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Ordinanza 21 febbraio 2023
Ordinanza 21 febbraio 2023
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- 1. casa coniugalehttps://www.osservatoriofamiglia.it/
- 2. Mutuo cointestato e immobile di proprietà di un solo coniuge: chi paga ha diritto al rimborsoAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 aprile 2026
- 3. Sono ripetibili le attribuzioni di un coniuge successive alla separazioneAccesso limitatoRiccardo Pesce · https://www.altalex.com/ · 23 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/02/2023, n. 5385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5385 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
sul ricorso 31289/2019 proposto da: AC RE, elettivamente domiciliato in Roma Via G. G. Belli, 36 presso lo studio dell'avvocato Cerquetti Romano che lo rappresenta e difende;
-ricorrente - contro DI TO, elettivamente domiciliata in Roma Via Chiana 97 presso lo studio dell'avvocato Vedova Enrico, rappresentata e difesa dall'avvocato Cacco Silvano;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 2977/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere Pasquale Gianniti;
1 Civile Ord. Sez. 3 Num. 5385 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 21/02/2023 FATTI DI CAUSA Nel 2015 RE AC presentava davanti al Tribunale di Treviso ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di TO DI - sua coniuge dal 2004, in regime patrimoniale di separazione dei beni, da cui era consensualmente separato dal 2012 - chiedendo la condanna dell'DI: -al pagamento in suo favore del 50% di tutte le somme da lui pagate per l'acquisto in comproprietà indivisa, in data 17 marzo 2005, di un immobile (e relative pertinenze) sito in Villorba di Treviso, -a corrispondergli ogni somma versata a titolo di rimborso del mutuo ipotecario cointestato (da entrambi stipulato in pari data con istituto bancario) eccedente la propria quota di tale debito. A fondamento delle domande proposte il AC deduceva che: l'acquisto dell'immobile era stato deciso di comune accordo con la DI in vista delle nozze e considerata la nascita del figlio;
l'immobile era stato intestato ad entrambi, così come il mutuo ed il conto corrente sul quale le rate del mutuo venivano addebitate;
tutte le somme versate a titolo di caparra e di acconto e per spese notarili, come pure tutta la provvista necessaria al pagamento delle rate di mutuo, era stata fornita esclusivamente da lui. Si costituiva la convenuta Sig.ra DI, contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea. In particolare, faceva presente che il pagamento da parte del AC delle somme necessarie all'acquisto dell'appartamento destinato a residenza familiare era avvenuto in adempimento dell'obbligo di contribuzione familiare e in ogni caso rappresentava donazione indiretta a favore del coniuge. Il Tribunale di Treviso con ordinanza ex art. 702 ter del 7 settembre 2016 respingeva la pretesa del AC di ottenere in 2 regresso le somme di mutuo eccedenti il proprio 50%, in quanto, per come emerge dalla sentenza della Corte territoriale (p. 6), dopo aver rilevato che le spése per l'acquisto dell'immobile erano state sostenute dal AC mediante somme depositate su conto corrente cointestato, riteneva che il pagamento delle somme dovute per l'acquisto e la conservazione della casa coniugale era stato effettuato da quest'ultimo quale adempimento all'obbligo di contribuzione e solidarietà familiare;
ma, in parziale accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. del AC, condannava la DI a corrispondere a quest'ultimo la somma di euro 41.220 (pari alle somme che quest'ultimo aveva anticipato per l'DI, a titolo di caparra e a titolo di acconto, alla società Le Fontane s.r.I., per un importo di euro 39.520, e per spese notarili, per un importo di euro 1700) sul presupposto che, una volta cessata la comunanza di vita fra i coniugi, era venuta meno la causa che aveva giustificato l'acquisto del diritto di proprietà in capo alla DI, con conseguente obbligo di quest'ultima ad indennizzare il AC della correlativa diminuzione patrimoniale. La sentenza di primo grado veniva impugnata: dal AC con appello principale e dalla DI con appello incidentale. La Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'impugnazione principale proposta dal AC avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 7 settembre 2016 dal Tribunale di Treviso, mentre ha accolto l'impugnazione incidentale proposta avverso la stessa ordinanza dalla DI, dichiarando che quest'ultima nulla doveva al AC. per i fatti e per i titoli di cui al giudizio di merito. Il AC ha fatto ricorso avverso la sentenza n. 2977/2019 della Corte di Appello di Venezia 3 Ha resistito con controricorso adi, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso. La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. In vista dell'odierna adunanza il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni;
mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Il ricorso del AC è affidato a 11 motivi. 1.1. I primi sei motivi attengono alla parte della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale ha respinto l'appello principale proposto dal AC. Precisamente, il ricorrente: Con il primo motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 primo comma e 116 primo comma c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale, esorbitando dai poteri conferitigli dalla legge ed in spregio alle risultanze della prova legale, non ha posto a fondamento della sua decisione il contratto di mutuo 17 marzo 2005 (da lui prodotto) in forza del quale lui, quale coobbligato in solido con la Sig.ra DI, era tenuto in via diretta al pagamento della sua quota (pari al 50%) e in via solidale al pagamento della quota della Sig.ra DI (anch'essa pari al 50%). Sostiene che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che lui aveva fino ad allora rimborsato le somme prese a mutuo insieme alla Sig.ra LD in adempimento "dell'obbligo di contribuzione e solidarietà familiare per assicurare al coniuge e alla prole l'immobile di residenza familiare ex art. 143 c.c." Con il secondo motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2729 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale, non solo non ha individuato alcun indizio grave, preciso e concordante (sulla base del quale ritenere che lui aveva rimborsato le 4 rate del mutuo cointestato con la volontà di adempiere anche in tal modo al dovere di contribuzione familiare, ma ha financo omesso di considerare prove legali (contratti di compravendita immobiliare e di mutuo ipotecario) che positivamente escludevano detta sua volontà ed ha argomentato per presunzioni su fatti per cui la legge esclude la prova per testimoni. Con il terzo motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale, pronunciando oltre i limiti della domanda, ha affermato che lui (con il terzo motivo di appello) aveva censurato la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui non aveva accolto la sua domanda di condanna della DI al pagamento delle rate di mutuo a scadere, mentre lui aveva richiesto la condanna generica della DI a corrispondergli, in via di regresso, ogni somma, da lui versata a titolo di rimborso del mutuo, eccedente la propria quota;
nonché nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sul terzo motivo del suo appello principale (nel quale lamentava la erronea sussunzione della domanda e la erronea ricostruzione del fatto). Rileva il ricorrente che, durante la convivenza matrimoniale con la Sig.ra DI ed anche successivamente fino alla data dell'intervenuto omologa della separazione consensuale (dicembre 2012), non ha fatto altro che pagare la propria quota di mutuo e che solo dopo la separazione consensuale ha preso a corrispondere alla Banca mutuante le rate di pertinenza della quota di mutuo a carico della Sig.ra DI, essendo a ciò tenuto in forza dell'obbligazione solidale di cui al contratto di mutuo (e non, quindi, per volontà di contribuire alle necessità familiari, tanto più che le condizioni di separazione consensuale non prevedevano che lui si doveva far carico della quota di mutuo della Sig.ra DI). 5 Con il quarto motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale, rigettando il primo motivo del suo appello, ha affermato, senza fondamento sulle risultanze acquisite, che lui avrebbe onorato le rate del mutuo di pertinenza dell'DI in adempimento dell'obbligo di contribuzione familiare;
non ha considerato le prove documentali che erano state da lui dedotte;
ha incomprensibilmente affermato che "L'NT non ha provato la sussistenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza né tanto meno di una donazione indiretta in difetto di prova dell'animus donandi"; nonché nella parte in cui ha rigettato il secondo ed al terzo motivo di appello, con i quali aveva rispettivamente contestato la violazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c.. Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1298 e 1299 (e/o del combinato disposto di cui agli artt. 1292, 1298 e 1299 c.c.) nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato: "Non è corretto, infatti, come fa l'NT <
-ricorrente - contro DI TO, elettivamente domiciliata in Roma Via Chiana 97 presso lo studio dell'avvocato Vedova Enrico, rappresentata e difesa dall'avvocato Cacco Silvano;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 2977/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere Pasquale Gianniti;
1 Civile Ord. Sez. 3 Num. 5385 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 21/02/2023 FATTI DI CAUSA Nel 2015 RE AC presentava davanti al Tribunale di Treviso ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di TO DI - sua coniuge dal 2004, in regime patrimoniale di separazione dei beni, da cui era consensualmente separato dal 2012 - chiedendo la condanna dell'DI: -al pagamento in suo favore del 50% di tutte le somme da lui pagate per l'acquisto in comproprietà indivisa, in data 17 marzo 2005, di un immobile (e relative pertinenze) sito in Villorba di Treviso, -a corrispondergli ogni somma versata a titolo di rimborso del mutuo ipotecario cointestato (da entrambi stipulato in pari data con istituto bancario) eccedente la propria quota di tale debito. A fondamento delle domande proposte il AC deduceva che: l'acquisto dell'immobile era stato deciso di comune accordo con la DI in vista delle nozze e considerata la nascita del figlio;
l'immobile era stato intestato ad entrambi, così come il mutuo ed il conto corrente sul quale le rate del mutuo venivano addebitate;
tutte le somme versate a titolo di caparra e di acconto e per spese notarili, come pure tutta la provvista necessaria al pagamento delle rate di mutuo, era stata fornita esclusivamente da lui. Si costituiva la convenuta Sig.ra DI, contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea. In particolare, faceva presente che il pagamento da parte del AC delle somme necessarie all'acquisto dell'appartamento destinato a residenza familiare era avvenuto in adempimento dell'obbligo di contribuzione familiare e in ogni caso rappresentava donazione indiretta a favore del coniuge. Il Tribunale di Treviso con ordinanza ex art. 702 ter del 7 settembre 2016 respingeva la pretesa del AC di ottenere in 2 regresso le somme di mutuo eccedenti il proprio 50%, in quanto, per come emerge dalla sentenza della Corte territoriale (p. 6), dopo aver rilevato che le spése per l'acquisto dell'immobile erano state sostenute dal AC mediante somme depositate su conto corrente cointestato, riteneva che il pagamento delle somme dovute per l'acquisto e la conservazione della casa coniugale era stato effettuato da quest'ultimo quale adempimento all'obbligo di contribuzione e solidarietà familiare;
ma, in parziale accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. del AC, condannava la DI a corrispondere a quest'ultimo la somma di euro 41.220 (pari alle somme che quest'ultimo aveva anticipato per l'DI, a titolo di caparra e a titolo di acconto, alla società Le Fontane s.r.I., per un importo di euro 39.520, e per spese notarili, per un importo di euro 1700) sul presupposto che, una volta cessata la comunanza di vita fra i coniugi, era venuta meno la causa che aveva giustificato l'acquisto del diritto di proprietà in capo alla DI, con conseguente obbligo di quest'ultima ad indennizzare il AC della correlativa diminuzione patrimoniale. La sentenza di primo grado veniva impugnata: dal AC con appello principale e dalla DI con appello incidentale. La Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'impugnazione principale proposta dal AC avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 7 settembre 2016 dal Tribunale di Treviso, mentre ha accolto l'impugnazione incidentale proposta avverso la stessa ordinanza dalla DI, dichiarando che quest'ultima nulla doveva al AC. per i fatti e per i titoli di cui al giudizio di merito. Il AC ha fatto ricorso avverso la sentenza n. 2977/2019 della Corte di Appello di Venezia 3 Ha resistito con controricorso adi, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso. La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. In vista dell'odierna adunanza il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni;
mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Il ricorso del AC è affidato a 11 motivi. 1.1. I primi sei motivi attengono alla parte della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale ha respinto l'appello principale proposto dal AC. Precisamente, il ricorrente: Con il primo motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 primo comma e 116 primo comma c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale, esorbitando dai poteri conferitigli dalla legge ed in spregio alle risultanze della prova legale, non ha posto a fondamento della sua decisione il contratto di mutuo 17 marzo 2005 (da lui prodotto) in forza del quale lui, quale coobbligato in solido con la Sig.ra DI, era tenuto in via diretta al pagamento della sua quota (pari al 50%) e in via solidale al pagamento della quota della Sig.ra DI (anch'essa pari al 50%). Sostiene che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che lui aveva fino ad allora rimborsato le somme prese a mutuo insieme alla Sig.ra LD in adempimento "dell'obbligo di contribuzione e solidarietà familiare per assicurare al coniuge e alla prole l'immobile di residenza familiare ex art. 143 c.c." Con il secondo motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2729 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale, non solo non ha individuato alcun indizio grave, preciso e concordante (sulla base del quale ritenere che lui aveva rimborsato le 4 rate del mutuo cointestato con la volontà di adempiere anche in tal modo al dovere di contribuzione familiare, ma ha financo omesso di considerare prove legali (contratti di compravendita immobiliare e di mutuo ipotecario) che positivamente escludevano detta sua volontà ed ha argomentato per presunzioni su fatti per cui la legge esclude la prova per testimoni. Con il terzo motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale, pronunciando oltre i limiti della domanda, ha affermato che lui (con il terzo motivo di appello) aveva censurato la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui non aveva accolto la sua domanda di condanna della DI al pagamento delle rate di mutuo a scadere, mentre lui aveva richiesto la condanna generica della DI a corrispondergli, in via di regresso, ogni somma, da lui versata a titolo di rimborso del mutuo, eccedente la propria quota;
nonché nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sul terzo motivo del suo appello principale (nel quale lamentava la erronea sussunzione della domanda e la erronea ricostruzione del fatto). Rileva il ricorrente che, durante la convivenza matrimoniale con la Sig.ra DI ed anche successivamente fino alla data dell'intervenuto omologa della separazione consensuale (dicembre 2012), non ha fatto altro che pagare la propria quota di mutuo e che solo dopo la separazione consensuale ha preso a corrispondere alla Banca mutuante le rate di pertinenza della quota di mutuo a carico della Sig.ra DI, essendo a ciò tenuto in forza dell'obbligazione solidale di cui al contratto di mutuo (e non, quindi, per volontà di contribuire alle necessità familiari, tanto più che le condizioni di separazione consensuale non prevedevano che lui si doveva far carico della quota di mutuo della Sig.ra DI). 5 Con il quarto motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale, rigettando il primo motivo del suo appello, ha affermato, senza fondamento sulle risultanze acquisite, che lui avrebbe onorato le rate del mutuo di pertinenza dell'DI in adempimento dell'obbligo di contribuzione familiare;
non ha considerato le prove documentali che erano state da lui dedotte;
ha incomprensibilmente affermato che "L'NT non ha provato la sussistenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza né tanto meno di una donazione indiretta in difetto di prova dell'animus donandi"; nonché nella parte in cui ha rigettato il secondo ed al terzo motivo di appello, con i quali aveva rispettivamente contestato la violazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c.. Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1298 e 1299 (e/o del combinato disposto di cui agli artt. 1292, 1298 e 1299 c.c.) nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato: "Non è corretto, infatti, come fa l'NT <