Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Di Rauso Simona ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4123/2019 di R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni nr. 260/2019, depositata il 4 marzo
2019, non notificata in materia di contratti di finanziamento;
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Blandini congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Francesco Mangazzo in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Leonetti n. 27;
- Parte appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Martinelli in virtù di Controparte_1 procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado dall'Avv. Luca
Martinelli ed elettivamente dom.to in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via Po, n.11;
- Parte appellata
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_2 legale in Roma alla Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4;
- Parte appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di causa.
1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la Parte_1 citava in giudizio e la al fine di ottenere la Controparte_1 Controparte_2 riforma della sentenza n. 260/2019 emessa dal G.d.P. di Santa Maria Capua Vetere.
Il giudizio traeva origine dalla citazione proposta da nei confronti Controparte_1 della per ottenere la restituzione dell'importo di € Parte_1
2.971,24 che, secondo la prospettazione di parte attrice, era stato indebitamente trattenuto dall'istituto di credito.
A sostegno della propria pretesa, deduceva che l'08.05.2009 aveva stipulato CP_1 con la un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento n. CP_3
21804 per l'importo di 43.920,00 da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio con un piano di n. 120 rate mensili di 366,00 euro, con decorrenza dal 1
Novembre 2009 e scadenza 1 Ottobre 2019; il costo del prestito era comprensivo del premio assicurativo pari ad euro 1.098,00.
Deduceva l'istante che, il 1 Aprile 2015, provvedeva ad estinguere anticipatamente il predetto contratto di finanziamento versando un importo di euro 18.677,93 mediante bonifico bancario.
In sede di estinzione anticipata, tuttavia, non veniva effettuato il rimborso della quota di commissioni e del premio assicurativo relativo al periodo non goduto.
Tutto ciò premesso, agiva in giudizio chiedendo di: condannare la Controparte_1 al rimborso in suo favore di euro 2.971,24, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria, nonchè delle spese sostenute per la mediazione pari ad euro 48,80; il tutto con pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la Parte_1 domanda proposta da parte attrice eccependo, in rito, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto;
chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in causa della il tutto con vittoria di Controparte_2 spese di lite.
La chiamata in causa, in via stragiudiziale e transattiva Controparte_2 provvedeva a rimborsare al la somma di euro 503,25 relativa alla quota parte CP_1 di premio assicurativo non goduto;
pertanto, l'attore in primo grado riformulava la richiesta di rimborso indirizzata alla , riducendola ad euro 2.467,99. Pt_1
2 Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, anche a seguito di una istanza accolta di correzione materiale (non integrante comunque motivo di appello) accoglieva la domanda dell'attore e condannava la al pagamento in favore Pt_1 dell'attore della somma di euro 2.467,99 oltre interessi e spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto di appello ritualmente notificato e seguito da tempestiva costituzione in giudizio la proponeva, quindi, appello avverso la sentenza n. Parte_1
260/2019 deducendo che: 1) l'art. 125 TUB non attribuisce al consumatore alcun diritto al rimborso in favore del consumatore, quanto piuttosto impone allo stesso di pagare il capitale residuo ottenendo solo l'abbuono degli interessi a scalare non maturati;
2) solo con il novellato art. 125 sexies TUB, inapplicabile al caso di specie, il legislatore ha riformato il precedente art. 125 TUB prevedendo che la riduzione del costo del credito deve avere ad oggetto “gli interessi e i costi dovuti per la vita residua del contratto”; 3) l'art. 38 del DPR 180 del 1950 prevedeva che il mutuatario poteva adempiere anticipatamente il contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio ottenendo l'abbuono degli interessi a scalare non maturati.
Ciò posto, l'appellante deduceva: 1) la nullità della sentenza n. 260/2019 per violazione dell'art. 132 c.p.c. cagionata dall'omessa motivazione;
2) la erroneità della sentenza per la ritenuta erronea applicabilità dell'art. 2033 c.c.; 3) l'infondatezza dell'azione di restituzione formulata, in quanto in contrasto con l'art. 7 del contratto di finanziamento che prevedeva la non rimborsabilità di alcuni costi del finanziamento, clausola valida e non qualificabile come vessatoria;
4) il difetto di legittimazione passiva di con riguardo alle commissioni Parte_1 di intermediazione;
5) l'erroneità della decisione impugnata laddove ha condannato la appellante al rimborso pro rata temporis di tutti i costi del credito, senza tenere in considerazione la avvenuta restituzione della commissione bancaria già intervenuta per un importo pari ad euro 362,06; 6) l'erroneità del metodo pro rata temporis quale criterio utilizzato dal Giudice di Pace per il rimborso.
Chiedeva, dunque, la condanna dell'appellato alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Resisteva al gravame l'appellato , con comparsa di risposta Controparte_1 ritualmente depositata, chiedendo la conferma della sentenza n° 260/19 del Giudice
3 di Pace di Santa Maria Capua Vetere, con vittoria delle spese e competenze del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termine di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va precisato che il gravame è ammissibile e procedibile nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Deve essere premesso che il giudizio di appello si caratterizza per il c.d. effetto devolutivo dell'appello (cfr. Cass. n. 20636/06 e n. 12911/95), che attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione dello stesso rapporto conosciuto in primo grado ma limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte;
in particolare il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata (Cass. n. 3655/04), anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass.
n. 2973/06, n. 5887/16 e n. 26374/14).
Le Sezioni Unite Civili della Cassazione (cfr. sentenza n. 7940 del 21 marzo 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.),
a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado".
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Con il primo motivo di appello la ha eccepito la nullità della sentenza Pt_1 impugnata per motivazione apparente rilevando la mancata indicazione della disposizione di legge in forza del quale il consumatore avrebbe vantato il diritto al
4 rimborso di quanto versato, nonché il difetto del calcolo posto a base dell'importo liquidato.
L'eccezione è infondata.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte di legittimità il principio secondo cui la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. presuppone che la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, sempre ammesso che il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e con esclusione della possibilità di censurare per cassazione la mera "insufficienza" della motivazione (Cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014, da ult. Cass. n. 21572 del 2024).
Alla luce della giurisprudenza indicata, il motivo d'appello risulta palesemente infondato, avendo il giudice di prime cure indicato, seppur succintamente, le ragioni della propria decisione.
Tanto premesso, occorre anzitutto ricostruire il rapporto in essere tra le parti in causa.
nel mese di maggio del 2009 stipulava il contratto di Controparte_1 finanziamento n. 21804, con la E. Fin Italia S.p.A., mandataria di
[...]
mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale Parte_1 lordo di € 43.920,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 366,00.
Dal contratto prodotto nel fascicolo di primo grado da parte appellante (alla voce sintesi delle principali condizioni economiche e contrattuali) emerge che il capitale lordo mutuato ammontava ad euro 43.920,00, le commissioni dell'istituto finanziatore ammontavano ad euro 1.673,00; le commissioni dell'intermediario finanziario erano pari ad euro 2.394,00, le commissioni ad Controparte_4 intervenuti ammontavano ad euro 1.317,60, le spese di istruttoria ammontavano ad euro 300,00; i costi assicurativi erano pari ad euro 1.098,00 con un ricavo netto pari ad euro 29.832,07.
Nel marzo del 2015 il cliente decideva di estinguere anticipatamente il CP_1 prestito, versando la somma di euro 18.677,93 in un'unica soluzione, così come richiesto dalla nel documento contenente il calcolo del Parte_1 conteggio estintivo.
La impugnava la statuizione del Giudice di prime cure proponendo sei motivi Pt_1 di appello che per ragioni sistematiche andranno trattati unitariamente.
5 Innanzitutto appare priva di pregio l'obiezione dell'appellante in ordine alla non rimborsabilità dei costi recurring e up front per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies tub o perché, alla luce dei recenti interventi normativi e della direttiva europea n. 48/2008, il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Il contratto nel caso di specie è stato effettivamente sottoscritto nel 2009 ed estinto anticipatamente ne 2015-
Sul punto, osserva in Tribunale che l'art. 125 sexies T.U.B. nella sua attuale formulazione, introdotta dall'art. 3 D.L.gs n. 141/2010, trova applicazione solo per i soli contratti conclusi a partire dall'1.6.2011, considerata la sua portata innovativa e non dotata di efficacia retroattiva, conformemente all'art. 11 preleggi.
Anche a voler però ritenere inapplicabile tale disposizione ai contratti conclusi precedentemente alla entrata in vigore, sia pure in corso in tale momento, il diritto dell'appellato al rimborso di cui al caso di specie deve comunque essere affermato.
Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, già nella sua formulazione originaria l'art. 125, comma 2, T.U.B. consentiva di riconoscere al consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ed infatti, il diritto al rimborso delle commissioni anticipate, ma riguardanti attività ancora non svolte perché di competenza di annualità successive all'estinzione anticipata del finanziamento, poteva già emergere dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario secondo il quale il consumatore che avesse anticipato l'adempimento aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.
La norma di attuazione era costituita dall' art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato
“adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del
6 finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data 6.3.2019).
Tale conclusione appare suffragata dal fatto che il previgente articolo 125 c. 2 era ispirato alla direttiva comunitaria 87/102/CEE poi abrogata dalla direttiva 2008/48.
Ed infatti, già l'articolo 8 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre
1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 con effetto all'11 giugno 2010, disponeva: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea 48/2008, hanno previsto che il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito.
Viene, in rilevo specificamente, oltre agli articoli 7, 9 e 39 della direttiva menzionata n. 48/2008, l'articolo 16, rubricato “Rimborso anticipato”, il quale dispone: “1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.
L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno,
l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
7 c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4.Gli
Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10.000 EUR in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”.
L'articolo 22 della medesima direttiva, intitolato “Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva” stabilisce: “1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione della direttiva stessa”.
La direttiva del 2008 è stata recepita dal legislatore italiano all'art. 125 sexies TUB come modificato dal d. lgs. n. 141/2010 disponendo: Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita
8 residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3.L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.
La disposizione in esame riconosce al consumatore che eserciti il diritto unilaterale di risolvere il contratto pagando, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto.
Orbene, la Corte di Giustizia ha interpretato con sentenza dell'11.09.2019 (causa C-
383/18, cd sentenza Lexitor) la direttiva nel seguente senso:
-l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto;
-per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
-la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal
9 consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
-la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019,
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17,
EU:C:2019:576, punto 37);
-per quanto riguarda il contesto, l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”;
-per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva 2008/48 essa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019,
C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Questo Per_1 sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile
2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Per_2 Persona_3
Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti:
-l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Peraltro, la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
-limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il
10 consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
-il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;
-includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché
l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;
-in caso di rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
Quindi, in conclusione il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Ora, sebbene l'art. 30 della direttiva abbia espressamente previsto che: “la stessa non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione", va evidenziato come alla luce dell'art. 125 c. 2 TUB, ratione temporis applicabile (come già sopra evidenziato), la clausola di cui all'art. 7 del contratto di finanziamento, che prevede che in caso di estinzione anticipata non saranno rimborsati alcuni costi, commissioni e spese versati all'atto della erogazione -
è da considerarsi nulla perché violativa del principio della causa in concreto dei contratti, dando luogo ad uno spostamento patrimoniale in favore della banca non giustificato da alcuna causa e non bilanciato da alcun equivalente sacrificio in capo all'istituto di credito (cfr. sulla nullità per causa in concreto Cassazione civile, sez. III, sentenza 08/05/2006 n° 10490).
11 Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125 c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, delle clausole di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della priva di CP_5 causa debendi.
Né può condividersi la prospettazione dell'appellante in ordine alla validità di tale clausola.
La clausola determina, infatti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando gravosamente il suo diritto di procedere all'estinzione anticipata del contratto. Trattasi, cioè, di una clausola vessatoria, e dunque nulla perché contraria all'art. 33 del codice del consumo, e comunque contraria all'art. 125 c.2 T.U.B.
In altri termini la clausola in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione di taluni costi e nel consentire al professionista di trattenere talune prestazioni senza un corrispettivo, determina in maniera evidente l'alterazione del sinallagma negoziale.
Alla luce dell'interpretazione che precede e della normativa ratione temporis applicabile, si ritiene che la previsione contrattuale in oggetto sia contra legem.
Alla luce dell'interpretazione che precede e della normativa previgente, si ritiene che la previsione contrattuale del diniego di qualsivoglia rimborso del costo del finanziamento fosse contra legem già alla data di stipula del contratto;
inoltre, seppur la clausola risulti specificamente indicata col numero e con la rubrica in calce al contratto e quindi specificamente sottoscritta dalla cliente, l'intermediario non ha dato prova che la stessa abbia costituito oggetto di specifica trattativa (ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo).
In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Monza,
22.11.2019, n. 2573) e, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione che, in un caso in cui la normativa applicabile era proprio quella antecedente al d.lgs. 141/2010, ha ribadito che “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e
12 le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”; “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33”. (Cfr. Cass. 25977/2023).
Sulla questione, non può poi non evidenziarsi che la Corte Costituzionale con una sentenza recentissima (n. 263 del 2022) ha affermato che in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto. La Corte costituzionale ha, infatti dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141), ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell'11 settembre 2019, C383/18, caso Lexitor. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.
Tale pronuncia, sia pur non direttamente applicabile al caso di specie, stante la data di conclusione dei contratti oggetto della decisione, conferma però la linea interpretativa sopra illustrata e fondata sull'art. 125, comma 2, Tub nella originaria formulazione, applicabile ratione temporis.
Né vale a sovvertire le considerazioni fin qui svolte la recente sentenza della Corte di
Giustizia del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank of Austria), pronunciata in relazione non ai contratti di credito al consumo, ma ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali.
Come sostenuto dal rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i
13 contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”. La
Corte di Lussemburgo ha sposato tali considerazioni, mettendo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo
“margine di manovra”. Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Se ne inferisce, in conclusione, che la sentenza Unicredit Bank conferma la fondatezza del diverso approccio di ritenere invece rimborsabili i costi sia up front che recurring inerenti al credito personale ai consumatori (cfr. in tal senso anche ord.
Tribunale di Torino del 20.3.2023).
Appare dunque corretta la decisione del giudice di primo grado - sebbene sorretta da una scarna e poco chiara motivazione- in quanto conforme all'interpretazione richiamata della normativa previgente, da cui discende che la previsione contrattuale del diniego di qualsivoglia rimborso del costo del finanziamento fosse contra legem già alla data di stipula del contratto.
È altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla rispetto ai costi di intermediazione. Pt_1
14 L' appellante ha contestato l'obbligo di restituzione dei costi di intermediazione
(quantificati in € 2.394,00) deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea rispetto al rapporto intercorrente tra il cliente e mediatore creditizio.
Secondo la prospettazione della unico soggetto tenuto ad un eventuale CP_5 rimborso sarebbe la mandataria con rappresentanza di Controparte_6 [...]
, la quale ha dedotto che “nel caso di specie, in punto di fatto, si Parte_1 forniva prova dell'intervenuta pattuizione tra il sig. e la Controparte_1 [...]
del compenso di quest'ultimo tramite il deposito del contratto di CP_6 intermediazione intervenuto tra gli stessi (cfr. doc. n. 2 produzione di primo grado) evidenziando che il relativo compenso veniva meramente indicato in contratto in quanto elemento che compone il TAEG e, dunque, ai fini di legge. Sicché, in questi termini, se da un lato appare evidente che l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento non per forza determina la risoluzione anche del contratto di intermediazione, certo è che non può essere tenuta al rimborso della Pt_1 commissione di intermediazione.” (cfr. pag. 20 dell'atto di appello).
Ebbene, il motivo di appello non può essere accolto, sia pur sulla base di una motivazione più articolata di quella resa nella sentenza di prime cure di integrazione.
Occorre formulare a tal fine alcune considerazioni sulla peculiarità del rapporto tra le parti all'interno di queste complesse operazioni negoziali di finanziamento: nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un evidente collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio.
Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediatore/mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla intermediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore/intermediatore (o, per contratto, possono essere direttamente da questo ultimi trattenuti).
La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto e/o da questi direttamente trattenuta non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché aggraverebbe la posizione del consumatore rispetto alle forme tutela a fronte dell'ingente somma anticipata.
Ciò anche considerando che, nel caso di specie le somme a titolo di commissioni di intermediazione sono state versate dal consumatore al mandatario attraverso la
15 modalità della sottrazione dal capitale mutuato (cfr. prospetto modalità rimborso del finanziamento versato in atti).
Invero parti del contratto di finanziamento con cessione del quinto (che contemplava anche le commissioni di intermediazione) sono state e , considerato CP_1 Pt_1 che (l'asserito intermediatore creditizio) ha agito quale mandataria Controparte_6 con rappresentanza della banca: sia nel contratto di intermediazione (cfr. allegato 2 della produzione di di primo grado) che nel contratto di finanziamento Pt_1
CP_ (allegato 3), è indicata che agisce in nome e per conto della mandante , Pt_1 nella sottoscrizione richiamandosi espressamente la procura notarile conferita da quest'ultima.
Orbene, gli effetti del mandato con rappresentanza sono disciplinati dall'art. 1388
c.c., secondo cui gli effetti giuridici del negozio concluso dal mandatario con rappresentanza si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante (ossia della odierna appellante ): ne deriva che destinatario della Parte_1 domanda di restituzione delle somme qualificate dall'attore come indebito oggettivo è unicamente il finanziatore.
Poiché, quindi, gli effetti del contratto si producono direttamente in capo al rappresentato ex art. 1388 c.c., la titolarità del rapporto oggetto di causa è certamente in capo al finanziatore-mutuante.
L'importo, infatti, è stato versato e/o trattenuto dal mediatore creditizio in forza evidentemente degli accordi contrattuali vigenti tra l'istituto bancario e la ai CP_6 quali, tuttavia, il imane estraneo, avendo l'intermediario agito in nome e per CP_1 conto dell'istituto finanziario.
Come condivisibilmente evidenziato da una parte della giurisprudenza di merito,
“non v'è una ragione sufficiente per distinguere la provvigione pagata al mediatore creditizio (all'agente, al fornitore convenzionato ecc.) dagli altri costi gestionali del finanziatore, visto che l'attività svolta – acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti – è una fase ineliminabile della concessione di credito. È una tipica valutazione imprenditoriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi, scegliere se gestire tale fase “di produzione dei contratti” internamente, utilizzando il lavoro del personale di filiale, oppure esternalizzare, utilizzando in modo più o meno esteso il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati ecc. Egualmente, è lasciato all'autonomia negoziale del finanziatore presentare al consumatore oneri specifici per le provvigioni del
16 mediatore creditizio (o altro soggetto integrato nella filiera produttiva) o includere tali costi nell'ordinaria remunerazione del contratto di credito, i.e. negli interessi compensativi sul capitale concesso in godimento” (cfr. ordinanza Tribunale Torino del 20.3.2023).
Del resto, la centralità del finanziatore e la non spettanza al consumatore di alcuna azione nei confronti dell'intermediario del credito è confermata dal novellato art. 125- sexies, comma 3 del TUB (tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al 25.7.2021), secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
Tale previsione, sicuramente irretroattiva (vedi art. 11-octies d.l. 73/2021, comma 2, primo periodo) quanto alla previsione della facoltà di regresso ex lege del finanziatore verso l'intermediario, postula però che, anche per i contratti anteriori, evidentemente al rimborso della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito è tenuto a provvedere il finanziatore.
Non avrebbe altrimenti ragion d'essere la previsione dell'azione di regresso a favore del finanziatore se si affermasse sempre il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo.
Il motivo va, dunque, rigettato.
La ha, inoltre, contestato la metodologia di calcolo utilizzata dal Giudice di Pt_1
Pace per il conteggio degli oneri da restituire, avendo quest'ultimo applicato il criterio pro-rata temporis.
L'eccezione è generica e, comunque, infondata.
Occorre evidenziare, in merito, che né la direttiva 2008/48/CE, né la sentenza
Lexitor, né l'art. 125 sexies TUB (prima delle modifiche introdotte con D.L. 25 maggio
2021, n. 73) precisavano la modalità di calcolo della riduzione del costo del credito, la quale deve essere commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto.
Il nuovo articolo 125 sexies, comma 2 TUB prevede, invece, quali criteri alternativi quello della proporzionalità lineare e quello del costo ammortizzato e, in assenza di pattuizione, impone quello del costo ammortizzato.
La previsione da ultimo richiamata non è applicabile retroattivamente per effetto dell'art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73/2021; per tale ragione è rimessa all'interprete
17 l'individuazione della soluzione più idonea a realizzare le finalità della disciplina dell'estinzione anticipata.
Il criterio della proporzionalità lineare (pro -rata temporis) consiste semplicemente nel dividere i costi per l'intera durata programmata del contratto e moltiplicare il quoziente per le rate successive al momento dell'estinzione anticipata.
Deve evidenziarsi che tale criterio poggia su elementi già noti al consumatore nella fase precontrattuale, pertanto, fin dall'inizio del rapporto, il consumatore è in grado di stimare la convenienza dell'estinzione anticipata in un dato momento.
Il criterio del costo ammortizzato è un criterio contabile già noto nel diritto societario
(cfr. art. 2426 c.c.). Secondo i principi contabili internazionali IAS 39/IFRS 9 consiste nel “valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di insolvenza”, con la precisazione che il tasso di interesse effettivo è “il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria”.
Il costo ammortizzato, previsto per la rilevazione in bilancio del valore attuale dei crediti dal codice (art. 2426 n. 8 c.c.) e dai principi contabili, usa quindi per l'attualizzazione dei costi “il criterio dell'interesse effettivo”, ossia del “tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale” e perciò in definitiva del TAEG. Come emerge dal principio contabile citato, il criterio del costo ammortizzato prevede valutazioni contabili interne da parte del professionista (per esempio con riferimento all'impairment dell'attività finanziaria).
In assenza della pubblicità prima della conclusione del contratto di credito dei criteri e dei metodi di valutazione adottati, il criterio del costo ammortizzato non consente al consumatore la chiara percezione, né la facile calcolabilità di quanto gli spetterebbe in caso di estinzione anticipata.
Pertanto, in assenza di puntuali obblighi informativi sulla sua applicazione, il criterio del costo ammortizzato frustra le finalità della disciplina di trasparenza in punto di comprensibilità e comparabilità delle condizioni e consente al finanziatore di eludere
18 le finalità specifiche dell'istituto dell'estinzione anticipata attraverso valutazioni unilateralmente stabilite, in contrasto con le statuizioni della cennata sentenza
CP_7
Dalle considerazioni esposte ne deriva che in primis deve attribuirsi rilevanza al criterio indicato dalle parti in contratto per il calcolo della riduzione;
in assenza, stante l'inapplicabilità del nuovo art. 125 sexies TUB ai contratti conclusi prima del
25.7.2021 – è applicabile il criterio pro-rata temporis, maggiormente rispondente alle finalità della direttiva di tutela dei consumatori.
Ora, nel caso di specie nulla è allegato sul punto dall'appellante; né la banca allega un prospetto di conteggio delle quote rimborsabili inclusivo di tutti i costi secondo il criterio del costo ammortizzato, che - in ossequio al principio di vicinanza della prova-sarebbe stato suo onere indicare.
Per tutte queste ragioni, non vi è ragione di discostarsi dal criterio del pro-rata temporis come utilizzato dal Giudice di prime cure.
Resta infine da esaminare il motivo afferente al mancato computo, nella decisione impugnata, dalla somma di 362,06 euro rimborsati dalla in sede di conteggio Pt_1 estintivo al sig. . Controparte_1
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Ed infatti, dalla consulenza allegata da parte attrice in primo grado, non specificamente contestata dall'appellato, emerge che non è stata scorporata la somma di 366,02 già riconosciuta dalla in sede di rimborso. Pt_1
Pertanto, la somma da restituirsi al da parte dell'appellante, a titolo di costi CP_1 non maturati, è pari ad euro 2.102.21 ossia alla differenza tra la somma riconosciuta in sentenza (pari ad euro 2467,99 oltre interessi) e quella già corrisposta (366,02 euro).
In conclusione, dalle suesposte considerazioni, discende il parziale accoglimento dell'appello proposto e la riforma della sentenza impugnata unicamente nella parte in cui ha condannato la a pagare a la somma di euro 2.467,99, Pt_1 Controparte_1 in luogo di quella accertata pari ad euro 2.202,21
Fermo quanto statuito nella sentenza di primo grado in ordine alle spese del giudizio di primo grado- stante la sostanziale condivisibilità della decisione del Giudice di
Pace in ordine all'an della rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata- le spese di lite del presente grado sono compensate, tenuto conto del parziale
19 accoglimento dell'appello limitatamente al quantum rimborsabile nonché del rigetto degli altri motivi di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Simona Di
Rauso, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4123/2019, così provvede:
-In parziale accoglimento dell'appello proposto, condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma complessiva di euro Controparte_1
2.202,21, in luogo di quella maggiore statuita nella sentenza di primo grado, con conseguente obbligo di restituzione del di quanto eventualmente già pagato CP_1 dalla in misura maggiore del dovuto in esecuzione della sentenza di primo Pt_1 grado;
-compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
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