Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 26
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità degli accertamenti per inesistenza del presupposto impositivo e mancanza di prove relative alla simulazione delle operazioni commerciali

    La Corte ritiene che la motivazione delle sentenze di primo grado non sia apparente, che non vi sia stata violazione dell'art. 112 c.p.c., che non vi sia stato effetto "replica" tra PVC e avviso di accertamento, ma che l'ufficio abbia analizzato le conclusioni dei militari della G. di F. Le riproduzioni delle conversazioni sono utilizzabili e fondamentali. Le motivazioni degli atti sono chiare. La società interpreta erroneamente l'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992. L'amministrazione ha provato l'inesistenza dell'operazione economica. Gli elementi indiziari utilizzati rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza, fondando presunzioni semplici idonee a sostenere il convincimento del giudice.

  • Rigettato
    Nullità degli accertamenti per inesistenza del presupposto impositivo e mancanza di prove relative alla simulazione delle operazioni commerciali

    La Corte ritiene che la motivazione delle sentenze di primo grado non sia apparente, che non vi sia stata violazione dell'art. 112 c.p.c., che non vi sia stato effetto "replica" tra PVC e avviso di accertamento, ma che l'ufficio abbia analizzato le conclusioni dei militari della G. di F. Le riproduzioni delle conversazioni sono utilizzabili e fondamentali. Le motivazioni degli atti sono chiare. La società interpreta erroneamente l'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992. L'amministrazione ha provato l'inesistenza dell'operazione economica. Gli elementi indiziari utilizzati rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza, fondando presunzioni semplici idonee a sostenere il convincimento del giudice.

  • Rigettato
    Nullità degli accertamenti per inesistenza del presupposto impositivo e mancanza di prove relative alla simulazione delle operazioni commerciali

    La Corte ritiene che la motivazione delle sentenze di primo grado non sia apparente, che non vi sia stata violazione dell'art. 112 c.p.c., che non vi sia stato effetto "replica" tra PVC e avviso di accertamento, ma che l'ufficio abbia analizzato le conclusioni dei militari della G. di F. Le riproduzioni delle conversazioni sono utilizzabili e fondamentali. Le motivazioni degli atti sono chiare. La società interpreta erroneamente l'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992. L'amministrazione ha provato l'inesistenza dell'operazione economica. Gli elementi indiziari utilizzati rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza, fondando presunzioni semplici idonee a sostenere il convincimento del giudice.

  • Rigettato
    Nullità degli accertamenti per inesistenza del presupposto impositivo e mancanza di prove relative alla simulazione delle operazioni commerciali

    La Corte ritiene che la motivazione delle sentenze di primo grado non sia apparente, che non vi sia stata violazione dell'art. 112 c.p.c., che non vi sia stato effetto "replica" tra PVC e avviso di accertamento, ma che l'ufficio abbia analizzato le conclusioni dei militari della G. di F. Le riproduzioni delle conversazioni sono utilizzabili e fondamentali. Le motivazioni degli atti sono chiare. La società interpreta erroneamente l'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992. L'amministrazione ha provato l'inesistenza dell'operazione economica. Gli elementi indiziari utilizzati rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza, fondando presunzioni semplici idonee a sostenere il convincimento del giudice.

  • Rigettato
    Nullità degli accertamenti per inesistenza del presupposto impositivo e mancanza di prove relative alla simulazione delle operazioni commerciali

    La Corte ritiene che la motivazione delle sentenze di primo grado non sia apparente, che non vi sia stata violazione dell'art. 112 c.p.c., che non vi sia stato effetto "replica" tra PVC e avviso di accertamento, ma che l'ufficio abbia analizzato le conclusioni dei militari della G. di F. Le riproduzioni delle conversazioni sono utilizzabili e fondamentali. Le motivazioni degli atti sono chiare. La società interpreta erroneamente l'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992. L'amministrazione ha provato l'inesistenza dell'operazione economica. Gli elementi indiziari utilizzati rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza, fondando presunzioni semplici idonee a sostenere il convincimento del giudice.

  • Rigettato
    Errore essenziale nella motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ritiene che non vi sia stato alcun errore essenziale nella motivazione delle sentenze.

  • Rigettato
    Motivazione apparente e inesistenza di valida motivazione

    La Corte ritiene che la motivazione delle sentenze di primo grado non sia apparente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato)

    La Corte ritiene che le sentenze non abbiano violato l'art. 112 c.p.c.

  • Rigettato
    Nullità degli avvisi di accertamento per insufficiente motivazione e violazione degli artt. 63, 51, 52 e 56 D.P.R. 633/1972

    La Corte ritiene che non vi sia stato alcun effetto "replica" tra PVC e avviso di accertamento e che l'ufficio abbia attentamente analizzato le conclusioni dei militari della G. di F.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle mere riproduzioni delle conversazioni intercorse

    La Corte ritiene che le riproduzioni delle conversazioni intercorse siano assolutamente utilizzabili e fondamentali per la comprensione di quanto realmente accaduto.

  • Rigettato
    Erroneità ed infondatezza della motivazione in relazione alla presunta illegittimità delle operazioni

    La Corte ritiene che le motivazioni degli atti siano chiare ed atte a far comprendere l'iter logico-giuridico percorso dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Erroneità ed infondatezza delle riprese a tassazione ai fini IVA per assolvimento dell'imposta e omesso riscontro contabile incrociato

    La Corte ritiene che l'Amministrazione finanziaria abbia provato l'inesistenza dell'operazione economica e che gli elementi indiziari utilizzati siano gravi, precisi e concordanti.

  • Rigettato
    Erroneità ed infondatezza della motivazione per erroneità della violazione e sussistenza reale dell'operazione commerciale (presunta vendita sottocosto)

    La Corte ritiene che la società non abbia fornito prove concrete per contestare i rilievi posti a base degli atti notificati dall'Ufficio.

  • Accolto
    Conferma delle sentenze di primo grado

    La Corte ritiene che gli appelli riuniti proposti dalla società ricorrente non siano meritevoli di accoglimento. La Corte condivide ed approva quanto esposto dall'Agenzia Entrate D.P. di VI nelle proprie controdeduzioni. La società non ha fornito prove concrete per contestare i rilievi posti a base degli atti notificati dall'Ufficio. La Guardia di Finanza e l'Ufficio hanno addotto una vasta serie di elementi, assolutamente incontestabili, che costituiscono il supporto su cui si fondano gli atti impugnati dalla società ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 26
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo