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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2297/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: Indebito Soggettivo –
Indebito Oggettivo (opposizione a decreto ingiuntivo)
PROMOSSA DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Rita Gambuzza, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
ATTORI-OPPONENTI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CP_1 CodiceFiscale_3
presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Antonino Francone, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTO-OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 14.7.2023, gli attori proponevano tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 830/2023, emesso, provvisoriamente esecutivo, da questo Tribunale, in data 28.6.2023, notificato il
3.7.2023, a mezzo del quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di €
55.000,00, oltre ad interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore di , a saldo del pagamento della penale di € CP_1
80.000,00, pattuita per l'ipotesi di inadempimento del contratto preliminare, stipulato tra le parti in data 28.3.2008 (detratta la somma di € 25.000,00, già detenuta dal a titolo di caparra confirmatoria). In particolare, gli opponenti CP_1
rappresentavano l'iter giudiziario che era scaturito dalla loro domanda di risoluzione del preliminare citato, per l'inadempimento del promittente venditore, e riferivano che questo si era concluso con la pronuncia della Corte di Cassazione n. 5360/2023, la quale, rigettando il loro ricorso, aveva definitivamente escluso che il preliminare potesse dirsi risolto per l'inadempimento del promittente venditore. Deducevano anche che lo , all'indomani della pronuncia della Cassazione, a mezzo CP_1
raccomandata del dì 1.3.2023, li aveva convocati innanzi al notaio, manifestando la volontà di dar seguito al preliminare, e che tale convocazione era stata da loro riscontrata e respinta con pec del 14.3.2023. Conseguentemente, riferivano gli opponenti, lo aveva chiesto e ottenuto l'opposto decreto ingiuntivo, CP_1
adducendo che il preliminare di compravendita era ancora valido ed efficace, e che, non essendosi i coniugi presentati, il giorno 23.3.2023, senza CP_2
giustificato motivo, davanti al notaio per la stipula dell'atto definitivo, erano risultati essi inadempienti, con conseguente diritto, in capo allo stesso, di ottenere il pagamento della pattuita penale di € 80.000,00. Di talché, trattenuta quale acconto sulla penale la caparra di € 25.000,00, versata alla stipula del preliminare, i coniugi dovevano ancora corrispondere, quale saldo, la somma di € 55.000,00, Pt_1
oltre ad interessi dal dicembre 2008. A fronte di quanto sopra, i coniugi Parte_3
eccepivano, anzitutto, la continenza o “bis in idem” tra il procedimento
[...]
monitorio, da cui scaturiva il presente giudizio di opposizione, e il giudizio pendente avanti alla Corte di Appello di Catania (n. 827/2023 R.G.), a seguito dell'appello proposto dai , avverso l'ordinanza emessa da questo Tribunale il 23.5.2023, Pt_1
a mezzo della quale veniva respinta (all'esito della pronuncia della Cassazione) la domanda degli odierni opponenti di restituzione della caparra. In quest'ultimo giudizio si discuteva, infatti, proprio in merito alla perdurante validità ed efficacia del preliminare di compravendita, alla prescrizione del preteso diritto dello CP_1
all'adempimento del contratto, e se lo stesso fosse comunque coperto dal giudicato.
Inoltre, rilevavano che l'odierno opposto, a seguito della domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, avanzata dai coniugi nel 2009, Pt_1
costituendosi in giudizio (cfr. comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale del 7.4.2009), aveva elevato domanda riconvenzionale al fine “di vedersi riconosciuto il recesso dal contratto per inadempimento di parte attorea, ex art. 1385 cc, la quale … , non ha adempiuto la propria obbligazione, consistente nel pagamento del prezzo dell'immobile…”, e perché venisse, quindi, dichiarato
l'inadempimento di parte attorea consistente nella mancata stipula del definitivo, e quindi il diritto del sig. , così ritenuto e dichiarato il recesso per CP_1
inadempimento, a trattenere la caparra ricevuta”. A fronte di quanto sopra, oltre a ritenere illogica la motivazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario (non rilevante in questa sede il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da ed il giudicato formatosi sulla sua domanda di recesso e sul suo CP_1
diritto di trattenere la caparra ricevuta, in quanto il giudicato si è formato sulla circostanza dell'insussistenza del dedotto inadempimento dei promissari acquirenti e del diritto del promittente venditore a trattenere la caparra ex art. 1385, comma 2, cc, non già sullo scioglimento del contratto per mutuo dissenso invocato dagli odierni ricorrenti), osservavano che, in ogni caso, quella domanda riconvenzionale, spiegata in primo grado dallo , comportava anche l'impossibilità di chiedere CP_1
un ulteriore adempimento del preliminare, che doveva intendersi sciolto per mutuo dissenso. Inoltre, rilevavano che, comunque, non risultava alcun atto interruttivo della prescrizione, non avendo nessuna delle parti mai richiesto all'altra l'adempimento del contratto preliminare, o di darvi esecuzione, né avendo palesato una siffatta volontà nel corso del contenzioso conclusosi in Cassazione, avente ad oggetto solo la risoluzione o il recesso per inadempimento. Negavano inoltre di essersi rifiutati di comparire davanti al notaio, presso il quale erano stati convocati per la stipula del definitivo, senza giustificato motivo. Ed infatti, deducevano che, tra la documentazione inviata dal Notaio, era presente pure la già nota autorizzazione di abitabilità rilasciata dal Comune di Ragusa in data 23.2.2009. Gli odierni opponenti sostenevano al riguardo che tale abitabilità era palesemente nulla ed illegittima, per cui a buon diritto essi avevano respinto l'invito alla stipula, anche a voler ammettere che il preliminare di compravendita potesse considerarsi ancora valido ed efficace, e che il preteso diritto dello all'adempimento del contratto CP_1
non fosse ormai prescritto e coperto dal giudicato, formatosi sul rigetto della domanda riconvenzionale. D'altra parte i coniugi evidenziavano di aver Pt_1
respinto l'invito alla stipula anche per il fatto che il preliminare di vendita di che trattasi risaliva a oltre 15 anni prima (marzo 2008), per cui le condizioni ivi pattuite non risultavano più attuali e attuabili, né potevano essere rispettate. In particolare, il prezzo della vendita, allora convenuto in € 250.000,00, pari al valore di mercato dell'epoca dell'immobile, oggi avrebbe dovuto essere – in tesi degli opponenti – di gran lunga inferiore, atteso il deprezzamento subìto negli anni dall'immobile, e la sua conseguente perdita di valore. Alla luce di ciò, il rapporto sarebbe risultato risolvibile, comunque, per eccessiva onerosità sopravvenuta – causata dal lungo tempo decorso – ai sensi dell'art. 1467 c.c. In subordine, rilevavano infine che, in ogni caso, l'ammontare della penale, originariamente convenuta in € 80.000,00, risultava manifestamente eccessivo, e ne domandavano l'equa riduzione da parte del Giudice, ai sensi dell'art. 1384 c.c. Alla luce di tutti i superiori motivi, i coniugi chiedevano, preliminarmente, concedersi la sospensione della CP_2
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
di poi, chiedevano revocarsi e porsi nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 830/2023 (n. 1954/2023 RG), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 27.6.2023, provvisoriamente esecutivo, notificato il 03.07.2023, dichiarando inammissibile, insussistente e, comunque, del tutto destituita di fondamento, sia in fatto che in diritto, la pretesa creditoria fatta valere da nei loro confronti;
in subordine, ritenersi e dichiararsi non CP_1
dovuta alcuna penale in favore di , o, comunque, ridurla a una somma CP_1
meramente simbolica. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 25.10.2023 si costituiva nel presente giudizio , CP_1
contestando in toto l'avversa opposizione, e chiedendone il rigetto, atteso che, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti, la validità ed efficacia del contratto preliminare era stata sancita dalla Corte di Cassazione, e ribadita in seno all'ordinanza resa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento sommario di cognizione, iscritto al n. 493/2022 R.G. Deduceva, poi, che tutte le argomentazioni svolte dagli opponenti e , con l'opposizione a erano state già Pt_1 Pt_2
esaminate, e che, conseguentemente, si fosse formato il giudicato sull'infondatezza della domanda dei coniugi . Parimenti, sulla prescrizione del diritto CP_2
dello , richiamava quanto statuito dall'ordinanza di questo Tribunale, CP_1
conclusiva del procedimento sommario di cognizione, del seguente tenore: “è infondata l'eccezione, sollevata dai ricorrenti, di prescrizione del diritto ad ottenere
l'esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dell'obbligo di contrarre e di conseguente avvenuta risoluzione per mutuo consenso del preliminare di vendita del 28.3.2008, poiché il decorso della prescrizione è stato interrotto, ai sensi dell'art.
2943 c.c., con la notificazione, avvenuta il 14.1.2009, dell'atto di citazione con cui gli odierni ricorrenti chiedevano la risoluzione del preliminare di vendita del 28.3.2008, la condanna di alla restituzione del doppio della caparra nonché al CP_1
pagamento della penale, e tale interruzione è durata, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c. fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio”. In particolare, lo riteneva che avrebbe potuto domandare CP_1 la stipula del contratto definito, al più, dopo la sentenza n. 434 della Corte di
Appello del 26.2.2018, che – in riforma della sentenza di primo grado – aveva rigettato la domanda di risoluzione del preliminare. Pertanto, anche a voler ipoteticamente ritenere fondata la tesi secondo cui il giudizio non avrebbe interrotto i termini di prescrizione, in ogni caso, il termine non sarebbe spirato perché lo avrebbe potuto chiedere l'adempimento solo dopo la sentenza CP_1
della Corte di Appello, intervenuta il 26.2.2018. Di talché, alla data di diffida e messa in mora, l'1.3.2023, il termine prescrizionale decennale non era ancora spirato, e pertanto l'eccezione di prescrizione si rivelava, comunque, infondata. Tanto chiarito,
l'opposto deduceva che – accertata la validità del preliminare – aveva provveduto a diffidare, ex art. 1454 c.c., i promissari acquirenti ad adempiere, mediante la stipula del definitivo. Invito al quale gli opponenti non avevano aderito, con ciò dimostrando che il disinteresse all'acquisto dell'immobile prescindeva dal supposto problema di validità del preliminare. Di poi, rilevava l'infondatezza della censura relativa al certificato di abitabilità rilasciato nel 2009, escludendo che gli opponenti potessero avere il potere di sindacare un atto regolarmente rilasciato dal Comune, nel 2009. Infine, contestava che la penale potesse ritenersi eccessivamente onerosa.
Per quanto sopra, chiedeva, in via preliminare, rigettarsi la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del D.I. 830/2023, per l'infondatezza e temerarietà dell'opposizione; nel merito, rigettarsi l'opposizione promossa dai coniugi Parte_3
perché inammissibile e infondata per tutti i motivi dedotti, e, quindi,
[...]
confermarsi in toto il D.I. 830/2023 del 27.6.2023, quivi opposto. Il tutto con vittoria di spese e con condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. per lite temeraria, nella misura ritenuta equa e di giustizia.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, venivano depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, infine, la causa veniva mandata in decisione all'udienza del
16.12.2024.
Ciò premesso, l'opposizione in esame è fondata, e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate. Ed invero, la fattispecie in esame si caratterizza per la ricorrenza di due contrapposte domande di scioglimento del contratto, riconosciute entrambe infondate, ovvero quella dei coniugi , promittenti acquirenti, decisa CP_2
con sentenza della Corte di Cassazione n. 5360/2023 - la quale ha definitivamente accertato che l'inadempimento di non era di gravità tale da CP_1
determinare la risoluzione del contratto - e quella di , promittente CP_1
venditore, che, costituendosi in primo grado, domandava, in via riconvenzionale, dichiararsi l'inadempimento dei promittenti acquirenti e il suo conseguente diritto di recedere – domanda rigettata con sentenza n. 48/2013 del Tribunale di Ragusa,
Dott. Michele Palazzolo, e in relazione alla quale non veniva proposto appello, così determinandosi la formazione del giudicato -.
Il giudicato così formatosi involge tanto l'insussistenza del dedotto inadempimento dei promissari acquirenti – come ritenuto anche dall'ordinanza emessa il 24.5.2023 da questo Tribunale, in persona del Dott. Maggioni (R.G.n. 493/2022 – pendente il giudizio di appello innanzi alla Corte d'Appello di Catania, iscritto al n. 827/2023
R.G.), quanto – ritiene questo giudicante – sullo scioglimento del contratto per mutuo dissenso, anche considerato che l'esercizio della facoltà di recesso o, in alternativa, della domanda di risoluzione precludono la domanda di adempimento.
Ed infatti, come chiarito di recente da Cassazione civile sez. II, del 9.7.2021, n. 19569
“Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (Cass. n. 26097/2014; n. 19706/2020)”.
Né si ritiene che ciò vada in contrasto con quanto statuito dalla Cassazione con sentenza n. 5360/2023, dal momento che quanto consacrato da tale pronuncia è che il contratto preliminare di che trattasi non si sia risolto per il supposto inadempimento imputato dai promittenti acquirenti a . CP_1
È, cioè, rigettata la domanda dei coniugi nei termini dagli stessi CP_2
formulati.
Ciò non toglie che il contratto possa – e debba – comunque ritenersi risolto, dovendosi prendere atto che nessuna delle due parti contrattuali intendeva conseguire l'esecuzione del contratto.
Infatti, le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.
Invero, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, accertata l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendosi pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve comunque darsi atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta ex art. 1453, comma 2, c.c. di entrambi i contraenti, con conseguente declaratoria in merito agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 dello stesso codice.
Nel caso di specie, pertanto, il contratto preliminare di vendita, stipulato tra le parti il 28.3.2008, deve intendersi risolto.
Conseguentemente, dato che, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, e ad essa consegue un effetto liberatorio, è infondata e meritevole di rigetto la domanda di pagamento della penale azionata, in via monitoria, da , dal momento che questi non poteva più domandare CP_1
l'adempimento del contratto preliminare, già risoltosi.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione proposta da e da Parte_1 [...]
deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto impugnato. Pt_2 Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, in ragione dell'attività effettivamente svolta (al netto della comparsa conclusionale, irritualmente depositata).
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2297/2023 R.G.,
accoglie l'opposizione proposta da e da avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 830/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28.6.2023, e per l'effetto revoca l'atto citato;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
e , che liquida in € 379,50 per spese vive ed € 2.000,00 per
[...] Parte_2
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario costituito.
Così deciso in Ragusa, in data 28.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: Indebito Soggettivo –
Indebito Oggettivo (opposizione a decreto ingiuntivo)
PROMOSSA DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Rita Gambuzza, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
ATTORI-OPPONENTI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CP_1 CodiceFiscale_3
presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Antonino Francone, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTO-OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 14.7.2023, gli attori proponevano tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 830/2023, emesso, provvisoriamente esecutivo, da questo Tribunale, in data 28.6.2023, notificato il
3.7.2023, a mezzo del quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di €
55.000,00, oltre ad interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore di , a saldo del pagamento della penale di € CP_1
80.000,00, pattuita per l'ipotesi di inadempimento del contratto preliminare, stipulato tra le parti in data 28.3.2008 (detratta la somma di € 25.000,00, già detenuta dal a titolo di caparra confirmatoria). In particolare, gli opponenti CP_1
rappresentavano l'iter giudiziario che era scaturito dalla loro domanda di risoluzione del preliminare citato, per l'inadempimento del promittente venditore, e riferivano che questo si era concluso con la pronuncia della Corte di Cassazione n. 5360/2023, la quale, rigettando il loro ricorso, aveva definitivamente escluso che il preliminare potesse dirsi risolto per l'inadempimento del promittente venditore. Deducevano anche che lo , all'indomani della pronuncia della Cassazione, a mezzo CP_1
raccomandata del dì 1.3.2023, li aveva convocati innanzi al notaio, manifestando la volontà di dar seguito al preliminare, e che tale convocazione era stata da loro riscontrata e respinta con pec del 14.3.2023. Conseguentemente, riferivano gli opponenti, lo aveva chiesto e ottenuto l'opposto decreto ingiuntivo, CP_1
adducendo che il preliminare di compravendita era ancora valido ed efficace, e che, non essendosi i coniugi presentati, il giorno 23.3.2023, senza CP_2
giustificato motivo, davanti al notaio per la stipula dell'atto definitivo, erano risultati essi inadempienti, con conseguente diritto, in capo allo stesso, di ottenere il pagamento della pattuita penale di € 80.000,00. Di talché, trattenuta quale acconto sulla penale la caparra di € 25.000,00, versata alla stipula del preliminare, i coniugi dovevano ancora corrispondere, quale saldo, la somma di € 55.000,00, Pt_1
oltre ad interessi dal dicembre 2008. A fronte di quanto sopra, i coniugi Parte_3
eccepivano, anzitutto, la continenza o “bis in idem” tra il procedimento
[...]
monitorio, da cui scaturiva il presente giudizio di opposizione, e il giudizio pendente avanti alla Corte di Appello di Catania (n. 827/2023 R.G.), a seguito dell'appello proposto dai , avverso l'ordinanza emessa da questo Tribunale il 23.5.2023, Pt_1
a mezzo della quale veniva respinta (all'esito della pronuncia della Cassazione) la domanda degli odierni opponenti di restituzione della caparra. In quest'ultimo giudizio si discuteva, infatti, proprio in merito alla perdurante validità ed efficacia del preliminare di compravendita, alla prescrizione del preteso diritto dello CP_1
all'adempimento del contratto, e se lo stesso fosse comunque coperto dal giudicato.
Inoltre, rilevavano che l'odierno opposto, a seguito della domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, avanzata dai coniugi nel 2009, Pt_1
costituendosi in giudizio (cfr. comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale del 7.4.2009), aveva elevato domanda riconvenzionale al fine “di vedersi riconosciuto il recesso dal contratto per inadempimento di parte attorea, ex art. 1385 cc, la quale … , non ha adempiuto la propria obbligazione, consistente nel pagamento del prezzo dell'immobile…”, e perché venisse, quindi, dichiarato
l'inadempimento di parte attorea consistente nella mancata stipula del definitivo, e quindi il diritto del sig. , così ritenuto e dichiarato il recesso per CP_1
inadempimento, a trattenere la caparra ricevuta”. A fronte di quanto sopra, oltre a ritenere illogica la motivazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario (non rilevante in questa sede il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da ed il giudicato formatosi sulla sua domanda di recesso e sul suo CP_1
diritto di trattenere la caparra ricevuta, in quanto il giudicato si è formato sulla circostanza dell'insussistenza del dedotto inadempimento dei promissari acquirenti e del diritto del promittente venditore a trattenere la caparra ex art. 1385, comma 2, cc, non già sullo scioglimento del contratto per mutuo dissenso invocato dagli odierni ricorrenti), osservavano che, in ogni caso, quella domanda riconvenzionale, spiegata in primo grado dallo , comportava anche l'impossibilità di chiedere CP_1
un ulteriore adempimento del preliminare, che doveva intendersi sciolto per mutuo dissenso. Inoltre, rilevavano che, comunque, non risultava alcun atto interruttivo della prescrizione, non avendo nessuna delle parti mai richiesto all'altra l'adempimento del contratto preliminare, o di darvi esecuzione, né avendo palesato una siffatta volontà nel corso del contenzioso conclusosi in Cassazione, avente ad oggetto solo la risoluzione o il recesso per inadempimento. Negavano inoltre di essersi rifiutati di comparire davanti al notaio, presso il quale erano stati convocati per la stipula del definitivo, senza giustificato motivo. Ed infatti, deducevano che, tra la documentazione inviata dal Notaio, era presente pure la già nota autorizzazione di abitabilità rilasciata dal Comune di Ragusa in data 23.2.2009. Gli odierni opponenti sostenevano al riguardo che tale abitabilità era palesemente nulla ed illegittima, per cui a buon diritto essi avevano respinto l'invito alla stipula, anche a voler ammettere che il preliminare di compravendita potesse considerarsi ancora valido ed efficace, e che il preteso diritto dello all'adempimento del contratto CP_1
non fosse ormai prescritto e coperto dal giudicato, formatosi sul rigetto della domanda riconvenzionale. D'altra parte i coniugi evidenziavano di aver Pt_1
respinto l'invito alla stipula anche per il fatto che il preliminare di vendita di che trattasi risaliva a oltre 15 anni prima (marzo 2008), per cui le condizioni ivi pattuite non risultavano più attuali e attuabili, né potevano essere rispettate. In particolare, il prezzo della vendita, allora convenuto in € 250.000,00, pari al valore di mercato dell'epoca dell'immobile, oggi avrebbe dovuto essere – in tesi degli opponenti – di gran lunga inferiore, atteso il deprezzamento subìto negli anni dall'immobile, e la sua conseguente perdita di valore. Alla luce di ciò, il rapporto sarebbe risultato risolvibile, comunque, per eccessiva onerosità sopravvenuta – causata dal lungo tempo decorso – ai sensi dell'art. 1467 c.c. In subordine, rilevavano infine che, in ogni caso, l'ammontare della penale, originariamente convenuta in € 80.000,00, risultava manifestamente eccessivo, e ne domandavano l'equa riduzione da parte del Giudice, ai sensi dell'art. 1384 c.c. Alla luce di tutti i superiori motivi, i coniugi chiedevano, preliminarmente, concedersi la sospensione della CP_2
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
di poi, chiedevano revocarsi e porsi nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 830/2023 (n. 1954/2023 RG), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 27.6.2023, provvisoriamente esecutivo, notificato il 03.07.2023, dichiarando inammissibile, insussistente e, comunque, del tutto destituita di fondamento, sia in fatto che in diritto, la pretesa creditoria fatta valere da nei loro confronti;
in subordine, ritenersi e dichiararsi non CP_1
dovuta alcuna penale in favore di , o, comunque, ridurla a una somma CP_1
meramente simbolica. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 25.10.2023 si costituiva nel presente giudizio , CP_1
contestando in toto l'avversa opposizione, e chiedendone il rigetto, atteso che, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti, la validità ed efficacia del contratto preliminare era stata sancita dalla Corte di Cassazione, e ribadita in seno all'ordinanza resa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento sommario di cognizione, iscritto al n. 493/2022 R.G. Deduceva, poi, che tutte le argomentazioni svolte dagli opponenti e , con l'opposizione a erano state già Pt_1 Pt_2
esaminate, e che, conseguentemente, si fosse formato il giudicato sull'infondatezza della domanda dei coniugi . Parimenti, sulla prescrizione del diritto CP_2
dello , richiamava quanto statuito dall'ordinanza di questo Tribunale, CP_1
conclusiva del procedimento sommario di cognizione, del seguente tenore: “è infondata l'eccezione, sollevata dai ricorrenti, di prescrizione del diritto ad ottenere
l'esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dell'obbligo di contrarre e di conseguente avvenuta risoluzione per mutuo consenso del preliminare di vendita del 28.3.2008, poiché il decorso della prescrizione è stato interrotto, ai sensi dell'art.
2943 c.c., con la notificazione, avvenuta il 14.1.2009, dell'atto di citazione con cui gli odierni ricorrenti chiedevano la risoluzione del preliminare di vendita del 28.3.2008, la condanna di alla restituzione del doppio della caparra nonché al CP_1
pagamento della penale, e tale interruzione è durata, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c. fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio”. In particolare, lo riteneva che avrebbe potuto domandare CP_1 la stipula del contratto definito, al più, dopo la sentenza n. 434 della Corte di
Appello del 26.2.2018, che – in riforma della sentenza di primo grado – aveva rigettato la domanda di risoluzione del preliminare. Pertanto, anche a voler ipoteticamente ritenere fondata la tesi secondo cui il giudizio non avrebbe interrotto i termini di prescrizione, in ogni caso, il termine non sarebbe spirato perché lo avrebbe potuto chiedere l'adempimento solo dopo la sentenza CP_1
della Corte di Appello, intervenuta il 26.2.2018. Di talché, alla data di diffida e messa in mora, l'1.3.2023, il termine prescrizionale decennale non era ancora spirato, e pertanto l'eccezione di prescrizione si rivelava, comunque, infondata. Tanto chiarito,
l'opposto deduceva che – accertata la validità del preliminare – aveva provveduto a diffidare, ex art. 1454 c.c., i promissari acquirenti ad adempiere, mediante la stipula del definitivo. Invito al quale gli opponenti non avevano aderito, con ciò dimostrando che il disinteresse all'acquisto dell'immobile prescindeva dal supposto problema di validità del preliminare. Di poi, rilevava l'infondatezza della censura relativa al certificato di abitabilità rilasciato nel 2009, escludendo che gli opponenti potessero avere il potere di sindacare un atto regolarmente rilasciato dal Comune, nel 2009. Infine, contestava che la penale potesse ritenersi eccessivamente onerosa.
Per quanto sopra, chiedeva, in via preliminare, rigettarsi la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del D.I. 830/2023, per l'infondatezza e temerarietà dell'opposizione; nel merito, rigettarsi l'opposizione promossa dai coniugi Parte_3
perché inammissibile e infondata per tutti i motivi dedotti, e, quindi,
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confermarsi in toto il D.I. 830/2023 del 27.6.2023, quivi opposto. Il tutto con vittoria di spese e con condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. per lite temeraria, nella misura ritenuta equa e di giustizia.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, venivano depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, infine, la causa veniva mandata in decisione all'udienza del
16.12.2024.
Ciò premesso, l'opposizione in esame è fondata, e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate. Ed invero, la fattispecie in esame si caratterizza per la ricorrenza di due contrapposte domande di scioglimento del contratto, riconosciute entrambe infondate, ovvero quella dei coniugi , promittenti acquirenti, decisa CP_2
con sentenza della Corte di Cassazione n. 5360/2023 - la quale ha definitivamente accertato che l'inadempimento di non era di gravità tale da CP_1
determinare la risoluzione del contratto - e quella di , promittente CP_1
venditore, che, costituendosi in primo grado, domandava, in via riconvenzionale, dichiararsi l'inadempimento dei promittenti acquirenti e il suo conseguente diritto di recedere – domanda rigettata con sentenza n. 48/2013 del Tribunale di Ragusa,
Dott. Michele Palazzolo, e in relazione alla quale non veniva proposto appello, così determinandosi la formazione del giudicato -.
Il giudicato così formatosi involge tanto l'insussistenza del dedotto inadempimento dei promissari acquirenti – come ritenuto anche dall'ordinanza emessa il 24.5.2023 da questo Tribunale, in persona del Dott. Maggioni (R.G.n. 493/2022 – pendente il giudizio di appello innanzi alla Corte d'Appello di Catania, iscritto al n. 827/2023
R.G.), quanto – ritiene questo giudicante – sullo scioglimento del contratto per mutuo dissenso, anche considerato che l'esercizio della facoltà di recesso o, in alternativa, della domanda di risoluzione precludono la domanda di adempimento.
Ed infatti, come chiarito di recente da Cassazione civile sez. II, del 9.7.2021, n. 19569
“Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (Cass. n. 26097/2014; n. 19706/2020)”.
Né si ritiene che ciò vada in contrasto con quanto statuito dalla Cassazione con sentenza n. 5360/2023, dal momento che quanto consacrato da tale pronuncia è che il contratto preliminare di che trattasi non si sia risolto per il supposto inadempimento imputato dai promittenti acquirenti a . CP_1
È, cioè, rigettata la domanda dei coniugi nei termini dagli stessi CP_2
formulati.
Ciò non toglie che il contratto possa – e debba – comunque ritenersi risolto, dovendosi prendere atto che nessuna delle due parti contrattuali intendeva conseguire l'esecuzione del contratto.
Infatti, le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.
Invero, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, accertata l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendosi pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve comunque darsi atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta ex art. 1453, comma 2, c.c. di entrambi i contraenti, con conseguente declaratoria in merito agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 dello stesso codice.
Nel caso di specie, pertanto, il contratto preliminare di vendita, stipulato tra le parti il 28.3.2008, deve intendersi risolto.
Conseguentemente, dato che, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, e ad essa consegue un effetto liberatorio, è infondata e meritevole di rigetto la domanda di pagamento della penale azionata, in via monitoria, da , dal momento che questi non poteva più domandare CP_1
l'adempimento del contratto preliminare, già risoltosi.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione proposta da e da Parte_1 [...]
deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto impugnato. Pt_2 Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, in ragione dell'attività effettivamente svolta (al netto della comparsa conclusionale, irritualmente depositata).
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2297/2023 R.G.,
accoglie l'opposizione proposta da e da avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 830/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28.6.2023, e per l'effetto revoca l'atto citato;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
e , che liquida in € 379,50 per spese vive ed € 2.000,00 per
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compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario costituito.
Così deciso in Ragusa, in data 28.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo