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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2109 /2024
Composto dai Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel. est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Nel giudizio tra:
c. f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.05.1959 ed ivi residente in [...] e (c. f. Parte_2
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
Maggiani n. 189, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Andrei
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Avente a oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Sulle seguenti conclusioni congiunte come da ricorso:
“pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti 1) I ricorrenti, fermo restando il dovere di reciproco rispetto, continueranno a vivere separati di letto e di mensa, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno.
2) La ex casa coniugale, sita in Marina di Carrara (MS), Via Vicinale Macchia n. 41, di proprietà esclusiva del marito, resterà assegnata a costui, il quale seguiterà a farsi carico del pagamento di tutte le utenze domestiche, comprese tasse smaltimento rifiuti ed altre imposte gravanti sull'immobile, internet e canone tv, oneri condominiali, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pag. 1 di 4 3) I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare al reciproco mantenimento e/o assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti, essendo economicamente autosufficienti.
4) Gli stessi dichiarano di aver già definito separatamente tutte le altre questioni economiche e patrimoniali che li riguardino, di non avere conti correnti o beni in comune di qualsiasi genere e natura e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione.
5) Gli stessi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio ove ne sussistesse ancora la necessità.”
Udito il relatore nella camera di consiglio del 20/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 23/09/2024, i coniugi sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato in data 4.8.1984, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Fosdinovo (MS) all'anno 1984 n. 3, parte II serie A, alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza, tenutasi in modalità cartolare.
***
Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale:
- che risulta decreto di omologa separazione del Tribunale di Massa del 9.10.10 emesso dal nel procedimento 1092/10 ;
- che non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nel semestre antecedente la proposizione della domanda o in esito al tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che devono essere confermate, quanto ai rapporti tra gli interessati, che non hanno figli maggiorenni economicamente indipendenti, le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e a Fosdinovo il 4.8.1984, trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile del comune di Fosdinovo (MS) all'anno 1984 n. 3, parte II serie A.
2. Conferma inoltre tutte le condizioni indicate nel ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui per integralmente richiamate.
3. Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla moglie.
Pag. 2 di 4 4. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune sopraindicato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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