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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 22/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 12/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 396/2021 del Ruolo Generale
Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alida Rita Paladino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via San Rocco n. 36;
attore
contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. AN Maria Menghini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a San Salvo (CH) alla via Trignina n. 147;
convenuto
OGGETTO: AZIONE DI RIVENDICAZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 di sentire accertare e dichiarare che il convenuto occupa senza
1 titolo alcuno le unità immobiliari site in Fraine (CH), catastalmente identificate al foglio 5 particelle nn. 593, 4045 e 4017, con conseguente condanna del convenuto al rilascio delle stesse e al pagamento dell'indennità di occupazione nella somma di € 60.0000,00.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto:
- di essere coerede – unitamente ai fratelli (convenuto), CP_1
, , ed AN – degli immobili siti in Fraine (CH), CP_2 CP_3 CP_4 catastalmente identificati al foglio 5 particelle n. 593, 4045 e
4017, per intervenuto decesso dei genitori e ER
; A_
- che dal 2009 ad oggi i suddetti immobili sarebbero stati illegittimamente occupati sine titulo ed in via esclusiva dal convenuto con apposizione di serratura e chiave Controparte_1 detenuta esclusivamente dal medesimo, il quale, seppur invitato a rilasciarli, avrebbe continuato ad occuparli e a percepirne i frutti senza pagare alcun canone di occupazione (da quantificarsi in €
69.000,00 considerando un canone mensile di € 500,00 in base al mercato corrente moltiplicato per i mesi di illegittima occupazione);
- che per i predetti immobili i coeredi e hanno CP_2 Controparte_5 contribuito con i genitori, fino alla loro morte, al pagamento del mutuo che li gravava, mentre i coeredi ed CP_3 Parte_1
(attore) ne hanno curato a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- che sugli immobili concorrono pari poteri gestori di tutti i coeredi per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune.
si è ritualmente costituito in giudizio, Controparte_1 eccependo, in via pregiudiziale, la nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire e per indeterminatezza del petitum, oltre che l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio. Nel merito, ha affermato di non possedere né essere proprietario di alcun immobile sito a Fraine (CH) e riportato in catasto al foglio n. 5 particella
2 n. 4017, negando altresì di aver occupato sine titulo dal 2009 gli immobili identificati al foglio n. 5 particelle n. 593 e 4045. Ha, quindi spiegato che egli, a differenza dei fratelli, ha condiviso col padre l'attività di allevamento di bestiame da latte, proseguita
“insieme alla propria famiglia” anche dopo la morte del padre nel
1997, utilizzando, tra l'altro, la stalla ed il terreno circostante, possedendoli ed utilizzandoli uti dominus, facendosi carico di tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ed apportando le necessarie migliorie (non corrispondendo al vero che ed CP_3
abbiano partecipato alla manutenzione): sulla scorta di Pt_1 quanto allegato, ha eccepito l'usucapione delle particelle 593
(terreno) e 4045 (fabbricato adibito a stalla e fienile).
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
* * *
1. Pregiudizialmente, deve respingersi l'eccezione di nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire.
Vero è che vi è stata violazione del termine a comparire di novanta giorni ratione temporis vigente (avendo il convenuto ricevuto la notifica della citazione il 20/4/2021 per un'udienza di trattazione indicata in citazione al 3/6/2021) ed erroneamente in prima udienza non è stata fissata una nuova udienza ai sensi dell'art. 164, comma
III, c.p.c.
Tuttavia, nonostante il convenuto abbia reiterato la richiesta di fissazione di nuova udienza “nel rispetto dei termini” in sede di precisazione delle conclusioni, egli non ha indicato qual è il pregiudizio effettivo al diritto di difesa che la predetta violazione avrebbe determinato, e, in particolare, quale facoltà egli avrebbe esercitato laddove avesse potuto disporre del termine a comparire di novanta giorni e che invece – a causa di tale violazione – non ha potuto (o non ha potuto compiutamente) esercitare.
Ad ogni modo, il convenuto, costituendosi, pur tardivamente, ha
3 sollevato un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, ovverosia l'eccezione di usucapione di parte dei beni immobili oggetto della domanda attorea: va da sé che tale eccezione in senso stretto, pur se contenuta in una comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente (cioè oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza), deve essere considerata tempestivamente proposta proprio in ragione del mancato rispetto del termine a comparire.
2. Parimenti, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza del petitum, chiaramente identificato dall'attore nella domanda di rilascio dei beni indicati nell'atto introduttivo e in quella di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo.
3. Da ultimo, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, che è invece stato esperito, come attestato dal verbale di mediazione in atti (depositato unitamente alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. di parte attrice).
4. Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
5. Anzitutto, al fine di delimitare il thema decidendum e di comprendere quale sia l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta onde chiarire se trattasi di azione di rivendicazione ovvero di azione di petizione ereditaria.
A tal proposito, giova rammentare che la petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Se ne è fatta derivare la conseguenza, per un verso, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece
4 limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 7871 del 2021).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha allegato di essere “coerede
e, quindi, unitamente ai germani , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
e AN, comproprietario degli immobili siti in agro di Fraine (CH), catastalmente identificato al fg.5 p.lle nn. 593, 4045 e 4017 per intervenuto decesso dei genitori e ER Per_2
”. Parrebbe, dunque, che l'azione esperita sia quella di
[...] petizione ereditaria.
Sennonché, secondo costante e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, “l'azione di cui all'art. 553 c.c. ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, ai cui riconoscimento essa è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di colui che detiene i beni ereditari a titolo di erede o anche senza titolo alcuno. Ove tale contestazione manchi, come nel caso in esame, vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha lo stesso petitum”
(Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22915 del 2013).
Nello specifico, dunque, non sussistono i presupposti della petitio hereditatis, poiché nessuna contestazione sulla qualità di erede e/o coerede è stata mossa nella fattispecie, per cui deve ritenersi che tale qualità sia rimasta incontestata. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'azione proposta deve essere qualificata alla stregua di azione di rivendicazione, con tutto ciò che ne consegue in termini di oneri probatori gravanti sulla parte proponente.
6. Cionondimeno, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie in esame (azione di rivendica esercitata dal coerede nei confronti di altro coerede tacciato di occupare in via esclusiva parte dei beni oggetto di comunione ereditaria) e delle allegazioni e deduzioni del convenuto in seno alla comparsa di costituzione e risposta, deve ritenersi che l'onere probatorio gravante sulla parte attrice sia particolarmente attenuato.
5 Infatti, il convenuto, nonostante le chiare e specifiche allegazioni dell'attore, pur specificando in incipit che egli non è proprietario né possessore di alcun immobile sito a Fraine (CH) distinto al catasto al foglio 5 particella n. 4017, non ha, al contrario, contestato né la qualità di coerede in capo all'attore né
l'appartenenza dei beni di cui alle particelle 593 e 4045 alla comunione ereditaria formatasi in seguito al decesso dei comuni genitori, anzi ammettendone implicitamente l'appartenenza all'asse ereditario nel momento in cui, nel contestare il carattere sine titulo dell'occupazione dei beni medesimi, egli ha spiegato di aver condiviso col padre l'attività di allevamento, e di aver continuato, alla sua morte, ad esercitare l'attività “insieme alla propria famiglia” “utilizzando tra l'altro gli originali immobili”.
Deve, quindi, dirsi pacifica e non bisognosa di prova la contitolarità in capo all'attore (e al convenuto medesimo) dei beni rivendicati identificati in catasto al foglio 5 particelle n. 593 e
4045.
7. Non può dirsi lo stesso quanto al bene immobile che l'attore in citazione indica come identificato in catasto del comune di Fraine
(CH) al foglio 5 particella n. 4017. Rispetto a questo, infatti, come visto, il convenuto ha negato di esserne proprietario (anche pro quota) e possessore, come, peraltro, già chiarito nella missiva inviata all'attore il 29/7/2019 (“è sconosciuto l'immobile da voi indicato in agro di Fraine al foglio 5 particella 4017 Cat. D/10!”).
Pertanto, in relazione a tale immobile, permane in capo alla parte attrice l'onere di fornire la probatio diabolica della titolarità o contitolarità del bene, il quale, alla luce delle produzioni documentali in atti, non può dirsi assolto, atteso che è stata versata in atti soltanto una visura catastale relativa agli immobili intestati a (padre delle due parti) da cui si legge ER che è allo stesso intestata una unità immobiliare sita nel comune di Castiglione Messer Marino (CH) identificata al foglio 21, particella n. 4017, categoria D/10, quindi immobile non corrispondente a quello indicato in citazione e nei successivi atti
6 di parte attrice.
Ad ogni modo, anche laddove vi fosse stata corrispondenza tra l'immobile rivendicato e quello indicato nella visura catastale in atti, lo standard probatorio proprio dell'azione di rivendica non avrebbe comunque potuto ritenersi soddisfatto, atteso che per l'individuazione del bene rivendicato, ovvero per stabilire esattamente l'unità immobiliare contesa, la fonte primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà giacché i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo gli stessi un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2009) e possono assumere rilevanza probatoria solo se espressamente richiamate nell'atto di acquisto o se non contraddette da specifiche determinazioni negoziali delle parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2009,
Cass., n. 711 del 1998).
Quindi, la visura catastale non assolve al rigoroso onere probatorio sotteso alla domanda di rivendica perché non dimostra, mediante gli occorrenti atti di acquisto, il passaggio della proprietà dall'acquirente a titolo originario fino al rivendicante: «al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale» (così da Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza n. 4774 del 13/07/1983 fino a Cass. civ. Sez. 2, Sentenza
n. 25793 del 14/12/2016).
La domanda attorea di rivendica va, quindi, in parte qua, rigettata.
8. Tornando, quindi, alle particelle n. 593 e 4045, e proseguendo nella valutazione della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa attorea, deve rilevarsi come pure l'attuale occupazione da parte del convenuto dei due beni immobili, lamentata da parte attrice, possa ritenersi pacifica, in quanto oggetto di esplicita ammissione da parte del convenuto, per quanto già sopra riportato. 7 9. E tuttavia, egli mira ad ottenere il rigetto della domanda attorea per effetto della eccepita usucapione degli immobili predetti: all'uopo, egli ha dedotto di aver continuato, alla morte del padre avvenuta nel 1997, ad esercitare l'attività di allevamento di bestiame da latte “insieme alla propria famiglia” “utilizzando tra
l'altro gli originali immobili, detenendoli, possedendoli ed utilizzandoli esclusivamente ed indisturbatamente”; “ CP_1
ha utilizzato e detenuto uti dominus sia la stalla che il
[...] terreno circostante in modo esclusivo per l'allevamento del proprio bestiame, facendosi carico di tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ed apportando le necessarie migliorie”
(cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Nella propria prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., la parte attrice ha replicato affermando che alla morte di , ER padre delle due parti in lite, l'azienda agricola dedita all'allevamento di bestiame è stata portata avanti dalla moglie e che tutti i figli hanno sempre collaborato A_ all'attività di famiglia, chi fattivamente col proprio lavoro (come e ), chi col proprio contributo economico ( e Pt_1 CP_3 CP_2
, residenti in [...]); alla morte della madre CP_4 Per_2
, avvenuta nel 2007, sono iniziati i contrasti tra fratelli
[...]
e, quindi, l'attività di allevamento è stata poi portata avanti individualmente da ciascuno.
Ebbene, prima di analizzare le risultanze istruttorie, pare opportuno mettere in luce una rilevante contraddizione emergente dalle allegazioni del convenuto: invero, egli, da un lato, spiega di aver utilizzato, dopo la morte del padre, gli immobili de quibus, ovverosia una stalla ed il terreno circostante, “detenendoli, possedendoli ed utilizzandoli esclusivamente ed indisturbatamente” per l'allevamento del proprio bestiame;
dall'altro, afferma di aver continuato ad esercitare l'attività di allevamento di bestiame da latte “insieme alla propria famiglia”. La contraddizione potrebbe trovare spiegazione proprio nella versione dei fatti rappresentata dall'attore ed appena sopra riportata.
8 Ciò posto, si passa ad esaminare le risultanze dell'espletata prova orale, con la preliminare e doverosa precisazione che non si terrà conto delle dichiarazioni rese dalla teste in quanto Testimone_1 incapace a testimoniare per avere la stessa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione in giudizio, atteso che anch'essa
è coerede e comproprietaria dei beni di cui si discute. L'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata dal convenuto non è stata presa in esame in sede di emissione dell'ordinanza istruttoria e, pertanto, la stessa, pur non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, può essere delibata in questa sede
(cfr., Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10120 del 10/04/2019).
Occorre, inoltre, premettere, in diritto, che, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede
"animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere
"uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
24781 del 19/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 23539 del 10/11/2011).
Ebbene, pare potersi affermare che tutte le attività indicate dal convenuto nei propri capitoli di prova (peraltro, inammissibili, in quanto vertenti su circostanze allegate tardivamente, ovverosia solo in sede di seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.) non costituiscono attività incompatibili con una situazione di compossesso degli immobili de quibus da parte dei fratelli allevatori, atteso che ciascun comproprietario di beni immobili può occuparsi in prima persona della loro manutenzione ed apportare migliorie nell'interesse comune, senza che ciò sia sintomatico della volontà di escludere gli altri dal compossesso dei beni medesimi, trattandosi di atti di gestione e miglioramento tollerati
9 generalmente dagli altri comunisti, soprattutto in ambito familiare.
Né può rilevare in senso contrario l'affermazione del teste di parte convenuta secondo cui “per quanto mi consta la Testimone_2 stalla era in uso al solo ”, “quando sono andato Controparte_1 io loro non c'erano mai, c'era solo ”: il fatto che un CP_1 testimone, che si recava alla stalla con una frequenza neppure approssimativamente indicata, abbia trovato presso la stalla il solo
, non fornisce alcun utile contributo alla prova, cui il CP_1 convenuto è tenuto, di aver utilizzato in via esclusiva il bene in modo inconciliabile con l'utilizzo da parte dei fratelli. Né, allo stesso modo, rileva il fatto che la teste si Testimone_3 sia rapportata solo ed esclusivamente con il convenuto in occasione dei controlli ASL presso la stalla.
Di contro, i testi di parte attrice ( Testimone_4 Tes_5
, hanno riferito che i
[...] Testimone_6 Testimone_7 beni in questione erano strumentali all'azienda agricola di Angelica
Finamore e sono stati utilizzati congiuntamente dai fratelli fino al 2009, aggiungendo peraltro (seppure in risposta a CP_1 capitoli genericamente formulati e in parte con specificazioni tardivamente allegate) che l'attore e il fratello si CP_3 sarebbero anche occupati della manutenzione ordinaria e straordinaria.
Verosimile appare – nonostante il rapporto di parentela con il convenuto – la versione dei fatti fornita dal teste , Controparte_5 figlio del convenuto: “gli zii hanno le loro strutture e le loro stalle e ognuno ha la sua attività; ed Controparte_6 Pt_1 hanno la stalla ad 1 km di distanza uno dall'altro tra i comuni di
Castiglione e Fraine, mentre mio padre, ha la stalla a CP_1
Fraine in via Valle Pagliaia a 5 km di distanza dalle altre due stalle”. Ciò che pare emergere da tali dichiarazioni – reputate credibili in quanto, nonostante provenienti dal figlio del convenuto, esse non militano a favore della sua tesi difensiva – è
l'esistenza di una sorta di accordo verbale tra fratelli
“anticipatorio” di una futura divisione, volto a regolamentare l'uso
10 dei beni in comunione, che perciò osta all'affermazione, da parte di ciascuno di essi, di un possesso ad usucapionem dei beni dagli stessi rispettivamente goduti in via pur esclusiva: l'utilizzo pur esclusivo del bene comune, in presenza di siffatto accordo, avviene non solo per “tolleranza” degli altri comunisti ma addirittura sulla base del loro consenso, che è espressione non della inerzia del contitolare del bene bensì della facoltà di non uso che contraddistingue il diritto di proprietà.
Non vi è, pertanto, prova dell'esercizio da parte del convenuto di un possesso utile ai fini di usucapione almeno fino all'anno 2009, quando lo stesso attore afferma essere stato escluso, unitamente ai fratelli, dal compossesso dei beni immobili de quibus, cui il convenuto avrebbe apposto serratura apribile con chiave detenuta in via esclusiva.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'eccezione riconvenzionale di usucapione va disattesa, con conseguente accoglimento della domanda attorea di rivendica in relazione ai beni identificati al NCEU del comune di Fraine (CH) al foglio 5 particelle
593 e 4045.
10. Al contrario, va respinta la domanda attorea di risarcimento del danno da occupazione illegittima degli immobili in totale difetto di allegazione (e prova) del danno-conseguenza patito.
A tal proposito, occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, Sez. III, Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021, poi confermata da Cass. civ. SS.UU., Sentenza n. 33645 del
15/11/2022) ha condivisibilmente osservato che «Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C.
(sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico 11 (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto».
Ebbene, non si rinviene in citazione, né nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., alcuna allegazione sul punto, essendosi l'attore limitato ad affermare che il convenuto, seppure invitato a rilasciare gli immobili de quibus (per vero soltanto nel 2019, doc.
3 allegato alla citazione), avrebbe “continuato ad occuparli e a percepirne i frutti senza pagare alcun canone di occupazione;
che il canone di occupazione va quantificato in €uro 69.000,00 considerando un canone mensile di €uro 500,00 in base al mercato corrente moltiplicato per i mesi di illegittima occupazione”.
Nessuna allegazione, quindi, circa l'uso che l'attore avrebbe inteso fare di tali immobili, restando, in ogni caso, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (cfr. Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
11. L'accoglimento solo parziale della domanda attorea di rivendicazione ed il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione delle metà. La restante metà è posta a carico della parte convenuta, soccombente principale. Le stesse sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, valore della causa indeterminabile, parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 396/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) condanna a cessare l'occupazione esclusiva dei Controparte_1 beni immobili comuni siti a Fraine (CH) identificati in catasto al foglio 5 particelle n. 593 e 4045 e a ripristinarne l'uso comune;
2) compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, a titolo di rimborso della restante metà delle spese di
[...] lite, per detta parte, della somma di € 3.808,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, 22/3/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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