CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
IA AL, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3881/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V06A601164-2023 IVA-ALTRO 2017
- sull'appello n. 3884/2024 depositato il 30/12/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 300/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- CONTESTAZIONE n. T9VCOA600529-2023 IVA-ALTRO 2017
- sull'appello n. 3889/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 301/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V06A601173-2023 IVA-ALTRO 2018
- sull'appello n. 3893/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 303/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03A601180-2023 IVA-ALTRO 2020
- sull'appello n. 2/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 302/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03A601191-2023 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1368/2025 depositato il
20/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:in accoglimento degli appelli riformare totalmente le sentenze della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di VI , annullandole per motivazione apparente, per inesistenza di valida motivazione e per violazione dell'art.112 C.P.C. ; nel merito pronunciare con riguardo agli atti impugnati con accoglimento dei seguenti motivi: nullità degli accertamenti e dell'atto di contastazione per inesistenza del presupposto impositivo e per mancanza di prove relative alla simulazione delle operazioni commerciali poste in essere.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa per il doppio grado di giudizio
Resistente/Appellato: nel merito : confermare integralmente le sentenze impugnate e, per l'effetto, confermare il rigetto degli appelli della società. Con condanna di controparte alle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare la Corte rileva che nell'udienza del 12.3.2025 la ricorrente ha rinunciato alle istanze di sospensione della riscossione provvisoria ex art. 52 D.Lgs. 546/1992.
Poiché la ricorrente in data 21.5.2025 ha proposto istanza di riunione dei procedimenti RGA n.
3881/2024,n. 3884/2024,n. 3889/2024,n,3893/2024 e n. 2/2025 per connessione soggettiva ed oggettiva, la Corte dispone la riunione dei suddetti.
La Corte di Giustizia di primo grado di VI rigettava con 5 separate sentenze i 5 ricorsi proposti dalla società avverso :
- avviso di accertamento n. T9V06A601164- 2023 per iva - altro 2017
- atto di contestazione n. T9VCOA600529-2023 per iva - altro 2017
- avviso di accertamento n. T9V06A601173 -2023 per iva -altro 2018
- avviso di accertamento n. T9V03A601180 -2023 per iva - altro 2020
- avviso di accertamento n. T9V03A601191 - 2023 per ires - altro 2021,
condannando parte ricorrente alla rifusione delle relative spese processuali .
I suddetti 5 ricorsi traevano origine dalla notifica dei suddetti atti (emessi in seguito a un P.V.C della G. di
F. di VI che aveva rilevato la registrazione da parte della ricorrente di operazioni inesistenti) con i quali veniva contestata alla società l'indebita detrazione di iva e l'indebita deduzione di costi dal reddito ai fini dell'ires e veniva irrogata (con il solo atto di contestazione per il 2017) una sanzione edittale pari al 25% dell'importo complessivo di € 74.106,65 che, nella qualità di componente negativa incidente sul reddito imponibile IRES della società per il 2017 e fondata secondo l'Agenzia su operazioni inesistenti,aveva avuto l'effetto di comprimere in modo anomalo l'imponibile IRES e di conseguenza l'IRES da versare.
Motivi degli appelli proposti dalla società :
- nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art 36 D.Lgs.546/92 (132 C.P.C.)
Ricorrente_1 s.r.l. in relazione agli anni 2017, 2018, 2020, 2021 è stata oggetto di 4 accertamenti e di un atto di contestazione tutti scaturenti delle indagini di Polizia Giudiziaria confluite in quell'unico P.V.C. citato anche dall'Agenzia.
Gli accertamenti sono stati oggetto di specifici ricorsi che sono stati tutti decisi, e respinti, nella stessa giornata dalla Corte di Giustizia Tributaria di VI. Le sentenze emesse sarebbero asseritamente il prodotto di un procedimento di copia /incolla effettuato per i vari anni oggetto del contenzioso de quo senza alcun riferimento con le realtà dei singoli periodi d'imposta, che sono differenti.
I motivi in fatto non possono che essere specificamente riferiti all'argomento della contestazione, ed in caso contrario rendono solo apparente la motivazione della stessa sentenza.
- nullità delle sentenze di primo grado per violazione dell'art.112 C.P.C. ( principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
La parte centrale dei ricorsi in primo grado e le conclusioni delle domande alla CGT di primo grado vertevano sul fatto che non fosse stata fatta alcuna valutazione della forza probatoria dei dati che vengono descritti nel P.V.C. e ripresi, pedissequamente, nell'accertamento impugnato.
Le indagini di Polizia Giudiziaria, generate nel corso del procedimento penale n.RGNR_X presso la Procura della Repubblica di VI non sono mai state assunte a livello di prova, tanto che il procedimento è ancora in fase di acquisizione di informazioni;
rispetto a tale procedimento certamente vi è stata l'autorizzazione all'utilizzo dei dati raccolti a livello tributario, ma questo non qualifica come prove elementi conoscitivi.
Anche l'ordinanza n.31878/2022 della Corte di Cassazione citata nelle sentenze impugnate sottolinea, a pag. 7, la determinante necessità dell'esistenza di un quadro probatorio convincente;
e certamente questo
è escluso dalla permanenza a livello di indagini di P.G. della valutazione dei dati;
la stessa pronuncia della
S.C. ribadisce il ruolo centrale dell'istruttoria dibattimentale, e questa non vi è mai stata nel caso de quo.
- errore essenziale nella motivazione della sentenza impugnata.
Nelle sentenze impugnate la Corte di VI afferma che il ricorso ha eccepito l'illegittimità delle operazioni poste in essere, commettendo un errore di valutazione che inficia tutta la costruzione probatoria della sentenza stessa.
I ricorsi non hanno mai affermato l'illegittimità delle operazioni poste in essere, e ciò sarebbe stato gravemente sbagliato, ma nel testo dei ricorsi, nelle richieste alla Corte si chiede una pronuncia sulla illegittimità delle deduzioni riportate nell'avviso di accertamento.
Si tratta di situazioni ben differenti: le operazioni svolte sono legittime, ma le conclusioni a cui sono giunti gli Uffici dell'Agenzia di VI sono illegittime in quanto basate su di una insostenibile equiparazione: intercettazioni = prove.
Ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.546/92 la società ricorrente ripropone le contestazioni in merito avanzate in primo grado e non esaminate :
- nullità degli avvisi di accertamento per insufficiente motivazione in violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73 – effetto “replica” tra PVC e avvisi di accertamento – violazione degli artt. 63, 51, 52 e 56 D.P.R. 633/1972.
Gli avvisi di accertamento impugnati , anche in seguito alle osservazioni trasmesse ex art. 12 L.212/2000 non hanno una motivazione sufficiente da consentire alla parte una intellegibile comprensione sia dal punto giuridico che da quello sostanziale/fattuale di tutte le riprese a tassazione effettuate dall'Ufficio.
Appare evidente che negli atti impugnati è riportato pedissequamente il contenuto del PVC, con apporto di scarna motivazione, limitandosi ad “aggiungere” rispetto al PVC la locuzione: “La parte, nelle osservazioni presentate ex art. 12, comma 7, L.212/2000, ritiene che gli elementi di tale indagine siano inutilizzabili dalla
Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate”.
L'Agenzia delle Entrate di VI non ha minimamente analizzato, recepito ed elaborato con motivazione congrua, le conclusioni a cui sono pervenuti i verificatori della Guardia di Finanza.
Richiamo alla giurisprudenza di legittimità : il Supremo Consesso ha sottolineato la funzione propria attribuita all'Agenzia delle Entrate, vale a dire quella di valutare e stimare il lavoro svolto dai verificatori e non già limitarsi a “copiare” il PVC;
effetto “replica” tra PVC e avviso di accertamento – in violazione degli artt. 63,
51, 52 e 56 D.P.R. 633/1972.
- illegittimità, infondatezza, erroneità delle deduzioni riportate nell'avviso di accertamento impugnato per inutilizzabilità delle mere riproduzioni delle conversazioni intercorse.
Come evidenziato in fatto, gli avvisi di accertamento recuperano a tassazione costi ritenuti indeducibili sulla scorta di una serie di elementi (presunzioni) acquisiti nel corso di intercettazioni telefoniche ed ambientali e assunzione di sommarie informazioni eseguite nell'ambito di una indagine penale, che ad oggi non è stata mai azionata.
Il PVC rilasciato nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l., muove dall'attività ispettiva svolta nell'ambito della procedura penale n.RGNR_X Mod. 21 in essere presso la Procura della Repubblica di VI. Ad oggi non è noto al sottoscritto difensore se le indagini preliminari siano state concluse e se il PM, dott. Nominativo_1, abbia esercitato l'azione penale. Il PVC redatto e consegnato nella medesima data, il 4 ottobre 2023, ha come perno delle presunte violazioni accertate le intercettazioni telefoniche ed intercettazioni tramite supporto informatico ettuate nei confronti del sig. Nominativo_2 e sul Pc del sig. Nominativo_3, soggetti terzi rispetto al mondo Ricorrente_1 srl.
Ad oggi non è possibile conoscere lo stato e gli atti del procedimento penale che dovrebbe avere giustificato anche il presente verbale, soprattutto in ordine all'assunzione e convalida dei mezzi di prova,
e pertanto siamo in presenza della inutilizzabilità assoluta ex lege degli elementi riportati nel PVC nei confronti di soggetti giuridici terzi ed estranei, allo stato, dalla vicenda penale, che non essendo stati vagliati da alcun giudice non hanno nessuna veste di prova.
- erroneità ed infondatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in relazione alla presunta illegittimità delle operazioni poste in essere
La motivazione sui cui sono imperniati gli avvisi di accertamento confligge con le risultanze e con presumibili soggetti – autori di fatto – che a detta dell'Ufficio hanno posto in essere comportamenti negligenti in ordine alle fatture contestate. Negli atti impugnati viene riportato che: “In base alle indagini è stato rilevato come Nominativo_4 gestisse di fatto decine di società nazionali e straniere che ponevano in essere una mole notevole di rapporti intercompany aventi, in alcune comprovate ipotesi, come quello di trasferire agevolmente risorse da una società all'altra, in base allo scopo illecito che si intendeva perseguire, secondo uno schema di gestione di società formalmente indipendente, come un'unica società, con una cassa di fatto comune, col fine ultimo di salvaguardare e proteggere il patrimonio mobiliare e immobiliare delle società della “galassia” Nominativo_4 da un'eventuale azione esecutiva degli Uffici finanziari e riversando le responsabilità penali e amministrative su società svuotate e trasferite a soggetti prestanome”.
La premessa indicata non trova – nella realtà di fatto – alcun riscontro e quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate non è mai stato comprovato.
Viene sostanzialmente eccepito che il Sig. Nominativo_4, per proteggere il suo patrimonio immobiliare, ha creato e messo in essere operazioni – a detta di controparte – oggettivamente inesistenti.
In relazione alla presunta fittizietà delle operazioni poste in essere, a detta della GdF, pag. 11 viene riepilogato il presunto meccanismo fraudolento.
- considerazioni in merito alla introduzione da parte della L.130/2022 di un nuovo onere probatorio
(contenuto nel nuovo art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992) in virtù del quale l'amministrazione finanziaria prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato dal contribuente.
In nessun caso l'Amministrazione finanziaria ha provato l'inesistenza dell'operazione economica de qua.
Anche le intercettazioni Skype datate 8 settembre 2020 intercorse tra il sig. Nominativo_3 e la sig.ra Nominativo_4, ritenuta la referente contabile di Società_1 s.r.l. – all 21 PVC – smentiscono la fittizietà dell'operazione.
La comunicazione Skype non certifica la presunta fittizietà dell'operazione come indicata dell'Ufficio.
Trattasi di operazione reale intercorsa tra le parti ed effettivamente dotata di caratteri di specificità ed economicità della realtà commerciale dell'operazione posta in essere.
Anche l'organigramma new 7 per il 14.02.2021 (allegato 5 al PVC)” rinvenuto sul PC aziendale in uso al sig. Nominativo_3, responsabile amministrativo della società Società_2 S.r.l.Ebbene, gli indizi assunti dall'Ufficio come base per le rettifiche operate, non sono confermati da ulteriori elementi di prova e altresì sono inconferenti con le operazioni posti in essere da altri soggetti fisici e giuridici, quali la società Ricorrente_1 s.r.l. Viene ribadito che l'operazione accertata dall'Ufficio è stata identificata come “oggettivamente inesistente”, in quanto le fatture documenterebbero un'operazione mai realizzata completamente.
Nell'ordinamento tributario gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dai citati art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice.”.
Allo stesso modo la Corte Costituzionale, con la sentenza 21/01/2000, n. 18, ha evidenziato che: “Il valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione finanziaria nella fase dell'accertamento è, infatti, solamente quello proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.”
Nel caso de quo l'operazione posta in essere, così come meglio specificato anche nel seguente para- grafo,
è pienamente reale e legittima e non è soggetta a rettifiche e/o sanzioni.
- illegittimità, erroneità ed infondatezza della motivazione dell'avviso di accertamento per erroneità della violazione e sussistenza reale dell'operazione commerciale – presunta vendita sottocosto.
L'Agenzia delle Entrate non ha svolto alcuna attività di supporto all'operato della Guardia di Finanza soprattutto in relazione alla natura delle operazioni contestate.
Con la semplice e sbrigativa locuzione “fatture oggettivamente inesistenti” hanno basato un avviso di accertamento giungendo a conclusioni standard e sbrigative.
Come già avvalorato nei precedenti paragrafi, la ricorrente – nel pieno svolgimento delle attività per l'anno contestato – ha posto in essere le operazioni commerciali contestate nel rispetto delle sequenze economico commerciali impartite dalla legislazione vigente.
Pertanto in relazione alla tempistica della formulazione del P.V.C., in relazione agli “indizi” ivi riportati ed alla commistione di situazioni eventualmente riferibili a Ricorrente_1 s.r.l., questi potranno eventualmente essere richiesti solo dopo la conclusione delle indagini penali e l'eventuale conferma del coinvolgimento di tale società.
- erroneità ed infondatezza delle riprese a tassazione ai fini IVA per assolvimento dell'imposta e omesso riscontro contabile incrociato – controlli sostanziali. Ricorrente_1 s.r.l. per l'anno di imposta 2017, così come riportato nel PVC e nell'avviso di accertamento impugnato – è stata parte di un processo di operazioni economiche avvenute con la Società_3 S.r.l. e con Società_1 S.r.l. – contestate dall'Ufficio con la qualifica di “oggettivamente inesistenti”. La contestazione avanzata dall'Ufficio è imperniata sul presupposto secondo cui: “Le operazioni sottostanti ai giri merce contestati sono da considerarsi oggettivamente inesistenti, in quanto trattasi di operazioni circolari tra società riconducibili al medesimo soggetto e prive di strutture produttive”.
Viene smentito quanto indicato dal momento che ogni società ha una storia a sé: ogni società ha il proprio apparato societario, la propria sede, la propria struttura e la propria specifica attività.
Trattasi, nel caso di specie, si badi bene, di commercializzazione di prodotti finiti (tessuti e fodere a stock, adesivi) dei quali sono state correttamente indicate quantità e prezzo.
Gli articoli oggetto della prestazione commerciale sono stati regolarmente annotati da tutte le società che hanno partecipato alla vendita e soprattutto è stato sempre assolto il pagamento delle merci.
A seguito di un'analisi della documentazione contabile della società, le fatture di acquisto sono state regolarmente annotate nel registro IVA acquisti, nel giornale e nella dichiarazione dei redditi IVA, oltre che nel bilancio d'esercizio.
Pertanto, dal punto di vista strettamente formale (documentale e contabile) le operazioni di acquisto della merce poste in essere risultano essere regolari.
Ad avvalorare tale presupposto è di fondamentale importanza rilevare che le altre due società che, come riportato nell'avviso di accertamento, ovvero la società rumena Società_3 s.r.l. e la Società_1 s.r.l. non hanno ricevuto alcuna documentazione e/o richiesta informazioni/questionari né avvisi di accertamento, così come unicamente svolto nei confronti di Ricorrente_1 s.r.l. Il comportamento unilaterale dell'Ufficio accertatore avversa i principi cardine della giurisprudenza di legittimità ove è stato più volte evidenziato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'orientamento della Corte di Cassazione ha ritenuto che, qualora l'Amministrazione finanziaria contesta circostanza della fittizietà dell'operazione, ha l'onere di provare “…non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione si sia inserita in una evasione d'imposta”. Nell'avviso di accertamento impugnato la Ricorrente_1 s.r.l. è l'unica incriminata delle presunte operazioni poste in essere. Le altre società compartecipanti sono state dimenticate.
L'accertamento unilaterale della “inesistenza” delle operazioni è infondato, erroneo, non dimostrato e avvalorato da alcuna prova.
Elementi della memoria di trattazione e precisazione depositata successivamente dalla società :
- deposito degli accertamenti emessi da Agenzia Entrate sulla base dello stesso presupposto, riguardanti altri comportamenti riferibili alla Società_1 srl società unipersonale.
- analisi dei rapporti Società_4 srl/Società_1 srl;
- il 14.3.2025 la Società_4 srl, anch'essa citata nelle indagini della Guardia di Finanza derivanti dal procedimento penale di VI, ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2018, con il quale le veniva contestato di aver intrattenuto rapporti con Società_1 srl con scambio di merci, confermate nella loro esistenza fisica ma ipoteticamente rappresentate da fatture emesse per operazioni sogettivamente inesistenti. Tale accertamento è stato tempestivamente impugnato ed il ricorso pende avanti la Corte di Giustizia di Varese.
- il 10.3.2025 la Società_1 srl unipersonale ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2018, in cui le veniva contestato di avere emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.Tale accertamento è stato tempestivamente impugnato ed il ricorso pende avanti la Corte di Giustizia di VI.
Entrambi i suddetti accertamenti sono stati emessi e notificati dopo la presentazione degli atti di appello di Ricorrente_1 srl, e quindi si configura la fattispecie di cui all'art.56 D.Lgs. 546/1992 (produzione di nuove prove nel giudizio di appello). Entrambi gli accertamenti derivano dalle indagini generate dal procedimento n. RGNR_X presso la Procura della Repubblica di VI, sono stati emessi dall'Agenzia delle Entrate e giungono a conclusioni differenti rispetto a quelle degli accertamenti qui appellati, riguardanti Ricorrente_1 srl.
La società appellante ha sostenuto l'inesistenza di prove oggettivamente apprezzabili, dimostrata anche dal fatto che le varie articolazioni di A.E. traggono diverse valutazioni sulla base delle stesse circostanze.
La G.di F. ha riferito all'autorità penale una serie di informazioni forse non sufficientemente coordinate ed approfondite, tanto che a distanza di quatro anni la Procura della Repubblica non ha ancora chiuso le indagini.
L'Agenzia Entrate di VI contesta a Ricorrente_1 di avere contabilizzato fatture emesse da Società_1 srl unipersonale oggettivamente inesistenti, mentre l'Agenzia Entrate di Varese accusa Società_1 di avere svolto attività per operazioni soggettivamente inesistenti.
Motivi delle controdeduzioni depositate dall'Ufficio :
- l'indagine condotta dai militari della G.di F. riguardava una serie di società tutte riconducibili al sig. Nominativo_2
il quale gestiva una decina di società nazionali e straniere che intrattenevano rapporti intercompany al solo scopo di spostare risorse economiche da una compagine societaria all'altra in funzione dello scopo illecito che si intendeva perseguire.
In conclusione, nell'ambito di tale indagine, i militari appuravano che la stessa società Ricorrente_1 SRL era parte di tali operazioni che negli anni de quibus avevano consentito alla stessa di detrarre indebitamente un'imposta iva e di dedurre dei costi a fronte di operazioni circolari inesistenti poste in essere con società del medesimo gruppo.
In particolare, anche negli atti di appello, la società appellante ripropone la medesima eccezione riconducibile all'assenza di prove fornite dall'ufficio che dimostrino l'inesistenza delle operazioni contestate dalla GdF prima e dall'ufficio successivamente con gli avvisi di accertamento e l'atto di contestazione notificati.
I. INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI CONTROPARTE INERENTE ALLA NULLITÀ DELLA SENTENZA
PER VIZIO DI MOTIVAZIONE APPARENTE.
per costante giurisprudenza della Suprema Corte ( si veda ad esempio l'ordinanza n. 16958 del 14 giugno
2023) si incorre nel vizio di motivazione meramente apparente della sentenza e quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4,
d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla ropria determinazione.
Anche nell' ordinanza n. 2761 del 30 gennaio 2024 i giudici di legittimità hanno precisato che “… affinché sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c. n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscere come giustificazione del decisum…”.
- è evidente dalla lettura della motivazione della pronuncia ora impugnata che i giudici di primo grado hanno dato rilevanza agli elementi di prova acquisiti dalla GdF nel corso delle indagini svolte nei confronti della società con particolare riferimento ai documenti extra contabili quali i files rinvenuti nei pc in uso al sig. Nominativo_1 con un chiaro rinvio a quanto specificato nel Pvc.
II. INFONDATEZZA DELLA DOGLIANZA DI CONTROPARTE INERENTE ALLA NULLITÀ DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE DELL'ART.112 C.P.C. Con specifico motivo di appello, la società appellante lamenta la nullità delle sentenze emesse dai giudici di primo grado in quanto quest'ultimi sarebbero incorsi in una chiara violazione ed interpretazione del novellato art. 7, comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992 in tema di onere della prova gravante sull'A.F.
Ebbene, come già evidenziato nelle controdeduzioni difensive ritualmente depositate alle quali per brevità si rimanda, l'ufficio rappresenta che la stessa Corte di Cassazione – recentemente anche nella sentenza n. 32980 del dicembre 2024 – ha stabilito per oramai consolidato principio di diritto che il novellato art. 7 del D. lgs. n. 546/1992 nel nuovo comma 5 bis introdotto dall'art. 6 della legge n. 130
del 2022 “… non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale…”.
Orbene, dalla lettura dell'avviso di accertamento emesso dall'ufficio congiuntamente al PVC redatto dalla
GdF non vi è chi non veda come gli elementi di prova esibiti in sede accertativa siano certi,precisi, concordanti ed atti a superare la documentazione meramente cartolare esibita da controparte che – si ricorda – si fondava essenzialmente sulle fatture emesse tra le parti.
Proprio in tema di utilizzabilità in ambito tributario dei documenti di prova acquisiti in sede di indagini penali – oltre a quanto già argomentato nelle controdeduzioni difensive depositate - l'ufficio rappresenta che Cassazione – nella sentenza n. 6031 del 2022 – ha stabilito che nel giudizio tributario il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari con strumenti propri del procedimento penale è utilizzabile ai fini della prova della pretesa fiscale, in quanto l'atto legittimamente assunto in sede penale, poi trasmesso all'Amministrazione finanziaria, rientra tra gli elementi che il giudice deve valutare ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63 (Cass.,sez. 5, 5 aprile 2019, n. 9593; Cass., sez. 5, 29 maggio 2003, n.
8602).
Ma la stessa giurisprudenza di merito concorda con la Cassazione sul punto.
(sentenza del 31/07/2024 n. 603/1 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo).
III. INFONDATEZZA DELLE ECCEZIONI DI PARTE AVVERSA INERENTI ALL' ERRORE ESSENZIALE
NELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA.
In tale motivo di appello controparte, seppur in forma diversa, ripropone nella sostanza la medesima eccezione sulla nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente.
Più segnatamente, i giudici di prime cure avrebbero mal interpretato le eccezioni difensive di controparte che non avrebbe eccepito l'illegittimità delle operazioni come invece riportato nella sentenza.
Invero, alla pagina 5 della motivazione, i giudici pavesi affermano che “…Per quel che concerne la eccepita presunta illegittimità delle operazioni poste in essere, la Cassazione con Sentenza 36249/2023
…”.
In sostanza, è evidente il riferimento alla contestazione dell'ufficio che ovviamente contesta la legittimità delle operazioni commerciali ritenute fraudolente.
L'eccezione di parte privata è dunque totalmente priva di pregio.
I. REPLICA ALLE CENSURE DI CONTROPARTE INERENTI ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DEL D.P.
R. N. 600.1973 – NULLITÀ DELL'AVVISO ACCERTAMENTO PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.
Come anticipato in premessa ai primi tre motivi di ricorso controparte propone in sostanza la medesima censura riconducibile di fatto alla presunta nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 42 del D.P.R.
n. 600/1973.
In sostanza, riassumendo brevemente le censure di controparte comuni ai tre motivi dei ricorsisi rappresenta che la società ricorrente lamenta che l'atto notificato è privo di una motivazione che consenta una intellegibile comprensione del medesimo sia dal punto di visto giuridico che da quello fattuale sostanziale.
Secondo la controparte, nella parte motivazionale l'Ufficio si limita a recepire acriticamente le risultanze delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza ricorrendo ad una motivazione cd. per relationem. Sempre sul punto in commento, nel terzo motivo di ricorso, controparte lamenta la violazione dell'art. 7, comma 5 del D. Lgs. n. 546/1992 recentemente novellato in virtù del quale verte sull'A.F. l'onere della prova in giudizio delle violazioni contestate con l'atto impugnato.
Nel caso di specie, invece, la maggior pretesa impositiva si baserebbe esclusivamente su intercettazioni telefoniche che non provano di fatto la fittizietà delle operazioni contestate.
Nel dettaglio, nei ricorsi introduttivi controparte lamenta che l'ufficio ha riportato pedissequamente ciò che
è presente nel PVC con apporto di scarna motivazione.
- con specifico riferimento alla nullità dell'atto per assenza di motivazione ovvero per aver l'ufficio motivato per relationem la maggior pretesa tributaria riproponendo le valutazioni contenute nel PVC redatto dalla
GdF si rappresenta che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - richiamato nella recente sentenza n. 5860 del 23 febbraio 2023 2- l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem,ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale. Ciò posto, nel caso in cui l'ufficio richiami nella motivazione un PVC della GdF – così come nel caso oggetto dell'odierno gravame –
l'ufficio pone all'attenzione di codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria che in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la Cassazione ha stabilito con granitico orientamento che la motivazione “per relationem” con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.
In sostanza, contrariamente a quanto eccepito dalla società ricorrente, la motivazione che rinvia e/o recepisce le argomentazioni contenute in un Pvc deve dunque ritenersi sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto richiamato ed a porre il contribuente in grado di spiegare adeguatamente le proprie difese, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell'atto impositivo mediante acquisizione di ulte- riore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale.
Gli atti impugnati sono legittimamente motivati poiché:
- richiamando le conclusioni contenute nel Pvc della GdF ne riproducono le parti essenziali in modo da focalizzare i processi logico deduttivi che hanno portato al recupero a tassazione dell'imposta indebitamente detratta;
- le contestazioni oggetto degli atti notificati si basano senza alcun dubbio su elementi noti alla con- troparte.
Replicando sempre all'eccezione di controparte che attiene più propriamente alla violazione dell'art. 42 del
D.P.R. n. 600/1973 declinata in questo caso nell'assenza nell'atto di una specifica replica alla memoria consegnata dopo la notifica del Pvc da parte della GdF ai sensi dell'art. 12 della L. n. 212/2000 l'ufficio rappresenta che anche questa eccezione deve ritenersi infondata.
Infatti, anche in tal caso l'unanime giurisprudenza di legittimità in ultimo richiamata nella recente sentenza n. 457 del 8 gennaio 2024, stabilisce che deve ritenersi che non sussista, in generale, un diritto del contribuente a una motivazione rafforzata dell'atto impositivo, anche senza menzione delle osservazioni del contribuente. E dunque evidente che l'ufficio ha correttamente operato richiamando nella motivazione dell'atto la memoria difensiva presentata da controparte ritenendo di non replicare puntualmente in quanto considerata inconferente ed inefficace ai fini di un eventuale abbandono della maggiore pretesa impositiva.
II. INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI CONTROPARTE INERENTE ALL'ERRONEITÀ ED
INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE ALLA
PRESUNTA ILLEGITTIMITÀ DELLE OPERAZIONI.
Come anticipato in premessa, al terzo motivo di ricorso controparte lamenta la violazione del novellato art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 546/1992 in virtù del quale l'A.f. deve provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Nel caso di specie, nelle proprie difese la ricorrente eccepisce che l'ufficio si è limitato a fondare le contestazioni esclusivamente su elementi d'indagine emersi durante un procedimento penale inconfe rente con la società Ricorrente_1 Srl. In sostanza, così come argomentato nei ricorsi, controparte eccepisce che l'ufficio non ha provato l'inesistenza dell'operazione economica affermando che le uniche basi dell'accertamento sono da ricondursi alle intercettazioni telefoniche le quali – tra l'altro – smentirebbero proprio la fittizietà delle operazioni.
In via preliminare, l'Ufficio ritiene sia dirimente replicare alle eccezioni di controparte che vertono sulla doglianza inerente all'illegittimo utilizzo ai fini fiscali da parte dell'ufficio di informazioni acquisite in sede di indagine penale.
Ebbene, tale doglianza di parte avversa non può che essere considerata infondata.
Più segnatamente – proprio in tema di utilizzabilità ai fini fiscali delle intercettazioni raccolte nell'ambito di un'indagine penale – nella sentenza n. 32185 del 2019 la Corte di cassazione ne ha sancito la legittima utilizzabilità contrariamente a quanto asserito da Controparte.
Infatti, nella pronuncia in commento i giudici di legittimità hanno precisato che un atto legittimamente assunto in sede penale – nella specie, sommarie informazioni testimoniali della Guardia di finanza e intercettazioni telefoniche – e trasmesso all'Amministrazione tributaria entra a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall'articolo 63 del Dpr n.
633/1972.
Tale norma, infatti, non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni (articolo 15 della
Costituzione), perché le intercettazioni che anno permesso il reperimento dell'atto sono autorizzate da un giudice, né con il diritto di difesa di cui (articolo 24 della Costituzione), perché, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processo tributario l'atto acquisito ha un minor valore probatorio rispetto a quello riconosciutogli nel processo penale (cfr Cassazione, pronuncia n.
2916/2013).
Ma vi è di più, sempre sul tema in commento, nella sentenza n. 20358 del 2020 la Cassazione ha ulteriormente chiarito che non esiste nell'ordinamento fiscale un principio generale di inutilizzabilità degli elementi illegittimamente acquisite esclusi i casi in cui viene lesa la tutela di diritti fondamentali costituzionali.
Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che è legittimo l'utilizzo nel processo tributario di prove acquisite anche senza il rispetto delle garanzie difensive previste nell'ambito del codice di rito penale.
Per quanto attiene invece alle eccezioni difensive che attengono al novellato comma 5 bis dell'art. 7 del
D. Lgs. n. 546/1992 si osserva quanto di seguito argomentato.
In base al tenore letterale della disposizione, è evidente che – errando - controparte abbia inteso che l'assolvimento dell'onere probatorio implichi un ulteriore grado di dettaglio e di specificità delle allegazioni a carico dell'ufficio e che tale onere debba essere assolto già nella fase motivazionale, senza distinguere tra elementi indiziari, raccolti nell'istruttoria del procedimento amministrativo-tributario, e la formazione della prova, che deve avvenire necessariamente nel dibattimento tra le parti e alla presenza del giudice.
In verità, così come chiarito dai giudici della Cassazione nell'ordinanza n. 31878 depositata il 27 ottobre
2022, è invece evidente che la nuova formulazione normativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
Orbene, la recente pronuncia della Cassazione ha evidenziato la valenza sistematica del comma 5-bis in commento, chiarendo che con tale disposizione il legislatore non ha voluto derogare a tutti i principi già applicati ma ha semplicemente voluto potenziare l'istruttoria processual-tributaria, con una norma sostanzialmente ricognitiva di detti principi, ma che comunque contribuisce a fornire una disciplina più compiuta alla fase istruttoria nel processo tributario.
la GdF agiva nell'ambito di un procedimento penale avviato dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di VI.
Nell'ambito di tali indagini, la GdF acquisiva delle conversazioni telefoniche intercorse tra lo stesso sig.
Nominativo_2 e la sig.ra Nominativo_5 (dipendente e confindente del primo) nella quale l'amministratore di fatto di tutte le società della cd. “Galassia_X” affermava di creare appositamente delle compagini societarie snelle dal punto di vista patrimoniale in modo da poterle chiudere agevolmente e trasferire il patrimonio nel caso in cui venisse contestata l'inesistenza soggettiva delle operazioni tra società del gruppo.
In sostanza, dalle indagini condotte, i militari della Guardia di Finanza giungevano alla conclusione che il sig. Nominativo_2 gestirebbe di fatto decine di società nazionali e straniere che ponevano in essere una mole notevole di rapporti intercompany aventi, in alcune comprovate ipotesi, come fine quello di trasferire agevolmente risorse da una società all'altra, in base allo scopo illecito che si intendeva perseguire, secondo uno schema di gestione di società formalmente indipendenti, come un'unica società, con una cassa di fatto comune,col fine ultimo di salvaguardare e proteggere il patrimonio mobiliare e immobiliare delle società della “Galassia_X da un'eventuale azione esecutiva degli Uffici Finanziari e riversando le responsabilità penali e amministrative su società opportunamente svuotate e trasferite a soggetti prestanome.
A quanto sopra si aggiunge che dall'esame del pc del Sig. Nominativo_3amministratore delle società riconducibili allo Nominativo_2) i militari riscontravano la presenza di un file denominato “definitivo 28 11 2017” riferibile ad una operazione commerciale riguardante l'acquisto e la cessione di merce tra società del gruppo.
Dall'esame del file in commento, i militari della Gdf rilevavano come meglio argomentato nella motivazione dell'atto impugnato (alla quale si rimanda per brevità) che vi era stato un passaggio di merce tra varie società del gruppo operazione connaturata da una spiccata circolarità.
Trattasi di operazioni circolari tra società riconducibili al medesimo soggetto e prive di strutture pro- duttive, che hanno consentito, tra l'altro, alla società Ricorrente_1 S.r.l. di detrarre un'indebita IVA a credito. Tanto premesso, replicando alle censure di controparte in tema di onere della prova, l'ufficio rappresenta che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di IVA, una volta che l'A.F. dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Questo è il principio di diritto da ritenersi oramai pacifico ribadito nella recente pronuncia n. 5416 del 29 febbraio 2024.
III. REPLICHE ALLE ECCEZIONI DI CONTROPARTE INERENTI ALL' ILLEGITTIMITÀ, ERRONEITÀ ED
INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE DI ACCERTAMENTO PER ERRONEITÀ DELLA VIOLAZIONE E
SUSSISTENZA REALE DELL'OPERAZIONE COMMERCIALE (QUARTO E QUINTO MOTIVO DI
RICORSO).
Al quarto e quinto motivo di ricorso controparte lamenta nel merito l'infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato in quanto l'ufficio non avrebbe svolto alcuna attività di supporto alla GdF in relazione alle operazioni contestate limitandosi a basare il recupero a tassazione con una semplice e sbrigativa locuzione di fatture per operazioni inesistenti.
Tali argomentazioni sono del tutto ininfluenti e prive di valenza probatoria tale da scardinare l'assunto logico su cui l'ufficio ha basate le contestazioni. La società ha effettuato ridondanti richiami di giurisprudenza del tutto inconferenti al caso oggetto della controversia. E' evidente che controparte non replica efficacemente nel merito alle argomentazioni dell'ufficio limitandosi ad affermare sul punto che le operazioni sarebbero legittime in virtù delle fatture esibite e correttamente annotate in contabilità.
Ebbene, sul punto in commento, l'ufficio ha già evidenziato che la prova delle operazioni da parte del contribuente non può ritenersi assolta con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia così come ribadito dalla Cassazione nella recente sentenza n. 5180 del 27 febbraio 2024.
Pertanto, le eccezioni riportate negli appelli da Controparte, laddove quest'ultima afferma che “… a seguito di una attenta analisi della documentazione contabile della società, le fatture di acquisto sono state regolarmente annotate nel registro Iva acquisti, nel giornale e nella dichiarazione ….” sono da ritenersi del tutto inconferenti visto che – per consolidato orientamento di legittimità – la sola regolarità formale della contabilità non può ritenersi dirimente in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.
Si aggiunge, per completezza, che dalle stesse intercettazioni telefoniche della GdF era comunque emerso che il sig. Nominativo_6 – amministratore di fatto delle società a lui riconducibili – era solito gestire tutti i rapporti intercompany in modo regolare sotto l'aspetto formale proprio allo scopo di far trasparire la bontà delle operazioni almeno per quanto concerne l'aspetto documentale. Nelle proprie difese controparte non chiarisce in alcun modo la natura delle operazioni contestate che hanno innegabilmente natura circolare visto che la medesima merce – tramite cessioni in sequenza tra società prive di mezzi operativi – tornano al cedente originario in assenza di qualsivoglia ragione economica visto che le merci oggetto delle transazioni sono le medesime e dunque non soggette nei vari passaggi ad operazioni di trasformazione ad esempio.
Anzi, la GdF rilevava come addirittura alcune cessioni avvenivano in sottocosto come, ad esempio, nel caso della cessione intercorsa tra la società Società_1 Srl e la ricorrente così come rappresentato ai punti precedenti e nella motivazione dell'avviso di accertamento (ed alla quale per brevità si rimanda).
Nel merito delle operazioni in contestazione controparte si limita a ricorrere a generiche frase di rito affermando che “…ogni società ha una storia a sé: ogni società ha il proprio apparato societario, la propria sede, la propria struttura …”.
In ultimo, riguardo al richiamo del principio della buona fede che riguarderebbe controparte, l'ufficio ritiene necessario porre all'attenzione di codesta On.le Corte di Giustizia tributaria che la contestazione dell'ufficio verte su operazioni oggettivamente fittizie;
in tal caso, così come ribadito nella sentenza n. 19752 del luglio
2023, la Cassazione ha stabilito che non verte sull'A.F. l'onere di di mostrare la mala fede del contribuente.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede del contribuente, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass. civ., 10 novembre 2020, n.
25113).
Si aggiunge ad ulteriore sostegno della legittimità dell'operato dell'ufficio,che la GdF ha raccolto durante le operazioni di verifica diversi elementi di prova comprovanti la consapevolezza della parte;
si ricordano, fra tutti, le intercettazioni telefoniche ed i files inerenti la struttura delle operazioni rinvenuti su pc dei soggetti coinvolti.
Infine, deve ritenersi infondata la prospettazione difensiva di parte privata per cui l'assenza di danno per l'Erario derivante dall'intera operazione eliderebbe la natura fraudolenta dell'operazione.
L'ufficio rappresenta che tale sillogismo esposto da controparte non sia per nulla condivisibile.
Più segnatamente, così come evidenziato nei punti precedenti l'ufficio ha contestato a controparte una serie di operazioni circolari consistenti in cessioni di merci tra società del gruppo – in alcuni casi anche sottocosto – in assenza di una valida ragione economica evidente.
Alcune di queste compagini societarie erano anche prive di strutture operative così come rilevato nel Pvc dalla Guardia di Finanza. In sostanza, dagli elementi connaturanti l'impianto frodatorio posto in essere della società della cd “Galassia_X
è da ricondursi – così come nel caso di specie – alla detrazione dell'imposta iva.
Contrariamente a quanto asserito da controparte nel ricorso introduttivo, la contabilizzazione fra le altre delle operazioni in contestazione ha consentito alla società di esporre nelle dichiarazioni presentate per gli anni de quibus dei crediti iva.
Il recupero a tassazione dei costi oggetto degli atti impugnati, ha comportato una riduzione dell'impo l'imposta iva detraibile indicata da controparte della dichiarazione con un conseguente debito d'imposta in luogo del credito dichiarato.
L'ufficio ha provato che la società ha conseguito in realtà un indebito vantaggio fiscale a danno dell'Erario. Con specifico riferimento al caso oggetto dell'odierno gravame l'ufficio ritiene sia utile richiamare la sentenza n. 748 del 9 gennaio 2024 nella quale – benché riconducibile ad una contestazione per fatture per operazioni inesistenti – i giudici della Cassazione affrontano il caso sovrapponibile per struttura a quello in oggetto di cessioni fittizie di beni tra società.
Ebbene, nella sentenza in commento, con specifico riferimento alle cessioni a cascata delle merci i giudici di legittimità evidenziavano che il vantaggio conseguibile dall'impianto fraudolento così strutturato era riconducibile proprio alla detrazione iva anche nel caso in cui non vi era stata deduzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che gli appelli riuniti proposti dalla società ricorrente non siano meritevoli di acoglimento.
Nell'ambito di una indagine penale, tutt'ora in corso, disposta dalla Procura della Repubblica di VI e iscritta al n.RGNR_X RGNR, sono stati effettuati atti di assunzione di informazioni e riscontri nei confronti della società appellante;
il Sostituto Procuratore titolare delle indagini rilasciava in data 08/03/2023 nulla osta per l'utilizzo ai fini fiscali dei dati acquisiti, ed a seguito di tale consenso venivano esplicate indagini da parte della Guardia Di Finanza di VI che davano luogo, nei confronti della società, al PVC 04/10/2023 consegnato alla parte.
La Corte ritiene che :
- la motivazione delle 5 sentenze di primo grado impugnate non è apparente
- le 5 sentenze non hanno violato l'art.112 CPC
- non vi è stato alcun effetto “replica” tra PVC e avviso di accertamento;
risulta al contrario che l'ufficio ha attentamente analizzato le conclusioni a cui sono giunti i Militari della G. di F. nel proprio P.V.C.
- le riproduzioni delle conversazioni intercorse sono assolutamente utilizzabili e fondamentali per la comprensione di quanto realmente accaduto.
- le motivazioni dei 4 avvisi di accertamento e dell'atto di contestazione sono chiare ed atte a far comprendere l'iter logico-giuridico percorso dall'Ufficio.
- la società intende interpretare in modo non corretto il nuovo art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992
- l'Amministrazione finanziaria ha provato l'inesistenza dell'operazione economica de qua, e l'analisi della comunicazione Skype e dell'organigramma new 7 rinvenuto nel PC aziendale in uso al sig. Nominativo_1, responsabile amministrativo della società Società_2 S.r.l. conferma tale affermazione.
- gli elementi indiziari utilizzati dall'Ufficio rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza, e danno legittimamente luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dai citati art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice.
Il punto nodale della presente controversia tributaria è costituito dall'onere probatorio.
La Corte ritiene che l'Ufficio abbia assollto dl tutto correttamente a tale onere, e che abbia utilizzato legittimamente gli elementi contenuti nel P.V.C. della Guardia di Finanza.
La prova dell'effettività dell operazioni svolte da parte del contribuente non può ritenersi assolta con l'esibizione delle fatture , ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia così come ribadito dalla Cassazione nella recente sentenza n. 5180 del 27 febbraio
2024.
Il PVC redatto e consegnato nella medesima data, il 4 ottobre 2023, si basa anche sulle intercettazioni telefoniche ed intercettazioni tramite supporto informatico effettuate nei confronti del sig. Nominativo_2 e sul pc del sig. Nominativo_3.
la GdF rilevava come addirittura alcune cessioni avvenivano in sottocosto come, ad esempio, nel caso della cessione intercorsa tra la società Società_1 Srl e la ricorrente così come rappresentato nella motivazione degli avvisi di accertamento .
La Corte condivide ed approva quanto esposto dall'Agenzia Entrate D.P. di VI nelle proprie
contro
- controdeduzioni, alle motivazioni delle quali rinvia.
La società non ha, al contrario, fornito prove concrete per contestare i rilievi posti a base degli atti no- tificati dall'Ufficio.
La Guardia di Finanza e l'Ufficio hanno addotto una vasta serie di elementi, assolutamente incontestabili, che costituiscono il supporto su cui si fondano gli atti impugnati dalla società ricorrente.
Ogni altro motivo assorbito.
le spese processuali del grado sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge gli appelli riuniti e conferma le sentenze impugnate. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 20.000,00 in favore dell'Ufficio.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
IA AL, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3881/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V06A601164-2023 IVA-ALTRO 2017
- sull'appello n. 3884/2024 depositato il 30/12/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 300/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- CONTESTAZIONE n. T9VCOA600529-2023 IVA-ALTRO 2017
- sull'appello n. 3889/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 301/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V06A601173-2023 IVA-ALTRO 2018
- sull'appello n. 3893/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 303/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03A601180-2023 IVA-ALTRO 2020
- sull'appello n. 2/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 302/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03A601191-2023 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1368/2025 depositato il
20/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:in accoglimento degli appelli riformare totalmente le sentenze della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di VI , annullandole per motivazione apparente, per inesistenza di valida motivazione e per violazione dell'art.112 C.P.C. ; nel merito pronunciare con riguardo agli atti impugnati con accoglimento dei seguenti motivi: nullità degli accertamenti e dell'atto di contastazione per inesistenza del presupposto impositivo e per mancanza di prove relative alla simulazione delle operazioni commerciali poste in essere.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa per il doppio grado di giudizio
Resistente/Appellato: nel merito : confermare integralmente le sentenze impugnate e, per l'effetto, confermare il rigetto degli appelli della società. Con condanna di controparte alle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare la Corte rileva che nell'udienza del 12.3.2025 la ricorrente ha rinunciato alle istanze di sospensione della riscossione provvisoria ex art. 52 D.Lgs. 546/1992.
Poiché la ricorrente in data 21.5.2025 ha proposto istanza di riunione dei procedimenti RGA n.
3881/2024,n. 3884/2024,n. 3889/2024,n,3893/2024 e n. 2/2025 per connessione soggettiva ed oggettiva, la Corte dispone la riunione dei suddetti.
La Corte di Giustizia di primo grado di VI rigettava con 5 separate sentenze i 5 ricorsi proposti dalla società avverso :
- avviso di accertamento n. T9V06A601164- 2023 per iva - altro 2017
- atto di contestazione n. T9VCOA600529-2023 per iva - altro 2017
- avviso di accertamento n. T9V06A601173 -2023 per iva -altro 2018
- avviso di accertamento n. T9V03A601180 -2023 per iva - altro 2020
- avviso di accertamento n. T9V03A601191 - 2023 per ires - altro 2021,
condannando parte ricorrente alla rifusione delle relative spese processuali .
I suddetti 5 ricorsi traevano origine dalla notifica dei suddetti atti (emessi in seguito a un P.V.C della G. di
F. di VI che aveva rilevato la registrazione da parte della ricorrente di operazioni inesistenti) con i quali veniva contestata alla società l'indebita detrazione di iva e l'indebita deduzione di costi dal reddito ai fini dell'ires e veniva irrogata (con il solo atto di contestazione per il 2017) una sanzione edittale pari al 25% dell'importo complessivo di € 74.106,65 che, nella qualità di componente negativa incidente sul reddito imponibile IRES della società per il 2017 e fondata secondo l'Agenzia su operazioni inesistenti,aveva avuto l'effetto di comprimere in modo anomalo l'imponibile IRES e di conseguenza l'IRES da versare.
Motivi degli appelli proposti dalla società :
- nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art 36 D.Lgs.546/92 (132 C.P.C.)
Ricorrente_1 s.r.l. in relazione agli anni 2017, 2018, 2020, 2021 è stata oggetto di 4 accertamenti e di un atto di contestazione tutti scaturenti delle indagini di Polizia Giudiziaria confluite in quell'unico P.V.C. citato anche dall'Agenzia.
Gli accertamenti sono stati oggetto di specifici ricorsi che sono stati tutti decisi, e respinti, nella stessa giornata dalla Corte di Giustizia Tributaria di VI. Le sentenze emesse sarebbero asseritamente il prodotto di un procedimento di copia /incolla effettuato per i vari anni oggetto del contenzioso de quo senza alcun riferimento con le realtà dei singoli periodi d'imposta, che sono differenti.
I motivi in fatto non possono che essere specificamente riferiti all'argomento della contestazione, ed in caso contrario rendono solo apparente la motivazione della stessa sentenza.
- nullità delle sentenze di primo grado per violazione dell'art.112 C.P.C. ( principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
La parte centrale dei ricorsi in primo grado e le conclusioni delle domande alla CGT di primo grado vertevano sul fatto che non fosse stata fatta alcuna valutazione della forza probatoria dei dati che vengono descritti nel P.V.C. e ripresi, pedissequamente, nell'accertamento impugnato.
Le indagini di Polizia Giudiziaria, generate nel corso del procedimento penale n.RGNR_X presso la Procura della Repubblica di VI non sono mai state assunte a livello di prova, tanto che il procedimento è ancora in fase di acquisizione di informazioni;
rispetto a tale procedimento certamente vi è stata l'autorizzazione all'utilizzo dei dati raccolti a livello tributario, ma questo non qualifica come prove elementi conoscitivi.
Anche l'ordinanza n.31878/2022 della Corte di Cassazione citata nelle sentenze impugnate sottolinea, a pag. 7, la determinante necessità dell'esistenza di un quadro probatorio convincente;
e certamente questo
è escluso dalla permanenza a livello di indagini di P.G. della valutazione dei dati;
la stessa pronuncia della
S.C. ribadisce il ruolo centrale dell'istruttoria dibattimentale, e questa non vi è mai stata nel caso de quo.
- errore essenziale nella motivazione della sentenza impugnata.
Nelle sentenze impugnate la Corte di VI afferma che il ricorso ha eccepito l'illegittimità delle operazioni poste in essere, commettendo un errore di valutazione che inficia tutta la costruzione probatoria della sentenza stessa.
I ricorsi non hanno mai affermato l'illegittimità delle operazioni poste in essere, e ciò sarebbe stato gravemente sbagliato, ma nel testo dei ricorsi, nelle richieste alla Corte si chiede una pronuncia sulla illegittimità delle deduzioni riportate nell'avviso di accertamento.
Si tratta di situazioni ben differenti: le operazioni svolte sono legittime, ma le conclusioni a cui sono giunti gli Uffici dell'Agenzia di VI sono illegittime in quanto basate su di una insostenibile equiparazione: intercettazioni = prove.
Ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.546/92 la società ricorrente ripropone le contestazioni in merito avanzate in primo grado e non esaminate :
- nullità degli avvisi di accertamento per insufficiente motivazione in violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73 – effetto “replica” tra PVC e avvisi di accertamento – violazione degli artt. 63, 51, 52 e 56 D.P.R. 633/1972.
Gli avvisi di accertamento impugnati , anche in seguito alle osservazioni trasmesse ex art. 12 L.212/2000 non hanno una motivazione sufficiente da consentire alla parte una intellegibile comprensione sia dal punto giuridico che da quello sostanziale/fattuale di tutte le riprese a tassazione effettuate dall'Ufficio.
Appare evidente che negli atti impugnati è riportato pedissequamente il contenuto del PVC, con apporto di scarna motivazione, limitandosi ad “aggiungere” rispetto al PVC la locuzione: “La parte, nelle osservazioni presentate ex art. 12, comma 7, L.212/2000, ritiene che gli elementi di tale indagine siano inutilizzabili dalla
Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate”.
L'Agenzia delle Entrate di VI non ha minimamente analizzato, recepito ed elaborato con motivazione congrua, le conclusioni a cui sono pervenuti i verificatori della Guardia di Finanza.
Richiamo alla giurisprudenza di legittimità : il Supremo Consesso ha sottolineato la funzione propria attribuita all'Agenzia delle Entrate, vale a dire quella di valutare e stimare il lavoro svolto dai verificatori e non già limitarsi a “copiare” il PVC;
effetto “replica” tra PVC e avviso di accertamento – in violazione degli artt. 63,
51, 52 e 56 D.P.R. 633/1972.
- illegittimità, infondatezza, erroneità delle deduzioni riportate nell'avviso di accertamento impugnato per inutilizzabilità delle mere riproduzioni delle conversazioni intercorse.
Come evidenziato in fatto, gli avvisi di accertamento recuperano a tassazione costi ritenuti indeducibili sulla scorta di una serie di elementi (presunzioni) acquisiti nel corso di intercettazioni telefoniche ed ambientali e assunzione di sommarie informazioni eseguite nell'ambito di una indagine penale, che ad oggi non è stata mai azionata.
Il PVC rilasciato nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l., muove dall'attività ispettiva svolta nell'ambito della procedura penale n.RGNR_X Mod. 21 in essere presso la Procura della Repubblica di VI. Ad oggi non è noto al sottoscritto difensore se le indagini preliminari siano state concluse e se il PM, dott. Nominativo_1, abbia esercitato l'azione penale. Il PVC redatto e consegnato nella medesima data, il 4 ottobre 2023, ha come perno delle presunte violazioni accertate le intercettazioni telefoniche ed intercettazioni tramite supporto informatico ettuate nei confronti del sig. Nominativo_2 e sul Pc del sig. Nominativo_3, soggetti terzi rispetto al mondo Ricorrente_1 srl.
Ad oggi non è possibile conoscere lo stato e gli atti del procedimento penale che dovrebbe avere giustificato anche il presente verbale, soprattutto in ordine all'assunzione e convalida dei mezzi di prova,
e pertanto siamo in presenza della inutilizzabilità assoluta ex lege degli elementi riportati nel PVC nei confronti di soggetti giuridici terzi ed estranei, allo stato, dalla vicenda penale, che non essendo stati vagliati da alcun giudice non hanno nessuna veste di prova.
- erroneità ed infondatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in relazione alla presunta illegittimità delle operazioni poste in essere
La motivazione sui cui sono imperniati gli avvisi di accertamento confligge con le risultanze e con presumibili soggetti – autori di fatto – che a detta dell'Ufficio hanno posto in essere comportamenti negligenti in ordine alle fatture contestate. Negli atti impugnati viene riportato che: “In base alle indagini è stato rilevato come Nominativo_4 gestisse di fatto decine di società nazionali e straniere che ponevano in essere una mole notevole di rapporti intercompany aventi, in alcune comprovate ipotesi, come quello di trasferire agevolmente risorse da una società all'altra, in base allo scopo illecito che si intendeva perseguire, secondo uno schema di gestione di società formalmente indipendente, come un'unica società, con una cassa di fatto comune, col fine ultimo di salvaguardare e proteggere il patrimonio mobiliare e immobiliare delle società della “galassia” Nominativo_4 da un'eventuale azione esecutiva degli Uffici finanziari e riversando le responsabilità penali e amministrative su società svuotate e trasferite a soggetti prestanome”.
La premessa indicata non trova – nella realtà di fatto – alcun riscontro e quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate non è mai stato comprovato.
Viene sostanzialmente eccepito che il Sig. Nominativo_4, per proteggere il suo patrimonio immobiliare, ha creato e messo in essere operazioni – a detta di controparte – oggettivamente inesistenti.
In relazione alla presunta fittizietà delle operazioni poste in essere, a detta della GdF, pag. 11 viene riepilogato il presunto meccanismo fraudolento.
- considerazioni in merito alla introduzione da parte della L.130/2022 di un nuovo onere probatorio
(contenuto nel nuovo art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992) in virtù del quale l'amministrazione finanziaria prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato dal contribuente.
In nessun caso l'Amministrazione finanziaria ha provato l'inesistenza dell'operazione economica de qua.
Anche le intercettazioni Skype datate 8 settembre 2020 intercorse tra il sig. Nominativo_3 e la sig.ra Nominativo_4, ritenuta la referente contabile di Società_1 s.r.l. – all 21 PVC – smentiscono la fittizietà dell'operazione.
La comunicazione Skype non certifica la presunta fittizietà dell'operazione come indicata dell'Ufficio.
Trattasi di operazione reale intercorsa tra le parti ed effettivamente dotata di caratteri di specificità ed economicità della realtà commerciale dell'operazione posta in essere.
Anche l'organigramma new 7 per il 14.02.2021 (allegato 5 al PVC)” rinvenuto sul PC aziendale in uso al sig. Nominativo_3, responsabile amministrativo della società Società_2 S.r.l.Ebbene, gli indizi assunti dall'Ufficio come base per le rettifiche operate, non sono confermati da ulteriori elementi di prova e altresì sono inconferenti con le operazioni posti in essere da altri soggetti fisici e giuridici, quali la società Ricorrente_1 s.r.l. Viene ribadito che l'operazione accertata dall'Ufficio è stata identificata come “oggettivamente inesistente”, in quanto le fatture documenterebbero un'operazione mai realizzata completamente.
Nell'ordinamento tributario gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dai citati art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice.”.
Allo stesso modo la Corte Costituzionale, con la sentenza 21/01/2000, n. 18, ha evidenziato che: “Il valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione finanziaria nella fase dell'accertamento è, infatti, solamente quello proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.”
Nel caso de quo l'operazione posta in essere, così come meglio specificato anche nel seguente para- grafo,
è pienamente reale e legittima e non è soggetta a rettifiche e/o sanzioni.
- illegittimità, erroneità ed infondatezza della motivazione dell'avviso di accertamento per erroneità della violazione e sussistenza reale dell'operazione commerciale – presunta vendita sottocosto.
L'Agenzia delle Entrate non ha svolto alcuna attività di supporto all'operato della Guardia di Finanza soprattutto in relazione alla natura delle operazioni contestate.
Con la semplice e sbrigativa locuzione “fatture oggettivamente inesistenti” hanno basato un avviso di accertamento giungendo a conclusioni standard e sbrigative.
Come già avvalorato nei precedenti paragrafi, la ricorrente – nel pieno svolgimento delle attività per l'anno contestato – ha posto in essere le operazioni commerciali contestate nel rispetto delle sequenze economico commerciali impartite dalla legislazione vigente.
Pertanto in relazione alla tempistica della formulazione del P.V.C., in relazione agli “indizi” ivi riportati ed alla commistione di situazioni eventualmente riferibili a Ricorrente_1 s.r.l., questi potranno eventualmente essere richiesti solo dopo la conclusione delle indagini penali e l'eventuale conferma del coinvolgimento di tale società.
- erroneità ed infondatezza delle riprese a tassazione ai fini IVA per assolvimento dell'imposta e omesso riscontro contabile incrociato – controlli sostanziali. Ricorrente_1 s.r.l. per l'anno di imposta 2017, così come riportato nel PVC e nell'avviso di accertamento impugnato – è stata parte di un processo di operazioni economiche avvenute con la Società_3 S.r.l. e con Società_1 S.r.l. – contestate dall'Ufficio con la qualifica di “oggettivamente inesistenti”. La contestazione avanzata dall'Ufficio è imperniata sul presupposto secondo cui: “Le operazioni sottostanti ai giri merce contestati sono da considerarsi oggettivamente inesistenti, in quanto trattasi di operazioni circolari tra società riconducibili al medesimo soggetto e prive di strutture produttive”.
Viene smentito quanto indicato dal momento che ogni società ha una storia a sé: ogni società ha il proprio apparato societario, la propria sede, la propria struttura e la propria specifica attività.
Trattasi, nel caso di specie, si badi bene, di commercializzazione di prodotti finiti (tessuti e fodere a stock, adesivi) dei quali sono state correttamente indicate quantità e prezzo.
Gli articoli oggetto della prestazione commerciale sono stati regolarmente annotati da tutte le società che hanno partecipato alla vendita e soprattutto è stato sempre assolto il pagamento delle merci.
A seguito di un'analisi della documentazione contabile della società, le fatture di acquisto sono state regolarmente annotate nel registro IVA acquisti, nel giornale e nella dichiarazione dei redditi IVA, oltre che nel bilancio d'esercizio.
Pertanto, dal punto di vista strettamente formale (documentale e contabile) le operazioni di acquisto della merce poste in essere risultano essere regolari.
Ad avvalorare tale presupposto è di fondamentale importanza rilevare che le altre due società che, come riportato nell'avviso di accertamento, ovvero la società rumena Società_3 s.r.l. e la Società_1 s.r.l. non hanno ricevuto alcuna documentazione e/o richiesta informazioni/questionari né avvisi di accertamento, così come unicamente svolto nei confronti di Ricorrente_1 s.r.l. Il comportamento unilaterale dell'Ufficio accertatore avversa i principi cardine della giurisprudenza di legittimità ove è stato più volte evidenziato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'orientamento della Corte di Cassazione ha ritenuto che, qualora l'Amministrazione finanziaria contesta circostanza della fittizietà dell'operazione, ha l'onere di provare “…non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione si sia inserita in una evasione d'imposta”. Nell'avviso di accertamento impugnato la Ricorrente_1 s.r.l. è l'unica incriminata delle presunte operazioni poste in essere. Le altre società compartecipanti sono state dimenticate.
L'accertamento unilaterale della “inesistenza” delle operazioni è infondato, erroneo, non dimostrato e avvalorato da alcuna prova.
Elementi della memoria di trattazione e precisazione depositata successivamente dalla società :
- deposito degli accertamenti emessi da Agenzia Entrate sulla base dello stesso presupposto, riguardanti altri comportamenti riferibili alla Società_1 srl società unipersonale.
- analisi dei rapporti Società_4 srl/Società_1 srl;
- il 14.3.2025 la Società_4 srl, anch'essa citata nelle indagini della Guardia di Finanza derivanti dal procedimento penale di VI, ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2018, con il quale le veniva contestato di aver intrattenuto rapporti con Società_1 srl con scambio di merci, confermate nella loro esistenza fisica ma ipoteticamente rappresentate da fatture emesse per operazioni sogettivamente inesistenti. Tale accertamento è stato tempestivamente impugnato ed il ricorso pende avanti la Corte di Giustizia di Varese.
- il 10.3.2025 la Società_1 srl unipersonale ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2018, in cui le veniva contestato di avere emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.Tale accertamento è stato tempestivamente impugnato ed il ricorso pende avanti la Corte di Giustizia di VI.
Entrambi i suddetti accertamenti sono stati emessi e notificati dopo la presentazione degli atti di appello di Ricorrente_1 srl, e quindi si configura la fattispecie di cui all'art.56 D.Lgs. 546/1992 (produzione di nuove prove nel giudizio di appello). Entrambi gli accertamenti derivano dalle indagini generate dal procedimento n. RGNR_X presso la Procura della Repubblica di VI, sono stati emessi dall'Agenzia delle Entrate e giungono a conclusioni differenti rispetto a quelle degli accertamenti qui appellati, riguardanti Ricorrente_1 srl.
La società appellante ha sostenuto l'inesistenza di prove oggettivamente apprezzabili, dimostrata anche dal fatto che le varie articolazioni di A.E. traggono diverse valutazioni sulla base delle stesse circostanze.
La G.di F. ha riferito all'autorità penale una serie di informazioni forse non sufficientemente coordinate ed approfondite, tanto che a distanza di quatro anni la Procura della Repubblica non ha ancora chiuso le indagini.
L'Agenzia Entrate di VI contesta a Ricorrente_1 di avere contabilizzato fatture emesse da Società_1 srl unipersonale oggettivamente inesistenti, mentre l'Agenzia Entrate di Varese accusa Società_1 di avere svolto attività per operazioni soggettivamente inesistenti.
Motivi delle controdeduzioni depositate dall'Ufficio :
- l'indagine condotta dai militari della G.di F. riguardava una serie di società tutte riconducibili al sig. Nominativo_2
il quale gestiva una decina di società nazionali e straniere che intrattenevano rapporti intercompany al solo scopo di spostare risorse economiche da una compagine societaria all'altra in funzione dello scopo illecito che si intendeva perseguire.
In conclusione, nell'ambito di tale indagine, i militari appuravano che la stessa società Ricorrente_1 SRL era parte di tali operazioni che negli anni de quibus avevano consentito alla stessa di detrarre indebitamente un'imposta iva e di dedurre dei costi a fronte di operazioni circolari inesistenti poste in essere con società del medesimo gruppo.
In particolare, anche negli atti di appello, la società appellante ripropone la medesima eccezione riconducibile all'assenza di prove fornite dall'ufficio che dimostrino l'inesistenza delle operazioni contestate dalla GdF prima e dall'ufficio successivamente con gli avvisi di accertamento e l'atto di contestazione notificati.
I. INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI CONTROPARTE INERENTE ALLA NULLITÀ DELLA SENTENZA
PER VIZIO DI MOTIVAZIONE APPARENTE.
per costante giurisprudenza della Suprema Corte ( si veda ad esempio l'ordinanza n. 16958 del 14 giugno
2023) si incorre nel vizio di motivazione meramente apparente della sentenza e quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4,
d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla ropria determinazione.
Anche nell' ordinanza n. 2761 del 30 gennaio 2024 i giudici di legittimità hanno precisato che “… affinché sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c. n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscere come giustificazione del decisum…”.
- è evidente dalla lettura della motivazione della pronuncia ora impugnata che i giudici di primo grado hanno dato rilevanza agli elementi di prova acquisiti dalla GdF nel corso delle indagini svolte nei confronti della società con particolare riferimento ai documenti extra contabili quali i files rinvenuti nei pc in uso al sig. Nominativo_1 con un chiaro rinvio a quanto specificato nel Pvc.
II. INFONDATEZZA DELLA DOGLIANZA DI CONTROPARTE INERENTE ALLA NULLITÀ DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE DELL'ART.112 C.P.C. Con specifico motivo di appello, la società appellante lamenta la nullità delle sentenze emesse dai giudici di primo grado in quanto quest'ultimi sarebbero incorsi in una chiara violazione ed interpretazione del novellato art. 7, comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992 in tema di onere della prova gravante sull'A.F.
Ebbene, come già evidenziato nelle controdeduzioni difensive ritualmente depositate alle quali per brevità si rimanda, l'ufficio rappresenta che la stessa Corte di Cassazione – recentemente anche nella sentenza n. 32980 del dicembre 2024 – ha stabilito per oramai consolidato principio di diritto che il novellato art. 7 del D. lgs. n. 546/1992 nel nuovo comma 5 bis introdotto dall'art. 6 della legge n. 130
del 2022 “… non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale…”.
Orbene, dalla lettura dell'avviso di accertamento emesso dall'ufficio congiuntamente al PVC redatto dalla
GdF non vi è chi non veda come gli elementi di prova esibiti in sede accertativa siano certi,precisi, concordanti ed atti a superare la documentazione meramente cartolare esibita da controparte che – si ricorda – si fondava essenzialmente sulle fatture emesse tra le parti.
Proprio in tema di utilizzabilità in ambito tributario dei documenti di prova acquisiti in sede di indagini penali – oltre a quanto già argomentato nelle controdeduzioni difensive depositate - l'ufficio rappresenta che Cassazione – nella sentenza n. 6031 del 2022 – ha stabilito che nel giudizio tributario il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari con strumenti propri del procedimento penale è utilizzabile ai fini della prova della pretesa fiscale, in quanto l'atto legittimamente assunto in sede penale, poi trasmesso all'Amministrazione finanziaria, rientra tra gli elementi che il giudice deve valutare ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63 (Cass.,sez. 5, 5 aprile 2019, n. 9593; Cass., sez. 5, 29 maggio 2003, n.
8602).
Ma la stessa giurisprudenza di merito concorda con la Cassazione sul punto.
(sentenza del 31/07/2024 n. 603/1 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo).
III. INFONDATEZZA DELLE ECCEZIONI DI PARTE AVVERSA INERENTI ALL' ERRORE ESSENZIALE
NELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA.
In tale motivo di appello controparte, seppur in forma diversa, ripropone nella sostanza la medesima eccezione sulla nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente.
Più segnatamente, i giudici di prime cure avrebbero mal interpretato le eccezioni difensive di controparte che non avrebbe eccepito l'illegittimità delle operazioni come invece riportato nella sentenza.
Invero, alla pagina 5 della motivazione, i giudici pavesi affermano che “…Per quel che concerne la eccepita presunta illegittimità delle operazioni poste in essere, la Cassazione con Sentenza 36249/2023
…”.
In sostanza, è evidente il riferimento alla contestazione dell'ufficio che ovviamente contesta la legittimità delle operazioni commerciali ritenute fraudolente.
L'eccezione di parte privata è dunque totalmente priva di pregio.
I. REPLICA ALLE CENSURE DI CONTROPARTE INERENTI ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DEL D.P.
R. N. 600.1973 – NULLITÀ DELL'AVVISO ACCERTAMENTO PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.
Come anticipato in premessa ai primi tre motivi di ricorso controparte propone in sostanza la medesima censura riconducibile di fatto alla presunta nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 42 del D.P.R.
n. 600/1973.
In sostanza, riassumendo brevemente le censure di controparte comuni ai tre motivi dei ricorsisi rappresenta che la società ricorrente lamenta che l'atto notificato è privo di una motivazione che consenta una intellegibile comprensione del medesimo sia dal punto di visto giuridico che da quello fattuale sostanziale.
Secondo la controparte, nella parte motivazionale l'Ufficio si limita a recepire acriticamente le risultanze delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza ricorrendo ad una motivazione cd. per relationem. Sempre sul punto in commento, nel terzo motivo di ricorso, controparte lamenta la violazione dell'art. 7, comma 5 del D. Lgs. n. 546/1992 recentemente novellato in virtù del quale verte sull'A.F. l'onere della prova in giudizio delle violazioni contestate con l'atto impugnato.
Nel caso di specie, invece, la maggior pretesa impositiva si baserebbe esclusivamente su intercettazioni telefoniche che non provano di fatto la fittizietà delle operazioni contestate.
Nel dettaglio, nei ricorsi introduttivi controparte lamenta che l'ufficio ha riportato pedissequamente ciò che
è presente nel PVC con apporto di scarna motivazione.
- con specifico riferimento alla nullità dell'atto per assenza di motivazione ovvero per aver l'ufficio motivato per relationem la maggior pretesa tributaria riproponendo le valutazioni contenute nel PVC redatto dalla
GdF si rappresenta che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - richiamato nella recente sentenza n. 5860 del 23 febbraio 2023 2- l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem,ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale. Ciò posto, nel caso in cui l'ufficio richiami nella motivazione un PVC della GdF – così come nel caso oggetto dell'odierno gravame –
l'ufficio pone all'attenzione di codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria che in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la Cassazione ha stabilito con granitico orientamento che la motivazione “per relationem” con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.
In sostanza, contrariamente a quanto eccepito dalla società ricorrente, la motivazione che rinvia e/o recepisce le argomentazioni contenute in un Pvc deve dunque ritenersi sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto richiamato ed a porre il contribuente in grado di spiegare adeguatamente le proprie difese, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell'atto impositivo mediante acquisizione di ulte- riore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale.
Gli atti impugnati sono legittimamente motivati poiché:
- richiamando le conclusioni contenute nel Pvc della GdF ne riproducono le parti essenziali in modo da focalizzare i processi logico deduttivi che hanno portato al recupero a tassazione dell'imposta indebitamente detratta;
- le contestazioni oggetto degli atti notificati si basano senza alcun dubbio su elementi noti alla con- troparte.
Replicando sempre all'eccezione di controparte che attiene più propriamente alla violazione dell'art. 42 del
D.P.R. n. 600/1973 declinata in questo caso nell'assenza nell'atto di una specifica replica alla memoria consegnata dopo la notifica del Pvc da parte della GdF ai sensi dell'art. 12 della L. n. 212/2000 l'ufficio rappresenta che anche questa eccezione deve ritenersi infondata.
Infatti, anche in tal caso l'unanime giurisprudenza di legittimità in ultimo richiamata nella recente sentenza n. 457 del 8 gennaio 2024, stabilisce che deve ritenersi che non sussista, in generale, un diritto del contribuente a una motivazione rafforzata dell'atto impositivo, anche senza menzione delle osservazioni del contribuente. E dunque evidente che l'ufficio ha correttamente operato richiamando nella motivazione dell'atto la memoria difensiva presentata da controparte ritenendo di non replicare puntualmente in quanto considerata inconferente ed inefficace ai fini di un eventuale abbandono della maggiore pretesa impositiva.
II. INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI CONTROPARTE INERENTE ALL'ERRONEITÀ ED
INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE ALLA
PRESUNTA ILLEGITTIMITÀ DELLE OPERAZIONI.
Come anticipato in premessa, al terzo motivo di ricorso controparte lamenta la violazione del novellato art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 546/1992 in virtù del quale l'A.f. deve provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Nel caso di specie, nelle proprie difese la ricorrente eccepisce che l'ufficio si è limitato a fondare le contestazioni esclusivamente su elementi d'indagine emersi durante un procedimento penale inconfe rente con la società Ricorrente_1 Srl. In sostanza, così come argomentato nei ricorsi, controparte eccepisce che l'ufficio non ha provato l'inesistenza dell'operazione economica affermando che le uniche basi dell'accertamento sono da ricondursi alle intercettazioni telefoniche le quali – tra l'altro – smentirebbero proprio la fittizietà delle operazioni.
In via preliminare, l'Ufficio ritiene sia dirimente replicare alle eccezioni di controparte che vertono sulla doglianza inerente all'illegittimo utilizzo ai fini fiscali da parte dell'ufficio di informazioni acquisite in sede di indagine penale.
Ebbene, tale doglianza di parte avversa non può che essere considerata infondata.
Più segnatamente – proprio in tema di utilizzabilità ai fini fiscali delle intercettazioni raccolte nell'ambito di un'indagine penale – nella sentenza n. 32185 del 2019 la Corte di cassazione ne ha sancito la legittima utilizzabilità contrariamente a quanto asserito da Controparte.
Infatti, nella pronuncia in commento i giudici di legittimità hanno precisato che un atto legittimamente assunto in sede penale – nella specie, sommarie informazioni testimoniali della Guardia di finanza e intercettazioni telefoniche – e trasmesso all'Amministrazione tributaria entra a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall'articolo 63 del Dpr n.
633/1972.
Tale norma, infatti, non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni (articolo 15 della
Costituzione), perché le intercettazioni che anno permesso il reperimento dell'atto sono autorizzate da un giudice, né con il diritto di difesa di cui (articolo 24 della Costituzione), perché, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processo tributario l'atto acquisito ha un minor valore probatorio rispetto a quello riconosciutogli nel processo penale (cfr Cassazione, pronuncia n.
2916/2013).
Ma vi è di più, sempre sul tema in commento, nella sentenza n. 20358 del 2020 la Cassazione ha ulteriormente chiarito che non esiste nell'ordinamento fiscale un principio generale di inutilizzabilità degli elementi illegittimamente acquisite esclusi i casi in cui viene lesa la tutela di diritti fondamentali costituzionali.
Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che è legittimo l'utilizzo nel processo tributario di prove acquisite anche senza il rispetto delle garanzie difensive previste nell'ambito del codice di rito penale.
Per quanto attiene invece alle eccezioni difensive che attengono al novellato comma 5 bis dell'art. 7 del
D. Lgs. n. 546/1992 si osserva quanto di seguito argomentato.
In base al tenore letterale della disposizione, è evidente che – errando - controparte abbia inteso che l'assolvimento dell'onere probatorio implichi un ulteriore grado di dettaglio e di specificità delle allegazioni a carico dell'ufficio e che tale onere debba essere assolto già nella fase motivazionale, senza distinguere tra elementi indiziari, raccolti nell'istruttoria del procedimento amministrativo-tributario, e la formazione della prova, che deve avvenire necessariamente nel dibattimento tra le parti e alla presenza del giudice.
In verità, così come chiarito dai giudici della Cassazione nell'ordinanza n. 31878 depositata il 27 ottobre
2022, è invece evidente che la nuova formulazione normativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
Orbene, la recente pronuncia della Cassazione ha evidenziato la valenza sistematica del comma 5-bis in commento, chiarendo che con tale disposizione il legislatore non ha voluto derogare a tutti i principi già applicati ma ha semplicemente voluto potenziare l'istruttoria processual-tributaria, con una norma sostanzialmente ricognitiva di detti principi, ma che comunque contribuisce a fornire una disciplina più compiuta alla fase istruttoria nel processo tributario.
la GdF agiva nell'ambito di un procedimento penale avviato dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di VI.
Nell'ambito di tali indagini, la GdF acquisiva delle conversazioni telefoniche intercorse tra lo stesso sig.
Nominativo_2 e la sig.ra Nominativo_5 (dipendente e confindente del primo) nella quale l'amministratore di fatto di tutte le società della cd. “Galassia_X” affermava di creare appositamente delle compagini societarie snelle dal punto di vista patrimoniale in modo da poterle chiudere agevolmente e trasferire il patrimonio nel caso in cui venisse contestata l'inesistenza soggettiva delle operazioni tra società del gruppo.
In sostanza, dalle indagini condotte, i militari della Guardia di Finanza giungevano alla conclusione che il sig. Nominativo_2 gestirebbe di fatto decine di società nazionali e straniere che ponevano in essere una mole notevole di rapporti intercompany aventi, in alcune comprovate ipotesi, come fine quello di trasferire agevolmente risorse da una società all'altra, in base allo scopo illecito che si intendeva perseguire, secondo uno schema di gestione di società formalmente indipendenti, come un'unica società, con una cassa di fatto comune,col fine ultimo di salvaguardare e proteggere il patrimonio mobiliare e immobiliare delle società della “Galassia_X da un'eventuale azione esecutiva degli Uffici Finanziari e riversando le responsabilità penali e amministrative su società opportunamente svuotate e trasferite a soggetti prestanome.
A quanto sopra si aggiunge che dall'esame del pc del Sig. Nominativo_3amministratore delle società riconducibili allo Nominativo_2) i militari riscontravano la presenza di un file denominato “definitivo 28 11 2017” riferibile ad una operazione commerciale riguardante l'acquisto e la cessione di merce tra società del gruppo.
Dall'esame del file in commento, i militari della Gdf rilevavano come meglio argomentato nella motivazione dell'atto impugnato (alla quale si rimanda per brevità) che vi era stato un passaggio di merce tra varie società del gruppo operazione connaturata da una spiccata circolarità.
Trattasi di operazioni circolari tra società riconducibili al medesimo soggetto e prive di strutture pro- duttive, che hanno consentito, tra l'altro, alla società Ricorrente_1 S.r.l. di detrarre un'indebita IVA a credito. Tanto premesso, replicando alle censure di controparte in tema di onere della prova, l'ufficio rappresenta che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di IVA, una volta che l'A.F. dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Questo è il principio di diritto da ritenersi oramai pacifico ribadito nella recente pronuncia n. 5416 del 29 febbraio 2024.
III. REPLICHE ALLE ECCEZIONI DI CONTROPARTE INERENTI ALL' ILLEGITTIMITÀ, ERRONEITÀ ED
INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE DI ACCERTAMENTO PER ERRONEITÀ DELLA VIOLAZIONE E
SUSSISTENZA REALE DELL'OPERAZIONE COMMERCIALE (QUARTO E QUINTO MOTIVO DI
RICORSO).
Al quarto e quinto motivo di ricorso controparte lamenta nel merito l'infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato in quanto l'ufficio non avrebbe svolto alcuna attività di supporto alla GdF in relazione alle operazioni contestate limitandosi a basare il recupero a tassazione con una semplice e sbrigativa locuzione di fatture per operazioni inesistenti.
Tali argomentazioni sono del tutto ininfluenti e prive di valenza probatoria tale da scardinare l'assunto logico su cui l'ufficio ha basate le contestazioni. La società ha effettuato ridondanti richiami di giurisprudenza del tutto inconferenti al caso oggetto della controversia. E' evidente che controparte non replica efficacemente nel merito alle argomentazioni dell'ufficio limitandosi ad affermare sul punto che le operazioni sarebbero legittime in virtù delle fatture esibite e correttamente annotate in contabilità.
Ebbene, sul punto in commento, l'ufficio ha già evidenziato che la prova delle operazioni da parte del contribuente non può ritenersi assolta con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia così come ribadito dalla Cassazione nella recente sentenza n. 5180 del 27 febbraio 2024.
Pertanto, le eccezioni riportate negli appelli da Controparte, laddove quest'ultima afferma che “… a seguito di una attenta analisi della documentazione contabile della società, le fatture di acquisto sono state regolarmente annotate nel registro Iva acquisti, nel giornale e nella dichiarazione ….” sono da ritenersi del tutto inconferenti visto che – per consolidato orientamento di legittimità – la sola regolarità formale della contabilità non può ritenersi dirimente in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.
Si aggiunge, per completezza, che dalle stesse intercettazioni telefoniche della GdF era comunque emerso che il sig. Nominativo_6 – amministratore di fatto delle società a lui riconducibili – era solito gestire tutti i rapporti intercompany in modo regolare sotto l'aspetto formale proprio allo scopo di far trasparire la bontà delle operazioni almeno per quanto concerne l'aspetto documentale. Nelle proprie difese controparte non chiarisce in alcun modo la natura delle operazioni contestate che hanno innegabilmente natura circolare visto che la medesima merce – tramite cessioni in sequenza tra società prive di mezzi operativi – tornano al cedente originario in assenza di qualsivoglia ragione economica visto che le merci oggetto delle transazioni sono le medesime e dunque non soggette nei vari passaggi ad operazioni di trasformazione ad esempio.
Anzi, la GdF rilevava come addirittura alcune cessioni avvenivano in sottocosto come, ad esempio, nel caso della cessione intercorsa tra la società Società_1 Srl e la ricorrente così come rappresentato ai punti precedenti e nella motivazione dell'avviso di accertamento (ed alla quale per brevità si rimanda).
Nel merito delle operazioni in contestazione controparte si limita a ricorrere a generiche frase di rito affermando che “…ogni società ha una storia a sé: ogni società ha il proprio apparato societario, la propria sede, la propria struttura …”.
In ultimo, riguardo al richiamo del principio della buona fede che riguarderebbe controparte, l'ufficio ritiene necessario porre all'attenzione di codesta On.le Corte di Giustizia tributaria che la contestazione dell'ufficio verte su operazioni oggettivamente fittizie;
in tal caso, così come ribadito nella sentenza n. 19752 del luglio
2023, la Cassazione ha stabilito che non verte sull'A.F. l'onere di di mostrare la mala fede del contribuente.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede del contribuente, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass. civ., 10 novembre 2020, n.
25113).
Si aggiunge ad ulteriore sostegno della legittimità dell'operato dell'ufficio,che la GdF ha raccolto durante le operazioni di verifica diversi elementi di prova comprovanti la consapevolezza della parte;
si ricordano, fra tutti, le intercettazioni telefoniche ed i files inerenti la struttura delle operazioni rinvenuti su pc dei soggetti coinvolti.
Infine, deve ritenersi infondata la prospettazione difensiva di parte privata per cui l'assenza di danno per l'Erario derivante dall'intera operazione eliderebbe la natura fraudolenta dell'operazione.
L'ufficio rappresenta che tale sillogismo esposto da controparte non sia per nulla condivisibile.
Più segnatamente, così come evidenziato nei punti precedenti l'ufficio ha contestato a controparte una serie di operazioni circolari consistenti in cessioni di merci tra società del gruppo – in alcuni casi anche sottocosto – in assenza di una valida ragione economica evidente.
Alcune di queste compagini societarie erano anche prive di strutture operative così come rilevato nel Pvc dalla Guardia di Finanza. In sostanza, dagli elementi connaturanti l'impianto frodatorio posto in essere della società della cd “Galassia_X
è da ricondursi – così come nel caso di specie – alla detrazione dell'imposta iva.
Contrariamente a quanto asserito da controparte nel ricorso introduttivo, la contabilizzazione fra le altre delle operazioni in contestazione ha consentito alla società di esporre nelle dichiarazioni presentate per gli anni de quibus dei crediti iva.
Il recupero a tassazione dei costi oggetto degli atti impugnati, ha comportato una riduzione dell'impo l'imposta iva detraibile indicata da controparte della dichiarazione con un conseguente debito d'imposta in luogo del credito dichiarato.
L'ufficio ha provato che la società ha conseguito in realtà un indebito vantaggio fiscale a danno dell'Erario. Con specifico riferimento al caso oggetto dell'odierno gravame l'ufficio ritiene sia utile richiamare la sentenza n. 748 del 9 gennaio 2024 nella quale – benché riconducibile ad una contestazione per fatture per operazioni inesistenti – i giudici della Cassazione affrontano il caso sovrapponibile per struttura a quello in oggetto di cessioni fittizie di beni tra società.
Ebbene, nella sentenza in commento, con specifico riferimento alle cessioni a cascata delle merci i giudici di legittimità evidenziavano che il vantaggio conseguibile dall'impianto fraudolento così strutturato era riconducibile proprio alla detrazione iva anche nel caso in cui non vi era stata deduzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che gli appelli riuniti proposti dalla società ricorrente non siano meritevoli di acoglimento.
Nell'ambito di una indagine penale, tutt'ora in corso, disposta dalla Procura della Repubblica di VI e iscritta al n.RGNR_X RGNR, sono stati effettuati atti di assunzione di informazioni e riscontri nei confronti della società appellante;
il Sostituto Procuratore titolare delle indagini rilasciava in data 08/03/2023 nulla osta per l'utilizzo ai fini fiscali dei dati acquisiti, ed a seguito di tale consenso venivano esplicate indagini da parte della Guardia Di Finanza di VI che davano luogo, nei confronti della società, al PVC 04/10/2023 consegnato alla parte.
La Corte ritiene che :
- la motivazione delle 5 sentenze di primo grado impugnate non è apparente
- le 5 sentenze non hanno violato l'art.112 CPC
- non vi è stato alcun effetto “replica” tra PVC e avviso di accertamento;
risulta al contrario che l'ufficio ha attentamente analizzato le conclusioni a cui sono giunti i Militari della G. di F. nel proprio P.V.C.
- le riproduzioni delle conversazioni intercorse sono assolutamente utilizzabili e fondamentali per la comprensione di quanto realmente accaduto.
- le motivazioni dei 4 avvisi di accertamento e dell'atto di contestazione sono chiare ed atte a far comprendere l'iter logico-giuridico percorso dall'Ufficio.
- la società intende interpretare in modo non corretto il nuovo art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992
- l'Amministrazione finanziaria ha provato l'inesistenza dell'operazione economica de qua, e l'analisi della comunicazione Skype e dell'organigramma new 7 rinvenuto nel PC aziendale in uso al sig. Nominativo_1, responsabile amministrativo della società Società_2 S.r.l. conferma tale affermazione.
- gli elementi indiziari utilizzati dall'Ufficio rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza, e danno legittimamente luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dai citati art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice.
Il punto nodale della presente controversia tributaria è costituito dall'onere probatorio.
La Corte ritiene che l'Ufficio abbia assollto dl tutto correttamente a tale onere, e che abbia utilizzato legittimamente gli elementi contenuti nel P.V.C. della Guardia di Finanza.
La prova dell'effettività dell operazioni svolte da parte del contribuente non può ritenersi assolta con l'esibizione delle fatture , ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia così come ribadito dalla Cassazione nella recente sentenza n. 5180 del 27 febbraio
2024.
Il PVC redatto e consegnato nella medesima data, il 4 ottobre 2023, si basa anche sulle intercettazioni telefoniche ed intercettazioni tramite supporto informatico effettuate nei confronti del sig. Nominativo_2 e sul pc del sig. Nominativo_3.
la GdF rilevava come addirittura alcune cessioni avvenivano in sottocosto come, ad esempio, nel caso della cessione intercorsa tra la società Società_1 Srl e la ricorrente così come rappresentato nella motivazione degli avvisi di accertamento .
La Corte condivide ed approva quanto esposto dall'Agenzia Entrate D.P. di VI nelle proprie
contro
- controdeduzioni, alle motivazioni delle quali rinvia.
La società non ha, al contrario, fornito prove concrete per contestare i rilievi posti a base degli atti no- tificati dall'Ufficio.
La Guardia di Finanza e l'Ufficio hanno addotto una vasta serie di elementi, assolutamente incontestabili, che costituiscono il supporto su cui si fondano gli atti impugnati dalla società ricorrente.
Ogni altro motivo assorbito.
le spese processuali del grado sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge gli appelli riuniti e conferma le sentenze impugnate. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 20.000,00 in favore dell'Ufficio.