Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 17.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8535/21 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Rizzo come da procura speciale a Parte_1 margine del ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Capodieci come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE nonchè
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Florio come da procura CP_2 generale allegata alla memoria difensiva
TERZO CHIAMATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2021 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di aver lavorato alle dipendenze dell'agenzia convenuta dall'1.7.2011 al 30.6.2017 (con qualifica di operaio specializzato di 4^ livello del CCNL per gli addetti a lavori di sistemazione idraulico Forestale e idraulico Agraria), in forza di successivi contratti a tempo determinato protrattisi, in maniera assertivamente illegittima, per una durata complessiva superiore a 36 mesi;
di essere stato assunto a tempo indeterminato a far data dal
01.08.2017, con qualifica di “operaio qualificato” e inquadramento nel 2^ livello del CCNL di categoria, pur avendo mantenuto di fatto le medesime mansioni espletate sin dalla genesi del rapporto alle CP_ dipendenze dell Ciò posto, si doleva dell'inquadramento contrattuale ricevuto, dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata antecedentemente alla stabilizzazione del rapporto di lavoro (ciò in asserita violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, che vieta di trattare in modo dissimile i lavoratori a tempo determinato rispetto ai
1
b) CP_3
Accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento dell'anzianità maturata nel corso del periodo di Parte_1 servizio precedente alla data di assunzione in ruolo in forza di plurimi contratti a tempo determinato, come dettagliati in narrativa, con effetto dalle date di rispettiva decorrenza;
c) per l'effetto, condannare l' , alla ricostruzione della CP_3 progressione di carriera ed al riconoscimento nei confronti del ricorrente della anzianità lavorativa con i relativi benefici di legge e di contratto, con conseguente riconoscimento delle progressioni stipendiali ivi previste, secondo le disposizioni del
C.C.N.L. di settore pro tempore vigente;
d) conseguentemente condannare l' , o chi di dovere, alla corresponsione CP_3 in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate con decorrenza dal sorgere del relativo diritto, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole somme al saldo, ed oltre all'eventuale maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto così come previsto per legge, nonché alla ricostruzione della sua carriera professionale presso i competenti enti assistenziali e previdenziali o, nel caso in cui ciò non sia possibile, al risarcimento del danno per lo stesso ammontare o a quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia ad esito della presente procedura;
e) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro a termine del sig. Pt_1 si è sviluppato senza soluzione di continuità dall' 1° Luglio 2011 al 30 Giugno 2017, per una durata contrattuale complessiva di oltre 36 mesi in violazione del precetto contenuto dapprima nel D.lgs. n. 368/2001 e oggi nel D.lgs. n.
81/2015; f) per l'effetto, condannare l' in virtù dell'abusivo ricorso dei contratti di lavoro a termine, al Controparte_3 pagamento del risarcimento del danno subito dal sig. in base all'art. 36 comma 5, del D. Lgs. n. Parte_1
165/2001, ovvero, al risarcimento del danno comunitario nella misura di cui all'art. 32 della l. 183/2010, vale a dire a un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi come per legge”.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la decadenza ai sensi dell'art. 32 L.n. CP_3
183/2010; nel merito, contestava la fondatezza delle deduzioni avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell' l'istituto previdenziale chiedeva condannarsi il datore CP_2 di lavoro al pagamento dei contributi dovuti.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è infine decisa in data odierna con la presente sentenza.
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Conformemente all'orientamento ripetutamente espresso in vicende analoghe dalla giurisprudenza di
2 questo Tribunale (cfr. per tutte Trib. Lecce, sent. n.3422/2022 del 01.12.2022 e n.1621/2024 del
21.05.2024, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), il ricorso può essere accolto nei termini che seguono.
Appare utile preliminarmente evidenziare che è un ente pubblico non economico;
a tale affermazione si perviene in CP_3 considerazione del fatto che tale soggetto, operando alle dipendenze della ed inserendosi nella sua struttura, costituisce CP_4 una articolazione dell'ente territoriale, qualificandosi pertanto come ente pubblico non economico. In effetti, svolge CP_3 attività di gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio forestale e boschivo della con finalità di ordine CP_4 generale, coincidenti o strettamente collegate con quelle perseguite dalla medesima in detto settore e sotto il controllo CP_4 dell'ente territoriale (cfr. artt. 4, 5, 7, 8, 9, l.r. n. 3/2010).
Discende, pertanto, dalla natura pubblica non economica dell'ente datore di lavoro e dall'inerenza del rapporto di lavoro ai fini istituzionali dell'ente medesimo, la qualificazione pubblicistica di detto rapporto (cfr. Cass. n. 7419/1998; n.
15067/2014, n. 10973/2015).
La Suprema Corte (sentenza n. 10973/2015, a proposito del personale AFOR) ha ulteriormente evidenziato che, ai fini della contrattazione collettiva, il personale degli enti pubblici non economici (qual è anche ) rientra nel Comparto del CP_3 personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario (punto 3. della motivazione), precisando ulteriormente che “la disciplina del pubblico impiego cosiddetto privatizzato, ora raccolta e coordinata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede espressamente (art. 2, comma 3), che le relative disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost.
e che le Regioni a statuto ordinario vi si debbono attenere, rendendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
Orbene, fra le norme del ridetto decreto legislativo, aventi come tali natura di principi fondamentali, sono comprese quelle di cui all'art. 40 e ss., disciplinanti la contrattazione collettiva, da attuarsi con la partecipazione dell'ARAN, attraverso un'apposita procedura e nel rispetto delle programmate disponibilità economiche, con previsione altresì di appositi controlli sulla compatibilità dei costi in relazione alla contrattazione integrativa (tanto che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa, resta escluso che le Pubbliche Amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate - cfr, Cass., SU, n. 9146/2009). Pertanto, una volta venuta a regime la normativa sul pubblico impiego privatizzato, è da escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione possa trovare la sua fonte in contratti collettivi di diritto comune, come tali estranei, nella loro formazione, alle suddetta specifica inderogabile disciplina” (trattasi di orientamento, altresì, condiviso da Corte d'Appello Lecce, sentenza n. 121 del 15.02.2019). CP_ Muovendo dalla premessa della natura di ente pubblico non economico dell sopra evidenziata, la precitata sentenza n. 3422/2022 Trib. Lecce ha, poi, del tutto condivisibilmente, puntualizzato, in relazione all'invocato riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori di IV livello CCNL per gli addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, che … Al riguardo va … esclusa
3 l'azionabilità di qualsiasi diritto (di credito e a un più favorevole inquadramento) fondato su contrattazione cui sia rimasta estranea , a prescindere dall'applicazione di fatto di una contrattazione di matrice privatistica. Il che deve ripetersi Pt_2 in relaziona al CCNL invocato dal ricorrente che non risulta, stipulato da . Pt_2
Ne consegue che anche con riferimento alle mansioni espletate dal ricorrente il vaglio giudiziale va limitato alla valutazione della giusta retribuzione ex art 36 cost.
Vale ricordare come l'adozione, quale parametro per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., di un contratto collettivo non direttamente applicabile al rapporto di lavoro in contestazione, ne importa un'applicazione limitata alla retribuzione-base e non si estende ad altri istituti contrattuali che hanno carattere retributivo ma trovano origine nella forza contrattuale delle parti collettive più che nel soddisfacimento delle esigenze del lavoratore tutelate dal progetto costituzionale, salvo che la valutazione di essi sia essenziale per l'adeguamento della retribuzione ai sensi della norma citata
[Cass. civ., Sez.lav., 13/03/1990, n.2021]. D'altra parte, la corrispondenza della retribuzione al precetto dell'art. 36 cost. deve essere apprezzata in riferimento al compenso complessivo, costituito dalla paga base e da tutte le altre attribuzioni patrimoniali e non patrimoniali a carattere necessario e retributivo, non potendo il giudizio sull'equilibrio fra lavoro svolto e corrispettivo essere formulato con riferimento a singole voci retributive [Cass. civ., 19/12/1981, n.6739].
Invero, giova evidenziare, nella determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente a norma dell'art. 36 Cost. il giudice non ha alcun obbligo di assumere a parametro i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di diritto comune, non potendosi attribuire alla stessa, neppure indirettamente, efficacia "erga omnes", e tenuto conto altresì della mancanza di alcun criterio legale di scelta nell'ipotesi di una pluralità di norme collettive contemporaneamente in vigore.
Pertanto, al fine di determinare la retribuzione spettante al lavoratore a norma dell'art. 36 Cost., si deve tenere in conto la quantità e qualità del lavoro prestato, le condizioni personali e familiari del lavoratore, le mercedi praticate nella zona, il carattere artigianale e le dimensioni dell'azienda.
In particolare, il giudice, è stato affermato dalla Corte di legittimità, deve fare riferimento ai seguenti elementi: 1) alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) alla sufficienza e alla proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (avuto riguardo alla sua condizione sociale e alla consistenza del suo nucleo familiare); 3) alla durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge, con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale (10% di maggiorazione e 48 ore settimanali a norma degli art. 1 e 5 r.d.l. n. 692 del 1923); 4) al riposo settimanale retribuito;
5) alle ferie annuali retribuite;
6) alla tredicesima mensilità che, pur non esplicitamente prevista dalla norma costituzionale, per la sua generale applicazione è da considerarsi come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionale al lavoro prestato, al pari del t.f.r. previsto dalla legge per tutti i lavoratori subordinati [Cass. civ., Sez. lav., 08/08/2000, n.10465].
Del resto, il potere di determinare la retribuzione del lavoratore subordinato, conferita al giudice dall'art. 36 Cost., è volto a garantire il minimo retributivo sufficiente per una vita libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia e non ad assicurare il miglior trattamento possibile tra quelli applicabili, né ad assicurare ai lavoratori esercitanti le stesse mansioni e titolari della stessa qualifica l'identico trattamento economico.
4 Ebbene, il trattamento economico conseguito dal ricorrente, - siccome emergente dalla documentazione in atti- pur considerando le mansioni che si assumono espletate, non appare capace di minare il diritto del ricorrente ad una retribuzione ex art. 36 Cost. Ne consegue che non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di riconoscimento delle superiori mansioni di IV livello CCNL per gli addetti a lavori di sistemazione idraulico Forestale e idraulico Agraria. …
La medesima sentenza n. 3422/2022 Trib. Lecce ha, poi, in maniera ugualmente condivisibile, puntualizzato, in relazione alla domanda di parte ricorrente intesa ad accertare il diritto alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento degli anni di servizio precedenti alla data di assunzione a tempo indeterminato:
“… Invero, alla presente fattispecie deve applicarsi la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Tale applicazione non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10
Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C- Per_1
305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso, va evidenziato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C172/18
Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, CP_5
5.6.2018, causa C-677/16, , che ha ribadito i principi già in precedenza affermati (ovvero che
[...] Parte_3 la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo;
le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva;
non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate), sulla base dei quali la Corte di Cassazione ha poi risolto la
5 questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine
(cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016, nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018, n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass.
n. 27950/2017, n. 7112/2018, nn. 3473 e 6146 del 2019).
Nella specie non sono stati allegati dalla parte resistente elementi da cui desumere differenze tra le mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli, sicché deve ritenersi sussistente il diritto alla ricostruzione della carriera anche a fini economici, con ricostruzione della relativa posizione stipendiale, nei limiti stabiliti dalla disciplina prevista per il Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, applicabile al presente rapporto di lavoro”.
Sulla scorta delle condivisibili ed assorbenti considerazioni che precedono ed in difetto di ragioni per le quali discostarsi dalle conclusioni cui perviene la pronuncia dappresso OL (peraltro, sul punto conforme ad altre precedenti decisioni di questo stesso Tribunale prodotte dalla parte ricorrente) il ricorso
è, dunque, nei termini sopra riassunti, da accogliere con riferimento ai capi b), c), d) delle relative conclusioni, con conseguente condanna di alla ricostruzione della carriera del e al CP_3 Pt_1 pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla suddetta ricostruzione con la maggiorazione degli accessori nella misura di legge, nonché alla corrispondente regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dal 19 marzo 2025, data di costituzione in giudizio CP_ dell' (dovendosi per il resto considerare i contributi di cui si invoca il versamento irresolubilmente prescritti, stante il decorso di oltre un quinquennio dall'insorgenza del relativo obbligo di versamento e difettando, al contempo allegazioni in ordine ad eventuali atti interruttivi da parte dell'istituto previdenziale intervenuti prima della suddetta costituzione;
vds. Cassazione civile, sez. lav., 7.2.2019, n.
3661, secondo cui “in relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dall' (titolare del relativo diritto di credito) e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come CP_2 nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro” e stante, per la medesima CP_ ragione, l'irrilevanza ai suddetti fini interruttivi della data di notifica del ricorso introduttivo all' .
Quanto alle domande di cui alle lettere e) ed f) del ricorso, è, in via preliminare, da ritenere infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 L.n. 183/2010 sollevata dalla parte convenuta. Secondo la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi a proposito del recesso del committente (ex art. 32, comma 3 lett. b , l. 183/2010), il regime decadenziale che viene in rilievo si applica solo laddove il rapporto sia formalizzato con atto scritto (in tal senso Cass. nn. 32254 e 34189/2019), mentre non ha, a tale CP_3 riguardo, fornito prova della stipula in forma scritta dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, la cui esistenza emerge unicamente dal modello C2 storico e dalle buste paga prodotte dal ricorrente.
6 Ad ogni buon conto, anche laddove si intendesse riconoscere l'operatività della clausola decadenziale di cui si discute, l'eventuale pronuncia sull'eccezione in questione non potrebbe in ogni caso obliterare la valutazione incidentale dell'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, ovvero del prolungato illegittimo impiego (oltre 36 mesi) del ricorrente, ai fini dell'azionata tutela risarcitoria che qui rileva (arg. da Cass. n. 23499/2022). Ciò posto, come in maniera del tutto convincente chiarito da Cass. Civ. 4.3.2021,
n. 6089, “… la norma del D. Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis - che fissa la durata massima complessiva di trentasei mesi come misura di prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di più contratti a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti - si applica anche nell'impiego pubblico privatizzato, seppur nel limite del divieto di assunzione con una successione di contratti a tempo determinato per un periodo superiore ai
36 mesi e non anche quanto alla conversione;
ciò con la puntualizzazione che “… dalla illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione non può derivare la conversione del rapporto: quest'ultima, infatti, è esclusa per legge (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36) e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari;
la tutela riconosciuta al dipendente è esclusivamente quella risarcitoria (Cass.
S.U. 15/03/2016 n. 5072).
… Nella formulazione letterale della norma del D. Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis - modellata sull'impiego privato e quindi formulata in termini di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine - sono individuabili due distinte proposizioni: la prima, implicita, pone il divieto di superare il termine di durata complessiva di trentasei mesi per effetto di una successione di contratti a termine (tra le stesse parti e per l'esercizio di mansioni equivalenti); la seconda, esplicita, sanziona l'eventuale verificarsi dell'abuso con la conversione del rapporto a tempo indeterminato”.
Inoltre, è stato, in maniera altrettanto condivisibile, affermato (cfr. Cassazione n. 22552/2016) che “la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D. Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso. In sostanza, ferma la inapplicabilità nell'impiego pubblico privatizzato della sanzione della conversione, è invece applicabile anche ai rapporti a termine conclusi dalle pubbliche amministrazioni la prescrizione che limita a trentasei mesi complessivi l'utilizzo di più rapporti di lavoro a termine successivi, per le ragioni già evidenziate nel citato arresto n. 6089/2021”.
Risultando sulla base della documentazione versata in atti che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' sulla base di una sequenza di contratti aventi una durata complessiva CP_3 superiore a trentasei mesi, nessun dubbio residua in ordine al fatto che il ricorso al contratto a tempo determinato abbia nel caso dato luogo ad un abuso, suscettivo di sanzione.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie scaturenti da detto abuso, Cass. n. 1260/15 ha chiarito che “fermo restando che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, salva l'applicazione di ogni responsabilità e sanzione, il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, nella parte in cui prevede “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione
7 di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, deve essere interpretato nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di “danno comunitario”; si deve trattare di un risarcimento conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro - che può provare l'esistenza di eventuali ripercussioni negative evitabili dall'interessato che possono essere escluse - mentre l'interessato deve limitarsi a provare l'illegittima stipulazione di più contratti a termine sulla base di esigenze “falsamente indicate come straordinarie e temporanee” essendo esonerato dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito
(senza riguardo, quindi, ad eventuale aliunde perceptum); dal punto di vista probatorio, salva restando la possibilità per il lavoratore di fare ampio uso della prova presuntiva, dall'ordinanza si desume che il regime probatorio da applicare Tes_1 dovrebbe essere analogo - mutatis mutandis - a quello che si applica per le discriminazioni (in base alla normativa UE, vedi per tutti: L. n. 125 del 1991, art. 4), secondo cui basta che il ricorrente fornisca elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di una situazione di abusivo ricorso ai contratti a termine in suo danno, spettando alla amministrazione convenuta l'onere di provare l'insussistenza dell'abuso; se il ristoro deve essere completo - sia per quanto riguarda il danno da perdita di lavoro inteso in senso ampio sia per quel che concerne gli aspetti retributivi - lo stesso diritto UE richiede che si tratti di un ristoro proporzionato alla singola fattispecie. A tal fine, pertanto, si dovrà, tra l'altro, tenere conto del numero dei contratti a termine, dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'uno e l'altro contratto, della durata dei singoli contratti e della complessiva durata del periodo in cui vi è stata la reiterazione. Ma si dovrà anche considerare il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (estensibile all'adempimento degli specifici obblighi di comportamento stabiliti dalla legge a carico della pubblica amministrazione, anche in ambito contrattuale), quale espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di espresse previsioni di legge: con la conseguenza della risarcibilità del danno derivato dall'inadempimento dovuto ad una tale violazione (Cass. 22 gennaio 2009, n. 1618;
Cass. 26 agosto 2008, n. 21250).
Quanto al criterio da utilizzare per la liquidazione del suddetto danno, le Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. sentenza n. 4911/16) hanno, inoltre, puntualizzato che “nel regime di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n 183 del 2010 e quindi ad un'indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604 del 1966” (ovvero, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti).
8 Tenuto conto della non significativa anzianità del ricorrente e del comportamento delle parti (laddove, in CP_ particolare, l ha successivamente provveduto all'assunzione dello stesso nei termini Pt_1
CP_ riepilogati in ricorso), la misura della indennità risarcitoria spettante al ricorrente (e al cui pagamento
è correlativamente da condannare) è, dunque, da contenere in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 81/2015 (che ha sostituito - per quanto qui rileva - l'art. 32 L. n.
183/2010).
Né può ritenersi, nella specie, che la successiva costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia da sola idonea a reintegrare il danno derivante dall'abuso del contratto a termine. Sul punto, la Suprema
Corte ha condivisibilmente puntualizzato che, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale (cfr. Cass. n. 152355/2020).
Nella specie ha proceduto all'assunzione del ricorrente in ragione del numero di giornate (180) CP_3 effettuate nell'anno precedente l'assunzione (cfr. delibera del 10.07.2017, allegata agli atti di parte ricorrente) e non già al fine di sanare l'abusiva reiterazione di contratti a termine;
da ciò consegue il diritto al risarcimento del danno nei termini dappresso riassunti.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte convenuta nei termini di cui al dispositivo. CP_ Nulla per le spese in relazione al rapporto processuale instaurato dall' in difetto di domande promananti in via diretta dall'istituto previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti di e nel contradditorio con l così decide: Parte_1 CP_3 CP_2
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, del servizio effettivamente prestato precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna alla ricostruzione della carriera e al CP_3 pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla suddetta ricostruzione con la maggiorazione degli accessori nella misura di legge, nonché alla corrispondente regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dal 19 marzo 2025;
- dichiarata illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati dall'agenzia convenuta con il ricorrente, condanna altresì al pagamento in favore del ricorrente di una indennità CP_3 onnicomprensiva corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi come per legge;
condanna al pagamento delle CP_3
9 spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 17.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
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