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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 536 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 22.5.2025, vertente
TRA
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Mario Luciano, presso il cui studio in Grazzanise (CE), via E. Lauro 32, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Marco Alois, con il quale è elettivamente domiciliata presso l'UOC Affari Legali aziendale in Caserta (CE), via
Unità Italiana n. 28;
Appellata
E
(C.F. ), in persona del sindaco in ONroparte_2 P.IVA_2 carica, rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
Antonio Izzo, presso il cui studio in Calvi Risorta (CE), via duca d'Aosta 24, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 2656/2020, pubblicata in data 18.11.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 22.5.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 28.8.2010, Parte_1
evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Santa Maria Capua
[...]
Vetere, il e l' , per sentirli condannare ONroparte_2 CP_3
“solidalmente e/o alternativamente, al pagamento a titolo di risarcimento dei danni fisici, morali, biologici alla vita di relazione e postumi invalidanti subiti dall'attore che si quantificano in € 50.000,00 … oltre interessi dal giorno del sinistro, rivalutazione monetaria, spese, onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
A sostegno della pretesa, l'attore esponeva, in fatto, di aver riportato rilevanti danni fisici a seguito dell'evento lesivo verificatosi in data
1.1.2008, alle ore 07:00 circa, in via Capua-Brezza, altezza CP_2
Caserma Oreste Salomone, allorché, mentre era alla guida dell'auto
Fiat Stilo tg. BV870ZA, di proprietà di perdeva il CP_4 controllo del mezzo a causa dell'improvviso attraversamento della strada da parte di un cane randagio;
che la dinamica dell'incidente era riportata nel verbale n. 12/1-3 redatto dai Carabinieri di Capua, che allegava unitamente al verbale prot. n. 04/08 del 2.1.2008, a firma del dott. , che accertava l'avvenuto impatto del veicolo ONroparte_5 con un cane privo di microchip identificativo;
che era rimasta priva di riscontro la richiesta di danni inoltrata, con racc. A/R del 6.10.2008, al comune di responsabile del servizio di randagismo ex L.R. CP_2
24/2001, e, con racc. A/R dell'1.2.2010, all' . ONroparte_6
Incardinata la lite, si costituiva in giudizio il ONroparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, chiedeva ON dichiararsi l'esclusiva responsabilità dell' ed in via ancor più gradata di ridurre il quantum richiesto dall'attore. Si costituiva anche l' anch'essa eccependo il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto della domanda attorea, generica e sfornita di prova.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'escussione dei testi Tes_1
addotto dal e , addotto
[...] ONroparte_2 Testimone_2 dall'attore, e con l'espletamento di CTU medico-legale), la lite veniva definita con sentenza n. 2656/2020, pubblicata in data 18.11.2020, con cui il tribunale adito rigettava la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, a carico delle quali, in solido, poneva le spese del CTU.
Il giudizio di secondo grado ONro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 4.2.2021, proponeva appello lamentando, Parte_1 con cinque motivi di gravame: 1) Errata e contraddittoria motivazione. Error in iudicando, contestando al tribunale di non aver
2 attribuito rilievo alla circostanza, riferita dal teste , Tes_1 dell'attivazione del servizio di segnalazione ed accalappiamento ad ON opera della solo in caso di cani randagi pericolosi e ciò benché la normativa di riferimento (L.R. 16/2001, ratione temporis applicabile) non facesse alcuna distinzione tra animali pericolosi e non, parlando solo di cani vaganti; 2) Testimonianza sig. Tes_1
– Erronea e falsa interpretazione e/o applicazione art. 2043
[...]
c.c. - Violazione art. 116 c.p.c. - Travisamento. Sviamento.
ONraddittorietà, deducendo l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dal teste addotto dal 3) Strada di Testimone_1 CP_2 campagna - Erronea e falsa interpretazione e/o applicazione art. 2043
c.c., L. 281/1991 e L.R. 16/2001 (…), deducendo l'erroneità e contraddittorietà della valutazione del primo giudice relativa ad una ON sostanziale giustificata attività omissiva dell' in caso di strade di campagna; 4) Valutazione prove. Erronea e falsa interpretazione e/o applicazione e violazione art. 116 c.p.c. Lacunosità testimoniale sul capo I memoria istruttoria Inattendibilità. ONroparte_2
Irricevibilità. Testimonianza de relato ex parte actoris; 5)
Dichiarazione di tardività di produzione documentale in ordine al deposito di Sentenza RG 7136/2006 Tribunale Santa Maria Capua
Vetere del 02/02/2015 - Erronea e falsa interpretazione e/o applicazione e violazione art.116 c.p.c. Difetto di motivazione.
Erroneità. Violazione diritto alla difesa. Sperequazione. Sviamento.
Chiedeva, pertanto, in riforma della pronuncia gravata, di accogliere integralmente la domanda risarcitoria avanzata in prime cure, con vittoria delle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 14.5.2021, l' CP_1 concludendo per il rigetto del gravame, infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese del grado.
Con comparsa dell'1.6.2021, si costituiva anche il ONroparte_2 concludendo per il rigetto dell'appello, inammissibile in rito, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., ed infondato nel merito, con vittoria delle spese.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 22.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
In rito Va preliminarmente osservato, in rito, che l'impugnazione, tempestivamente proposta, salvo quanto si dirà in prosieguo, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati individuati i punti della
3 motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello. Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”(Cass. S.U. n. 27199/2017; nello stesso senso,
Cass. S.U. 36481/2022).
Nel merito L'appello va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di doglianza, con cui essenzialmente si lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi.
In particolare, con il primo motivo, l'appellante contesta al tribunale di aver omesso di valutare scrupolosamente e con il giusto peso argomentativo un elemento emerso in sede di testimonianza resa dal sig.
ovvero l'attivazione del servizio di segnalazione ed Testimone_1 Con accalappiamento ad opera dell' solo in caso di cani randagi pericolosi, con conseguente errata e completa disapplicazione, ad opera della
P.A., delle normative di riferimento che non discriminano tra i casi di randagismo praticato da animali pericolosi e non.
Con il secondo motivo, si lamenta che le dichiarazioni del teste
“non solo sono da ritenersi lacunose e laconiche relativamente al Tes_1 capo I della memoria del allorquando il detto teste ONroparte_2 rispondeva esclusivamente 'è vero' senza nulla aggiungere … ma anche assolutamente inconferenti ed inutilizzabili, ai fini probatori, SE NON A
CONTRARIO, allorquando su di un punto decisivo ancor di più della controversia, lo stesso teste risponde DI NON RICORDARE se vi furono da Con parte del segnalazioni all' della presenza di cani randagi in CP_2 quel periodo ed in quel territorio ed addirittura specifica che le segnalazioni sono effettuate solo per cani pericolosi…”, assumendo, conclusivamente,
4 l'appellante che la prova liberatoria incidente sull' circa CP_1 il non avere tenuto un comportamento colposo in base ai principi della causalità omissiva non è stata raggiunta.
Con il quarto motivo di doglianza, sovrapponibile al secondo, nuovamente si contesta l'erronea argomentazione e valutazione delle prove compiuta dal primo giudice, laddove “ritiene esaustiva e sufficiente la prova fornita dal teste in relazione alla circostanza Tes_1 dedotta in capitolo di prova -“vero è che l' sul territorio del CP_1 provvede al monitoraggio degli animali randagi e ONroparte_2 all'accalappiamento dei cani mediante proprio personale, anche in assenza di specifiche segnalazioni da parte del o di terzi”-, sia CP_2 relativamente alla circostanza che il teste abbia solo ed esclusivamente risposto con la locuzione “è vero”, sia soprattutto rispetto alla circostanza documentale ma ignorata e sottaciuta dal Giudice che tale teste che ha risposto e dedotto su di un capitolo di prova relativo all'agire dell'
[...]
in materia, risulta essere un dipendente del CP_1 ONroparte_2 chiamato a rispondere su di un capitolo di prova specifico relativo ad attività di pertinenza dell come il monitoraggio degli animali CP_1 randagi e l'accalappiamento dei cani, anche in assenza di specifiche segnalazioni da parte del o di terzi”, deducendo, dunque, CP_2
l'appellante, che trattasi indubbiamente di testimonianza de relato su circostanze riferibili a terzo parte in causa ed in questo causa essa si palesa inammissibile e tamquam non esset.
Le doglianze sono tutte infondate.
Giova premettere, in punto di diritto, che, per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, richiamato anche nella sentenza gravata:
“La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi”. In altri termini, occorre “che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che
l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua
5 cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e
2053 c.c.” (cfr., anche in motivazione, Cass. 18954/2017: nello stesso senso, Cass. 17060/2018, Cass. 31957/2018, Cass. 23585/2022 e, da ultimo, Cass. 16788/2025, che ribadisce: “La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata ha l'onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno. La colpa non può essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo”).
Si è anche precisato che: “In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi in base alla normativa nazionale e regionale applicabile, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare. Tuttavia, se l'ente preposto dimostra di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale, spetterà al danneggiato ulteriormente dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o richieste d'intervento per la presenza abituale dei cani randagi. La responsabilità dell'ente preposto al controllo del randagismo si fonda sulla violazione di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio).
Pertanto, occorre verificare il tipo di comportamento esigibile dall'ente preposto secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione delle precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo” (cfr., anche in motivazione, Cass. 5339/2024).
Ebbene, a tali consolidati principi di diritto si uniformava il tribunale, che, previo accurato e condiviso esame del materiale istruttorio acquisito, in esatta applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, riteneva che non potesse dirsi provato il comportamento ON omissivo colposo dell' nello svolgimento dei propri compiti di controllo del fenomeno del randagismo per cui non può ritenersi che siano stati dimostrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con conseguente rigetto della domanda attorea.
In particolare, il primo giudice, richiamata la normativa nazionale e regionale applicabile (L. 281/1991 e L.R. 16/2001), dopo aver ON individuato nell' il soggetto obbligato al controllo del randagismo
6 e, dunque, all'attività di cattura dei cani randagi (“… dal combinato Con disposto degli artt. 5 e 9 l.r. 16/2001, si evince che spetta all' CP_7 il compito di attivare le funzioni di controllo del randagismo. Ai Comuni spetta, invece, il compito di provvedere alla costruzione o al risanamento dei canili comunali esistenti (cfr. art. 6 l.r. 16/2001). … […] CP_7
l'omissione di fatto denunciata attiene allo svolgimento effettivo dell'attività Con di cattura dei cani randagi, gravante sulla che è pertanto titolare del rapporto passivo dedotto in lite...”), ricondotta la fattispecie nell'alveo di applicabilità dell'art. 2043 c.c., correttamente riteneva, sulla scorta degli elementi acquisiti, che l'istante, che ne aveva l'onere, non avesse fornito adeguata prova della responsabilità colposa dell'ente.
Rilevava, in particolare, il tribunale: <<…Ora, è vero che, come sostenuto dall'attore con la comparsa conclusionale, detto onere probatorio potrebbe ritenersi successivo ed eventuale alla prova che l'ente preposto (nel ON caso di specie l' abbia attivato le procedure cautelative previste dalla normativa regionale di riferimento. Sul punto, d'altronde, proprio di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi Con (Cass. civ. 31 luglio 2017, n. 18954), è, a valle, dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale” e che “poiché l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio Con organizzato, spettava alla dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa;
solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perchè c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito” (cfr. C. 9671/2020).
Ebbene, tuttavia, deve ritenersi che detta preliminare prova sia stata raggiunta in forza della documentazione versata agli atti e dell'attività testimoniale svolta.
Non solo, infatti, agli atti sono state depositate schede segnaletiche del cane randagio funzionali a provare che, quantomeno, l'attività di controllo del randagismo non possa dirsi meramente “sulla carta” ma ciò che rileva è che il teste all'udienza del 21.03.2013, ha confermato il I Testimone_1 capo di prova della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del CP_2 rispondendo “è vero” al medesimo del seguente tenore: “vero è che
[...]
l' sul territorio del provvede al monitoraggio CP_1 ONroparte_2 degli animali randagi e all'accalappiamento dei cani mediante proprio personale, anche in assenza di specifiche segnalazioni da parte del Comune
o di terzi”. E' vero che il teste si è limitato a rispondere “è vero” al capo di prova ma è anche altrettanto vero che non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del medesimo in quanto, a ben vedere, la sua testimonianza
7 globale non è stata limitata a rispondere “è vero” a tutte le domande poste, provvedendo anche a specificazioni in relazione ad altri capi, per cui deve reputarsi che, in merito al singolo capo 1) di cui sopra, la risposta “è vero” vada reputata quale bastevole e non necessitante di specificazioni come, invece, accaduto, ad esempio, per il capo 2) (su cui si tornerà a breve). ON Se, però, deve ritenersi provato che l' si sia astrattamente attivata per il rispetto degli oneri su di essa gravanti, ne deriva che riemerge l'onere probatorio di provare il concreto comportamento colposo dell'ente, con particolare riferimento alla sua mancata specifica attivazione, nonostante segnalazioni, sul punto, da parte del o di soggetti terzi. CP_2
Ebbene, non solo detta prova non risulta assolta da parte attorea ma neppure la risposta fornita dal teste sul capo 2) della Testimone_1 memoria istruttoria del (“vero è che il ha sempre CP_2 ONroparte_2 provveduto con diligenza a segnalare all' (in precedenza Asl Ce CP_1
2) la presenza di cani randagi sul territorio ed anche nel periodo antecedente il 01/01/2008, aveva segnalato al Servizio Veterinario la presenza di cani randagi in ) è idonea a dimostrare che, CP_2 ON effettivamente, nonostante la presenza di segnalazioni ad hoc l' non sia intervenuta. Non può non notarsi come, infatti, a differenza dell'ipotesi precedente, proprio in relazione a detto capo il teste non si sia limitato a rispondere che sia vero ma abbia specificato che, da una parte, detta segnalazione avviene solo quando trattasi di cani randagi pericolosi
(circostanza che non rientra nel caso di specie in quanto i danni subiti da parte attorea derivano non da morsi o aggressioni ma dall'attraversamento improvviso della strada dell'animale) e, dall'altra, che non ricorda se in quel periodo e in quell'area del sinistro si sia provveduto a effettuare la ON segnalazione all' ...>>.
Motivazione minimamente scalfita dalle fumose obiezioni dell'appellante, che, nel contestare al tribunale di non aver attribuito rilievo alla circostanza, a suo dire riferita dal teste (indicato Tes_1 dal di , dell'attivazione del servizio di CP_2 CP_2 ON accalappiamento ad opera dell' solo in caso di cani randagi pericolosi, con conseguente disapplicazione della normativa di riferimento (applicabile senza distinzione a tutti i randagi), dimostra di non aver compreso, oltre che la reale portata della deposizione testimoniale (come meglio si dirà a breve), le ragioni argomentative del primo giudice, che, dopo aver precisato che il soggetto ON passivamente legittimato alla pretesa attorea era l' (spettando al comune il diverso compito di provvedere alla costruzione o al ON risanamento dei canili comunali esistenti), e che la stessa si era astrattamente attivata per il rispetto degli oneri su di essa gravanti, evidenziava che, nella specie, l'evento lesivo non era stato determinato dalla presenza di cani randagi pericolosi, correttamente valorizzando le dichiarazioni rilasciate (anche a tal riguardo) dal teste al solo fine di sottolineare come la deposizione resa, Tes_3 globalmente valutata, fosse tutt'altro che generica.
8 Di talché, in altri termini, la doglianza, ancor prima che infondata, è inammissibile, perché non “dialoga” con la pronuncia impugnata, non la contrasta, risultando dalla stessa svincolata.
E ciò tanto più ove si consideri che il teste , escusso Tes_1 all'udienza del 21.3.2013 (cfr. relativo verbale), lungi dal riferire che ON il servizio di accalappiamento ad opera dell' si attivava solo in Co casi di cani randagi pericolosi, dichiarava: “Le incombenze dell' e del sono precisate nella Legge Regionale 34/93. Il comune ha il CP_2 compito di assicurare la custodia dei cani che all'esito dell'accalappiamento Co
o da una qualsiasi verifica veterinaria dell' risultino pericolosi e pertanto non possono essere rimessi nel territorio. Pertanto, questi cani dichiarati pericolosi vengono trasportati e consegnati al titolare del canile convenzionato con il comune”, di poi confermando, senza fare alcun distinguo tra cani randagi pericolosi e non, che: “l' CP_3 provvede al monitoraggio degli animali randagi e all'accalappiamento dei cani mediante proprio personale, anche in assenza di specifiche segnalazioni da parte del o di terzi”, precisando, infine, senza CP_2 ON incorrere in alcuna contraddizione, che il segnalava all' CP_2 la sola presenza di cani randagi pericolosi - che potevano essere segnalati anche da un cittadino comune o dalla polizia municipale -, e che non ricordava se nel periodo e nell'area in cui si era verificato il ON sinistro vi fossero state segnalazioni (all da parte del CP_2
Né sussistono serie ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste
, le cui dichiarazioni risultano correttamente valutate dal Tes_1 tribunale, che, con diffuse e condivise argomentazioni, legittimamente evidenziava come, in ogni caso, il comportamento omissivo colposo ON dell' preposta al controllo del randagismo, oltre a non essere stato dimostrato (e neanche specificamente allegato) dall'attore, che ne aveva l'onere, neanche era emerso dalla deposizione resa dall'anzidetto teste, dalla quale emergevano piuttosto elementi di segno contrario, comprovanti che l'ente si era attivato per il rispetto degli oneri cautelari su di esso gravanti.
Restano così superate e prive di pregio le contrarie argomentazioni dell'appellante, che infondatamente (oltre che fumosamente) ritiene che il tribunale abbia dedotto l'esenzione di responsabilità ex art. ON 2043 dell'ente preposto ) in base ad un ragionamento contraddittorio, irragionevole, ed a tratti inaccettabile, fondato sulle lacunose, inconferenti e francamente non esaustive dichiarazioni rese dal teste , indicato dal e non dall'attore o dall' Tes_1 CP_2 [...]
, laddove, peraltro, proprio la circostanza che il teste sia stato CP_1 indicato dall'ente comunale ne avvalora la credibilità, non avendo
(ovviamente) il alcun interesse giuridicamente rilevante a Tes_1 ON sostenere l'assunto di un ente ( diverso da quello che lo aveva chiamato a deporre.
9 Ogni altra considerazione al riguardo appare davvero superflua, e ciò tanto più ove si consideri che è consolidato il principio per cui l'apprezzamento del giudice di merito nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dall'analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n.
16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al
Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre (cfr., in motivazione, Cass.
21187/2019, nonché Cass. 9786/2022 e Cass. 2252/2024).
§. Con il quinto motivo di doglianza, collegato ai precedenti, perché sempre incentrato sulla valutazione del materiale istruttorio, si lamenta l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il tribunale riteneva tardiva, e dunque inutilizzabile ai fini decisori, la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2.2.2015 (R.G.
n. 7136/2006), che, a dire del statuiva su un caso analogo Pt_1 avvenuto proprio in via Capua …pochi mesi prima, dalla quale emergeva che l' ed il erano sicuramente a CP_1 CP_2 conoscenza del fenomeno (del randagismo) nella zona (in cui si era verificato il sinistro).
Lamenta, in particolare, l'appellante che: “Con provvedimento assunto in data 26/07/2018 il Giudice autorizzava l' a depositare CP_1 precedente giurisprudenziale della Suprema Corte “anche per consentire a controparte di potere svolgere in maniera più approfondita le proprie valutazioni difensive”. Ebbene a seguito di tale deposito, consentito solo all' dal Giudice, il difensore dell'attore proprio al fine di CP_1 svolgere in maniera più approfondita le proprie valutazioni difensive, deduceva in merito e portava a supporto della propria tesi la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Orbene argomentare in sede di sentenza, da parte del giudice, della tardività del deposito, di fatto consentito ed autorizzato a controparte (ma quindi, secondo lo scrivente, anche a parte attrice) costituisce grave violazione del principio di equità e di diritto alla difesa. Inoltre seppure il Giudice non avesse voluto valutare il documento come argomento probatorio, ben avrebbe dovuto valutarlo come
10 precedente giurisprudenziale e fattuale specifico, tenendolo in debito conto soprattutto in ottica di equilibrio, ponderatezza e puntualità decisoria”.
Anche tale censura è infondata, ed ancor prima inammissibile, non avendo il compreso le argomentazioni svolte dal tribunale, che Pt_1 legittimamente riteneva inutilizzabile il precedente allegato dall'attore, così specificamente argomentando: < …Né è idonea a ON dimostrare la colpa dell' anche per presunzioni, la pronuncia di questo stesso Tribunale, in un caso parallelo, depositata da parte attorea. Il deposito, infatti, va ritenuto tardivo. E' vero che le sentenze possono essere prodotte in qualsiasi momento ma solo se detta produzione svolge la funzione di fornire al giudicante uno spunto riflessivo sulle decisioni prese in situazioni analoghe e, quindi, ai meri fini di precedenti giurisprudenziali e non anche a scopi probatori di uno degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. In tal caso, infatti, l'onere probatorio (e, quindi, il relativo deposito documentale), proprio perché finalizzato alla dimostrazione dell'elemento costitutivo, andava assolto entro il termine ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. mentre, nel caso di specie, la produzione documentale risulta successiva>>.
In altri termini, l'attore/odierno appellante non poteva (ne può) giovarsi del richiamato precedente giurisprudenziale al fine di dimostrare l'esistenza di un concreto comportamento colposo ON dell (con particolare riferimento alla sua mancata specifica attivazione, nonostante segnalazioni sul punto da parte del o CP_2 di soggetti terzi), non avendo, nei termini preclusivi di rito, provato
(né invero allegato;
cfr. atto di citazione e memorie ex art. 183, comma VI, cpc) la ricorrenza nella specie di siffatta condotta colposa omissiva.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che il precedente richiamato dall'appellante involge l'esame di fattispecie (caratterizzata dall'aggressione subita da un minore ad opera di un cane randagio entrato in un cortile privato) verificatasi in nell'aprile 2006 (e CP_2 non pochi mesi prima dell'evento per cui è causa, come dedotto nell'atto di appello).
§. Palesemente infondato è anche il terzo motivo di doglianza, con cui si contesta la palese erronea e contraddittoria motivazione della sentenza gravata nella parte in cui il tribunale, a dire dell'appellante, ON giustifica l'attività omissiva dell' in caso di strade in campagna, laddove, di contro, le normative di riferimento nulla dicono
(ovviamente) circa una differenziazione per aree comunali e territoriali circa l'attivazione del servizio di Parte_2
In contrario, si osserva che il primo giudice, lungi dal ritenere giustificata, nelle strade di campagna, una condotta omissiva in capo all'ente preposto alla cattura dei cani randagi, dopo aver chiarito che nella specie detta condotta era rimasta indimostrata, evidenziava, per completezza di trattazione ed in perfetta armonia con i principi
11 affermati dalla Suprema Corte in subiecta materia, che: <non può, inoltre, non svolgersi un'ulteriore valutazione. nel caso di specie deve darsi atto come l'evento sia avvenuto in una strada campagna, lontana dal centro abitato, così si evince anche dalla stessa testimonianza IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 536 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 22.5.2025, vertente
TRA
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Mario Luciano, presso il cui studio in Grazzanise (CE), via E. Lauro 32, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Marco Alois, con il quale è elettivamente domiciliata presso l'UOC Affari Legali aziendale in Caserta (CE), via
Unità Italiana n. 28;
Appellata
E
(C.F. ), in persona del sindaco in ONroparte_2 P.IVA_2 carica, rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
Antonio Izzo, presso il cui studio in Calvi Risorta (CE), via duca d'Aosta 24, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 2656/2020, pubblicata in data 18.11.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 22.5.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 28.8.2010, Parte_1
evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Santa Maria Capua
[...]
Vetere, il e l' , per sentirli condannare ONroparte_2 CP_3
“solidalmente e/o alternativamente, al pagamento a titolo di risarcimento dei danni fisici, morali, biologici alla vita di relazione e postumi invalidanti subiti dall'attore che si quantificano in € 50.000,00 … oltre interessi dal giorno del sinistro, rivalutazione monetaria, spese, onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
A sostegno della pretesa, l'attore esponeva, in fatto, di aver riportato rilevanti danni fisici a seguito dell'evento lesivo verificatosi in data
1.1.2008, alle ore 07:00 circa, in via Capua-Brezza, altezza CP_2
Caserma Oreste Salomone, allorché, mentre era alla guida dell'auto
Fiat Stilo tg. BV870ZA, di proprietà di perdeva il CP_4 controllo del mezzo a causa dell'improvviso attraversamento della strada da parte di un cane randagio;
che la dinamica dell'incidente era riportata nel verbale n. 12/1-3 redatto dai Carabinieri di Capua, che allegava unitamente al verbale prot. n. 04/08 del 2.1.2008, a firma del dott. , che accertava l'avvenuto impatto del veicolo ONroparte_5 con un cane privo di microchip identificativo;
che era rimasta priva di riscontro la richiesta di danni inoltrata, con racc. A/R del 6.10.2008, al comune di responsabile del servizio di randagismo ex L.R. CP_2
24/2001, e, con racc. A/R dell'1.2.2010, all' . ONroparte_6
Incardinata la lite, si costituiva in giudizio il ONroparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, chiedeva ON dichiararsi l'esclusiva responsabilità dell' ed in via ancor più gradata di ridurre il quantum richiesto dall'attore. Si costituiva anche l' anch'essa eccependo il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto della domanda attorea, generica e sfornita di prova.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'escussione dei testi Tes_1
addotto dal e , addotto
[...] ONroparte_2 Testimone_2 dall'attore, e con l'espletamento di CTU medico-legale), la lite veniva definita con sentenza n. 2656/2020, pubblicata in data 18.11.2020, con cui il tribunale adito rigettava la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, a carico delle quali, in solido, poneva le spese del CTU.
Il giudizio di secondo grado ONro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 4.2.2021, proponeva appello lamentando, Parte_1 con cinque motivi di gravame: 1) Errata e contraddittoria motivazione. Error in iudicando, contestando al tribunale di non aver
2 attribuito rilievo alla circostanza, riferita dal teste , Tes_1 dell'attivazione del servizio di segnalazione ed accalappiamento ad ON opera della solo in caso di cani randagi pericolosi e ciò benché la normativa di riferimento (L.R. 16/2001, ratione temporis applicabile) non facesse alcuna distinzione tra animali pericolosi e non, parlando solo di cani vaganti; 2) Testimonianza sig. Tes_1
– Erronea e falsa interpretazione e/o applicazione art. 2043
[...]
c.c. - Violazione art. 116 c.p.c. - Travisamento. Sviamento.
ONraddittorietà, deducendo l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dal teste addotto dal 3) Strada di Testimone_1 CP_2 campagna - Erronea e falsa interpretazione e/o applicazione art. 2043
c.c., L. 281/1991 e L.R. 16/2001 (…), deducendo l'erroneità e contraddittorietà della valutazione del primo giudice relativa ad una ON sostanziale giustificata attività omissiva dell' in caso di strade di campagna; 4) Valutazione prove. Erronea e falsa interpretazione e/o applicazione e violazione art. 116 c.p.c. Lacunosità testimoniale sul capo I memoria istruttoria Inattendibilità. ONroparte_2
Irricevibilità. Testimonianza de relato ex parte actoris; 5)
Dichiarazione di tardività di produzione documentale in ordine al deposito di Sentenza RG 7136/2006 Tribunale Santa Maria Capua
Vetere del 02/02/2015 - Erronea e falsa interpretazione e/o applicazione e violazione art.116 c.p.c. Difetto di motivazione.
Erroneità. Violazione diritto alla difesa. Sperequazione. Sviamento.
Chiedeva, pertanto, in riforma della pronuncia gravata, di accogliere integralmente la domanda risarcitoria avanzata in prime cure, con vittoria delle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 14.5.2021, l' CP_1 concludendo per il rigetto del gravame, infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese del grado.
Con comparsa dell'1.6.2021, si costituiva anche il ONroparte_2 concludendo per il rigetto dell'appello, inammissibile in rito, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., ed infondato nel merito, con vittoria delle spese.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 22.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
In rito Va preliminarmente osservato, in rito, che l'impugnazione, tempestivamente proposta, salvo quanto si dirà in prosieguo, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati individuati i punti della
3 motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello. Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”(Cass. S.U. n. 27199/2017; nello stesso senso,
Cass. S.U. 36481/2022).
Nel merito L'appello va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di doglianza, con cui essenzialmente si lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi.
In particolare, con il primo motivo, l'appellante contesta al tribunale di aver omesso di valutare scrupolosamente e con il giusto peso argomentativo un elemento emerso in sede di testimonianza resa dal sig.
ovvero l'attivazione del servizio di segnalazione ed Testimone_1 Con accalappiamento ad opera dell' solo in caso di cani randagi pericolosi, con conseguente errata e completa disapplicazione, ad opera della
P.A., delle normative di riferimento che non discriminano tra i casi di randagismo praticato da animali pericolosi e non.
Con il secondo motivo, si lamenta che le dichiarazioni del teste
“non solo sono da ritenersi lacunose e laconiche relativamente al Tes_1 capo I della memoria del allorquando il detto teste ONroparte_2 rispondeva esclusivamente 'è vero' senza nulla aggiungere … ma anche assolutamente inconferenti ed inutilizzabili, ai fini probatori, SE NON A
CONTRARIO, allorquando su di un punto decisivo ancor di più della controversia, lo stesso teste risponde DI NON RICORDARE se vi furono da Con parte del segnalazioni all' della presenza di cani randagi in CP_2 quel periodo ed in quel territorio ed addirittura specifica che le segnalazioni sono effettuate solo per cani pericolosi…”, assumendo, conclusivamente,
4 l'appellante che la prova liberatoria incidente sull' circa CP_1 il non avere tenuto un comportamento colposo in base ai principi della causalità omissiva non è stata raggiunta.
Con il quarto motivo di doglianza, sovrapponibile al secondo, nuovamente si contesta l'erronea argomentazione e valutazione delle prove compiuta dal primo giudice, laddove “ritiene esaustiva e sufficiente la prova fornita dal teste in relazione alla circostanza Tes_1 dedotta in capitolo di prova -“vero è che l' sul territorio del CP_1 provvede al monitoraggio degli animali randagi e ONroparte_2 all'accalappiamento dei cani mediante proprio personale, anche in assenza di specifiche segnalazioni da parte del o di terzi”-, sia CP_2 relativamente alla circostanza che il teste abbia solo ed esclusivamente risposto con la locuzione “è vero”, sia soprattutto rispetto alla circostanza documentale ma ignorata e sottaciuta dal Giudice che tale teste che ha risposto e dedotto su di un capitolo di prova relativo all'agire dell'
[...]
in materia, risulta essere un dipendente del CP_1 ONroparte_2 chiamato a rispondere su di un capitolo di prova specifico relativo ad attività di pertinenza dell come il monitoraggio degli animali CP_1 randagi e l'accalappiamento dei cani, anche in assenza di specifiche segnalazioni da parte del o di terzi”, deducendo, dunque, CP_2
l'appellante, che trattasi indubbiamente di testimonianza de relato su circostanze riferibili a terzo parte in causa ed in questo causa essa si palesa inammissibile e tamquam non esset.
Le doglianze sono tutte infondate.
Giova premettere, in punto di diritto, che, per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, richiamato anche nella sentenza gravata:
“La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi”. In altri termini, occorre “che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che
l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua
5 cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e
2053 c.c.” (cfr., anche in motivazione, Cass. 18954/2017: nello stesso senso, Cass. 17060/2018, Cass. 31957/2018, Cass. 23585/2022 e, da ultimo, Cass. 16788/2025, che ribadisce: “La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata ha l'onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno. La colpa non può essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo”).
Si è anche precisato che: “In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi in base alla normativa nazionale e regionale applicabile, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare. Tuttavia, se l'ente preposto dimostra di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale, spetterà al danneggiato ulteriormente dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o richieste d'intervento per la presenza abituale dei cani randagi. La responsabilità dell'ente preposto al controllo del randagismo si fonda sulla violazione di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio).
Pertanto, occorre verificare il tipo di comportamento esigibile dall'ente preposto secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione delle precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo” (cfr., anche in motivazione, Cass. 5339/2024).
Ebbene, a tali consolidati principi di diritto si uniformava il tribunale, che, previo accurato e condiviso esame del materiale istruttorio acquisito, in esatta applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, riteneva che non potesse dirsi provato il comportamento ON omissivo colposo dell' nello svolgimento dei propri compiti di controllo del fenomeno del randagismo per cui non può ritenersi che siano stati dimostrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con conseguente rigetto della domanda attorea.
In particolare, il primo giudice, richiamata la normativa nazionale e regionale applicabile (L. 281/1991 e L.R. 16/2001), dopo aver ON individuato nell' il soggetto obbligato al controllo del randagismo
6 e, dunque, all'attività di cattura dei cani randagi (“… dal combinato Con disposto degli artt. 5 e 9 l.r. 16/2001, si evince che spetta all' CP_7 il compito di attivare le funzioni di controllo del randagismo. Ai Comuni spetta, invece, il compito di provvedere alla costruzione o al risanamento dei canili comunali esistenti (cfr. art. 6 l.r. 16/2001). … […] CP_7
l'omissione di fatto denunciata attiene allo svolgimento effettivo dell'attività Con di cattura dei cani randagi, gravante sulla che è pertanto titolare del rapporto passivo dedotto in lite...”), ricondotta la fattispecie nell'alveo di applicabilità dell'art. 2043 c.c., correttamente riteneva, sulla scorta degli elementi acquisiti, che l'istante, che ne aveva l'onere, non avesse fornito adeguata prova della responsabilità colposa dell'ente.
Rilevava, in particolare, il tribunale: <<…Ora, è vero che, come sostenuto dall'attore con la comparsa conclusionale, detto onere probatorio potrebbe ritenersi successivo ed eventuale alla prova che l'ente preposto (nel ON caso di specie l' abbia attivato le procedure cautelative previste dalla normativa regionale di riferimento. Sul punto, d'altronde, proprio di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi Con (Cass. civ. 31 luglio 2017, n. 18954), è, a valle, dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale” e che “poiché l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio Con organizzato, spettava alla dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa;
solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perchè c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito” (cfr. C. 9671/2020).
Ebbene, tuttavia, deve ritenersi che detta preliminare prova sia stata raggiunta in forza della documentazione versata agli atti e dell'attività testimoniale svolta.
Non solo, infatti, agli atti sono state depositate schede segnaletiche del cane randagio funzionali a provare che, quantomeno, l'attività di controllo del randagismo non possa dirsi meramente “sulla carta” ma ciò che rileva è che il teste all'udienza del 21.03.2013, ha confermato il I Testimone_1 capo di prova della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del CP_2 rispondendo “è vero” al medesimo del seguente tenore: “vero è che
[...]
l' sul territorio del provvede al monitoraggio CP_1 ONroparte_2 degli animali randagi e all'accalappiamento dei cani mediante proprio personale, anche in assenza di specifiche segnalazioni da parte del Comune
o di terzi”. E' vero che il teste si è limitato a rispondere “è vero” al capo di prova ma è anche altrettanto vero che non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del medesimo in quanto, a ben vedere, la sua testimonianza
7 globale non è stata limitata a rispondere “è vero” a tutte le domande poste, provvedendo anche a specificazioni in relazione ad altri capi, per cui deve reputarsi che, in merito al singolo capo 1) di cui sopra, la risposta “è vero” vada reputata quale bastevole e non necessitante di specificazioni come, invece, accaduto, ad esempio, per il capo 2) (su cui si tornerà a breve). ON Se, però, deve ritenersi provato che l' si sia astrattamente attivata per il rispetto degli oneri su di essa gravanti, ne deriva che riemerge l'onere probatorio di provare il concreto comportamento colposo dell'ente, con particolare riferimento alla sua mancata specifica attivazione, nonostante segnalazioni, sul punto, da parte del o di soggetti terzi. CP_2
Ebbene, non solo detta prova non risulta assolta da parte attorea ma neppure la risposta fornita dal teste sul capo 2) della Testimone_1 memoria istruttoria del (“vero è che il ha sempre CP_2 ONroparte_2 provveduto con diligenza a segnalare all' (in precedenza Asl Ce CP_1
2) la presenza di cani randagi sul territorio ed anche nel periodo antecedente il 01/01/2008, aveva segnalato al Servizio Veterinario la presenza di cani randagi in ) è idonea a dimostrare che, CP_2 ON effettivamente, nonostante la presenza di segnalazioni ad hoc l' non sia intervenuta. Non può non notarsi come, infatti, a differenza dell'ipotesi precedente, proprio in relazione a detto capo il teste non si sia limitato a rispondere che sia vero ma abbia specificato che, da una parte, detta segnalazione avviene solo quando trattasi di cani randagi pericolosi
(circostanza che non rientra nel caso di specie in quanto i danni subiti da parte attorea derivano non da morsi o aggressioni ma dall'attraversamento improvviso della strada dell'animale) e, dall'altra, che non ricorda se in quel periodo e in quell'area del sinistro si sia provveduto a effettuare la ON segnalazione all' ...>>.
Motivazione minimamente scalfita dalle fumose obiezioni dell'appellante, che, nel contestare al tribunale di non aver attribuito rilievo alla circostanza, a suo dire riferita dal teste (indicato Tes_1 dal di , dell'attivazione del servizio di CP_2 CP_2 ON accalappiamento ad opera dell' solo in caso di cani randagi pericolosi, con conseguente disapplicazione della normativa di riferimento (applicabile senza distinzione a tutti i randagi), dimostra di non aver compreso, oltre che la reale portata della deposizione testimoniale (come meglio si dirà a breve), le ragioni argomentative del primo giudice, che, dopo aver precisato che il soggetto ON passivamente legittimato alla pretesa attorea era l' (spettando al comune il diverso compito di provvedere alla costruzione o al ON risanamento dei canili comunali esistenti), e che la stessa si era astrattamente attivata per il rispetto degli oneri su di essa gravanti, evidenziava che, nella specie, l'evento lesivo non era stato determinato dalla presenza di cani randagi pericolosi, correttamente valorizzando le dichiarazioni rilasciate (anche a tal riguardo) dal teste al solo fine di sottolineare come la deposizione resa, Tes_3 globalmente valutata, fosse tutt'altro che generica.
8 Di talché, in altri termini, la doglianza, ancor prima che infondata, è inammissibile, perché non “dialoga” con la pronuncia impugnata, non la contrasta, risultando dalla stessa svincolata.
E ciò tanto più ove si consideri che il teste , escusso Tes_1 all'udienza del 21.3.2013 (cfr. relativo verbale), lungi dal riferire che ON il servizio di accalappiamento ad opera dell' si attivava solo in Co casi di cani randagi pericolosi, dichiarava: “Le incombenze dell' e del sono precisate nella Legge Regionale 34/93. Il comune ha il CP_2 compito di assicurare la custodia dei cani che all'esito dell'accalappiamento Co
o da una qualsiasi verifica veterinaria dell' risultino pericolosi e pertanto non possono essere rimessi nel territorio. Pertanto, questi cani dichiarati pericolosi vengono trasportati e consegnati al titolare del canile convenzionato con il comune”, di poi confermando, senza fare alcun distinguo tra cani randagi pericolosi e non, che: “l' CP_3 provvede al monitoraggio degli animali randagi e all'accalappiamento dei cani mediante proprio personale, anche in assenza di specifiche segnalazioni da parte del o di terzi”, precisando, infine, senza CP_2 ON incorrere in alcuna contraddizione, che il segnalava all' CP_2 la sola presenza di cani randagi pericolosi - che potevano essere segnalati anche da un cittadino comune o dalla polizia municipale -, e che non ricordava se nel periodo e nell'area in cui si era verificato il ON sinistro vi fossero state segnalazioni (all da parte del CP_2
Né sussistono serie ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste
, le cui dichiarazioni risultano correttamente valutate dal Tes_1 tribunale, che, con diffuse e condivise argomentazioni, legittimamente evidenziava come, in ogni caso, il comportamento omissivo colposo ON dell' preposta al controllo del randagismo, oltre a non essere stato dimostrato (e neanche specificamente allegato) dall'attore, che ne aveva l'onere, neanche era emerso dalla deposizione resa dall'anzidetto teste, dalla quale emergevano piuttosto elementi di segno contrario, comprovanti che l'ente si era attivato per il rispetto degli oneri cautelari su di esso gravanti.
Restano così superate e prive di pregio le contrarie argomentazioni dell'appellante, che infondatamente (oltre che fumosamente) ritiene che il tribunale abbia dedotto l'esenzione di responsabilità ex art. ON 2043 dell'ente preposto ) in base ad un ragionamento contraddittorio, irragionevole, ed a tratti inaccettabile, fondato sulle lacunose, inconferenti e francamente non esaustive dichiarazioni rese dal teste , indicato dal e non dall'attore o dall' Tes_1 CP_2 [...]
, laddove, peraltro, proprio la circostanza che il teste sia stato CP_1 indicato dall'ente comunale ne avvalora la credibilità, non avendo
(ovviamente) il alcun interesse giuridicamente rilevante a Tes_1 ON sostenere l'assunto di un ente ( diverso da quello che lo aveva chiamato a deporre.
9 Ogni altra considerazione al riguardo appare davvero superflua, e ciò tanto più ove si consideri che è consolidato il principio per cui l'apprezzamento del giudice di merito nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dall'analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n.
16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al
Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre (cfr., in motivazione, Cass.
21187/2019, nonché Cass. 9786/2022 e Cass. 2252/2024).
§. Con il quinto motivo di doglianza, collegato ai precedenti, perché sempre incentrato sulla valutazione del materiale istruttorio, si lamenta l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il tribunale riteneva tardiva, e dunque inutilizzabile ai fini decisori, la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2.2.2015 (R.G.
n. 7136/2006), che, a dire del statuiva su un caso analogo Pt_1 avvenuto proprio in via Capua …pochi mesi prima, dalla quale emergeva che l' ed il erano sicuramente a CP_1 CP_2 conoscenza del fenomeno (del randagismo) nella zona (in cui si era verificato il sinistro).
Lamenta, in particolare, l'appellante che: “Con provvedimento assunto in data 26/07/2018 il Giudice autorizzava l' a depositare CP_1 precedente giurisprudenziale della Suprema Corte “anche per consentire a controparte di potere svolgere in maniera più approfondita le proprie valutazioni difensive”. Ebbene a seguito di tale deposito, consentito solo all' dal Giudice, il difensore dell'attore proprio al fine di CP_1 svolgere in maniera più approfondita le proprie valutazioni difensive, deduceva in merito e portava a supporto della propria tesi la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Orbene argomentare in sede di sentenza, da parte del giudice, della tardività del deposito, di fatto consentito ed autorizzato a controparte (ma quindi, secondo lo scrivente, anche a parte attrice) costituisce grave violazione del principio di equità e di diritto alla difesa. Inoltre seppure il Giudice non avesse voluto valutare il documento come argomento probatorio, ben avrebbe dovuto valutarlo come
10 precedente giurisprudenziale e fattuale specifico, tenendolo in debito conto soprattutto in ottica di equilibrio, ponderatezza e puntualità decisoria”.
Anche tale censura è infondata, ed ancor prima inammissibile, non avendo il compreso le argomentazioni svolte dal tribunale, che Pt_1 legittimamente riteneva inutilizzabile il precedente allegato dall'attore, così specificamente argomentando: < …Né è idonea a ON dimostrare la colpa dell' anche per presunzioni, la pronuncia di questo stesso Tribunale, in un caso parallelo, depositata da parte attorea. Il deposito, infatti, va ritenuto tardivo. E' vero che le sentenze possono essere prodotte in qualsiasi momento ma solo se detta produzione svolge la funzione di fornire al giudicante uno spunto riflessivo sulle decisioni prese in situazioni analoghe e, quindi, ai meri fini di precedenti giurisprudenziali e non anche a scopi probatori di uno degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. In tal caso, infatti, l'onere probatorio (e, quindi, il relativo deposito documentale), proprio perché finalizzato alla dimostrazione dell'elemento costitutivo, andava assolto entro il termine ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. mentre, nel caso di specie, la produzione documentale risulta successiva>>.
In altri termini, l'attore/odierno appellante non poteva (ne può) giovarsi del richiamato precedente giurisprudenziale al fine di dimostrare l'esistenza di un concreto comportamento colposo ON dell (con particolare riferimento alla sua mancata specifica attivazione, nonostante segnalazioni sul punto da parte del o CP_2 di soggetti terzi), non avendo, nei termini preclusivi di rito, provato
(né invero allegato;
cfr. atto di citazione e memorie ex art. 183, comma VI, cpc) la ricorrenza nella specie di siffatta condotta colposa omissiva.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che il precedente richiamato dall'appellante involge l'esame di fattispecie (caratterizzata dall'aggressione subita da un minore ad opera di un cane randagio entrato in un cortile privato) verificatasi in nell'aprile 2006 (e CP_2 non pochi mesi prima dell'evento per cui è causa, come dedotto nell'atto di appello).
§. Palesemente infondato è anche il terzo motivo di doglianza, con cui si contesta la palese erronea e contraddittoria motivazione della sentenza gravata nella parte in cui il tribunale, a dire dell'appellante, ON giustifica l'attività omissiva dell' in caso di strade in campagna, laddove, di contro, le normative di riferimento nulla dicono
(ovviamente) circa una differenziazione per aree comunali e territoriali circa l'attivazione del servizio di Parte_2
In contrario, si osserva che il primo giudice, lungi dal ritenere giustificata, nelle strade di campagna, una condotta omissiva in capo all'ente preposto alla cattura dei cani randagi, dopo aver chiarito che nella specie detta condotta era rimasta indimostrata, evidenziava, per completezza di trattazione ed in perfetta armonia con i principi
11 affermati dalla Suprema Corte in subiecta materia, che:
il quale ha ben precisato che il tratto percorso al momento del
[...] sinistro era una “strada di periferia” caratterizzata dalla presenza di “più campagna che case”. Ebbene, si deve ritenere che quanto più la zona nella quale è richiesto il controllo sia lontana dal centro abitato, tanto meno risulti esigibile un autonomo pronto intervento e, mutatis mutandis, tanto maggiore deve risultare la prova del comportamento colposo dell'ente preposto, con la conseguenza che anche l'eventuale utilizzo di presunzioni semplici deve essere più rigido. Nel momento in cui, in altri termini, la presenza di cani randagi non si sviluppi nel centro cittadino, bensì in periferia, non si può pretendere un controllo del territorio così penetrante e diffuso da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio, in un determinato momento, degli animali randagi a meno che, per l'appunto, non vi sia stata un'apposita segnalazione e, ciononostante, l'ente preposto non sia ugualmente intervenuto>>.
§. Sulla scorta di quanto precede, l'appello va dunque rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Spese Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da €
26.000,01 ad € 52.000,00), tenuto conto della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
Ricorrono infine i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – VI sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 536 R.G.A.C. per l'anno 2021, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 2656/2020, pubblicata in data 8.11.2020, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 di ciascuna delle parti appellate, delle spese del grado, che si liquidano in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
12 - da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 18.9.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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