abuso, l'elaborazione giurisprudenziale e normativa contempla una gamma di possibili misure: trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato;
la stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine il risarcimento del danno.
La Corte di Giustizia ha richiamato espressamente la conversione, ma tale rimedio, rispetto al pubblico impiego, si scontra con il limite della previa necessità di concorso, in sé invalicabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost. e in assenza di espressa previsione di legge in tal senso, la quale, al contrario, prevede che “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione” (art. 36, co., 5, d. lgs. 165/2001). D'altronde la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non contrasta con la disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multis Corte di Giustizia 7 settembre 2006, e;
Corte di Giustizia 7 CP_4 CP_5
settembre 2006, ) e ciò anche con riferimento al settore scolastico (Corte di Per_6
Giustizia 7 marzo 2018, ). Allo stesso modo, la stabilizzazione mediante procedure Per_7
concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore.
Residua pertanto il rimedio risarcitorio, che l'ordinamento, per prassi consolidata, riconosce a chi sia stato utilizzato in modo abusivo, secondo le regole proprie di ciascun sistema, volte ad evitare il permanere di condizioni di precarietà (precarietà sussistente nel caso di specie, sebbene peculiare per le ragioni sopra dette) attraverso il rinnovo di rapporti a termine pur a fronte di esigenze durature.
In proposito, la Cass, S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, ha stabilito che «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE
(ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché … può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto», in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla «prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di
"chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.».
Analogo rimedio è già stato riconosciuto come idoneo contro l'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Santoro) e “lo è dunque certamente anche rispetto ai docenti di religione (…). In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale
è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. (cfr. Cass. sez. Lav. n. 18698/2022). La regola sulla concorsualità triennale, (sebbene ulteriormente declinata, con le modifiche apportate dall'art.
1-bis, co. 2,
L. 159/2019, riguardanti la possibile riserva della metà dei posti al personale munito già di una certa anzianità di servizio), rappresenta certamente un principio imprescindibile di ragionevolezza, in quanto opera quale garante del necessario strumento di sviluppo dalla precarietà al ruolo.
11. Ciò detto, la Cassazione sez. Lavoro n. 18698/2022, intervenuta su tematica analoga a quella del caso in esame ha enucleato i seguenti principi: «Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli» «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L.
186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato».
12. Muovendosi sulla scorta di tali principi, nel caso concreto, si ritiene fondata la domanda sulla reiterazione continua dei contratti. Si evidenzia in particolare come siano mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), sicché si è certamente realizzato l'abuso riconnesso al mantenimento della precarietà, nei termini di cui si è detto, poiché la ricorrente, dopo avere già lavorato per tre annualità, dall'a.s. 2011-12 fino ad oggi, per la copertura di un posto vacante nell'organico di diritto, pur proseguendo nell'insegnamento della religione cattolica, non ha potuto fruire dell'indizione dei concorsi previsti dalla legge.
13. In merito alla deduzione del circa la non spettanza del diritto al risarcimento del CP_1 danno derivante dall'abuso dei contratti a tempo determinato in quanto i contratti risultanti dallo stato matricolare della ricorrente - essendo stipulati su spezzoni orari – prevedono un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e pertanto non possono considerarsi posti vacanti e disponibili in organico di diritto, nei cui soli confronti invece potrebbe porsi un problema di illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, giova richiamare l'Ordinanza della Cassazione N. 12621 del 2022.
La Suprema Corte con la pronuncia appena citata ha infatti dedotto in merito agli spezzoni orari dei docenti di religione che:
“in proposito non è vero in senso assoluto, quanto afferma il ovverosia che CP_6
l'attribuzione di supplenze su orario inferiore a quello di cattedra previsto per un certo insegnamento, sia in sé indice inconfutabile della mera esistenza di una vacanza "di fatto"; lo ammette indirettamente lo stesso quando nelle proprie difese precisa che uno CP_6
"spezzone" può essere sommato ad altri per materia omogenee, nella stessa scuola, ma su sedi diverse (cattedre orario interne, COI) o anche in altre scuole (cattedre orario esterne,
COE) al fine di raggiungere il completamento dell'orario di cattedra "di diritto" (v. anche art. 19 d.p.r. 81/2009); in sostanza, lo "spezzone", cioè un numero di ore inferiore a quello utile ad integrare una cattedra, può essere sempre stato tale, se mai coordinato ad altre ore ed allora, qualora esso resti scoperto, si tratta di vacanza "di fatto"; oppure esso può essere parte di una cattedra c.d. "orario" ed allora può accadere che la vacanza sia "di diritto", ad esempio se lo "spezzone" vacante sia quello sulla cui base è stata istituita la cattedra, poi completata da altre ore in altra o altre scuole, oppure se la cattedra orario sia già costituita
e persista secondo date modalità e si determini la necessità di copertura, con supplenze, dei vari "spezzoni" di cui essa è composta, come anche nel caso in cui il dirigente scolastico fruisca della facoltà di cui art. 19 cit. co. 4, di attribuire, come gli è consentito, sei ore di una cattedra vacante ad un docente interno, così determinandosi una vacanza "di diritto" delle restanti ore;
la questione diviene dunque di mero fatto, in quanto essa si fonda sull'accertamento in ordine al riguardare o meno, la supplenza, lo "spezzone" di una cattedra costituita come tale;
con l'effetto per cui, qualora realmente quello attribuito sia uno "spezzone" di cattedra preesistente e vacante, quali che siano le ragioni per cui concreto ciò sia avvenuto, le modalità di attribuzione della supplenza non possono derogare alla norma primaria di cui all'art. 4, co.1 cit., a discapito del docente incaricato, che ha diritto a proseguire nel servizio per tutto l'anno scolastico;
si tratta infatti di fare lineare applicazione al caso degli "spezzoni" di principi già stabiliti questa S.C.; intanto del principio per cui «l'attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell'attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall'Amministrazione scolastica» (Cass. 7 novembre 2016, n. 22552 ed altre successive sempre conformi), sicché la qualificazione della supplenza dipende appunto dall'afferire o meno di essa ad un posto "vacante" secondo la previa definizione delle dotazioni e non da altro;
inoltre, del principio per cui «il termine finale delle supplenze annuali su posto vacante e disponibile alla data del 31 dicembre ... è fissato inderogabilmente nel 31 agosto di ciascun anno», sulla base di disposizioni aventi «natura imperativa» (Cass. 25 febbraio 2020, n. 5048), il che vale evidentemente anche per gli
"spezzoni" di cattedra "di diritto", con retribuzione fino al 31 agosto, ovviamente dovuta in proporzione alle ore di attribuzione della supplenza;
il tutto sul presupposto che, in tali casi, il diritto a ricevere la retribuzione anche nei mesi estivi si fonda, a ben vedere, sul fatto che il supplente sopperisce ad una carenza stabile di organico, conclamata dall'insistere dell'incarico, per quanto solo per uno "spezzone", su una cattedra vacante;
2.2 in definitiva, può affermarsi che il conferimento di supplenza su uno "spezzone" orario, ovverosia su un numero di ore in sé insufficiente ad integrare una cattedra, ha natura di supplenza su organico "di fatto" (art. 4, co. 2, L. 124/1999), se quelle ore non costituivano parte di una cattedra già istituita, mentre ha natura di supplenza su organico "di diritto"
(art. 4, co. 1 L. 124/1999), se tali ore facevano parte di una cattedra già costituita come tale in ragione della dotazione organica, anche nelle forme della cattedra a completamento orario, in quest'ultimo caso sussistendo pertanto il diritto dell'incaricato a ricevere la retribuzione, nei limiti delle ore di incarico, fino al termine dell'anno scolastico e quindi fino al 31 agosto;
”.
Orbene, la Corte nella sentenza 18698 del 2022 ha affermato, sinteticamente, che l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro del 18 marzo 1999 (allegato alla direttiva 1999/70/CE), si realizza, nei riguardi del singolo insegnante di religione cattolica, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella appunto dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
La Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 24393/2022) si è poi limitata ad affermare che restano al di fuori dei casi di abuso solo i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee, come nel caso dei contratti motivati dalla necessità di sostituire un docente di ruolo oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali, sempre per l'assunzione in ruolo. In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del , come da principi consolidati CP_1
in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche
"causali".
Ciò posto, deve rilevarsi che negli anni scolastici in esame la ricorrente ha comunque svolto l'attività lavorativa per un orario pari o superiore 17 ore settimanali (vedi doc. 1 resistente) di ogni anno scolastico, eccetto gli anni scolastici 2013/2014 in cui ha svolto l'attività lavorativa per 6 ore settimanali e l'a.s. 2014/2015 in cui ha lavorato per 7 ore settimanali. Per tali motivi, tenuto conto dei criteri anzidetti e in particolare dell'arco temporale decorso dall'a.s. 2011/2012, pare equo riconoscere alla ricorrente - tenendo conto dell'estensione diacronica significativa del rapporto in essere, la quale tuttavia si è estrinsecata per un impegno orario settimanale inferiore all'orario di cattedra- un'indennità risarcitoria pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
***
14. Relativamente al cd. Bonus carta docente va detto quanto segue.
15. Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione, deve osservarsi che l'art. 6 del D.P.C.M. 2016 dispone che l'importo di euro 500 venga reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre. Si tratta dunque di una somma pagata periodicamente – ad anno – e dunque rientrante nell'ambito d'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., riconducibile non solo alle somme versate a titolo retributivo ma a
«tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Il beneficio in esame va perciò riconosciuto entro il limite della prescrizione quinquennale, così come recentemente statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 (si veda il punto 20 della presente sentenza) – interrotta con il ricorso del 20.02.2023. Pertanto, essendo l'eccezione di prescrizione eccepita dal fondata, il bonus per gli anni CP_1
scolastici 2016/2017 e 2017/2018 non può essere riconosciuto in quanto risulta prescritto.
16. Per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento. In
conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa, «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. n. 28 settembre
2016; quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 –che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
17. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del
16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_6 nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di escludere CP_1
dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe infatti un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera malgrado ciò a avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile, infatti, sostenere che il cd. Bonus Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. Peraltro,
«l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi
l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi osservato come il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento pertanto «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
18. In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte qua e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, come è noto, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la Carta docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Tali “elementi precisi e concreti” dunque «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato».
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n.
515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 91/2022 del 22.11.2022. Numerose sono inoltre le pronunce di merito che si stanno formando sulla questione astratta di principio relativa all'illegittimità della disparità di trattamento postulala in via teorica, per quanto sottesa, dalla normativa interna tra personale assunto a tempo indeterminato e personale precario.
In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa, che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre, Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09,
Gaviero e C456/09, . Persona_8
19. Giova peraltro rilevare che recentemente il Legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E.
(ex art. 37 l. n. 24/12/2012 n. 234, c.d. Legge-quadro comunitaria) al fine di evitare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2 TFUE – ha adottato il d.l. 13 giugno
2023 n. 69, recante, appunto, “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così dispone:
“All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole "e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo periodo, dopo le parole
"dell'importo nominale" è aggiunta la parola "massimo". Il Decreto in esame in sostanza estende la Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Questo tipo di supplenze, secondo il D.M.
131/2007, vengono utilizzate per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto. Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia, contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che insegnano per oltre 180 giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la Corte di Giustizia europea né la Cassazione e il
Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
Orbene recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto 2023, n.
103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023, lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
20. Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 29961 del 27 ottobre 2023, che dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta Elettronica del docente».
La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10 agosto 2023 (cd.
Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), escludendo i docenti con contratto al
30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente. La Corte ha poi puntualizzato che il
Bonus Carta, quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
21. Ciò posto, nel caso di specie, va rilevato che la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo;
nessun elemento risulta pertanto idoneo a giustificare il diverso trattamento della docente a tempo determinato e ciò, a maggior ragione, in considerazione del rilievo che assume la formazione e l'aggiornamento del docente che deve avere uguale valore sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe ritenere che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente;
il tutto in evidente contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ciò comporterebbe, in ultima analisi, anche l'irrimediabile lesione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, poiché si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che si risolverebbe chiaramente in un'inammissibile disparità di trattamento.
22. Accertato quindi il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso, il deve essere condannato all'adozione delle attività Controparte_1
necessarie a consentire alla ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo, da estendersi anche all'anno in corso dal momento che la ricorrente, che ne ha fatto richiesta integrando la propria domanda, ha documentalmente comprovato d'aver ottenuto per l'a.s.
2024/2025 un incarico sino al 31 agosto. 23. Tenuto conto della peculiarità della specifica fattispecie scrutinata, nonché in considerazione della complessità della questione giuridica sottesa alla soluzione della presente controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura della metà. La rimanente parte segue la regola della soccombenza e si liquida come in dispositivo sui valori minimi
(stante la natura del contenzioso bonus carta divenuto seriale) in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità dell'apposizione del termine di durata ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dell'organico di diritto conclusi con l'Amministrazione convenuta per il superamento del periodo complessivo di 36 mesi e, per l'effetto,
- condanna il al risarcimento del danno subito dalla ricorrente Controparte_1 in forza della persistente situazione di precariato ai sensi dell'art. 36, co. 5 D.lgs.
165/01, da quantificarsi in 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- dichiara prescritto il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107 del 2015, per l'a.s. 2016/2017 e 2017/2018;
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto,
- condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1
consentirne il godimento;
- condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle metà CP_1
delle spese di lite, che liquida – per tale frazione - in € 1.000, oltre I.V.A. e cpa come per legge.
Grosseto, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso