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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M, Dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10276/20 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Lesione personale” pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciccarelli Parte_1 C.F._1
(C.F. ), presso il cui studio in Villaricca (NA) alla via Dante Alighieri n. CodiceFiscale_2
3-5, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
- Attore -
E
(CF ), residente in [...]; CP_1 C.F._3
-convenuta contumace-
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Calamita (CF. , presso il cui studio in C.F._4
Napoli alla via Carlo Poerio n. 89/A elettivamente domiciliata;
convenuta
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 3.11.2020, il sig. , conveniva dinanzi a Parte_1 codesto Tribunale la nonché la sig.ra per ivi sentir Controparte_2 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella verificazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare CP_1 quest'ultima, in solido con la società in persona del suo legale rapp.te p.t., P.IVA CP_3
, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 300.000,00 dovuta a titolo P.IVA_1 di risarcimento del danno biologico e/o alla maggior o minore somma determinanda all'esito del giudizio;
2. Condannare altresì in solido con al pagamento di una Controparte_4 CP_1 somma di denaro, evinta all'esito del giudizio, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
(morale, esistenziale, psichico etc.) subito dal IG. rimettendosi, pertanto, alla Parte_1 discrezionalità dell'adito Giudice nella determinazione della c.d. personalizzazione del danno morale;
3. Condannare infine in solido con al pagamento, in Controparte_4 CP_1 favore dell'attore, della complessiva somma di € 20.000 nonché al riconoscimento delle spese mediche future e, dunque, ad un ulteriore somma di denaro, evinta all'esito del giudizio, che sia idonea a coprire quest'ultima voce risarcitoria;
4. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da attribuirsi all'avvocato antistatario...”.
A sostegno della domanda, l'attore premetteva: che in data 4.8.2010, alle ore 13,20 circa, in Casoria
(NA) alla guida del motociclo Honda SH 300 Tg. DS20272 percorreva la via Pio XII con direzione via Macello, indossando il casco protettivo;
che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Ford Focus Tg. BX 254TP, di proprietà e condotto dalla sig.ra nel ripartire CP_1 dalla posizione di sosta, all'altezza dell'ingresso pedonale della scuola materna Mitilini, si poneva al centro della carreggiata collidendo il motociclo Honda SH 300 Tg. DS20272 e provocando la sua caduta;
che a seguito dell'impatto veniva condotto in ambulanza presso il presidio ospedaliero “San
Giovanni Bosco”, dove si constatavano le gravissime lesioni riportate: “politrauma da strada” e veniva pertanto ricoverato in rianimazione, dove, gli esami strumentali riscontravano: “fratture multiple del neurocranio, focolaio lacero contusivo temporo basale sx ed ematoma sub durale satellite, forte contusione polmonare”; che nella medesima giornata l'istante veniva sottoposto ad intervento neurochirurgico di: “revisione del focolaio lacero-contusivo temporale basale sinistro, evacuazione dell'ematoma subdurale acuto della convessità cerebrale sinistra, craniotomia decompressiva”.
Deduceva, altresì, che successivamente procedeva un iter medico di controlli clinici presso specialisti di fiducia e che dal 15.7.2011 al 16.7.2011 veniva ricoverato presso la clinica Posillipo in
Napoli con diagnosi di "pds cuoio capelluto con espansione placca in.....", ove si sottoponeva ad un ulteriore intervento chirurgico di posizionamento di “espansore tissutale”; che dal mese di ottobre
2010 al mese di maggio 2014, effettuava cure riabilitative in relazione alle quali è stato possibile prevedere un'evoluzione del quadro clinico e, precisamente: "deficit attentivo, disordine pratto- gnostico, afasia prevalentemente motoria, stato post-traumatico in soggetto con livello intellettivo nella norma", nonché "disturbo dell'espressione orale e della competenza predicativo-verbale in soggetto con funzionamento intellettivo nella norma” e solo in data 29.4.2016 veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutarsi in sede medico-legale. L'attore argomentava, che a seguito della richiesta di risarcimento, offriva la somma di CP_3
€ 100.000,00 (centomila/00) a titolo di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c. trattenuta, però, come acconto sul maggiore avere, stante la ritenuta impossibilità di raggiungere un accordo transattivo.
Si costituiva la Compagnia la quale eccepiva la corresponsabilità e/o Controparte_4 concorsualità del comportamento dell'attore (conducente il motociclo Honda sh 300 tg. ds20272) nella produzione del sinistro per cui è causa e l'ulteriore colpa dell'istante nella determinazione delle lesioni lamentate.
In particolare, deduceva che il veicolo Ford Focus Tg. BX254TP, si trovava “in stato di fermo”, ossia si trovava fermo in posizione di sosta ed in procinto di immettersi nella circolazione, allorquando veniva attinto alla parte anteriore laterale sinistra dal motociclo Honda SH 300 Tg.
DS20272, il cui conducente, sig. , sopraggiungendo nel medesimo senso di marcia Parte_1 ad elevatissima velocità, non riusciva a mantenere il controllo del mezzo, omettendo di porre in essere qualsivoglia manovra al fine di evitare la collisione;
che tanto risultava statuito dal G.d.P. di
Casoria con la sentenza (passata in giudicato) n. 769/2014, resa nel giudizio instaurato dalla sig.ra odierna convenuta e proprietaria del veicolo Ford Focus, nei confronti del sig. CP_1 CP_5
proprietario del motociclo Honda SH 300, per cui era evidente la responsabilità del
[...]
che violava l'art. 141 C.d.S. procedendo a velocità sostenuta nonché l'art. 171 C.d.S., in T_ quanto non indossava il casco protettivo al momento del sinistro, ponendosi, evidentemente, in diretta e concreta eziologia con le gravi lesioni cranio-encefaliche conseguenti al sinistro per cui è causa (“fratture multiple del neurocranio, focolaio lacero-contusivo temporo basale sx ed ematoma sub durale satellite..”) dallo stesso subite.
Eccepiva, pertanto, che, qualora l'attore avesse indossato il casco protettivo non avrebbe subito le lesioni cranio-encefaliche riportate o, quantomeno, sarebbero state di entità di gran lunga inferiore a quelle lamentate, con conseguente efficienza concausale di tale contegno con riferimento al danno causato a sé stesso, ex art. 1227 c.c., comma 1, c.c. (cfr. tra le tante Cass., Sezione 3, sentenza 21 maggio 2019 n. 13583), comportante la riduzione del danno a liquidarsi in proporzione.
Venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ed in data 16.12.25 il Giudice
Dott. Maffei propone, ex art. 185 bis. C.p.c. il pagamento a favore di ed a carico di Parte_1 della somma - ulteriore a quella già corrisposta e trattenuta dall'attore a Controparte_2 titolo di acconto - di € 70.000,00, con integrale compensazione delle spese di lite.
Rifiutata l'offerta dalla compagnia, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale nonché CTU medico-legale e sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Questioni preliminari
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta IG.ra non costituitasi nel CP_1 presente giudizio, nonostante la ritualità della notifica.
Sempre in via preliminare va dato atto della procedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e ss. del d.lgs. n. 209/2005, stante l'invio della richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata all'impresa assicurativa qui convenuta, oltre che dell'invito alla stipula del procedimento di negoziazione assistita.
3. Nel merito
La domanda risarcitoria può accogliersi per le ragioni e nei limiti che seguono.
Per quanto concerne l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione dell'incidente, occorre richiamare l'art. 2054 c.c., quale disposizione in grado di fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, per quanto riguarda la colpa dei conducenti e l'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso;
essa svolge infatti una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro”
(Cassazione civile n.23300/2022).
Sulla scorta di tale considerazione può, quindi, osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità il criterio presuntivo di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., può dirsi superato quando all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ. n. 12524/2000; Cass. civ. n. 4130 /2017). Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche
“indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. 19115/2020; Cass. civ. n. 13672/2019; Cass. civ. n. 18340/2013).
In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale;
una tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'altro conducente abbia compiuto una imprudente manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, al punto tale da non consentire al soggetto danneggiato, anche usando la dovuta diligenza, di evitare l'impatto.
Nella fattispecie in esame, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non può ritenersi dimostrata, in termini certi ed univoci, l'incidenza causale esclusiva del comportamento della conducente del veicolo Ford Focus Tg. BX 254TP, sig.ra nella determinazione del CP_1 sinistro da cui sono scaturite le sopra indicate conseguenze pregiudizievoli in danno di T_
.
[...]
Dal verbale della Polizia locale di Casoria, intervenuta sul luogo del sinistro, risulta confermata la dinamica del sinistro, così come descritta nell'atto introduttivo, ma si evince anche, viste le sanzioni amministrative comminate ai conducenti dei veicoli coinvolti, che la IG. on rispettava l'art. CP_1
141 c.2 c.11 del C.d.S. in quanto non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione e che il IG. violava l'art. 171 e 141 del C.d.S. in T_ quanto non era in grado di conservare il controllo del motoveicolo e di arrestarlo tempestivamente nei limiti del suo campo di visibilità o in presenza di un ostacolo prevedibile.
Gli agenti intervenuti precisano, inoltre, che: “data la gravità e la tipologia delle lesioni riportate alla testa dal conducente del motociclo e accertata la totale integrità del casco, rimasto in custodia presso l'ufficio reperti del Comando di P.L. di Casoria, si presume che al momento dell'impatto il
IG. non lo indossasse”. Parte_1
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che non consente di ritenere superata la presunzione di pari corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.; ed invero, per l'applicazione della presunzione in esame, non basta l'accertamento della violazione di una norma di prudenza, anche grave, commessa da uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, bensì occorre che emerga ex actis la condotta assolutamente immune da colpa dell'altro conducente, il quale deve fornire compiuta dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
In particolare, il teste di parte attrice IG. afferma: “ADR: sono a conoscenza dei Testimone_1 fatti per aver assistito al sinistro stradale, che si è verificato di fronte al negozio ove effettuavo una rivendita di materassi “Carboncino”, in via Pio XII, di fronte alla Banca Intesa, in Casoria. ADR: i fatti risalgono agli inizi di agosto del 2010, era primo pomeriggio, io mi trovavo fuori al mio negozio. Ad un certo punto ho visto di fronte a me un'auto che, nell'uscire dall'area in cui era parcheggiata, ha tagliato la strada ad uno scooter. Era ad una distanza di circa 30 metri da dove mi trovavo io. Non ricordo che auto fosse, nemmeno il colore. A bordo dello scooter c'era un ragazzo che è caduto a terra. Aveva il casco. Non ricordo né il modello, né il colore dello scooter.
Io, assieme ad altre persone mi sono avvicinato;
in quel momento non mi sono reso conto che fosse il figlio del panettiere, me l'hanno detto in quella circostanza. Non era cosciente, sembrava morto.
L'ambulanza era stata già chiamata ed è arrivata nel giro di poco tempo. Poi sono arrivati anche i vigili. ADR: ricordo vagamente che il conducente dell'auto che ha tagliato la strada allo scooter è rimasto sul posto, ma non ricordo se fosse donna o uomo;
io non l'ho visto, ma si diceva che fosse una donna. ADR: non sono in grado di dire se l'auto, uscendo dall'area di sosta, abbia o meno azionato la freccia, né a che velocità procedesse lo scooter ADR: L'impatto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la fincata dello scooter. Dopo non ho notato se le carrozzerie dei veicoli avessero dei danni, ho pensato solo al ragazzo che si trovava a terra”.
Di identico tenore risulta anche la testimonianza dell'altro teste parte attrice IG. . Testimone_2
Di contra, invece, il teste di parte convenuta IG. afferma: “sono a conoscenza dei Testimone_3 fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro. ADR: i fatti risalgono a inizio agosto
2010, era ora di pranzo. Ero appena uscito da un bar che si trovava sul marciapiedi di fronte a dove si trovava l'auto. Stavo andando a prendere la mia auto. ADR: ho visto l'auto della sig.ra
- una station wagon Ford, di colore grigio - che era parcheggiata lungo il marciapiedi CP_1 opposto a dove mi trovavo io. Aveva la freccia inserita per ripartire, aveva la parte anteriore che stava leggermente sporgendo sulla strada. Ho visto un motociclo Honda che aveva una velocità molto sostenuta, sicuramente superiore ai 40 km/h, con a bordo un ragazzo di circa 30 anni che non indossava il casco. Nel procedere nello stesso senso di marcia dell'auto ha impattato molto violentemente la parte anteriore sinistra dell'auto. ADR: il ragazzo è caduto a terra, era privo di conoscenza, credevo fosse morto. ADR: sono sopraggiunti prima i vigili e poi l'ambulanza. I vigili hanno chiuso la strada. ADR: non mi pare che i veicoli siano stati spostati prima dell'arrivo dei vigili. ADR: lì sul posto non ho detto a nessuno di aver assistito al sinistro”.
Appare, dunque, altamente verosimile che il sinistro per cui è causa è stato cagionato dalle condotte negligenti di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, per non aver gli stessi tenuto un comportamento adeguato alle comuni norme di sicurezza stradale e, pertanto, appare opportuno attribuire una corresponsabilità al 50% tra le parti.
3. Sulla quantificazione del danno
Accertate, dunque, le responsabilità di entrambi i conducenti e il concorso di colpa dell'attore in misura del 50% nella causazione del sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza dall'attore.
Coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n.
7716; 11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale a firma del CTU dott. , unitamente alle Persona_1 risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di ritenere dimostrata l'esistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attore.
Sulla compatibilità delle lesioni subite con l'uso del casco il Consulente afferma: “…Nel caso di specie, il mancato impiego del casco protettivo ha indubbiamente contribuito (svolgendo, quindi, un ruolo concausale) al determinismo del grave trauma cranio – encefalico”.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, si condividono pienamente, in quanto logicamente ed esaustivamente argomentate, le conclusioni del consulente che per quanto riguarda l'identificazione di postumi permanenti fa riferimento al danno biologico pari al 28% (ventotto per cento) e per i periodi di inabilità indica: invalidità temporanea totale di giorni 70 (settanta); invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 50 (cinquanta); invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 50
(cinquanta).
In definitiva, dunque, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (20 anni), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di lesioni macro-permanenti (secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma, alla quale, stante il concorso di colpa, va applicata una riduzione del 50%: Danno biologico risarcibile € 120.812,00
Invalidità temporanea totale € 8.050,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00
Totale generale: € 189.206,50
Spese mediche € 6.645,00
Totale generale € 195.851,50
Totale ridotto del 50%= € 97.790,75 a cui vanno decurtati ulteriori € 99.647,00, somma già liquidata dalla compagnia ex art. 2054 c.c.= € 1.856,25
Rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale di lesioni, compete, in astratto ed ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c. p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di
Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore",
"sofferenza soggettiva", in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico “standard”; 2) cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (cfr. ex multis Tribunale di Napoli 14 dicembre 2015).
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputandum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) e d'ufficio in difetto di nota specifica, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, con attribuzione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
In applicazione del medesimo principio, peraltro, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti le spese della compiuta c.t.u., liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10276/20 del R.G.A.C, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. accoglie parzialmente la domanda e dichiara la concorrente responsabilità, da un lato, di T_
, quale conducente del motoveicolo Honda SH 300, nella aliquota del 50% e, dall'altro, di
[...]
quale proprietaria dell'autovettura Ford Focus, nella residua aliquota del 50%, nella CP_1 determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto:
3. condanna e la in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 CP_6 CP_7 pagamento, in solido tra loro ed in favore di , della complessiva somma di € Parte_1
1.856,25 per le causali di cui in motivazione, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
4. compensa le spese di lite in ragione del 50%, ponendo a carico dei convenuti la restante quota, che si liquida in € 1.276,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Ciccarelli, dichiaratosi anticipatario;
5. Compensa in ragione del 50% le spese del CTU come già liquidate in atti.
Così deciso in Aversa, il 14.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M, Dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10276/20 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Lesione personale” pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciccarelli Parte_1 C.F._1
(C.F. ), presso il cui studio in Villaricca (NA) alla via Dante Alighieri n. CodiceFiscale_2
3-5, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
- Attore -
E
(CF ), residente in [...]; CP_1 C.F._3
-convenuta contumace-
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Calamita (CF. , presso il cui studio in C.F._4
Napoli alla via Carlo Poerio n. 89/A elettivamente domiciliata;
convenuta
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 3.11.2020, il sig. , conveniva dinanzi a Parte_1 codesto Tribunale la nonché la sig.ra per ivi sentir Controparte_2 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella verificazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare CP_1 quest'ultima, in solido con la società in persona del suo legale rapp.te p.t., P.IVA CP_3
, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 300.000,00 dovuta a titolo P.IVA_1 di risarcimento del danno biologico e/o alla maggior o minore somma determinanda all'esito del giudizio;
2. Condannare altresì in solido con al pagamento di una Controparte_4 CP_1 somma di denaro, evinta all'esito del giudizio, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
(morale, esistenziale, psichico etc.) subito dal IG. rimettendosi, pertanto, alla Parte_1 discrezionalità dell'adito Giudice nella determinazione della c.d. personalizzazione del danno morale;
3. Condannare infine in solido con al pagamento, in Controparte_4 CP_1 favore dell'attore, della complessiva somma di € 20.000 nonché al riconoscimento delle spese mediche future e, dunque, ad un ulteriore somma di denaro, evinta all'esito del giudizio, che sia idonea a coprire quest'ultima voce risarcitoria;
4. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da attribuirsi all'avvocato antistatario...”.
A sostegno della domanda, l'attore premetteva: che in data 4.8.2010, alle ore 13,20 circa, in Casoria
(NA) alla guida del motociclo Honda SH 300 Tg. DS20272 percorreva la via Pio XII con direzione via Macello, indossando il casco protettivo;
che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Ford Focus Tg. BX 254TP, di proprietà e condotto dalla sig.ra nel ripartire CP_1 dalla posizione di sosta, all'altezza dell'ingresso pedonale della scuola materna Mitilini, si poneva al centro della carreggiata collidendo il motociclo Honda SH 300 Tg. DS20272 e provocando la sua caduta;
che a seguito dell'impatto veniva condotto in ambulanza presso il presidio ospedaliero “San
Giovanni Bosco”, dove si constatavano le gravissime lesioni riportate: “politrauma da strada” e veniva pertanto ricoverato in rianimazione, dove, gli esami strumentali riscontravano: “fratture multiple del neurocranio, focolaio lacero contusivo temporo basale sx ed ematoma sub durale satellite, forte contusione polmonare”; che nella medesima giornata l'istante veniva sottoposto ad intervento neurochirurgico di: “revisione del focolaio lacero-contusivo temporale basale sinistro, evacuazione dell'ematoma subdurale acuto della convessità cerebrale sinistra, craniotomia decompressiva”.
Deduceva, altresì, che successivamente procedeva un iter medico di controlli clinici presso specialisti di fiducia e che dal 15.7.2011 al 16.7.2011 veniva ricoverato presso la clinica Posillipo in
Napoli con diagnosi di "pds cuoio capelluto con espansione placca in.....", ove si sottoponeva ad un ulteriore intervento chirurgico di posizionamento di “espansore tissutale”; che dal mese di ottobre
2010 al mese di maggio 2014, effettuava cure riabilitative in relazione alle quali è stato possibile prevedere un'evoluzione del quadro clinico e, precisamente: "deficit attentivo, disordine pratto- gnostico, afasia prevalentemente motoria, stato post-traumatico in soggetto con livello intellettivo nella norma", nonché "disturbo dell'espressione orale e della competenza predicativo-verbale in soggetto con funzionamento intellettivo nella norma” e solo in data 29.4.2016 veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutarsi in sede medico-legale. L'attore argomentava, che a seguito della richiesta di risarcimento, offriva la somma di CP_3
€ 100.000,00 (centomila/00) a titolo di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c. trattenuta, però, come acconto sul maggiore avere, stante la ritenuta impossibilità di raggiungere un accordo transattivo.
Si costituiva la Compagnia la quale eccepiva la corresponsabilità e/o Controparte_4 concorsualità del comportamento dell'attore (conducente il motociclo Honda sh 300 tg. ds20272) nella produzione del sinistro per cui è causa e l'ulteriore colpa dell'istante nella determinazione delle lesioni lamentate.
In particolare, deduceva che il veicolo Ford Focus Tg. BX254TP, si trovava “in stato di fermo”, ossia si trovava fermo in posizione di sosta ed in procinto di immettersi nella circolazione, allorquando veniva attinto alla parte anteriore laterale sinistra dal motociclo Honda SH 300 Tg.
DS20272, il cui conducente, sig. , sopraggiungendo nel medesimo senso di marcia Parte_1 ad elevatissima velocità, non riusciva a mantenere il controllo del mezzo, omettendo di porre in essere qualsivoglia manovra al fine di evitare la collisione;
che tanto risultava statuito dal G.d.P. di
Casoria con la sentenza (passata in giudicato) n. 769/2014, resa nel giudizio instaurato dalla sig.ra odierna convenuta e proprietaria del veicolo Ford Focus, nei confronti del sig. CP_1 CP_5
proprietario del motociclo Honda SH 300, per cui era evidente la responsabilità del
[...]
che violava l'art. 141 C.d.S. procedendo a velocità sostenuta nonché l'art. 171 C.d.S., in T_ quanto non indossava il casco protettivo al momento del sinistro, ponendosi, evidentemente, in diretta e concreta eziologia con le gravi lesioni cranio-encefaliche conseguenti al sinistro per cui è causa (“fratture multiple del neurocranio, focolaio lacero-contusivo temporo basale sx ed ematoma sub durale satellite..”) dallo stesso subite.
Eccepiva, pertanto, che, qualora l'attore avesse indossato il casco protettivo non avrebbe subito le lesioni cranio-encefaliche riportate o, quantomeno, sarebbero state di entità di gran lunga inferiore a quelle lamentate, con conseguente efficienza concausale di tale contegno con riferimento al danno causato a sé stesso, ex art. 1227 c.c., comma 1, c.c. (cfr. tra le tante Cass., Sezione 3, sentenza 21 maggio 2019 n. 13583), comportante la riduzione del danno a liquidarsi in proporzione.
Venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ed in data 16.12.25 il Giudice
Dott. Maffei propone, ex art. 185 bis. C.p.c. il pagamento a favore di ed a carico di Parte_1 della somma - ulteriore a quella già corrisposta e trattenuta dall'attore a Controparte_2 titolo di acconto - di € 70.000,00, con integrale compensazione delle spese di lite.
Rifiutata l'offerta dalla compagnia, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale nonché CTU medico-legale e sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Questioni preliminari
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta IG.ra non costituitasi nel CP_1 presente giudizio, nonostante la ritualità della notifica.
Sempre in via preliminare va dato atto della procedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e ss. del d.lgs. n. 209/2005, stante l'invio della richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata all'impresa assicurativa qui convenuta, oltre che dell'invito alla stipula del procedimento di negoziazione assistita.
3. Nel merito
La domanda risarcitoria può accogliersi per le ragioni e nei limiti che seguono.
Per quanto concerne l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione dell'incidente, occorre richiamare l'art. 2054 c.c., quale disposizione in grado di fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, per quanto riguarda la colpa dei conducenti e l'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso;
essa svolge infatti una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro”
(Cassazione civile n.23300/2022).
Sulla scorta di tale considerazione può, quindi, osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità il criterio presuntivo di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., può dirsi superato quando all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ. n. 12524/2000; Cass. civ. n. 4130 /2017). Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche
“indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. 19115/2020; Cass. civ. n. 13672/2019; Cass. civ. n. 18340/2013).
In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale;
una tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'altro conducente abbia compiuto una imprudente manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, al punto tale da non consentire al soggetto danneggiato, anche usando la dovuta diligenza, di evitare l'impatto.
Nella fattispecie in esame, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non può ritenersi dimostrata, in termini certi ed univoci, l'incidenza causale esclusiva del comportamento della conducente del veicolo Ford Focus Tg. BX 254TP, sig.ra nella determinazione del CP_1 sinistro da cui sono scaturite le sopra indicate conseguenze pregiudizievoli in danno di T_
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[...]
Dal verbale della Polizia locale di Casoria, intervenuta sul luogo del sinistro, risulta confermata la dinamica del sinistro, così come descritta nell'atto introduttivo, ma si evince anche, viste le sanzioni amministrative comminate ai conducenti dei veicoli coinvolti, che la IG. on rispettava l'art. CP_1
141 c.2 c.11 del C.d.S. in quanto non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione e che il IG. violava l'art. 171 e 141 del C.d.S. in T_ quanto non era in grado di conservare il controllo del motoveicolo e di arrestarlo tempestivamente nei limiti del suo campo di visibilità o in presenza di un ostacolo prevedibile.
Gli agenti intervenuti precisano, inoltre, che: “data la gravità e la tipologia delle lesioni riportate alla testa dal conducente del motociclo e accertata la totale integrità del casco, rimasto in custodia presso l'ufficio reperti del Comando di P.L. di Casoria, si presume che al momento dell'impatto il
IG. non lo indossasse”. Parte_1
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che non consente di ritenere superata la presunzione di pari corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.; ed invero, per l'applicazione della presunzione in esame, non basta l'accertamento della violazione di una norma di prudenza, anche grave, commessa da uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, bensì occorre che emerga ex actis la condotta assolutamente immune da colpa dell'altro conducente, il quale deve fornire compiuta dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
In particolare, il teste di parte attrice IG. afferma: “ADR: sono a conoscenza dei Testimone_1 fatti per aver assistito al sinistro stradale, che si è verificato di fronte al negozio ove effettuavo una rivendita di materassi “Carboncino”, in via Pio XII, di fronte alla Banca Intesa, in Casoria. ADR: i fatti risalgono agli inizi di agosto del 2010, era primo pomeriggio, io mi trovavo fuori al mio negozio. Ad un certo punto ho visto di fronte a me un'auto che, nell'uscire dall'area in cui era parcheggiata, ha tagliato la strada ad uno scooter. Era ad una distanza di circa 30 metri da dove mi trovavo io. Non ricordo che auto fosse, nemmeno il colore. A bordo dello scooter c'era un ragazzo che è caduto a terra. Aveva il casco. Non ricordo né il modello, né il colore dello scooter.
Io, assieme ad altre persone mi sono avvicinato;
in quel momento non mi sono reso conto che fosse il figlio del panettiere, me l'hanno detto in quella circostanza. Non era cosciente, sembrava morto.
L'ambulanza era stata già chiamata ed è arrivata nel giro di poco tempo. Poi sono arrivati anche i vigili. ADR: ricordo vagamente che il conducente dell'auto che ha tagliato la strada allo scooter è rimasto sul posto, ma non ricordo se fosse donna o uomo;
io non l'ho visto, ma si diceva che fosse una donna. ADR: non sono in grado di dire se l'auto, uscendo dall'area di sosta, abbia o meno azionato la freccia, né a che velocità procedesse lo scooter ADR: L'impatto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la fincata dello scooter. Dopo non ho notato se le carrozzerie dei veicoli avessero dei danni, ho pensato solo al ragazzo che si trovava a terra”.
Di identico tenore risulta anche la testimonianza dell'altro teste parte attrice IG. . Testimone_2
Di contra, invece, il teste di parte convenuta IG. afferma: “sono a conoscenza dei Testimone_3 fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro. ADR: i fatti risalgono a inizio agosto
2010, era ora di pranzo. Ero appena uscito da un bar che si trovava sul marciapiedi di fronte a dove si trovava l'auto. Stavo andando a prendere la mia auto. ADR: ho visto l'auto della sig.ra
- una station wagon Ford, di colore grigio - che era parcheggiata lungo il marciapiedi CP_1 opposto a dove mi trovavo io. Aveva la freccia inserita per ripartire, aveva la parte anteriore che stava leggermente sporgendo sulla strada. Ho visto un motociclo Honda che aveva una velocità molto sostenuta, sicuramente superiore ai 40 km/h, con a bordo un ragazzo di circa 30 anni che non indossava il casco. Nel procedere nello stesso senso di marcia dell'auto ha impattato molto violentemente la parte anteriore sinistra dell'auto. ADR: il ragazzo è caduto a terra, era privo di conoscenza, credevo fosse morto. ADR: sono sopraggiunti prima i vigili e poi l'ambulanza. I vigili hanno chiuso la strada. ADR: non mi pare che i veicoli siano stati spostati prima dell'arrivo dei vigili. ADR: lì sul posto non ho detto a nessuno di aver assistito al sinistro”.
Appare, dunque, altamente verosimile che il sinistro per cui è causa è stato cagionato dalle condotte negligenti di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, per non aver gli stessi tenuto un comportamento adeguato alle comuni norme di sicurezza stradale e, pertanto, appare opportuno attribuire una corresponsabilità al 50% tra le parti.
3. Sulla quantificazione del danno
Accertate, dunque, le responsabilità di entrambi i conducenti e il concorso di colpa dell'attore in misura del 50% nella causazione del sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza dall'attore.
Coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n.
7716; 11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale a firma del CTU dott. , unitamente alle Persona_1 risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di ritenere dimostrata l'esistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attore.
Sulla compatibilità delle lesioni subite con l'uso del casco il Consulente afferma: “…Nel caso di specie, il mancato impiego del casco protettivo ha indubbiamente contribuito (svolgendo, quindi, un ruolo concausale) al determinismo del grave trauma cranio – encefalico”.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, si condividono pienamente, in quanto logicamente ed esaustivamente argomentate, le conclusioni del consulente che per quanto riguarda l'identificazione di postumi permanenti fa riferimento al danno biologico pari al 28% (ventotto per cento) e per i periodi di inabilità indica: invalidità temporanea totale di giorni 70 (settanta); invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 50 (cinquanta); invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 50
(cinquanta).
In definitiva, dunque, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (20 anni), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di lesioni macro-permanenti (secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma, alla quale, stante il concorso di colpa, va applicata una riduzione del 50%: Danno biologico risarcibile € 120.812,00
Invalidità temporanea totale € 8.050,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00
Totale generale: € 189.206,50
Spese mediche € 6.645,00
Totale generale € 195.851,50
Totale ridotto del 50%= € 97.790,75 a cui vanno decurtati ulteriori € 99.647,00, somma già liquidata dalla compagnia ex art. 2054 c.c.= € 1.856,25
Rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale di lesioni, compete, in astratto ed ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c. p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di
Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore",
"sofferenza soggettiva", in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico “standard”; 2) cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (cfr. ex multis Tribunale di Napoli 14 dicembre 2015).
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputandum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) e d'ufficio in difetto di nota specifica, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, con attribuzione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
In applicazione del medesimo principio, peraltro, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti le spese della compiuta c.t.u., liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10276/20 del R.G.A.C, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. accoglie parzialmente la domanda e dichiara la concorrente responsabilità, da un lato, di T_
, quale conducente del motoveicolo Honda SH 300, nella aliquota del 50% e, dall'altro, di
[...]
quale proprietaria dell'autovettura Ford Focus, nella residua aliquota del 50%, nella CP_1 determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto:
3. condanna e la in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 CP_6 CP_7 pagamento, in solido tra loro ed in favore di , della complessiva somma di € Parte_1
1.856,25 per le causali di cui in motivazione, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
4. compensa le spese di lite in ragione del 50%, ponendo a carico dei convenuti la restante quota, che si liquida in € 1.276,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Ciccarelli, dichiaratosi anticipatario;
5. Compensa in ragione del 50% le spese del CTU come già liquidate in atti.
Così deciso in Aversa, il 14.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta