Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 69 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione consensuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel. Dott. Dell'Unto Marta Giudice Dott. Maglioni Carla Giudice o.p. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. R.G. 69/2025 promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...] Gallerani 21, cittadina italiana, di professione insegnante, cod. fisc.: C.F._1 E nato a [...] il [...], residente in [...] 21 int 2, cittadino scozzese, di professione impiegato, C.F. C.F._2 entrambi assistiti, difesi e rappresentati dall'avv. Serena Miraldi del Foro di Siena (CF
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Siena, Via C.F._3 Montanini 63, come da procura in calce al ricorso RICORRENTI CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 16.01.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.01.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, i signori CP_1
ed rappresentavano di aver contratto matrimonio in IA (GR)
[...] Parte_1 con rito concordatario in data 4 agosto 2012 e che detto matrimonio è stato trascritto nei registri degli atti relativi del Comune di IA al n. 10, p. II, Serie C, Ufficio 1, anno 2012; dal matrimonio nasceva in data 24.3.2010 in Pistoia (PT) il figlio Persona_1
, residente in [...] c.f. .
[...] C.F._4 Il nucleo familiare ha fissato la propria residenza in un appartamento sito in Siena, Via
Pagina 1
, che si impegna ad acquistare, il 50% della piena proprietà della casa coniugale sita CP_1 nel Comune di Siena, Via Andrea Gallerani 21, e precisamente l'appartamento per civile abitazione posto al piano primo, composto da 5 vani oltre autorimessa e resede. Tale appartamento è censito al Catasto dei Fabbricati di Siena nel foglio 12, particella 307 come segue: subalterno 22 (abitazione) e 42 (resede), tra loro graffati, piano T-1, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita catastale 1.036,79; ex particella 393, sub 26 (abitazione) e particella 438 (resede) per modifica identificativo catastale;
subalterno 21 (autorimessa) piano T, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 9, mq 16, rendita catastale euro 129,73; ex particella 393 sub 25, per modifica identificativo catastale. Il IG. CP_1
si impegna ed obbliga a pagare alla IG.ra la somma di €. 46.500,00
[...] Parte_1 (quarantaseimilacinquecento/00) quale controvalore della quota di un mezzo di detti beni, con le seguenti modalità: quanto ad Euro 36,500 (trentaseimilacinquecento/00), gli stessi saranno versati al momento dell'omologa della separazione;
i restanti Euro 10.000,00 (diecimila/00) verranno versati alla stipula dell'atto notarile esecutivo del presente accordo. Sempre a fronte del previsto trasferimento immobiliare, il IG. si impegna ad CP_1 accollarsi totalmente e per l'intero, contestualmente all'tto notarile di cui sopra, il mutuo residuo gravante sull'immobile sopra descritto contratto in data 2 dicembre 2016 con banca CRF Firenze S.p.A. – oggi Intesa San Paolo S.p.A., con atto ai rogiti Notaio , Rep. Persona_2 194212, Raccolta 12060; in relazione al mutuo, le parti convengono che l'accollo del pagamento del mutuo assunto dall'accollante deve intendersi di tipo privativo con
Pagina 2 liberazione degli impegni del debitore accollato, per cui l'accollante si impegna ad ottenere tale liberazione dalla Banca. L'accollante dichiara di accettare tutte le condizioni e gli obblighi relativi al mutuo accollato, così come rivenienti dall'originario contratto di mutuo di cui è stato parte;
entrambi le parti dichiarano sin d'ora espressamente di confermare e mantenere, a sensi dell'art. 1275 cod. civ., la garanzia ipotecaria prestata a favore della cosi come a suo tempo iscritta. Le parti pongono come condizione necessaria, CP_2 irrevocabile ed imprescindibile dell'accordo per la definizione della crisi coniugale e della separazione il trasferimento da parte da parte della IGnora entro il luglio Parte_1
2025, del 50% della piena proprietà dell'immobile sopra descritto, il pagamento del controvalore concordato e l'accollo del mutuo da parte del IG. . A detto Controparte_1 trasferimento la IGnora si impegna sin da ora, con accettazione da parte Parte_1 del IGnor , che si impegna al pagamento delle somme sopra precisate nei termini CP_1 indicati. Dal giorno in cui lascerà la casa coniugale ed in ogni caso dal momento dell'omologa della separazione, nessuna spesa relativa a detti immobili potrà più gravare sulla IGnora Le spese degli atti e loro e consequenziali faranno carico alla parte Parte_1 acquirente , il quale si farà carico di predisporre e depositare al Notaio Controparte_1 incaricato la necessaria documentazione (dichiarazione tecnica di conformità edilizia e catastale, attestato di prestazione energetica, copia documenti e codici fiscali delle parti). Il mobilio e gli arredi che si trovano all'interno dell'abitazione coniugale rimarranno nella stessa, ad eccezione di quelli che la IGnora provvederà a ritirare in accordo con Parte_1 il IG. , come da tabella che verrà depositata in corso di causa. CP_1 Mantenimento e spese straordinarie del figlio Essendo il figlio minore collocato paritariamente fra i genitori, economicamente indipendenti, i IGnori ed provvederanno ciascuno al Controparte_1 Parte_1 mantenimento diretto del figlio . Per quanto riguarda le spese straordinarie Persona_1 che saranno sostenute per il figlio al 50% fra i genitori, bisognerà distinguere tra quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che dovranno invece considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione oppure derivanti da scelte già fatte. Tra le spese che non prevedono il preventivo accordo tra i genitori sono ricomprese le spese scolastiche ed extrascolastiche, quelle mediche e dentistiche coperte dal S.S.N. con i relativi ticket, le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, le gite scolastiche senza pernottamento. Dette spese straordinarie, non richiederanno il preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa. Tra le spese che prevedono il rispettivo accordo dei genitori si ricomprendono le tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso, corsi di specializzazione o master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato o statale. Inoltre, corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche con pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, soggiorni estivi di studio e sportivi. Infine, le spese sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia, le cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, le spese farmaceutiche relative a farmaci non convenzionati, trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.. Dette spese straordinarie richiederanno un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa. Ove possibile, le spese verranno pagate direttamente al 50% da ciascun coniuge. Per tutto quello che concerne le determinazioni delle spese relative al figlio, che siano esse ordinarie, straordinarie senza assenso o straordinarie che necessitano di assenso, si fa riferimento al “Protocollo di famiglia” approvato dal Tribunale di Siena. Rapporti economici I IGnori e CP_1 Parte_1 danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere altri rapporti economici o pendenze in corso, e di avere provveduto a regolare ogni rapporto economico tra gli stessi,
Pagina 3 ad esclusione di quelli indicati nel presente atto. Consenso al rilascio dei documenti Le parti prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e/o del passaporto sia individuale che a favore del figlio”. Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere la possibilità di riconciliazione. Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 16.01.2025 ed ha espresso parere favorevole in data 20.02.2025, senza formulare conclusioni scritte. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando: 1) omologa la separazione consensuale tra ed Controparte_1 Parte_1 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza), che avevano contratto matrimonio in IA (GR) con rito concordatario in data 4 agosto 2012, trascritto nei registri degli atti relativi del Comune di IA al n. 10, p. II, Serie C, Ufficio 1, anno 2012, alle condizioni concordate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IA di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 18/04/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 4