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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/10/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2131/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata la decisione – previa trattazione scritta – nella data del 8.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso con l'avv. Martino Giuseppe (PEC:), giusta procura in Parte_1 atti;
RICORRENTE e
, in persona del e legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Colloca (PEC: ), Email_1 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: indennità vittime del dovere Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere i benefici derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere. A tal fine rappresentava: a) di aver prestato servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Pizzo (VV); b) di aver riportato in data 24.11.1996 alcune lesioni, durante il turno di servizio in occasione della gara di go-kart tenutasi presso il Comune di Rizziconi (RC), e più precisamente, nel tentativo di allontanare dalla pista un soggetto non autorizzato affetto da disturbi mentali entrato imprudentemente, il quale, nell'opporre resistenza, lo avrebbe fatto cadere rovinosamente per terra, riportando le lesioni accertate dal nosocomio di Polistena in pari data con la diagnosi di: “Trauma contusivo anca sx e trauma contusivo regione lombare”, con prognosi di gg. 5 s.c.”; c) che da tale trauma sarebbe dipesa la patologia di “Spondiloartrosi lombo-sacrale
1 Co con contusioni discali L4-L5-L5-Sl Accertata”, riconosciuta – a sette anni di distanza - dal Centro Militare di Medicina Legale di Roma - Quinta Commissione Medica Ospedaliera, con il verbale mod. ML/AB n. A50220645 del 03.04.2003, alla tabella A;
d)di aver inoltrato, a seguito delle lesioni verificatesi per il suddetto evento e per l'aggravamento da quelle determinato, istanza il 27.11.2020 al convenuto per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai CP_1 sensi della Legge 266/2005 e dei relativi benefici;
e) che il rigettava la Controparte_1 domanda con il provvedimento impugnato (prot. n. 0016802 del 20 maggio 2021), con la seguente motivazione: “l'istanza del 27.11.2020 è improcedibile, in quanto tardiva, essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art.2946 c.c., in combinato disposto con gli artt.2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore della legge 302/90, n.338/2000 e n.266/2005. Pertanto, non si darà luogo all'avvio del procedimento, stante l'avvenuta prescrizione del diritto ad essere ritenuto vittima del dovere e a ricevere i relativi benefici economici”. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. accertare e riconoscere il diritto alla speciale elargizione ex art. 1, comma 1, L. 302/1990, debitamente rivalutata, ai sensi dell'art.8, comma 2, della cit. Legge e succ. modif. ed integrazioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nella misura del 39%;
2. accertare e riconoscere il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile ex art. 2, c. 1, L. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, nella misura di euro 500,00 mensili, come implementato dall'art. 4 comma 238 della Legge n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), a decorrere dal 01.01.2006 (data di entrata in vigore del D.P.R. 243/2006);
3. accertare e riconoscere il diritto alla erogazione dello speciale assegno vitalizio non reversibile ex art. 5, c 3, L. 206/04, nella misura di Euro 1.033,00 mensili, a decorrere dal 01.01.2008, anch'esso da perequare ai sensi dell'art. 11, D.lgs 503/1992, esteso alle Vittime del Dovere dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore dell'avvocato costituito, ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, CP_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'udienza di discussione del 8.10.2025 –sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Parte ricorrente, ha proposto ricorso chiedendo la disapplicazione del provvedimento prot. n. 0016802 del 20 maggio 2021 emesso dal con il quale ha Controparte_1 ritenuto improcedibile l'istanza formulata dal medesimo il 27 novembre 2020 finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563 e 564, in quanto tardiva essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli art. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n 302, 23 dicembre 2000, n. 388 e 23 dicembre 2005, n. 266.
2 3. Preliminarmente occorre rammentare come, recente giurisprudenza di legittimità abbia nell'ipotesi di specie: “…che deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.” (Cass. Civ.,, Ord. n. 599 depositata l'8 gennaio 2024 – Cass. 29819 del 2022).
4. Il principio anzidetto appare da questo giudicante pienamente condivisibile e, pertanto, può porsi a fondamento della decisione. Parte ricorrente, difatti, ha mancato di dedurre, allegare e documentare la sussistenza di circostanze straordinarie in occasione di quella manifestazione pubblica, tali da dimostrare l'esistenza di un fattore di rischio superiore rispetto alla normalità del compito svolto nell'esercizio ordinario del servizio, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente un intervento durante una gara di go-kart finalizzato ad allontanare dal circuito di gara una persona non autorizzata. La situazione fattuale dedotta in giudizio dal ricorrente rileva, al più, quale mera causa – riconosciuta - di servizio, utile anche ad agire per il riconoscimento di un infortunio durante l'attività di lavoro.
5. Per le ragioni anzidette la domanda non può trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1 dell'amministrazione resistente liquidate complessivamente, in 1000,00, come per legge.
Vibo Valentia, 15/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata la decisione – previa trattazione scritta – nella data del 8.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso con l'avv. Martino Giuseppe (PEC:), giusta procura in Parte_1 atti;
RICORRENTE e
, in persona del e legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Colloca (PEC: ), Email_1 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: indennità vittime del dovere Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere i benefici derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere. A tal fine rappresentava: a) di aver prestato servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Pizzo (VV); b) di aver riportato in data 24.11.1996 alcune lesioni, durante il turno di servizio in occasione della gara di go-kart tenutasi presso il Comune di Rizziconi (RC), e più precisamente, nel tentativo di allontanare dalla pista un soggetto non autorizzato affetto da disturbi mentali entrato imprudentemente, il quale, nell'opporre resistenza, lo avrebbe fatto cadere rovinosamente per terra, riportando le lesioni accertate dal nosocomio di Polistena in pari data con la diagnosi di: “Trauma contusivo anca sx e trauma contusivo regione lombare”, con prognosi di gg. 5 s.c.”; c) che da tale trauma sarebbe dipesa la patologia di “Spondiloartrosi lombo-sacrale
1 Co con contusioni discali L4-L5-L5-Sl Accertata”, riconosciuta – a sette anni di distanza - dal Centro Militare di Medicina Legale di Roma - Quinta Commissione Medica Ospedaliera, con il verbale mod. ML/AB n. A50220645 del 03.04.2003, alla tabella A;
d)di aver inoltrato, a seguito delle lesioni verificatesi per il suddetto evento e per l'aggravamento da quelle determinato, istanza il 27.11.2020 al convenuto per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai CP_1 sensi della Legge 266/2005 e dei relativi benefici;
e) che il rigettava la Controparte_1 domanda con il provvedimento impugnato (prot. n. 0016802 del 20 maggio 2021), con la seguente motivazione: “l'istanza del 27.11.2020 è improcedibile, in quanto tardiva, essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art.2946 c.c., in combinato disposto con gli artt.2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore della legge 302/90, n.338/2000 e n.266/2005. Pertanto, non si darà luogo all'avvio del procedimento, stante l'avvenuta prescrizione del diritto ad essere ritenuto vittima del dovere e a ricevere i relativi benefici economici”. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. accertare e riconoscere il diritto alla speciale elargizione ex art. 1, comma 1, L. 302/1990, debitamente rivalutata, ai sensi dell'art.8, comma 2, della cit. Legge e succ. modif. ed integrazioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nella misura del 39%;
2. accertare e riconoscere il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile ex art. 2, c. 1, L. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, nella misura di euro 500,00 mensili, come implementato dall'art. 4 comma 238 della Legge n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), a decorrere dal 01.01.2006 (data di entrata in vigore del D.P.R. 243/2006);
3. accertare e riconoscere il diritto alla erogazione dello speciale assegno vitalizio non reversibile ex art. 5, c 3, L. 206/04, nella misura di Euro 1.033,00 mensili, a decorrere dal 01.01.2008, anch'esso da perequare ai sensi dell'art. 11, D.lgs 503/1992, esteso alle Vittime del Dovere dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore dell'avvocato costituito, ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, CP_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'udienza di discussione del 8.10.2025 –sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Parte ricorrente, ha proposto ricorso chiedendo la disapplicazione del provvedimento prot. n. 0016802 del 20 maggio 2021 emesso dal con il quale ha Controparte_1 ritenuto improcedibile l'istanza formulata dal medesimo il 27 novembre 2020 finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563 e 564, in quanto tardiva essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli art. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n 302, 23 dicembre 2000, n. 388 e 23 dicembre 2005, n. 266.
2 3. Preliminarmente occorre rammentare come, recente giurisprudenza di legittimità abbia nell'ipotesi di specie: “…che deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.” (Cass. Civ.,, Ord. n. 599 depositata l'8 gennaio 2024 – Cass. 29819 del 2022).
4. Il principio anzidetto appare da questo giudicante pienamente condivisibile e, pertanto, può porsi a fondamento della decisione. Parte ricorrente, difatti, ha mancato di dedurre, allegare e documentare la sussistenza di circostanze straordinarie in occasione di quella manifestazione pubblica, tali da dimostrare l'esistenza di un fattore di rischio superiore rispetto alla normalità del compito svolto nell'esercizio ordinario del servizio, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente un intervento durante una gara di go-kart finalizzato ad allontanare dal circuito di gara una persona non autorizzata. La situazione fattuale dedotta in giudizio dal ricorrente rileva, al più, quale mera causa – riconosciuta - di servizio, utile anche ad agire per il riconoscimento di un infortunio durante l'attività di lavoro.
5. Per le ragioni anzidette la domanda non può trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1 dell'amministrazione resistente liquidate complessivamente, in 1000,00, come per legge.
Vibo Valentia, 15/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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